INC.2006.33201
Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro
25 settembre 2006Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2006.33201
Data decisione, Autorità:
25.09.2006, GIAR
Titolo:
Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro
PERQUISIZIONE
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 59 CPS
Incarto n.
INC.2006.33201
INC.2006.33204
Lugano
25 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sui
reclami presentati, rispettivamente, il 10/14 luglio 2006 e il 12/13 luglio
2006 da
__________ (rappr. dall’avv. __________)
rispettivamente
__________ (rappr. dall’avv. __________)
contro
la decisione 3 luglio 2006
di sequestro del "residuo del prezzo trattenuto a titolo fiduciario e
a favore dei venditori __________ ed __________ " intimata al notaio
__________ __________, nell'ambito dell'inc. MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (24
luglio 2006 per entrambi i reclami) e preso atto che le PC __________ e __________
non ne hanno presentate nel termine assegnato, così come l'altro accusato __________;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
1.
Il 30 giugno 2006, il Procuratore pubblico ha promosso
l'accusa nei confronti di __________ e __________, per i reati di cui alla
cifra 1 degli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA,
87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, per i fatti così descritti:
"a Lugano ed in altre località,
perlomeno a partire dal 1996 e sino al 16 marzo 2006,
nella loro qualità di organi tabulari e fattuali della
società __________, dichiarata fallita con decreto 16 marzo 2006 della Pretura
di __________, in danno dei creditori della società __________, diminuito
fittiziamente gli attivi della società, percependo ricavi da committenti non
contabilizzati, distraendo ed occultando fondi di spettanza della società,
per aver ceduto nel settembre 2003 alla loro società __________
gli uffici di proprietà di __________ (PPP __________, PPP da __________ a __________,
__________ RFD di __________) ad un prezzo manifestamente inferiore al valore
commerciale,
per avere, a causa di cattiva gestione, in particolare
a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,
speculazioni avventate e grave negligenza nell'esercizio delle sue funzioni e
nell'amministrazione delle risorse societarie, cagionato indi aggravato
l'eccessivo indebitamento della __________, segnatamente, malgrado il manifesto
stato di insolvenza, perlomeno a partire dal 1999, omesso di mettere in atto
misure di risanamento, ritenuto che a partire dal 2000 la società ha operato
senza linee di credito, omettendo intenzionalmente di depositare i bilanci,
aggravando il proprio eccessivo indebitamento conoscendone l'insolvenza,
cosicché la società ha lasciato al momento del fallimento creditori
insoddisfatti per oltre CHF 12'000'000.-,
per avere intenzionalmente omesso di riversare i
contributi AVS, le quote LPP ed i contributi infortuni professionali trattenuti
ai dipendenti, destinandoli ad altri scopi, accumulando un debito nei confronti
della Cassa di compensazione di ca. CHF 602'000.-, di ca. CHF 1'320'000.- nei
confronti della previdenza professionale, di CHF 550'193.20 nei confronti della
SUVA,
conoscendo la propria insolvenza, a partire perlomeno dal
1999, intenzionalmente omesso di corrispondere l'IVA, se non nella misura
indispensabile per procrastinare la procedura di fallimento, accumulando
arretrati per oltre CHF 4'800'000.-, favorendo intenzionalmente gli altri
creditori,
allestito i bilanci della società con dati inveritieri
(ammortamenti insufficienti, sopravvalutazioni di attivi in ispecie di lavori
in corso, valutazione del credere insufficiente, ricavi non contabilizzati,
ecc.) allo scopo di evitare il deposito dei bilanci, danneggiando così i
creditori,
per avere omesso di pagare all'AFC, per i periodi
fiscali dal 1° trimestre 1998 al 4° trimestre 2002, CHF 164'386.- di IVA,
sottoscrivendo la convenzione 3 marzo 2006 per la
cessione del magazzino e del materiale del cantiere alla __________,
utilizzando la stima dell'Ing. __________ pur sapendo che la stessa era
manifestamente inferiore al valore effettivo,"
(AI 68, inc. MP __________)
Considerandi
2.
Il 3 luglio 2006, il magistrato inquirente ha emanato
tutta una serie di ordini di perquisizione e sequestro (AI 70), nonché
proceduto a numerosi blocchi a RF (AI 72), tra cui quello impugnato (AI 73).
3.
