Lexipedia

Decisione

INC.2006.33407

Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.

27 novembre 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti essenziali alla base del procedimento sono

stati così riassunti:

"1.

Nei confronti di __________ è stato

emanato un ordine d'arresto, l'11 luglio 2006, per le ipotesi di reato di atti

sessuali con fanciulli, coazione sessuale e violenza carnale (doc. 2, inc. GIAR

334.2006.1). L'arresto, eseguito il 12 luglio 2006, è stato confermato da

questo giudice il giorno successivo, ritenuti sufficienti indizi di reato,

pericolo di fuga e necessità istruttorie (doc. 7, inc. GIAR 334.2006.1).

2.

Sebbene né l'ordine d'arresto né la

richiesta di conferma contengano riferimenti, anche sommari, ai fatti imputati,

dal rapporto d'arresto del 12 luglio 2006 e relativi allegati (doc. 2 e 5, inc.

GIAR 334.2006.1), nonché dal Rapporto di segnalazione del 9 marzo 2006 - AI 27)

si evince che __________ è accusato di aver compiuto atti di natura sessuale,

tra cui un rapporto sessuale completo, nel suo appartamento di __________

(rispettivamente in altri locali del palazzo), con la minorenne __________ (__________).

I fatti sarebbero avvenuti in almeno due occasioni e a partire dell'estate 2005

(cfr. documenti citati).

3.

È opportuno ricordare che l'inchiesta

è in corso da alcuni mesi (l'AI 1 è datato 2 febbraio 2006) e questo giudice è

già stato chiamato ad esprimersi in merito a __________ ordinati per

verificare le ipotesi di reato menzionate al considerando precedente (AI 44,

47, 54), nonché l'ipotesi di reato di cui all'art. 195 CP (AI 52).

In base a quanto risulta dalle

osservazioni del magistrato inquirente (e relativi rinvii a singoli atti

istruttori), l'istante nega gli addebiti ma, dopo iniziale reticenza, riconosce

l'esistenza di contatti telefonici (anche via sms) con la minore (peraltro

risultanti dai __________) asserendo che questi avvenivano per iniziativa di quest'ultima,

che lo importunava (Preavviso, pag. 2)."

(GIAR 1° settembre 2006, 334.2006.3)

Per quanto emerge dall'inc. MP __________ trasmesso

con il preavviso negativo, l'istruttoria relativa al qui istante è proseguita

mediante ulteriori interrogatori di testi (già sentiti anche in precedenza [AI

211, 218] o sentiti per la prima volta [AI 229, 264]) e dell'accusato (AI 193,

198, 267). Il 27.10 2006 è stato acquisito agli atti il Rapporto d'inchiesta di

polizia giudiziaria del 26 ottobre 2006 che, relativamente al periodo

successivo il 1° settembre 2006 (allegati da 128 a 159), evidenzia

sostanzialmente raccolta di atti relativi ad altra persona oggetto di

procedimento per analoghe accuse.

3.

Il 10 novembre 2006, il magistrato inquirente ha

comunicato il deposito degli atti nel procedimento contro __________ (AI 283).

Il 17 novembre 2006, il qui istante ha presentato, contemporaneamente,

un’istanza per l'assunzione di complementi istruttori e la presente di

concessione della libertà provvisoria (AI 284 e 285; doc. 1, inc. GIAR

334.2006.7) mediante la quale contesta l'esistenza di gravi indizi di

colpevolezza a suo carico, in particolare in relazione alle ipotesi di reato di

cui agli artt. 189 e 190 CP, nonché l'esistenza del pericolo di fuga e di

ulteriori bisogni dell'istruttoria (pericolo di collusione ed inquinamento

delle prove).

4.

A mente dell'istante, "dall'esame oggettivo

delle varie fasi della vicenda, nel racconto di lei" (la minore __________,

presunta vittima) e "anche prendendo per buone la versione della

denunciante" i fatti sarebbero avvenuti senza violenza e/o coazione.

