INC.2006.33303
Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.
25 agosto 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.33303
Data decisione, Autorità:
25.08.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.33303
Lugano
25 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 21 agosto 2006 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 23 agosto 2006 dal
Procuratore pubblico
Luca Maghetti, MP Lugano
viste le osservazioni della difesa al preavviso
negativo (23 agosto 2006);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è in stato di detenzione preventiva dal 12
luglio 2006 nell'ambito di un procedimento penale che lo vede accusato delle
ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e violenza
carnale (doc. 2, inc. GIAR 333.2006.1).
2.
Con decisione del 17 agosto 2006, questo giudice ha
respinto l'istanza di libertà provvisoria presentata dall'accusato l'8 agosto
2006.
La decisione in questione è, sostanzialmente, motivata
come segue:
"9.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza deve essere verificata d'ufficio (quindi anche in assenza di
formale contestazione da parte dell'accusato o della sua difesa), pur nei
limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione
- che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento
della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella
sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente
congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di
merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, sufficienti indizi di
colpevolezza sono presenti nelle stesse ammissioni dell'accusato (AI 85, 92,
102, 119 e 150), cui si aggiungono le versioni (ancorché non convergenti sulla
totalità, quindi anche gravità, dei fatti) della vittima (AI 155).
… omissis …
Fatti
11.
a)
Il pericolo di fuga, per giustificare
carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa
probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in
libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale
ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile
non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme
delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.
b)
Nel caso in esame si ha che l'accusato,
cittadino __________, è domiciliato in __________ (cfr. AI 72 e 74) dove svolge
la sua attività lavorativa (da oltre 15 anni: Verbale __________ 12 luglio
2006, pag. 2). Tuttavia, la famiglia dell'accusato (moglie e due figli) è
sempre rimasta in __________. In quel paese l'accusato ha pure costruito la
casa per la famiglia anche perché (come egli stesso ha precisato nel verbale
citato) l'intenzione è sempre stata quella di rientrare al paese d'origine,
rientro che finora non ha ancora potuto aver luogo per la persistente necessità
(o volontà) di migliori guadagni (per rapporto al __________) conseguibili con
l'attività svolta in __________ (verbale citato, sempre pag. 2).
Queste circostanze, confermate anche
dallo stile di vita assunto in __________ (monolocale, vita riservata, ecc.),
indicano chiaramente che il centro degli interessi socio-affettivi
dell'accusato è, e rimane, in __________. La pur lunga presenza/permanenza in __________
appare come strettamente legata alla necessità/volontà di provvedere
economicamente, nel modo migliore possibile, al mantenimento della famiglia (e
dell'abitazione famigliare) nella prospettiva di un ritorno "fra
qualche anno" (verbale citato, pag. 2 ultima frase).
c)
Alla luce di quanto sopra deve essere
considerato come probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che qualora
confrontato con il rischio di pena di una certa gravità (e non necessariamente
al beneficio della sospensione condizionale), l'accusato possa ritenere come
soluzione più interessante il rientro in _____ che non l’affrontare i rischi di
un processo (SJ 1980 p. 585). Infatti, se tale rischio dovesse concretizzarsi,
la ragione (lo scopo) della sua presenza in Svizzera verrebbe forzatamente a
cadere ed egli si ritroverebbe, per diversi mesi, a non poter contribuire in
alcun modo al sostentamento economico della famiglia.
Se le accuse dovessero essere confermate
il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa
l’accusa prevedono anche la reclusione) e ciò vale già per quanto da lui
ammesso (art. 187 CP). Non è neppure certo che egli possa (sempre
eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale (cfr., per tutte, __________
9 maggio 2006 in re B.). Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve
essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra
descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.
701).
Abbondanzialmente, lo stesso accusato ha
giustificato le sue iniziali reticenze con la "paura folle" di dover
rimanere in carcere (AI 92).
d)
Alla luce di quanto esposto nei paragrafi
che precedono, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382;
DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).
