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Decisione

INC.2006.33403

Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.

1 settembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi che reggono la materia, noti al magistrato inquirente ed ai difensori,

sono i seguenti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito

dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene

validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H.,

inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui

l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare

ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP,

quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità

per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni

dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale

misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni

dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo

e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e

riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,

1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità

(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua

cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

9.

L'esistenza

di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio

(quindi anche in assenza di formale contestazione da parte dell'accusato o

della sua difesa, come sembra essere qui il caso), pur nei limiti di competenza

di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,

e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire

- dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio.

Nel

caso in esame, da un lato vi sono le ripetute (anche se non sempre chiarissime)

dichiarazioni della giovane __________ (AI 58 pag. 15 ss, AI 165 pag. 14 ss.)

che hanno trovato parziale ma importante conferma nelle dichiarazioni di altro

accusato per fatti analoghi (che ha ammesso atti sessuali pur negando rapporto

completo: AI 102 e riferimenti) e riscontri oggettivi sia nella

(comprensibilmente sommaria) descrizione dell'appartamento dell'accusato e

delle condizioni in cui si trovava (AI 165 p. 14, Verbali __________ 12.07.2006

p. 20, 16.08.2006 pag. 11, 14 e 16, 25.08.2006 pag. 5 e 7), sia nei dati

riscontrati dai tabulati telefonici delle sue due utenze che evidenziano

contatti ed sms frequenti, in determinati periodi, con le utenze in uso a __________

(cfr. quanto prospettato all'accusato nei verbali del 8, 9 e 16.08.2006).

Dall'altro, si riscontrano le negazioni, dapprima totali e poi limitate, dell'accusato

anche in relazione alla conoscenza della giovane e ai contatti telefonici

(Verbale __________ 12.07.2006 p. 19, 2.08.2006 p. 2, 4.08.2006 p. 4, 8.08.2006

p. 10, 9.08.2006, 16.08.2006 p. 4), rispettivamente i cambiamenti di versione o

i silenzi quando sembra (o ritiene) trovarsi in difficoltà (cfr. verbali già

citati e 24.08.2006).

Ritenuta

l'importanza, per l'accertamento di questo genere di reati (che avvengono di

solito in ambito privato, in assenza di testimoni, con difficoltà per le

vittime ad esprimersi tempestivamente in merito e conseguente assenza di tracce

oggettive a distanza di tempo), anche di elementi circostanziali (GIAR 28

febbraio 2002, 492.2001.3) e del fatto che la (presunta) vittima é persona

minore di 16 anni (circostanza nota all'accusato, quantomeno da lui ipotizzata:

verbale __________ 12.07.2006 p. 7, 2.08.2006 p. 2) quindi con reato realizzato

sola commissione di un atto di carattere sessuale, indipendentemente dalla

eventuale costrizione e/o dai mezzi utilizzati per porla in atto (art. 187 CP),

occorre concludere che in capo a __________ sono presenti sufficienti indizi di

reato (fatto, come detto in entrata del presente considerando, neppure

contestato dalla difesa).

10.

a)

Il

pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere

concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette

quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa

verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena.

La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la

carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117

Ia 69).

Pacifico

che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti

dell'accusato stesso.

b)

Nel

caso in esame si ha che l'accusato, cittadino __________, svolge la sua

attività lavorativa in __________. Tuttavia, i suoi famigliari risiedono

all'estero (in __________ e in __________), la sua convivente (dalla quale

aspetta un figlio: Verbale 2.08.2006 p. 3), anch'essa di nazionalità algerina,

non era (non è) al beneficio di un regolare permesso e dopo l'arresto di __________

si è resa irreperibile, comunque ha lasciato l'appartamento di __________ (cfr.

Verbale 25.08.2006 p. 2 e 3; AI 148). Inoltre, l'accusato ha esplicitamente

dichiarato di voler rientrare al suo paese (Verbale 25.08.2006 p. 11).

Queste

circostanze impongono di ritenere che i legami con la __________ non sono tanti

e tali (dal profilo affettivo, sociale ed anche economico) da scongiurare il

rischio che egli si sottragga al seguito del procedimento; anzi, deve essere

considerato come probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che

l'accusato possa ritenere come soluzione più interessante rientrare in __________

o riparare in __________ (presso i parenti che potrebbero facilitare il

reinserimento) che non l’affrontare i rischi di un processo (SJ 1980 p. 585).

Ciò, a maggior ragione, per il fatto che

l'accusato è confrontato con il rischio di pena di una certa gravità (e non

necessariamente al beneficio della sospensione condizionale); infatti, se le

accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i

reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione) e

ciò vale già per quanto da lui ammesso (art. 187 CP). Non è neppure certo che

egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale (cfr.,

per tutte, Assise correzionali Lugano 9 maggio 2006 in re B.). Quest'elemento,

da solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso

se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 701).

