INC.2006.33503
Sequestro
25 settembre 2006Italiano36 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2006.33503
Data decisione, Autorità:
25.09.2006, GIAR
Titolo:
Sequestro
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 59 CPS
Incarto n.
INC.2006.33503
Lugano
25 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 14 luglio 2006 dalla
__________
contro
la decisione 3 luglio del
Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, mediante le quali ha ordinato
la perquisizione ed il sequestro presso ogni istituto bancario del cantone e
presso istituti fuori cantone, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP
__________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (27
luglio 2006) e preso atto che le PC __________ e __________ della __________
non ne hanno presentate nel termine assegnato, così come gli accusati;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
in fatto ed in diritto
1.
Il 30 giugno 2006, il Procuratore pubblico ha promosso
l'accusa nei confronti di __________ e __________, per i reati di cui alla
cifra 1 degli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA,
87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, per i fatti così descritti:
"a __________ ed in altre località,
perlomeno a partire dal __________ e sino al __________,
nella loro qualità di organi tabulari e fattuali della
società __________, dichiarata fallita con decreto 16 marzo 2006 della Pretura
di __________, in danno dei creditori della società __________, diminuito fittiziamente
gli attivi della società, percependo ricavi da committenti non contabilizzati,
distraendo ed occultando fondi di spettanza della società,
per aver ceduto nel settembre 2003 alla loro società __________
gli uffici di proprietà di __________ (__________, __________ da __________ a __________,
__________ __________ di __________) ad un prezzo manifestamente inferiore al
valore commerciale,
per avere, a causa di cattiva gestione, in particolare
a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,
speculazioni avventate e grave negligenza nell'esercizio delle sue funzioni e
nell'amministrazione delle risorse societarie, cagionato indi aggravato
l'eccessivo indebitamento della __________, segnatamente, malgrado il manifesto
stato di insolvenza, perlomeno a partire dal 1999, omesso di mettere in atto
misure di risanamento, ritenuto che a partire dal 2000 la società ha operato
senza linee di credito, omettendo intenzionalmente di depositare i bilanci,
aggravando il proprio eccessivo indebitamento conoscendone l'insolvenza,
cosicché la società ha lasciato al momento del fallimento creditori
insoddisfatti per oltre CHF 12'000'000.-,
per avere intenzionalmente omesso di riversare i
contributi AVS, le quote LPP ed i contributi infortuni professionali trattenuti
ai dipendenti, destinandoli ad altri scopi, accumulando un debito nei confronti
della Cassa di compensazione di ca. CHF 602'000.-, di ca. CHF 1'320'000.- nei
confronti della previdenza professionale, di CHF 550'193.20 nei confronti della
__________,
conoscendo la propria insolvenza, a partire perlomeno
dal 1999, intenzionalmente omesso di corrispondere l'IVA, se non nella misura
indispensabile per procrastinare la procedura di fallimento, accumulando
arretrati per oltre CHF 4'800'000.-, favorendo intenzionalmente gli altri
creditori,
allestito i bilanci della società con dati inveritieri
(ammortamenti insufficienti, sopravvalutazioni di attivi in ispecie di lavori
in corso, valutazione del credere insufficiente, ricavi non contabilizzati,
ecc.) allo scopo di evitare il deposito dei bilanci, danneggiando così i
creditori,
per avere omesso di pagare all'__________, per i
periodi fiscali dal 1° trimestre 1998 al 4° trimestre 2002, CHF 164'386.- di
IVA,
sottoscrivendo la convenzione 3 marzo 2006 per la
cessione del magazzino e del materiale del cantiere alla __________,
utilizzando la stima dell'__________ pur sapendo che la stessa era manifestamente
inferiore al valore effettivo,"
(AI 68, inc. MP __________)
2.
Il 3 luglio 2006, a tutti gli istituti bancari del
Cantone Ticino (AI 70) e ad alcuni istituti bancari del Canton __________, è
stato notificato un ordine di perquisizione e sequestro volto ad identificare
ogni e qualsiasi relazione in qualche modo riconducibile agli accusati ed alla __________
per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71). L'ordine prevede pure il
sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle
relazioni.
Gli ordini di perquisizione e sequestro bancari sono
motivati con la finalità di reperire averi della __________ "distratti,
rispettivamente occultati, suscettibili di confisca, devoluzione alle parti
lese, nonché allo scopo di assicurare i diritti di risarcimento della massa
fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 70).
3.
Contro gli ordini menzionati, rispettivamente contro
l'uno o l'altro di questi, sono stati interposti reclami sia da parte degli
accusati sia da parte di altre persone (fisiche e giuridiche) in qualche modo
toccate dagli stessi.
Sebbene le premesse da verificare per determinarsi
sulla fondatezza legale degli ordini siano analoghe, se non identiche, per
tutti i reclami, non così (o non necessariamente) le problematiche relative
alla legittimazione, alla connessione con quanto perquisito/sequestrato,
rispettivamente alla proporzionalità delle misure cautelari poste in essere.
