INC.2006.33502
Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro
25 settembre 2006Italiano39 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2006.33502
Data decisione, Autorità:
25.09.2006, GIAR
Titolo:
Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro
BLOCCO DEL REGISTRO FONDIARIO
PERQUISIZIONE
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 59 CPS
Incarto n.
INC.2006.33502
INC.2006.33507
Lugano
25 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sui
reclami presentati il 14 luglio 2006 e il 2 agosto 2006 da
__________ (rappr. dallo studio legale __________)
contro
le decisioni 3 luglio e 19 luglio 2006 del
Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, mediante le quali ha ordinato
la perquisizione ed il sequestro presso ogni istituto bancario del cantone,
presso istituti fuori cantone, rispettivamente presso __________, nell'ambito
del procedimento di cui all'inc. MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (27
luglio 2006) e preso atto che le PC __________ e __________ non ne hanno presentate
nel termine assegnato, così come gli accusati __________ e __________.
visto l'incarto MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
Il 24 marzo 2006, a seguito di una notizia apparsa
sulla stampa secondo cui la SSIC avanzava sospetti sul fallimento della __________
e annunciava l'intento di far verificare (nella procedura fallimentare) la
correttezza di atti precedenti il fallimento, è stata avviata una procedura
penale per le ipotesi di reato di cui agli artt. 164 cifra 1 e 2 CP e 165 cifra
1 CP nei confronti di __________ e di __________ (AI 1, 2, 3, inc. MP __________,
nonché registrazione "mappetta rosa").
Lo stesso giorno sono state spiccate citazioni a
comparire nei confronti dei due indagati (AI 6 e 7) e di alcuni testi (AI 4 e
5); nel contempo si è proceduto ad acquisire documentazione presso l'Ufficio
fallimenti di __________ (AI 8).
B.
Le indagini sono poi proseguite mediante
l'acquisizione di ulteriore documentazione da vari uffici, enti e associazioni,
perquisizioni domiciliari e presso uffici, nonché l'audizione di testi ed
indagati (cfr. elenco atti inc. MP __________ da 9 a 63; "verbali" da
V1 a V5 e da A1 ad A6, inc. MP __________).
Dal verbale 21 aprile 2006 (A3), le informazioni
preliminari relative alle ipotesi di reato menzionate (artt. 164 e 165 CP) sono
state estese a __________ (verbale A3).
Il 30 giugno 2006, il Procuratore pubblico ha promosso
l'accusa nei confronti di __________ e __________, per i reati di cui alla
cifra 1 degli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA,
87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, per i fatti così descritti:
"a Lugano ed in altre località,
perlomeno a partire dal 1996 e sino al
16 marzo 2006,
nella loro qualità di organi tabulari e
fattuali della società __________, dichiarata fallita con decreto 16 marzo 2006
della Pretura di __________, in danno dei creditori della società __________,
diminuito fittiziamente gli attivi della società, percependo ricavi da
committenti non contabilizzati, distraendo ed occultando fondi di spettanza
della società,
per aver ceduto nel settembre 2003 alla
loro società __________ gli uffici di proprietà di __________ (PPP __________,
PPP da __________ a __________, __________ RFD di __________) ad un prezzo
manifestamente inferiore al valore commerciale,
per avere, a causa di cattiva gestione,
in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese
sproporzionate, speculazioni avventate e grave negligenza nell'esercizio delle
sue funzioni e nell'amministrazione delle risorse societarie, cagionato indi
aggravato l'eccessivo indebitamento della __________, segnatamente, malgrado il
manifesto stato di insolvenza, perlomeno a partire dal 1999, omesso di mettere
in atto misure di risanamento, ritenuto che a partire dal 2000 la società ha
operato senza linee di credito, omettendo intenzionalmente di depositare i
bilanci, aggravando il proprio eccessivo indebitamento conoscendone
l'insolvenza, cosicché la società ha lasciato al momento del fallimento
creditori insoddisfatti per oltre CHF 12'000'000.-,
per avere intenzionalmente omesso di
riversare i contributi AVS, le quote LPP ed i contributi infortuni
professionali trattenuti ai dipendenti, destinandoli ad altri scopi,
accumulando un debito nei confronti della Cassa di compensazione di ca. CHF
602'000.-, di ca. CHF 1'320'000.- nei confronti della previdenza professionale,
di CHF 550'193.20 nei confronti della SUVA,
conoscendo la propria insolvenza, a
partire perlomeno dal 1999, intenzionalmente omesso di corrispondere l'IVA, se
non nella misura indispensabile per procrastinare la procedura di fallimento,
accumulando arretrati per oltre CHF 4'800'000.-, favorendo intenzionalmente gli
altri creditori,
allestito i bilanci della società con
dati inveritieri (ammortamenti insufficienti, sopravvalutazioni di attivi in
specie di lavori in corso, valutazione del credere insufficiente, ricavi non
contabilizzati, ecc.) allo scopo di evitare il deposito dei bilanci,
danneggiando così i creditori,
per avere omesso di pagare all'AFC, per
i periodi fiscali dal 1° trimestre 1998 al 4° trimestre 2002, CHF 164'386.- di
IVA,
sottoscrivendo la convenzione 3 marzo
2006 per la cessione del magazzino e del materiale del cantiere alla __________,
utilizzando la stima dell'Ing. __________ pur sapendo che la stessa era
manifestamente inferiore al valore effettivo,"
(AI 68, inc. MP __________)
C.