Contro gli ordini menzionati, rispettivamente contro
l'uno o l'altro di questi, sono stati interposti reclami sia da parte degli
accusati sia da parte di altre persone (fisiche e giuridiche) in qualche modo
toccate dagli stessi.
Sebbene le premesse da verificare per determinare la
fondatezza legale degli ordini siano analoghe, se non identiche, per tutti i
reclami, non così le problematiche relative alla legittimazione, alla
connessione con quanto perquisito/sequestrato, rispettivamente alla
proporzionalità delle misure cautelari poste in essere. Per questo motivo non
si ritiene opportuno evadere tutti i ricorsi con un'unica decisione: meglio
riprendere, se del caso, in ogni singola decisione le considerazioni che
valgono indistintamente per tutti i reclami e risolvere le problematiche
specifiche poste da ogni singolo reclamo nell'ambito di decisione separata.
Quanto appena detto non impedisce, comunque, di
evadere con un'unica decisione i due reclami oggetto della presente vista la
evidente identità dello specifico ordine (AI 73) e dell'oggetto del sequestro.
4.
__________ (doc. 1, inc. 332.2006.1) contesta
innanzitutto gli addebiti mossigli nell'ambito del procedimento. Inoltre,
ritiene non esservi parti lese da risarcire (alle quali destinare i fondi
sequestrati) e afferma che non si tratta comunque di provento di reato. Da
ultimo precisa che il sequestro ha colpito beni di una Comunione ereditaria,
quindi non suoi.
Per parte sua, __________ (332.2006.4), si limita a
opporsi al sequestro in quanto lo stesso colpisce beni di una Comunione
ereditaria che non sono provento di reato (in quanto provenienti dalla vendita
di immobile già proprietà della CE).
5.
Il magistrato inquirente nelle sue osservazioni,
praticamente identiche per i due reclami (doc. 4 inc. GIAR 332.2006.1 e doc. 4
332.2006
), dopo aver indicato che l'immobile oggetto di vendita risultava di
proprietà della moglie dell'accusato ma acquistato con fondi di pertinenza
dell'accusato (oltre che edificato ad opera della __________) con usufrutto a
favore di quest'ultimo che, tra l'altro, avrebbe fatto fronte, nel tempo, a
tutti gli impegni per interessi ed ammortamenti ipotecari così come alle spese
di manutenzione, precisa che il sequestro è da intendersi come limitato alla
parte di spettanza di __________, che però non è ancora definita e oggetto di
vertenza giudiziaria.
6.
Le uniche due entità indicate a questo ufficio come
parti civili (__________e __________), e l'altro accusato, non hanno presentato
osservazioni nel termine assegnato.
7.
I reclami, tempestivamente introdotti dall'accusato
nel procedimento e da persona (in parte) direttamente colpita dagli ordini
stessi, sono ricevibili in ordine.
8.
L'esistenza di gravi indizi di reato nella fattispecie
che ha prodotto il sequestro oggetto delle due impugnative qui considerate,
genericamente contestata dal solo __________, è stata accertata nell'ambito di
altra e contestuale sentenza, alla quale si può far riferimento.
"2.
I principi generali in materia di
perquisizione e sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al
magistrato inquirente vengono qui di seguito riassunti con riferimento a
precedenti sentenze. In generale, in materia di sequestro:
"In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al
magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono
avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o
cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o
devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento
eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di
cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione
preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice
del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o
cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)
e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro
confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131
[1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti
procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per
prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in
presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo
e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente
ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante
approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del
procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli
accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez,
cit., margin. 1116 ss.). Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco
del registro fondiario (art. 161 cpv. 5 CPP).
(GIAR 13
dicembre 2004, 520.2004.1)"
3.
a)
Per quanto concerne la verifica
dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al reclamante, si
ricorda innanzitutto che nel relativo esame questo giudice deve imporsi precisi
limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e
non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in
maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità
di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi
di giudizio. Inconferente, a questo proposito, l'assenza di impugnativa nei
confronti della promozione dell'accusa (istituto a garanzia dell'accusato e
impugnabile unicamente per motivi formali).
b)
Premesso che il ruolo degli accusati
quali gestori (di diritto e di fatto), oltre che azionisti, della __________
non è contestato (comunque confermato dagli atti: AI 2, AI 9, Verbali A1, A2 e
A3), gli elementi raccolti (e indicati) dal magistrato inquirente permettono di
indiziare, al momento attuale, gran parte dei reati ascritti.
