INC.2006.33302
Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.
17 agosto 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.33302
Data decisione, Autorità:
17.08.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.
PERICOLO DI FUGA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.33302
Lugano
17 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'8 agosto 2006 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo dell'11/14 agosto 2006 dal
Procuratore pubblico
Luca Maghetti, MP Lugano
viste
le osservazioni della difesa (14 agosto 2006);
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Nei
confronti di __________ è stato emanato un ordine d'arresto, l'11 luglio 2006,
per le ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e
violenza carnale (doc. 2, inc. GIAR 333.2006.1). L'arresto, eseguito il 12
luglio 2006, è stato confermato da questo giudice il giorno successivo,
ritenuti sufficienti indizi di reato, pericolo di fuga e necessità istruttorie
(doc. 6, inc. GIAR 333.2006.1).
2.
Sebbene
né l'ordine d'arresto né la richiesta di conferma contengano riferimenti, anche
sommari, ai fatti imputati, dal rapporto d'arresto del 12 luglio 2006 (e, ancor
prima, dal Rapporto di segnalazione del 9 marzo 2006 - AI 27) si evince che __________
è accusato di aver avuto rapporti sessuali completi, nell'appartamento di __________
da lui occupato, con la minorenne __________ (__________). I fatti sarebbero
avvenuti in una occasione e nel corso dell'__________ del __________ (doc. 2 e
5, inc. GIAR 333.2006.1).
3.
È
opportuno ricordare che l'inchiesta è in corso da alcuni mesi (l'AI 1 è datato
2 febbraio 2006) e questo giudice è già stato chiamato ad esprimersi in merito
a __________ ordinati per verificare le ipotesi di reato menzionate al
considerando precedente (AI 44, 47, 54), nonché l'ipotesi di reato di cui
all'art. 195 CP (AI 52).
In
base a quanto risulta dalle osservazioni del magistrato inquirente (e relativi
rinvii a singoli atti istruttori), l'istante dopo iniziali reticenze avrebbe
ammesso la presenza della minore nel suo appartamento, nonché il fatto di aver
compiuto nei confronti della stessa atti di carattere sessuale escluso il
rapporto completo (coito). Tali ammissioni (comunque risultanti dagli atti:
cfr. AI 85, 92, 102, 150) sono sostanzialmente confermate anche nell'istanza
qui in discussione.
Nel
contempo, il magistrato inquirente indica che le dichiarazioni dell'accusato
non corrispondono (perlomeno non integralmente) con quelle della giovane
vittima (in particolare AI 115) che parla di costrizioni sia per raggiungere
l'appartamento, sia per ottenere il rapporto sessuale completo (con
penetrazione). Anche questa circostanza (in quanto tale) non è contestata dalla
difesa.
4.
Con
l'istanza qui in discussione (doc. 2, inc. GIAR 333.2006.2), __________ chiede
di essere posto in libertà provvisoria.
A
suo dire, e per quanto lo concerne, quanto successo nell'__________ del __________
è un unicum commesso da persona incensurata, senza alcun collegamento con
altri agenti coinvolti (anche un'altra persona è stata arrestata per fatti
analoghi commessi nei confronti della stessa minorenne sempre a __________ ma
in altro luogo e momento: cfr. Rapporto d'arresto: doc. 2, inc. GIAR
333.2006.1); inoltre, nel lasso di tempo intercorso tra i fatti e l'arresto
egli non avrebbe mai avuto (né cercato di avere) ulteriori contatti con la
vittima, tantomeno avrebbe cercato di comperarne il silenzio.
Secondo
l'istante, il pericolo di fuga (unico elemento, tra quelli alternativi,
considerato come possibile giustificazione della misura cautelare), già
limitato dal domicilio e dall'attività lavorativa svolta in __________ da
diversi anni, può essere ulteriormente limitato (stante la residenza all'__________
della famiglia) dalla cauzione di FRS 20'000.- proposta e messa a disposizione
dal datore di lavoro, disposto a reintegrarlo il più presto possibile.
5.
Il
magistrato inquirente, nel suo preavviso negativo (doc. 1, inc. GIAR
333.2006.2), dopo aver riassunto gli indizi di reato e sottolineato come, per
maggior credibilità della vittima, le ammissioni dell'accusato siano da
considerare parziali, afferma che gli inquirenti stanno lavorando alacremente
attorno al convincimento che l'atto sessuale sia stato "completo ed in
qualche modo forzato", come afferma la vittima (omette però di
indicare in cosa consista concretamente tale lavoro).
