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Decisione

INC.2006.33503

Sequestro

25 settembre 2006Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I principi generali in materia di

perquisizione e sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al

magistrato inquirente vengono qui di seguito riassunti con riferimento a

precedenti sentenze.

In generale, in materia di sequestro:

"In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al

magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono

avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o

cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o

devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento

eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di

cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione

preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice

del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa

- della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle

decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v.

decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid.

1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da

intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse

pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così

occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente,

con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla

verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va

in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del

caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).

Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario

(art. 161 cpv. 5 CPP)."

(GIAR 13

dicembre 2004, 520.2004.1)

Per quanto concerne, più specificamente

il sequestro ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 59 CP:

"2.

Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994,

le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di

confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera

illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv.

1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue

Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto.

4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]).

“Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti

(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali

limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore

economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar

Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998,

qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento

nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento

dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid,

Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).

Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art.

59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che

impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.;

DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono

essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca

all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri dev'essere

dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid.

3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel

patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid.

3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b).

Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di

denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad

esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o

simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene

sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).

Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria

ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito)

di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva

assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur

essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i

valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più

reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure

debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art.

59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). In tal

caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita.

Indipendentemente dalla natura della confisca nel

singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore,

bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che

non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS

(art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336

ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la misura, può eccepire

unicamente di avere acquisito i beni in proprietà, eventualmente di disporne in

virtù di diritti reali limitati; il mero possesso, invece, non osta alla

confisca, ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese obbligatorie del

terzo: “non spetta [...] al diritto penale tener conto, in materia di confisca,

dei diritti di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio, pto. 223.4 in fine;

così, verbatim, già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e F, inc. Giar 141.97.3, consid. 5 p. 6.; Niklaus Schmid,

nota 82 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes

Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998).

Per non vanificare la portata delle norme sulla

confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi

soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit., pto.

6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire l'eventuale

risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).

Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei

confronti di un terzo.

Il sequestro (in casu: bancario) può rappresentare un

attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura

d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve

poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire

necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con

l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio,

v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine

deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis

de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469,

con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il

doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante

negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta

esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire

dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente

approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più

generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi, ovviamente, anche a

giustificazione del suo perdurare.

(GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)

E, ancora, in materia di perquisizione e

sequestro bancario:

"7.

...

b)

Un ordine di perquisizione e sequestro bancario

rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come

ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali:

deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire

necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con

l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio,

v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine

deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis

de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469,

con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il

doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante

negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta

esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire

dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente

approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più

generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore

Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep.

131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e

Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).

c)

Va, inoltre ricordato, che l'ordine di perquisizione e

sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due atti procedurali (o

momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti: quello della perquisizione

e quello del sequestro.

Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e

ne determina la fondatezza sia per quanto concerne la (successiva) acquisizione

agli atti della documentazione e/0 degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR

2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in

re M-B., inc. 224.94.1).

La prassi che ammette sostituzione della perquisizione

"domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta,

non deve far dimenticare questi due momenti.

Occorre, pertanto e innanzitutto, verificare se le condizioni per la perquisizione siano date."

(GIAR 10

dicembre 2002, 627.2001.1)

Nel caso qui in esame, ci si trova

confrontati con un ordine di perquisizione bancario, assortito da sequestro sia

di documenti sia degli attivi delle relazioni, e con un ordine di sequestro di

beni immobili sotto forma di blocco a RF.

Di principio, tutte e tre le misure

debbono poggiare sull'esistenza di gravi indizi di reato ed una relazione di

connessione (probatoria o confiscatoria) tra questo (o questi) e gli oggetti

del sequestro. Comunque, come detto nell'ultima sentenza appena citata, non va

dimenticato che il sequestro bancario (sia dei documenti che degli averi) segue

la perquisizione e, nella misura in cui è stato ordinato cautelativamente

(prima di avere conoscenza, appunto, del contenuto della eventuale

documentazione), deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima,

di competenza del magistrato inquirente (GIAR 27 aprile 2006, 116.2006.1).

Ciò giustifica, perlomeno per quanto

concerne l'ordine di perquisizione e sequestro bancario, che ci si occupi in

primo luogo del fondamento della perquisizione e solo successivamente, ed

eventualmente, del sequestro.

