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Decisione

INC.2006.33501

Sequestro

25 settembre 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 24 marzo 2006, a seguito di una notizia apparsa

sulla stampa secondo cui la __________ avanzava sospetti sul fallimento della __________

e annunciava l'intento di far verificare (nella procedura fallimentare) la

correttezza di atti precedenti il fallimento, è stata avviata una procedura

penale per le ipotesi di reato di cui agli artt. 164 cifra 1 e 2 CP e 165 cifra

1 CP nei confronti di __________ e di __________ (AI 1, 2, 3, inc. MP __________,

nonché registrazione "mappetta rosa").

Lo stesso giorno sono state spiccate citazioni a

comparire nei confronti dei due indagati (AI 6 e 7) e di alcuni testi (AI 4 e

5); nel contempo si è proceduto ad acquisire documentazione presso l'__________

(AI 8).

B.

Le indagini sono poi proseguite mediante

l'acquisizione di ulteriore documentazione da vari uffici, enti e associazioni,

perquisizioni domiciliari e presso uffici, nonché l'audizione di testi ed

indagati (cfr. elenco atti inc. MP __________ da 9 a 63; "verbali" da

V1 a V5 e da A1 ad A6, inc. MP __________).

Dal verbale 21 aprile 2006 (A3), le informazioni

preliminari relative alle ipotesi di reato menzionate (artt. 164 e 165 CP) sono

state estese a __________ (verbale A3).

Il 30 giugno 2006, il Procuratore pubblico ha promosso

l'accusa nei confronti di __________ e __________, per i reati di cui alla

cifra 1 degli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA,

87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, per i fatti così descritti:

"a __________ ed in altre località,

perlomeno a partire dal __________ e sino al __________,

nella loro qualità di organi tabulari e fattuali della

società __________, dichiarata fallita con decreto 16 marzo 2006 della Pretura

di __________, in danno dei creditori della società __________, diminuito fittiziamente

gli attivi della società, percependo ricavi da committenti non contabilizzati,

distraendo ed occultando fondi di spettanza della società,

per aver ceduto nel settembre 2003 alla loro società __________

gli uffici di proprietà di __________ (__________, __________ da __________ a __________,

__________) ad un prezzo manifestamente inferiore al valore commerciale,

per avere, a causa di cattiva gestione, in particolare

a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,

speculazioni avventate e grave negligenza nell'esercizio delle sue funzioni e

nell'amministrazione delle risorse societarie, cagionato indi aggravato

l'eccessivo indebitamento della __________, segnatamente, malgrado il manifesto

stato di insolvenza, perlomeno a partire dal 1999, omesso di mettere in atto

misure di risanamento, ritenuto che a partire dal 2000 la società ha operato

senza linee di credito, omettendo intenzionalmente di depositare i bilanci,

aggravando il proprio eccessivo indebitamento conoscendone l'insolvenza,

cosicché la società ha lasciato al momento del fallimento creditori

insoddisfatti per oltre CHF 12'000'000.-,

per avere intenzionalmente omesso di riversare i

contributi AVS, le quote LPP ed i contributi infortuni professionali trattenuti

ai dipendenti, destinandoli ad altri scopi, accumulando un debito nei confronti

della Cassa di compensazione di ca. CHF 602'000.-, di ca. CHF 1'320'000.- nei

confronti della previdenza professionale, di CHF 550'193.20 nei confronti della

__________,

conoscendo la propria insolvenza, a partire perlomeno

dal 1999, intenzionalmente omesso di corrispondere l'IVA, se non nella misura

indispensabile per procrastinare la procedura di fallimento, accumulando

arretrati per oltre CHF 4'800'000.-, favorendo intenzionalmente gli altri

creditori,

allestito i bilanci della società con dati inveritieri

(ammortamenti insufficienti, sopravvalutazioni di attivi in ispecie di lavori

in corso, valutazione del credere insufficiente, ricavi non contabilizzati,

ecc.) allo scopo di evitare il deposito dei bilanci, danneggiando così i

creditori,

per avere omesso di pagare all'__________, per i

periodi fiscali dal 1° trimestre 1998 al 4° trimestre 2002, CHF 164'386.- di

IVA,

sottoscrivendo la convenzione 3 marzo 2006 per la

cessione del magazzino e del materiale del cantiere alla __________,

utilizzando la stima dell'__________ pur sapendo che la stessa era

manifestamente inferiore al valore effettivo,"

(AI 68, inc. MP __________)

C.

Il 3 luglio 2006, a tutti gli istituti bancari del

Cantone Ticino (AI 70) e ad alcuni istituti bancari del Canton __________, è

stato notificato un ordine di perquisizione e sequestro volto ad identificare

ogni e qualsiasi relazione in qualche modo riconducibile agli accusati ed alla __________

per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71). L'ordine prevede pure il

sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle

relazioni.

Lo stesso giorno, è stato posto in opera un blocco a

RF (distretto di __________) di una serie di beni immobili, individualmente

indicati, intestati a __________ e/o __________, __________ e __________ (AI

72, poi "sostituito" con l'AI 79 del 4 luglio 2006).