Visto
l'atteggiamento (parzialmente) negatorio dell'accusato, il Procuratore pubblico
ritiene esista il concreto pericolo che, se posto in libertà, questi possa
esercitare pressioni sulla giovane vittima per farla ritrattare, vista la
particolarità del reato, la gravità dei fatti e l' "assenza di altre
prove".
A
dire dell' inquirente, è pure presente e concreto il pericolo di fuga. Sebbene
Fatti
i "legami lavorativi" con il __________ siano di una certa
importanza, l'assenza di legami affettivi e di amicizia (sempre in __________)
e la residenza in __________ della famiglia (moglie e figli) fanno sì che i
legami più forti si situino in quel paese dove l'accusato potrebbe rientrare
senza problemi particolari. Questa prospettiva, a fronte del rischio di una
pena da espiare (data la gravità dei reati ascritti), potrebbe sembrargli
preferibile. Sempre a dire del magistrato inquirente, la cauzione proposta è di
importo troppo contenuto (quindi facilmente reperibile e rimborsabile al datore
di lavoro) per costituire freno sufficiente.
6.
Con
osservazioni del 14 agosto 2006 (doc. 4, inc. GIAR 333.2006.2), la difesa
ribadisce che solo la questione del pericolo di fuga merita approfondimento: i
bisogni istruttori invocati corrisponderebbe unicamente alla speranza di una
"confessione" conforme alle dichiarazioni della vittima ed il
pericolo di collusione, con quest'ultima, sarebbe risibile vista l'assenza di
conoscenza precedente i fatti e l'assenza di contatti dopo gli stessi.
In
merito al pericolo di fuga, precisa che da diciotto anni il lavoro in __________
è l'unica fonte che permette all'accusato di provvedere al sostentamento della
famiglia (in __________) e sottolinea, come inconsueto, il fatto che il datore
di lavoro non solo garantisca immediata reintegrazione nell'attività
lavorativa, ma si esponga pure personalmente per mettere a disposizione la
cauzione che, peraltro, corrisponderebbe al 50% del salario annuo.
7.
L'istanza,
presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine. Il preavviso,
spedito per posta l'11 agosto 2006 (e ricevuto da questo ufficio il 14) è
tempestivo.
8.
I
principi che reggono la materia, noti al magistrato inquirente ed al difensore,
sono i seguenti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene
validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H.,
inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui
l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare
ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP,
quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di
colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti
motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i
bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che
l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai
bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al
processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323
consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in
re A.H.,1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità
(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche
questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua
cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
9.
L'esistenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio
(quindi anche in assenza di formale contestazione da parte dell'accusato o
della sua difesa), pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da
un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e
dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio.
Nel
caso in esame, sufficienti indizi di colpevolezza sono presenti nelle stesse
ammissioni dell'accusato (AI 85, 92, 102, 119 e 150), cui si aggiungono le
versioni (ancorché non convergenti sulla totalità, quindi anche gravità, dei
fatti) della vittima (AI 155).
10.
Come
detto più sopra, il magistrato inquirente fonda il suo preavviso negativo
sull'esistenza sia di un pericolo di fuga che di un pericolo di collusione.
11.
a)
Il
pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere
concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette
quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della
pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia
69).
Pacifico
che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti
dell'accusato stesso.
b)
Nel
caso in esame si ha che l'accusato, cittadino __________, è domiciliato in __________
(cfr. AI 72 e 74) dove svolge la sua attività lavorativa (da oltre 15 anni:
Verbale __________ 12 luglio 2006, pag. 2). Tuttavia, la famiglia dell'accusato
(moglie e due figli) è sempre rimasta in __________. In quel paese l'accusato
ha pure costruito la casa per la famiglia anche perché (come egli stesso ha
precisato nel verbale citato) l'intenzione è sempre stata quella di rientrare
al paese d'origine, rientro che finora non ha ancora potuto aver luogo per la
persistente necessità (o volontà) di migliori guadagni (per rapporto al __________)
conseguibili con l'attività svolta in __________ (verbale citato, sempre pag.
2).
Queste
circostanze, confermate anche dallo stile di vita assunto in __________
(monolocale, vita riservata, ecc.), indicano chiaramente che il centro degli
interessi socio-affettivi dell'accusato è, e rimane, in __________. La pur
lunga presenza/permanenza in __________ appare come strettamente legata alla
necessità/volontà di provvedere economicamente, nel modo migliore possibile, al
mantenimento della famiglia (e dell'abitazione famigliare) nella prospettiva di
un ritorno "fra qualche anno" (verbale citato, pag. 2 ultima
frase).
c)
Alla
luce di quanto sopra deve essere considerato come probabile (e non solo
ipotizzabile teoricamente) che qualora confrontato con il rischio di pena di una
certa gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione
condizionale), l'accusato possa ritenere come soluzione più interessante il
rientro in __________ che non l’affrontare i rischi di un processo (SJ 1980 p.