Per questo motivo non si è ritenuto opportuno evadere tutti i ricorsi con
un'unica decisione: meglio riprendere, se del caso, in ogni singola decisione
le considerazioni che valgono indistintamente per tutti i reclami e risolvere
le problematiche specifiche poste da ogni singolo reclamo.
4.
Con
il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 335.2006.3), la reclamante
si oppone alla perquisizione ed al sequestro delle relazioni a lei intestate in
quanto da un lato __________ (accusato nel procedimento) non è organo della
società, bensì unicamente procuratore del conto (procura alla quale avrebbe
rinunciato il 17 luglio 2006: doc. 4, inc. GIAR 335.2006.3), dall'altro in
quanto la società stessa sarebbe stata costituita nell'ambito di operazione
immobiliare avviata nel 2001 (lavori di costruzione appaltati alla __________)
e sui suoi conti non transitano importi in relazione con il fallimento __________.
Perquisizione
e sequestro sarebbero quindi sproporzionati.
5.
Il
Procuratore pubblico rinvia (doc. 6, inc. giar 335.2006.3), per il fondamento
della misura, alle osservazioni presentate ai reclami interposti dagli accusati
(inc. GIAR 332.2006.2 e 335.2006.1), così riassunte nelle relative decisioni:
"Dapprima indica la data del fallimento __________ (16
marzo 2006), l'entità provvisoria del passivo del fallimento (ca. 12 mio FRS),
il valore dell'inventario e altri attivi (ca FRS 600'000.- + FRS 5'000.-),
rammenta i principi in materia di perquisizione e sequestro e afferma che
l'assenza di impugnativa contro la promozione dell'accusa vale riconoscimento
degli indizi di reato per atti concludenti (Osservazioni, punto 1 e 2 sul
merito). Successivamente, ricostruisce sommariamente l'attività della __________
(dal 1970) sottolineando come, già verso la metà degli anni novanta, la società
(diretta sostanzialmente dai due accusati) abbia dovuto affrontare problemi di
liquidità che gli amministratori/gestori hanno cercato di risolvere mediante il
differimento del pagamento di oneri sociali e IVA (Osservazioni, 3.1 e 3.2);
inoltre, essi avrebbero omesso di ricapitalizzare la società, nonostante la forte
perdita d'esercizio nel 1993 e l'utile da loro ricavato dalla vendita parziale
del pacchetto azionario, così come di depositare i bilanci, nonostante la grave
insolvenza (in particolare per sopravvalutazione di attivi) evidente sin dal
1995, limitandosi ad intestare/trapassare beni personali ad altri famigliari
(Osservazioni, 3.3, 3.4).
Nel seguito delle osservazioni, il
magistrato inquirente indica singoli fatti ritenuti configurare gravi indizi di
reato (Osservazioni, 3.5).
In particolare, per le ipotesi di cui
agli artt.163/1 e 164/1 CP:
Ø
ultimo bilancio chiuso e
revisionato sarebbe quello dell'esercizio 1998 (teste __________);
Ø
sopravvalutazione lavori in corso e
debitori nel bilancio dell'esercizio 1993 (convenzione 20.08.1993 con __________);
Ø
annotazioni di movimentazione di
contante (ca. 1,4 mio FRS) registrato come destinato in gran parte a __________
e __________, rispettivamente a conto bancario di loro pertinenza, e solo per
il rimanente alla società (quaderno __________, sequestro uffici); libro cassa
correntisti per gli anni dal 1998 al 2000 con entrate definite "non
contabilizzate" (nei conti societari?) per ca. 3,6 mio FRS e riepilogo
versamenti correntisti (la cui concretizzazione sarebbe da verificare) __________
con saldo attivo (per i correntisti) di ca. 3,1 mio FRS, nonché documentazione
che indicherebbe l'esistenza di casse private degli accusati (sequestro uffici,
all. B al verbale 10.5.1996 __________);
Ø
vendita uffici alla __________
(all. 6 verbale 6 aprile 2006 __________);
Tutti elementi che, secondo
l'inquirente, indiziano gravemente la percezione personale da parte degli
accusati di ricavi di pertinenza della società, con conseguente indebito
profitto (Osservazioni, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4).
Le altre ipotesi di reato sarebbero gravemente
indiziate dal mancato deposito dei bilanci sin dal 1999 (art. 165 CP;
Osservazioni, 3.5.3), dalle "trattenute" IVA con conseguente
"favore" agli altri creditori (art. 167 CP) e dall'operazione di
cessione dell'inventario __________ a __________ "sotto banco"
nonché dai dubbi (non meglio precisati ma indicati come oggetto di verifica)
della correttezza della liquidazione dei lavori in corso per i cantieri ceduti
a __________ (senza indicazione di specifico titolo di reato, ma verosimilmente
163/164/165 CP; Osservazioni, 3.5.6).