3.

a)

Per quanto concerne la verifica

dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al reclamante, si

ricorda innanzitutto che nel relativo esame questo giudice deve imporsi precisi

limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e

non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in

maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità

di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi

di giudizio. Inconferente, a questo proposito, l'assenza di impugnativa nei

confronti della promozione dell'accusa (istituto a garanzia dell'accusato e

impugnabile unicamente per motivi formali).

b)

Premesso che il ruolo degli accusati

quali gestori (di diritto e di fatto), oltre che azionisti, della __________

non è contestato (comunque confermato dagli atti: AI 2, AI 9, Verbali A1, A2

A3, A5), gli elementi raccolti (e indicati) dal magistrato inquirente permettono

di indiziare, al momento attuale, gran parte dei reati ascritti.

Il mancato pagamento dell'IVA, nonché

degli oneri sociali, così come di altre trattenute sui salari, sebbene non

necessariamente sufficiente da solo a configurare il reato (cfr. ad esempio DTF

117 IV 78, DTF 122 IV 270), sono da ritenere, in particolare se il fatto si

ripete nel tempo (cfr. AI 9, 15, 39, 44, verbali A3 e A4) ed è frutto di una

decisione "strategica" anche ai fini della limitazione della

responsabilità personale (Verbale A4, pag. 3), indizi sufficienti dei reati di

cui agli artt. 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS, 76 cpv. 3 LPP e, per le trattenute non

relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio AI 15), dell'art. 159 CP.

c)

Il magistrato inquirente segnala che

nell'ambito della perquisizione degli uffici é stata reperita documentazione

che registra entrate a favore dei "correntisti" che in parte

risulterebbero "girate" alla __________ e per altra parte destinata

agli accusati per contante o su di un loro conto denominato __________ (cfr.

intestazione del documento e sigla __________ a fianco di numerose

registrazioni), così come altra documentazione relativa a __________

riconducibili agli accusati (cfr. documentazione __________ in contenitore n.

10; in particolare: quaderno correntisti, cassa correntisti, cassa privata __________,

ecc.).

A dire del magistrato la documentazione

in questione indizierebbe l'incasso personale di ricavi (attivi della società)

e, quindi, la loro distrazione, rispettivamente la dissimulazione di attivi

(art. 163 CP).

__________ da un lato ha dichiarato che

"può darsi che nel corso degli anni vi siano stati degli incassi in

nero" (pur se con indicazione che si sarebbe trattato di poche

migliaia di franchi ed escludendo connessione con la contabilizzazione in

questione: Verbale A4, pag. 8), dall'altro non ha saputo fornire alcuna

indicazione in merito alla causale di una delle registrazioni più cospicue del

quaderno __________ (225'000.- FRS, di cui solo 25'000.- registrati come girati

a __________) limitandosi a dire che __________ non "c'entra niente"

e che non sa chi siano i correntisti (Verbale A6, pag. 2). A ciò si aggiungono

le dichiarazioni della teste __________ in merito a quanto da lei riscontrato

(nel caos amministrativo che regnava in società: Verbale V3, pag. 2), più in

particolare sulle comunicazioni informali circa la liquidazione/archiviazione

dell'importante scoperto della voce debitori (idem, pag. 3, 4) e quelle del

teste __________ sulla presenza di commesse non redditizie per la società

(Verbale V4 pag. 2), indicazioni che denotano un rapporto non necessariamente

trasparente con i debitori stessi (ancorché al momento non vi sia relazione

diretta con quanto emerge dal quaderno sopra menzionato e lo scoperto debitori

é stato imputato, dall'accusato __________, alla contrazione dei prezzi e alla

crisi che ha toccato anche i committenti: Verbale A3, pag. 2).

Gli elementi (di fatto e circostanziali)

appena indicati, allo stadio attuale del procedimento, sono indizi sufficienti

di una non registrazione di tutti i ricavi e loro distrazione, quindi del reato

ascritto (se non, a dipendenza della situazione e delle circostanze specifiche,

anche di una infrazione contro il patrimonio).

Non modifica questa conclusione

l'affermazione del reclamante secondo cui gli accusati avrebbero, negli anni,

immesso nella società importanti capitali come "dimostrato dai bilanci

della __________ __________; da un lato risulta che perlomeno parte delle

immissioni sono state effettuate mediante gli importi registrati nel quaderno __________

di cui si è parlato sopra (con la conseguenza che potrebbe non trattarsi di

fondi "propri" degli azionisti, bensì di fondi già di pertinenza

della società, immessi con contestuale registrazione di debito a carico di quest'ultima:

cfr. Verbale A6, pag. 2), dall'altra __________ afferma, in sede di verbale

(A4, pag. 4), che i versamenti alla società erano effettuati anche da terzi __________

di cui non conosce l'identità (con conseguente difficoltà attuale nella

determinazione degli importi effettivamente versati dagli accusati con fondi

propri), mentre che il qui ricorrente nulla sembra sapere in merito ai

"terzi" (A5, pag. 4; mentre che sulle registrazioni __________ ecc.

non è ancora stato sentito nel dettaglio).