Da

ultimo, occorre anche rilevare che l'attività svolta in __________ (a salari

relativamente bassi e con continui cambiamenti di datore di lavoro e/o lavori

di tipo temporaneo) non ha caratteristiche tali da imporre conclusione diversa.

c)

Alla

luce di tutto quanto esposto nei paragrafi che precedono, il pericolo di fuga è

presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ

1980 585).

11.

Di

regola, confermata una delle condizioni alternative a giustificazione della

misura cautelare, non è necessario approfondire le altre eventualmente avanzate

dall'inquirente.

Tuttavia,

nel caso in esame, appare opportuno valutare anche se sussista un concreto

pericolo di inquinamento delle prove, così come indicato dal Procuratore

pubblico.

Premesso che "Die Tatsache allein, das noch

nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten

oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N.

Schmid, op. cit., no. 701a) e che "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichttes

die theorethische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

konnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben

unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für

eine solche Gefahr sprechen."

(DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.), va

constatato che nel caso in esame il rischio di collusione con la vittima non è

solo ipotetico (e potrebbe sussistere fino al dibattimento vista la rilevanza

probatoria dell'elemento in questione; DTF 95 I 242). I frequenti contatti

intrattenuti anche dopo i fatti che gli vengono imputati, la casuale scoperta

(il 2.02.2006) da parte della polizia di un sms, ricevuto dalla minorenne, del

seguente tenore "… non parlare in giro … fai attenzione alla lingua"

(cfr. Rapporto 2 febbraio 2006, pag. 3, in AI 27), verosimilmente inviato

dall'accusato (cfr. dichiarazioni __________ in AI 58 p. 17 e 165 p. 30 ss.,

riscontri tabulati in AI 142 p. 10), sebbene egli lo neghi (negando di essere

l'autore di tutti i contatti di quel periodo AI 156, pag. 8), l'atteggiamento

aggressivo nei confronti della denunciante (AI 156, pag. 10) in uno con

l'aggressività manifestata in altre e precedenti occasioni (AI 122 e 129) ed il

mancato rispetto delle regole imposte per un colloquio con il fratello (AI

118), sono elementi concreti che impongono di ritenere (vista anche la giovane

età della vittima, la sua paura nei confronti del qui accusato - cfr. AI 58 p.

26 - e la tipologia di reato che, come detto, impone di proteggere anche la

raccolta di elementi circostanziali) concreto il rischio che l'accusato, se

posto in libertà, cerchi di contattare __________ al fine di ottenere una

modifica della sua versione (GIAR 23 settembre 2002, 436.2002.2; GIAR 28

febbraio 2006, 492.2001.3).

Invero,

in base ai criteri appena esposti, ci si potrebbe chiedere se il pericolo di

collusione non esista anche nei confronti della convivente (per evidente

convergenza di interessi) e dell'amico, non ancora interrogati. Tuttavia, la

questione può rimanere aperta dato che il Procuratore pubblico non ne invoca

l'esistenza, quindi neppure la sostanzia.

Sulla

base di quanto appena espresso ed indicato, si deve ritenere presente e

concreto anche il pericolo di collusione.

12.

Pericolo

di fuga e rischio di collusione non paiono a questo giudice sufficientemente

limitabili con misure sostitutive dell'arresto, misure peraltro indicate solo

genericamente dalla difesa con riferimento alle facoltà del magistrato.

13.

In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria

presentata da __________ deve essere respinta essendo (ancora) presenti

gravi indizi di reato e concreti pericoli di fuga e di collusione/inquinamento,

pericoli non limitabili in modo sufficiente mediante misure sostitutive.

Il mantenimento della detenzione preventiva non è

lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà

già sofferta (poco più di due mesi), e quella prevedibilmente ancora da

soffrire (l'inchiesta, per stessa dichiarazione dell'inquirente, é alle battute

conclusive, mancando solo l'audizione di due testi), in relazione con la

gravità dei reati ascritti e le pene erogabili (i reati prevedono tutti la

reclusione).

Da ultimo, non emergono elementi di violazione del

principio di celerità, allo stato attuale del procedimento. Non lo è il fatto

che il magistrato inquirente non abbia fino a qualche giorno fa proceduto

personalmente all'audizione dell'indagato (è sua facoltà, e responsabilità,

agire in tal modo: artt. 193, 194, 61 cpv. 3 CPP), né quello che non sia

(sempre il magistrato inquirente) ancora riuscito ad interrogare la convivente

dell'accusato resasi irreperibile (circostanza affermata dal magistrato e non

contestata dalla difesa) e neppure il fatto che la rogatoria per interrogare

tale __________ (AI 187) sia stata inoltrata da poco, vista la solo recente

identificazione dell' "amico"(AI 181).

P.Q.M.

viste le

norme applicabili citate, in particolare gli artt. 187, 189, 190 CP, 95 ss.,

96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________

respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via

fax, vista l’imminenza di due giorni festivi consecutivi, ritenuto

che il termine di ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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