Gli ordini di perquisizione e sequestro bancari sono

motivati con la finalità di reperire averi della __________ "distratti,

rispettivamente occultati, suscettibili di confisca, devoluzione alle parti

lese, nonché allo scopo di assicurare i diritti di risarcimento della massa

fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 70), quello di

blocco per "assicurare i diritti di risarcimento della massa

fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 72).

D.

Contro gli ordini menzionati, rispettivamente contro

l'uno o l'altro di questi, sono stati interposti reclami sia da parte degli

accusati sia da parte di altre persone (fisiche e giuridiche) in qualche modo

toccate dagli stessi.

Sebbene le premesse da verificare per determinare la

fondatezza legale degli ordini siano analoghe, se non identiche, per tutti i

reclami, non così le problematiche relative alla legittimazione, alla

connessione con quanto perquisito/sequestrato, rispettivamente alla

proporzionalità delle misure cautelari poste in essere. Per questo motivo non

si ritiene opportuno evadere tutti i ricorsi con un'unica decisione: meglio

riprendere, se del caso, in ogni singola decisione le considerazioni che

valgono indistintamente per tutti i reclami e risolvere le problematiche

specifiche poste da ogni singolo reclamo nell'ambito di decisione separata.

E.

Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc.

GIAR 335.2006.1), __________ chiede l'annullamento dell'ordine di perquisizione

e sequestro (indirizzato a tutte le banche del cantone e ad alcune fuori

cantone: doc. 1 e 2a inc. GIAR 335.2006.1), nonché del blocco a RF nella misura

in cui concerne immobili di cui egli è proprietario o comproprietario.

Il reclamante, dopo l'esposizione di alcuni fatti

inerenti l'inchiesta, contesta che gli ordini impugnati rispettino il principio

di proporzionalità; a suo dire, anche in considerazione del fatto che

intervengono a circa quattro mesi dall'avvio dell'inchiesta, gli ordini

relativi ad un periodo di dieci anni costituiscono una ricerca indiscriminata

di prove (fishing expedition), non indicano la connessione (con i reati

ipotizzati e con la __________) e concretizzano un danno sia nei confronti

dell'accusato stesso che nei confronti di terzi eventualmente toccati dalle

misure in questione.

Parallelamente, il reclamante ritiene che gli ordini

in questione non si fondino su seri indizi di colpevolezza perché la promozione

dell'accusa elenca "la lista quasi completa di tutti i reati fallimentari

contemplati dal codice penale" e le ipotesi indicate (come costitutive

di reato) non sono suffragate dai necessari (e concreti) indizi. Ciò vale, in

particolare e sempre secondo il reclamante, per la diminuzione fittizia degli

attivi mediante percezione di ricavi societari (Reclamo, punto 8.1), per la

cessione (pretesa sottocosto) alla __________ degli uffici di proprietà della __________

(Reclamo, 8.2), per la cattiva gestione (che non può essere concretizzata dal

solo fallimento della società: Reclamo, 8.3), per il favore ad altri creditori

preteso realizzato mediante l'omissione dei pagamenti IVA (in quanto avvenuta

con l'accordo della competente autorità: Reclamo, 8.5), per il falso in

bilancio (ritenuto che i revisori hanno sempre proposto all'assemblea

l'approvazione: Reclamo 8.6) e per la cessione alla __________ di magazzino e

materiale __________ (in quanto trattasi di semplice nolo con cessione solo con

l'accordo degli organi del fallimento: Reclamo, punto 8.7). Inoltre, il

reclamante ritiene semplicemente inapplicabile ai contributi sociali l'art. 159

CP (Reclamo, punto 8.4).

__________ afferma pure che il sequestro sui suoi beni

personali non è giustificato in quanto non vi è (non è fornita) alcuna

indicazione di arricchimento indebito, ergo: non vi é nulla da confiscare, dato

che un sequestro penale ai fini di assicurare pretese di natura civile (in casu

ex art. 754 CO) è inammissibile (Reclamo, 9).

Da ultimo, il reclamante segnala come il sequestro

abbia toccato averi di terzi in virtù del fatto che egli ha beneficiato di

numerose procure nel corso degli anni e che gli immobili bloccati concernono in

particolare (__________) una importante operazione immobiliare attualmente in

corso e nella quale egli avrebbe investito fondi propri unicamente nella misura

di FRS 150'000.- (Reclamo, punto 10).

F.

Con osservazioni del 27 luglio 2006 (doc. 13, inc.

GIAR 335.2006.1), il magistrato inquirente chiede reiezione del reclamo.

Dapprima indica la data del fallimento __________ (16

marzo 2006), l'entità provvisoria del passivo del fallimento (ca. 12 mio FRS),

il valore dell'inventario e altri attivi (ca FRS 600'000.- + FRS 5'000.-),

rammenta i principi in materia di perquisizione e sequestro e afferma che

l'assenza di impugnativa contro la promozione dell'accusa vale riconoscimento

degli indizi di reato per atti concludenti (Osservazioni, punto 1 e 2 sul

merito). Successivamente, ricostruisce sommariamente l'attività della __________

(dal 1970) sottolineando come, già verso la metà degli anni novanta, la società

(diretta sostanzialmente dai due accusati) abbia dovuto affrontare problemi di

liquidità che gli amministratori/gestori hanno cercato di risolvere mediante il

differimento del pagamento di oneri sociali e IVA (Osservazioni, 3.1 e 3.2);

inoltre, essi avrebbero omesso di ricapitalizzare la società, nonostante la

forte perdita d'esercizio nel 1993 e l'utile da loro ricavato dalla vendita

parziale del pacchetto azionario, così come di depositare i bilanci, nonostante

la grave insolvenza (in particolare per sopravvalutazione di attivi) evidente

sin dal 1995, limitandosi ad intestare/trapassare beni personali ad altri famigliari

(Osservazioni, 3.3 e 3.4).