Il 3 luglio 2006, a tutti gli istituti bancari del
Cantone Ticino (AI 70) e ad alcuni istituti bancari del Canton ____, è stato
notificato un ordine di perquisizione e sequestro volto ad identificare ogni e
qualsiasi relazione in qualche modo riconducibile agli accusati ed alla __________
per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71). L'ordine prevede pure il
sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle
relazioni.
Lo stesso giorno, è stato posto in opera un blocco a
RF (distretto di __________) di una serie di beni immobili, individualmente
indicati, intestati a __________ e/o __________, __________ e __________ (AI
72, poi "sostituito" con l'AI 79 del 4 luglio 2006).
Gli ordini di perquisizione e sequestro bancari sono
motivati con la finalità di reperire averi della __________ "distratti,
rispettivamente occultati, suscettibili di confisca, devoluzione alle parti
lese, nonché allo scopo di assicurare i diritti di risarcimento della massa
fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 70).
Il 19 luglio 2006, analogo ordine è stato indirizzato
alla BSI, St. Moritz (AI 19, inc. MP __________).
D.
Contro gli ordini menzionati, rispettivamente contro
l'uno o l'altro di questi, sono stati interposti reclami sia da parte degli
accusati sia da parte di altre persone (fisiche e giuridiche) in qualche modo
toccate dagli stessi.
Sebbene le premesse da verificare per determinare la
fondatezza legale degli ordini siano analoghe, se non identiche, per tutti i
reclami, non così le problematiche relative alla legittimazione, alla
connessione con quanto perquisito/sequestrato, rispettivamente alla
proporzionalità delle misure cautelari poste in essere. Per questo motivo non
si ritiene opportuno evadere tutti i ricorsi con un'unica decisione: meglio
riprendere, se del caso, in ogni singola decisione le considerazioni che
valgono indistintamente per tutti i reclami e risolvere le problematiche
specifiche poste da ogni singolo reclamo nell'ambito di decisione separata.
Nel caso in esame, è però opportuno risolvere in una
unica decisione i due reclami della __________ in quanto il secondo
costituisce, sostanzialmente, una replica del primo in relazione ad ordine
analogo ma emesso successivamente ed indirizzato ad ulteriore istituto di
credito.
E.
Con i reclami oggetto della presente (doc. 1, inc.
GIAR 335.2006.2 e doc. 1, inc. GIAR 335.2006.7), la reclamante indica di essere
società attiva con numerosi cantieri in corso e che l'accusato __________ ha
ormai perso (rinunciato) ogni ruolo dirigenziale. Aggiunge, inoltre, che la
"separazione" tra __________ e __________ è stata riconosciuta dal Tribunale
amministrativo.
Contesta, siccome lesive della proporzionalità, le
perquisizioni ed i sequestri ordinati con gli ordini qui impugnati che, per
quanto concerne la __________ avrebbero colpito somme di spettanza della
società, che nulla hanno a che vedere con il fallimento __________. Il
sequestro che le impedisce di proseguire l'attività e pagare gli operai,
causando ingenti danni.
F.
Il magistrato inquirente, nelle sue osservazioni (doc.
4, inc. GIAR 335.2006.2 e doc. 5, inc. GIAR 335.2006.7) rinvia a quelle prodotte
nell'ambito dei reclami presentati dai due accusati, precisando che
l'estensione temporale degli indizi relativi all'esistenza di "casse
private" giustifica anche l'identificazione e la perquisizione delle
eventuali relazioni per le quali gli accusati fruivano di procura per accertare
le ragioni, rispettivamente l'utilizzo (sempre eventuale) di tali relazioni per
farvi pervenire valori patrimoniali connessi al reato o riconducibili agli
accusati.
Quanto al sequestro dei valori, il magistrato
inquirente precisa esplicitamente che lo stesso è per così dire
"cautelativo" e potrà essere oggetto di ulteriore determinazione solo
dopo la perquisizione (Osservazioni, pag. 3).
Aggiunge che, per un conto, si è già proceduto in tal
senso avendo potuto accertare l'assenza di valori di pertinenza degli accusati.
G.
Nell'ambito della decisione sull'effetto sospensivo al
reclamo del 14 luglio 2006 (doc. 8, inc. GIAR 335.2006.2), questo giudice ha
accertato tale dissequestro, nonché la disponibilità del magistrato inquirente
ad operare dissequestri parziali a fronte di specifiche giustificazioni.
Successivamente, sempre questo giudice, ha preso atto
dell'introduzione da parte della __________ di una specifica (e asseritamente
documentata) istanza di dissequestro presso il Ministero pubblico, la cui
evasione potrebbe privare d'oggetto il presente reclamo (almeno parzialmente),
e ha comunicato alle parti che (perlomeno nella misura in cui concernono il
dissequestro) i reclami presentati da __________ verranno trattati solo dopo la
relativa decisione del magistrato inquirente (doc. 14, inc. GIAR 335.2006.2).
H.
