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Decisione

INC.2006.33408

Prove

5 gennaio 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________

è in stato di detenzione cautelare dal 12 luglio 2006 (AI 72 e 73, inc. MP __________).

Nei suoi confronti è stata promossa l'accusa per le ipotesi di reato di atti

sessuali con fanciulli, coazione sessuale e violenza carnale (doc. 2, inc. GIAR

334.2006.1).

In

sintesi, egli è accusato di aver compiuto atti di natura sessuale, tra cui un

rapporto sessuale completo, nel suo appartamento di __________ (rispettivamente

in altri locali del palazzo), con la minorenne __________ (__________). I fatti

sarebbero avvenuti in almeno due occasioni e a partire dell'estate 2005 (cfr.

doc. 2 e 5, inc. GIAR 334.2006.1; AI 27).

B.

È

opportuno ricordare alcune altre circostanze relative all'inchiesta oggetto

della presente procedura.

Al

momento dell'arresto di __________, l'inchiesta era in corso già da qualche

mese (l'AI 1 è datato 2 febbraio 2006) e questo giudice era già stato chiamato

ad esprimersi in merito a controlli telefonici ordinati per verificare le

ipotesi di reato menzionate al considerando precedente, nonché quella di cui

all'art. 195 CP, sia nei confronti del qui reclamante che di altre persone, in

parte ignote (AI 44, 47, 52, 54).

Inoltre,

per ipotesi di reato identiche relative a fatti presunti commessi nei confronti

della stessa vittima, e avvenuti in altri appartamenti ed in altri momenti,

sono state arrestate altre due persone: __________ lo stesso 12 luglio 2006 (AI

72 e 74, inc. MP __________) e __________ il 5 settembre 2006 (AI 5, inc. MP __________).

C.

Tutte

e tre le persone indicate sono state chiamate in causa dalla minorenne __________;

le prime due nell'audizione del 2.2.2006 (AI 58, inc. MP __________), la terza

nell'audizione del 29 agosto 2006 (AI 1, inc. MP __________).

I

fatti si sarebbero svolti nell'estate del 2005, per quanto concerne __________

e __________ (AI 273a, inc. MP __________), tra il 2002 ed il 2003 per quanto

concerne __________ (AI 36, inc. MP __________).

Per

quanto concerne la posizione del qui istante in relazione alle accuse che gli

vengono mosse, si può rinviare a precedenti decisioni in quanto nulla di

fondamentale risulta mutato:

"In base a quanto risulta dalle

osservazioni del magistrato inquirente (e relativi rinvii a singoli atti

istruttori), l'istante nega gli addebiti ma, dopo iniziale reticenza, riconosce

l'esistenza di contatti telefonici (anche via sms) con la minore (peraltro

risultanti dai __________) asserendo che questi avvenivano per iniziativa di

quest'ultima, che lo importunava (Preavviso, pag. 2)."

(GIAR 1° settembre 2006, 334.2006.3;

ribadito in GIAR 27 novembre 2006, 334.2006.7)

Leggermente diversa la posizione degli altri accusati

che ammettono "contatti" fisici ma senza rapporto completo e senza

costrizione, come nel caso di __________ (AI 85, 92, 102, 119 e 150, con

versione non convergente sulla totalità, quindi anche gravità, dei fatti con

quella della vittima, AI 155), rispettivamente rapporti sessuali completi

sull'arco di un paio di mesi, con la giovane consenziente (AI 23, inc. MP __________).

D.

Il 27 ottobre 2006, il magistrato inquirente ha

comunicato il deposito degli atti relativi al procedimento contro __________ e __________

(AI 273a, inc. MP __________), cosi come di quelli del procedimento contro __________

(AI 36, inc. MP __________). Il 17 novembre 2006, nei termini prorogati (AI

283), il qui reclamante ha presentato, un’istanza per l'assunzione di complementi

istruttori (AI 285). In buona sostanza, chiede una nuova audizione della minore

__________, una perizia volta ad accertarne l'attendibilità, l'estensione delle

indagini ad altri personaggi con i quali la minore risulterebbe essere stata in

contatto, alcuni confronti con testi già sentiti, nuova audizione di un altro teste

e lo stralcio di alcuni atti.

