INC.2006.33403
Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.
1 settembre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.33403
Data decisione, Autorità:
01.09.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.
Incarto n.
INC.2006.33403
Lugano
1° settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 23/24 agosto 2006 da
__________
qui trasmessa con preavviso
negativo dal
Procuratore pubblico
Luca Maghetti, Lugano
preso
atto che la difesa non ha trasmesso osservazioni al preavviso negativo entro il
termine assegnato;
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato:
in fatto ed in diritto
1.
Nei
confronti di __________ è stato emanato un ordine d'arresto, l'11 luglio 2006,
per le ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e
violenza carnale (doc. 2, inc. GIAR 334.2006.1). L'arresto, eseguito il 12
luglio 2006, è stato confermato da questo giudice il giorno successivo,
ritenuti sufficienti indizi di reato, pericolo di fuga e necessità istruttorie
(doc. 7, inc. GIAR 334.2006.1).
2.
Sebbene
né l'ordine d'arresto né la richiesta di conferma contengano riferimenti, anche
sommari, ai fatti imputati, dal rapporto d'arresto del 12 luglio 2006 e
relativi allegati (doc. 2 e 5, inc. GIAR 334.2006.1), nonché dal Rapporto di
segnalazione del 9 marzo 2006 - AI 27) si evince che __________ è accusato di
aver compiuto atti di natura sessuale, tra cui un rapporto sessuale completo,
nel suo appartamento di __________ (rispettivamente in altri locali del
palazzo), con la minorenne __________ (__________). I fatti sarebbero avvenuti
in almeno due occasioni e a partire dell'estate 2005 (cfr. documenti citati).
3.
È
opportuno ricordare che l'inchiesta è in corso da alcuni mesi (l'AI 1 è datato
2 febbraio 2006) e questo giudice è già stato chiamato ad esprimersi in merito
a controlli telefonici ordinati per verificare le ipotesi di reato menzionate
al considerando precedente (AI 44, 47, 54), nonché l'ipotesi di reato di cui
all'art. 195 CP (AI 52).
In
base a quanto risulta dalle osservazioni del magistrato inquirente (e relativi
rinvii a singoli atti istruttori), l'istante nega gli addebiti ma, dopo
iniziale reticenza, riconosce l'esistenza di contatti telefonici (anche via sms)
con la minore (peraltro risultanti dai __________) asserendo che questi
avvenivano per iniziativa di quest'ultima, che lo importunava (Preavviso, pag.
2).
4.
Con
l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 334.2006.2), __________ chiede
di essere posto in libertà provvisoria.
Dopo
riassunto e commento delle norme (internazionali, federali e cantonali) e della
giurisprudenza in materia di detenzione preventiva, nonché dei momenti salienti
del procedimento (Istanza, pag. da 1 a 5), l'istante afferma che il lungo tempo
trascorso dall'arresto, la semplicità della fattispecie da istruire e la
mancanza di altre prove da assumere impongono la sua messa in libertà
provvisoria (Istanza, punto 6), non esistendo (Istanza, punto 8) pericolo di
recidiva, vista l'incensuratezza, né pericolo di fuga, dato che la presenza in __________
(da qualche anno) è fonte del suo sostentamento e la sua attuale compagna è
incinta. Inoltre, sempre a suo dire, il magistrato inquirente potrebbe
ipotizzare misure sostitutive. Il tutto ritenuto che gravità dei reati e
aspettativa di lunga pena non possono (da soli: n.d.r.) giustificare il
protrarsi del carcere preventivo e stante l'obbligo di celerità sancito
dall'art. 102 CPP.
5.
Il
magistrato inquirente, nel suo preavviso negativo (doc. 2, inc. GIAR
334.2006.2), riassume quelli che ritiene essere gli indizi di reato
(credibilità del racconto della vittima, descrizione da parte di questa
dell'appartamento di __________, conferma parziale di dichiarazioni della
vittima da parte di altro accusato per identici reati, contatti telefonici di
vario tipo: Preavviso, pag. da 2 a 4).
Ritiene,
inoltre, presente un concreto pericolo di fuga (nessun legame particolare con
il __________ se non quello lavorativo, desiderio già espresso di rientrare in
patria, irreperibilità della convivente) ed un pericolo di collusione con la
vittima (visti i precedenti tentativi di condizionarne l'agire ed il timore
espresso da quest'ultima nei suoi confronti).
Da
ultimo, sempre secondo il magistrato inquirente, la detenzione preventiva sin
qui sofferta è rispettosa del principio di proporzionalità e lo sarà anche per
il tempo necessario a concludere l'inchiesta (interrogatorio della convivente,
al momento irreperibile, e di un terzo oggetto di commissione rogatoria).
6.
Alla
difesa è stato concesso un termine per osservare in merito al preavviso
negativo (doc. 4, inc. GIAR 334.2006.2). Nessuna osservazione è pervenuta.
7.
