INC.2006.33407
Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.
27 novembre 2006Italiano21 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.33407
Data decisione, Autorità:
27.11.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.33407
Lugano
27 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente
per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 17/20 novembre
2006 da
__________
e
qui trasmessa con preavviso negativo del 23 novembre 2006 dal
Procuratore
pubblico Luca Maghetti, Lugano
viste le osservazioni della difesa al preavviso
negativo (24 novembre 2006);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
La detenzione cautelare cui è attualmente astretto __________
è stata oggetto di una precedente valutazione da parte di questo giudice (GIAR
1° settembre 2006, 334.2006.3).
A tale decisione, peraltro nota a tutte le parti
interessate, si farà riferimento, laddove possibile e opportuno, integrando e
valutando le eventuali nuove circostanze ai fini della presente decisione (DTF
123 I 130).
2.
Fatti
I fatti essenziali alla base del procedimento sono
stati così riassunti:
"1.
Nei confronti di __________ è stato
emanato un ordine d'arresto, l'11 luglio 2006, per le ipotesi di reato di atti
sessuali con fanciulli, coazione sessuale e violenza carnale (doc. 2, inc. GIAR
334.2006.1). L'arresto, eseguito il 12 luglio 2006, è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo, ritenuti sufficienti indizi di reato,
pericolo di fuga e necessità istruttorie (doc. 7, inc. GIAR 334.2006.1).
2.
Sebbene né l'ordine d'arresto né la
richiesta di conferma contengano riferimenti, anche sommari, ai fatti imputati,
dal rapporto d'arresto del 12 luglio 2006 e relativi allegati (doc. 2 e 5, inc.
GIAR 334.2006.1), nonché dal Rapporto di segnalazione del 9 marzo 2006 - AI 27)
si evince che __________ è accusato di aver compiuto atti di natura sessuale,
tra cui un rapporto sessuale completo, nel suo appartamento di __________
(rispettivamente in altri locali del palazzo), con la minorenne __________ (__________).
I fatti sarebbero avvenuti in almeno due occasioni e a partire dell'estate 2005
(cfr. documenti citati).
3.
È opportuno ricordare che l'inchiesta
è in corso da alcuni mesi (l'AI 1 è datato 2 febbraio 2006) e questo giudice è
già stato chiamato ad esprimersi in merito a __________ ordinati per
verificare le ipotesi di reato menzionate al considerando precedente (AI 44,
47, 54), nonché l'ipotesi di reato di cui all'art. 195 CP (AI 52).
In base a quanto risulta dalle
osservazioni del magistrato inquirente (e relativi rinvii a singoli atti
istruttori), l'istante nega gli addebiti ma, dopo iniziale reticenza, riconosce
l'esistenza di contatti telefonici (anche via sms) con la minore (peraltro
risultanti dai __________) asserendo che questi avvenivano per iniziativa di quest'ultima,
che lo importunava (Preavviso, pag. 2)."
(GIAR 1° settembre 2006, 334.2006.3)
Per quanto emerge dall'inc. MP __________ trasmesso
con il preavviso negativo, l'istruttoria relativa al qui istante è proseguita
mediante ulteriori interrogatori di testi (già sentiti anche in precedenza [AI
211, 218] o sentiti per la prima volta [AI 229, 264]) e dell'accusato (AI 193,
198, 267). Il 27.10 2006 è stato acquisito agli atti il Rapporto d'inchiesta di
polizia giudiziaria del 26 ottobre 2006 che, relativamente al periodo
successivo il 1° settembre 2006 (allegati da 128 a 159), evidenzia
sostanzialmente raccolta di atti relativi ad altra persona oggetto di
procedimento per analoghe accuse.
3.
Il 10 novembre 2006, il magistrato inquirente ha
comunicato il deposito degli atti nel procedimento contro __________ (AI 283).
Il 17 novembre 2006, il qui istante ha presentato, contemporaneamente,
un’istanza per l'assunzione di complementi istruttori e la presente di
concessione della libertà provvisoria (AI 284 e 285; doc. 1, inc. GIAR
334.2006.7) mediante la quale contesta l'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza a suo carico, in particolare in relazione alle ipotesi di reato di
cui agli artt. 189 e 190 CP, nonché l'esistenza del pericolo di fuga e di
ulteriori bisogni dell'istruttoria (pericolo di collusione ed inquinamento
delle prove).
