Lexipedia

Decisione

INC.2006.33303

Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.

25 agosto 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

11.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme

delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.

b)

Nel caso in esame si ha che l'accusato,

cittadino __________, è domiciliato in __________ (cfr. AI 72 e 74) dove svolge

la sua attività lavorativa (da oltre 15 anni: Verbale __________ 12 luglio

2006, pag. 2). Tuttavia, la famiglia dell'accusato (moglie e due figli) è

sempre rimasta in __________. In quel paese l'accusato ha pure costruito la

casa per la famiglia anche perché (come egli stesso ha precisato nel verbale

citato) l'intenzione è sempre stata quella di rientrare al paese d'origine,

rientro che finora non ha ancora potuto aver luogo per la persistente necessità

(o volontà) di migliori guadagni (per rapporto al __________) conseguibili con

l'attività svolta in __________ (verbale citato, sempre pag. 2).

Queste circostanze, confermate anche

dallo stile di vita assunto in __________ (monolocale, vita riservata, ecc.),

indicano chiaramente che il centro degli interessi socio-affettivi

dell'accusato è, e rimane, in __________. La pur lunga presenza/permanenza in __________

appare come strettamente legata alla necessità/volontà di provvedere

economicamente, nel modo migliore possibile, al mantenimento della famiglia (e

dell'abitazione famigliare) nella prospettiva di un ritorno "fra

qualche anno" (verbale citato, pag. 2 ultima frase).

c)

Alla luce di quanto sopra deve essere

considerato come probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che qualora

confrontato con il rischio di pena di una certa gravità (e non necessariamente

al beneficio della sospensione condizionale), l'accusato possa ritenere come

soluzione più interessante il rientro in _____ che non l’affrontare i rischi di

un processo (SJ 1980 p. 585). Infatti, se tale rischio dovesse concretizzarsi,

la ragione (lo scopo) della sua presenza in Svizzera verrebbe forzatamente a

cadere ed egli si ritroverebbe, per diversi mesi, a non poter contribuire in

alcun modo al sostentamento economico della famiglia.

Se le accuse dovessero essere confermate

il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa

l’accusa prevedono anche la reclusione) e ciò vale già per quanto da lui

ammesso (art. 187 CP). Non è neppure certo che egli possa (sempre

eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale (cfr., per tutte, __________

9 maggio 2006 in re B.). Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve

essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra

descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.

701).

Abbondanzialmente, lo stesso accusato ha

giustificato le sue iniziali reticenze con la "paura folle" di dover

rimanere in carcere (AI 92).

d)

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi

che precedono, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382;

DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).

Questa conclusione non può (per evidenti

motivi desumibili da quanto detto al punto precedente) essere modificata o

attenuata, dalla disponibilità del datore di lavoro ad un reintegro immediato

nell'attività lavorativa.

… omissis …

14.

Stabilita l’esistenza di pericolo di

fuga, occorre ancora determinare, vista la specifica richiesta in tal senso, se

questo possa essere validamente limitato mediante versamento di una cauzione.

L’inchiesta parrebbe essere in fase

conclusiva (da un lato, il PP indica quali ulteriori atti d'indagine ancora da

compiere, oltre al non meglio precisato alacre lavoro "attorno a …

convincimento", le verifiche ancora in corso -anche qui senza

ulteriori precisazioni- di "possibili" contatti femminili a partire

dalla rubrica telefonica e dal cellulare dell'accusato, verosimilmente

sequestrati al momento dell'arresto - Preavviso, pag. 2; dall'altro, laddove

menziona il tempo futuro di detenzione per determinazione di proporzionalità

-Preavviso, pag. 3 -, si limita a menzionare la necessità di portare l'accusato

a processo). L’entità dei reati imputati non si é modificata in corso

d'inchiesta.

Come detto, nel caso in esame, il rischio

di una pena da espiare è elevato ed il rischio di fuga, in genere, appare

maggiore quanto più ci si avvicina al giudizio di merito (cfr. M. Luvini, in

REP 1989 pag. 287 ss., nota 38). Se a ciò si aggiunge, quanto esposto al

considerando n. 11 della presente, v'è da ritenere che il versamento di una

cauzione (da parte di terzi con i quali non si hanno particolari legami di tipo

familiare o affettivi, rispettivamente non residenti nel paese in cui, in caso

di fuga, si riparerebbe) sia inidoneo a scongiurare tale rischio.

A maggior ragione se la somma proposta è,

come nel presente caso, relativamente contenuta per rapporto alla gravità dei

reati ascritti. Infatti, l'entità della cauzione deve essere determinata

soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo

di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica

dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF

105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art.

