INC.2006.33501
Sequestro
25 settembre 2006Italiano38 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
INC.2006.33501
Data decisione, Autorità:
25.09.2006, GIAR
Titolo:
Sequestro
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 59 CPS
Incarto n.
INC.2006.33501
Lugano
25 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 14 luglio 2006 da
__________
contro
le decisioni 3 luglio 2006
del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, mediante le quali ha
ordinato la perquisizione ed il sequestro presso ogni istituto bancario del
cantone, presso istituti fuori cantone, nonché il blocco a RF di beni
immobiliari, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (27
luglio 2006) e preso atto che le PC __________ e __________ della __________
non ne hanno presentate nel termine assegnato, così come l'accusato __________;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
Il 24 marzo 2006, a seguito di una notizia apparsa
sulla stampa secondo cui la __________ avanzava sospetti sul fallimento della __________
e annunciava l'intento di far verificare (nella procedura fallimentare) la
correttezza di atti precedenti il fallimento, è stata avviata una procedura
penale per le ipotesi di reato di cui agli artt. 164 cifra 1 e 2 CP e 165 cifra
1 CP nei confronti di __________ e di __________ (AI 1, 2, 3, inc. MP __________,
nonché registrazione "mappetta rosa").
Lo stesso giorno sono state spiccate citazioni a
comparire nei confronti dei due indagati (AI 6 e 7) e di alcuni testi (AI 4 e
5); nel contempo si è proceduto ad acquisire documentazione presso l'__________
(AI 8).
B.
Le indagini sono poi proseguite mediante
l'acquisizione di ulteriore documentazione da vari uffici, enti e associazioni,
perquisizioni domiciliari e presso uffici, nonché l'audizione di testi ed
indagati (cfr. elenco atti inc. MP __________ da 9 a 63; "verbali" da
V1 a V5 e da A1 ad A6, inc. MP __________).
Dal verbale 21 aprile 2006 (A3), le informazioni
preliminari relative alle ipotesi di reato menzionate (artt. 164 e 165 CP) sono
state estese a __________ (verbale A3).
Il 30 giugno 2006, il Procuratore pubblico ha promosso
l'accusa nei confronti di __________ e __________, per i reati di cui alla
cifra 1 degli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA,
87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, per i fatti così descritti:
"a __________ ed in altre località,
perlomeno a partire dal __________ e sino al __________,
nella loro qualità di organi tabulari e fattuali della
società __________, dichiarata fallita con decreto 16 marzo 2006 della Pretura
di __________, in danno dei creditori della società __________, diminuito fittiziamente
gli attivi della società, percependo ricavi da committenti non contabilizzati,
distraendo ed occultando fondi di spettanza della società,
per aver ceduto nel settembre 2003 alla loro società __________
gli uffici di proprietà di __________ (__________, __________ da __________ a __________,
__________) ad un prezzo manifestamente inferiore al valore commerciale,
per avere, a causa di cattiva gestione, in particolare
a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,
speculazioni avventate e grave negligenza nell'esercizio delle sue funzioni e
nell'amministrazione delle risorse societarie, cagionato indi aggravato
l'eccessivo indebitamento della __________, segnatamente, malgrado il manifesto
stato di insolvenza, perlomeno a partire dal 1999, omesso di mettere in atto
misure di risanamento, ritenuto che a partire dal 2000 la società ha operato
senza linee di credito, omettendo intenzionalmente di depositare i bilanci,
aggravando il proprio eccessivo indebitamento conoscendone l'insolvenza,
cosicché la società ha lasciato al momento del fallimento creditori
insoddisfatti per oltre CHF 12'000'000.-,
per avere intenzionalmente omesso di riversare i
contributi AVS, le quote LPP ed i contributi infortuni professionali trattenuti
ai dipendenti, destinandoli ad altri scopi, accumulando un debito nei confronti
della Cassa di compensazione di ca. CHF 602'000.-, di ca. CHF 1'320'000.- nei
confronti della previdenza professionale, di CHF 550'193.20 nei confronti della
__________,
conoscendo la propria insolvenza, a partire perlomeno
dal 1999, intenzionalmente omesso di corrispondere l'IVA, se non nella misura
indispensabile per procrastinare la procedura di fallimento, accumulando
arretrati per oltre CHF 4'800'000.-, favorendo intenzionalmente gli altri
creditori,
allestito i bilanci della società con dati inveritieri
(ammortamenti insufficienti, sopravvalutazioni di attivi in ispecie di lavori
in corso, valutazione del credere insufficiente, ricavi non contabilizzati,
ecc.) allo scopo di evitare il deposito dei bilanci, danneggiando così i
creditori,
per avere omesso di pagare all'__________, per i
periodi fiscali dal 1° trimestre 1998 al 4° trimestre 2002, CHF 164'386.- di
IVA,
sottoscrivendo la convenzione 3 marzo 2006 per la
cessione del magazzino e del materiale del cantiere alla __________,
utilizzando la stima dell'__________ pur sapendo che la stessa era
manifestamente inferiore al valore effettivo,"
(AI 68, inc. MP __________)
C.
Il 3 luglio 2006, a tutti gli istituti bancari del
Cantone Ticino (AI 70) e ad alcuni istituti bancari del Canton __________, è
stato notificato un ordine di perquisizione e sequestro volto ad identificare
ogni e qualsiasi relazione in qualche modo riconducibile agli accusati ed alla __________
per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71). L'ordine prevede pure il
sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle
relazioni.