4.
A mente dell'istante, "dall'esame oggettivo
delle varie fasi della vicenda, nel racconto di lei" (la minore __________,
presunta vittima) e "anche prendendo per buone la versione della
denunciante" i fatti sarebbero avvenuti senza violenza e/o coazione.
Con riferimento specifico a vari passaggi delle
trascrizioni delle audizioni videoregistrate della minore, __________ afferma
che nel racconto dei fatti (e del loro svolgersi) reso dalla giovane, non vi é
traccia di costrizione; anzi, la minore, sempre a suo dire, dichiara che la
"relazione" é nata da "un corteggiamento telefonico"
e di essere sempre stata trattata con gentilezza (e senza insistenze
particolari allorquando l'approccio veniva respinto); contesta che si possa
dedurre il contrario da eventuale dolore fisiologico patito durante il
(contestato) rapporto sessuale.
Inoltre, secondo l'accusato, debbono pure essere
valutati, a conferma di quanto sopra, sia il fatto che gli incontri ed i
contatti telefonici siano stati ripetuti, sia la scoperta di precedenti
rapporti sessuali (consenzienti) avuti dalla vittima con altro adulto, così
come il fatto che per quanto concerne il rapporto con altro accusato, la
giovane ha parlato esplicitamente di violenza (Istanza, punti 3.1. e 3.2.).
L'istante conclude asserendo che nei suoi confronti
possono al massimo essere riconosciuti indizi del reato di cui all'art. 187 CP,
con alta verosimiglianza di pena sospesa e conseguente lesione del principio di
proporzionalità in caso di prolungamento della carcerazione.
L'esistenza di un pericolo di fuga è contestato in
quanto l'accusato è in __________ da 10 anni, dove ha sempre lavorato, ed
esclude di tornare a vivere nel suo paese (sarebbero dovute a nervosismo
precedenti dichiarazioni di segno opposto) anche perché affetto da malattia
meglio curabile in __________. Non da ultimo, anche la prospettiva di una pena
sospesa militerebbe per l'assenza di tale rischio (punto 4).
Quanto al pericolo di collusione ed inquinamento,
l'istante si esprime in relazione a quelle che lui stesso ha chiesto di
assumere in sede di complemento, affermandone inesistenza vuoi perché non
conosce le persone da sentire, vuoi perché si asterrà (così dichiara) da ogni
rapporto con la parte civile ed i due testi oggetto della richiesta di confronto
(punto 5).
5.
Il Procuratore pubblico ha preavvisato negativamente
l'istanza (doc. 3, inc. GIAR 334.2006.7).
In merito agli indizi di colpevolezza, l'inquirente
rinvia al precedente preavviso negativo (doc. 2, inc. GIAR 334.3) e relativa
sentenza di questo ufficio. A suo dire, "il quadro in tal senso è
immutato" se non aggravato dal fatto che anche la terza persona,
indicata dalla minore quale autore di atti sessuali nei suoi confronti (se si
preferisce con lei) ne ha ammesso l'esistenza confermando (eccetto che per
l'entità dei rapporti sessuali), quindi, la credibilità della giovane (pag. 2).
Inoltre, la circostanza che il teste __________ non ha apportato alcunché
all'ottica difensiva, le contraddizioni in cui é incorso l'accusato
(evidenziate dagli AI 267 e 184 e relative al secondo nome di __________,
all'assenza di interesse per altre relazioni visto che stava già con una bella
donna, all'assenza di persone adulte nell'appartamento della giovane, alle sue
relazioni con le donne, alle modalità di riallacciamento dei contatti
telefonici, a come passa il tempo libero) costituiscono, sempre secondo
l'inquirente, indizio della sua (dell'istante) non credibilità (pag. 2).
Per il Procuratore pubblico, la ripetizione di atti
sessuali, indipendentemente dalla "desistenza" in alcuni casi,
costituisce indizio di pressione psicologica se la/il partner è di età
inferiore ai 16 anni (con riferimento al procedimento conclusosi con DTF
28.12.2004).
Anche in merito al pericolo di fuga e di collusione,
il magistrato inquirente rinvia a preavviso e sentenza precedenti.