73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto

ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa

valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti

e certi) a disposizione non sono molti: nulla è detto (o facilmente desumibile

dagli atti) circa la situazione economica dell'accusato e dei suoi famigliari

in __________ (per esempio in relazione ad eventuali, al valore attuale della

casa di proprietà, ad altri beni posseduti, alla eventuale attività della

moglie e/o della figlia che avrebbe concluso gli studi, ecc.) e v'è da

presumere che la somma messa a disposizione dal datore di lavoro sia calcolata

più sulla disponibilità al rischio che non sulla sua propria situazione

economica (non nota).

Di conseguenza, considerato quanto sopra

(la gravità del reato, concretezza del pericolo di fuga, elementi patrimoniali

a disposizione), la cauzione proposta non può essere considerata adeguata.

15.

In conclusione, l'istanza di libertà

provvisoria presentata da __________ deve essere respinta in quanto a

fianco di gravi indizi di reato è pure presente un concreto pericolo di fuga,

non limitabile in modo sufficiente mediante versamento cauzionale, di certo non

limitabile mediante la cifra proposta di FRS 20'000.- recidiva.

Il mantenimento della detenzione

preventiva non è lesivo del principio di proporzionalità considerata la

privazione della libertà già sofferta (poco più di un mese), e quella

prevedibilmente ancora da soffrire (l'inchiesta, come detto, sembra essere alle

battute conclusive), in relazione con la gravità dei reati ascritti e le pene

erogabili (uno dei reati prevede la reclusione).

Da ultimo, non emergono elementi di

violazione del principio di celerità, allo stato attuale del

procedimento."

(GIAR 17 agosto 2006, 333.2006.2)

La decisione non è stata impugnata.

3.

L'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR

333.2006.3) si fonda, a dire dello stesso istante, su due elementi di novità.

Il primo è il fatto che dopo la presentazione della

prima istanza non sono stati effettuati ulteriori accertamenti, salvo rinnovati

interrogatori dell'accusato (con insulti al detenuto) al fine di ottenere

ammissione sulla persistente divergenza tra la sua versione e quella della

vittima in merito alla congiunzione carnale, ciò che confermerebbe che

l'inchiesta "è giunta definitivamente ad un punto fermo". Il

secondo è l'aumento della cauzione, che il datore di lavoro dell'accusato è

disposto a prestare, da FRS 20'000.- a FRS 60'000.-).

4.

Con preavviso del 23 agosto 2006 (doc. 2, inc. GIAR

333.2006.3), il Procuratore pubblico si oppone alla richiesta.

Ribaditi i gravi indizi di reato, il magistrato

inquirente afferma che il pericolo di fuga permane indipendentemente dalla

disponibilità ad un versamento cauzionale di FRS 60'000.- (segnalando, inoltre,

che l'accusato non ha ancora fornito sufficienti e particolari elementi per la

determinazione della sua situazione patrimoniale). Inoltre, l'inchiesta sarebbe

ormai prossima a conclusione: un ultimo verbale PP ed il deposito atti sono

previsti "a breve", con conseguente rispetto dei principi di

proporzionalità e celerità.

5.

Con osservazioni dello stesso 23 agosto 2006 (doc. 4,

inc. GIAR 333.2006.1), la difesa ribadisce quanto detto nell'istanza, precisa

che l'attuale importo cauzionale proposto non può (più) essere interpretato

quale propensione al rischio del datore di lavoro visto che la situazione

economica dell'accusato (ulteriormente documentata) non permetterebbe rimborso

senza "distruzione di tutto quanto costruito" sino ad oggi.

Contesta, da ultimo, che vi sia in capo a __________,

il rischio di una pena da espiare.

6.

L'istante, sostanzialmente, si riferisce alla

precedente decisione di questo giudice segnalando "due novità"

che imporrebbero modifica delle relative conclusioni. Il magistrato, dal canto

suo, fonda il preavviso sull'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza e

pericolo di fuga "ritenuto come il GIAR, nella sua decisione del 17

agosto 2006 non ha ravvisato sufficienti bisogni dell'istruzione né pericolo di

collusione e di inquinamento delle prove".

Per chiarezza, e pro futuro, è opportuno precisare che

la menzionata "autolimitazione", se tale è, si fonda da un lato su di

un presupposto errato in quanto è noto che gli elementi che giustificano la

detenzione cautelare possono emergere - come dissolversi - nel corso

dell'inchiesta (per tutte GIAR 7.11.2005, 308.2005.2), dall'altro su di una

imprecisa comprensione della sentenza che, sulla questione dei bisogni

istruttori ex art. 95 CPP (affrontata per i motivi esposti al cons.12 della

decisione), concludeva per l'impossibilità di confermare pericolo di collusione

"sulla base di quanto espresso e indicato nel preavviso negativo" e

di quanto "non emerge in modo manifesto dall'incarto".

Sia come sia, in considerazione di queste circostanze

e del breve intervallo di tempo trascorso dalla precedente sentenza, appare

superfluo rianalizzare e/o riscrivere dettagliatamente quanto (allora) ritenuto

in fatto e considerato in diritto.