Lo stesso giorno, è stato posto in opera un blocco a
RF (distretto di __________) di una serie di beni immobili, individualmente
indicati, intestati a __________ e/o __________, __________ e __________ (AI
72, poi "sostituito" con l'AI 79 del 4 luglio 2006).
Gli ordini di perquisizione e sequestro bancari sono
motivati con la finalità di reperire averi della __________ "distratti,
rispettivamente occultati, suscettibili di confisca, devoluzione alle parti
lese, nonché allo scopo di assicurare i diritti di risarcimento della massa
fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 70), quello di
blocco per "assicurare i diritti di risarcimento della massa
fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 72).
D.
Contro gli ordini menzionati, rispettivamente contro
l'uno o l'altro di questi, sono stati interposti reclami sia da parte degli
accusati sia da parte di altre persone (fisiche e giuridiche) in qualche modo
toccate dagli stessi.
Sebbene le premesse da verificare per determinare la
fondatezza legale degli ordini siano analoghe, se non identiche, per tutti i
reclami, non così le problematiche relative alla legittimazione, alla
connessione con quanto perquisito/sequestrato, rispettivamente alla
proporzionalità delle misure cautelari poste in essere. Per questo motivo non
si ritiene opportuno evadere tutti i ricorsi con un'unica decisione: meglio
riprendere, se del caso, in ogni singola decisione le considerazioni che
valgono indistintamente per tutti i reclami e risolvere le problematiche
specifiche poste da ogni singolo reclamo nell'ambito di decisione separata.
E.
Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc.
GIAR 335.2006.1), __________ chiede l'annullamento dell'ordine di perquisizione
e sequestro (indirizzato a tutte le banche del cantone e ad alcune fuori
cantone: doc. 1 e 2a inc. GIAR 335.2006.1), nonché del blocco a RF nella misura
in cui concerne immobili di cui egli è proprietario o comproprietario.
Il reclamante, dopo l'esposizione di alcuni fatti
inerenti l'inchiesta, contesta che gli ordini impugnati rispettino il principio
di proporzionalità; a suo dire, anche in considerazione del fatto che
intervengono a circa quattro mesi dall'avvio dell'inchiesta, gli ordini
relativi ad un periodo di dieci anni costituiscono una ricerca indiscriminata
di prove (fishing expedition), non indicano la connessione (con i reati
ipotizzati e con la __________) e concretizzano un danno sia nei confronti
dell'accusato stesso che nei confronti di terzi eventualmente toccati dalle
misure in questione.
Parallelamente, il reclamante ritiene che gli ordini
in questione non si fondino su seri indizi di colpevolezza perché la promozione
dell'accusa elenca "la lista quasi completa di tutti i reati fallimentari
contemplati dal codice penale" e le ipotesi indicate (come costitutive
di reato) non sono suffragate dai necessari (e concreti) indizi. Ciò vale, in
particolare e sempre secondo il reclamante, per la diminuzione fittizia degli
attivi mediante percezione di ricavi societari (Reclamo, punto 8.1), per la
cessione (pretesa sottocosto) alla __________ degli uffici di proprietà della __________
(Reclamo, 8.2), per la cattiva gestione (che non può essere concretizzata dal
solo fallimento della società: Reclamo, 8.3), per il favore ad altri creditori
preteso realizzato mediante l'omissione dei pagamenti IVA (in quanto avvenuta
con l'accordo della competente autorità: Reclamo, 8.5), per il falso in
bilancio (ritenuto che i revisori hanno sempre proposto all'assemblea
l'approvazione: Reclamo 8.6) e per la cessione alla __________ di magazzino e
materiale __________ (in quanto trattasi di semplice nolo con cessione solo con
l'accordo degli organi del fallimento: Reclamo, punto 8.7). Inoltre, il
reclamante ritiene semplicemente inapplicabile ai contributi sociali l'art. 159
CP (Reclamo, punto 8.4).
__________ afferma pure che il sequestro sui suoi beni
personali non è giustificato in quanto non vi è (non è fornita) alcuna
indicazione di arricchimento indebito, ergo: non vi é nulla da confiscare, dato
che un sequestro penale ai fini di assicurare pretese di natura civile (in casu
ex art. 754 CO) è inammissibile (Reclamo, 9).
Da ultimo, il reclamante segnala come il sequestro
abbia toccato averi di terzi in virtù del fatto che egli ha beneficiato di
numerose procure nel corso degli anni e che gli immobili bloccati concernono in
particolare (__________) una importante operazione immobiliare attualmente in
corso e nella quale egli avrebbe investito fondi propri unicamente nella misura
di FRS 150'000.- (Reclamo, punto 10).
F.
Con osservazioni del 27 luglio 2006 (doc. 13, inc.
GIAR 335.2006.1), il magistrato inquirente chiede reiezione del reclamo.