Come detto, per quanto concerne gli indizi di reato e
le altre condizioni che debbono sorreggere un ordine di perquisizione e
sequestro, il magistrato inquirente rinvia alle osservazioni presentate
nell'ambito dei contestuali reclami presentati dagli accusati contro gli stessi
ordini, e così riassunte nelle relative decisioni:
"Dapprima indica la data del fallimento __________ (16
marzo 2006), l'entità provvisoria del passivo del fallimento (ca. 12 mio FRS),
il valore dell'inventario e altri attivi (ca FRS 600'000.- + FRS 5'000.-),
rammenta i principi in materia di perquisizione e sequestro e afferma che
l'assenza di impugnativa contro la promozione dell'accusa vale riconoscimento
degli indizi di reato per atti concludenti (Osservazioni, punto 1 e 2 sul
merito). Successivamente, ricostruisce sommariamente l'attività della __________
(dal 1970) sottolineando come, già verso la metà degli anni novanta, la società
(diretta sostanzialmente dai due accusati) abbia dovuto affrontare problemi di
liquidità che gli amministratori/gestori hanno cercato di risolvere mediante il
differimento del pagamento di oneri sociali e IVA (Osservazioni, 3.1 e 3.2);
inoltre, essi avrebbero omesso di ricapitalizzare la società, nonostante la
forte perdita d'esercizio nel 1993 e l'utile da loro ricavato dalla vendita
parziale del pacchetto azionario, così come di depositare i bilanci, nonostante
la grave insolvenza (in particolare per sopravvalutazione di attivi) evidente
sin dal 1995, limitandosi ad intestare/trapassare beni personali ad altri
famigliari (Osservazioni, 3.3 e 3.4).
Nel seguito delle osservazioni, il
magistrato inquirente indica singoli fatti ritenuti configurare gravi indizi di
reato (Osservazioni, 3.5).
In particolare, per le ipotesi di cui
agli artt.163/1 e 164/1 CP:
Ø
ultimo bilancio chiuso e
revisionato sarebbe quello dell'esercizio 1998 (teste __________);
Ø
sopravvalutazione lavori in corso e
debitori nel bilancio dell'esercizio 1993 (convenzione 20.08.1993 con __________);
Ø
annotazioni di movimentazione di
contante (ca. 1,4 mio FRS) registrato come destinato in gran parte a __________
e __________, rispettivamente a conto bancario di loro pertinenza, e solo per
il rimanente alla società (quaderno "correntisti", sequestro uffici);
libro cassa correntisti per gli anni dal 1998 al 2000 con entrate definite
"non contabilizzate" (nei conti societari?) per ca. 3,6 mio FRS e
riepilogo versamenti correntisti (la cui concretizzazione sarebbe da
verificare) 1995/2004 con saldo attivo (per i correntisti) di ca. 3,1 mio FRS,
nonché documentazione che indicherebbe l'esistenza di casse private degli
accusati (sequestro uffici, all. B al verbale 10.5.1996 __________);
Ø
vendita uffici alla __________
(all. 6 verbale 6 aprile 2006 __________);
Tutti elementi che, secondo
l'inquirente, indiziano gravemente la percezione personale da parte degli
accusati di ricavi di pertinenza della società, con conseguente indebito
profitto (Osservazioni, 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.4).
Le altre ipotesi di reato sarebbero
gravemente indiziate dal mancato deposito dei bilanci sin dal 1999 (art. 165
CP; Osservazioni, punto 3.5.3), dalle "trattenute" IVA con
conseguente "favore" agli altri creditori (art. 167 CP) e
dall'operazione di cessione dell'inventario __________ a __________ "sotto
banco" nonché dai dubbi (non meglio precisati ma indicati come oggetto
di verifica) della correttezza della liquidazione dei lavori in corso per i
cantieri ceduti a __________ (senza indicazione di specifico titolo di reato,
ma verosimilmente 163/164/165 CP; Osservazioni, 3.5.6).
Lo scopo degli ordini di perquisizione e
sequestro, sempre secondo il Procuratore pubblico, va individuato nella
necessità di accertare tutte le possibili relazioni degli accusati (o a loro
riconducibili) sulle quali possono essere confluiti "ricavi da
committenti non contabilizzati", rispettivamente "fondi
societari distratti ed occultati" a proprio (degli accusati) indebito
profitto (già nel 1995 vi sarebbero versamenti correntisti per FRS 1,6 mio di
origine sospetta: verbale 10 maggio 2006 __________ e all. B), con conseguente
sequestro ai fini di confisca o di "garanzia di risarcimento alle parti
civili e lese".
L'estensione dell'ordine (per numero di
istituti bancari ed estensione temporale dello stesso) si giustifica per le
"regolari e costanti manovre distrattive", nonché "dello
stato del passivo rilevato al momento del fallimento" (Osservazioni,
4). La perquisizione di conti formalmente intestati a terzi, e sui quali gli
accusati fruiscono (o fruivano) di procura, ha quale scopo quello di verificare
presenza di averi eventualmente riconducibili agli accusati (Osservazioni, 4,
pag. 10).
Da ultimo, ed in merito al blocco a RF
anche delle proprietà acquistate "antecedentemente al periodo richiesto"
il sequestro si giustifica, sempre per il Procuratore pubblico, per
l'applicazione dell'art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP, essendo "pacifica la
connessione … trattandosi di beni … appartenenti agli accusati (sia formalmente
sia alla loro sfera economica)" (Osservazioni, 4, pag. 11)."
(GIAR 25 settembre 2006, 335.2006.1)
I.
Le uniche due entità indicate a questo ufficio come
parti civili (__________e __________), non hanno presentato osservazioni nel
termine assegnato in relazione ai due reclami.
Le richieste di concessione dell'effetto sospensivo,
formulata dai reclamanti contestualmente ai reclami, sono state evase
negativamente per quanto concerne il sequestro, nella forma dell'art. 164 CPP
per quanto concerne la perquisizione delle relazioni bancarie (cfr. ordinanza del
25 luglio 2006, doc. 8, inc. GIAR 335.2006.2, e ordinanza del 3 agosto 2006,
doc. 3. inc. GIAR 335.2006.7)
Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti,
si dirà, se necessario, nei considerandi di merito.
Considerato
Considerandi
1.
Il reclamo, tempestivamente introdotto da persona
(giuridica) direttamente toccata dagli ordini impugnati, é ricevibile in
ordine.
2.
In diritto si possono, innanzitutto, tranquillamente
riprendere le considerazioni esposte nella contestuale decisione sul reclamo
presentato da __________ contro gli stessi ordini di perquisizione e sequestro
(sia quello del 3 luglio 2006, sia quello del 19 luglio 2006).
E meglio:
"2.
I principi generali in materia di
perquisizione e sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al
magistrato inquirente vengono qui di seguito riassunti con riferimento a
precedenti sentenze.
In generale, in materia di sequestro:
"In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP
impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che
possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o
cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o
devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento
eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di
cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione
preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice
del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o
cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)
e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro
confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131
[1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti
procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per
prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in
presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo
e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità
requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante
approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del
procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli
accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez,
cit., margin. 1116 ss.). Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco
del registro fondiario (art. 161 cpv. 5 CPP)."
(GIAR 13 dicembre 2004, 520.2004.1)
Per quanto concerne, più specificamente
il sequestro ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 59 CP:
"2.
Pur nella rinnovata forma in vigore dal
1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono
l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in
maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59
cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus
Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p.
321.
ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid
RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti
(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali
limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore
economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.),
Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I,
Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito
trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento
dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota
17.
ad art. 59 CPS).
Sottostanno a tale tipo di confisca ai
sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia
propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2,
p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri
possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li
riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi
propri dev'essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale
(DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere
facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo
beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio
1999.
in re Z., consid. 2b).
Se il provento di reato è pervenuto sotto
forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato
modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in
chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di
trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad
art. 59 CPS).
Completamente rivisto è l’istituto della
confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al
giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con
eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60
CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1
cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non
siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p.
336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in
applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto.
4.4
, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente
di provenienza lecita.
Indipendentemente dalla natura della
confisca nel singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti
dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del
reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59
cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit.,
pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la
misura, può eccepire unicamente di avere acquisito i beni in proprietà,
eventualmente di disporne in virtù di diritti reali limitati; il mero possesso,
invece, non osta alla confisca, ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese
obbligatorie del terzo: “non spetta [...] al diritto penale tener conto, in
materia di confisca, dei diritti di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio,
pto. 223.4 in fine; così, verbatim, già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e
F, inc. Giar 141.97.3, consid. 5
p. 6.; Niklaus Schmid, nota 82 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar
Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998).
Per non vanificare la portata delle norme
sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che
vi soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995],
cit., pto. 6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire
l'eventuale risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid.
3.
d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere
ordinato anche nei confronti di un terzo.
Il sequestro (in casu: bancario) può
rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio.
Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti
sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve
apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere
connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e
di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid.
2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard
Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin.
1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi
presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve
essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con
sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità
materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in
seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso
(v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi,
ovviamente, anche a giustificazione del suo perdurare.
(GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)
E, ancora, in materia di perquisizione e
sequestro bancario:
"7.
...
b)
Un ordine di perquisizione e sequestro
bancario rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne
pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre
presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di
colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che
deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti
processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR
501.98.2
consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di
proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd.
Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della
fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei
diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità
inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante
approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del
procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti
probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116
ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere
rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117,
consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR
386/387.99.15, consid. 2b p. 6).
c)
Va, inoltre ricordato, che l'ordine di
perquisizione e sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due
atti procedurali (o momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti:
quello della perquisizione e quello del sequestro.
Ovviamente la prima precede,
generalmente, il secondo e ne determina la fondatezza sia per quanto concerne
la (successiva) acquisizione agli atti della documentazione e/o degli averi
(REP 1997 no. 102; sentenza GIAR 2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1;
sentenza GIAR 23 marzo 1994 in re M-B., inc. 224.94.1).
La prassi che ammette sostituzione della
perquisizione "domiciliare" mediante trasmissione di un ordine
scritto per posta, non deve far dimenticare questi due momenti.
Occorre, pertanto e innanzitutto,
verificare se le condizioni per la perquisizione siano date."
(GIAR 10
dicembre 2002, 627.2001.1)
Nel caso qui in esame, ci si trova
confrontati con un ordine di perquisizione bancario, assortito da sequestro sia
di documenti sia degli attivi delle relazioni, e con un ordine di sequestro di
beni immobili sotto forma di blocco a RF.
Di principio, tutte e tre le misure
debbono poggiare sull'esistenza di gravi indizi di reato ed una relazione di
connessione (probatoria o confiscatoria) tra questo (o questi) e gli oggetti
del sequestro. Comunque, come detto nell'ultima sentenza appena citata, non va
dimenticato che il sequestro bancario (sia dei documenti che degli averi) segue
la perquisizione e, nella misura in cui è stato ordinato cautelativamente
(prima di avere conoscenza, appunto, del contenuto della eventuale
documentazione), deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di
quest'ultima, di competenza del magistrato inquirente (GIAR 27 aprile 2006,
116.2006
).
Ciò giustifica, perlomeno per quanto
concerne l'ordine di perquisizione e sequestro bancario, che ci si occupi in
primo luogo del fondamento della perquisizione e solo successivamente, ed
eventualmente, del sequestro.