Ci si limiterà quindi a verificare se le novità

addotte dall'accusato impongano di modificare le conclusioni della precedente

decisione che, per il rimanente e in quanto nota alle parti, si da per

integralmente ribadita (DTF 123 I 130).

7.

a)

L'aumento della somma che il datore di lavoro è

disponibile a versare quale cauzione non è, da sola, rilevante per permettere modifica

delle conclusioni sull'esistenza di un concreto pericolo di fuga e sulla

possibilità di limitare tale pericolo mediante il versamento di una cauzione.

Infatti, nei considerandi 11 e 14 della precedente

decisione, si è chiaramente stabilita (e motivato) l'esistenza di un concreto

pericolo di fuga non limitabile (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2441,

2442; N. SCHMID, Strafprozessrecht, n. 717; CRP 17.11.2005 in re M. cons. 12)

mediante versamento cauzionale. La successiva discussione/argomentazione

sull'insufficienza della somma proposta è stata fatta a titolo abbondanziale.

b)

Comunque, tale concetto può essere qui ribadito.

Gravità dei reati prospettati (crimini nei confronto di minore), rischio di

pena in caso di condanna, rischio di espiazione (con conseguente impossibilità

di percepire un reddito), motivo della presenza in __________, rispettivamente

della prosecuzione di tale permanenza (conseguimento di un reddito per far

fronte alle necessità della famiglia), imminenza della conclusione

dell'inchiesta (così come indicate nei considerandi 11.b., 11.c. e nella prima

parte del considerando 13. della decisione del 17 agosto 2006 (e riprodotti al

considerando 2 della presente) impongono (ancora) di concludere per la presenza

di un concreto ed importante rischio di fuga che una cauzione (oltretutto

versata da parte di un terzo) non è atta a limitare in modo sostanziale e

sufficiente.

Ciò a maggior ragione oggi che l'ultimo atto

istruttorio, ed il relativo deposito atti, è previsto "a breve" (col

che deve intendersi a giorni e non settimane) e che le indicazioni

(correttamente) fornite dalla difesa sulla situazione patrimoniale

dell'accusato permettono di constatare che qualora l'accusato, pur sottraendosi

al seguito del procedimento, intendesse rimborsare la cauzione al datore di

lavoro (quindi non speculando sulle difficoltà di un recupero forzato in __________)

potrebbe farlo mediante aumento del debito ipotecario i cui interessi sarebbero

comunque onere minore delle conseguenze di una forzata impossibilità di

svolgere attività lucrativa in caso di condanna ad una pena da espiare.

c)

Neppure il fatto che l'inchiesta sia giunta ad un

"punto fermo" impone di modificare le conclusioni della

precedente decisione in merito sia al pericolo di fuga che al rispetto di

celerità. Infatti, che l'inchiesta sembrava essere alle battute conclusive era

già stato ipotizzato (GIAR 17 agosto 2006, cons. 13 e 15) ed ora è confermato

dal magistrato inquirente che lo afferma esplicitamente segnalando imminenza dell'ultimo

interrogatorio e successivo deposito atti. Questa circostanza, come detto più

sopra, non fa che avvicinare il giudizio di merito con conseguente aumento del

rischio di fuga (cfr. GIAR 17 agosto 2006, cons. 14; M. Luvini, in REP 1989

pag. 287 ss., nota 38).

Gli insulti all'accusato da parte della polizia (fatti

più che deprecabili - se verificatisi - e sui quali il titolare dell'inchiesta

non spende una parola) possono certamente confermare che non vi sono più atti

di inchiesta particolari da esperire per miglior accertamento dei fatti, ma non

modificano quanto appena detto.

8.

Pertanto, ed in conclusione, anche la presente (e

seconda) istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve

essere respinta. Sono ancora manifestamente presenti gravi indizi di reato e un

concreto pericolo di fuga non limitabile, a giudizio di questo giudice, in modo

sufficiente mediante versamento cauzionale (così come già indicato e stabilito

nei considerandi 9, 11 e 14 della decisione 17 agosto 2006 ed in quelli che

precedono), neppure se la cifra proposta di FRS 60'000.-.

Il mantenimento della detenzione preventiva non è

lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà

già sofferta (poco più di 40 giorni), e quella prevedibilmente ancora da

soffrire (l'inchiesta, come detto, dovrebbe concludersi "a breve"),

in relazione con la gravità dei reati ascritti e le pene erogabili (uno dei

reati prevede la reclusione).

Da ultimo, non emergono elementi di violazione del

principio di celerità, allo stato attuale del procedimento; nel tempo

intercorso dalla prima istanza di libertà provvisoria l'accusato è stato

ulteriormente (e, a quanto par di capire, definitivamente) interrogato (e non

solo sulla versione divergente da quella della vittima - AI 174), così come

sono stati sentiti altri testi (AI 144 a 176).

P.Q.M.

viste le

norme applicabili citate, in particolare gli artt. 187, 189, 190 CP, 95 ss.,

96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________

è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster