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Decisione

INC.2006.32103

Istanza di libertà provvisoria

19 dicembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

criteri di legge applicabili alla carcerazione preventiva, sebbene noti al

Procuratore pubblico ed al difensore, vengono qui di seguito richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del

carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello

stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un

delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,

quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o

inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di

fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa,

non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la

presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della

pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del

Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 6.10.2005, 362.2005.3)

9.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza

deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo

giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,

e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire

- dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, non occorre dilungarsi più di tanto

per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________.

Quanto emerso dai suoi verbali, ultimo dei quali quello davanti al Procuratore

pubblico (AI 64), in uno con il ritrovamento delle sue impronte sul luogo di

una rapina e su quello di tre furti (cfr. all. 13, 14, 15, 17 dell'AI 23) è più

che sufficiente a confermarne l'esistenza.

10.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

(comunque, "… elemento "indiziante" importante

che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il

quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in

presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza

(ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una

sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini, I presupposti materiali del

carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia

69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda,

inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a

motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui

il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,

la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117

Ia 69).

b)

__________ (cfr. le sue stesse dichiarazioni in AI 64)

è cittadino __________ (peraltro, sedicente tale), residente in __________ dove

il padre sarebbe titolare di una piccola impresa edile nella quale lavorano

alcuni suoi fratelli. Altri fratelli lavorerebbero in __________, nella zona di

__________ e per loro tramite egli sarebbe già venuto in __________ nel 2002

per lavorare, parte in nero e parte in modo regolare. Va evidenziato che, già

in quell'occasione, l'accusato risulta essere entrato in __________ per

commettere dei furti: il 10 marzo del 2003, con le generalità di __________, è

stato condannato dalla Magistratura dei minorenni a 22 giorni di carcerazione.

Rientrato in __________, afferma di essere tornato, temporaneamente, __________

nell'estate del 2005 e poi ancora nel febbraio 2006, sempre allo scopo di

cercare lavoro ma senza esito positivo.

Il curriculum, da lui stesso dettato, evidenzia una

totale assenza di legami (personali, sociali o economici) con la __________,

paese che egli ha frequentato unicamente al fine di commettere reati

patrimoniali (in più occasioni), avendo comunque e sempre come base l'__________.

Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio

di una pena non lieve esiste anche nell'eventualità di applicazione delle nuove

norme della parte generale del CP (alcuni dei reati per i quali è stata

promossa l’accusa prevedono la pena minima edittale di un anno di pena

detentiva: art. 140 cifra 2 nCP). Quest'elemento, come detto, da solo non é

determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano

altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 701).

c)

Tutte le circostanze esposte, permettono di concludere

che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito

del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407;

DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).

Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato,

qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero, come ha sempre

peraltro fatto, sia dopo i reati per i quali è già stato condannato, sia dopo i

fatti per i quali è oggi accusato.

11.

Di regola, confermata una delle condizioni alternative

a fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre

eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu i bisogni istruttori, ovvero

concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, con i correi e nei

confronti delle vittime).

12.

a)

Resta da determinare se una proroga, rispettivamente

quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata

da angolature diverse.

Da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.

383 e citazioni; art. 102 CPP).

b)

In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si

constata che il carcere preventivo sofferto (sei mesi, cui si aggiungono

comunque i poco meno di due mesi in attesa di estradizione) non appare lesivo

del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono comunque gravi e

prevedono una pena edittale minima di un anno. Quanto alla possibilità che la

pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna) possa essere posta al

beneficio della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla

prognosi (ex art. 41 CP, rispettivamente 42 nCP) di competenza del giudice del

merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale

motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono

manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non po’ essere

considerata in questa sede (DTF 125 I 60).

c)

Per quanto concerne il secondo aspetto, effettivamente l'inchiesta si trova, già da qualche tempo, in una

sorta di stallo dovuto all'attesa dell'estradizione dei due correi. Per la

valutazione di questa circostanza, va comunque ricordato che, di principio, chi

delinque in correità con altri e/o con modalità transfrontaliere, deve

sopportare almeno in parte anche le necessità istruttorie che valgono nei loro

confronti, rispettivamente quelle derivanti dalla necessità di esperire atti

all'estero, almeno fino a quando ciò sia compatibile con il principio della proporzionalità/celerità