585). Infatti, se tale rischio dovesse
concretizzarsi, la ragione (lo scopo) della sua presenza in __________ verrebbe
forzatamente a cadere ed egli si ritroverebbe, per diversi mesi, a non poter
contribuire in alcun modo al sostentamento economico della famiglia.
Se
le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste
(i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione) e
ciò vale già per quanto da lui ammesso (art. 187 CP). Non è neppure certo che
egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale
(cfr., per tutte, __________ 9 maggio 2006 in re B.). Quest'elemento, da solo,
non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne
sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Abbondanzialmente,
lo stesso accusato ha giustificato le sue iniziali reticenze con la "paura
folle" di dover rimanere in carcere (AI 92).
d)
Alla
luce di quanto esposto nei paragrafi che precedono, il pericolo di fuga è
presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ
1980 585).
Questa
conclusione non può (per evidenti motivi desumibili da quanto detto al punto
precedente) essere modificata o attenuata, dalla disponibilità del datore di
lavoro ad un reintegro immediato nell'attività lavorativa.
12.
Di
regola, confermata una delle condizioni alternative a giustificazione della
misura cautelare, non è necessario approfondire anche le altre eventualmente
avanzate dall'inquirente. Tuttavia, nel caso in esame l'accusato avendo
proposto una cauzione nell'intento di limitare il pericolo di fuga, è opportuno
verificare se sia presente e concreto anche il pericolo di
collusione/inquinamento menzionato dal magistrato inquirente, in quanto
l'eventuale conferma di tale motivo di detenzione renderebbe inutile esprimersi
sull'idoneità (e congruità) della cauzione proposta quale misura sostitutiva
della carcerazione.
13.
Nel caso in esame, ritenuto preliminarmente che "Die
Tatsache allein, das noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen
dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage
verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a) e che "Jedoch
genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichttes die theorethische
Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren konnte, nicht, um
die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem
Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche
Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.), va constatato che le
indicazioni fornite dal magistrato inquirente a sostegno del pericolo di
collusione sono insufficienti per permettere approfondimento/verifica da parte
di questo giudice (il rischio ipotetico è insufficiente anche quando si tratta
di reati su minori: sentenza 4 aprile 2002, GIAR 76.2002.4; sentenza 29 aprile
2002, GIAR 626.2001.3).
Infatti,
il pericolo di collusione è fatto valere (se si preferisce: indicato)
unicamente nei confronti della vittima, la cui deposizione risulta essere già
stata raccolta (due volte e la seconda in contraddittorio con la difesa: AI
115) e il magistrato inquirente non afferma che ne siano previste altre in sede
istruttoria (e per quanto concerne il dibattimento, non si esprime
sull'inidoneità di eventuali misure sostitutive - GIAR 4 aprile 2002, 76.2002.4
-, vista anche l'attuale situazione della vittima: cfr. AI 120).
Inoltre,
il pericolo di collusione non può essere desunto dal solo atteggiamento
negatorio dell'accusato (in casu solo parziale e con ammissione di reato
comunque grave) e/o dalla sola vulnerabilità della vittima. Pur considerando
l'età di quest'ultima ed il particolare tipo di reato, occorre indicare (a
maggior ragione se dagli atti risulta che non vi sono stati tentativi di
contatto - cfr. AI 27, Rapporto informativo 2.02.2006, pag. 3, per l'altra
persona accusata di fatti analoghi sulla medesima vittima.- con la vittima né
immediatamente dopo i fatti, né dopo l'avvio dell'inchiesta: cfr. CRP 20 febbraio
2006 in re B., citata dal magistrato inquirente- ) quali rapporti (famigliari,
personali/affettivi, educativi, professionali/economici, ecc.) siano
intercorsi, o intercorrano, tra accusato e vittima, che permettano di
ipotizzare influenzabilità della seconda per rapporto al primo, rispettivamente
(o alternativamente) quale situazione di fatto (per esempio facilità di
reperimento e contatto diretto con la vittima, vicinanza logistica, ecc.)
permetta l'esercizio concreto di tale influenza (DTF 117 Ia 261; CRP 23
settembre 2005 in re B.).
Da
ultimo, il Procuratore pubblico non fornisce neppure indicazioni concrete sugli
altri atti che intende esperire per verificare i fatti così come esposti dalla
vittima perlomeno in tale direzione (non spetta infatti a questo giudice
approfondire o addirittura ipotizzare, quanto sta dietro la scarna affermazione
del preavviso negativo secondo cui gli inquirenti stanno lavorando alacremente
"attorno" al convincimento che l'atto sessuale sia stato completo
come afferma la vittima).
Si
vedano, per tutte le questioni sopra riassunte, GIAR 27.11.2001 in re N.; GIAR
19.04.2002 in re D.; GIAR 4.04.2002 in re C.; GIAR 28.02.2002 e 2.05.2002 in
re P.; GIAR 19.12.2002 in re C.; SJ 1981
p. 379 e citazioni; ZR 72 no. 77.
Sulla
base di quanto espresso ed indicato nel preavviso negativo, non è possibile
confermare l'esistenza di un concreto pericolo di collusione, pericolo che non
emerge in modo manifesto dall'incarto (ritenuto anche il limitato tempo a
disposizione, ex art. 108 CPP, per l'analisi).
14.
Stabilita
l’esistenza di pericolo di fuga, occorre ancora determinare, vista la specifica
richiesta in tal senso, se questo possa essere validamente limitato mediante
versamento di una cauzione.
L’inchiesta
parrebbe essere in fase conclusiva (da un lato, il PP indica quali ulteriori
atti d'indagine ancora da compiere, oltre al non meglio precisato alacre lavoro
"attorno a … convincimento", le verifiche ancora in corso
-anche qui senza ulteriori precisazioni- di "possibili" contatti
femminili a partire dalla rubrica telefonica e dal cellulare dell'accusato,
verosimilmente sequestrati al momento dell'arresto - Preavviso, pag. 2;
dall'altro, laddove menziona il tempo futuro di detenzione per determinazione
di proporzionalità -Preavviso, pag. 3 -, si limita a menzionare la necessità di
portare l'accusato a processo). L’entità dei reati imputati non si é modificata
in corso d'inchiesta.
Come
detto, nel caso in esame, il rischio di una pena da espiare è elevato ed il
rischio di fuga, in genere, appare maggiore quanto più ci si avvicina al
giudizio di merito (cfr. M. Luvini, in REP 1989 pag. 287 ss., nota 38). Se a
ciò si aggiunge, quanto esposto al considerando n. 11 della presente, v'è da
ritenere che il versamento di una cauzione (da parte di terzi con i quali non
si hanno particolari legami di tipo familiare o affettivi, rispettivamente non
residenti nel paese in cui, in caso di fuga, si riparerebbe) sia inidoneo a
scongiurare tale rischio.
A
maggior ragione se la somma proposta è, come nel presente caso, relativamente
contenuta per rapporto alla gravità dei reati ascritti. Infatti, l'entità della
cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del
reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti)
considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone
eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e
relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719;
Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73).
Spetta
all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi
per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).
Nel
caso in esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione non sono molti:
nulla è detto (o facilmente desumibile dagli atti) circa la situazione
economica dell'accusato e dei suoi famigliari in __________ (per esempio in
relazione ad eventuali, al valore attuale della casa di proprietà, ad altri
beni posseduti, alla eventuale attività della moglie e/o della figlia che
avrebbe concluso gli studi, ecc.) e v'è da presumere che la somma messa a
disposizione dal datore di lavoro sia calcolata più sulla disponibilità al
rischio che non sulla sua propria situazione economica (non nota).
Di
conseguenza, considerato quanto sopra (la gravità del reato, concretezza del
pericolo di fuga, elementi patrimoniali a disposizione), la cauzione proposta
non può essere considerata adeguata.
15.
In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria
presentata da __________ deve essere respinta in quanto a fianco di
gravi indizi di reato è pure presente un concreto pericolo di fuga, non
limitabile in modo sufficiente mediante versamento cauzionale, di certo non
limitabile mediante la cifra proposta di FRS 20'000.- recidiva.
Il mantenimento della detenzione preventiva non è
lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà
già sofferta (poco più di un mese), e quella prevedibilmente ancora da soffrire
(l'inchiesta, come detto, sembra essere alle battute conclusive), in relazione
con la gravità dei reati ascritti e le pene erogabili (uno dei reati prevede la
reclusione).
Da ultimo, non emergono elementi di violazione del
principio di celerità, allo stato attuale del procedimento.
P.Q.M.
viste le
norme applicabili citate, in particolare gli artt. 187, 189, 190 CP, 95 ss.,
96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________
è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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