Dapprima indica la data del fallimento __________ (16
marzo 2006), l'entità provvisoria del passivo del fallimento (ca. 12 mio FRS),
il valore dell'inventario e altri attivi (ca FRS 600'000.- + FRS 5'000.-),
rammenta i principi in materia di perquisizione e sequestro e afferma che
l'assenza di impugnativa contro la promozione dell'accusa vale riconoscimento
degli indizi di reato per atti concludenti (Osservazioni, punto 1 e 2 sul
merito). Successivamente, ricostruisce sommariamente l'attività della __________
(dal 1970) sottolineando come, già verso la metà degli anni novanta, la società
(diretta sostanzialmente dai due accusati) abbia dovuto affrontare problemi di
liquidità che gli amministratori/gestori hanno cercato di risolvere mediante il
differimento del pagamento di oneri sociali e IVA (Osservazioni, 3.1 e 3.2);
inoltre, essi avrebbero omesso di ricapitalizzare la società, nonostante la
forte perdita d'esercizio nel 1993 e l'utile da loro ricavato dalla vendita
parziale del pacchetto azionario, così come di depositare i bilanci, nonostante
la grave insolvenza (in particolare per sopravvalutazione di attivi) evidente
sin dal 1995, limitandosi ad intestare/trapassare beni personali ad altri famigliari
(Osservazioni, 3.3 e 3.4).
Nel seguito delle osservazioni, il magistrato
inquirente indica singoli fatti ritenuti configurare gravi indizi di reato
(Osservazioni, 3.5).
In particolare, per le ipotesi di cui agli artt.163/1
e 164/1 CP:
Ø ultimo bilancio chiuso e revisionato sarebbe quello
dell'esercizio 1998 (teste __________);
Ø sopravvalutazione lavori in corso e debitori nel
bilancio dell'esercizio 1993 (convenzione 20.08.1993 con __________);
Ø annotazioni di movimentazione di contante (ca. 1,4 mio
FRS) registrato come destinato in gran parte a __________ e __________,
rispettivamente a conto bancario di loro pertinenza, e solo per il rimanente
alla società (quaderno "correntisti", sequestro uffici); libro cassa
correntisti per gli anni dal 1998 al 2000 con entrate definite "non
contabilizzate" (nei conti societari?) per ca. 3,6 mio FRS e riepilogo
versamenti correntisti (la cui concretizzazione sarebbe da verificare)
1995/2004 con saldo attivo (per i correntisti) di ca. 3,1 mio FRS, nonché documentazione
che indicherebbe l'esistenza di casse private degli accusati (sequestro uffici,
all. B al verbale 10.5.1996 __________);
Ø vendita uffici alla __________ (all. 6 verbale 6 aprile
2006 __________);
Tutti elementi che, secondo l'inquirente, indiziano
gravemente la percezione personale da parte degli accusati di ricavi di
pertinenza della società, con conseguente indebito profitto (Osservazioni,
3.5.1, 3.5.2 e 3.5.4).
Le altre ipotesi di reato sarebbero gravemente
indiziate dal mancato deposito dei bilanci sin dal 1999 (art. 165 CP;
Osservazioni, punto 3.5.3), dalle "trattenute" IVA con conseguente
"favore" agli altri creditori (art. 167 CP) e dall'operazione di
cessione dell'inventario __________ a __________ "sotto banco"
nonché dai dubbi (non meglio precisati ma indicati come oggetto di verifica)
della correttezza della liquidazione dei lavori in corso per i cantieri ceduti
a __________ (senza indicazione di specifico titolo di reato, ma verosimilmente
163/164/165 CP; Osservazioni, 3.5.6).
Lo scopo degli ordini di perquisizione e sequestro,
sempre secondo il Procuratore pubblico, va individuato nella necessità di
accertare tutte le possibili relazioni degli accusati (o a loro riconducibili)
sulle quali possono essere confluiti "ricavi da committenti non contabilizzati",
rispettivamente "fondi societari distratti ed occultati" a
proprio (degli accusati) indebito profitto (già nel 1995 vi sarebbero
versamenti correntisti per FRS 1,6 mio di origine sospetta: verbale 10 maggio
2006 __________ e all. B), con conseguente sequestro ai fini di confisca o di
"garanzia di risarcimento alle parti civili e lese".
L'estensione dell'ordine (per numero di istituti
bancari ed estensione temporale dello stesso) si giustifica per le "regolari
e costanti manovre distrattive", nonché "dello stato del passivo
rilevato al momento del fallimento" (Osservazioni, 4). La
perquisizione di conti formalmente intestati a terzi, e sui quali gli accusati
fruiscono (o fruivano) di procura, ha quale scopo quello di verificare presenza
di averi eventualmente riconducibili agli accusati (Osservazioni, 4, pag. 10).
Da ultimo, ed in merito al blocco a RF anche delle
proprietà acquistate "antecedentemente al periodo richiesto"
il sequestro si giustifica, sempre per il Procuratore pubblico, per l'applicazione
dell'art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP, essendo "pacifica la connessione …
trattandosi di beni … appartenenti agli accusati (sia formalmente sia alla loro
sfera economica)" (Osservazioni, 4, pag. 11).
G.
Le uniche due entità indicate a questo ufficio come
parti civili (__________e __________), non hanno presentato osservazioni nel
termine assegnato.
La richiesta di effetto sospensivo al reclamo,
formulata dall'accusato contestualmente al reclamo stesso, è stata evasa
negativamente per quanto concerne il sequestro, nella forma dell'art. 164 CPP
per quanto concerne la perquisizione delle relazioni bancarie (cfr. ordinanza
del 14 luglio 2006, doc. 3, inc. GIAR 335.2006.1).
Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti,
si dirà, se necessario, nei considerandi di merito.
Considerato
Considerandi
1.
Il reclamo, tempestivamente introdotto dall'accusato
nonché persona (in parte) direttamente colpita dagli ordini stessi, é
ricevibile in ordine.
2.
I principi generali in materia di perquisizione e
sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al magistrato
inquirente vengono qui di seguito riassunti con riferimento a precedenti
sentenze.
In generale, in materia di sequestro:
"In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al
magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono
avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o
cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o
devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento
eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di
cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione
preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del
merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa -
della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle
decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v.
decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid.
1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da
intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse
pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così
occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente,
con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla
verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va
in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del
caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).
Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario
(art. 161 cpv. 5 CPP)."
(GIAR 13
dicembre 2004, 520.2004.1)
Per quanto concerne, più specificamente il sequestro
ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 59 CP:
"2.
Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994,
le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di
confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera
illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv.
1.
CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue
Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto.
4.2.1
p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]).
“Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti
(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali
limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore
economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar
Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998,
qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento
nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento
dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid,
Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).
Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art.
59.
cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che
impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.;
DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono
essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca
all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri dev'essere
dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid.
3.
c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel
patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid.
3.
c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b).
Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di
denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad
esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o
simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene
sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).
Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria
ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito)
di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva
assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur
essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i
valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più
reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure
debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art.
59.
cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). In tal
caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita.
Indipendentemente dalla natura della confisca nel
singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore,
bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che
non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS
(art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336
ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la misura, può eccepire
unicamente di avere acquisito i beni in proprietà, eventualmente di disporne in
virtù di diritti reali limitati; il mero possesso, invece, non osta alla confisca,
ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese obbligatorie del terzo: “non
spetta [...] al diritto penale tener conto, in materia di confisca, dei diritti
di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio, pto. 223.4 in fine; così, verbatim,
già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e F, inc. Giar 141.97.3, consid. 5 p. 6.; Niklaus Schmid, nota 82
ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes
Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998).
Per non vanificare la portata delle norme sulla
confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi
soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit., pto.
6.
, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire l'eventuale
risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).
Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei
confronti di un terzo.
Il sequestro (in casu: bancario) può rappresentare un
attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura
d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve
poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire
necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con
l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio,
v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine
deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis
de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469,
con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il
doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante
negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire
dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente
approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più
generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi, ovviamente, anche a
giustificazione del suo perdurare.
(GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)
E, ancora, in materia
di perquisizione e sequestro bancario:
"7.
...
b)
Un ordine di perquisizione e sequestro bancario
rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come
ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali:
deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire
necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con
l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio,
v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine
deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis
de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469,
con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il
doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante
negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire
dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente
approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più
generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore
Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep.
131.
[1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e
Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).
c)
Va, inoltre ricordato, che l'ordine di perquisizione e
sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due atti procedurali (o
momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti: quello della
perquisizione e quello del sequestro.
Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e
ne determina la fondatezza sia per quanto concerne la (successiva) acquisizione
agli atti della documentazione e/0 degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR
2.
novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in
re M-B., inc. 224.94.1).
La prassi che ammette sostituzione della perquisizione
"domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta,
non deve far dimenticare questi due momenti.
Occorre, pertanto e innanzitutto, verificare se le
condizioni per la perquisizione siano date."
(GIAR 10
dicembre 2002, 627.2001.1)
Nel caso qui in esame, ci si trova
confrontati con un ordine di perquisizione bancario, assortito da sequestro sia
di documenti sia degli attivi delle relazioni, e con un ordine di sequestro di
beni immobili sotto forma di blocco a RF.
Di principio, tutte e tre le misure
debbono poggiare sull'esistenza di gravi indizi di reato ed una relazione di
connessione (probatoria o confiscatoria) tra questo (o questi) e gli oggetti
del sequestro. Comunque, come detto nell'ultima sentenza appena citata, non va
dimenticato che il sequestro bancario (sia dei documenti che degli averi) segue
la perquisizione e, nella misura in cui è stato ordinato cautelativamente
(prima di avere conoscenza, appunto, del contenuto della eventuale
documentazione), deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima,
di competenza del magistrato inquirente (GIAR 27 aprile 2006, 116.2006.1).
Ciò giustifica, perlomeno per quanto
concerne l'ordine di perquisizione e sequestro bancario, che ci si occupi in
primo luogo del fondamento della perquisizione e solo successivamente, ed
eventualmente, del sequestro.
3.
a)
Per quanto concerne la verifica dell'esistenza
di gravi indizi di colpevolezza in capo al reclamante, si ricorda innanzitutto che
nel relativo esame questo giudice deve imporsi precisi limiti, derivanti da un
lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti
formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e non di valutare nella
sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente
congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di
merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. Inconferente,
a questo proposito, l'assenza di impugnativa nei confronti della promozione
dell'accusa (istituto a garanzia dell'accusato e impugnabile unicamente per
motivi formali).
b)
Premesso che il ruolo degli accusati
quali gestori (di diritto e di fatto), oltre che azionisti, della __________
non è contestato (comunque confermato dagli atti: AI 2, AI 9, Verbali A1, A2
A3, A5), gli elementi raccolti (e indicati) dal magistrato inquirente
permettono di indiziare, al momento attuale, gran parte dei reati ascritti.
Il mancato pagamento dell'IVA, nonché
degli oneri sociali, così come di altre trattenute sui salari, sebbene non
necessariamente sufficiente da solo a configurare il reato (cfr. ad esempio DTF
117.
IV 78, DTF 122 IV 270), sono da ritenere, in particolare se il fatto si
ripete nel tempo (cfr. AI 9, 15, 39, 44, verbali A3 e A4) ed è frutto di una
decisione "strategica" anche ai fini della limitazione della
responsabilità personale (Verbale A4, pag. 3), indizi sufficienti dei reati di
cui agli artt. 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS, 76 cpv. 3 LPP e, per le trattenute non
relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio AI 15), dell'art. 159 CP.
c)
Il magistrato inquirente segnala che
nell'ambito della perquisizione degli uffici é stata reperita documentazione
che registra entrate a favore dei "correntisti" che in parte
risulterebbero "girate" alla __________ e per altra parte destinata
agli accusati per contante o su di un loro conto denominato __________ (cfr.
intestazione del documento e sigla __________ a fianco di numerose
registrazioni), così come altra documentazione relativa a __________
riconducibili agli accusati (cfr. documentazione __________ in contenitore n.
10; in particolare: quaderno correntisti, cassa correntisti, cassa privata __________,
ecc.).
A dire del magistrato la documentazione
in questione indizierebbe l'incasso personale di ricavi (attivi della società)
e, quindi, la loro distrazione, rispettivamente la dissimulazione di attivi
(art. 163 CP).
__________ da un lato ha dichiarato che "può
darsi che nel corso degli anni vi siano stati degli incassi in nero"
(pur se con indicazione che si sarebbe trattato di poche migliaia di franchi ed
escludendo connessione con la contabilizzazione in questione: Verbale A4, pag.
8), dall'altro non ha saputo fornire alcuna indicazione in merito alla causale
di una delle registrazioni più cospicue del quaderno "correntisti"
(225'000.- FRS, di cui solo 25'000.- registrati come girati a __________)
limitandosi a dire che __________ non "c'entra niente" e che
non sa chi siano i correntisti (Verbale A6, pag. 2). A ciò si aggiungono le
dichiarazioni della teste __________ in merito a quanto da lei riscontrato (nel
caos amministrativo che regnava in società: Verbale V3, pag. 2), più in
particolare sulle comunicazioni informali circa la liquidazione/archiviazione
dell'importante scoperto della voce debitori (idem, pag. 3, 4) e quelle del
teste __________ sulla presenza di commesse non redditizie per la società
(Verbale V4 pag. 2), indicazioni che denotano un rapporto non necessariamente
trasparente con i debitori stessi (ancorché al momento non vi sia relazione
diretta con quanto emerge dal quaderno sopra menzionato e lo scoperto debitori
é stato imputato, dall'accusato __________, alla contrazione dei prezzi e alla
crisi che ha toccato anche i committenti: Verbale A3, pag. 2).
Gli elementi (di fatto e circostanziali) appena
indicati, allo stadio attuale del procedimento, sono indizi sufficienti di una
non registrazione di tutti i ricavi e loro distrazione, quindi del reato
ascritto (se non, a dipendenza della situazione e delle circostanze specifiche,
anche di una infrazione contro il patrimonio).
Non modifica questa conclusione l'affermazione del
reclamante secondo cui gli accusati avrebbero, negli anni, immesso nella
società importanti capitali come "dimostrato dai bilanci della __________
"; da un lato risulta che perlomeno parte delle immissioni sono state
effettuate mediante gli importi registrati nel quaderno "correntisti"
di cui si è parlato sopra (con la conseguenza che potrebbe non trattarsi di
fondi "propri" degli azionisti, bensì di fondi già di pertinenza
della società, immessi con contestuale registrazione di debito a carico di quest'ultima:
cfr. Verbale A6, pag. 2), dall'altra __________ afferma, in sede di verbale
(A4, pag. 4), che i versamenti alla società erano effettuati anche da terzi
"correntisti" di cui non conosce l'identità (con conseguente
difficoltà attuale nella determinazione degli importi effettivamente versati
dagli accusati con fondi propri), mentre che il qui ricorrente nulla sembra
sapere in merito ai "terzi" (A5, pag. 4; mentre che sulle registrazioni
"quaderno correntisti" ecc. non è ancora stato sentito nel
dettaglio).
Rispettivamente, e qualora la non
registrazione/distrazione di cui sopra non dovesse trovare conferma nel seguito
dell'istruttoria, parte degli stessi elementi indicati, aggiunti agli
ammortamenti ed alle valutazioni dei lavori in corso che i revisori (e non
solo: cfr. all. e al verbale A1) hanno ripetutamente segnalato come
insufficienti i primi e eccessive le seconde (cfr. contestazioni in verbale A4,
pag. 5 e ss.), l'esposizione dell'inventario a bilancio 2004 (verbale A4, pag.
8) per FRS 2'000'000.- a fronte di una valutazione peritale di FRS 440'000.-
(pur considerando la differenza tra valori a continuazione e valori di
liquidazione), sono elementi sufficienti ad indiziare (lo si ripete: allo stato
attuale dell'inchiesta) anche i reati di cui agli artt. 164 CP,
sussidiariamente ("… in un modo non previsto dall'art. 164, …") 165
CP.
d)
Tutti quelli indicati costituiscono, a giudizio di
questo giudice, elementi concreti indizianti fatti che possono costituire reato
(non semplici sospetti dunque: DTF 31 ottobre 2002, 1P.309.2002) e che, quindi,
meritano approfondimento. Poco importa, a questo stadio, che il magistrato
inquirente abbia indicato "… la lista quasi completa di tutti i reati
fallimentari", rispettivamente nessun elemento concreto di "arricchimento
indebito" dell'accusato (rispettivamente degli accusati); in presenza
di elementi indizianti la diminuzione degli attivi, non è necessario che sia
già chiaro all'inizio dell'inchiesta se si tratti di una diminuzione fittizia o
effettiva, rispettivamente di atti che debbano/possano essere sussunti
all'ipotesi sussidiaria dell'art. 165
CP (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n. 1/7 ad art. 163; DTF
28.
febbraio 2006,6S.438/2005; DTF 4 luglio 2003,6S.142/2003).
Quanto all'"arricchimento indebito", non si
tratta di elemento costitutivo dei reati in questione che, peraltro sono reati
di messa in pericolo astratta e non necessitano neppure, per la realizzazione,
che "la diminution du patrimoine ait eu pour résultat de causer un dommage
pécuniaire définitif aux créanciers" (DTF 28 febbraio 2006, citato
sopra). Comunque, fintanto che l'ipotesi di distrazione regge, la modalità
concreta della distrazione/dissimulazione, rispettivamente della collocazione
(passata ed attuale) di quanto distratto/dissimulato, è atto d'indagine che può
fondarsi sui soli indizi, appunto di distrazione.
e)
In virtù di quanto sopra non appare necessario
approfondire la questione della valutazione dell'inventario fatta dall'__________
per rapporto al prezzo di cessione alla __________ e che il reclamante indica
come nolo con impegno a pagare solo con l'accordo dell'amministrazione del
fallimento (Osservazioni, punto 3.5.6; Reclamo, punto 8.7), né se l'omissione
di pagamento IVA, che permette alla società di disporre di maggiore liquidità,
sia sussumibile alla fattispecie prevista dall'art. 167 CP.
4.
Stabilita l'esistenza di sufficienti indizi di reato,
non sono necessarie particolari disquisizioni per ritenere la probabile
connessione tra i fatti oggetto d'inchiesta e l'oggetto (se si preferisce, gli
oggetti) degli ordini di perquisizione impugnati. Trattasi di relazioni che gli
accusati (quindi anche il qui ricorrente) avrebbero potuto utilizzare in
relazione ai reati ascritti, in quanto a loro riconducibili (per titolarità,
proprietà economica) o da loro movimentabili (per procura). Il relativo
contenuto può permettere approfondimento/verifica degli indizi di reato (anche,
nell'eventualità di assenza di riscontri, nell'interesse della difesa) per il
chiarimento delle ipotesi di reato prima ancora che per assicurare al
procedimento eventuali beni ai fini dell'applicazione dell'art. 59 CP.
L'emanazione di un ordine di perquisizione (e sequestro)
a tutte le banche del Cantone Ticino e alcune in altri cantoni, per relazioni
bancarie relative al periodo __________, non è automaticamente lesivo del
principio di proporzionalità, né costituisce (in sé) una ricerca indiscriminata
di prove.
L'entità e la tipologia dei fatti oggetto di
accertamento, in uno con le date in cui gli elementi indizianti si collocano (cfr.
quaderno __________, __________, periodo relativo ai problemi di liquidità - se
non già insolvenza - e di mancato pagamento dell'IVA, rispettivamente mancato
versamento degli oneri sociali e/o trattenute salariali) giustificano, a
giudizio di questo giudice, l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato (cfr.
per analogia DTF 1P.239/2002) che non necessita, per essere considerato
proporzionale, della preventiva individuazione delle relazioni da perquisire (cfr.
quanto detto sopra e, sempre per analogia cfr. CRP 27 luglio 2006, 60.2006.160,
pag. 11).
5.
Alla luce di tutto quanto esposto ai considerandi che
precedono la perquisizione, che forzatamente precede il sequestro sia della
documentazione che degli eventuali averi in conto, è legittima ed il reclamo,
su questo punto, deve essere respinto.
6.
a)
Stabilita la legittimità della perquisizione, ci si
deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della procedura di messa sotto
suggello adottata quale forma d'effetto sospensivo.
La seconda questione é attinente alla perquisizione
della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di perquisizione e
sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a interporre reclamo
contro un ordine di perquisizione e sequestro, in Il Ticino ed il diritto,
Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357).
Di principio, lo scopo di questa procedura, che può
essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine di perquisizione e
sequestro, è quella di permettere al detentore (o all'avente diritto) delle
carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al procedimento penale,
rispettivamente al magistrato inquirente di indicare perché tale documentazione
è importante per l'inchiesta (per analogia DTF 130 II 193). Poco importa
(perlomeno in questa sede) chi debba provocare la decisione del GIAR ex art.
164.
CPP, ciò che importa è che la levata dei sigilli avvenga (in assenza di
chiaro accordo) per decisione giudiziaria. Spetta, anche in questo caso, alle
parti motivare le rispettive richieste, ritenuto che dall'inquirente non si
potrà certo pretendere motivazione che vada oltre quella inerente la
connessione, in termini generali, con l'oggetto delle indagini (DTF 130 II 193,
cons. 4.3). Se tale motivazione è sufficiente, spetterà semmai all'opponente
motivare in merito all'estraneità, con riferimento alla specifica
documentazione, fornendo prova praticamente liquida, affinché questo giudice,
che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle
prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin
qui acquisita), possa esprimersi in merito.
b)
Nel caso in esame, se le motivazioni e argomentazioni
del magistrato inquirente (sia in sede di decisione che in sede di
osservazioni) sono sufficienti per levare i sigilli sotto i quali la
documentazione bancaria è stata prodotta, va detto che nessuna indicazione
specifica di estraneità è stata fornita dal reclamante e/o dall'istituto di
credito. In sostanza non si è andati oltre la contestazione (come detto sopra,
generica) dei gravi indizi di reato contenuta nell'atto di reclamo. Nessuna
indicazione (tantomeno prova liquida) di estraneità, ex art. 164 CPP, è stata
fornita. Questa constatazione è, comunque, nella logica delle cose dato che la
procedura di messa suggello è stata adottata unicamente ai fini dell'effetto
sospensivo, quindi in attesa della determinazione sulla legittimità della
perquisizione, non tanto per proteggere specifiche "carte".
Questa circostanza basterebbe, da sola (a giudizio
dello scrivente), ad ammettere perquisizione delle carte, da parte
dell'autorità inquirente (una volta stabilita legittimità della perquisizione,
come è qui il caso), senza necessità che questo giudice proceda all'apertura
della busta ed all'analisi prima facie del contenuto.
Tuttavia, si procede in tale incombente per seguire
l'indicazione di prassi data dalla CRP che sembra richiedere, in ogni caso,
l'apertura ai fini di garantire l'eventuale doppio grado di giurisdizione (CRP
5.2.2004
in re C., inc. 60.2002.393).
7.
Quanto al sequestro (per chiarezza si precisa che ci
si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come detto sopra lo
stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato ordinato
cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di
quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo 1994, inc. 224.94.1),
che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora effettuato.
Riservatezza, approfondito esame delle circostanze e
quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno presiedere alla
perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed all'esame della
documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui spettano tali
incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR 2 novembre
1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli atti
dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al
processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile
accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro
per quelle ritenute pertinenti.
Analogamente si dovrà procedere in relazione agli
averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai quali è
possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato) e
dissequestrando gli altri.
8.
In merito al sequestro è opportuno ricordare che oggetto di confisca ai sensi dell'art. 59 cifra 1 può essere solo il provento di reato, cioè quei valori che : "… doivent provenir de l'infraction dont elles sont le résultat. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention de ces valeurs, un lien de causalité tel que les secondes apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou qu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts 6S.667/2000 du 19 février 2001, reproduit in: SJ 2001 I 330, consid. 3a et 6S.819/1998 du 4 mai 1999, reproduit in: SJ 1999 I 417 et PJA 2000 p. 1030, consid. 2a)." (DTF 9 agosto 2002, 1P 239/2002) (Si vedano anche: GIAR 8 agosto 2002, 51.2002.2 e citazioni; AJP/PJA 12 2001 pag. 1387 ss., pag. 1392).
Mentre che, oggetto del sequestro
conservatorio ex art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP possono essere i valori necessari a
garantire l'eventuale risarcimento compensatorio ai sensi dell'art. 59 cifra 2
CP, ritenuto che:
"Se i valori soggiacenti
a confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati),
il giudice ordina - ai sensi dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP, in favore dello
Stato un risarcimento equivalente (BSK StGB I-F. Baumann, op.cit., n. 53 ss. ad
art. 59 CP; N. Schmid, Kommentar, op. cit., n. 97 ss. ad art. 59 CP) "Se i
valori patrimoniali soggiacenti a confisca non sono più reperibili (siccome ciò
al fine di impedire … che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali
soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati" (FF
1993.
III 221)"
(CRP 21 ottobre 2005,
60.2005
)
Quanto ai terzi, è stato recentemente
precisato che l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 59 cifra 2 cpv. 2 CP
presuppone che il provento di reato (o surrogato) sia loro pervenuto (CRP 23
febbraio 2005, 60.2004.425 cons. 3.1); altrimenti detto, non basta che l'autore
del reato abbia trasmesso al terzo beni (di lecita provenienza) che se rimasti
nel suo possesso avrebbero potuto essere sequestrati in applicazione dell'art.
59.
cifra 2 cpv. 1 CP.