Con riferimento specifico a vari passaggi delle

trascrizioni delle audizioni videoregistrate della minore, __________ afferma

che nel racconto dei fatti (e del loro svolgersi) reso dalla giovane, non vi é

traccia di costrizione; anzi, la minore, sempre a suo dire, dichiara che la

"relazione" é nata da "un corteggiamento telefonico"

e di essere sempre stata trattata con gentilezza (e senza insistenze

particolari allorquando l'approccio veniva respinto); contesta che si possa

dedurre il contrario da eventuale dolore fisiologico patito durante il

(contestato) rapporto sessuale.

Inoltre, secondo l'accusato, debbono pure essere

valutati, a conferma di quanto sopra, sia il fatto che gli incontri ed i

contatti telefonici siano stati ripetuti, sia la scoperta di precedenti

rapporti sessuali (consenzienti) avuti dalla vittima con altro adulto, così

come il fatto che per quanto concerne il rapporto con altro accusato, la

giovane ha parlato esplicitamente di violenza (Istanza, punti 3.1. e 3.2.).

L'istante conclude asserendo che nei suoi confronti

possono al massimo essere riconosciuti indizi del reato di cui all'art. 187 CP,

con alta verosimiglianza di pena sospesa e conseguente lesione del principio di

proporzionalità in caso di prolungamento della carcerazione.

L'esistenza di un pericolo di fuga è contestato in

quanto l'accusato è in __________ da 10 anni, dove ha sempre lavorato, ed

esclude di tornare a vivere nel suo paese (sarebbero dovute a nervosismo

precedenti dichiarazioni di segno opposto) anche perché affetto da malattia

meglio curabile in __________. Non da ultimo, anche la prospettiva di una pena

sospesa militerebbe per l'assenza di tale rischio (punto 4).

Quanto al pericolo di collusione ed inquinamento,

l'istante si esprime in relazione a quelle che lui stesso ha chiesto di

assumere in sede di complemento, affermandone inesistenza vuoi perché non

conosce le persone da sentire, vuoi perché si asterrà (così dichiara) da ogni

rapporto con la parte civile ed i due testi oggetto della richiesta di confronto

(punto 5).

5.

Il Procuratore pubblico ha preavvisato negativamente

l'istanza (doc. 3, inc. GIAR 334.2006.7).

In merito agli indizi di colpevolezza, l'inquirente

rinvia al precedente preavviso negativo (doc. 2, inc. GIAR 334.3) e relativa

sentenza di questo ufficio. A suo dire, "il quadro in tal senso è

immutato" se non aggravato dal fatto che anche la terza persona,

indicata dalla minore quale autore di atti sessuali nei suoi confronti (se si

preferisce con lei) ne ha ammesso l'esistenza confermando (eccetto che per

l'entità dei rapporti sessuali), quindi, la credibilità della giovane (pag. 2).

Inoltre, la circostanza che il teste __________ non ha apportato alcunché

all'ottica difensiva, le contraddizioni in cui é incorso l'accusato

(evidenziate dagli AI 267 e 184 e relative al secondo nome di __________,

all'assenza di interesse per altre relazioni visto che stava già con una bella

donna, all'assenza di persone adulte nell'appartamento della giovane, alle sue

relazioni con le donne, alle modalità di riallacciamento dei contatti

telefonici, a come passa il tempo libero) costituiscono, sempre secondo

l'inquirente, indizio della sua (dell'istante) non credibilità (pag. 2).

Per il Procuratore pubblico, la ripetizione di atti

sessuali, indipendentemente dalla "desistenza" in alcuni casi,

costituisce indizio di pressione psicologica se la/il partner è di età

inferiore ai 16 anni (con riferimento al procedimento conclusosi con DTF

28.12.2004).

Anche in merito al pericolo di fuga e di collusione,

il magistrato inquirente rinvia a preavviso e sentenza precedenti.

In relazione al primo, ribadisce pieno significato di

quanto già espresso dall'accusato in merito al rientro in patria, sottolinea

l'irreperibilità della convivente __________, nonché il fatto che l'inchiesta

non ha minimamente evidenziato che l'accusato abbia una fitta rete di relazioni

nella regione (pag. 6 e 7). Inoltre, indica come altamente verosimile una pena

da espiare, in particolare se vi sarà conferma del reato di violenza carnale

(pag. 7).