Delle motivazioni a fondamento delle richieste si

dirà, se del caso, nei considerandi di merito.

E.

Il magistrato inquirente, con decisione del 30 novembre

2006 (AI 304), ha accolto la richiesta di nuova audizione della minore e

respinto tutte le altre. Con il presente reclamo (doc. 1, inc. GIAR

334.2006.8), __________ chiede che la decisione del magistrato inquirente,

laddove rifiuta le prove proposte, venga annullata e ordinata l'assunzione

delle prove indicate.

Anche qui, delle specifiche motivazioni, si dirà nelle

considerazioni di merito.

Il reclamante, inoltre, chiede l'annullamento della

decisione impugnata anche per violazione del principio della buona fede

processuale; l'accusa si sarebbe in un primo tempo opposta alla concessione

della libertà provvisoria argomentando "che vi era la domanda di

complemento istruttorio", poi, dopo la decisione negativa del GIAR, ha

negato i complementi con la sola eccezione dell'audizione di __________ che

"comunque non ha avuto luogo".

F.

In sede di osservazioni (doc. 7, inc. GIAR

334.2006.8), il magistrato inquirente riconferma sostanzialmente il contenuto

della decisione del 30 novembre 2006; afferma che la difesa non si confronta

(in sede di osservazioni) con le argomentazioni contenute nella decisione e

aggiunge qualche considerazione ulteriore sulle prove oggetto di reclamo.

__________ non ha presentato osservazioni al reclamo

in questione, mentre __________ si rimette al giudizio di questo giudice.

Anche la parte civile si rimette al giudizio di questo

giudice non senza segnalare di essere stata interrogata tre volte, nell'ambito

della procedura, e di aver inizialmente aderito alla proposta di ulteriore interrogatorio

(rinviato due volte causa i cambiamenti di legale del reclamante). Sostiene che

l'attuale rifiuto di sottoporsi ad ulteriore interrogatorio sia comprensibile e

legittimo ex art. 10 c LAVI, ritenuto anche il fatto che il legittimo

rappresentante legale del qui reclamante ha già avuto modo di partecipare ad

una delle audizioni.

Delle altre argomentazioni/osservazioni delle parti si

dirà, se del caso nei considerandi che seguono.

Considerato,

Considerandi

1.

Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato e

destinatario principale della decisione, è ricevibile in ordine.

Quanto alla ricevibilità nel merito, visto il numero e

la tipologia delle richieste (non tutte relative all'assunzione di

nuove/ulteriori prove: art. 196 cpv. 1 CPP) oggetto dell'istanza, della

decisione e del reclamo, si dirà nei considerandi che seguono.

2.

La circostanza che il magistrato inquirente abbia, in

un primo tempo, formulato preavviso negativo all'istanza di libertà provvisoria

argomentando anche in relazione alla presentazione di un'istanza di complementi

istruttori che ha poi quasi integralmente respinto, non può essere considerata costitutiva

di un agire contrario alla buona fede, come pretende il reclamante. Infatti, le

due richieste sono state presentate contemporaneamente e solo i termini per il

preavviso sono stretti e stabiliti dalla legge (art. 108 CPP). È pertanto

possibile che, al momento del preavviso, non vi fosse ancora determinazione

chiara e definitiva sulla richiesta di complementi, uno dei quali è comunque

stato accolto.

3.

a)

Parte delle

richieste respinte (e oggetto di reclamo) riguardano l’estromissione di atti

dall'incarto e non l'assunzione di ulteriori prove (complementi istruttori).

Per quanto

concerne l'estromissione, questo ufficio ha già avuto modo di affermare che:

"l'estromissione

di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua

nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto

tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano

le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì

requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre,

per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, L.

Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39

ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e

necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto

tale;"

(sentenza 7 gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9)

E ancora, che:

"Il principio della libertà della prova, richiamato

anche dal CPP (art. 113 cpv. 2), ha dei limiti. Questi si concretizzano sia a

livello della prova in quanto tale (esclusione di alcune modalità di

"prova" in contrasto con i principi generali del diritto - per es.

dignità umana, DTF 124 IV 34, 117 Ia 341) sia nel rispetto delle regole

procedurali che regolano la "raccolta" della prova (legalità formale

e amministrazione della prova). In particolare per ciò che riguarda la seconda

limitazione, va detto che talune norme regolamentano esplicitamente gli effetti

di una loro violazione: è il caso dell’art. 119 CPP, relativo al divieto di

mezzi coercitivi nell’interrogatorio dell’accusato, che prevede la nullità di

deposizioni ottenute in deroga a questo divieto (ibid., cpv. 2). Quando ciò non

avviene, la dottrina esige che si analizzi la norma violata e si stabilisca se

essa rappresenti una prescrizione d’ordine oppure un requisito di validità: per

la dottrina dominante, la prova in questione può essere validamente utilizzata

se sarebbe potuta essere acquisita anche in ossequio alla norma violata (v.

Schmid, Strafprozessrecht, 2. A., Zürich 1993, margin. 608, con rinvii). In

caso contrario, la norma violata rappresenta un requisito di validità della

prova assunta (caso scolastico, l’audizione di un teste senza preventivo

richiamo dell’eventuale diritto di rifiutare la testimonianza, v. Schmid

ibid.). Schmid medesimo propone di esaminare se la norma violata intenda proteggere

degli interessi dell’accusato (o di terzi) di portata tale da esigere la

nullità di tutto quanto ottenuto in dispregio della norma medesima (loc. cit.,

margin. 609). Il codice di rito ticinese si rifà proprio a questo principio;

l’art. 113 cpv. 1 recita infatti: “Non hanno valore le prove conseguite

illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una

diversa conclusione”."

(GIAR 11 aprile

2006, 520.2001.8)

b)

Nel caso in esame, é chiesta l'estromissione dagli

atti di due scritti del giugno 2006 inviati dal patrocinatore della parte

civile che riferiscono (invero molto sommariamente) il contenuto di un

colloquio con la giovane __________ (Rapporto 26 ottobre 2006, all. 11 e 12), del

verbale (di polizia) di una _______ che riferisce del primo incontro della

giovane con il legale (idem, all. 13) e di alcune annotazioni di __________ del

__________ sempre in relazione alla giovane (idem, all. 25, 26 e 27).

A prescindere dal fatto che il reclamo non indica

quali specifiche norme sulle prove e sulla modalità di raccolta delle stesse

(di carattere imperativo) siano state violate mediante l'acquisizione (nel

rapporto di polizia) degli atti in questione, è di meridiana evidenza che gli

scritti del legale sono semplicemente delle richieste (motivate dalla comunicazione,

a domanda, di ripetizione degli abusi: cfr. all. 11) per una (seconda)

audizione) che, in sé, non hanno particolare valore probatorio. Il fatto che la

minore sia poi stata sentita in modo formalmente "corretto", come

indica lo stesso reclamante (AI 165), non impone, né giustifica,

l'estromissione dal rapporto di polizia degli scritti in questione.

Neppure vi é motivo evidente di estromettere il

verbale di polizia del 6 luglio 2006 dell'__________ che ha accompagnato __________

presso il legale ed ha assistito a gran parte dell'incontro: non si tratta di

vera e propria testimonianze indiretta, peraltro neppure esclusa dal nostro

sistema procedurale (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, ZH 2000, n.

2071.

e ss.). Certo, non è propriamente usuale (e probabilmente neppure

opportuno) che a fronte dell'annuncio di una modifica/integrazione della

versione fornita da un teste (e presunta vittima, nel caso specifico), prima di

registrarla ed approfondirla si raccolgano deposizioni a sostegno della

"spontaneità" delle dichiarazioni a venire; tuttavia, ciò non

costituisce motivo di nullità del verbale di polizia, in quanto tale. Invero,

si potrebbe anche concludere che, per le valutazioni del giudice del merito, è

più opportuno avere conoscenza anche di quegli elementi che hanno preceduto la

raccolta della deposizione (se del caso approfondirli, senza sentirsi opporre

il segreto professionale), piuttosto che non averli a disposizione e non averne

conoscenza.

Quanto alle annotazioni degli __________ del __________,

relative a quanto riscontrato nella minore durante la permanenza della minore presso

la struttura (AI 25, per il periodo precedente l'apertura formale

dell'inchiesta, e AI 26 e 27), non si tratta di "testimonianze" come

pretende il reclamante, bensì, e molto più semplicemente, di note redatte dal

personale preposto ad assistere (e proteggere: AI 25) la minore nel periodo di

collocamento che, già per il solo fatto che siano state riprese nelle audizioni

videoregistrate (cfr. Reclamo, punto 9 c.), appare opportuno si trovino

nell'incarto anche solo per ragioni di completezza.

4.

Per

quanto concerne, invece, le ulteriori richieste (assunzione di ulteriori prove

nella fase predibattimentale), sempre in diritto, valgono i principi seguenti:

"a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte

dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento

dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre

concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto

attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la

fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della

novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di

competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere

l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione

dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono,

sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le

stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute

presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad

assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP

337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3

novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc.

GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi

di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost.

fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49,

consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial”

ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl.

Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito

(ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali

corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di

prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind”

(Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico

all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn

er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien

Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert,

loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus

Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in

nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend

geklärt erachten”. Di conseguenza,

non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un

mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert,

loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v.

decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

b)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca

la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella

dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere

alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o

meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare

l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196

cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza,

invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del

giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase

predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede

dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

c)

La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella

fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto

alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di

parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto

processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce

diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro

applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV

85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229

ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non

conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui

all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema

processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli

accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla

riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU

24.

maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il

rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."

(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)

5.

Va preliminarmente chiarito che la questione relativa

all'audizione di __________, ammessa dal Procuratore pubblico ma oggetto di

successivo rifiuto da parte della minore (a quanto pare fondandosi sull'art.

10c LAVI: cfr. Osservazioni 22.12.2006 della parte civile), non è oggetto del

reclamo, quindi neppure della presente decisione (cfr. anche il punto 5 del

Reclamo).

Non sono note (né richieste, tantomeno impugnate)

decisioni formali del magistrato inquirente, né accordi espliciti o impliciti

tra le parti, a seguito di tale rifiuto.

Oggetto del reclamo sono, quindi, da un lato le prove

la cui assunzione è stata rifiutata dal magistrato inquirente (l'audizione a

confronto dei testi __________ e __________, l'ulteriore audizione della teste __________

__________ e l'esecuzione di una perizia sull'attendibilità della parte civile __________;

Reclamo, punti 6 e 8), dall'altro il rifiuto del magistrato inquirente di

effettuare "indagini" su determinati personaggi (cfr. elenco

in Reclamo punto 7a), fino ad oggi, secondo il reclamante, omesse (Reclamo,

punto 7).

Nei considerandi che seguono si affronteranno le varie

richieste contenute nel reclamo in un ordine che non corrisponde

necessariamente a quello proposto dal reclamante.

6.

A) audizioni a confronto

Le questioni che si vorrebbero chiarire mediante i

confronti (con le testi __________ e __________) non appaiono sufficientemente

motivate in relazione alla rilevanza e pertinenza per le conclusioni del

magistrato inquirente; lo stesso reclamante le considera non capitali (Reclamo

pag. 9).

Infatti, non si vede (né è precisato in sede di

istanza o di reclamo) come l'eventuale "chiarimento" dell'esistenza o

meno di rapporti "intimi" con l'accusato (questo dovrebbe essere

l'oggetto del confronto), possa essere, anche nell'eventualità di un buon esito

(per l'accusato), determinante per le prossime decisioni del magistrato

inquirente in relazione alle accuse che vengono mosse a __________. Per quanto

concerne la teste __________, che ha negato l'esistenza di tali rapporti mentre

che l'accusato la afferma, al più l'accertamento renderebbe (forse) meno credibile

la deposizione della teste su altri punti, tra i quali l'unico che sembra

interessare il Procuratore pubblico è quello della "osservazione dalla

finestra", circostanza, comunque, non determinante a questo stadio

della procedura.

Per quanto concerne, invece, la teste __________, mal

si comprende la richiesta di confronto per chiarire un preteso fatto che lo

stesso accusato neppure afferma esplicitamente nel verbale del 12 luglio 2006

citato nel reclamo ("era la mia ragazza", "siamo stati insieme

in __________ " e con riferimento a periodo di molto precedente i fatti

oggetto d'accusa) e, sembra negare in un verbale successivo (Verbale PP 25

agosto 2006).

Inoltre, e a titolo abbondanziale, risulta che le due

testi siano state sentite solo davanti alla polizia, prima facie senza

contraddittorio. V'è pertanto da presumere che il magistrato inquirente,

rifiutando il confronto (che, di fatto, permetterebbe anche il contraddittorio)

in sede predibattimentale, o non intenda utilizzare quelle deposizioni o intenda

citare lui stesso le testi al dibattimento.

Analogo discorso (carenza nella motivazione sulla

rilevanza e pertinenza) vale per la nuova audizione della teste __________.

Sebbene la descrizione fatta dalla minore del mobilio e della sua collocazione

all'interno dell'appartamento dell'accusato sia ritenuta "elemento

indiziante" dal magistrato inquirente ancora il 28 agosto 2006 in sede

di preavviso alla prima istanza di libertà provvisoria (e quindi può lasciare

perplessi che il 4 agosto gli inquirenti, interrogando la __________ che

dichiarava di aver frequentato la casa di __________ nell'estate 2005, non

abbiano ritenuto di formulare domande in merito), tale elemento (se si

preferisce: accertamento) ha perso importanza (perlomeno per quanto concerne la

descrizione degli specifici mobili e della loro collocazione) a seguito di

successive dichiarazioni del teste __________ e dello stesso accusato circa le

modifiche (di mobilio e disposizione) effettuate in quel periodo, come indicato

dal Procuratore pubblico (Osservazioni, pag. 6, ad 8 e AI citati).

Inoltre, e anche qui a titolo abbondanziale, nulla

impedisce di citare la teste (dimorante a __________ e disponibile ad

incontrare/visitare l'accusato già nel periodo di detenzione preventiva - all.

63.

del Rapporto di polizia 26.10.2006) al dibattimento.

B) perizia di attendibilità

a)

In termini

generali, la perizia è il mezzo per scoprire ed utilizzare determinati indizi o

determinate prove con l'ausilio di conoscenze tecniche specifiche; trattasi

della fase scientifica della prova, la cui importanza dipende dallo sviluppo

(riconosciuto) delle conoscenze nel relativo campo tecnico-scientifico (G.

Piquerez, Procédure pénale suisse, p. 462 e ss; Donatsch/Schmid, Kommentar,

art. 109). Il giudice (cui compete l'applicazione del diritto e l'apprezzamento

delle prove), può scartare quei mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non

apportano elementi sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di

valutazione deve avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie;

l'accertamento peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il

solo fatto che il giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di

seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).

Va, inoltre, detto

che le cosiddette perizie di credibilità/attendibilità sono tra quelle che

pongono i problemi maggiori (a livello di scelta del perito, di metodo, di

effettiva necessità) ritenuto che non risulta esistere, in psichiatria, un

metodo per determinare la veridicità delle affermazioni di una persona; il

giudizio (comunque di competenza del giudice) si può fondare solo su elementi e

circostanze (Umstände) che parlano a favore o contro la credibilità

(Glaubhaftigkeit) del dire (o di specifica affermazione). In tale ambito, ed in

determinati casi, un referto psichiatrico può fornire elementi di carattere

"scientifico" per la credibilità di determinate affermazioni (ma non

della persona: A. Scheidegger, Minderjärige als Zeugen und Auskunftspersonen im

Strafverfahren, ZH 2006, pag. 277 ss; DTF 128 I 81).