Nel seguito delle osservazioni, il magistrato

inquirente indica singoli fatti ritenuti configurare gravi indizi di reato

(Osservazioni, 3.5).

In particolare, per le ipotesi di cui agli artt.163/1

e 164/1 CP:

Ø ultimo bilancio chiuso e revisionato sarebbe quello

dell'esercizio 1998 (teste __________);

Ø sopravvalutazione lavori in corso e debitori nel

bilancio dell'esercizio 1993 (convenzione 20.08.1993 con __________);

Ø annotazioni di movimentazione di contante (ca. 1,4 mio

FRS) registrato come destinato in gran parte a __________ e __________,

rispettivamente a conto bancario di loro pertinenza, e solo per il rimanente

alla società (quaderno "correntisti", sequestro uffici); libro cassa

correntisti per gli anni dal 1998 al 2000 con entrate definite "non

contabilizzate" (nei conti societari?) per ca. 3,6 mio FRS e riepilogo

versamenti correntisti (la cui concretizzazione sarebbe da verificare)

1995/2004 con saldo attivo (per i correntisti) di ca. 3,1 mio FRS, nonché documentazione

che indicherebbe l'esistenza di casse private degli accusati (sequestro uffici,

all. B al verbale 10.5.1996 __________);

Ø vendita uffici alla __________ (all. 6 verbale 6 aprile

2006 __________);

Tutti elementi che, secondo l'inquirente, indiziano

gravemente la percezione personale da parte degli accusati di ricavi di

pertinenza della società, con conseguente indebito profitto (Osservazioni,

3.5.1, 3.5.2 e 3.5.4).

Le altre ipotesi di reato sarebbero gravemente

indiziate dal mancato deposito dei bilanci sin dal 1999 (art. 165 CP;

Osservazioni, punto 3.5.3), dalle "trattenute" IVA con conseguente

"favore" agli altri creditori (art. 167 CP) e dall'operazione di

cessione dell'inventario __________ a __________ "sotto banco"

nonché dai dubbi (non meglio precisati ma indicati come oggetto di verifica)

della correttezza della liquidazione dei lavori in corso per i cantieri ceduti

a __________ (senza indicazione di specifico titolo di reato, ma verosimilmente

163/164/165 CP; Osservazioni, 3.5.6).

Lo scopo degli ordini di perquisizione e sequestro,

sempre secondo il Procuratore pubblico, va individuato nella necessità di

accertare tutte le possibili relazioni degli accusati (o a loro riconducibili)

sulle quali possono essere confluiti "ricavi da committenti non contabilizzati",

rispettivamente "fondi societari distratti ed occultati" a

proprio (degli accusati) indebito profitto (già nel 1995 vi sarebbero

versamenti correntisti per FRS 1,6 mio di origine sospetta: verbale 10 maggio

2006 __________ e all. B), con conseguente sequestro ai fini di confisca o di

"garanzia di risarcimento alle parti civili e lese".

L'estensione dell'ordine (per numero di istituti

bancari ed estensione temporale dello stesso) si giustifica per le "regolari

e costanti manovre distrattive", nonché "dello stato del passivo

rilevato al momento del fallimento" (Osservazioni, 4). La

perquisizione di conti formalmente intestati a terzi, e sui quali gli accusati

fruiscono (o fruivano) di procura, ha quale scopo quello di verificare presenza

di averi eventualmente riconducibili agli accusati (Osservazioni, 4, pag. 10).

Da ultimo, ed in merito al blocco a RF anche delle

proprietà acquistate "antecedentemente al periodo richiesto"

il sequestro si giustifica, sempre per il Procuratore pubblico, per l'applicazione

dell'art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP, essendo "pacifica la connessione …

trattandosi di beni … appartenenti agli accusati (sia formalmente sia alla loro

sfera economica)" (Osservazioni, 4, pag. 11).

G.

Le uniche due entità indicate a questo ufficio come

parti civili (__________e __________), non hanno presentato osservazioni nel

termine assegnato.

La richiesta di effetto sospensivo al reclamo,

formulata dall'accusato contestualmente al reclamo stesso, è stata evasa

negativamente per quanto concerne il sequestro, nella forma dell'art. 164 CPP

per quanto concerne la perquisizione delle relazioni bancarie (cfr. ordinanza

del 14 luglio 2006, doc. 3, inc. GIAR 335.2006.1).

Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti,

si dirà, se necessario, nei considerandi di merito.

Considerato

Considerandi

1.

Il reclamo, tempestivamente introdotto dall'accusato

nonché persona (in parte) direttamente colpita dagli ordini stessi, é

ricevibile in ordine.

2.

I principi generali in materia di perquisizione e

sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al magistrato

inquirente vengono qui di seguito riassunti con riferimento a precedenti

sentenze.

