INC.2006.32103
Istanza di libertà provvisoria
19 dicembre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.32103
Data decisione, Autorità:
19.12.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.32103
Lugano
19 dicembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di proroga del carcere presentata il 5 dicembre 2006 dal
Procuratore pubblico
Marco Villa, Ministero pubblico del
Cantone Ticino
nei confronti di
__________
accusato
dei reati di cui agli artt. 140, 139 (in parte in relazione con l'art. 21 cpv.
1), 144, 186 CP, 33 cpv. 1 LFarmi, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LFStup;
viste
le osservazioni della difesa (15 dicembre 2006);
visti
gli inc. MP __________, nonché __________ e __________;
ritenuto
e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________
è stato arrestato in Ticino (dove è giunto a seguito di estradizione) il 30
giugno 2006; contestualmente gli è stata promossa l'accusa per le ipotesi di
reato menzionate nel cappello della presente (cfr. doc. 1, inc. GIAR
321.2006.1).
L'arresto
è stato confermato il 1° luglio 2006 da questo giudice, ritenuti presenti gravi
indizi di reato, pericolo di fuga, necessità istruttorie e pericolo di recidiva
(doc. 10, inc. GIAR 321.2006.1).
Al
momento della conferma dell'arresto, le generalità indicate (e confermate
dall'accusato) erano quelle che figurano sull'ordine d'arresto del 12 aprile
2006 (AI 25), cioè __________.
2.
In
sintesi, __________ è accusato di aver preso parte a due rapine e otto furti,
commessi nel __________ nel corso del mese di marzo 2003 (doc. 1, inc. GIAR
321.2006.1), con almeno altre tre persone.
Gli
altri reati oggetto di promozione dell'accusa sono correlati/connessi alla
commissione di quelli appena indicati, con la ovvia eccezione dell'ipotizzata
infrazione all'art. 19a LFStup (cfr. estensione dell'accusa del 2 agosto 2006
in sede di verbale davanti al PP: AI 64).
L'identificazione
(iniziale) del qui accusato è avvenuta, a quanto par di comprendere, mediante
il ritrovamento di impronte digitali a lui riconducibili (doc. 4, inc. GIAR
321.2006.1); quella dei presunti correi mediante analisi genetica,
rispettivamente sulla base di sua (dell'accusato) indicazione e successivo
riconoscimento fotografico (doc. 4, inc. GIAR 321.2006.1 e AI 3, inc. __________).
3.
__________,
è stato arrestato a __________ il 5 maggio 2006 (AI 30) ed estradato in __________
il 30 giugno 2006 (Ai 43). I due presunti correi risultano essere stati
anch'essi arrestati all'estero (sempre in __________, il 5 agosto 2006), ma non
ancora estradati (AI 5 e 9 inc. MP __________ e AI 7 e 15 inc. MP __________).
4.
L'inchiesta,
oltre ad una serie di rilievi ed accertamenti tecnici (AI da 15 a 20, 40),
l'audizione delle vittime e l'acquisizione di informazioni di carattere medico
circa la loro situazione (AI 23, 32, 75), registra interrogatori dell'accusato
da parte della polizia e, il 2 agosto 2006, da parte del Procuratore pubblico
(AI 64). In tale ambito, __________ sembra ammettere la partecipazione ai furti
ed alle rapine, ancorché fornisca descrizione delle modalità d'esecuzione
diversa da quelle indicate dalle vittime, ma contesta (senza precisazioni) i
danneggiamenti e le violazioni di domicilio (Verbale, pag. 10 e 11).
5.
Con
l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 321.2006.3), il magistrato
inquirente chiede che il carcere preventivo cui è astretto __________ (e che
verrebbe a scadere il 30 dicembre 2006 ex art. 102 CPP) venga prorogato di tre
mesi (fino al trenta marzo), allo scopo di permettere la raccolta delle
versioni dei due presunti correi, di cui è attesa l'estradizione, procedendo
poi (se del caso) a prospettazione e confronti.
Sempre
secondo l'inquirente, a dipendenza dell'esito di quanto sopra, potrà rivelarsi
necessario procedere anche ad un confronto con le vittime; non si è proceduto
in quanto, vista l'età delle persone in causa e quanto da loro subito, si è
ritenuto opportuno attendere per verificarne l'indispensabilità,
rispettivamente effettuarlo/i in un unico atto.
La
proroga richiesta, secondo l'inquirente, oltre che fondata sull'esistenza di
gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di fuga, è rispettosa
del principio di proporzionalità considerata la gravità dei reati ed il rischio
di pena presumibile (si prospetta il rinvio a corte criminale), anche in
prospettiva delle sanzioni previste dal nuovo CP (cfr. artt. 10 cpv. 2, 139 e
140 nCP).
6.