L'istanza,
presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine. Il preavviso,
spedito per posta il 28 agosto 2006 (e ricevuto da questo ufficio il 29) è
tempestivo.
8.
Fatti
I
principi che reggono la materia, noti al magistrato inquirente ed ai difensori,
sono i seguenti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene
validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H.,
inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui
l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare
ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP,
quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità
per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni
dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale
misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni
dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo
e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e
riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,
1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità
(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche
questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua
cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
9.
L'esistenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio
(quindi anche in assenza di formale contestazione da parte dell'accusato o
della sua difesa, come sembra essere qui il caso), pur nei limiti di competenza
di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,
e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire
- dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio.
Nel
caso in esame, da un lato vi sono le ripetute (anche se non sempre chiarissime)
dichiarazioni della giovane __________ (AI 58 pag. 15 ss, AI 165 pag. 14 ss.)
che hanno trovato parziale ma importante conferma nelle dichiarazioni di altro
accusato per fatti analoghi (che ha ammesso atti sessuali pur negando rapporto
completo: AI 102 e riferimenti) e riscontri oggettivi sia nella
(comprensibilmente sommaria) descrizione dell'appartamento dell'accusato e
delle condizioni in cui si trovava (AI 165 p. 14, Verbali __________ 12.07.2006
p. 20, 16.08.2006 pag. 11, 14 e 16, 25.08.2006 pag. 5 e 7), sia nei dati
riscontrati dai tabulati telefonici delle sue due utenze che evidenziano
contatti ed sms frequenti, in determinati periodi, con le utenze in uso a __________
(cfr. quanto prospettato all'accusato nei verbali del 8, 9 e 16.08.2006).
Dall'altro, si riscontrano le negazioni, dapprima totali e poi limitate, dell'accusato
anche in relazione alla conoscenza della giovane e ai contatti telefonici
(Verbale __________ 12.07.2006 p. 19, 2.08.2006 p. 2, 4.08.2006 p. 4, 8.08.2006
p. 10, 9.08.2006, 16.08.2006 p. 4), rispettivamente i cambiamenti di versione o
i silenzi quando sembra (o ritiene) trovarsi in difficoltà (cfr. verbali già
citati e 24.08.2006).
Ritenuta
l'importanza, per l'accertamento di questo genere di reati (che avvengono di
solito in ambito privato, in assenza di testimoni, con difficoltà per le
vittime ad esprimersi tempestivamente in merito e conseguente assenza di tracce
oggettive a distanza di tempo), anche di elementi circostanziali (GIAR 28
febbraio 2002, 492.2001.3) e del fatto che la (presunta) vittima é persona
minore di 16 anni (circostanza nota all'accusato, quantomeno da lui ipotizzata:
verbale __________ 12.07.2006 p. 7, 2.08.2006 p. 2) quindi con reato realizzato
sola commissione di un atto di carattere sessuale, indipendentemente dalla
eventuale costrizione e/o dai mezzi utilizzati per porla in atto (art. 187 CP),
occorre concludere che in capo a __________ sono presenti sufficienti indizi di
reato (fatto, come detto in entrata del presente considerando, neppure
contestato dalla difesa).
10.
a)
Il
pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere
concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette
quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena.
La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117
Ia 69).
Pacifico
che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti
dell'accusato stesso.
b)
Nel
caso in esame si ha che l'accusato, cittadino __________, svolge la sua
attività lavorativa in __________. Tuttavia, i suoi famigliari risiedono
all'estero (in __________ e in __________), la sua convivente (dalla quale
aspetta un figlio: Verbale 2.08.2006 p. 3), anch'essa di nazionalità algerina,
non era (non è) al beneficio di un regolare permesso e dopo l'arresto di __________
si è resa irreperibile, comunque ha lasciato l'appartamento di __________ (cfr.
Verbale 25.08.2006 p. 2 e 3; AI 148). Inoltre, l'accusato ha esplicitamente
dichiarato di voler rientrare al suo paese (Verbale 25.08.2006 p. 11).
Queste
circostanze impongono di ritenere che i legami con la __________ non sono tanti
e tali (dal profilo affettivo, sociale ed anche economico) da scongiurare il
rischio che egli si sottragga al seguito del procedimento; anzi, deve essere
considerato come probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che
l'accusato possa ritenere come soluzione più interessante rientrare in __________
o riparare in __________ (presso i parenti che potrebbero facilitare il
reinserimento) che non l’affrontare i rischi di un processo (SJ 1980 p. 585).
Ciò, a maggior ragione, per il fatto che
l'accusato è confrontato con il rischio di pena di una certa gravità (e non
necessariamente al beneficio della sospensione condizionale); infatti, se le
accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i
reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione) e
ciò vale già per quanto da lui ammesso (art. 187 CP). Non è neppure certo che
egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale (cfr.,
per tutte, Assise correzionali Lugano 9 maggio 2006 in re B.). Quest'elemento,
da solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso
se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, no. 701).
Da
ultimo, occorre anche rilevare che l'attività svolta in __________ (a salari
relativamente bassi e con continui cambiamenti di datore di lavoro e/o lavori
di tipo temporaneo) non ha caratteristiche tali da imporre conclusione diversa.
c)
Alla
luce di tutto quanto esposto nei paragrafi che precedono, il pericolo di fuga è
presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ
1980 585).
11.
Di
regola, confermata una delle condizioni alternative a giustificazione della
misura cautelare, non è necessario approfondire le altre eventualmente avanzate
dall'inquirente.
Tuttavia,
nel caso in esame, appare opportuno valutare anche se sussista un concreto
pericolo di inquinamento delle prove, così come indicato dal Procuratore
pubblico.
Premesso che "Die Tatsache allein, das noch
nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten
oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N.
Schmid, op. cit., no. 701a) e che "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichttes
die theorethische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
konnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen."
(DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.), va
constatato che nel caso in esame il rischio di collusione con la vittima non è
solo ipotetico (e potrebbe sussistere fino al dibattimento vista la rilevanza
probatoria dell'elemento in questione; DTF 95 I 242). I frequenti contatti
intrattenuti anche dopo i fatti che gli vengono imputati, la casuale scoperta
(il 2.02.2006) da parte della polizia di un sms, ricevuto dalla minorenne, del
seguente tenore "… non parlare in giro … fai attenzione alla lingua"
(cfr. Rapporto 2 febbraio 2006, pag. 3, in AI 27), verosimilmente inviato
dall'accusato (cfr. dichiarazioni __________ in AI 58 p. 17 e 165 p. 30 ss.,
riscontri tabulati in AI 142 p. 10), sebbene egli lo neghi (negando di essere
l'autore di tutti i contatti di quel periodo AI 156, pag. 8), l'atteggiamento
aggressivo nei confronti della denunciante (AI 156, pag. 10) in uno con
l'aggressività manifestata in altre e precedenti occasioni (AI 122 e 129) ed il
mancato rispetto delle regole imposte per un colloquio con il fratello (AI
118), sono elementi concreti che impongono di ritenere (vista anche la giovane
età della vittima, la sua paura nei confronti del qui accusato - cfr. AI 58 p.
26 - e la tipologia di reato che, come detto, impone di proteggere anche la
raccolta di elementi circostanziali) concreto il rischio che l'accusato, se
posto in libertà, cerchi di contattare __________ al fine di ottenere una
modifica della sua versione (GIAR 23 settembre 2002, 436.2002.2; GIAR 28
febbraio 2006, 492.2001.3).
Invero,
in base ai criteri appena esposti, ci si potrebbe chiedere se il pericolo di
collusione non esista anche nei confronti della convivente (per evidente
convergenza di interessi) e dell'amico, non ancora interrogati. Tuttavia, la
questione può rimanere aperta dato che il Procuratore pubblico non ne invoca
l'esistenza, quindi neppure la sostanzia.
Sulla
base di quanto appena espresso ed indicato, si deve ritenere presente e
concreto anche il pericolo di collusione.
12.
Pericolo
di fuga e rischio di collusione non paiono a questo giudice sufficientemente
limitabili con misure sostitutive dell'arresto, misure peraltro indicate solo
genericamente dalla difesa con riferimento alle facoltà del magistrato.
13.
In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria
presentata da __________ deve essere respinta essendo (ancora) presenti
gravi indizi di reato e concreti pericoli di fuga e di collusione/inquinamento,
pericoli non limitabili in modo sufficiente mediante misure sostitutive.
Il mantenimento della detenzione preventiva non è
lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà
già sofferta (poco più di due mesi), e quella prevedibilmente ancora da
soffrire (l'inchiesta, per stessa dichiarazione dell'inquirente, é alle battute
conclusive, mancando solo l'audizione di due testi), in relazione con la
gravità dei reati ascritti e le pene erogabili (i reati prevedono tutti la
reclusione).
Da ultimo, non emergono elementi di violazione del
principio di celerità, allo stato attuale del procedimento. Non lo è il fatto
che il magistrato inquirente non abbia fino a qualche giorno fa proceduto
personalmente all'audizione dell'indagato (è sua facoltà, e responsabilità,
agire in tal modo: artt. 193, 194, 61 cpv. 3 CPP), né quello che non sia
(sempre il magistrato inquirente) ancora riuscito ad interrogare la convivente
dell'accusato resasi irreperibile (circostanza affermata dal magistrato e non
contestata dalla difesa) e neppure il fatto che la rogatoria per interrogare
tale __________ (AI 187) sia stata inoltrata da poco, vista la solo recente
identificazione dell' "amico"(AI 181).
P.Q.M.
viste le
norme applicabili citate, in particolare gli artt. 187, 189, 190 CP, 95 ss.,
96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________
respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via
fax, vista l’imminenza di due giorni festivi consecutivi, ritenuto
che il termine di ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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