In generale, in materia di sequestro:

"In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al

magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono

avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o

cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o

devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento

eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di

cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione

preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del

merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa -

della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle

decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v.

decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid.

1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da

intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse

pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così

occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente,

con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla

verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va

in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del

caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).

Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario

(art. 161 cpv. 5 CPP)."

(GIAR 13

dicembre 2004, 520.2004.1)

Per quanto concerne, più specificamente il sequestro

ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 59 CP:

"2.

Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994,

le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di

confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera

illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv.

1.

CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue

Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto.

4.2.1

p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]).

“Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti

(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali

limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore

economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar

Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998,

qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento

nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento

dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid,

Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).

Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art.

59.

cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che

impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.;

DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono

essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca

all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri dev'essere

dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid.

3.

c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel

patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid.

3.

c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b).

Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di

denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad

esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o

simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene

sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).

Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria

ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito)

di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva

assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur

essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i

valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più

reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure

debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art.

59.

cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). In tal

caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita.

Indipendentemente dalla natura della confisca nel

singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore,

bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che

non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS

(art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336

ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la misura, può eccepire

unicamente di avere acquisito i beni in proprietà, eventualmente di disporne in

virtù di diritti reali limitati; il mero possesso, invece, non osta alla confisca,

ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese obbligatorie del terzo: “non

spetta [...] al diritto penale tener conto, in materia di confisca, dei diritti

di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio, pto. 223.4 in fine; così, verbatim,

già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e F, inc. Giar 141.97.3, consid. 5 p. 6.; Niklaus Schmid, nota 82

ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes

Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998).

Per non vanificare la portata delle norme sulla

confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi

soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit., pto.

6.

, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire l'eventuale

risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).

Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei

confronti di un terzo.

Il sequestro (in casu: bancario) può rappresentare un

attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura

d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve

poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire

necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con

l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio,

v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine

deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis

de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469,

con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il

doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante

negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta

esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire

dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente

approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più

generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi, ovviamente, anche a

giustificazione del suo perdurare.

(GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)

E, ancora, in materia

di perquisizione e sequestro bancario:

"7.

...

b)

Un ordine di perquisizione e sequestro bancario

rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come

ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali:

deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire

necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con

l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio,

v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine

deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis

de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469,

con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il

doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante

negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta

esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire

dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente

approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più

generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore

Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep.

131.

[1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e

Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).

c)

Va, inoltre ricordato, che l'ordine di perquisizione e

sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due atti procedurali (o

momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti: quello della

perquisizione e quello del sequestro.

Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e

ne determina la fondatezza sia per quanto concerne la (successiva) acquisizione

agli atti della documentazione e/0 degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR

2.

novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in

re M-B., inc. 224.94.1).

La prassi che ammette sostituzione della perquisizione

"domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta,

non deve far dimenticare questi due momenti.

Occorre, pertanto e innanzitutto, verificare se le

condizioni per la perquisizione siano date."

(GIAR 10

dicembre 2002, 627.2001.1)

Nel caso qui in esame, ci si trova

confrontati con un ordine di perquisizione bancario, assortito da sequestro sia

di documenti sia degli attivi delle relazioni, e con un ordine di sequestro di

beni immobili sotto forma di blocco a RF.

Di principio, tutte e tre le misure

debbono poggiare sull'esistenza di gravi indizi di reato ed una relazione di

connessione (probatoria o confiscatoria) tra questo (o questi) e gli oggetti

del sequestro. Comunque, come detto nell'ultima sentenza appena citata, non va

dimenticato che il sequestro bancario (sia dei documenti che degli averi) segue

la perquisizione e, nella misura in cui è stato ordinato cautelativamente

(prima di avere conoscenza, appunto, del contenuto della eventuale

documentazione), deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima,

di competenza del magistrato inquirente (GIAR 27 aprile 2006, 116.2006.1).

Ciò giustifica, perlomeno per quanto

concerne l'ordine di perquisizione e sequestro bancario, che ci si occupi in

primo luogo del fondamento della perquisizione e solo successivamente, ed

eventualmente, del sequestro.

3.

a)

Per quanto concerne la verifica dell'esistenza

di gravi indizi di colpevolezza in capo al reclamante, si ricorda innanzitutto che

nel relativo esame questo giudice deve imporsi precisi limiti, derivanti da un

lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti

formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e non di valutare nella

sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente

congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di

merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. Inconferente,

a questo proposito, l'assenza di impugnativa nei confronti della promozione

dell'accusa (istituto a garanzia dell'accusato e impugnabile unicamente per

motivi formali).

b)

Premesso che il ruolo degli accusati

quali gestori (di diritto e di fatto), oltre che azionisti, della __________

non è contestato (comunque confermato dagli atti: AI 2, AI 9, Verbali A1, A2

A3, A5), gli elementi raccolti (e indicati) dal magistrato inquirente

permettono di indiziare, al momento attuale, gran parte dei reati ascritti.

Il mancato pagamento dell'IVA, nonché

degli oneri sociali, così come di altre trattenute sui salari, sebbene non

necessariamente sufficiente da solo a configurare il reato (cfr. ad esempio DTF

117.