Con
le sue osservazioni (doc. 3, inc. GIAR 321.2006.3), la difesa sottolinea come
dal 2 agosto 2006 l'accusato non sia più stato sentito, sia in attesa
dell'arrivo degli altri prevenuti, nei confronti dei quali l'istruttoria non
sarebbe neppure stata avviata (assenza di domande di assistenza pendente la
procedura di estradizione), e, nel contempo, continui ad essere sottoposto a
regime speciale (nessun contatto con i famigliari, nessuna visita libera).
La
difesa ritiene lo stallo di oltre quattro mesi dell'istruttoria lesivo del
principio di proporzionalità (vista anche l'assenza di garanzie per una
estradizione dei presunti complici entro il 31 marzo 2007 - recte: 30 -) e si
oppone alla proroga richiesta.
7.
Pacifica
la legittimazione del Ministero pubblico a proporre l'istanza. Questa è pure
tempestiva in quanto presentata prima della scadenza e con anticipo sufficiente
a permettere l'assegnazione di un congruo termine alla difesa per le
osservazioni.
8.
Fatti
I
criteri di legge applicabili alla carcerazione preventiva, sebbene noti al
Procuratore pubblico ed al difensore, vengono qui di seguito richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del
carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello
stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un
delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,
quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o
inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di
fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa,
non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la
presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della
pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del
Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non
restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 6.10.2005, 362.2005.3)
9.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza
deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo
giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,
e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire
- dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, non occorre dilungarsi più di tanto
per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________.
Quanto emerso dai suoi verbali, ultimo dei quali quello davanti al Procuratore
pubblico (AI 64), in uno con il ritrovamento delle sue impronte sul luogo di
una rapina e su quello di tre furti (cfr. all. 13, 14, 15, 17 dell'AI 23) è più
che sufficiente a confermarne l'esistenza.
10.
a)
Il pericolo di fuga, per giustificare
carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa
probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in
libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale
ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile
(comunque, "… elemento "indiziante" importante
che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il
quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in
presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza
(ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una
sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini, I presupposti materiali del
carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia
69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda,
inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a
motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui
il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,
la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117
Ia 69).
b)
__________ (cfr. le sue stesse dichiarazioni in AI 64)
è cittadino __________ (peraltro, sedicente tale), residente in __________ dove
il padre sarebbe titolare di una piccola impresa edile nella quale lavorano
alcuni suoi fratelli. Altri fratelli lavorerebbero in __________, nella zona di
__________ e per loro tramite egli sarebbe già venuto in __________ nel 2002
per lavorare, parte in nero e parte in modo regolare. Va evidenziato che, già
in quell'occasione, l'accusato risulta essere entrato in __________ per
commettere dei furti: il 10 marzo del 2003, con le generalità di __________, è
stato condannato dalla Magistratura dei minorenni a 22 giorni di carcerazione.
Rientrato in __________, afferma di essere tornato, temporaneamente, __________
nell'estate del 2005 e poi ancora nel febbraio 2006, sempre allo scopo di
cercare lavoro ma senza esito positivo.
Il curriculum, da lui stesso dettato, evidenzia una
totale assenza di legami (personali, sociali o economici) con la __________,
paese che egli ha frequentato unicamente al fine di commettere reati
patrimoniali (in più occasioni), avendo comunque e sempre come base l'__________.
Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio
di una pena non lieve esiste anche nell'eventualità di applicazione delle nuove
norme della parte generale del CP (alcuni dei reati per i quali è stata
promossa l’accusa prevedono la pena minima edittale di un anno di pena
detentiva: art. 140 cifra 2 nCP). Quest'elemento, come detto, da solo non é
determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano
altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, no. 701).
c)
Tutte le circostanze esposte, permettono di concludere
che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito
del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407;
DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).
Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato,
qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero, come ha sempre
peraltro fatto, sia dopo i reati per i quali è già stato condannato, sia dopo i
fatti per i quali è oggi accusato.
11.
Di regola, confermata una delle condizioni alternative
a fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre
eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu i bisogni istruttori, ovvero
concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, con i correi e nei
confronti delle vittime).
12.
a)
Resta da determinare se una proroga, rispettivamente
quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata
da angolature diverse.
Da un lato occorre mettere in relazione la durata del
carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena
presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.
383 e citazioni; art. 102 CPP).
b)
In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si
constata che il carcere preventivo sofferto (sei mesi, cui si aggiungono
comunque i poco meno di due mesi in attesa di estradizione) non appare lesivo
del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono comunque gravi e
prevedono una pena edittale minima di un anno. Quanto alla possibilità che la
pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna) possa essere posta al
beneficio della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla
prognosi (ex art. 41 CP, rispettivamente 42 nCP) di competenza del giudice del
merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale
motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono
manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non po’ essere
considerata in questa sede (DTF 125 I 60).