La determinazione/indicazione degli
elementi (se si preferisce, la verifica
della fondatezza dei presupposti del sequestro ex art. 161, "… a partire dal sospetto all’apertura del procedimento,
che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori": GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7) a sostegno di un (possibile) provento del
reato, della sua (probabile) entità, della connessione con il sequestro, così
come di tutti gli elementi che lo possono giustificare ai fini
dell'applicazione dell'art. 59, è di competenza, in prima sede, del magistrato
inquirente (per analogia: CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9). A maggior ragione
laddove sono indiziati reati la cui commissione non comporta sempre e
necessariamente un "provento diretto" ai sensi delle decisioni sopra
indicate (si vedano, inoltre: DTF 119 IV 17 e 145; Assise correzionali Mendrisio
31.
ottobre 2003 in re R. e F., cons. 37), come è invece il caso per determinati
reati patrimoniali, rispettivamente laddove il (sempre eventuale)
"provento" non è necessariamente ed automaticamente assimilabile allo
scoperto/passivo del fallimento (che non è elemento costitutivo del reato,
bensì condizione di punibilità ma può fornire, nella fase iniziale delle
indagini, un ordine di grandezza a giustificazione del sequestro). Inoltre, se
si può (in linea generale) concordare con il reclamante (Reclamo, punto 9) che
neppure pretese di carattere eminentemente civile, e/o delle eventuali parti
civili, possono automaticamente fondare il sequestro ai fini della garanzia del
risarcimento compensatorio (visto il carattere sussidiario del credito compensatorio
per rapporto alla confisca: F. Baumann, in BsK, n. 53 ad art. 59; si vedano
anche SJ 1999 p. 417; DTF 119 IV 17; DTF 122 IV 365; di norma, il credito
derivante dalle conseguenze di un danneggiamento ex art. 144 CP non è oggetto
di sequestro ai fini dell'applicazione dell'art. 59), vale anche la
considerazione inversa, nel senso che non è necessario che vi siano delle
fondate pretese di natura civile a fondamento del sequestro rispettivamente del
risarcimento compensatorio (in relazione alle problematiche esposte, si veda
quanto desumibile anche da DTF 126 I 97, DTF 9 agosto 2002, DTF 22 novembre
2002, 6s.398.2002;1P.239/2002; DTF17 novembre 2004,6P.125/2004; DTF 28
febbraio 2006,6S.438/2006; Assise correzionali Lugano 24 febbraio 2006 in re
B. e C., cons. 33).
Da tutto quanto sopra, deriva l'esigenza di
dar seguito alla perquisizione per verificare/approfondire i sospetti di reato
e di indebito profitto ed eventuale conferma del sequestro ordinato (DTF 9
agosto 2002,1P.239/2002, già citato).
9.
Anche il blocco a registro fondiario deve
essere considerato "cautelativo" nel senso esplicitato al
considerando n. 7 della presente e dovrà trovare conferma o smentita (per
connessione e/o entità) a seguito delle perquisizioni bancarie e/o di altri
atti d'indagine che si dovessero rendere necessari (rispettivamente di
documentazione che gli accusati vorranno mettere a disposizione della
magistratura inquirente tempestivamente, come in parte risulta già fatto).
In relazione alla part. __________, si
ricorda che risulta già presentata una specifica domanda di dissequestro
all'autorità competente in prima istanza (laddove le condizioni per un
sequestro iniziale e cautelativo sono presenti, come nel caso specifico), e la
questione è stata oggetto di uno scritto/comunicazione dello scrivente ufficio
al magistrato inquirente ed al legale (doc. 18, inc. GIAR 335.2006.1). Con
comunicazione del 22 settembre 2006, il magistrato inquirente comunica di averne
disposto lo sblocco; il reclamo, laddove concerne tale immobile e il relativo __________,
è divenuto privo d'oggetto.
Da ultimo, la data d'acquisto degli
immobili oggetto del blocco, che si situerebbe anteriormente al periodo di
commissione (o di prescrizione) dei reati (Reclamo, punto 10), da sola, non è
determinante per dimostrare inapplicabilità dell'art. 59 cifra 1 (si pensi alla
possibilità di ammortamenti, interessi ipotecari o lavori di miglioria
successivi) e, comunque, non permetterebbe di evitare il sequestro per
l'applicazione dell'art. 59 cifra 2 se i beni sono ancora nella sfera economica
dell'accusato.
10.
Sulla base di tutto quanto esposto ai considerandi
precedenti e tenuto conto dello stadio del procedimento, gli ordini di
perquisizione e sequestro, rispettivamente di blocco del RF, impugnati poggiano
su sufficienti indizi di reato, nonché di connessione del reato con gli oggetti
della perquisizione e dei sequestri, e sono ancora rispettosi del principio di
proporzionalità. Il reclamo deve essere
di conseguenza respinto, con trasmissione (a crescita in giudicato della
presente) della documentazione ricevuta sotto suggello (aperta senza esito
evidente di estraneità) al Procuratore pubblico per la perquisizione e
l'eventuale seguito del sequestro.
Reiezione del gravame comporta carico di tasse e spese
alla parte soccombente, con la presente decisione suscettibile di reclamo ex
art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.
P.Q.M.
viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.
163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76
cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,
decide
1.
Il reclamo 14 luglio 2006 presentato da __________
contro gli ordini di perquisizione e sequestro del 3 luglio 2006 e contro
l'ordine di blocco del registro fondiario del 3/4 luglio 2006, nell'ambito del
procedimento di cui all'inc. MP ____________________ è respinto (laddove non
divenuto privo d'oggetto).
2.
La documentazione bancaria prodotta sotto suggello
sarà consegnata al Procuratore pubblico, per i suoi incombenti come ai considerandi,
a crescita in giudicato della presente.
3.
La tassa di giustizia fissata in FRS 1'200.--, e le
spese di FRS 350.--, sono a carico del reclamante.
4.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP
entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
5.
Intimazione (con copia delle osservazioni):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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