Lo scopo degli ordini di perquisizione e
sequestro, sempre secondo il Procuratore pubblico, va individuato nella
necessità di accertare tutte le possibili relazioni degli accusati (o a loro
riconducibili) sulle quali possono essere confluiti "ricavi da
committenti non contabilizzati", rispettivamente "fondi
societari distratti ed occultati" a proprio (degli accusati) indebito
profitto (già nel 1995 vi sarebbero versamenti correntisti per FRS 1,6 mio di
origine sospetta: verbale 10 maggio 2006 __________, all. B), con conseguente
sequestro ai fini di confisca o di "garanzia di risarcimento alle parti
civili e lese".
L'estensione dell'ordine (per numero di
istituti bancari ed estensione temporale dello stesso) si giustifica per le
"regolari e costanti manovre distrattive", nonché "dello
stato del passivo rilevato al momento del fallimento" (Osservazioni,
4). La perquisizione di conti formalmente intestati a terzi, e sui quali gli
accusati fruiscono (o fruivano) di procura, ha quale scopo quello di verificare
presenza di averi eventualmente riconducibili agli accusati (Osservazioni,
punto 4, pag. 10).
Da ultimo, ed in merito al blocco a RF
anche delle proprietà acquistate "antecedentemente al periodo richiesto"
il sequestro si giustifica, sempre per il Procuratore pubblico, per
l'applicazione dell'art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP, essendo "pacifica la
connessione … trattandosi di beni … appartenenti agli accusati (sia formalmente
sia alla loro sfera economica)" (Osservazioni, 4, pag. 11)."
6.
Le uniche due entità indicate a questo ufficio come
parti civili (__________e __________), non hanno presentato osservazioni nel
termine assegnato.
La richiesta di effetto sospensivo al reclamo,
formulata dall'accusato contestualmente al reclamo stesso, è stata evasa
negativamente per quanto concerne il sequestro, nella forma dell'art. 164 CPP
per quanto concerne la perquisizione delle relazioni bancarie (cfr. ordinanza
del 19 luglio 2006, doc. 5, inc. GIAR 335.2006.3).
Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti,
si dirà, se necessario, nei considerandi di merito.
Considerato
1.
In
merito alle questioni di diritto, e stabilità la ricevibilità in ordine
(reclamo tempestivo e presentato da persona giuridica direttamente toccata
dall'ordine stesso) si può riprendere quanto detto con odierna decisione sul
reclamo dell'accusato __________:
E
meglio:
"2.
Fatti
I principi generali in materia di
perquisizione e sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al
magistrato inquirente vengono qui di seguito riassunti con riferimento a
precedenti sentenze.
In generale, in materia di sequestro:
"In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al
magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono
avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o
cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o
devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento
eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di
cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione
preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice
del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa
- della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle
decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v.
decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid.
1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da
intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse
pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così
occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente,
con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla
verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va
in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del
caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).
Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario
(art. 161 cpv. 5 CPP)."
(GIAR 13
dicembre 2004, 520.2004.1)
Per quanto concerne, più specificamente
il sequestro ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 59 CP:
"2.
Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994,
le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di
confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera
illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv.
1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue
Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto.
4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]).
“Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti
(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali
limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore
economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar
Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998,
qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento
nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento
dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid,
Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).
Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art.
59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che
impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.;
DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono
essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca
all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri dev'essere
dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid.
3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel
patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid.
3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b).
Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di
denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad
esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o
simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene
sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).
Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria
ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito)
di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva
assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur
essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i
valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più
reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure
debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art.
59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). In tal
caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita.
Indipendentemente dalla natura della confisca nel
singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore,
bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che
non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS
(art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336
ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la misura, può eccepire
unicamente di avere acquisito i beni in proprietà, eventualmente di disporne in
virtù di diritti reali limitati; il mero possesso, invece, non osta alla
confisca, ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese obbligatorie del
terzo: “non spetta [...] al diritto penale tener conto, in materia di confisca,
dei diritti di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio, pto. 223.4 in fine;
così, verbatim, già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e F, inc. Giar 141.97.3, consid. 5 p. 6.; Niklaus Schmid,
nota 82 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes
Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998).
Per non vanificare la portata delle norme sulla
confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi
soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit., pto.
6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire l'eventuale
risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).
Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei
confronti di un terzo.
Il sequestro (in casu: bancario) può rappresentare un
attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura
d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve
poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire
necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con
l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio,
v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine
deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis
de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469,
con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il
doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante
negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire
dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente
approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più
generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi, ovviamente, anche a
giustificazione del suo perdurare.
(GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)
E, ancora, in materia di perquisizione e
sequestro bancario:
"7.
...
b)
Un ordine di perquisizione e sequestro bancario
rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come
ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali:
deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire
necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con
l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio,
v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine
deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis
de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469,
con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il
doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante
negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire
dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente
approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più
generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore
Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep.