3.
a)
Per quanto concerne la verifica
dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al reclamante, si
ricorda innanzitutto che nel relativo esame questo giudice deve imporsi precisi
limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e
non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in
maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità
di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi
di giudizio. Inconferente, a questo proposito, l'assenza di impugnativa nei
confronti della promozione dell'accusa (istituto a garanzia dell'accusato e
impugnabile unicamente per motivi formali).
b)
Premesso che il ruolo degli accusati
quali gestori (di diritto e di fatto), oltre che azionisti, della __________
non è contestato (comunque confermato dagli atti: AI 2, AI 9, Verbali A1, A2
A3, A5), gli elementi raccolti (e indicati) dal magistrato inquirente
permettono di indiziare, al momento attuale, gran parte dei reati ascritti.
Il mancato pagamento dell'IVA, nonché
degli oneri sociali, così come di altre trattenute sui salari, sebbene non
necessariamente sufficiente da solo a configurare il reato (cfr. ad esempio DTF
117.
IV 78, DTF 122 IV 270), sono da ritenere, in particolare se il fatto si
ripete nel tempo (cfr. AI 9, 15, 39, 44, verbali A3 e A4) ed è frutto di una
decisione "strategica" anche ai fini della limitazione della responsabilità
personale (Verbale A4, pag. 3), indizi sufficienti dei reati di cui agli artt.
85.
LIVA, 87 cpv. 3 LAVS, 76 cpv. 3 LPP e, per le trattenute non relative alle
assicurazioni sociali (cfr. ad esempio AI 15), dell'art. 159 CP.
c)
Il magistrato inquirente segnala che
nell'ambito della perquisizione degli uffici é stata reperita documentazione
che registra entrate a favore dei "correntisti" che in parte
risulterebbero "girate" alla __________ e per altra parte destinata
agli accusati per contante o su di un loro conto denominato "__________"
(cfr. intestazione del documento e sigla __________ a fianco di numerose
registrazioni), così come altra documentazione relativa a "casse
private" riconducibili agli accusati (cfr. documentazione "Ufficio __________
" in contenitore n. 10; in particolare: quaderno correntisti, cassa
correntisti, cassa privata __________, ecc.).
A dire del magistrato la documentazione
in questione indizierebbe l'incasso personale di ricavi (attivi della società)
e, quindi, la loro distrazione, rispettivamente la dissimulazione di attivi
(art. 163 CP).
__________ da un lato ha dichiarato che
"può darsi che nel corso degli anni vi siano stati degli incassi in
nero" (pur se con indicazione che si sarebbe trattato di poche
migliaia di franchi ed escludendo connessione con la contabilizzazione in
questione: Verbale A4, pag. 8), dall'altro non ha saputo fornire alcuna
indicazione in merito alla causale di una delle registrazioni più cospicue del
quaderno "correntisti" (225'000.- FRS, di cui solo 25'000.-
registrati come girati a __________) limitandosi a dire che __________ non
"c'entra niente" e che non sa chi siano i correntisti (Verbale
A6, pag. 2). A ciò si aggiungono le dichiarazioni della teste __________ in
merito a quanto da lei riscontrato (nel caos amministrativo che regnava in
società: Verbale V3, pag. 2), più in particolare sulle comunicazioni informali
circa la liquidazione/archiviazione dell'importante scoperto della voce
debitori (idem, pag. 3, 4) e quelle del teste __________ sulla presenza di
commesse non redditizie per la società (Verbale V4 pag. 2), indicazioni che
denotano un rapporto non necessariamente trasparente con i debitori stessi
(ancorché al momento non vi sia relazione diretta con quanto emerge dal
quaderno sopra menzionato e lo scoperto debitori é stato imputato,
dall'accusato __________, alla contrazione dei prezzi e alla crisi che ha
toccato anche i committenti: Verbale A3, pag. 2).
Gli elementi (di fatto e circostanziali)
appena indicati, allo stadio attuale del procedimento, sono indizi sufficienti
di una non registrazione di tutti i ricavi e loro distrazione, quindi del reato
ascritto (se non, a dipendenza della situazione e delle circostanze specifiche,
anche di una infrazione contro il patrimonio).
Non modifica questa conclusione
l'affermazione del reclamante secondo cui gli accusati avrebbero, negli anni,
immesso nella società importanti capitali come "dimostrato dai bilanci
della __________ "; da un lato risulta che perlomeno parte delle
immissioni sono state effettuate mediante gli importi registrati nel quaderno
"correntisti" di cui si è parlato sopra (con la conseguenza che
potrebbe non trattarsi di fondi "propri" degli azionisti, bensì di
fondi già di pertinenza della società, immessi con contestuale registrazione di
debito a carico di quest'ultima: cfr. Verbale A6, pag. 2), dall'altra __________
afferma, in sede di verbale (A4, pag. 4), che i versamenti alla società erano
effettuati anche da terzi "correntisti" di cui non conosce l'identità
(con conseguente difficoltà attuale nella determinazione degli importi
effettivamente versati dagli accusati con fondi propri), mentre che il qui
ricorrente nulla sembra sapere in merito ai "terzi" (A5, pag. 4;
mentre che sulle registrazioni "quaderno correntisti" ecc. non è
ancora stato sentito nel dettaglio).
Rispettivamente, e qualora la non
registrazione/distrazione di cui sopra non dovesse trovare conferma nel seguito
dell'istruttoria, parte degli stessi elementi indicati, aggiunti agli
ammortamenti ed alle valutazioni dei lavori in corso che i revisori (e non
solo: cfr. all. e al verbale A1) hanno ripetutamente segnalato come
insufficienti i primi e eccessive le seconde (cfr. contestazioni in verbale A4,
pag. 5 e ss.), l'esposizione dell'inventario a bilancio 2004 (verbale A4, pag.
8) per FRS 2'000'000.- a fronte di una valutazione peritale di FRS 440'000.-
(pur considerando la differenza tra valori a continuazione e valori di
liquidazione), sono elementi sufficienti ad indiziare (lo si ripete: allo stato
attuale dell'inchiesta) anche i reati di cui agli artt. 164 CP,
sussidiariamente ("… in un modo non previsto dall'art. 164, …") 165
CP.
d)
Tutti quelli indicati costituiscono, a
giudizio di questo giudice, elementi concreti indizianti fatti che possono
costituire reato (non semplici sospetti dunque: DTF 31 ottobre 2002,
1P.309.2002) e che, quindi, meritano approfondimento. Poco importa, a questo
stadio, che il magistrato inquirente abbia indicato "… la lista quasi
completa di tutti i reati fallimentari", rispettivamente nessun
elemento concreto di "arricchimento indebito" dell'accusato
(rispettivamente degli accusati); in presenza di elementi indizianti la
diminuzione degli attivi, non è necessario che sia già chiaro all'inizio
dell'inchiesta se si tratti di una diminuzione fittizia o effettiva,
rispettivamente di atti che debbano/possano essere sussunti all'ipotesi
sussidiaria dell'art. 165 CP (B.
Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n. 1/7 ad art. 163; DTF 28
febbraio 2006,6S.438/2005; DTF 4 luglio 2003,6S.142/2003).
Quanto all'"arricchimento
indebito", non si tratta di elemento costitutivo dei reati in questione
che, peraltro sono reati di messa in pericolo astratta e non necessitano
neppure, per la realizzazione, che "la diminution du patrimoine ait eu
pour résultat de causer un dommage pécuniaire définitif aux créanciers"
(DTF 28 febbraio 2006, citato sopra). Comunque, fintanto che l'ipotesi di
distrazione regge, la modalità concreta della distrazione/dissimulazione,
rispettivamente della collocazione (passata ed attuale) di quanto
distratto/dissimulato, è atto d'indagine che può fondarsi sui soli indizi,
appunto di distrazione.
e)
In virtù di quanto sopra non appare
necessario approfondire la questione della valutazione dell'inventario fatta
dall'UF per rapporto al prezzo di cessione alla __________ e che il reclamante
indica come nolo con impegno a pagare solo con l'accordo dell'amministrazione
del fallimento (Osservazioni, punto 3.5.6; Reclamo, punto 8.7), né se
l'omissione di pagamento IVA, che permette alla società di disporre di maggiore
liquidità, sia sussumibile alla fattispecie prevista dall'art. 167 CP.
4.
Stabilita l'esistenza di sufficienti
indizi di reato, non sono necessarie particolari disquisizioni per ritenere la
probabile connessione tra i fatti oggetto d'inchiesta e l'oggetto (se si
preferisce, gli oggetti) degli ordini di perquisizione impugnati. Trattasi di
relazioni che gli accusati (quindi anche il qui ricorrente) avrebbero potuto
utilizzare in relazione ai reati ascritti, in quanto a loro riconducibili (per
titolarità, proprietà economica) o da loro movimentabili (per procura). Il
relativo contenuto può permettere approfondimento/verifica degli indizi di
reato (anche, nell'eventualità di assenza di riscontri, nell'interesse della
difesa) per il chiarimento delle ipotesi di reato prima ancora che per
assicurare al procedimento eventuali beni ai fini dell'applicazione dell'art.
59.
CP.
L'emanazione di un ordine di
perquisizione (e sequestro) a tutte le banche del Cantone Ticino e alcune in
altri cantoni, per relazioni bancarie relative al periodo 1996-2006, non è
automaticamente lesivo del principio di proporzionalità, né costituisce (in sé)
una ricerca indiscriminata di prove.
L'entità e la tipologia dei fatti
oggetto di accertamento, in uno con le date in cui gli elementi indizianti si
collocano (cfr. quaderno "correntisti", "cassa privata",
periodo relativo ai problemi di liquidità - se non già insolvenza - e di
mancato pagamento dell'IVA, rispettivamente mancato versamento degli oneri
sociali e/o trattenute salariali) giustificano, a giudizio di questo giudice,
l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato (cfr. per analogia DTF
1P.239/2002) che non necessita, per essere considerato proporzionale, della
preventiva individuazione delle relazioni da perquisire (cfr. quanto detto
sopra e, sempre per analogia cfr. CRP 27 luglio 2006, 60.2006.160, pag. 11).
5.
Alla luce di tutto quanto esposto ai
considerandi che precedono la perquisizione, che forzatamente precede il
sequestro sia della documentazione che degli eventuali averi in conto, è
legittima ed il reclamo, su questo punto, deve essere respinto.
6.
a)
Stabilita la legittimità della
perquisizione, ci si deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della
procedura di messa sotto suggello adottata quale forma d'effetto sospensivo.
La seconda questione é attinente alla
perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di
perquisizione e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a
interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in Il Ticino
ed il diritto, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357).
Di principio, lo scopo di questa
procedura, che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine
di perquisizione e sequestro, è quella di permettere al detentore (o all'avente
diritto) delle carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al
procedimento penale, rispettivamente al magistrato inquirente di indicare
perché tale documentazione è importante per l'inchiesta (per analogia DTF 130
II 193). Poco importa (perlomeno in questa sede) chi debba provocare la
decisione del GIAR ex art. 164 CPP, ciò che importa è che la levata dei sigilli
avvenga (in assenza di chiaro accordo) per decisione giudiziaria. Spetta, anche
in questo caso, alle parti motivare le rispettive richieste, ritenuto che
dall'inquirente non si potrà certo pretendere motivazione che vada oltre quella
inerente la connessione, in termini generali, con l'oggetto delle indagini (DTF
130.