Non è un caso che,

in perlomeno tre recenti decisioni di corte d'assise, perizie aventi analoghe

finalità siano rimaste inutilizzate, rispettivamente indicate solo a titolo

abbondanziale (cfr. Assise criminali, Lugano 18.7.2003, 72.2003.26, cons. 23;

Assise criminali, Lugano 5.9.2003, 72.2003.40, cons. 19; Assise criminali,

17.7

, 72.2003.105, cons. 2.1.d. cap. VII).

b)

Le perizie

cosiddette di credibilità/attendibilità, sono state oggetto (recentemente) di

alcune decisioni del Tribunale federale i cui considerandi permettono di meglio

chiarirne "necessità" e "utilizzabilità" in sede penale

(non da ultimo per evitare che ci si accomodi a delegare al perito questioni

che sono e restano di competenza del giudice).

Dopo aver operato

una distinzione tra la credibilità della persona e la validità delle

dichiarazioni (precisando che solo la seconda può essere oggetto di una perizia

psicologica), l'Alta corte ha sottolineato che, in ogni caso, la determinazione

della validità di una testimonianza è in primo luogo competenza del giudice

(DTF 128 I 81) e il ricorso ad una perizia, quale ausilio per questa

determinazione, deve avvenire in casi particolari, ricorrendo ad un esperto che

non abbia ruolo di terapeuta (ci sia concesso di aggiungere: che non abbia tale

impostazione/approccio/mentalità) e che sia in grado di scegliere, indicare ed

applicare un preciso metodo (DTF 128 I 81; DTF 129 I 49).

Cosa intenda il TF

per "casi particolari" lo si desume da altra decisione (DTF 129 IV

179), nella quale si fa esplicito riferimento alle deposizioni dei bambini, a

quelle di persone per le quali esistono indizi seri di turbe psichiche,

rispettivamente alle situazioni nelle quali sono presenti seri indizi circa

l'influenza di terzi sulla deposizione.

c)

Il reclamante sostiene

che l'elencazione del TF non ha carattere esaustivo (esclusivo), che la perizia

di attendibilità s'impone anche nel caso di personalità particolari o di

vittime minorenni e, nel caso qui in esame, per "ragioni di carattere

generale".

È vero che

l'elencazione del TF nella sentenza citata sopra (e riportata del Procuratore

pubblico nella decisione impugnata) non è dichiarata esaustiva; ciò non toglie

che (per ricorrervi) deve comunque trattarsi di caso particolare.

Deve essere ben

chiaro, inoltre, che non è questione, in questa sede, di esprimersi sulla

credibilità della parte civile (questione di competenza del merito), bensì di

determinare se ci si trovi in un "caso particolare" che giustifica il

ricorso alla perizia quale ulteriore elemento di valutazione delle (sue)

dichiarazioni. A questo fine, a poco serve parlare di "ragioni di

carattere generale" ed elencare quanto la giovane abbia sottaciuto,

rispettivamente a quali accertamenti si sia sottratta, o evidenziare

l'incompatibilità di alcune dichiarazioni con altri accertamenti; sebbene si

tratti di elementi da considerare in sede di valutazione

dell'attendibilità/credibilità delle dichiarazioni della giovane (come in

effetti cerca di fare il Procuratore pubblico: Osservazioni, pag. 3 ss.), gli

stessi non forniscono alcuna indicazione circa la necessità di un ausilio

peritale per la loro valutazione.