In relazione al primo, ribadisce pieno significato di
quanto già espresso dall'accusato in merito al rientro in patria, sottolinea
l'irreperibilità della convivente __________, nonché il fatto che l'inchiesta
non ha minimamente evidenziato che l'accusato abbia una fitta rete di relazioni
nella regione (pag. 6 e 7). Inoltre, indica come altamente verosimile una pena
da espiare, in particolare se vi sarà conferma del reato di violenza carnale
(pag. 7).
Per il secondo, trascrive quanto figurava sul
precedente preavviso ritenendolo applicabile alle prove oggetto dell'istanza di
complemento (pag. 7 e 8).
Conclude affermando rispetto del principio di
proporzionalità.
6.
Nelle osservazioni al preavviso negativo (doc. 5, inc.
GIAR 334.2006.7), la difesa ribadisce e sintetizza le tappe dell'inchiesta ed
il contenuto dell'istanza (punti da 1 a 8).
In aggiunta, definisce non pertinenti gli elementi
puntuali (risultanze audizione __________, residenza della compagna, presenza
di adulti nell'appartamento della vittima, conoscenza di tante o poche donne)
indicati dal Procuratore pubblico quali ulteriori indizi a carico di __________
e afferma che l'accusato si difende male sulla questione dei contatti
telefonici con la minore. In particolare, a dire della difesa, non è
riconducibile alla presunta violenza, bensì a comprensibile imbarazzo, il messaggino
"minaccioso" inviato ad inizio febbraio 2006.
A ulteriore sostegno della poco credibilità della
giovane, indica pure il recente accertamento (con ammissione tardiva) di
pregressi e ripetuti rapporti sessuali completi intrattenuti dalla ragazza con
un terzo (punto 9).
7.
L'istanza è stata spedita il 17 novembre e ricevuta
dal Ministero pubblico il 20 successivo. Il preavviso e l'incarto, consegnati
brevi manu il 23 novembre 2006 a questo ufficio, lo sono stati in modo
tempestivo ex art. 108 cpv. 1 CPP. Il termine che l'art. 108 cpv. 2 assegna a
questo giudice per la decisione scade il 26 novembre ed è, quindi, riportato al
27 novembre 2006 (artt. 108 e 20 CPP; GIAR 18.4.2002, 25.2002.3).
8.
I principi che reggono la materia, noti al magistrato
inquirente ed ai difensori, sono i seguenti:
"L'art.
95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa
giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) -
dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola
in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del
carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello
stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un
delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,
quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e
pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale
cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad
assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale
espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16
novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3; Rep.
132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.
413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.
520.2001.5)
9.
a)
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza
deve essere verificata d'ufficio (quindi anche in assenza di formale
contestazione da parte dell'accusato o della sua difesa, come sembra essere qui,
parzialmente, il caso), pur nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza
dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e
dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si è appena detto
- dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio.
b)
Nel caso in esame, e nella precedente decisione,
questo giudice si era espresso nel seguente modo sulla questione:
"Nel caso in esame, da un lato vi
sono le ripetute (anche se non sempre chiarissime) dichiarazioni della giovane __________
(AI 58 pag. 15 ss, AI 165 pag. 14 ss.) che hanno trovato parziale ma importante
conferma nelle dichiarazioni di altro accusato per fatti analoghi (che ha
ammesso atti sessuali pur negando rapporto completo: AI 102 e riferimenti) e
riscontri oggettivi sia nella (comprensibilmente sommaria) descrizione
dell'appartamento dell'accusato e delle condizioni in cui si trovava (AI 165 p.
14, Verbali __________ 12.07.2006 p. 20, 16.08.2006 pag. 11, 14 e 16,
25.08.2006 pag. 5 e 7), sia nei dati riscontrati dai__________ delle sue due
utenze che evidenziano contatti ed sms frequenti, in determinati periodi, con
le utenze in uso a __________ (cfr. quanto prospettato all'accusato nei verbali
del 8, 9 e 16.08.2006). Dall'altro, si riscontrano le negazioni, dapprima
totali e poi limitate, dell'accusato anche in relazione alla conoscenza della
giovane e ai contatti telefonici (Verbale __________ 12.07.2006 p. 19,
2.08.2006 p. 2, 4.08.2006 p. 4, 8.08.2006 p. 10, 9.08.2006, 16.08.2006 p. 4),
rispettivamente i cambiamenti di versione o i silenzi quando sembra (o ritiene)
trovarsi in difficoltà (cfr. verbali già citati e 24.08.2006).
Ritenuta l'importanza, per
l'accertamento di questo genere di reati (che avvengono di solito in ambito
privato, in assenza di testimoni, con difficoltà per le vittime ad esprimersi
tempestivamente in merito e conseguente assenza di tracce oggettive a distanza
di tempo), anche di elementi circostanziali (GIAR 28 febbraio 2002, 492.2001.3)
e del fatto che la (presunta) vittima é persona minore di 16 anni (circostanza
nota all'accusato, quantomeno da lui ipotizzata: verbale __________ 12.07.2006
p. 7, 2.08.2006 p. 2) quindi con reato realizzato sola commissione di un atto
di carattere sessuale, indipendentemente dalla eventuale costrizione e/o dai
mezzi utilizzati per porla in atto (art. 187 CP), occorre concludere che in
capo a __________ sono presenti sufficienti indizi di reato (fatto, come detto
in entrata del presente considerando, neppure contestato dalla difesa)."
(GIAR 1.9.2006, 334.2006.3)
c)
A giudizio di questo giudice, le successive risultanze
dell'istruttoria non modificano (quantomeno non in modo sostanziale) le
considerazioni sopra riportate.
L'aver sottaciuto l'esistenza di pregressi rapporti
sessuali completi e anche il nome della persona coinvolta, in sé, non intacca
la credibilità della giovane al punto da rendere non degno di fede tutto quanto
raccontato; ciò che ha riferito (seppur dopo temporeggiamenti) ha trovato
conferma, nelle grandi linee, nelle dichiarazioni della persona interpellata.
Se la difesa riconosce all'accusato il diritto di "proteggere" la sua
compagna non rivelandone nome ed attuale residenza (Osservazioni, pag. 5), non
si vede perché analogo intento protettivo non possa essere riconosciuto
(perlomeno presunto) anche alla giovane presunta vittima.
Nel contempo, va pure riconosciuto che le risultanze
successive non hanno neppure aggravato in modo indiscutibile la posizione di __________
(sempre per rapporto a quanto già rilevato/accertato nella decisione del 1°
settembre 2006), fermo restando che contraddizioni e modifiche di versione
(ancorché, in parte, su elementi circostanziali) emergono anche dai verbali
successivi, rispettivamente da quello del 30.9.2006 non noto a questo giudice al
momento della precedente decisione (cfr. AI 267; AI 193 pag. 12 [13 del fax] in
relazione con AI 184 p. 10).
Da ultimo, e per la "delicatezza" degli
accertamenti in relazione a questo tipo reato, non può non essere conferito un
certo peso indiziante (pur tenendo conto che l'accusato non si esprime nella
sua lingua madre) alla frase riportata e prospettata nel verbale del 30
settembre 2006 a pag. 9 (AI 193); le spiegazioni fornite in quella sede non
permettono di fugare ogni dubbio tra l'ipotesi che l'accusato si riferisse al
momento (per l'accusato ipotetico) in cui la giovane avrebbe lasciato
l'appartamento ("avrebbe bussato al primo vicino al piano") e
quella che gli sia sfuggita una affermazione relativa ad un momento anteriore
("anche un'animale, che non parla, se subisce risponde con una botta",
pare ovvio che il riferimento sia a reazione immediata).
d)
Inoltre, come non basta il fatto che la (presunta)
vittima abbia meno di 16 anni per permettere di qualificarla come fanciulla,
rispettivamente ritenere quasi automaticamente la violenza nella forma della
pressione psicologica (cfr. Assise criminali Lugano 5 settembre 2003, punto 32
pag. 80 e citazioni, in particolare DTF 124 IV 154; DTF 128 IV 97), non basta
neppure (per escludere ogni forma di violenza/costrizione) il fatto che la
giovane abbia avuto altri rapporti di carattere sessuale con un terzo
(inizialmente non dichiarati) o con lo stessa persona accusata di violenza, che
con il presunto autore siano intercorsi contatti telefonici frequenti (nei due
sensi) o che questi sia stato "gentile" (nel caso specifico e con
riferimento a quanto indicato dalla difesa, sull'ascensore: all. 124 al
Rapporto di polizia, pag. 21).
Con ciò non si vuole dire che gli elementi indicati
dalla difesa (in merito alla credibilità della giovane, rispettivamente alle
precise modalità dell'origine e dello svolgimento dell'accaduto) siano
assolutamente privi di rilevanza per la decisione di merito (cui compete una
valutazione globale degli indizi), molto più semplicemente si ritiene che quanto
indicato non é determinanti (se si preferisce, decisivo) in questa sede per
annullare (o cancellare) gli elementi di segno opposto che la difesa ha
dimenticato o minimizzato nel suo preavviso (e nelle osservazioni), quali le
ripetute affermazioni della giovane secondo cui, nell'ambito del primo
rapporto, ella avrebbe cercato di sottrarsi ai baci iniziali e si trovava in un
appartamento chiuso a chiave (non importa se per abitudine: cfr. all. 3 pag. 22
e all. 124 pag. 15 e 21, 22 del Rapporto di polizia), o quali il messaggino
inviato dall'accusato alla giovane all'inizio del febbraio 2006, la cui
collocazione temporale ed il tenore (cfr. all. 1 pag. 3 del Rapporto di
polizia) non permettono, a giudizio di questo giudice, di spiegarlo con
semplice affermazione di "imbarazzo" (Osservazioni, pag. 6). Non va
neppure dimenticato che l'accusato non nega unicamente la violenza/costrizione,
bensì ogni e qualsiasi rapporto di carattere sessuale con la giovane (AI 267
pag. 7).
e)
In conclusione, ed in base di tutto quanto sopra
esposto, in capo a __________ sono dati e presenti, gravi e sufficienti indizi
di reato a fondamento della detenzione preventiva.
10.
In merito al pericolo di fuga, nella precedente
decisione si è affermato che:
"a)
Il pericolo di fuga, per giustificare
carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa
probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in
libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale
ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile
non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme
delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi,
le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.
b)
Nel caso in esame si ha che
l'accusato, cittadino __________, svolge la sua attività lavorativa in __________.
Tuttavia, i suoi famigliari risiedono all'estero (in __________ e in __________),
la sua convivente (dalla quale aspetta un figlio: Verbale 2.08.2006 p. 3),
anch'essa di nazionalità __________, non era (non è) al beneficio di un
regolare permesso e dopo l'arresto di __________ si è resa irreperibile,
comunque ha lasciato l'appartamento di __________ (cfr. Verbale 25.08.2006 p. 2
e 3; AI 148). Inoltre, l'accusato ha esplicitamente dichiarato di voler rientrare
al suo paese (Verbale 25.08.2006 p. 11).
Queste circostanze impongono di
ritenere che i legami con la __________ non sono tanti e tali (dal profilo
affettivo, sociale ed anche economico) da scongiurare il rischio che egli si
sottragga al seguito del procedimento; anzi, deve essere considerato come
probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che l'accusato possa ritenere
come soluzione più interessante rientrare in __________ o riparare in __________
(presso i parenti che potrebbero facilitare il reinserimento) che non
l’affrontare i rischi di un processo (SJ 1980 p. 585). Ciò, a maggior ragione,
per il fatto che l'accusato è confrontato con il rischio di pena di una certa
gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale);
infatti, se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non
lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la
reclusione) e ciò vale già per quanto da lui ammesso (art. 187 CP). Non è
neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della
sospensione condizionale (cfr., per tutte, Assise correzionali Lugano 9 maggio
2006 in re B.). Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve essere
attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto
(SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Da ultimo, occorre anche rilevare che
l'attività svolta in __________ (a salari relativamente bassi e con continui
cambiamenti di datore di lavoro e/o lavori di tipo temporaneo) non ha
caratteristiche tali da imporre conclusione diversa.
c)
Alla luce di tutto quanto esposto nei
paragrafi che precedono, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF
102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).
Sotto questo profilo, nulla è cambiato e le
considerazioni esposte valgono integralmente anche oggi, in questa sede.
La fitta rete di amicizie nel __________ è
semplicemente dichiarata, senza alcuna indicazione concreta che permetta una
(anche minima) verifica di effettiva esistenza; in realtà ciò che risulta
confermato è il fatto che amici (cfr. audizione a __________) e famigliari (cfr.
difficoltà di concretizzare il colloquio con il fratello) sono all'estero e che
la compagna (o convivente) dalla quale aspetta un figlio, alla quale è molto
legato e che ha convissuto con lui per oltre sei mesi (e della quale non vuole
indicare le generalità) potrebbe trovarsi ora all'estero, comunque non è più in
__________ (AI 267, pag. 1, 2, 4). Inoltre, non v'è concreto motivo di valutare
diversamente, oggi per rapporto al primo di settembre, le dichiarazioni
dell'accusato di voler lasciare la __________ (cfr. CRP 10 agosto 2004,
60.2004.268, cons. 3.2).
Da ultimo, sono immutate le prospettive di pena:
quella edittale è di 5 anni di reclusione per l'ipotesi di cui all'art. 187 CP
e di dieci anni per le altre due ipotesi di reato (stessi limiti per la pena
detentiva anche secondo il nCP). Neppure può dirsi evidente che in caso di
(eventuale) condanna la pena sarà certamente contenuta nei limiti (anche
secondo il nuovo diritto) per la concessione della condizionale e la relativa
prognosi possa essere favorevole. Sia per il principio della
individualizzazione della pena, sia perché le differenze di fatto tra le varie
fattispecie, il raffronto con altri casi è sempre un po' aleatorio (a maggior
ragione se si tratta di sentenze, o decreti, privi di motivazione scritta),
quelli proposti dalla difesa, sostanzialmente per la sola imputazione di cui
all'art. 187 CP (e in due casi con condanna comunque superiore ai 12 mesi), si
differenziano da quello qui in discussione vuoi per il "consenso" e
la differenza d'età tra il condannato e la vittima, vuoi per la tipologia degli
atti sessuali imputati.
Quanto alla eventualità di una pena sospesa,
dall'incarto non emergono in modo manifesto (né vengono indicati dalla difesa)
elementi concreti che permettano di ritenere che la prognosi (di principio di
competenza, anche questa, del giudice di merito e da valutare in modo
estremamente restrittivo [si può far riferimento al concetto di
"liquidità" utilizzato in materia di prove] in sede di decisione
sulla detenzione cautelare; DTF 125 I 60) dovrà/potrà essere certamente
favorevole (cfr. considerando 9 della presente).
11.
Di regola, confermata una delle condizioni alternative
a fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre
eventualmente avanzate dall'inquirente. Ciò vale a maggior ragione nel caso in
esame in quanto le argomentazioni, sia della difesa che del magistrato
inquirente (che ha già proceduto al deposito degli atti) concernono mezzi di
prova richiesti in sede di complementi istruttori e sulla cui (eventuale)
importanza per l'inchiesta (rispettivamente assunzione) il magistrato
inquirente non si è ancora pronunciato.
12.
In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria
presentata da __________ deve essere respinta essendo (ancora) presenti
gravi indizi di reato e concreto pericolo di fuga.
Il mantenimento della detenzione preventiva non appare
lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà
già sofferta (circa quattro mesi e mezzo), e quella prevedibilmente ancora da
soffrire (l'inchiesta, come detto, é alle battute conclusive, visto il recente
deposito degli atti), in relazione con la gravità dei reati ascritti e le pene
erogabili (in caso di condanna). L'eventualità di una pena sospesa condizionalmente
"… ist dabai nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich nicht
zu berücksichtigen" (DTF 125 I 60) nella valutazione della
proporzionalità della durata della detenzione preventiva, a maggior ragione se,
come detto più sopra per il caso in esame, tale eventualità é tutt'altro che
evidente.
Da ultimo, non emergono elementi di violazione del
principio di celerità, allo stato attuale del procedimento (invero, nemmeno la
difesa lo sostiene).
P.Q.M.
viste le
norme applicabili citate, in particolare gli artt. 187, 189, 190 CP, 95 ss.,
96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________
è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via
fax, vista la successione di due giorni festivi consecutivi, ritenuto
che il termine di ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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