Per il secondo, trascrive quanto figurava sul

precedente preavviso ritenendolo applicabile alle prove oggetto dell'istanza di

complemento (pag. 7 e 8).

Conclude affermando rispetto del principio di

proporzionalità.

6.

Nelle osservazioni al preavviso negativo (doc. 5, inc.

GIAR 334.2006.7), la difesa ribadisce e sintetizza le tappe dell'inchiesta ed

il contenuto dell'istanza (punti da 1 a 8).

In aggiunta, definisce non pertinenti gli elementi

puntuali (risultanze audizione __________, residenza della compagna, presenza

di adulti nell'appartamento della vittima, conoscenza di tante o poche donne)

indicati dal Procuratore pubblico quali ulteriori indizi a carico di __________

e afferma che l'accusato si difende male sulla questione dei contatti

telefonici con la minore. In particolare, a dire della difesa, non è

riconducibile alla presunta violenza, bensì a comprensibile imbarazzo, il messaggino

"minaccioso" inviato ad inizio febbraio 2006.

A ulteriore sostegno della poco credibilità della

giovane, indica pure il recente accertamento (con ammissione tardiva) di

pregressi e ripetuti rapporti sessuali completi intrattenuti dalla ragazza con

un terzo (punto 9).

7.

L'istanza è stata spedita il 17 novembre e ricevuta

dal Ministero pubblico il 20 successivo. Il preavviso e l'incarto, consegnati

brevi manu il 23 novembre 2006 a questo ufficio, lo sono stati in modo

tempestivo ex art. 108 cpv. 1 CPP. Il termine che l'art. 108 cpv. 2 assegna a

questo giudice per la decisione scade il 26 novembre ed è, quindi, riportato al

27 novembre 2006 (artt. 108 e 20 CPP; GIAR 18.4.2002, 25.2002.3).

8.

I principi che reggono la materia, noti al magistrato

inquirente ed ai difensori, sono i seguenti:

"L'art.

95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23

settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa

giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) -

dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola

in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del

carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello

stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un

delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,

quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e

pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale

cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad

assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale

espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16

novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3; Rep.

132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.

520.2001.5)

9.

a)

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza

deve essere verificata d'ufficio (quindi anche in assenza di formale

contestazione da parte dell'accusato o della sua difesa, come sembra essere qui,

parzialmente, il caso), pur nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza

dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e

dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si è appena detto

- dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio.

b)

Nel caso in esame, e nella precedente decisione,

questo giudice si era espresso nel seguente modo sulla questione:

"Nel caso in esame, da un lato vi

sono le ripetute (anche se non sempre chiarissime) dichiarazioni della giovane __________

(AI 58 pag. 15 ss, AI 165 pag. 14 ss.) che hanno trovato parziale ma importante

conferma nelle dichiarazioni di altro accusato per fatti analoghi (che ha

ammesso atti sessuali pur negando rapporto completo: AI 102 e riferimenti) e

riscontri oggettivi sia nella (comprensibilmente sommaria) descrizione

dell'appartamento dell'accusato e delle condizioni in cui si trovava (AI 165 p.

14, Verbali __________ 12.07.2006 p. 20, 16.08.2006 pag. 11, 14 e 16,

25.08.2006 pag. 5 e 7), sia nei dati riscontrati dai__________ delle sue due

utenze che evidenziano contatti ed sms frequenti, in determinati periodi, con

le utenze in uso a __________ (cfr. quanto prospettato all'accusato nei verbali

del 8, 9 e 16.08.2006). Dall'altro, si riscontrano le negazioni, dapprima

totali e poi limitate, dell'accusato anche in relazione alla conoscenza della

giovane e ai contatti telefonici (Verbale __________ 12.07.2006 p. 19,

2.08.2006 p. 2, 4.08.2006 p. 4, 8.08.2006 p. 10, 9.08.2006, 16.08.2006 p. 4),

rispettivamente i cambiamenti di versione o i silenzi quando sembra (o ritiene)

trovarsi in difficoltà (cfr. verbali già citati e 24.08.2006).