(GIAR 19.8.1999, 386.1999.9 e 3.1.2005, 392.2004.2): in altre parole, la durata

della carcerazione preventiva cui è astretto l'accusato non dipenderà

esclusivamente dalle prove ancora da assumere – e per le quali si ammettesse

rilevanza per l'inchiesta –, ma anche dai tempi stessi d’inchiesta (cfr. GIAR

19.8.1999 citata). Comunque, non va neppure dimenticato che i tempi usuali di

svolgimento di determinati atti ordinati dall'inquirente (lavori peritali,

raccolta di prove fuori giurisdizione e anche, se del caso, procedure estradizionali,

ecc.) non sono necessariamente da considerare quali "tempi morti" per

l'inchiesta (la stessa non si riduce alle sole audizioni dell'accusato o a atti

probatori che lo vedono partecipare in prima persona), a meno di

un'ingiustificata (e prolungata) inattività nell'espletamento degli stessi (DTF

128 I 149).

Nel caso in esame,

ed essendo che evidente che l’acquisizione dei mezzi di prova menzionati dal

Procuratore pubblico (in particolare l'audizione dei presunti correi) appare,

se non essenziale, perlomeno di sicura importanza per il buon esito

dell’inchiesta (precisa qualifica giuridica dei fatti, aspetto partecipativo e

soggettivo, commisurazione della pena), non emerge (perlomeno non ancora) una

ingiustificata inattività dell'autorità (d'istruzione o/e estera) che abbia

dilatato i tempi usuali delle procedure d'estradizione (cfr. BJP 2003, nos. 412

e 413). Anzi, ad essere poco usuale è semmai la velocità con la quale è

avvenuta quella del qui accusato; ciò che induce a pensare che i tempi più

lunghi per una decisione relativa ai presunti correi/complici sia la

conseguenza di un (legittimo) utilizzo della procedura di verifica della

domanda estradizionale. Sia come sia, se si considera la gravità dei reati

ascritti (per genere e per numero) e l'importanza per il miglior accertamento

dei fatti della presenza dei presunti correi, l'attesa di qualche mese per la

decisione finale sull'estradizione richiesta (ed eventuale consegna) non è

ancora, a giudizio di questo giudice, lesivo del principio di celerità (tantomeno

può essere considerata abusiva).

d)

Da tutto quanto

sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta

violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice,

neppure da quello prospettabile (recte: la proroga richiesta): una proroga di

tre mesi appare ancora rispettosa del principio, con riferimento sia alla

presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’espletamento delle necessità

istruttorie ancora incombenti.

Con particolare

riferimento a queste ultime, comunque, il Procuratore pubblico dovrà prestare

particolare attenzione alle peculiarità dell’inchiesta, e segnatamente al fatto

che essa ora si sviluppa (o svilupperà) con l’audizione di correi o presunti

tali, residenti all’estero e oggetto di procedura d'estradizione: sarà allora

suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l’obbligo di

trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1

e 176 cpv. 3 CPP), bensì privilegiare quei passi istruttori indispensabili per

il chiarimento della situazione processuale dell’accusato istante (BJP 2003, n.

413). In altre parole, non si potrà attendere a tempo indeterminato

l'estradizione effettiva dei correi se questa non è prospettabile in tempi

brevi, a maggior ragione se si può ovviare alle conseguenze della tempistica estradizionale

procedendo, o comunque cominciando a procedere, alla raccolta dei necessari

atti d'inchiesta nella forma dell'assistenza giudiziaria.

13.

In conclusione, alla

luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti del sedicente __________ (qui

accusato) sono dati concreti indizi di reato e concreti elementi di pericolo di

fuga. La detenzione sin qui sofferta, così come quella prevedibilmente da

soffrire in base alla proroga richiesta (dettata da effettive e importanti

necessità istruttorie) non violano il principio di proporzionalità. Al momento

attuale neppure l'obbligo di celerità appare violato.

Per chiarezza e

completezza, va pure detto che, in assenza di decisioni e/o reclami specifici,

non ci si può esprimere, in questa sede, sulla legittimità del regime cui è

sottoposto l'accusato.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. artt. 140, 139 (in parte in relazione con l'art. 21 cpv.

1), 144, 186 CP, 33 cpv. 1 LFarmi, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LFStup, artt. 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3

CEDU;

decide

1. L’istanza di proroga della carcerazione preventiva è

accolta; di conseguenza:

§. il carcere preventivo cui è __________, è prorogato di tre mesi e

verrà a scadere il 30 marzo 2007 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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