Questa conclusione non può (per evidenti
motivi desumibili da quanto detto al punto precedente) essere modificata o
attenuata, dalla disponibilità del datore di lavoro ad un reintegro immediato
nell'attività lavorativa.
… omissis …
14.
Stabilita l’esistenza di pericolo di
fuga, occorre ancora determinare, vista la specifica richiesta in tal senso, se
questo possa essere validamente limitato mediante versamento di una cauzione.
L’inchiesta parrebbe essere in fase
conclusiva (da un lato, il PP indica quali ulteriori atti d'indagine ancora da
compiere, oltre al non meglio precisato alacre lavoro "attorno a …
convincimento", le verifiche ancora in corso -anche qui senza
ulteriori precisazioni- di "possibili" contatti femminili a partire
dalla rubrica telefonica e dal cellulare dell'accusato, verosimilmente
sequestrati al momento dell'arresto - Preavviso, pag. 2; dall'altro, laddove
menziona il tempo futuro di detenzione per determinazione di proporzionalità
-Preavviso, pag. 3 -, si limita a menzionare la necessità di portare l'accusato
a processo). L’entità dei reati imputati non si é modificata in corso
d'inchiesta.
Come detto, nel caso in esame, il rischio
di una pena da espiare è elevato ed il rischio di fuga, in genere, appare
maggiore quanto più ci si avvicina al giudizio di merito (cfr. M. Luvini, in
REP 1989 pag. 287 ss., nota 38). Se a ciò si aggiunge, quanto esposto al
considerando n. 11 della presente, v'è da ritenere che il versamento di una
cauzione (da parte di terzi con i quali non si hanno particolari legami di tipo
familiare o affettivi, rispettivamente non residenti nel paese in cui, in caso
di fuga, si riparerebbe) sia inidoneo a scongiurare tale rischio.
A maggior ragione se la somma proposta è,
come nel presente caso, relativamente contenuta per rapporto alla gravità dei
reati ascritti. Infatti, l'entità della cauzione deve essere determinata
soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo
di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica
dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF
105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art.
73).
Spetta all’accusato, e a chi è disposto
ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa
valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).
Nel caso in esame gli elementi (concreti
e certi) a disposizione non sono molti: nulla è detto (o facilmente desumibile
dagli atti) circa la situazione economica dell'accusato e dei suoi famigliari
in __________ (per esempio in relazione ad eventuali, al valore attuale della
casa di proprietà, ad altri beni posseduti, alla eventuale attività della
moglie e/o della figlia che avrebbe concluso gli studi, ecc.) e v'è da
presumere che la somma messa a disposizione dal datore di lavoro sia calcolata
più sulla disponibilità al rischio che non sulla sua propria situazione
economica (non nota).
Di conseguenza, considerato quanto sopra
(la gravità del reato, concretezza del pericolo di fuga, elementi patrimoniali
a disposizione), la cauzione proposta non può essere considerata adeguata.
15.
In conclusione, l'istanza di libertà
provvisoria presentata da __________ deve essere respinta in quanto a
fianco di gravi indizi di reato è pure presente un concreto pericolo di fuga,
non limitabile in modo sufficiente mediante versamento cauzionale, di certo non
limitabile mediante la cifra proposta di FRS 20'000.- recidiva.
Il mantenimento della detenzione
preventiva non è lesivo del principio di proporzionalità considerata la
privazione della libertà già sofferta (poco più di un mese), e quella
prevedibilmente ancora da soffrire (l'inchiesta, come detto, sembra essere alle
battute conclusive), in relazione con la gravità dei reati ascritti e le pene
erogabili (uno dei reati prevede la reclusione).
Da ultimo, non emergono elementi di
violazione del principio di celerità, allo stato attuale del
procedimento."
(GIAR 17 agosto 2006, 333.2006.2)
La decisione non è stata impugnata.
3.
L'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR
333.2006.3) si fonda, a dire dello stesso istante, su due elementi di novità.
Il primo è il fatto che dopo la presentazione della
prima istanza non sono stati effettuati ulteriori accertamenti, salvo rinnovati
interrogatori dell'accusato (con insulti al detenuto) al fine di ottenere
ammissione sulla persistente divergenza tra la sua versione e quella della
vittima in merito alla congiunzione carnale, ciò che confermerebbe che
l'inchiesta "è giunta definitivamente ad un punto fermo". Il
secondo è l'aumento della cauzione, che il datore di lavoro dell'accusato è
disposto a prestare, da FRS 20'000.- a FRS 60'000.-).
4.
Con preavviso del 23 agosto 2006 (doc. 2, inc. GIAR
333.2006.3), il Procuratore pubblico si oppone alla richiesta.
Ribaditi i gravi indizi di reato, il magistrato
inquirente afferma che il pericolo di fuga permane indipendentemente dalla
disponibilità ad un versamento cauzionale di FRS 60'000.- (segnalando, inoltre,
che l'accusato non ha ancora fornito sufficienti e particolari elementi per la
determinazione della sua situazione patrimoniale). Inoltre, l'inchiesta sarebbe
ormai prossima a conclusione: un ultimo verbale PP ed il deposito atti sono
previsti "a breve", con conseguente rispetto dei principi di
proporzionalità e celerità.
5.
Con osservazioni dello stesso 23 agosto 2006 (doc. 4,
inc. GIAR 333.2006.1), la difesa ribadisce quanto detto nell'istanza, precisa
che l'attuale importo cauzionale proposto non può (più) essere interpretato
quale propensione al rischio del datore di lavoro visto che la situazione
economica dell'accusato (ulteriormente documentata) non permetterebbe rimborso
senza "distruzione di tutto quanto costruito" sino ad oggi.
Contesta, da ultimo, che vi sia in capo a __________,
il rischio di una pena da espiare.
6.
L'istante, sostanzialmente, si riferisce alla
precedente decisione di questo giudice segnalando "due novità"
che imporrebbero modifica delle relative conclusioni. Il magistrato, dal canto
suo, fonda il preavviso sull'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza e
pericolo di fuga "ritenuto come il GIAR, nella sua decisione del 17
agosto 2006 non ha ravvisato sufficienti bisogni dell'istruzione né pericolo di
collusione e di inquinamento delle prove".
Per chiarezza, e pro futuro, è opportuno precisare che
la menzionata "autolimitazione", se tale è, si fonda da un lato su di
un presupposto errato in quanto è noto che gli elementi che giustificano la
detenzione cautelare possono emergere - come dissolversi - nel corso
dell'inchiesta (per tutte GIAR 7.11.2005, 308.2005.2), dall'altro su di una
imprecisa comprensione della sentenza che, sulla questione dei bisogni
istruttori ex art. 95 CPP (affrontata per i motivi esposti al cons.12 della
decisione), concludeva per l'impossibilità di confermare pericolo di collusione
"sulla base di quanto espresso e indicato nel preavviso negativo" e
di quanto "non emerge in modo manifesto dall'incarto".
Sia come sia, in considerazione di queste circostanze
e del breve intervallo di tempo trascorso dalla precedente sentenza, appare
superfluo rianalizzare e/o riscrivere dettagliatamente quanto (allora) ritenuto
in fatto e considerato in diritto.
Ci si limiterà quindi a verificare se le novità
addotte dall'accusato impongano di modificare le conclusioni della precedente
decisione che, per il rimanente e in quanto nota alle parti, si da per
integralmente ribadita (DTF 123 I 130).
7.
a)
L'aumento della somma che il datore di lavoro è
disponibile a versare quale cauzione non è, da sola, rilevante per permettere modifica
delle conclusioni sull'esistenza di un concreto pericolo di fuga e sulla
possibilità di limitare tale pericolo mediante il versamento di una cauzione.
Infatti, nei considerandi 11 e 14 della precedente
decisione, si è chiaramente stabilita (e motivato) l'esistenza di un concreto
pericolo di fuga non limitabile (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2441,
2442; N. SCHMID, Strafprozessrecht, n. 717; CRP 17.11.2005 in re M. cons. 12)
mediante versamento cauzionale. La successiva discussione/argomentazione
sull'insufficienza della somma proposta è stata fatta a titolo abbondanziale.
b)
Comunque, tale concetto può essere qui ribadito.
Gravità dei reati prospettati (crimini nei confronto di minore), rischio di
pena in caso di condanna, rischio di espiazione (con conseguente impossibilità
di percepire un reddito), motivo della presenza in __________, rispettivamente
della prosecuzione di tale permanenza (conseguimento di un reddito per far
fronte alle necessità della famiglia), imminenza della conclusione
dell'inchiesta (così come indicate nei considerandi 11.b., 11.c. e nella prima
parte del considerando 13. della decisione del 17 agosto 2006 (e riprodotti al
considerando 2 della presente) impongono (ancora) di concludere per la presenza
di un concreto ed importante rischio di fuga che una cauzione (oltretutto
versata da parte di un terzo) non è atta a limitare in modo sostanziale e
sufficiente.
Ciò a maggior ragione oggi che l'ultimo atto
istruttorio, ed il relativo deposito atti, è previsto "a breve" (col
che deve intendersi a giorni e non settimane) e che le indicazioni
(correttamente) fornite dalla difesa sulla situazione patrimoniale
dell'accusato permettono di constatare che qualora l'accusato, pur sottraendosi
al seguito del procedimento, intendesse rimborsare la cauzione al datore di
lavoro (quindi non speculando sulle difficoltà di un recupero forzato in __________)
potrebbe farlo mediante aumento del debito ipotecario i cui interessi sarebbero
comunque onere minore delle conseguenze di una forzata impossibilità di
svolgere attività lucrativa in caso di condanna ad una pena da espiare.
c)
Neppure il fatto che l'inchiesta sia giunta ad un
"punto fermo" impone di modificare le conclusioni della
precedente decisione in merito sia al pericolo di fuga che al rispetto di
celerità. Infatti, che l'inchiesta sembrava essere alle battute conclusive era
già stato ipotizzato (GIAR 17 agosto 2006, cons. 13 e 15) ed ora è confermato
dal magistrato inquirente che lo afferma esplicitamente segnalando imminenza dell'ultimo
interrogatorio e successivo deposito atti. Questa circostanza, come detto più
sopra, non fa che avvicinare il giudizio di merito con conseguente aumento del
rischio di fuga (cfr. GIAR 17 agosto 2006, cons. 14; M. Luvini, in REP 1989
pag. 287 ss., nota 38).
Gli insulti all'accusato da parte della polizia (fatti
più che deprecabili - se verificatisi - e sui quali il titolare dell'inchiesta
non spende una parola) possono certamente confermare che non vi sono più atti
di inchiesta particolari da esperire per miglior accertamento dei fatti, ma non
modificano quanto appena detto.
8.
Pertanto, ed in conclusione, anche la presente (e
seconda) istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve
essere respinta. Sono ancora manifestamente presenti gravi indizi di reato e un
concreto pericolo di fuga non limitabile, a giudizio di questo giudice, in modo
sufficiente mediante versamento cauzionale (così come già indicato e stabilito
nei considerandi 9, 11 e 14 della decisione 17 agosto 2006 ed in quelli che
precedono), neppure se la cifra proposta di FRS 60'000.-.
Il mantenimento della detenzione preventiva non è
lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà
già sofferta (poco più di 40 giorni), e quella prevedibilmente ancora da
soffrire (l'inchiesta, come detto, dovrebbe concludersi "a breve"),
in relazione con la gravità dei reati ascritti e le pene erogabili (uno dei
reati prevede la reclusione).
Da ultimo, non emergono elementi di violazione del
principio di celerità, allo stato attuale del procedimento; nel tempo
intercorso dalla prima istanza di libertà provvisoria l'accusato è stato
ulteriormente (e, a quanto par di capire, definitivamente) interrogato (e non
solo sulla versione divergente da quella della vittima - AI 174), così come
sono stati sentiti altri testi (AI 144 a 176).
P.Q.M.
viste le
norme applicabili citate, in particolare gli artt. 187, 189, 190 CP, 95 ss.,
96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________
è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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