Ritenuta l'importanza, per

l'accertamento di questo genere di reati (che avvengono di solito in ambito

privato, in assenza di testimoni, con difficoltà per le vittime ad esprimersi

tempestivamente in merito e conseguente assenza di tracce oggettive a distanza

di tempo), anche di elementi circostanziali (GIAR 28 febbraio 2002, 492.2001.3)

e del fatto che la (presunta) vittima é persona minore di 16 anni (circostanza

nota all'accusato, quantomeno da lui ipotizzata: verbale __________ 12.07.2006

p. 7, 2.08.2006 p. 2) quindi con reato realizzato sola commissione di un atto

di carattere sessuale, indipendentemente dalla eventuale costrizione e/o dai

mezzi utilizzati per porla in atto (art. 187 CP), occorre concludere che in

capo a __________ sono presenti sufficienti indizi di reato (fatto, come detto

in entrata del presente considerando, neppure contestato dalla difesa)."

(GIAR 1.9.2006, 334.2006.3)

c)

A giudizio di questo giudice, le successive risultanze

dell'istruttoria non modificano (quantomeno non in modo sostanziale) le

considerazioni sopra riportate.

L'aver sottaciuto l'esistenza di pregressi rapporti

sessuali completi e anche il nome della persona coinvolta, in sé, non intacca

la credibilità della giovane al punto da rendere non degno di fede tutto quanto

raccontato; ciò che ha riferito (seppur dopo temporeggiamenti) ha trovato

conferma, nelle grandi linee, nelle dichiarazioni della persona interpellata.

Se la difesa riconosce all'accusato il diritto di "proteggere" la sua

compagna non rivelandone nome ed attuale residenza (Osservazioni, pag. 5), non

si vede perché analogo intento protettivo non possa essere riconosciuto

(perlomeno presunto) anche alla giovane presunta vittima.

Nel contempo, va pure riconosciuto che le risultanze

successive non hanno neppure aggravato in modo indiscutibile la posizione di __________

(sempre per rapporto a quanto già rilevato/accertato nella decisione del 1°

settembre 2006), fermo restando che contraddizioni e modifiche di versione

(ancorché, in parte, su elementi circostanziali) emergono anche dai verbali

successivi, rispettivamente da quello del 30.9.2006 non noto a questo giudice al

momento della precedente decisione (cfr. AI 267; AI 193 pag. 12 [13 del fax] in

relazione con AI 184 p. 10).

Da ultimo, e per la "delicatezza" degli

accertamenti in relazione a questo tipo reato, non può non essere conferito un

certo peso indiziante (pur tenendo conto che l'accusato non si esprime nella

sua lingua madre) alla frase riportata e prospettata nel verbale del 30

settembre 2006 a pag. 9 (AI 193); le spiegazioni fornite in quella sede non

permettono di fugare ogni dubbio tra l'ipotesi che l'accusato si riferisse al

momento (per l'accusato ipotetico) in cui la giovane avrebbe lasciato

l'appartamento ("avrebbe bussato al primo vicino al piano") e

quella che gli sia sfuggita una affermazione relativa ad un momento anteriore

("anche un'animale, che non parla, se subisce risponde con una botta",

pare ovvio che il riferimento sia a reazione immediata).

d)

Inoltre, come non basta il fatto che la (presunta)

vittima abbia meno di 16 anni per permettere di qualificarla come fanciulla,

rispettivamente ritenere quasi automaticamente la violenza nella forma della

pressione psicologica (cfr. Assise criminali Lugano 5 settembre 2003, punto 32

pag. 80 e citazioni, in particolare DTF 124 IV 154; DTF 128 IV 97), non basta

neppure (per escludere ogni forma di violenza/costrizione) il fatto che la

giovane abbia avuto altri rapporti di carattere sessuale con un terzo

(inizialmente non dichiarati) o con lo stessa persona accusata di violenza, che

con il presunto autore siano intercorsi contatti telefonici frequenti (nei due

sensi) o che questi sia stato "gentile" (nel caso specifico e con

riferimento a quanto indicato dalla difesa, sull'ascensore: all. 124 al

Rapporto di polizia, pag. 21).

