INC.2006.29803
Istanza di libertà provvisoria
19 luglio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.29803
Data decisione, Autorità:
19.07.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.29803
Lugano
19 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 13/14 luglio 2006 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 17 luglio 2006 dal
Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli
preso atto delle osservazioni 18
luglio 2006 della difesa;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
22 giugno 2006 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di lesioni
gravi sub. semplici, in relazione a fatti verificatisi a __________ il 23
febbraio 2006 ai danni dei coniugi __________ (doc. 1, inc. GIAR 298.2006.1).
L'arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo, essendo dati, oltre che seri e concreti
indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (doc. 7,
inc. GIAR 298.2006.1).
Successivamente, al termine del
verbale SPP 6 luglio 2006, nei confronti di __________ è stata promossa
l'accusa per titolo di lesioni semplici anche per i fatti avvenuti il 23 aprile
2006 ai danni della convivente __________ ed il 7 maggio 2006 ai danni di __________,
nonché per omissione di soccorso (inc. MP, AI 26).
B.
Con l'istanza qui in discussione __________,
per il tramite del proprio difensore, chiede di essere immediatamente posto in
libertà provvisoria. La difesa, che non contesta l'esistenza di seri e concreti
indizi di colpevolezza, evidenziata l'assenza di qualsivoglia pericolo di fuga,
con riferimento al pericolo di recidiva rileva che l'accusato si sarebbe
accorto di esagerare con il consumo di bevande alcoliche e che sarebbe sua
intenzione smettere e seguire una terapia, nonché che sarebbe pronto a
rinunciare a frequentare esercizi pubblici per tutta la durata dell'inchiesta.
In conclusione, secondo la difesa "il fatto di riprendere a lavorare,
seguire una cura presso un centro specializzato e rinunciare a frequentare
locali pubblici " sarebbero "misure più adatte ad impedire la
reiterazione di reati che non il carcere preventivo".
C.
Con preavviso negativo 17 luglio
2006 il Sostituto Procuratore pubblico ha sottolineato l'esistenza, oltre che
di seri e concreti indizi di colpevolezza, di un concreto pericolo di recidiva,
rilevando nel contempo che __________ non si è attenuto alle norme di condotta
(di fare attestare da un medico l'avvenuta astensione dal consumo di sostanze
stupefacenti, rispettivamente dal __________ l'astensione dal consumo di
bevande alcoliche) ordinategli con sentenza 14 luglio 2004 dal presidente della
__________. Evidenziata l'assenza di bisogni istruttori, il magistrato
inquirente afferma rispetto del principio di proporzionalità, precisando pure
che l'inchiesta è in fase conclusiva e prossima al deposito degli atti.
Con fax di pari data (ore 16.29),
il magistrato inquirente ha informato questo giudice che __________ viene
chiamato in causa quale fornitore di sostanza stupefacente, circostanza che deve
ancora essergli contestata.
In sede di osservazioni la difesa
si è sostanzialmente riconfermata nella primitiva istanza.
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è
pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in
particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati
"brevi manu" alle ore 9.25 del 17 luglio 2006 (ex art. 20 cpv. 2
CPP).
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP scade giovedì 20 luglio 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Per quanto riguarda l’esistenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza, in relazione ai fatti che hanno
condotto all'arresto del 22 giugno 2006, peraltro neppure contestati dalla
difesa, basti rinviare a quanto dichiarato nei rispettivi verbali (di polizia e
a confronto con l'accusato dinnanzi al SPP) dai coniugi __________, da __________
e dalla teste __________, i quali hanno concordemente riconosciuto __________
quale autore dei fatti incriminati.
L'accusato, da parte sua, dopo
aver inizialmente negato ogni addebito, sostiene di non ricordare nulla in quanto
sotto l'influsso bevande alcoliche - "Sono un forte bevitore. Quando
bevo non ricordo più nulla (…) non escludo che possa essere io l'aggressore
….E' possibile che io abbia picchiato queste persone, ma non mi ricordo"
(cfr. verb. pol. 4.07.2006 e SPP 6.07.2006).
4.
Quanto alle necessità istruttorie
atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è
inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." (DTF
117.
Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
In concreto, nel preavviso
negativo (consegnato, come detto, a questo ufficio il 17 luglio 2006 ore 9.25)
il magistrato inquirente sostiene "non si nega che in relazione alle
fattispecie imputate non vi siano più bisogni istruttori":
sembrerebbe, quindi, dedursi che non è sua intenzione dare seguito alla
richiesta della difesa di procedere ad una nuova audizione dei coniugi __________
e a quella di tale __________ quale teste (pervenuta via fax al magistrato
inquirente il 17.07.2006 alle ore 8.06, quindi prima della trasmissione del
preavviso a questo ufficio).
Comunque sia, il pomeriggio del
17.
luglio 2006, con scritto trasmesso via fax alle ore 16.29, il sostituto
Procuratore pubblico ha comunicato a questo giudice che __________ viene
chiamato in causa quale fornitore di sostanza stupefacente, circostanza che
deve ancora essergli contestata. In proposito, il magistrato inquirente non
evidenzia esistenza di un pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove.
5.
Nella fattispecie è senz'altro
dato concreto pericolo di recidiva.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
In concreto a sostegno
dell'esistenza di tale rischio depone l'esistenza di precedenti specifici. In
particolare __________ con sentenza 14 luglio 2004 è stato condannato dal
presidente della __________ a 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 4 anni - tra l'altro - per ripetute lesioni semplici,
con decreto d'accusa 29 novembre 2004 è stato condannato a tre mesi di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni per
lesioni semplici, quale pena aggiuntiva a quella del 14 luglio 2004, ed infine
con decreto d'accusa del 26 aprile 2006 a 20 giorni di detenzione da espiare
per lesioni semplici e minaccia, condanna ancora da scontare. In sostanza,
nell'arco di due anni il qui istante è stato condannato tre volte per reati
contro l'integrità della persona. Tali esperienze non sembrano comunque
essergli servite quali monito, neppure la carcerazione sofferta dall'11
febbraio al 2 marzo 2003.
Le dichiarazioni di buoni intenti
formulate da __________ nel corso del verb. SPP 12.07.2006 e ribadite dal
difensore nell'istanza qui in discussione, appaiono visti i precedenti,
difficilmente credibili: non va infatti trascurato che con la sentenza 14
luglio 2004 gli era stato fatto ordine, a valere quale norma di condotta, di
fare attestare dal proprio medico, previa analisi, l'astensione dal consumo di
sostanze stupefacenti e dal __________ l'astensione dal consumo di bevande
alcoliche per la durata di tre anni, norma totalmente disattesa, come risulta
dallo scritto 13 luglio 2006 dell'Ufficio di patronato (inc. MP, AI 42).
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto pericolo di
recidiva, con inchiesta in fase conclusiva, è sicuramente data.
Pure va ammessa nella sua
accezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i reati
imputati
all’accusato, i precedenti penali
e la reiterazione a delinquere. Il rischio di pena è certamente superiore alla
detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire
fino all'imminente chiusura dell'istruttoria, in pieno rispetto del principio
della proporzionalità.
L’accusato è stato arrestato il
22.
giugno 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da poco meno di un mese. In
questo lasso di tempo l’inchiesta è stata condotta nel pieno rispetto del
principio di celerità. In ogni caso, in base alla norma di cui all’art. 102
cpv. 1 CPP, il magistrato inquirente dovrà comunque procedere nei prossimi
incombenti indilatamente.
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L'istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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