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Decisione

INC.2006.33302

Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.

17 agosto 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i "legami lavorativi" con il __________ siano di una certa

importanza, l'assenza di legami affettivi e di amicizia (sempre in __________)

e la residenza in __________ della famiglia (moglie e figli) fanno sì che i

legami più forti si situino in quel paese dove l'accusato potrebbe rientrare

senza problemi particolari. Questa prospettiva, a fronte del rischio di una

pena da espiare (data la gravità dei reati ascritti), potrebbe sembrargli

preferibile. Sempre a dire del magistrato inquirente, la cauzione proposta è di

importo troppo contenuto (quindi facilmente reperibile e rimborsabile al datore

di lavoro) per costituire freno sufficiente.

6.

Con

osservazioni del 14 agosto 2006 (doc. 4, inc. GIAR 333.2006.2), la difesa

ribadisce che solo la questione del pericolo di fuga merita approfondimento: i

bisogni istruttori invocati corrisponderebbe unicamente alla speranza di una

"confessione" conforme alle dichiarazioni della vittima ed il

pericolo di collusione, con quest'ultima, sarebbe risibile vista l'assenza di

conoscenza precedente i fatti e l'assenza di contatti dopo gli stessi.

In

merito al pericolo di fuga, precisa che da diciotto anni il lavoro in __________

è l'unica fonte che permette all'accusato di provvedere al sostentamento della

famiglia (in __________) e sottolinea, come inconsueto, il fatto che il datore

di lavoro non solo garantisca immediata reintegrazione nell'attività

lavorativa, ma si esponga pure personalmente per mettere a disposizione la

cauzione che, peraltro, corrisponderebbe al 50% del salario annuo.

7.

L'istanza,

presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine. Il preavviso,

spedito per posta l'11 agosto 2006 (e ricevuto da questo ufficio il 14) è

tempestivo.

8.

I

principi che reggono la materia, noti al magistrato inquirente ed al difensore,

sono i seguenti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito

dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene

validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H.,

inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui

l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare

ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP,

quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di

colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti

motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i

bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che

l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai

bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al

processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323

consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in

re A.H.,1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità

(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua

cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

9.

L'esistenza

di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio

(quindi anche in assenza di formale contestazione da parte dell'accusato o

della sua difesa), pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da

un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e

dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio.

Nel

caso in esame, sufficienti indizi di colpevolezza sono presenti nelle stesse

ammissioni dell'accusato (AI 85, 92, 102, 119 e 150), cui si aggiungono le

versioni (ancorché non convergenti sulla totalità, quindi anche gravità, dei

fatti) della vittima (AI 155).

10.

Come

detto più sopra, il magistrato inquirente fonda il suo preavviso negativo

sull'esistenza sia di un pericolo di fuga che di un pericolo di collusione.

11.

a)

Il

pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere

concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette

quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa

verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della

pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la

carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia

69).

Pacifico

che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti

dell'accusato stesso.

b)

Nel

caso in esame si ha che l'accusato, cittadino __________, è domiciliato in __________

(cfr. AI 72 e 74) dove svolge la sua attività lavorativa (da oltre 15 anni:

Verbale __________ 12 luglio 2006, pag. 2). Tuttavia, la famiglia dell'accusato

(moglie e due figli) è sempre rimasta in __________. In quel paese l'accusato

ha pure costruito la casa per la famiglia anche perché (come egli stesso ha

precisato nel verbale citato) l'intenzione è sempre stata quella di rientrare

al paese d'origine, rientro che finora non ha ancora potuto aver luogo per la

persistente necessità (o volontà) di migliori guadagni (per rapporto al __________)

conseguibili con l'attività svolta in __________ (verbale citato, sempre pag.

2).

Queste

circostanze, confermate anche dallo stile di vita assunto in __________

(monolocale, vita riservata, ecc.), indicano chiaramente che il centro degli

interessi socio-affettivi dell'accusato è, e rimane, in __________. La pur

lunga presenza/permanenza in __________ appare come strettamente legata alla

necessità/volontà di provvedere economicamente, nel modo migliore possibile, al

mantenimento della famiglia (e dell'abitazione famigliare) nella prospettiva di

un ritorno "fra qualche anno" (verbale citato, pag. 2 ultima

frase).

c)

Alla

luce di quanto sopra deve essere considerato come probabile (e non solo

ipotizzabile teoricamente) che qualora confrontato con il rischio di pena di una

certa gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione

condizionale), l'accusato possa ritenere come soluzione più interessante il

rientro in __________ che non l’affrontare i rischi di un processo (SJ 1980 p.

585). Infatti, se tale rischio dovesse

concretizzarsi, la ragione (lo scopo) della sua presenza in __________ verrebbe

forzatamente a cadere ed egli si ritroverebbe, per diversi mesi, a non poter

contribuire in alcun modo al sostentamento economico della famiglia.

Se

le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste

(i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione) e

ciò vale già per quanto da lui ammesso (art. 187 CP). Non è neppure certo che

egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale

(cfr., per tutte, __________ 9 maggio 2006 in re B.). Quest'elemento, da solo,

non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne

sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Abbondanzialmente,

lo stesso accusato ha giustificato le sue iniziali reticenze con la "paura

folle" di dover rimanere in carcere (AI 92).

d)

Alla

luce di quanto esposto nei paragrafi che precedono, il pericolo di fuga è

presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ

1980 585).

Questa

conclusione non può (per evidenti motivi desumibili da quanto detto al punto

precedente) essere modificata o attenuata, dalla disponibilità del datore di

lavoro ad un reintegro immediato nell'attività lavorativa.

12.

Di

regola, confermata una delle condizioni alternative a giustificazione della

misura cautelare, non è necessario approfondire anche le altre eventualmente

avanzate dall'inquirente. Tuttavia, nel caso in esame l'accusato avendo

proposto una cauzione nell'intento di limitare il pericolo di fuga, è opportuno

verificare se sia presente e concreto anche il pericolo di

collusione/inquinamento menzionato dal magistrato inquirente, in quanto

l'eventuale conferma di tale motivo di detenzione renderebbe inutile esprimersi

sull'idoneità (e congruità) della cauzione proposta quale misura sostitutiva

della carcerazione.

13.

Nel caso in esame, ritenuto preliminarmente che "Die

Tatsache allein, das noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen

dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage

verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a) e che "Jedoch

genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichttes die theorethische

Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren konnte, nicht, um

die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem

Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche

Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.), va constatato che le

indicazioni fornite dal magistrato inquirente a sostegno del pericolo di

collusione sono insufficienti per permettere approfondimento/verifica da parte

di questo giudice (il rischio ipotetico è insufficiente anche quando si tratta

di reati su minori: sentenza 4 aprile 2002, GIAR 76.2002.4; sentenza 29 aprile

2002, GIAR 626.2001.3).

Infatti,

il pericolo di collusione è fatto valere (se si preferisce: indicato)

unicamente nei confronti della vittima, la cui deposizione risulta essere già

stata raccolta (due volte e la seconda in contraddittorio con la difesa: AI

115) e il magistrato inquirente non afferma che ne siano previste altre in sede

istruttoria (e per quanto concerne il dibattimento, non si esprime

sull'inidoneità di eventuali misure sostitutive - GIAR 4 aprile 2002, 76.2002.4

-, vista anche l'attuale situazione della vittima: cfr. AI 120).

Inoltre,

il pericolo di collusione non può essere desunto dal solo atteggiamento

negatorio dell'accusato (in casu solo parziale e con ammissione di reato

comunque grave) e/o dalla sola vulnerabilità della vittima. Pur considerando

l'età di quest'ultima ed il particolare tipo di reato, occorre indicare (a

maggior ragione se dagli atti risulta che non vi sono stati tentativi di

contatto - cfr. AI 27, Rapporto informativo 2.02.2006, pag. 3, per l'altra

persona accusata di fatti analoghi sulla medesima vittima.- con la vittima né

immediatamente dopo i fatti, né dopo l'avvio dell'inchiesta: cfr. CRP 20 febbraio

2006 in re B., citata dal magistrato inquirente- ) quali rapporti (famigliari,

personali/affettivi, educativi, professionali/economici, ecc.) siano

intercorsi, o intercorrano, tra accusato e vittima, che permettano di

ipotizzare influenzabilità della seconda per rapporto al primo, rispettivamente

(o alternativamente) quale situazione di fatto (per esempio facilità di

reperimento e contatto diretto con la vittima, vicinanza logistica, ecc.)

permetta l'esercizio concreto di tale influenza (DTF 117 Ia 261; CRP 23

settembre 2005 in re B.).

Da

ultimo, il Procuratore pubblico non fornisce neppure indicazioni concrete sugli

altri atti che intende esperire per verificare i fatti così come esposti dalla

vittima perlomeno in tale direzione (non spetta infatti a questo giudice

approfondire o addirittura ipotizzare, quanto sta dietro la scarna affermazione

del preavviso negativo secondo cui gli inquirenti stanno lavorando alacremente

"attorno" al convincimento che l'atto sessuale sia stato completo

come afferma la vittima).

Si

vedano, per tutte le questioni sopra riassunte, GIAR 27.11.2001 in re N.; GIAR

19.04.2002 in re D.; GIAR 4.04.2002 in re C.; GIAR 28.02.2002 e 2.05.2002 in

re P.; GIAR 19.12.2002 in re C.; SJ 1981

p. 379 e citazioni; ZR 72 no. 77.

Sulla

base di quanto espresso ed indicato nel preavviso negativo, non è possibile

confermare l'esistenza di un concreto pericolo di collusione, pericolo che non

emerge in modo manifesto dall'incarto (ritenuto anche il limitato tempo a

disposizione, ex art. 108 CPP, per l'analisi).

14.

Stabilita

l’esistenza di pericolo di fuga, occorre ancora determinare, vista la specifica

richiesta in tal senso, se questo possa essere validamente limitato mediante

versamento di una cauzione.

L’inchiesta

parrebbe essere in fase conclusiva (da un lato, il PP indica quali ulteriori

atti d'indagine ancora da compiere, oltre al non meglio precisato alacre lavoro

"attorno a … convincimento", le verifiche ancora in corso

-anche qui senza ulteriori precisazioni- di "possibili" contatti

femminili a partire dalla rubrica telefonica e dal cellulare dell'accusato,

verosimilmente sequestrati al momento dell'arresto - Preavviso, pag. 2;

dall'altro, laddove menziona il tempo futuro di detenzione per determinazione

di proporzionalità -Preavviso, pag. 3 -, si limita a menzionare la necessità di

portare l'accusato a processo). L’entità dei reati imputati non si é modificata

in corso d'inchiesta.

Come

detto, nel caso in esame, il rischio di una pena da espiare è elevato ed il

rischio di fuga, in genere, appare maggiore quanto più ci si avvicina al

giudizio di merito (cfr. M. Luvini, in REP 1989 pag. 287 ss., nota 38). Se a

ciò si aggiunge, quanto esposto al considerando n. 11 della presente, v'è da

ritenere che il versamento di una cauzione (da parte di terzi con i quali non

si hanno particolari legami di tipo familiare o affettivi, rispettivamente non

residenti nel paese in cui, in caso di fuga, si riparerebbe) sia inidoneo a

scongiurare tale rischio.

A

maggior ragione se la somma proposta è, come nel presente caso, relativamente

contenuta per rapporto alla gravità dei reati ascritti. Infatti, l'entità della

cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del

reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti)

considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone

eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e

relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719;

Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta

all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi

per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel

caso in esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione non sono molti:

nulla è detto (o facilmente desumibile dagli atti) circa la situazione

economica dell'accusato e dei suoi famigliari in __________ (per esempio in

relazione ad eventuali, al valore attuale della casa di proprietà, ad altri

beni posseduti, alla eventuale attività della moglie e/o della figlia che

avrebbe concluso gli studi, ecc.) e v'è da presumere che la somma messa a

disposizione dal datore di lavoro sia calcolata più sulla disponibilità al

rischio che non sulla sua propria situazione economica (non nota).

Di

conseguenza, considerato quanto sopra (la gravità del reato, concretezza del

pericolo di fuga, elementi patrimoniali a disposizione), la cauzione proposta

non può essere considerata adeguata.

15.

In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria

presentata da __________ deve essere respinta in quanto a fianco di

gravi indizi di reato è pure presente un concreto pericolo di fuga, non

limitabile in modo sufficiente mediante versamento cauzionale, di certo non

limitabile mediante la cifra proposta di FRS 20'000.- recidiva.

Il mantenimento della detenzione preventiva non è

lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà

già sofferta (poco più di un mese), e quella prevedibilmente ancora da soffrire

(l'inchiesta, come detto, sembra essere alle battute conclusive), in relazione

con la gravità dei reati ascritti e le pene erogabili (uno dei reati prevede la

reclusione).

Da ultimo, non emergono elementi di violazione del

principio di celerità, allo stato attuale del procedimento.

P.Q.M.

viste le

norme applicabili citate, in particolare gli artt. 187, 189, 190 CP, 95 ss.,

96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________

è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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