Quanto agli altri elementi indicati, il fatto che la

vittima sia minorenne, da solo, non basta per imporre una perizia, come detto

il TF si riferisce esplicitamente ai bambini (meglio, ai bambini piccoli: "petits

enfants" DTF 129 IV 179; si veda anche Assise criminali 72.2003.26,

cons. 23) le cui dichiarazioni (rispettivamente la relativa genesi) possono

essere di difficile lettura ("la

raison d'être des expertises de crédibilité est d'expliciter les déclarations

d'enfants qui, nottament pour des raisons d'âge, ne sont pas à même d'exprimer

clairement certains événements qui les touchent" OCA GE 30.01.2003, P/3146/01), così come non

basta asserire che la "persona interrogata ha una personalità

particolare" senza indicare cosa si intenda con tale espressione e

quali elementi concreti (agli atti) permettano di giungere a quella conclusione

(non si vede per quale motivo per ordinare una perizia di credibilità/attendibilità

non si debba pretendere l'esistenza e l'indicazione di fondati motivi per

ritenere il caso come "particolare" in analogia con i dettami

giurisprudenziali in materia di perizia ex art. art. 13 CP -DTF 116 IV 274, DTF

119.

IV 120).

d)

Da tutto quanto sopra consegue che, così come

motivate, né l'istanza né il reclamo forniscono elementi sufficienti (e

sufficientemente precisi) per ritenere il presente caso quale "caso

particolare" che esige l'espletamento di una perizia di credibilità/attendibilità

sulle dichiarazioni della minore e, quindi, imponga di annullare (recte

sovvertire) la decisone del responsabile dell'inchiesta.

Restano, ovviamente, riservate le competenze del

giudice del merito.

e)

Abbondanzialmente, si rileva che, considerato il fatto

che la minore è già stata sentita due volte (tre se si volesse considerare

anche l'audizione nel procedimento contro __________: cfr. Osservazioni parte

civile, pag. 2) e, recentemente, ha dichiarato di non volersi sottoporre ad

altre audizioni, l'esecuzione di una perizia di credibilità/attendibilità

potrebbe rivelarsi, a questo stadio, di difficile (se non impossibile)

realizzazione (art. 10 c LAVI; DTF 129 IV 179; 131 IV 191).

C) indagini su diversi personaggi

a)

Il reclamante ha chiesto indagini su diversi

personaggi, tutti adulti, con i quali la giovane parte civile sarebbe stata in

contatto perlomeno telefonico. L'esigenza di indagare in merito deriva, secondo

il reclamante, da un lato dal numero di persone e dal loro "pedigrée"

(definiti inquietanti), dall'altro dall'esigenza di meglio comprendere la

personalità della giovane e "qualificare correttamente" gli

episodi da lei riferiti che toccano l'accusato. E ciò anche, se non

soprattutto, alla luce delle indicazioni contenute nel rapporto di polizia del

10.4.2006

in merito a quanto ci si proponeva di verificare.

Secondo il magistrato inquirente, la richiesta non

rispetta i requisiti di rilevanza e pertinenza per rapporto alle accuse

formulate nei confronti di __________. Sempre secondo il Procuratore pubblico,

viste le dichiarazioni del qui reclamante e di __________ dopo l'arresto, le

altre ipotesi di reato (quelle in relazione all'art. 195 CP e quelle contro

ignoti) sono state lasciate cadere per "chiara mancanza di elementi

concreti". Inoltre, le __________ (in uso alla minore ed oggetto di __________)

erano intestate a terzi e, quindi, sarebbe verosimile che "tali __________

contenessero numeri di adulti".

b)

Per evitare giri di parole, si precisa che le

indicazioni contenute nel rapporto di polizia del 10.4.2006, cui si riferisce

il reclamante, e le altre ipotesi di reato, cui si riferisce il magistrato

inquirente, riguardano il dubbio che la minore fosse inserita in un giro di

prostituzione o comunque avviata e mantenuta in tale attività (cfr. AI 27, 29,

49, 50). Il magistrato inquirente, in merito (e fondandosi su una serie di

elementi meglio indicati dallo stesso inquirente a pag. 2 dell'AI 51) ha

avviato indagini, contro il qui reclamante, __________ e ignoti, per le ipotesi

di reato di cui agli artt. 187, 189, 190 e 195 CP, in particolare ha ordinato __________

(sulle utenze in uso alla minorenne) rinviando, nel contempo, l'intervento nei

confronti di __________ e __________, già identificati/indicati come presunti

autori dei reati di cui agli artt. 187, 189 e 190, al fine meglio chiarire

l'intera fattispecie (AI 44, 51).