Il mancato pagamento dell'IVA, nonché
degli oneri sociali, così come di altre trattenute sui salari, sebbene non
necessariamente sufficiente da solo a configurare il reato (cfr. ad esempio DTF
117.
IV 78, DTF 122 IV 270), sono da ritenere, in particolare se il fatto si
ripete nel tempo (cfr. AI 9, 15, 39, 44, verbale A4) ed è frutto di una
decisione "strategica" anche ai fini della limitazione della
responsabilità personale (Verbale A4, pag. 3), indizi sufficienti dei reati di
cui agli artt. 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS, 76 cpv. 3 LPP e, per le trattenute non
relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio AI 15), dell'art. 159 CP.
c)
Il magistrato inquirente segnala che
nell'ambito della perquisizione degli uffici é stata reperita documentazione
che registra entrate a favore dei "correntisti" che in parte
risulterebbero "girate" alla __________ e per altra parte destinata
agli accusati per contante o su di un loro conto denominato "__________"
(cfr. intestazione del documento e sigla __________ a fianco di numerose
registrazioni), così come altra documentazione relativa a "casse
private" riconducibili agli accusati (cfr. documentazione "Ufficio __________
" in contenitore n. 10; in particolare: quaderno correntisti, cassa
correntisti, cassa privata __________, ecc.).
A dire del magistrato la documentazione
in questione indizierebbe l'incasso personale di ricavi (attivi della società)
e, quindi, la loro distrazione, rispettivamente la dissimulazione di attivi
(art. 163 CP).
__________ da un lato ha dichiarato che
"può darsi che nel corso degli anni vi siano stati degli incassi in
nero" (pur se con indicazione che si sarebbe trattato di poche
migliaia di franchi ed escludendo connessione con la contabilizzazione in questione:
Verbale A4, pag. 8), dall'altro non ha saputo fornire alcuna indicazione in
merito alla causale di una delle registrazioni più cospicue del quaderno
"correntisti" (225'000.- FRS, di cui solo 25'000.- registrati come
girati a __________) limitandosi a dire che __________ non "c'entra
niente" e che non sa chi siano i correntisti (Verbale A6, pag. 2). A
ciò si aggiungono le dichiarazioni della teste __________ in merito a quanto da
lei riscontrato (nel caos amministrativo che regnava in società: Verbale V3,
pag. 2), più in particolare sulle comunicazioni informali circa la
liquidazione/archiviazione dell'importante scoperto della voce debitori (idem,
pag. 3, 4) e quelle del teste __________ sulla presenza di commesse non
redditizie per la società (Verbale V4 pag. 2), indicazioni che denotano un
rapporto non necessariamente trasparente con i debitori stessi (ancorché al
momento non vi sia relazione diretta con quanto emerge dal quaderno sopra
menzionato e lo scoperto debitori é stato imputato, dall'accusato __________,
alla contrazione dei prezzi e alla crisi che ha toccato anche i committenti:
Verbale A3, pag. 2).
Gli elementi (di fatto e circostanziali)
appena indicati, allo stadio attuale del procedimento, sono indizi sufficienti
di una non registrazione di tutti i ricavi e loro distrazione, quindi del reato
ascritto (se non, a dipendenza della situazione e delle circostanze specifiche,
anche di una infrazione contro il patrimonio).
Non modifica questa conclusione
l'affermazione del reclamante secondo cui gli accusati avrebbero, negli anni,
immesso nella società importanti capitali come "dimostrato dai bilanci
della __________ "; da un lato risulta che perlomeno parte delle
immissioni sono state effettuate mediante gli importi registrati nel quaderno
"correntisti" di cui si è parlato sopra (con la conseguenza che
potrebbe non trattarsi di fondi "propri" degli azionisti, bensì di
fondi già di pertinenza della società, immessi con contestuale registrazione di
debito a carico di quest'ultima: cfr. Verbale A6, pag. 2), dall'altra è lo
stesso __________ ad affermare, in sede di verbale (A4, pag. 4), che i
versamenti alla società erano effettuati anche da terzi "correntisti"
di cui non conosce l'identità (con conseguente difficoltà attuale nella
determinazione degli importi effettivamente versati dagli accusati con fondi
propri).
Rispettivamente, e qualora la non
registrazione/distrazione di cui sopra non dovesse trovare conferma nel seguito
dell'istruttoria, parte degli stessi elementi indicati, aggiunti agli ammortamenti
ed alle valutazioni dei lavori in corso che i revisori (e non solo: cfr. all. e
al verbale A1) hanno ripetutamente segnalato come insufficienti i primi e
eccessive le seconde (cfr. contestazioni in verbale A4, pag. 5 e ss.),
l'esposizione dell'inventario a bilancio 2004 (verbale A4, pag. 8) per FRS
2'000'000.- a fronte di una valutazione peritale di FRS 440'000.- (pur
considerando la differenza tra valori a continuazione e valori di
liquidazione), sono elementi sufficienti ad indiziare (lo si ripete: allo stato
attuale dell'inchiesta) anche i reati di cui agli artt. 164 CP,
sussidiariamente ("… in un modo non previsto dall'art. 164, …") 165
CP.
d)
Tutti quelli indicati costituiscono, a
giudizio di questo giudice, elementi concreti indizianti fatti che possono
costituire reato (non semplici sospetti dunque: DTF 31 ottobre 2002,
1P.309.2002) e che, quindi, meritano approfondimento. Poco importa, a questo
stadio, che il magistrato inquirente abbia indicato "… la lista quasi
completa di tutti i reati fallimentari", rispettivamente nessun
elemento concreto di "arricchimento indebito" dell'accusato
(rispettivamente degli accusati); in presenza di elementi indizianti la
diminuzione degli attivi, non è necessario che sia già chiaro all'inizio
dell'inchiesta se si tratti di una diminuzione fittizia o effettiva,
rispettivamente di atti che debbano/possano essere sussunti all'ipotesi
sussidiaria dell'art. 165 CP (B.
Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n. 1/7 ad art. 163; DTF 28
febbraio 2006,6S.438/2005; DTF 4 luglio 2003,6S.142/2003).
Quanto all' "arricchimento
indebito", non si tratta di elemento costitutivo dei reati in questione
che, peraltro sono reati di messa in pericolo astratta e non necessitano
neppure, per la realizzazione, che "la diminution du patrimoine ait eu
pour résultat de causer un dommage pécuniaire définitif aux créanciers"
(DTF 28 febbraio 2006, citato sopra). Comunque, fintanto che l'ipotesi di
distrazione regge, la modalità concreta della distrazione/dissimulazione,
rispettivamente della collocazione (passata ed attuale) di quanto
distratto/dissimulato, è atto d'indagine che può fondarsi sui soli indizi,
appunto di distrazione.
e)
In virtù di quanto sopra non appare
necessario approfondire la questione della valutazione dell'inventario fatta
dall'UF per rapporto al prezzo di cessione alla __________ e che il reclamante
indica come nolo con impegno a pagare solo con l'accordo dell'amministrazione
del fallimento (Osservazioni, punto 3.5.6; Reclamo, punto 8.7), né se
l'omissione di pagamento IVA, che permette alla società di disporre di maggiore
liquidità, sia sussumibile alla fattispecie prevista dall'art. 167 CP."
(GIAR 25 settembre 2006, 332.2006.2)
9.
Come detto nel considerando che precede, gli indizi in
questione concernono anche la possibilità che dai reati imputati gli accusati
abbiano tratto un indebito profitto (provento di reato) che, se ancora
presente, deve essere sequestrato ai fini di confisca (artt. 161 CPP e 59 cifra
1.
CP) o, se non più è presente, può dar luogo ad un risarcimento compensatorio
con possibilità di sequestro (già in fase istruttoria) di quanto può garantirne
l'incasso dopo relativa pronuncia di merito (art. 161 CPP e 59 cifra 2):
"2.
Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994,
le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di
confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera
illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv.
1.
CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das
neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss.,
pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]).
“Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti
(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali
limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore
economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.),
Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I,
Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito
trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento
dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v.
Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).
Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art.
59.
cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che
impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334
ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri
possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li
riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi
propri dev'essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale
(DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere
facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo
beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio
1999.
in re Z., consid. 2b).
Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di
denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad
esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o
simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene
sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).
Completamente rivisto è l’istituto della confisca
risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice
(di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale
successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se -
pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS -
i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più
reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure
debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art.
