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Decisione

INC.2006.32104

Proroga del carcere preventivo

27 marzo 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di legge applicabili

alla carcerazione preventiva, sebbene noti al Procuratore pubblico ed al

difensore, nonché esplicitamente richiamati nella precedente decisione, vengono

qui di seguito riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del

carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello

stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un

delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,

quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o

inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di

fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa,

non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la

presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della

pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del

Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR

6.10.2005, 362.2005.3)

7.

Per quanto concerne l'esistenza,

in capo a __________ di gravi e concreti indizi di colpevolezza (invero non

contestati dall'accusato e dalla sua difesa) si può, innanzitutto, ribadire

quanto detto nella precedente decisione:

"L'esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di

questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, non occorre dilungarsi più di tanto

per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________.

Quanto emerso dai suoi verbali, ultimo dei quali quello davanti al Procuratore

pubblico (AI 64), in uno con il ritrovamento delle sue impronte sul luogo di

una rapina e su quello di tre furti (cfr. all. 13, 14, 15, 17 dell'AI 23) è più

che sufficiente a confermarne l'esistenza."

(GIAR 19

dicembre 2006, 321.2006.3)

A queste indicazioni si possono

ora aggiungere le dichiarazioni dei correi (AI 27, inc. MP __________; AI 36,

inc. MP __________) e, per i fatti del 2002, le stesse dichiarazioni

dell'accusato __________ nel verbale di polizia del 6 marzo 2007 (pag. 3 ss.)

così come le risultanze contenute nel rapporto informativo del 9 marzo 2002 (AI

97).

Pertanto, in capo a __________

sono presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza per tutte le ipotesi di

reato oggetto di promozione (e/o estensione) dell'accusa.

8.

Anche per il pericolo di fuga si

può far capo a quanto accertato nella precedente decisione (elementi, anche

questi, giustamente non contestati dalla difesa):

"10.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "…

elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per

la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più

ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale

condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini,

I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32;

DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980

186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16

novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e

riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

b)

__________ (cfr. le sue stesse dichiarazioni in AI 64)

è cittadino __________ (peraltro, sedicente tale), residente in __________ dove

il padre sarebbe titolare di una piccola impresa edile nella quale lavorano

alcuni suoi fratelli. Altri fratelli lavorerebbero in __________, nella zona di

__________ e per loro tramite egli sarebbe già venuto in __________ nel 2002

per lavorare, parte in nero e parte in modo regolare. Va evidenziato che, già

in quell'occasione, l'accusato risulta essere entrato in __________ per

commettere dei furti: il 10 marzo del 2003, con le generalità di __________, è

stato condannato dalla Magistratura dei minorenni a 22 giorni di carcerazione.

Rientrato in __________, afferma di essere tornato, temporaneamente, in __________

nell'estate del 2005 e poi ancora nel febbraio 2006, sempre allo scopo di

cercare lavoro ma senza esito positivo.

Il curriculum, da lui stesso dettato, evidenzia una

totale assenza di legami (personali, sociali o economici) con la __________,

paese che egli ha frequentato unicamente al fine di commettere reati

patrimoniali (in più occasioni), avendo comunque e sempre come base __________.

Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio

di una pena non lieve esiste anche nell'eventualità di applicazione delle nuove

norme della parte generale del CP (alcuni dei reati per i quali è stata

promossa l’accusa prevedono la pena minima edittale di un anno di pena

detentiva: art. 140 cifra 2 nCP). Quest'elemento, come detto, da solo non é

determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano

altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 701).

c)

Tutte le circostanze esposte, permettono di concludere

che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito

del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407;

DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).

Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato,

qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero, come ha sempre

peraltro fatto, sia dopo i reati per i quali è già stato condannato, sia dopo i

fatti per i quali è oggi accusato."

(GIAR 19

dicembre 2006, 321.2006.3)

Dalle emergenze successive alla

decisione menzionata, si può dire che il rischio di pena è aggravato perlomeno

(volendo tralasciare le dichiarazioni dei correi circa il "ruolo" di primattore

di __________ nelle rapine e nei furti: cfr. Confronti del 13 e 16 marzo 2007)

dalla presenza di indizi concreti di coinvolgimento in ulteriori reati

risalenti al 2002.

9.

Di regola, confermata una delle

condizioni alternative a fondamento della misura cautelare, non è necessario

approfondirne altre eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu i bisogni

istruttori, ma solo come atti ancora da effettuare per la conclusione

dell’inchiesta).

10.

a)

La proroga richiesta, ulteriori

due mesi, è contestata dalla difesa in quanto ritenuta non (più) rispettosa del

principio di proporzionalità.

b)

Sebbene non vi sia nessuna

contestazione circa l'utilità dei passi procedurali prospettati per il seguito dell'inchiesta,

è bene precisare innanzitutto che gli atti d'inchiesta che il magistrato

inquirente ha indicato come ancora da effettuare, sono conseguenti in

particolare a quanto emerso dall'audizione dei correi (ruolo nei fatti del 2006

e partecipazione ai furti del 2002) e certamente rilevanti per determinare le

effettive responsabilità di ognuno e, quindi quelle, dello stesso __________.

Nel contempo, le divergenze tra

gli accusati circa i rispettivi ruoli (cfr. i verbali a confronto del 13 e 16

marzo 2007) e la loro (ora) contemporanea presenza in __________, giustificano di

operare ai fini di un dibattimento unico.

c)

Constatato che gli atti per

l'espletamento dei quali è chiesta la proroga non sono atti inutili o di poca

rilevanza, si ricorda che, come già detto anche nella precedente decisione, la

proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature

diverse.

Da un lato occorre mettere in

relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della

fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il

rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,

1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

d)

Nel caso concreto, il carcere

preventivo sofferto (ca. 9 mesi, cui si aggiungono comunque i poco meno di due

mesi in attesa di estradizione) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in

caso di concessione della proroga (altri due mesi) non appare ancora lesivo del

principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (oltre che il

patrimonio concernono la libertà e l'integrità fisica delle persone) e

prevedono anche pene edittali minime già superiori al periodo di detenzione

preventiva sin qui patita (cfr. art. 140 cifra 3 nCP).

Inoltre, la determinazione

nell'esecuzione dei furti e (soprattutto) delle rapine, la ripetizione

dell'agire, il salto qualitativo effettuato nel tempo (da furti nel 2002 a

rapine nel 2006) e, non da ultimo, il riparare ogni volta oltre frontiera per

spartire il bottino e riorganizzarsi, così come emergono dagli atti (cfr.

Verbali vittime e correi), impongono anche di considerare che nell'ipotesi di

una condanna, la pena potrebbe non solo essere superiore al minimo edittale ma

anche (cfr. ad esempio: Assise Criminali 24 agosto 2006, inc. 72.2006.67)

situarsi oltre i limiti per il beneficio della sospensione condizionale anche

parziale (ricordato, comunque, che la sospensione "…dipenderà dalla

prognosi (ex art. 41 CP, rispettivamente 42 nCP) di competenza del giudice del

merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per

tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono

manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non po’ essere

considerata in questa sede (DTF 125 I 60)": GIAR 19 dicembre 2006,

321.2006.3).

e)

Quanto all'obbligo di celerità,

non risulta che tale principio sia stato violato dopo la precedente decisione

(nella quale si era già considerato lo stallo derivante dall'attesa

dell'estradizione dei correi, ritenendolo non lesivo di questo

obbligo/principio: decisione 19 dicembre 2006, cons. 12.c.).

A fronte di assicurazioni di una

celere estradizione appare giustificato attendere qualche settimana senza

procedere alla presentazione di rogatorie che possono esigere, per la loro

esecuzione, lo stesso tempo; a maggior ragione quando, come nel caso specifico

e come già indicato al considerando 10.b., é importante procedere con un unico

dibattimento.

Si ribadisce che chi agisce con

terzi e, inoltre, approfitta della vicina frontiera per fare del paese

confinante sia la base operativa per la commissione di reati sul territorio __________,

sia il "rifugio" dopo la commissione di reati stessi, è malvenuto a

lamentarsi dei tempi di raccolta di prove all'estero e/o di estradizione

dall'estero dei correi (GIAR 19.8.1999, 386.1999.9 e 3.1.2005, 392.2004.2).

Trattasi di difficoltà e complicazioni, "inevitabili e fisiologiche a

comportamenti illeciti transfrontalieri" e al fatto di "agire

non da solo ma con altri" (CRP 7 marzo 2007, inc. 60.2007.73),

peraltro conseguenti a precise scelte dell’accusato volte, evidentemente, a

rendere più difficile, quando non impossibile, l'attività degli inquirenti.

f)

Da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua

duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a

giudizio di questo giudice, neppure da quello ancora prospettabile (recte: la

proroga richiesta): una proroga di due mesi appare ancora rispettosa del

principio, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile

durata dell’istruttoria e dei relativi incombenti.

11.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in capo a __________

(qui accusato) sono presenti e concreti gravi indizi di reato e pericolo di fuga,

come meglio descritti ai considerandi che precedono. La detenzione sin qui

sofferta, così come quella prevedibilmente da soffrire in base alla proroga

richiesta (dettata da esigenze effettive dell'istruttoria e degli incombenti

per la sua conclusione formale) non violano il principio di proporzionalità.

Nel contempo la conduzione dell'inchiesta non rivela violazioni dell'obbligo di

celerità.

Abbondanzialmente, e per quanto concerne il regime di carcerazione

preventiva cui è sottoposto l'accusato, si rinvia a quanto già detto nella

precedente decisione (19 dicembre 2006, cons. 13 in fine); inoltre, e dopo la

precedente decisione, nessuna istanza (tantomeno reclamo) è stata presentata in

merito.

P.Q.M.

viste le

norme applicabili, in particolare gli artt. artt. 140, 139 (in parte in

relazione con l'art. 21 cpv. 1), 144, 186 CP, 33 cpv. 1 LFarmi, 23 cpv. 1 LDDS,

19a LFStup, artt. 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1. L’istanza

di proroga della carcerazione preventiva è accolta; di conseguenza:

§. il

carcere preventivo cui è astretto __________ (sedicente), è prorogato di

due mesi e verrà a scadere il 30 maggio 2007 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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