Non è dato sapere (non sono indicati, né emergono in

modo manifesto dall'incarto) quali "chiarimenti" o approfondimenti

siano stati effettuati sulla base dei dati acquisiti mediante i __________;

invero, se ben si comprendono le affermazioni del magistrato inquirente

contenute nella decisione e nelle osservazioni, sembrerebbe che non ve ne siano

stati. Di conseguenza, mal si comprende come possano essere state le dichiarazioni

del qui reclamante e di __________ dopo l'arresto (intervenuto ca. tre mesi

dopo il secondo __________) a fondare l'abbandono delle altre "ipotesi

di indagine" (peraltro non chiuse mediante atto formale, a quanto par

di comprendere) e come si possa affermare "verosimiglianza"

del fatto che le risultanze dei __________ contenessero contatti relativi agli

intestatari formali delle utenze in uso alla minore, mai interpellati (e senza

contare che la stessa polizia elenca tali riscontri in riferimento ad un

periodo in cui le utenze sono ritenute utilizzate della minore, ancorché con

numerose telefonate da e per uno degli intestatari - verosimilmente ad altra

utenza: cfr. AI 50 pag. 2 e 4).

c)

Sulla base di quanto sopra riassunto, e preso atto del

fatto che lo stesso magistrato inquirente aveva accolto senza restrizioni la

richiesta di nuovo interrogatorio della minore volto anche a chiarire i

contatti con adulti di cui è qui questione (cfr. Istanza 17 novembre 2006, pag.

2, decisione 30 novembre 2006, pag. 2; AI 285 e 304), questo giudice fatica a

condividere totalmente il giudizio di non pertinenza e non rilevanza di "quanto

richiesto dalla difesa" formulato dal Procuratore pubblico (e ciò

anche pensando all'interesse, su vari fronti, della giovane presunta vittima).

Ciò nonostante, la richiesta di "effettuare indagini" è troppo

generica per essere validamente considerata e valutata quale richiesta di

complemento probatorio ai sensi dell'art. 196 CPP: non viene indicato alcuno

specifico e determinato mezzo di prova come richiesto da questa norma.

Di fatto, la richiesta più che a un complemento

d'istruttoria è paragonabile ad una istanza ex art. 186, di competenza di altra

autorità e proponibile solo dopo la formale decisione di non luogo.

Sebbene a questo giudice non sfugga che le ipotesi di

cui all'art. 195 CP contro il ricorrente e quelle di cui agli artt. 187,

rispettivamente 195 CP contro ignoti non sono ancora state fatte oggetto di una

decisione di non luogo e, comunque, non sarebbe il qui reclamante ad avere

legittimazione per agire ex art. 186 CPP, non può essere questo giudice ad

individuare in luogo e vece del reclamante le singole prove che abbiano

carattere di novità, rilevanza e pertinenza, rispettivamente di non interrotta

assunzione (e ciò sia detto a prescindere da ogni considerazione sulla

tempestività della richiesta: GIAR 6 agosto 1999, 352.1998.7)

Su questo punto, quindi, il reclamo è irricevibile

(come peraltro lo era già l'istanza).

7.

In conclusione, laddove chiede lo stralcio di determinati

atti, una perizia sull'attendibilità, l'audizione a confronto di due testi e

una nuova audizione di un terzo, il reclamo è respinto; laddove chiede indagini

su diversi personaggi, il reclamo è irricevibile. Ciò viene constatato con la

presente decisione, definitiva (a livello cantonale). Tasse spese e ripetibili

seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

187, 189, 190, 195 CP, 1 ss., 113 ss., 186, 196, 280 ss., 284 e contrario

CPP,

decide

1.

Il reclamo,

parzialmente irricevibile, è respinto ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.- e le spese

di FRS 250.-, sono a carico del reclamante che rifonderà alla parte civile, per

le osservazioni parziali, FRS 180.- di ripetibili.

3.

La

presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione

(con le osservazioni delle parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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