59.
cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). In tal
caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita.
…
Per non vanificare la portata delle norme sulla
confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi
soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit.,
pto. 6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire l'eventuale
risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).
Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei
confronti di un terzo.
Il sequestro (in casu: bancario) può rappresentare un
attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura
d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve
poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire
necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con
l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio,
v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine
deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e
1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il
doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante
negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire
dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente
approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più
generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi, ovviamente, anche a
giustificazione del suo perdurare.
(GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)
Il sequestro presso il notaio del prezzo di vendita di
un immobile è pertanto giustificato nella misura in cui colpisce quanto di
spettanza dell'accusato __________.
Certo, allo stato attuale non è ancora dato sapere se
la totalità degli ordini di sequestro emanati dall'autorità inquirente concerna
valori (globalmente) superiori al provento di reato, rispettivamente alla
possibile entità del risarcimento compensatorio. Questo in quanto la
perquisizione, che sola permetterà di "tirare le somme" non ha ancora
potuto aver luogo. Per questo motivo nella sentenza 25 settembre 2006, inerente
altro reclamo di __________ (GIAR 332.2006.2), si è concluso:
"7.
Quanto al sequestro (per chiarezza si
precisa che ci si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come
detto sopra lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato
ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito
dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo
1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora
effettuato.
Riservatezza, approfondito esame delle
circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno
presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed
all'esame della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui
spettano tali incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR
2.
novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione
agli atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee
al processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile
accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro
per quelle ritenute pertinenti.
Analogamente si dovrà procedere in
relazione agli averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai
quali è possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato)
e dissequestrando gli altri."
Il principio vale mutatis mutandi (visto in
particolare l'attuale impossibilità di determinare con precisione quale sia la
parte di spettanza di __________) anche per quanto sequestrato con l'ordine qui
impugnato.
10.
Diversa, se non opposta, è la questione relativa alla
parte di spettanza di __________. Il magistrato inquirente, in proposito
(Osservazioni, punto 4), ha esplicitamente affermato di aver dovuto
"bloccare" anche la parte del reclamante __________ in quanto non
(ancora) nota l'entità della stessa. Ed ha aggiunto che non appena sarà noto il
credito riconosciuto ai membri della Comunione ereditaria provvederà al
dissequestro della parte non di pertinenza dell'accusato.
Così stando le cose, sarebbe del tutto pleonastico (se
non addirittura fonte di futuri disguidi interpretativi) che questo giudice
accogliesse il reclamo dissequestrando "la parte di spettanza"
di uno dei reclamanti senza indicare di quale parte si tratti, di quale valore
economico abbia, di quali spese debbano andare in deduzione prima della
determinazione dell'importo netto, rispettivamente senza indicare chi è
deputato a determinare tale parte. Molto più opportuno indicare che una volta
chiarita la spettanza in modo indiscutibile, al reclamante __________ basterà
formulare istanza di dissequestro al magistrato inquirente per ottenere
tempestiva decisione in merito (lasciando così a quest'ultimo la possibilità di
verificare che il riparto sia avvenuto correttamente e senza influssi derivanti
dal sequestro della "parte" del coerede).
11.
In conclusione, il reclamo di __________ deve essere
respinto, mentre che quello di __________, nella misura in cui non sia divenuto
privo d'oggetto è evaso ai sensi del considerando n. 10 della presente.
P.Q.M.
viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.
163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76
cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,
decide
1.
Il reclamo 12/13 luglio 2006 presentato da __________
contro l'ordine di sequestro 3 luglio 2006 di sequestro del "residuo
del prezzo trattenuto a titolo fiduciario e a favore dei venditori __________
ed __________ " è respinto.
2.
Il reclamo 10/13 luglio 2006 presentato da __________
contro l'ordine di sequestro 3 luglio 2006 del "residuo del prezzo
trattenuto a titolo fiduciario e a favore dei venditori __________ ed __________
" è evaso ai sensi dei considerandi.
3.
La tassa di giustizia fissata in FRS 600.-, e le spese
di FRS 180.-, sono a carico di __________ nella misura di due terzi (2/3) per
il resto a carico dello Stato.
4.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP
entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
5.
Intimazione (con copia delle osservazioni):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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