IV 78, DTF 122 IV 270), sono da ritenere, in particolare se il fatto si

ripete nel tempo (cfr. AI 9, 15, 39, 44, verbali A3 e A4) ed è frutto di una

decisione "strategica" anche ai fini della limitazione della

responsabilità personale (Verbale A4, pag. 3), indizi sufficienti dei reati di

cui agli artt. 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS, 76 cpv. 3 LPP e, per le trattenute non

relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio AI 15), dell'art. 159 CP.

c)

Il magistrato inquirente segnala che

nell'ambito della perquisizione degli uffici é stata reperita documentazione

che registra entrate a favore dei "correntisti" che in parte

risulterebbero "girate" alla __________ e per altra parte destinata

agli accusati per contante o su di un loro conto denominato __________ (cfr.

intestazione del documento e sigla __________ a fianco di numerose

registrazioni), così come altra documentazione relativa a __________

riconducibili agli accusati (cfr. documentazione __________ in contenitore n.

10; in particolare: quaderno correntisti, cassa correntisti, cassa privata __________,

ecc.).

A dire del magistrato la documentazione

in questione indizierebbe l'incasso personale di ricavi (attivi della società)

e, quindi, la loro distrazione, rispettivamente la dissimulazione di attivi

(art. 163 CP).

__________ da un lato ha dichiarato che "può

darsi che nel corso degli anni vi siano stati degli incassi in nero"

(pur se con indicazione che si sarebbe trattato di poche migliaia di franchi ed

escludendo connessione con la contabilizzazione in questione: Verbale A4, pag.

8), dall'altro non ha saputo fornire alcuna indicazione in merito alla causale

di una delle registrazioni più cospicue del quaderno "correntisti"

(225'000.- FRS, di cui solo 25'000.- registrati come girati a __________)

limitandosi a dire che __________ non "c'entra niente" e che

non sa chi siano i correntisti (Verbale A6, pag. 2). A ciò si aggiungono le

dichiarazioni della teste __________ in merito a quanto da lei riscontrato (nel

caos amministrativo che regnava in società: Verbale V3, pag. 2), più in

particolare sulle comunicazioni informali circa la liquidazione/archiviazione

dell'importante scoperto della voce debitori (idem, pag. 3, 4) e quelle del

teste __________ sulla presenza di commesse non redditizie per la società

(Verbale V4 pag. 2), indicazioni che denotano un rapporto non necessariamente

trasparente con i debitori stessi (ancorché al momento non vi sia relazione

diretta con quanto emerge dal quaderno sopra menzionato e lo scoperto debitori

é stato imputato, dall'accusato __________, alla contrazione dei prezzi e alla

crisi che ha toccato anche i committenti: Verbale A3, pag. 2).

Gli elementi (di fatto e circostanziali) appena

indicati, allo stadio attuale del procedimento, sono indizi sufficienti di una

non registrazione di tutti i ricavi e loro distrazione, quindi del reato

ascritto (se non, a dipendenza della situazione e delle circostanze specifiche,

anche di una infrazione contro il patrimonio).

Non modifica questa conclusione l'affermazione del

reclamante secondo cui gli accusati avrebbero, negli anni, immesso nella

società importanti capitali come "dimostrato dai bilanci della __________

"; da un lato risulta che perlomeno parte delle immissioni sono state

effettuate mediante gli importi registrati nel quaderno "correntisti"

di cui si è parlato sopra (con la conseguenza che potrebbe non trattarsi di

fondi "propri" degli azionisti, bensì di fondi già di pertinenza

della società, immessi con contestuale registrazione di debito a carico di quest'ultima:

cfr. Verbale A6, pag. 2), dall'altra __________ afferma, in sede di verbale

(A4, pag. 4), che i versamenti alla società erano effettuati anche da terzi

"correntisti" di cui non conosce l'identità (con conseguente

difficoltà attuale nella determinazione degli importi effettivamente versati

dagli accusati con fondi propri), mentre che il qui ricorrente nulla sembra

sapere in merito ai "terzi" (A5, pag. 4; mentre che sulle registrazioni

"quaderno correntisti" ecc. non è ancora stato sentito nel

dettaglio).

Rispettivamente, e qualora la non

registrazione/distrazione di cui sopra non dovesse trovare conferma nel seguito

dell'istruttoria, parte degli stessi elementi indicati, aggiunti agli

ammortamenti ed alle valutazioni dei lavori in corso che i revisori (e non

solo: cfr. all. e al verbale A1) hanno ripetutamente segnalato come

insufficienti i primi e eccessive le seconde (cfr. contestazioni in verbale A4,

pag. 5 e ss.), l'esposizione dell'inventario a bilancio 2004 (verbale A4, pag.

8) per FRS 2'000'000.- a fronte di una valutazione peritale di FRS 440'000.-

(pur considerando la differenza tra valori a continuazione e valori di

liquidazione), sono elementi sufficienti ad indiziare (lo si ripete: allo stato

attuale dell'inchiesta) anche i reati di cui agli artt. 164 CP,

sussidiariamente ("… in un modo non previsto dall'art. 164, …") 165

CP.

d)

Tutti quelli indicati costituiscono, a giudizio di

questo giudice, elementi concreti indizianti fatti che possono costituire reato

(non semplici sospetti dunque: DTF 31 ottobre 2002, 1P.309.2002) e che, quindi,

meritano approfondimento. Poco importa, a questo stadio, che il magistrato

inquirente abbia indicato "… la lista quasi completa di tutti i reati

fallimentari", rispettivamente nessun elemento concreto di "arricchimento

indebito" dell'accusato (rispettivamente degli accusati); in presenza

di elementi indizianti la diminuzione degli attivi, non è necessario che sia

già chiaro all'inizio dell'inchiesta se si tratti di una diminuzione fittizia o

effettiva, rispettivamente di atti che debbano/possano essere sussunti

all'ipotesi sussidiaria dell'art. 165

CP (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n. 1/7 ad art. 163; DTF

28.

febbraio 2006,6S.438/2005; DTF 4 luglio 2003,6S.142/2003).

Quanto all'"arricchimento indebito", non si

tratta di elemento costitutivo dei reati in questione che, peraltro sono reati

di messa in pericolo astratta e non necessitano neppure, per la realizzazione,

che "la diminution du patrimoine ait eu pour résultat de causer un dommage

pécuniaire définitif aux créanciers" (DTF 28 febbraio 2006, citato

sopra). Comunque, fintanto che l'ipotesi di distrazione regge, la modalità

concreta della distrazione/dissimulazione, rispettivamente della collocazione

(passata ed attuale) di quanto distratto/dissimulato, è atto d'indagine che può

fondarsi sui soli indizi, appunto di distrazione.

e)

In virtù di quanto sopra non appare necessario

approfondire la questione della valutazione dell'inventario fatta dall'__________

per rapporto al prezzo di cessione alla __________ e che il reclamante indica

come nolo con impegno a pagare solo con l'accordo dell'amministrazione del

fallimento (Osservazioni, punto 3.5.6; Reclamo, punto 8.7), né se l'omissione

di pagamento IVA, che permette alla società di disporre di maggiore liquidità,

sia sussumibile alla fattispecie prevista dall'art. 167 CP.

4.

Stabilita l'esistenza di sufficienti indizi di reato,

non sono necessarie particolari disquisizioni per ritenere la probabile

connessione tra i fatti oggetto d'inchiesta e l'oggetto (se si preferisce, gli

oggetti) degli ordini di perquisizione impugnati. Trattasi di relazioni che gli

accusati (quindi anche il qui ricorrente) avrebbero potuto utilizzare in

relazione ai reati ascritti, in quanto a loro riconducibili (per titolarità,

proprietà economica) o da loro movimentabili (per procura). Il relativo

contenuto può permettere approfondimento/verifica degli indizi di reato (anche,

nell'eventualità di assenza di riscontri, nell'interesse della difesa) per il

chiarimento delle ipotesi di reato prima ancora che per assicurare al

procedimento eventuali beni ai fini dell'applicazione dell'art. 59 CP.

L'emanazione di un ordine di perquisizione (e sequestro)

a tutte le banche del Cantone Ticino e alcune in altri cantoni, per relazioni

bancarie relative al periodo __________, non è automaticamente lesivo del

principio di proporzionalità, né costituisce (in sé) una ricerca indiscriminata

di prove.

L'entità e la tipologia dei fatti oggetto di

accertamento, in uno con le date in cui gli elementi indizianti si collocano (cfr.

quaderno __________, __________, periodo relativo ai problemi di liquidità - se

non già insolvenza - e di mancato pagamento dell'IVA, rispettivamente mancato

versamento degli oneri sociali e/o trattenute salariali) giustificano, a

giudizio di questo giudice, l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato (cfr.

per analogia DTF 1P.239/2002) che non necessita, per essere considerato

proporzionale, della preventiva individuazione delle relazioni da perquisire (cfr.

quanto detto sopra e, sempre per analogia cfr. CRP 27 luglio 2006, 60.2006.160,

pag. 11).

5.

Alla luce di tutto quanto esposto ai considerandi che

precedono la perquisizione, che forzatamente precede il sequestro sia della

documentazione che degli eventuali averi in conto, è legittima ed il reclamo,

su questo punto, deve essere respinto.

6.

a)

Stabilita la legittimità della perquisizione, ci si

deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della procedura di messa sotto

suggello adottata quale forma d'effetto sospensivo.

La seconda questione é attinente alla perquisizione

della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di perquisizione e

sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a interporre reclamo

contro un ordine di perquisizione e sequestro, in Il Ticino ed il diritto,

Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357).

Di principio, lo scopo di questa procedura, che può

essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine di perquisizione e

sequestro, è quella di permettere al detentore (o all'avente diritto) delle

carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al procedimento penale,

rispettivamente al magistrato inquirente di indicare perché tale documentazione

è importante per l'inchiesta (per analogia DTF 130 II 193). Poco importa

(perlomeno in questa sede) chi debba provocare la decisione del GIAR ex art.

164.

CPP, ciò che importa è che la levata dei sigilli avvenga (in assenza di

chiaro accordo) per decisione giudiziaria. Spetta, anche in questo caso, alle

parti motivare le rispettive richieste, ritenuto che dall'inquirente non si

potrà certo pretendere motivazione che vada oltre quella inerente la

connessione, in termini generali, con l'oggetto delle indagini (DTF 130 II 193,

cons. 4.3). Se tale motivazione è sufficiente, spetterà semmai all'opponente

motivare in merito all'estraneità, con riferimento alla specifica

documentazione, fornendo prova praticamente liquida, affinché questo giudice,

che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle

prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin

qui acquisita), possa esprimersi in merito.

b)

Nel caso in esame, se le motivazioni e argomentazioni

del magistrato inquirente (sia in sede di decisione che in sede di

osservazioni) sono sufficienti per levare i sigilli sotto i quali la

documentazione bancaria è stata prodotta, va detto che nessuna indicazione

specifica di estraneità è stata fornita dal reclamante e/o dall'istituto di

credito. In sostanza non si è andati oltre la contestazione (come detto sopra,

generica) dei gravi indizi di reato contenuta nell'atto di reclamo. Nessuna

indicazione (tantomeno prova liquida) di estraneità, ex art. 164 CPP, è stata

fornita. Questa constatazione è, comunque, nella logica delle cose dato che la

procedura di messa suggello è stata adottata unicamente ai fini dell'effetto

sospensivo, quindi in attesa della determinazione sulla legittimità della

perquisizione, non tanto per proteggere specifiche "carte".

Questa circostanza basterebbe, da sola (a giudizio

dello scrivente), ad ammettere perquisizione delle carte, da parte

dell'autorità inquirente (una volta stabilita legittimità della perquisizione,

come è qui il caso), senza necessità che questo giudice proceda all'apertura

della busta ed all'analisi prima facie del contenuto.

Tuttavia, si procede in tale incombente per seguire

l'indicazione di prassi data dalla CRP che sembra richiedere, in ogni caso,

l'apertura ai fini di garantire l'eventuale doppio grado di giurisdizione (CRP

5.2.2004

in re C., inc. 60.2002.393).

7.

Quanto al sequestro (per chiarezza si precisa che ci

si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come detto sopra lo

stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato ordinato

cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di

quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo 1994, inc. 224.94.1),

che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora effettuato.

Riservatezza, approfondito esame delle circostanze e

quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno presiedere alla

perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed all'esame della

documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui spettano tali

incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR 2 novembre

1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli atti

dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al

processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile

accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro

per quelle ritenute pertinenti.

Analogamente si dovrà procedere in relazione agli

averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai quali è

possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato) e

dissequestrando gli altri.

8.

In merito al sequestro è opportuno ricordare che oggetto di confisca ai sensi dell'art. 59 cifra 1 può essere solo il provento di reato, cioè quei valori che : "… doivent provenir de l'infraction dont elles sont le résultat. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention de ces valeurs, un lien de causalité tel que les secondes apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou qu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts 6S.667/2000 du 19 février 2001, reproduit in: SJ 2001 I 330, consid. 3a et 6S.819/1998 du 4 mai 1999, reproduit in: SJ 1999 I 417 et PJA 2000 p. 1030, consid. 2a)." (DTF 9 agosto 2002, 1P 239/2002) (Si vedano anche: GIAR 8 agosto 2002, 51.2002.2 e citazioni; AJP/PJA 12 2001 pag. 1387 ss., pag. 1392).

Mentre che, oggetto del sequestro

conservatorio ex art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP possono essere i valori necessari a

garantire l'eventuale risarcimento compensatorio ai sensi dell'art. 59 cifra 2

CP, ritenuto che:

"Se i valori soggiacenti

a confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati),

il giudice ordina - ai sensi dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP, in favore dello

Stato un risarcimento equivalente (BSK StGB I-F. Baumann, op.cit., n. 53 ss. ad

art. 59 CP; N. Schmid, Kommentar, op. cit., n. 97 ss. ad art. 59 CP) "Se i

valori patrimoniali soggiacenti a confisca non sono più reperibili (siccome ciò

al fine di impedire … che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali

soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati" (FF

1993.

III 221)"

(CRP 21 ottobre 2005,

60.2005

)

Quanto ai terzi, è stato recentemente

precisato che l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 59 cifra 2 cpv. 2 CP

presuppone che il provento di reato (o surrogato) sia loro pervenuto (CRP 23

febbraio 2005, 60.2004.425 cons. 3.1); altrimenti detto, non basta che l'autore

del reato abbia trasmesso al terzo beni (di lecita provenienza) che se rimasti

nel suo possesso avrebbero potuto essere sequestrati in applicazione dell'art.

59.

cifra 2 cpv. 1 CP.

La determinazione/indicazione degli

elementi (se si preferisce, la verifica

della fondatezza dei presupposti del sequestro ex art. 161, "… a partire dal sospetto all’apertura del procedimento,

che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori": GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7) a sostegno di un (possibile) provento del

reato, della sua (probabile) entità, della connessione con il sequestro, così

come di tutti gli elementi che lo possono giustificare ai fini

dell'applicazione dell'art. 59, è di competenza, in prima sede, del magistrato

inquirente (per analogia: CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9). A maggior ragione

laddove sono indiziati reati la cui commissione non comporta sempre e

necessariamente un "provento diretto" ai sensi delle decisioni sopra

indicate (si vedano, inoltre: DTF 119 IV 17 e 145; Assise correzionali Mendrisio

31.

ottobre 2003 in re R. e F., cons. 37), come è invece il caso per determinati

reati patrimoniali, rispettivamente laddove il (sempre eventuale)

"provento" non è necessariamente ed automaticamente assimilabile allo

scoperto/passivo del fallimento (che non è elemento costitutivo del reato,

bensì condizione di punibilità ma può fornire, nella fase iniziale delle

indagini, un ordine di grandezza a giustificazione del sequestro). Inoltre, se

si può (in linea generale) concordare con il reclamante (Reclamo, punto 9) che

neppure pretese di carattere eminentemente civile, e/o delle eventuali parti

civili, possono automaticamente fondare il sequestro ai fini della garanzia del

risarcimento compensatorio (visto il carattere sussidiario del credito compensatorio

per rapporto alla confisca: F. Baumann, in BsK, n. 53 ad art. 59; si vedano

anche SJ 1999 p. 417; DTF 119 IV 17; DTF 122 IV 365; di norma, il credito

derivante dalle conseguenze di un danneggiamento ex art. 144 CP non è oggetto

di sequestro ai fini dell'applicazione dell'art. 59), vale anche la

considerazione inversa, nel senso che non è necessario che vi siano delle

fondate pretese di natura civile a fondamento del sequestro rispettivamente del

risarcimento compensatorio (in relazione alle problematiche esposte, si veda

quanto desumibile anche da DTF 126 I 97, DTF 9 agosto 2002, DTF 22 novembre

2002, 6s.398.2002;1P.239/2002; DTF17 novembre 2004,6P.125/2004; DTF 28

febbraio 2006,6S.438/2006; Assise correzionali Lugano 24 febbraio 2006 in re

B. e C., cons. 33).

Da tutto quanto sopra, deriva l'esigenza di

dar seguito alla perquisizione per verificare/approfondire i sospetti di reato

e di indebito profitto ed eventuale conferma del sequestro ordinato (DTF 9

agosto 2002,1P.239/2002, già citato).

9.

Anche il blocco a registro fondiario deve

essere considerato "cautelativo" nel senso esplicitato al

considerando n. 7 della presente e dovrà trovare conferma o smentita (per

connessione e/o entità) a seguito delle perquisizioni bancarie e/o di altri

atti d'indagine che si dovessero rendere necessari (rispettivamente di

documentazione che gli accusati vorranno mettere a disposizione della

magistratura inquirente tempestivamente, come in parte risulta già fatto).

In relazione alla part. __________, si

ricorda che risulta già presentata una specifica domanda di dissequestro

all'autorità competente in prima istanza (laddove le condizioni per un

sequestro iniziale e cautelativo sono presenti, come nel caso specifico), e la

questione è stata oggetto di uno scritto/comunicazione dello scrivente ufficio

al magistrato inquirente ed al legale (doc. 18, inc. GIAR 335.2006.1). Con

comunicazione del 22 settembre 2006, il magistrato inquirente comunica di averne

disposto lo sblocco; il reclamo, laddove concerne tale immobile e il relativo __________,

è divenuto privo d'oggetto.

Da ultimo, la data d'acquisto degli

immobili oggetto del blocco, che si situerebbe anteriormente al periodo di

commissione (o di prescrizione) dei reati (Reclamo, punto 10), da sola, non è

determinante per dimostrare inapplicabilità dell'art. 59 cifra 1 (si pensi alla

possibilità di ammortamenti, interessi ipotecari o lavori di miglioria

successivi) e, comunque, non permetterebbe di evitare il sequestro per

l'applicazione dell'art. 59 cifra 2 se i beni sono ancora nella sfera economica

dell'accusato.

10.

Sulla base di tutto quanto esposto ai considerandi

precedenti e tenuto conto dello stadio del procedimento, gli ordini di

perquisizione e sequestro, rispettivamente di blocco del RF, impugnati poggiano

su sufficienti indizi di reato, nonché di connessione del reato con gli oggetti

della perquisizione e dei sequestri, e sono ancora rispettosi del principio di

proporzionalità. Il reclamo deve essere

di conseguenza respinto, con trasmissione (a crescita in giudicato della

presente) della documentazione ricevuta sotto suggello (aperta senza esito

evidente di estraneità) al Procuratore pubblico per la perquisizione e

l'eventuale seguito del sequestro.

Reiezione del gravame comporta carico di tasse e spese

alla parte soccombente, con la presente decisione suscettibile di reclamo ex

art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.

163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76

cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,

decide

1.

Il reclamo 14 luglio 2006 presentato da __________

contro gli ordini di perquisizione e sequestro del 3 luglio 2006 e contro

l'ordine di blocco del registro fondiario del 3/4 luglio 2006, nell'ambito del

procedimento di cui all'inc. MP ____________________ è respinto (laddove non

divenuto privo d'oggetto).

2.

La documentazione bancaria prodotta sotto suggello

sarà consegnata al Procuratore pubblico, per i suoi incombenti come ai considerandi,

a crescita in giudicato della presente.

3.

La tassa di giustizia fissata in FRS 1'200.--, e le

spese di FRS 350.--, sono a carico del reclamante.

4.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP

entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

5.

Intimazione (con copia delle osservazioni):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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