c)
Per quanto concerne il secondo aspetto, effettivamente l'inchiesta si trova, già da qualche tempo, in una
sorta di stallo dovuto all'attesa dell'estradizione dei due correi. Per la
valutazione di questa circostanza, va comunque ricordato che, di principio, chi
delinque in correità con altri e/o con modalità transfrontaliere, deve
sopportare almeno in parte anche le necessità istruttorie che valgono nei loro
confronti, rispettivamente quelle derivanti dalla necessità di esperire atti
all'estero, almeno fino a quando ciò sia compatibile con il principio della proporzionalità/celerità
(GIAR 19.8.1999, 386.1999.9 e 3.1.2005, 392.2004.2): in altre parole, la durata
della carcerazione preventiva cui è astretto l'accusato non dipenderà
esclusivamente dalle prove ancora da assumere – e per le quali si ammettesse
rilevanza per l'inchiesta –, ma anche dai tempi stessi d’inchiesta (cfr. GIAR
19.8.1999 citata). Comunque, non va neppure dimenticato che i tempi usuali di
svolgimento di determinati atti ordinati dall'inquirente (lavori peritali,
raccolta di prove fuori giurisdizione e anche, se del caso, procedure estradizionali,
ecc.) non sono necessariamente da considerare quali "tempi morti" per
l'inchiesta (la stessa non si riduce alle sole audizioni dell'accusato o a atti
probatori che lo vedono partecipare in prima persona), a meno di
un'ingiustificata (e prolungata) inattività nell'espletamento degli stessi (DTF
128 I 149).
Nel caso in esame,
ed essendo che evidente che l’acquisizione dei mezzi di prova menzionati dal
Procuratore pubblico (in particolare l'audizione dei presunti correi) appare,
se non essenziale, perlomeno di sicura importanza per il buon esito
dell’inchiesta (precisa qualifica giuridica dei fatti, aspetto partecipativo e
soggettivo, commisurazione della pena), non emerge (perlomeno non ancora) una
ingiustificata inattività dell'autorità (d'istruzione o/e estera) che abbia
dilatato i tempi usuali delle procedure d'estradizione (cfr. BJP 2003, nos. 412
e 413). Anzi, ad essere poco usuale è semmai la velocità con la quale è
avvenuta quella del qui accusato; ciò che induce a pensare che i tempi più
lunghi per una decisione relativa ai presunti correi/complici sia la
conseguenza di un (legittimo) utilizzo della procedura di verifica della
domanda estradizionale. Sia come sia, se si considera la gravità dei reati
ascritti (per genere e per numero) e l'importanza per il miglior accertamento
dei fatti della presenza dei presunti correi, l'attesa di qualche mese per la
decisione finale sull'estradizione richiesta (ed eventuale consegna) non è
ancora, a giudizio di questo giudice, lesivo del principio di celerità (tantomeno
può essere considerata abusiva).
d)
Da tutto quanto
sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta
violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice,
neppure da quello prospettabile (recte: la proroga richiesta): una proroga di
tre mesi appare ancora rispettosa del principio, con riferimento sia alla
presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’espletamento delle necessità
istruttorie ancora incombenti.
Con particolare
riferimento a queste ultime, comunque, il Procuratore pubblico dovrà prestare
particolare attenzione alle peculiarità dell’inchiesta, e segnatamente al fatto
che essa ora si sviluppa (o svilupperà) con l’audizione di correi o presunti
tali, residenti all’estero e oggetto di procedura d'estradizione: sarà allora
suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l’obbligo di
trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1
e 176 cpv. 3 CPP), bensì privilegiare quei passi istruttori indispensabili per
il chiarimento della situazione processuale dell’accusato istante (BJP 2003, n.
413). In altre parole, non si potrà attendere a tempo indeterminato
l'estradizione effettiva dei correi se questa non è prospettabile in tempi
brevi, a maggior ragione se si può ovviare alle conseguenze della tempistica estradizionale
procedendo, o comunque cominciando a procedere, alla raccolta dei necessari
atti d'inchiesta nella forma dell'assistenza giudiziaria.
13.
In conclusione, alla
luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti del sedicente __________ (qui
accusato) sono dati concreti indizi di reato e concreti elementi di pericolo di
fuga. La detenzione sin qui sofferta, così come quella prevedibilmente da
soffrire in base alla proroga richiesta (dettata da effettive e importanti
necessità istruttorie) non violano il principio di proporzionalità. Al momento
attuale neppure l'obbligo di celerità appare violato.
Per chiarezza e
completezza, va pure detto che, in assenza di decisioni e/o reclami specifici,
non ci si può esprimere, in questa sede, sulla legittimità del regime cui è
sottoposto l'accusato.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. artt. 140, 139 (in parte in relazione con l'art. 21 cpv.
1), 144, 186 CP, 33 cpv. 1 LFarmi, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LFStup, artt. 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3
CEDU;
decide
1. L’istanza di proroga della carcerazione preventiva è
accolta; di conseguenza:
§. il carcere preventivo cui è __________, è prorogato di tre mesi e
verrà a scadere il 30 marzo 2007 (compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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