131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e
Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).
c)
Va, inoltre ricordato, che l'ordine di perquisizione e
sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due atti procedurali (o
momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti: quello della perquisizione
e quello del sequestro.
Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e
ne determina la fondatezza sia per quanto concerne la (successiva) acquisizione
agli atti della documentazione e/0 degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR
2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in
re M-B., inc. 224.94.1).
La prassi che ammette sostituzione della perquisizione
"domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta,
non deve far dimenticare questi due momenti.
Occorre, pertanto e innanzitutto, verificare se le condizioni per la perquisizione siano date."
(GIAR 10
dicembre 2002, 627.2001.1)
Nel caso qui in esame, ci si trova
confrontati con un ordine di perquisizione bancario, assortito da sequestro sia
di documenti sia degli attivi delle relazioni, e con un ordine di sequestro di
beni immobili sotto forma di blocco a RF.
Di principio, tutte e tre le misure
debbono poggiare sull'esistenza di gravi indizi di reato ed una relazione di
connessione (probatoria o confiscatoria) tra questo (o questi) e gli oggetti
del sequestro. Comunque, come detto nell'ultima sentenza appena citata, non va
dimenticato che il sequestro bancario (sia dei documenti che degli averi) segue
la perquisizione e, nella misura in cui è stato ordinato cautelativamente
(prima di avere conoscenza, appunto, del contenuto della eventuale
documentazione), deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima,
di competenza del magistrato inquirente (GIAR 27 aprile 2006, 116.2006.1).
Ciò giustifica, perlomeno per quanto
concerne l'ordine di perquisizione e sequestro bancario, che ci si occupi in
primo luogo del fondamento della perquisizione e solo successivamente, ed
eventualmente, del sequestro.
3.
a)
Per quanto concerne la verifica
dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al reclamante, si
ricorda innanzitutto che nel relativo esame questo giudice deve imporsi precisi
limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e
non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in
maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità
di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi
di giudizio. Inconferente, a questo proposito, l'assenza di impugnativa nei
confronti della promozione dell'accusa (istituto a garanzia dell'accusato e
impugnabile unicamente per motivi formali).
b)
Premesso che il ruolo degli accusati
quali gestori (di diritto e di fatto), oltre che azionisti, della __________
non è contestato (comunque confermato dagli atti: AI 2, AI 9, Verbali A1, A2
A3, A5), gli elementi raccolti (e indicati) dal magistrato inquirente permettono
di indiziare, al momento attuale, gran parte dei reati ascritti.
Il mancato pagamento dell'IVA, nonché
degli oneri sociali, così come di altre trattenute sui salari, sebbene non
necessariamente sufficiente da solo a configurare il reato (cfr. ad esempio DTF
117 IV 78, DTF 122 IV 270), sono da ritenere, in particolare se il fatto si
ripete nel tempo (cfr. AI 9, 15, 39, 44, verbali A3 e A4) ed è frutto di una
decisione "strategica" anche ai fini della limitazione della
responsabilità personale (Verbale A4, pag. 3), indizi sufficienti dei reati di
cui agli artt. 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS, 76 cpv. 3 LPP e, per le trattenute non
relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio AI 15), dell'art. 159 CP.
c)
Il magistrato inquirente segnala che
nell'ambito della perquisizione degli uffici é stata reperita documentazione
che registra entrate a favore dei "correntisti" che in parte
risulterebbero "girate" alla __________ e per altra parte destinata
agli accusati per contante o su di un loro conto denominato __________ (cfr.
intestazione del documento e sigla __________ a fianco di numerose
registrazioni), così come altra documentazione relativa a __________
riconducibili agli accusati (cfr. documentazione __________ in contenitore n.
10; in particolare: quaderno correntisti, cassa correntisti, cassa privata __________,
ecc.).
A dire del magistrato la documentazione
in questione indizierebbe l'incasso personale di ricavi (attivi della società)
e, quindi, la loro distrazione, rispettivamente la dissimulazione di attivi
(art. 163 CP).
__________ da un lato ha dichiarato che
"può darsi che nel corso degli anni vi siano stati degli incassi in
nero" (pur se con indicazione che si sarebbe trattato di poche
migliaia di franchi ed escludendo connessione con la contabilizzazione in
questione: Verbale A4, pag. 8), dall'altro non ha saputo fornire alcuna
indicazione in merito alla causale di una delle registrazioni più cospicue del
quaderno __________ (225'000.- FRS, di cui solo 25'000.- registrati come girati
a __________) limitandosi a dire che __________ non "c'entra niente"
e che non sa chi siano i correntisti (Verbale A6, pag. 2). A ciò si aggiungono
le dichiarazioni della teste __________ in merito a quanto da lei riscontrato
(nel caos amministrativo che regnava in società: Verbale V3, pag. 2), più in
particolare sulle comunicazioni informali circa la liquidazione/archiviazione
dell'importante scoperto della voce debitori (idem, pag. 3, 4) e quelle del
teste __________ sulla presenza di commesse non redditizie per la società
(Verbale V4 pag. 2), indicazioni che denotano un rapporto non necessariamente
trasparente con i debitori stessi (ancorché al momento non vi sia relazione
diretta con quanto emerge dal quaderno sopra menzionato e lo scoperto debitori
é stato imputato, dall'accusato __________, alla contrazione dei prezzi e alla
crisi che ha toccato anche i committenti: Verbale A3, pag. 2).
Gli elementi (di fatto e circostanziali)
appena indicati, allo stadio attuale del procedimento, sono indizi sufficienti
di una non registrazione di tutti i ricavi e loro distrazione, quindi del reato
ascritto (se non, a dipendenza della situazione e delle circostanze specifiche,
anche di una infrazione contro il patrimonio).
Non modifica questa conclusione
l'affermazione del reclamante secondo cui gli accusati avrebbero, negli anni,
immesso nella società importanti capitali come "dimostrato dai bilanci
della __________ __________; da un lato risulta che perlomeno parte delle
immissioni sono state effettuate mediante gli importi registrati nel quaderno __________
di cui si è parlato sopra (con la conseguenza che potrebbe non trattarsi di
fondi "propri" degli azionisti, bensì di fondi già di pertinenza
della società, immessi con contestuale registrazione di debito a carico di quest'ultima:
cfr. Verbale A6, pag. 2), dall'altra __________ afferma, in sede di verbale
(A4, pag. 4), che i versamenti alla società erano effettuati anche da terzi __________
di cui non conosce l'identità (con conseguente difficoltà attuale nella
determinazione degli importi effettivamente versati dagli accusati con fondi
propri), mentre che il qui ricorrente nulla sembra sapere in merito ai
"terzi" (A5, pag. 4; mentre che sulle registrazioni __________ ecc.
non è ancora stato sentito nel dettaglio).
Rispettivamente, e qualora la non
registrazione/distrazione di cui sopra non dovesse trovare conferma nel seguito
dell'istruttoria, parte degli stessi elementi indicati, aggiunti agli
ammortamenti ed alle valutazioni dei lavori in corso che i revisori (e non
solo: cfr. all. e al verbale A1) hanno ripetutamente segnalato come
insufficienti i primi e eccessive le seconde (cfr. contestazioni in verbale A4,
pag. 5 e ss.), l'esposizione dell'inventario a bilancio 2004 (verbale A4, pag.
8) per FRS 2'000'000.- a fronte di una valutazione peritale di FRS 440'000.-
(pur considerando la differenza tra valori a continuazione e valori di
liquidazione), sono elementi sufficienti ad indiziare (lo si ripete: allo stato
attuale dell'inchiesta) anche i reati di cui agli artt. 164 CP, sussidiariamente
("… in un modo non previsto dall'art. 164, …") 165 CP.
d)
Tutti quelli indicati costituiscono, a
giudizio di questo giudice, elementi concreti indizianti fatti che possono
costituire reato (non semplici sospetti dunque: DTF 31 ottobre 2002, 1P.309.2002)
e che, quindi, meritano approfondimento. Poco importa, a questo stadio, che il
magistrato inquirente abbia indicato "… la lista quasi completa di
tutti i reati fallimentari", rispettivamente nessun elemento concreto
di "arricchimento indebito" dell'accusato (rispettivamente
degli accusati); in presenza di elementi indizianti la diminuzione degli
attivi, non è necessario che sia già chiaro all'inizio dell'inchiesta se si
tratti di una diminuzione fittizia o effettiva, rispettivamente di atti che debbano/possano
essere sussunti all'ipotesi sussidiaria dell'art. 165 CP (B. Corboz, Les infractions en droit suisse,
Vol I, n. 1/7 ad art. 163; DTF 28 febbraio 2006,6S.438/2005; DTF 4 luglio
2003,6S.142/2003).
Quanto all'"arricchimento
indebito", non si tratta di elemento costitutivo dei reati in questione
che, peraltro sono reati di messa in pericolo astratta e non necessitano
neppure, per la realizzazione, che "la diminution du patrimoine ait eu
pour résultat de causer un dommage pécuniaire définitif aux créanciers"
(DTF 28 febbraio 2006, citato sopra). Comunque, fintanto che l'ipotesi di
distrazione regge, la modalità concreta della distrazione/dissimulazione,
rispettivamente della collocazione (passata ed attuale) di quanto
distratto/dissimulato, è atto d'indagine che può fondarsi sui soli indizi,
appunto di distrazione.
e)
In virtù di quanto sopra non appare
necessario approfondire la questione della valutazione dell'inventario fatta
dall'__________ per rapporto al prezzo di cessione alla __________ e che il
reclamante indica come nolo con impegno a pagare solo con l'accordo
dell'amministrazione del fallimento (Osservazioni, punto 3.5.6; Reclamo, punto
8.7), né se l'omissione di pagamento IVA, che permette alla società di disporre
di maggiore liquidità, sia sussumibile alla fattispecie prevista dall'art. 167
CP.
4.
Stabilita l'esistenza di sufficienti
indizi di reato, non sono necessarie particolari disquisizioni per ritenere la
probabile connessione tra i fatti oggetto d'inchiesta e l'oggetto (se si preferisce,
gli oggetti) degli ordini di perquisizione impugnati. Trattasi di relazioni che
gli accusati (quindi anche il qui ricorrente) avrebbero potuto utilizzare in
relazione ai reati ascritti, in quanto a loro riconducibili (per titolarità,
proprietà economica) o da loro movimentabili (per procura). Il relativo
contenuto può permettere approfondimento/verifica degli indizi di reato (anche,
nell'eventualità di assenza di riscontri, nell'interesse della difesa) per il
chiarimento delle ipotesi di reato prima ancora che per assicurare al
procedimento eventuali beni ai fini dell'applicazione dell'art. 59 CP.
L'emanazione di un ordine di
perquisizione (e sequestro) a tutte le banche del Cantone Ticino e alcune in
altri cantoni, per relazioni bancarie relative al periodo __________, non è
automaticamente lesivo del principio di proporzionalità, né costituisce (in sé)
una ricerca indiscriminata di prove.
L'entità e la tipologia dei fatti
oggetto di accertamento, in uno con le date in cui gli elementi indizianti si
collocano (cfr. quaderno __________, __________, periodo relativo ai problemi
di liquidità - se non già insolvenza - e di mancato pagamento dell'IVA,
rispettivamente mancato versamento degli oneri sociali e/o trattenute
salariali) giustificano, a giudizio di questo giudice, l'ordine di
perquisizione e sequestro impugnato (cfr. per analogia DTF 1P.239/2002) che non
necessita, per essere considerato proporzionale, della preventiva
individuazione delle relazioni da perquisire (cfr. quanto detto sopra e, sempre
per analogia cfr. CRP 27 luglio 2006, 60.2006.160, pag. 11).
5.
Alla luce di tutto quanto esposto ai considerandi
che precedono la perquisizione, che forzatamente precede il sequestro sia della
documentazione che degli eventuali averi in conto, è legittima ed il reclamo,
su questo punto, deve essere respinto.
6.
a)
Stabilita la legittimità della
perquisizione, ci si deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della
procedura di messa sotto suggello adottata quale forma d'effetto sospensivo.
La seconda questione é attinente alla
perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di
perquisizione e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a
interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in Il Ticino
ed il diritto, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357).
Di principio, lo scopo di questa
procedura, che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine
di perquisizione e sequestro, è quella di permettere al detentore (o all'avente
diritto) delle carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al
procedimento penale, rispettivamente al magistrato inquirente di indicare
perché tale documentazione è importante per l'inchiesta (per analogia DTF 130
Considerandi
II 193). Poco importa (perlomeno in questa sede) chi debba provocare la
decisione del GIAR ex art. 164 CPP, ciò che importa è che la levata dei sigilli
avvenga (in assenza di chiaro accordo) per decisione giudiziaria. Spetta, anche
in questo caso, alle parti motivare le rispettive richieste, ritenuto che
dall'inquirente non si potrà certo pretendere motivazione che vada oltre quella
inerente la connessione, in termini generali, con l'oggetto delle indagini (DTF
130.
II 193, cons. 4.3). Se tale motivazione è sufficiente, spetterà semmai
all'opponente motivare in merito all'estraneità, con riferimento alla specifica
documentazione, fornendo prova praticamente liquida, affinché questo giudice,
che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle
prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin
qui acquisita), possa esprimersi in merito.
b)
Nel caso in esame, se le motivazioni e
argomentazioni del magistrato inquirente (sia in sede di decisione che in sede
di osservazioni) sono sufficienti per levare i sigilli sotto i quali la
documentazione bancaria è stata prodotta, va detto che nessuna indicazione
specifica di estraneità è stata fornita dal reclamante e/o dall'istituto di
credito. In sostanza non si è andati oltre la contestazione (come detto sopra,
generica) dei gravi indizi di reato contenuta nell'atto di reclamo. Nessuna
indicazione (tantomeno prova liquida) di estraneità, ex art. 164 CPP, è stata
fornita. Questa constatazione è, comunque, nella logica delle cose dato che la
procedura di messa suggello è stata adottata unicamente ai fini dell'effetto
sospensivo, quindi in attesa della determinazione sulla legittimità della
perquisizione, non tanto per proteggere specifiche "carte".
Questa circostanza basterebbe, da sola
(a giudizio dello scrivente), ad ammettere perquisizione delle carte, da parte
dell'autorità inquirente (una volta stabilita legittimità della perquisizione,
come è qui il caso), senza necessità che questo giudice proceda all'apertura
della busta ed all'analisi prima facie del contenuto.
Tuttavia, si procede in tale incombente
per seguire l'indicazione di prassi data dalla CRP che sembra richiedere, in
ogni caso, l'apertura ai fini di garantire l'eventuale doppio grado di
giurisdizione (CRP 5.2.2004 in re C., inc. 60.2002.393).
7.
Quanto al sequestro (per chiarezza si
precisa che ci si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come
detto sopra lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato
ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito
dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo
1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora
effettuato.
Riservatezza, approfondito esame delle
circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno
presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed
all'esame della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui
spettano tali incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR
2.
novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione
agli atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee
al processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile
accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro
per quelle ritenute pertinenti.
Analogamente si dovrà procedere in
relazione agli averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai
quali è possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato)
e dissequestrando gli altri.
8.
In merito al sequestro è opportuno ricordare che oggetto di confisca ai sensi dell'art. 59 cifra 1 può essere solo il provento di reato, cioè quei valori che: "… doivent provenir de l'infraction dont elles sont le résultat. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention de ces valeurs, un lien de causalité tel que les secondes apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou qu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts 6S.667/2000 du 19 février 2001, reproduit in: SJ 2001 I 330, consid. 3a et 6S.819/1998 du 4 mai 1999, reproduit in: SJ 1999 I 417 et PJA 2000 p. 1030, consid. 2a)." (DTF 9 agosto 2002, 1P 239/2002) (Si vedano anche: GIAR 8 agosto 2002, 51.2002.2 e citazioni; AJP/PJA 12 2001 pag. 1387 ss., pag. 1392).
Mentre che, oggetto del
sequestro conservatorio ex art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP possono essere i valori
necessari a garantire l'eventuale risarcimento compensatorio ai sensi dell'art.
59.
cifra 2 CP, ritenuto che:
"Se i valori soggiacenti
a confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati),
il giudice ordina - ai sensi dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP, in favore dello
Stato un risarcimento equivalente (BSK StGB I-F. Baumann, op.cit., n. 53 ss. ad
art. 59 CP; N. Schmid, Kommentar, op. cit., n. 97 ss. ad art. 59 CP) "Se i
valori patrimoniali soggiacenti a confisca non sono più reperibili (siccome ciò
al fine di impedire … che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali
soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati" (FF
1993.
III 221)"
(CRP 21 ottobre 2005,
60.2005
)
Quanto ai terzi, è stato
recentemente precisato che l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 59
cifra 2 cpv. 2 CP, presuppone che il provento di reato (o surrogato) sia loro
pervenuto (CRP 23 febbraio 2005, 60.2004.425 cons. 3.1); altrimenti detto, non
basta che l'autore del reato abbia trasmesso al terzo beni (di lecita
provenienza) che se rimasti nel suo possesso avrebbero potuto essere
sequestrati in applicazione dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP.
La determinazione/indicazione
degli elementi (se si preferisce, la
verifica della fondatezza dei presupposti del sequestro ex art. 161, "… a
partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente
approfondito con gli accertamenti probatori": GIAR 22 ottobre 2002,
39.2002
) a sostegno di un
(possibile) provento del reato, della sua (probabile) entità, della connessione
con il sequestro, così come di tutti gli elementi che lo possono giustificare
ai fini dell'applicazione dell'art. 59, è di competenza, in prima sede, del
magistrato inquirente (per analogia: CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9). A maggior
ragione laddove sono indiziati reati la cui commissione non comporta sempre e
necessariamente un "provento diretto" ai sensi delle decisioni sopra
indicate (si vedano, inoltre: DTF 119 IV 17 e 145; Assise correzionali Mendrisio
31.
ottobre 2003 in re R. e F., cons. 37), come è invece il caso per determinati
reati patrimoniali, rispettivamente laddove il (sempre eventuale)
"provento" non è necessariamente ed automaticamente assimilabile allo
scoperto/passivo del fallimento (che non è elemento costitutivo del reato,
bensì condizione di punibilità ma può fornire, nella fase iniziale delle
indagini, un ordine di grandezza a giustificazione del sequestro). Inoltre, se
si può (in linea generale) concordare con il reclamante (Reclamo, punto 9) che
neppure pretese di carattere eminentemente civile, e/o delle eventuali parti
civili, possono automaticamente fondare il sequestro ai fini della garanzia del
risarcimento compensatorio (visto il carattere sussidiario del credito compensatorio
per rapporto alla confisca: F. Baumann, in BsK, n. 53 ad art. 59; si vedano
anche SJ 1999 p. 417; DTF 119 IV 17; DTF 122 IV 365; di norma, il credito
derivante dalle conseguenze di un danneggiamento ex art. 144 CP non è oggetto
di sequestro ai fini dell'applicazione dell'art. 59), vale anche la
considerazione inversa, nel senso che non è necessario che vi siano delle
fondate pretese di natura civile a fondamento del sequestro rispettivamente del
risarcimento compensatorio (in relazione alle problematiche esposte, si veda
quanto desumibile anche da DTF 126 I 97, DTF 9 agosto 2002, DTF 22 novembre
2002, 6s.398.2002;1P.239/2002; DTF17 novembre 2004,6P.125/2004; DTF 28
febbraio 2006,6S.438/2006; Assise correzionali Lugano 24 febbraio 2006 in re
B. e C., cons. 33).
Da tutto quanto sopra, deriva
l'esigenza di dar seguito alla perquisizione per verificare/approfondire i
sospetti di reato e di indebito profitto ed eventuale conferma del sequestro
ordinato (DTF 9 agosto 2002,1P.239/2002, già citato).
(GIAR 25 settembre 2006,
335.2006
)
2.
Quanto
sopra riportato, e qui confermato, può applicarsi (e nel presente caso si
applica) anche alla perquisizione di relazioni sui quali gli accusati fruiscono
di procura, viste le particolarità dei reati indiziati, l'estensione temporale
degli stessi e la fase iniziale delle indagini (GIAR 14 maggio 2001,
378.2000
, cons. 4). Inoltre, nel caso della qui reclamante in particolare, va
anche rilevato che l'accusato ha rinunciato alla procura solo dopo l'ordine di
perquisizione e sequestro e che sono riconosciute relazioni con la __________
(società non indagata, ma soggetta ad accertamenti per le connessioni con il
fallimento __________, rispettivamente con l'accusato __________
personalmente).
In
tale situazione la perquisizione delle relazioni intestate a terzi (in casu
alla __________) non è lesiva del principio di proporzionalità (non certo
perché prassi del Ministero pubblico), neppure se assortita da sequestro (che,
come detto, non può che essere considerato, per mutuare un termine civilistico,
"supercautelare" e dovrà trovare conferma o smentita a seguito della
perquisizione).
Inoltre,
occorre ribadire quanto detto nell'ambito di altra decisione (sempre odierna)
relativa alla stessa fattispecie e conseguente a reclamo di altra società:
"E'
evidente che il sequestro di beni di terzi pone maggiori e più delicati
problemi che non quello di beni dell'accusato e che tali problemi sono ancora
più delicati se si tratta di beni che necessitano al terzo per essere operativo
(e non beni a risparmio). Tuttavia, se la scelta del magistrato inquirente di
ordinare contemporaneamente la perquisizione ed il sequestro regge dal profilo
della legalità (e, a giudizio di questo giudice, allo stadio attuale delle
indagini, come detto, regge), non spetta a questo giudice sostituirsi al
titolare dell'inchiesta utilizzando criteri di opportunità, bensì a quest'ultimo
operare celermente per togliere, se del caso, la misura restrittiva laddove non
risulterà fondata."
(GIAR 25 settembre 2006, 335.2006.2)
3.
Abbondanzialmente, sia perché si tratta di
relazioni di terzi sia perché si tratta di un numero limitato di fogli inviati
sotto suggello, questo giudice ha ritenuto di dover verificare se l'estraneità
totale della relazione colpita dall'ordine potesse emergere in modo evidente
dalla documentazione stessa.
La risposta è negativa in quanto al di là
della procura, la movimentazione della relazione non evidenzia unicamente
relazioni con la __________, ma anche entrate provenienti da familiari
dell'accusato e uscite a favore di "__________ e/o __________ ".
4.
Sulla base di tutto quanto esposto ai considerandi
precedenti e tenuto conto dello stadio del procedimento, gli ordini di
perquisizione e sequestro, rispettivamente di blocco del RF, impugnati poggiano
su sufficienti indizi di reato, nonché di connessione con il reato degli
oggetti della perquisizione e dei sequestri, e sono ancora rispettosi del
principio di proporzionalità. Il reclamo deve
essere di conseguenza respinto, con trasmissione (a crescita in giudicato della
presente) della documentazione ricevuta sotto suggello (aperta) al Procuratore
pubblico per la perquisizione e l'eventuale seguito del sequestro.
Reiezione del gravame comporta carico di tasse e spese
alla parte soccombente, e assegnazione delle ripetibili al resistente, con la
presente decisione suscettibile di reclamo ex art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.
P.Q.M.
viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.
163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76
cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,
decide
1.
Il reclamo 14 luglio 2006 presentato dalla __________,
__________, contro l'ordine di perquisizione e sequestro del 3 luglio 2006 nell'ambito
del procedimento di cui all'inc. MP ____________________ è respinto.
2.
La documentazione bancaria prodotta sotto suggello
sarà consegnata al Procuratore pubblico, per i suoi incombenti come ai considerandi,
a crescita in giudicato della presente.
3.
La tassa di giustizia fissata in FRS 600.--, e le
spese di FRS 350.--, sono a carico della reclamante.
4.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP
entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
5.
Intimazione (con copia delle osservazioni):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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