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Decisione

INC.2006.29803

Istanza di libertà provvisoria

19 luglio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

22 giugno 2006 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di lesioni

gravi sub. semplici, in relazione a fatti verificatisi a __________ il 23

febbraio 2006 ai danni dei coniugi __________ (doc. 1, inc. GIAR 298.2006.1).

L'arresto è stato confermato da

questo giudice il giorno successivo, essendo dati, oltre che seri e concreti

indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (doc. 7,

inc. GIAR 298.2006.1).

Successivamente, al termine del

verbale SPP 6 luglio 2006, nei confronti di __________ è stata promossa

l'accusa per titolo di lesioni semplici anche per i fatti avvenuti il 23 aprile

2006 ai danni della convivente __________ ed il 7 maggio 2006 ai danni di __________,

nonché per omissione di soccorso (inc. MP, AI 26).

B.

Con l'istanza qui in discussione __________,

per il tramite del proprio difensore, chiede di essere immediatamente posto in

libertà provvisoria. La difesa, che non contesta l'esistenza di seri e concreti

indizi di colpevolezza, evidenziata l'assenza di qualsivoglia pericolo di fuga,

con riferimento al pericolo di recidiva rileva che l'accusato si sarebbe

accorto di esagerare con il consumo di bevande alcoliche e che sarebbe sua

intenzione smettere e seguire una terapia, nonché che sarebbe pronto a

rinunciare a frequentare esercizi pubblici per tutta la durata dell'inchiesta.

In conclusione, secondo la difesa "il fatto di riprendere a lavorare,

seguire una cura presso un centro specializzato e rinunciare a frequentare

locali pubblici " sarebbero "misure più adatte ad impedire la

reiterazione di reati che non il carcere preventivo".

C.

Con preavviso negativo 17 luglio

2006 il Sostituto Procuratore pubblico ha sottolineato l'esistenza, oltre che

di seri e concreti indizi di colpevolezza, di un concreto pericolo di recidiva,

rilevando nel contempo che __________ non si è attenuto alle norme di condotta

(di fare attestare da un medico l'avvenuta astensione dal consumo di sostanze

stupefacenti, rispettivamente dal __________ l'astensione dal consumo di

bevande alcoliche) ordinategli con sentenza 14 luglio 2004 dal presidente della

__________. Evidenziata l'assenza di bisogni istruttori, il magistrato

inquirente afferma rispetto del principio di proporzionalità, precisando pure

che l'inchiesta è in fase conclusiva e prossima al deposito degli atti.

Con fax di pari data (ore 16.29),

il magistrato inquirente ha informato questo giudice che __________ viene

chiamato in causa quale fornitore di sostanza stupefacente, circostanza che deve

ancora essergli contestata.

In sede di osservazioni la difesa

si è sostanzialmente riconfermata nella primitiva istanza.

Considerandi

1.

L’accusato, detenuto, è

pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso e l'incarto sono

stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in

particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati

"brevi manu" alle ore 9.25 del 17 luglio 2006 (ex art. 20 cpv. 2

CPP).

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP scade giovedì 20 luglio 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Per quanto riguarda l’esistenza

di gravi e concreti indizi di colpevolezza, in relazione ai fatti che hanno

condotto all'arresto del 22 giugno 2006, peraltro neppure contestati dalla

difesa, basti rinviare a quanto dichiarato nei rispettivi verbali (di polizia e

a confronto con l'accusato dinnanzi al SPP) dai coniugi __________, da __________

e dalla teste __________, i quali hanno concordemente riconosciuto __________

quale autore dei fatti incriminati.

L'accusato, da parte sua, dopo

aver inizialmente negato ogni addebito, sostiene di non ricordare nulla in quanto

sotto l'influsso bevande alcoliche - "Sono un forte bevitore. Quando

bevo non ricordo più nulla (…) non escludo che possa essere io l'aggressore

….E' possibile che io abbia picchiato queste persone, ma non mi ricordo"

(cfr. verb. pol. 4.07.2006 e SPP 6.07.2006).

4.

Quanto alle necessità istruttorie

atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è

inutile ricordare i seguenti principi:

"

- In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

- E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben

unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für

eine solche Gefahr sprechen." (DTF

117.

Ia 257, cons. 4 c.).

- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

In concreto, nel preavviso

negativo (consegnato, come detto, a questo ufficio il 17 luglio 2006 ore 9.25)

il magistrato inquirente sostiene "non si nega che in relazione alle

fattispecie imputate non vi siano più bisogni istruttori":

sembrerebbe, quindi, dedursi che non è sua intenzione dare seguito alla

richiesta della difesa di procedere ad una nuova audizione dei coniugi __________

e a quella di tale __________ quale teste (pervenuta via fax al magistrato

inquirente il 17.07.2006 alle ore 8.06, quindi prima della trasmissione del

preavviso a questo ufficio).

Comunque sia, il pomeriggio del

17.

luglio 2006, con scritto trasmesso via fax alle ore 16.29, il sostituto

Procuratore pubblico ha comunicato a questo giudice che __________ viene

chiamato in causa quale fornitore di sostanza stupefacente, circostanza che

deve ancora essergli contestata. In proposito, il magistrato inquirente non

evidenzia esistenza di un pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove.

5.

Nella fattispecie è senz'altro

dato concreto pericolo di recidiva.

Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,

il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

In concreto a sostegno

dell'esistenza di tale rischio depone l'esistenza di precedenti specifici. In

particolare __________ con sentenza 14 luglio 2004 è stato condannato dal

presidente della __________ a 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente

per un periodo di prova di 4 anni - tra l'altro - per ripetute lesioni semplici,

con decreto d'accusa 29 novembre 2004 è stato condannato a tre mesi di

detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni per

lesioni semplici, quale pena aggiuntiva a quella del 14 luglio 2004, ed infine

con decreto d'accusa del 26 aprile 2006 a 20 giorni di detenzione da espiare

per lesioni semplici e minaccia, condanna ancora da scontare. In sostanza,

nell'arco di due anni il qui istante è stato condannato tre volte per reati

contro l'integrità della persona. Tali esperienze non sembrano comunque

essergli servite quali monito, neppure la carcerazione sofferta dall'11

febbraio al 2 marzo 2003.

Le dichiarazioni di buoni intenti

formulate da __________ nel corso del verb. SPP 12.07.2006 e ribadite dal

difensore nell'istanza qui in discussione, appaiono visti i precedenti,

difficilmente credibili: non va infatti trascurato che con la sentenza 14

luglio 2004 gli era stato fatto ordine, a valere quale norma di condotta, di

fare attestare dal proprio medico, previa analisi, l'astensione dal consumo di

sostanze stupefacenti e dal __________ l'astensione dal consumo di bevande

alcoliche per la durata di tre anni, norma totalmente disattesa, come risulta

dallo scritto 13 luglio 2006 dell'Ufficio di patronato (inc. MP, AI 42).

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto pericolo di

recidiva, con inchiesta in fase conclusiva, è sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua

accezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i reati

imputati

all’accusato, i precedenti penali

e la reiterazione a delinquere. Il rischio di pena è certamente superiore alla

detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire

fino all'imminente chiusura dell'istruttoria, in pieno rispetto del principio

della proporzionalità.

L’accusato è stato arrestato il

22.

giugno 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da poco meno di un mese. In

questo lasso di tempo l’inchiesta è stata condotta nel pieno rispetto del

principio di celerità. In ogni caso, in base alla norma di cui all’art. 102

cpv. 1 CPP, il magistrato inquirente dovrà comunque procedere nei prossimi

incombenti indilatamente.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L'istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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