Con ciò non si vuole dire che gli elementi indicati

dalla difesa (in merito alla credibilità della giovane, rispettivamente alle

precise modalità dell'origine e dello svolgimento dell'accaduto) siano

assolutamente privi di rilevanza per la decisione di merito (cui compete una

valutazione globale degli indizi), molto più semplicemente si ritiene che quanto

indicato non é determinanti (se si preferisce, decisivo) in questa sede per

annullare (o cancellare) gli elementi di segno opposto che la difesa ha

dimenticato o minimizzato nel suo preavviso (e nelle osservazioni), quali le

ripetute affermazioni della giovane secondo cui, nell'ambito del primo

rapporto, ella avrebbe cercato di sottrarsi ai baci iniziali e si trovava in un

appartamento chiuso a chiave (non importa se per abitudine: cfr. all. 3 pag. 22

e all. 124 pag. 15 e 21, 22 del Rapporto di polizia), o quali il messaggino

inviato dall'accusato alla giovane all'inizio del febbraio 2006, la cui

collocazione temporale ed il tenore (cfr. all. 1 pag. 3 del Rapporto di

polizia) non permettono, a giudizio di questo giudice, di spiegarlo con

semplice affermazione di "imbarazzo" (Osservazioni, pag. 6). Non va

neppure dimenticato che l'accusato non nega unicamente la violenza/costrizione,

bensì ogni e qualsiasi rapporto di carattere sessuale con la giovane (AI 267

pag. 7).

e)

In conclusione, ed in base di tutto quanto sopra

esposto, in capo a __________ sono dati e presenti, gravi e sufficienti indizi

di reato a fondamento della detenzione preventiva.

10.

In merito al pericolo di fuga, nella precedente

decisione si è affermato che:

"a)

Il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme

delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi,

le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.

b)

Nel caso in esame si ha che

l'accusato, cittadino __________, svolge la sua attività lavorativa in __________.

Tuttavia, i suoi famigliari risiedono all'estero (in __________ e in __________),

la sua convivente (dalla quale aspetta un figlio: Verbale 2.08.2006 p. 3),

anch'essa di nazionalità __________, non era (non è) al beneficio di un

regolare permesso e dopo l'arresto di __________ si è resa irreperibile,

comunque ha lasciato l'appartamento di __________ (cfr. Verbale 25.08.2006 p. 2

e 3; AI 148). Inoltre, l'accusato ha esplicitamente dichiarato di voler rientrare

al suo paese (Verbale 25.08.2006 p. 11).

Queste circostanze impongono di

ritenere che i legami con la __________ non sono tanti e tali (dal profilo

affettivo, sociale ed anche economico) da scongiurare il rischio che egli si

sottragga al seguito del procedimento; anzi, deve essere considerato come

probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che l'accusato possa ritenere

come soluzione più interessante rientrare in __________ o riparare in __________

(presso i parenti che potrebbero facilitare il reinserimento) che non

l’affrontare i rischi di un processo (SJ 1980 p. 585). Ciò, a maggior ragione,

per il fatto che l'accusato è confrontato con il rischio di pena di una certa

gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale);

infatti, se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non

lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la

reclusione) e ciò vale già per quanto da lui ammesso (art. 187 CP). Non è

neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della

sospensione condizionale (cfr., per tutte, Assise correzionali Lugano 9 maggio

2006 in re B.). Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve essere

attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto

(SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Da ultimo, occorre anche rilevare che

l'attività svolta in __________ (a salari relativamente bassi e con continui

cambiamenti di datore di lavoro e/o lavori di tipo temporaneo) non ha

caratteristiche tali da imporre conclusione diversa.

c)

Alla luce di tutto quanto esposto nei

paragrafi che precedono, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF

102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).

Sotto questo profilo, nulla è cambiato e le

considerazioni esposte valgono integralmente anche oggi, in questa sede.