Rispettivamente, e qualora la non

registrazione/distrazione di cui sopra non dovesse trovare conferma nel seguito

dell'istruttoria, parte degli stessi elementi indicati, aggiunti agli

ammortamenti ed alle valutazioni dei lavori in corso che i revisori (e non

solo: cfr. all. e al verbale A1) hanno ripetutamente segnalato come

insufficienti i primi e eccessive le seconde (cfr. contestazioni in verbale A4,

pag. 5 e ss.), l'esposizione dell'inventario a bilancio 2004 (verbale A4, pag.

8) per FRS 2'000'000.- a fronte di una valutazione peritale di FRS 440'000.-

(pur considerando la differenza tra valori a continuazione e valori di

liquidazione), sono elementi sufficienti ad indiziare (lo si ripete: allo stato

attuale dell'inchiesta) anche i reati di cui agli artt. 164 CP, sussidiariamente

("… in un modo non previsto dall'art. 164, …") 165 CP.

d)

Tutti quelli indicati costituiscono, a

giudizio di questo giudice, elementi concreti indizianti fatti che possono

costituire reato (non semplici sospetti dunque: DTF 31 ottobre 2002, 1P.309.2002)

e che, quindi, meritano approfondimento. Poco importa, a questo stadio, che il

magistrato inquirente abbia indicato "… la lista quasi completa di

tutti i reati fallimentari", rispettivamente nessun elemento concreto

di "arricchimento indebito" dell'accusato (rispettivamente

degli accusati); in presenza di elementi indizianti la diminuzione degli

attivi, non è necessario che sia già chiaro all'inizio dell'inchiesta se si

tratti di una diminuzione fittizia o effettiva, rispettivamente di atti che debbano/possano

essere sussunti all'ipotesi sussidiaria dell'art. 165 CP (B. Corboz, Les infractions en droit suisse,

Vol I, n. 1/7 ad art. 163; DTF 28 febbraio 2006,6S.438/2005; DTF 4 luglio

2003,6S.142/2003).

Quanto all'"arricchimento

indebito", non si tratta di elemento costitutivo dei reati in questione

che, peraltro sono reati di messa in pericolo astratta e non necessitano

neppure, per la realizzazione, che "la diminution du patrimoine ait eu

pour résultat de causer un dommage pécuniaire définitif aux créanciers"

(DTF 28 febbraio 2006, citato sopra). Comunque, fintanto che l'ipotesi di

distrazione regge, la modalità concreta della distrazione/dissimulazione,

rispettivamente della collocazione (passata ed attuale) di quanto

distratto/dissimulato, è atto d'indagine che può fondarsi sui soli indizi,

appunto di distrazione.

e)

In virtù di quanto sopra non appare

necessario approfondire la questione della valutazione dell'inventario fatta

dall'__________ per rapporto al prezzo di cessione alla __________ e che il

reclamante indica come nolo con impegno a pagare solo con l'accordo

dell'amministrazione del fallimento (Osservazioni, punto 3.5.6; Reclamo, punto

8.7), né se l'omissione di pagamento IVA, che permette alla società di disporre

di maggiore liquidità, sia sussumibile alla fattispecie prevista dall'art. 167

CP.

4.

Stabilita l'esistenza di sufficienti

indizi di reato, non sono necessarie particolari disquisizioni per ritenere la

probabile connessione tra i fatti oggetto d'inchiesta e l'oggetto (se si preferisce,

gli oggetti) degli ordini di perquisizione impugnati. Trattasi di relazioni che

gli accusati (quindi anche il qui ricorrente) avrebbero potuto utilizzare in

relazione ai reati ascritti, in quanto a loro riconducibili (per titolarità,

proprietà economica) o da loro movimentabili (per procura). Il relativo

contenuto può permettere approfondimento/verifica degli indizi di reato (anche,

nell'eventualità di assenza di riscontri, nell'interesse della difesa) per il

chiarimento delle ipotesi di reato prima ancora che per assicurare al

procedimento eventuali beni ai fini dell'applicazione dell'art. 59 CP.

L'emanazione di un ordine di

perquisizione (e sequestro) a tutte le banche del Cantone Ticino e alcune in

altri cantoni, per relazioni bancarie relative al periodo __________, non è

automaticamente lesivo del principio di proporzionalità, né costituisce (in sé)

una ricerca indiscriminata di prove.

L'entità e la tipologia dei fatti

oggetto di accertamento, in uno con le date in cui gli elementi indizianti si

collocano (cfr. quaderno __________, __________, periodo relativo ai problemi

di liquidità - se non già insolvenza - e di mancato pagamento dell'IVA,

rispettivamente mancato versamento degli oneri sociali e/o trattenute

salariali) giustificano, a giudizio di questo giudice, l'ordine di

perquisizione e sequestro impugnato (cfr. per analogia DTF 1P.239/2002) che non

necessita, per essere considerato proporzionale, della preventiva

individuazione delle relazioni da perquisire (cfr. quanto detto sopra e, sempre

per analogia cfr. CRP 27 luglio 2006, 60.2006.160, pag. 11).

5.

Alla luce di tutto quanto esposto ai considerandi

che precedono la perquisizione, che forzatamente precede il sequestro sia della

documentazione che degli eventuali averi in conto, è legittima ed il reclamo,

su questo punto, deve essere respinto.

6.

a)

Stabilita la legittimità della

perquisizione, ci si deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della

procedura di messa sotto suggello adottata quale forma d'effetto sospensivo.

La seconda questione é attinente alla

perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di

perquisizione e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a

interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in Il Ticino

ed il diritto, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357).

Di principio, lo scopo di questa

procedura, che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine

di perquisizione e sequestro, è quella di permettere al detentore (o all'avente

diritto) delle carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al

procedimento penale, rispettivamente al magistrato inquirente di indicare

perché tale documentazione è importante per l'inchiesta (per analogia DTF 130

Considerandi

II 193). Poco importa (perlomeno in questa sede) chi debba provocare la

decisione del GIAR ex art. 164 CPP, ciò che importa è che la levata dei sigilli

avvenga (in assenza di chiaro accordo) per decisione giudiziaria. Spetta, anche

in questo caso, alle parti motivare le rispettive richieste, ritenuto che

dall'inquirente non si potrà certo pretendere motivazione che vada oltre quella

inerente la connessione, in termini generali, con l'oggetto delle indagini (DTF

130.

II 193, cons. 4.3). Se tale motivazione è sufficiente, spetterà semmai

all'opponente motivare in merito all'estraneità, con riferimento alla specifica

documentazione, fornendo prova praticamente liquida, affinché questo giudice,

che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle

prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin

qui acquisita), possa esprimersi in merito.

b)

Nel caso in esame, se le motivazioni e

argomentazioni del magistrato inquirente (sia in sede di decisione che in sede

di osservazioni) sono sufficienti per levare i sigilli sotto i quali la

documentazione bancaria è stata prodotta, va detto che nessuna indicazione

specifica di estraneità è stata fornita dal reclamante e/o dall'istituto di

credito. In sostanza non si è andati oltre la contestazione (come detto sopra,

generica) dei gravi indizi di reato contenuta nell'atto di reclamo. Nessuna

indicazione (tantomeno prova liquida) di estraneità, ex art. 164 CPP, è stata

fornita. Questa constatazione è, comunque, nella logica delle cose dato che la

procedura di messa suggello è stata adottata unicamente ai fini dell'effetto

sospensivo, quindi in attesa della determinazione sulla legittimità della

perquisizione, non tanto per proteggere specifiche "carte".

Questa circostanza basterebbe, da sola

(a giudizio dello scrivente), ad ammettere perquisizione delle carte, da parte

dell'autorità inquirente (una volta stabilita legittimità della perquisizione,

come è qui il caso), senza necessità che questo giudice proceda all'apertura

della busta ed all'analisi prima facie del contenuto.

Tuttavia, si procede in tale incombente

per seguire l'indicazione di prassi data dalla CRP che sembra richiedere, in

ogni caso, l'apertura ai fini di garantire l'eventuale doppio grado di

giurisdizione (CRP 5.2.2004 in re C., inc. 60.2002.393).

7.

Quanto al sequestro (per chiarezza si

precisa che ci si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come

detto sopra lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato

ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito

dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo

1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora

effettuato.

Riservatezza, approfondito esame delle

circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno

presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed

all'esame della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui

spettano tali incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR

2.

novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione

agli atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee

al processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile

accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro

per quelle ritenute pertinenti.

Analogamente si dovrà procedere in

relazione agli averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai

quali è possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato)

e dissequestrando gli altri.

8.

In merito al sequestro è opportuno ricordare che oggetto di confisca ai sensi dell'art. 59 cifra 1 può essere solo il provento di reato, cioè quei valori che: "… doivent provenir de l'infraction dont elles sont le résultat. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention de ces valeurs, un lien de causalité tel que les secondes apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou qu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts 6S.667/2000 du 19 février 2001, reproduit in: SJ 2001 I 330, consid. 3a et 6S.819/1998 du 4 mai 1999, reproduit in: SJ 1999 I 417 et PJA 2000 p. 1030, consid. 2a)." (DTF 9 agosto 2002, 1P 239/2002) (Si vedano anche: GIAR 8 agosto 2002, 51.2002.2 e citazioni; AJP/PJA 12 2001 pag. 1387 ss., pag. 1392).

Mentre che, oggetto del

sequestro conservatorio ex art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP possono essere i valori

necessari a garantire l'eventuale risarcimento compensatorio ai sensi dell'art.

59.

cifra 2 CP, ritenuto che:

"Se i valori soggiacenti

a confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati),

il giudice ordina - ai sensi dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP, in favore dello

Stato un risarcimento equivalente (BSK StGB I-F. Baumann, op.cit., n. 53 ss. ad

art. 59 CP; N. Schmid, Kommentar, op. cit., n. 97 ss. ad art. 59 CP) "Se i

valori patrimoniali soggiacenti a confisca non sono più reperibili (siccome ciò

al fine di impedire … che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali

soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati" (FF

1993.

III 221)"

(CRP 21 ottobre 2005,

60.2005

)

Quanto ai terzi, è stato

recentemente precisato che l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 59

cifra 2 cpv. 2 CP, presuppone che il provento di reato (o surrogato) sia loro

pervenuto (CRP 23 febbraio 2005, 60.2004.425 cons. 3.1); altrimenti detto, non

basta che l'autore del reato abbia trasmesso al terzo beni (di lecita

provenienza) che se rimasti nel suo possesso avrebbero potuto essere

sequestrati in applicazione dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP.

La determinazione/indicazione

degli elementi (se si preferisce, la

verifica della fondatezza dei presupposti del sequestro ex art. 161, "… a

partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente

approfondito con gli accertamenti probatori": GIAR 22 ottobre 2002,

39.2002

) a sostegno di un

(possibile) provento del reato, della sua (probabile) entità, della connessione

con il sequestro, così come di tutti gli elementi che lo possono giustificare

ai fini dell'applicazione dell'art. 59, è di competenza, in prima sede, del

magistrato inquirente (per analogia: CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9). A maggior

ragione laddove sono indiziati reati la cui commissione non comporta sempre e

necessariamente un "provento diretto" ai sensi delle decisioni sopra

indicate (si vedano, inoltre: DTF 119 IV 17 e 145; Assise correzionali Mendrisio

31.

ottobre 2003 in re R. e F., cons. 37), come è invece il caso per determinati

reati patrimoniali, rispettivamente laddove il (sempre eventuale)

"provento" non è necessariamente ed automaticamente assimilabile allo

scoperto/passivo del fallimento (che non è elemento costitutivo del reato,

bensì condizione di punibilità ma può fornire, nella fase iniziale delle

indagini, un ordine di grandezza a giustificazione del sequestro). Inoltre, se

si può (in linea generale) concordare con il reclamante (Reclamo, punto 9) che

neppure pretese di carattere eminentemente civile, e/o delle eventuali parti

civili, possono automaticamente fondare il sequestro ai fini della garanzia del

risarcimento compensatorio (visto il carattere sussidiario del credito compensatorio

per rapporto alla confisca: F. Baumann, in BsK, n. 53 ad art. 59; si vedano

anche SJ 1999 p. 417; DTF 119 IV 17; DTF 122 IV 365; di norma, il credito

derivante dalle conseguenze di un danneggiamento ex art. 144 CP non è oggetto

di sequestro ai fini dell'applicazione dell'art. 59), vale anche la

considerazione inversa, nel senso che non è necessario che vi siano delle

fondate pretese di natura civile a fondamento del sequestro rispettivamente del

risarcimento compensatorio (in relazione alle problematiche esposte, si veda

quanto desumibile anche da DTF 126 I 97, DTF 9 agosto 2002, DTF 22 novembre

2002, 6s.398.2002;1P.239/2002; DTF17 novembre 2004,6P.125/2004; DTF 28

febbraio 2006,6S.438/2006; Assise correzionali Lugano 24 febbraio 2006 in re

B. e C., cons. 33).

Da tutto quanto sopra, deriva

l'esigenza di dar seguito alla perquisizione per verificare/approfondire i

sospetti di reato e di indebito profitto ed eventuale conferma del sequestro

ordinato (DTF 9 agosto 2002,1P.239/2002, già citato).

(GIAR 25 settembre 2006,

335.2006

)

2.

Quanto

sopra riportato, e qui confermato, può applicarsi (e nel presente caso si

applica) anche alla perquisizione di relazioni sui quali gli accusati fruiscono

di procura, viste le particolarità dei reati indiziati, l'estensione temporale

degli stessi e la fase iniziale delle indagini (GIAR 14 maggio 2001,

378.2000

, cons. 4). Inoltre, nel caso della qui reclamante in particolare, va

anche rilevato che l'accusato ha rinunciato alla procura solo dopo l'ordine di

perquisizione e sequestro e che sono riconosciute relazioni con la __________

(società non indagata, ma soggetta ad accertamenti per le connessioni con il

fallimento __________, rispettivamente con l'accusato __________

personalmente).

In

tale situazione la perquisizione delle relazioni intestate a terzi (in casu

alla __________) non è lesiva del principio di proporzionalità (non certo

perché prassi del Ministero pubblico), neppure se assortita da sequestro (che,

come detto, non può che essere considerato, per mutuare un termine civilistico,

"supercautelare" e dovrà trovare conferma o smentita a seguito della

perquisizione).

Inoltre,

occorre ribadire quanto detto nell'ambito di altra decisione (sempre odierna)

relativa alla stessa fattispecie e conseguente a reclamo di altra società:

"E'

evidente che il sequestro di beni di terzi pone maggiori e più delicati

problemi che non quello di beni dell'accusato e che tali problemi sono ancora

più delicati se si tratta di beni che necessitano al terzo per essere operativo

(e non beni a risparmio). Tuttavia, se la scelta del magistrato inquirente di

ordinare contemporaneamente la perquisizione ed il sequestro regge dal profilo

della legalità (e, a giudizio di questo giudice, allo stadio attuale delle

indagini, come detto, regge), non spetta a questo giudice sostituirsi al

titolare dell'inchiesta utilizzando criteri di opportunità, bensì a quest'ultimo

operare celermente per togliere, se del caso, la misura restrittiva laddove non

risulterà fondata."

(GIAR 25 settembre 2006, 335.2006.2)

3.

Abbondanzialmente, sia perché si tratta di

relazioni di terzi sia perché si tratta di un numero limitato di fogli inviati

sotto suggello, questo giudice ha ritenuto di dover verificare se l'estraneità

totale della relazione colpita dall'ordine potesse emergere in modo evidente

dalla documentazione stessa.

La risposta è negativa in quanto al di là

della procura, la movimentazione della relazione non evidenzia unicamente

relazioni con la __________, ma anche entrate provenienti da familiari

dell'accusato e uscite a favore di "__________ e/o __________ ".

4.

Sulla base di tutto quanto esposto ai considerandi

precedenti e tenuto conto dello stadio del procedimento, gli ordini di

perquisizione e sequestro, rispettivamente di blocco del RF, impugnati poggiano

su sufficienti indizi di reato, nonché di connessione con il reato degli

oggetti della perquisizione e dei sequestri, e sono ancora rispettosi del

principio di proporzionalità. Il reclamo deve

essere di conseguenza respinto, con trasmissione (a crescita in giudicato della

presente) della documentazione ricevuta sotto suggello (aperta) al Procuratore

pubblico per la perquisizione e l'eventuale seguito del sequestro.

Reiezione del gravame comporta carico di tasse e spese

alla parte soccombente, e assegnazione delle ripetibili al resistente, con la

presente decisione suscettibile di reclamo ex art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.

163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76

cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,

decide

1.

Il reclamo 14 luglio 2006 presentato dalla __________,

__________, contro l'ordine di perquisizione e sequestro del 3 luglio 2006 nell'ambito

del procedimento di cui all'inc. MP ____________________ è respinto.

2.

La documentazione bancaria prodotta sotto suggello

sarà consegnata al Procuratore pubblico, per i suoi incombenti come ai considerandi,

a crescita in giudicato della presente.

3.

La tassa di giustizia fissata in FRS 600.--, e le

spese di FRS 350.--, sono a carico della reclamante.

4.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP

entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

5.

Intimazione (con copia delle osservazioni):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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