II 193, cons. 4.3). Se tale motivazione è sufficiente, spetterà semmai
all'opponente motivare in merito all'estraneità, con riferimento alla specifica
documentazione, fornendo prova praticamente liquida, affinché questo giudice,
che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle
prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin
qui acquisita), possa esprimersi in merito.
b)
Nel caso in esame, se le motivazioni e
argomentazioni del magistrato inquirente (sia in sede di decisione che in sede
di osservazioni) sono sufficienti per levare i sigilli sotto i quali la
documentazione bancaria è stata prodotta, va detto che nessuna indicazione
specifica di estraneità è stata fornita dal reclamante e/o dall'istituto di credito.
In sostanza non si è andati oltre la contestazione (come detto sopra, generica)
dei gravi indizi di reato contenuta nell'atto di reclamo. Nessuna indicazione
(tantomeno prova liquida) di estraneità, ex art. 164 CPP, è stata fornita.
Questa constatazione è, comunque, nella logica delle cose dato che la procedura
di messa suggello è stata adottata unicamente ai fini dell'effetto sospensivo,
quindi in attesa della determinazione sulla legittimità della perquisizione,
non tanto per proteggere specifiche "carte".
Questa circostanza basterebbe, da sola
(a giudizio dello scrivente), ad ammettere perquisizione delle carte, da parte
dell'autorità inquirente (una volta stabilita legittimità della perquisizione,
come è qui il caso), senza necessità che questo giudice proceda all'apertura
della busta ed all'analisi prima facie del contenuto.
Tuttavia, si procede in tale incombente
per seguire l'indicazione di prassi data dalla CRP che sembra richiedere, in
ogni caso, l'apertura ai fini di garantire l'eventuale doppio grado di
giurisdizione (CRP 5.2.2004 in re C., inc. 60.2002.393).
7.
Quanto al sequestro (per chiarezza si
precisa che ci si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come
detto sopra lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato
ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito
dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo
1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora
effettuato.
Riservatezza, approfondito esame delle
circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno
presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed
all'esame della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui
spettano tali incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C.D.B., inc. 354/90; GIAR 2
novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli
atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al
processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile
accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro
per quelle ritenute pertinenti.
Analogamente si dovrà procedere in
relazione agli averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai
quali è possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato)
e dissequestrando gli altri.
8.
In merito al sequestro è opportuno ricordare che oggetto di confisca ai sensi dell'art. 59 cifra 1 può essere solo il provento di reato, cioè quei valori che :"… doivent provenir de l'infraction dont elles sont le résultat. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention de ces valeurs, un lien de causalité tel que les secondes apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou qu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts 6S.667/2000 du 19 février 2001, reproduit in: SJ 2001 I 330, consid. 3a et 6S.819/1998 du 4 mai 1999, reproduit in: SJ 1999 I 417 et PJA 2000 p. 1030, consid. 2a)." (DTF 9 agosto 2002, 1P 239/2002) (Si vedano anche: GIAR 8 agosto 2002, 51.2002.2 e citazioni; AJP/PJA 12 2001 pag. 1387 ss., pag. 1392).
Mentre che, oggetto del
sequestro conservatorio ex art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP possono essere i valori
necessari a garantire l'eventuale risarcimento compensatorio ai sensi dell'art.
59.
cifra 2 CP, ritenuto che:
"Se i valori soggiacenti
a confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati),
il giudice ordina - ai sensi dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP, in favore dello
Stato un risarcimento equivalente (BSK StGB I-F. Baumann, op.cit., n. 53 ss. ad
art. 59 CP; N. Schmid, Kommentar, op. cit., n. 97 ss. ad art. 59 CP) "Se i
valori patrimoniali soggiacenti a confisca non sono più reperibili (siccome ciò
al fine di impedire … che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali
soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati" (FF
1993.
III 221)"
(CRP 21 ottobre 2005,
60.2005
)
Quanto ai terzi, è stato
recentemente precisato che l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 59
cifra 2 cpv. 2 CP, presuppone che il provento di reato (o surrogato) sia loro
pervenuto (CRP 23 febbraio 2005, 60.2004.425 cons. 3.1); altrimenti detto, non
basta che l'autore del reato abbia trasmesso al terzo beni (di lecita
provenienza) che se rimasti nel suo possesso avrebbero potuto essere
sequestrati in applicazione dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP.
La determinazione/indicazione
degli elementi (se si preferisce, la
verifica della fondatezza dei presupposti del sequestro ex art. 161, "… a
partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed
indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori": GIAR 22
ottobre 2002, 39.2002.7) a
sostegno di un (possibile) provento del reato, della sua (probabile) entità,
della connessione con il sequestro, così come di tutti gli elementi che lo
possono giustificare ai fini dell'applicazione dell'art. 59, è di competenza,
in prima sede, del magistrato inquirente (per analogia: CRP 24 marzo 2005,
60.2005
). A maggior ragione laddove sono indiziati reati la cui commissione
non comporta sempre e necessariamente un "provento diretto" ai sensi
delle decisioni sopra indicate (si vedano, inoltre: DTF 119 IV 17 e 145; Assise
correzionali Mendrisio 31 ottobre 2003 in re R. e F., cons. 37), come è invece
il caso per determinati reati patrimoniali, rispettivamente laddove il (sempre
eventuale) "provento" non è necessariamente ed automaticamente
assimilabile allo scoperto/passivo del fallimento (che non è elemento
costitutivo del reato, bensì condizione di punibilità ma può fornire, nella
fase iniziale delle indagini, un ordine di grandezza a giustificazione del
sequestro). Inoltre, se si può (in linea generale) concordare con il reclamante
(Reclamo, punto 9) che neppure pretese di carattere eminentemente civile, e/o
delle eventuali parti civili, possono automaticamente fondare il sequestro ai
fini della garanzia del risarcimento compensatorio (visto il carattere
sussidiario del credito compensatorio per rapporto alla confisca: F. Baumann,
in BsK, n. 53 ad art. 59; si vedano anche SJ 1999 p. 417; DTF 119 IV 17; DTF
122.
IV 365; di norma, il credito derivante dalle conseguenze di un
danneggiamento ex art. 144 CP non è oggetto di sequestro ai fini
dell'applicazione dell'art. 59), vale anche la considerazione inversa, nel
senso che non è necessario che vi siano delle fondate pretese di natura civile
a fondamento del sequestro rispettivamente del risarcimento compensatorio (in
relazione alle problematiche esposte, si veda quanto desumibile anche da DTF
126.
I 97, DTF 9 agosto 2002, DTF 22 novembre 2002, 6s.398.2002;1P.239/2002;
DTF17 novembre 2004,6P.125/2004; DTF 28 febbraio 2006,6S.438/2006; Assise
correzionali Lugano 24 febbraio 2006 in re B. e C., cons. 33).
Da tutto quanto sopra, deriva
l'esigenza di dar seguito alla perquisizione per verificare/approfondire i
sospetti di reato e di indebito profitto ed eventuale conferma del sequestro
ordinato (DTF 9 agosto 2002,1P.239/2002, già citato).
(GIAR 25 settembre 2006,
335.2006
)
3.
Quanto sopra riportato, e qui confermato, può
applicarsi (e nel presente caso si applica) anche alla perquisizione di
relazioni sui quali gli accusati fruiscono di procura, viste le particolarità
dei reati indiziati, l'estensione temporale degli stessi e la fase iniziale
delle indagini (GIAR 14 maggio 2001, 378.2000.4, cons. 4). Inoltre, nel caso
della qui reclamante in particolare, va anche rilevato che operazioni che la
concernono direttamente sono indiziate di costituire reato (e necessitano
approfondimenti) e l'accusato __________, oltre ad essere interessato nella __________
ed in operazioni (o movimenti di denaro) che possono essere poste in relazione
con tale società (verbali A3, A5, A6 e documenti citati o allegati), era non
solo procuratore sulle relazioni __________ ma anche "operativo" per
quest'ultima società (A5, pag. 6).
In tale situazione la perquisizione delle relazioni
intestate a terzi non è lesiva del principio di proporzionalità (non certo
perché prassi del Ministero pubblico), neppure se assortita da sequestro (che,
come detto, non può che essere considerato, per mutuare un termine civilistico,
"supercautelare" e dovrà trovare conferma o smentita a seguito della
perquisizione).
E' evidente che il sequestro di beni di terzi pone
maggiori e più delicati problemi che non quello di beni dell'accusato e che
tali problemi sono ancora più delicati se si tratta di beni che necessitano al
terzo per essere operativo (e non beni a risparmio). Tuttavia, se la scelta del
magistrato inquirente di ordinare contemporaneamente la perquisizione ed il
sequestro regge dal profilo della legalità (e, a giudizio di questo giudice,
allo stadio attuale delle indagini, come detto, regge), non spetta a questo
giudice sostituirsi al titolare dell'inchiesta utilizzando criteri di
opportunità, bensì a quest'ultimo operare celermente per togliere, se del caso,
la misura restrittiva laddove non risulterà fondata. E ciò mediante la
perquisizione, rispettivamente evadendo l'istanza di dissequestro già pendente.
4.
Sulla base di tutto quanto esposto ai
considerandi precedenti e tenuto conto dello stadio del procedimento, gli ordini
di perquisizione e sequestro, rispettivamente di blocco del RF, impugnati
poggiano su sufficienti indizi di reato, nonché di connessione del reato con
gli oggetti della perquisizione e dei sequestri, e sono ancora rispettosi del
principio di proporzionalità. Il reclamo deve
essere di conseguenza respinto, con trasmissione (a crescita in giudicato della
presente) della documentazione ricevuta sotto suggello (che può essere aperta)
al Procuratore pubblico per la perquisizione e l'eventuale seguito del sequestro,
nella misura in cui non già evaso con le decisioni di dissequestro
comunicate dal magistrato inquirente a questo giudice con scritto del 22
settembre 2006.
Reiezione del gravame comporta carico di tasse e spese
alla parte soccombente, e assegnazione delle ripetibili al resistente, con la
presente decisione suscettibile di reclamo ex art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.
P.Q.M.
viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.
163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76
cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,
decide
1.
I reclami 14 luglio 2006 e 2 agosto 2006 presentati da
__________ contro gli ordini di perquisizione e sequestro del 3 luglio 2006 e
19.
luglio 2006 nell'ambito del procedimento di cui all'incarto MP ____________________
nella misura in cui non sono divenuti privi d'oggetto (cfr. consid. 10), sono respinti.
2.
La documentazione bancaria prodotta sotto suggello
sarà consegnata al Procuratore pubblico, per i suoi incombenti come ai
considerandi, a crescita in giudicato della presente.
3.
La tassa di giustizia fissata in FRS 600.--, e le
spese di FRS 350.--, sono a carico del reclamante.
4.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP
entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
5.
Intimazione (con copia delle osservazioni):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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