La fitta rete di amicizie nel __________ è

semplicemente dichiarata, senza alcuna indicazione concreta che permetta una

(anche minima) verifica di effettiva esistenza; in realtà ciò che risulta

confermato è il fatto che amici (cfr. audizione a __________) e famigliari (cfr.

difficoltà di concretizzare il colloquio con il fratello) sono all'estero e che

la compagna (o convivente) dalla quale aspetta un figlio, alla quale è molto

legato e che ha convissuto con lui per oltre sei mesi (e della quale non vuole

indicare le generalità) potrebbe trovarsi ora all'estero, comunque non è più in

__________ (AI 267, pag. 1, 2, 4). Inoltre, non v'è concreto motivo di valutare

diversamente, oggi per rapporto al primo di settembre, le dichiarazioni

dell'accusato di voler lasciare la __________ (cfr. CRP 10 agosto 2004,

60.2004.268, cons. 3.2).

Da ultimo, sono immutate le prospettive di pena:

quella edittale è di 5 anni di reclusione per l'ipotesi di cui all'art. 187 CP

e di dieci anni per le altre due ipotesi di reato (stessi limiti per la pena

detentiva anche secondo il nCP). Neppure può dirsi evidente che in caso di

(eventuale) condanna la pena sarà certamente contenuta nei limiti (anche

secondo il nuovo diritto) per la concessione della condizionale e la relativa

prognosi possa essere favorevole. Sia per il principio della

individualizzazione della pena, sia perché le differenze di fatto tra le varie

fattispecie, il raffronto con altri casi è sempre un po' aleatorio (a maggior

ragione se si tratta di sentenze, o decreti, privi di motivazione scritta),

quelli proposti dalla difesa, sostanzialmente per la sola imputazione di cui

all'art. 187 CP (e in due casi con condanna comunque superiore ai 12 mesi), si

differenziano da quello qui in discussione vuoi per il "consenso" e

la differenza d'età tra il condannato e la vittima, vuoi per la tipologia degli

atti sessuali imputati.

Quanto alla eventualità di una pena sospesa,

dall'incarto non emergono in modo manifesto (né vengono indicati dalla difesa)

elementi concreti che permettano di ritenere che la prognosi (di principio di

competenza, anche questa, del giudice di merito e da valutare in modo

estremamente restrittivo [si può far riferimento al concetto di

"liquidità" utilizzato in materia di prove] in sede di decisione

sulla detenzione cautelare; DTF 125 I 60) dovrà/potrà essere certamente

favorevole (cfr. considerando 9 della presente).

11.

Di regola, confermata una delle condizioni alternative

a fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre

eventualmente avanzate dall'inquirente. Ciò vale a maggior ragione nel caso in

esame in quanto le argomentazioni, sia della difesa che del magistrato

inquirente (che ha già proceduto al deposito degli atti) concernono mezzi di

prova richiesti in sede di complementi istruttori e sulla cui (eventuale)

importanza per l'inchiesta (rispettivamente assunzione) il magistrato

inquirente non si è ancora pronunciato.

12.

In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria

presentata da __________ deve essere respinta essendo (ancora) presenti

gravi indizi di reato e concreto pericolo di fuga.

Il mantenimento della detenzione preventiva non appare

lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà

già sofferta (circa quattro mesi e mezzo), e quella prevedibilmente ancora da

soffrire (l'inchiesta, come detto, é alle battute conclusive, visto il recente

deposito degli atti), in relazione con la gravità dei reati ascritti e le pene

erogabili (in caso di condanna). L'eventualità di una pena sospesa condizionalmente

"… ist dabai nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich nicht

zu berücksichtigen" (DTF 125 I 60) nella valutazione della

proporzionalità della durata della detenzione preventiva, a maggior ragione se,

come detto più sopra per il caso in esame, tale eventualità é tutt'altro che

evidente.

Da ultimo, non emergono elementi di violazione del

principio di celerità, allo stato attuale del procedimento (invero, nemmeno la

difesa lo sostiene).

P.Q.M.

viste le

norme applicabili citate, in particolare gli artt. 187, 189, 190 CP, 95 ss.,

96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________

è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via

fax, vista la successione di due giorni festivi consecutivi, ritenuto

che il termine di ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster