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Decisione

INC.2006.33504

Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro

25 settembre 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi fiscali dal 1° trimestre 1998 al 4° trimestre 2002, CHF 164'386.- di

IVA,

sottoscrivendo la convenzione 3 marzo

2006 per la cessione del magazzino e del materiale del cantiere alla __________,

utilizzando la stima dell'Ing. __________ pur sapendo che la stessa era manifestamente

inferiore al valore effettivo,"

(AI 68, inc. MP __________)

2.

Il 3 luglio 2006, a tutti gli istituti bancari del

Cantone Ticino (AI 70) e ad alcuni istituti bancari del Canton Zurigo, è stato

notificato un ordine di perquisizione e sequestro volto ad identificare ogni e

qualsiasi relazione in qualche modo riconducibile agli accusati ed alla __________

per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71). L'ordine prevede pure il

sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle

relazioni.

Gli ordini di perquisizione e sequestro bancari sono

motivati con la finalità di reperire averi della __________ "distratti,

rispettivamente occultati, suscettibili di confisca, devoluzione alle parti

lese, nonché allo scopo di assicurare i diritti di risarcimento della massa

fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 70).

3.

Contro gli ordini menzionati, rispettivamente contro

l'uno o l'altro di questi, sono stati interposti reclami sia da parte degli

accusati sia da parte di altre persone (fisiche e giuridiche) in qualche modo

toccate dagli stessi.

Sebbene le premesse da verificare per determinarsi

sulla fondatezza legale degli ordini siano analoghe, se non identiche, per

tutti i reclami, non così (o non necessariamente) le problematiche relative

alla legittimazione, alla connessione con quanto perquisito/sequestrato,

rispettivamente alla proporzionalità delle misure cautelari poste in essere.

Per questo motivo non si è ritenuto opportuno evadere tutti i ricorsi con

un'unica decisione: meglio riprendere, se del caso, in ogni singola decisione

le considerazioni che valgono indistintamente per tutti i reclami e risolvere

le problematiche specifiche poste da ogni singolo reclamo.

4.

__________, __________ e __________, con il presente

reclamo (doc. 1, inc. GIAR 335.2006.4), dopo aver ricordato l'oggetto del

procedimento e le condizioni legali minime per un sequestro, contestano

proporzionalità dell'ordine impugnato (assenza di conoscenza di quanto viene

sequestrato). Inoltre, segnalando le rispettive attività professionali,

ritengono che il sequestro sia avvenuto unicamente per il fatto che l'accusato __________

ha procura sul conto dei famigliari (e confidano nella non intenzione del

Procuratore pubblico di effettivamente sequestrare tali conti).

Per il dettaglio delle contestazioni, rinviano alle

argomentazioni del padre formulate nel di lui reclamo.

5.

Il magistrato inquirente rinvia anch'egli alle

osservazioni formulate nell'ambito del reclamo presentato da __________ (doc.

4, inc. GIAR 335.2006.4), precisando che lo scopo della perquisizione è anche

quello di verificare se "ricavi da committenti non contabilizzati"

possano essere affluiti su conti non formalmente intestati agli accusati stessi

ma a loro in qualche modo riconducibili. Per il magistrato inquirente, inoltre,

è verosimile che nell'eventualità dell'incasso di ricavi non contabilizzati,

gli accusati prediligano relazioni bancarie non formalmente a loro intestate ma

delle quali hanno un controllo diretto o indiretto.

Da ultimo, segnala che ad ulteriore giustificazione

della perquisizione vi è pure il fatto che l'accusato ha trasferito beni

immobiliari ai figli e che la signora __________, allorquando era ancora

studente, ha acquisito quattro appartamenti in __________ con conseguente

necessità di verifica della provenienza dei fondi utilizzati.

6.

Le argomentazioni di __________ e quelle del

Procuratore pubblico, di cui ai rinvii menzionati nel precedente considerando,

possono essere riprese così come riassunte nella sentenza relativa all'inc.

335.2006.1 (del 25 settembre 2006), e meglio:

"E.

Con il reclamo oggetto della presente

(doc. 1, inc. GIAR 335.2006.1), __________ chiede l'annullamento dell'ordine di

perquisizione e sequestro (indirizzato a tutte le banche del cantone e ad

alcune fuori cantone: doc. 1 e 2a inc. GIAR 335.2006.1), nonché del blocco a RF

nella misura in cui concerne immobili di cui egli è proprietario o

comproprietario.

Il reclamante, dopo l'esposizione di

alcuni fatti inerenti l'inchiesta, contesta che gli ordini impugnati rispettino

il principio di proporzionalità; a suo dire, anche in considerazione del fatto

che intervengono a circa quattro mesi dall'avvio dell'inchiesta, gli ordini

relativi ad un periodo di dieci anni costituiscono una ricerca indiscriminata

di prove (fishing expedition), non indicano la connessione (con i reati

ipotizzati e con la __________) e concretizzano un danno sia nei confronti

dell'accusato stesso che nei confronti di terzi eventualmente toccati dalle

misure in questione.

Parallelamente, il reclamante ritiene

che gli ordini in questione non si fondino su seri indizi di colpevolezza

perché la promozione dell'accusa elenca "la lista quasi completa di

tutti i reati fallimentari contemplati dal codice penale" e le ipotesi

indicate (come costitutive di reato) non sono suffragate dai necessari (e

concreti) indizi. Ciò vale, in particolare e sempre secondo il reclamante, per

la diminuzione fittizia degli attivi mediante percezione di ricavi societari

(Reclamo, punto 8.1), per la cessione (pretesa sottocosto) alla __________

degli uffici di proprietà della __________ (Reclamo, 8.2), per la cattiva

gestione (che non può essere concretizzata dal solo fallimento della società:

Reclamo, 8.3), per il favore ad altri creditori preteso realizzato mediante

l'omissione dei pagamenti IVA (in quanto avvenuta con l'accordo della

competente autorità: Reclamo, 8.5), per il falso in bilancio (ritenuto che i

revisori hanno sempre proposto all'assemblea l'approvazione: Reclamo 8.6) e per

la cessione alla __________ di magazzino e materiale __________ (in quanto

trattasi di semplice nolo con cessione solo con l'accordo degli organi del

fallimento: Reclamo, 8.7). Inoltre, il reclamante ritiene semplicemente

inapplicabile ai contributi sociali l'art. 159 CP (Reclamo, 8.4).

__________ afferma pure che il sequestro

sui suoi beni personali non è giustificato in quanto non vi è (non è fornita)

alcuna indicazione di arricchimento indebito, ergo: non vi é nulla da

confiscare, dato che un sequestro penale ai fini di assicurare pretese di

natura civile (in casu ex art. 754 CO) è inammissibile (Reclamo, 9).

Da ultimo, il reclamante segnala come il

sequestro abbia toccato averi di terzi in virtù del fatto che egli ha

beneficiato di numerose procure nel corso degli anni e che gli immobili

bloccati concernono in particolare (__________RFD __________) una importante

operazione immobiliare attualmente in corso e nella quale egli avrebbe

investito fondi propri unicamente nella misura di FRS 150'000.- (Reclamo, 10).

F.

Con osservazioni del 27 luglio 2006

(doc. 13, inc. GIAR 335.2006.1), il magistrato inquirente chiede reiezione del

reclamo.

Dapprima indica la data del fallimento __________

(16 marzo 2006), l'entità provvisoria del passivo del fallimento (ca. 12 mio FRS),

il valore dell'inventario e altri attivi (ca FRS 600'000.- + FRS 5'000.-),

rammenta i principi in materia di perquisizione e sequestro e afferma che

l'assenza di impugnativa contro la promozione dell'accusa vale riconoscimento

degli indizi di reato per atti concludenti (Osservazioni, punto 1 e 2 sul

merito). Successivamente, ricostruisce sommariamente l'attività della __________

(dal 1970) sottolineando come, già verso la metà degli anni novanta, la società

(diretta sostanzialmente dai due accusati) abbia dovuto affrontare problemi di

liquidità che gli amministratori/gestori hanno cercato di risolvere mediante il

differimento del pagamento di oneri sociali e IVA (Osservazioni, 3.1 e 3.2);

inoltre, essi avrebbero omesso di ricapitalizzare la società, nonostante la

forte perdita d'esercizio nel 1993 e l'utile da loro ricavato dalla vendita

parziale del pacchetto azionario, così come di depositare i bilanci, nonostante

la grave insolvenza (in particolare per sopravvalutazione di attivi) evidente

sin dal 1995, limitandosi ad intestare/trapassare beni personali ad altri

famigliari (Osservazioni, 3.3 e 3.4).

Nel seguito delle osservazioni, il

magistrato inquirente indica singoli fatti ritenuti configurare gravi indizi di

reato (Osservazioni, punto 3.5).

In particolare, per le ipotesi di cui

agli artt. 163/1 e 164/1 CP:

Ø ultimo bilancio chiuso e revisionato sarebbe quello

dell'esercizio 1998 (teste __________);

Ø sopravvalutazione lavori in corso e debitori nel

bilancio dell'esercizio 1993 (convenzione 20.08.1993 con __________);

Ø annotazioni di movimentazione di contante (ca. 1,4 mio

FRS) registrato come destinato in gran parte a __________ e __________,

rispettivamente a conto bancario di loro pertinenza, e solo per il rimanente

alla società (quaderno "correntisti", sequestro uffici); libro

cassa correntisti per gli anni dal 1998 al 2000 con entrate definite "non contabilizzate"

(nei conti societari?) per ca. 3,6 mio FRS e riepilogo versamenti correntisti

(la cui concretizzazione sarebbe da verificare) 1995/2004 con saldo

attivo (per i correntisti) di ca. 3,1 mio FRS, nonché documentazione che indicherebbe

l'esistenza di casse private degli accusati (sequestro uffici, all. B al

verbale 10.5.1996 __________);

Ø vendita uffici alla __________ (all. 6 verbale 6 aprile

2006 __________);

Tutti elementi che, secondo

l'inquirente, indiziano gravemente la percezione personale da parte degli

accusati di ricavi di pertinenza della società, con conseguente indebito

profitto (Osservazioni, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4).

Le altre ipotesi di reato sarebbero

gravemente indiziate dal mancato deposito dei bilanci sin dal 1999 (art. 165

CP; Osservazioni, 3.5.3), dalle "trattenute" IVA con conseguente

"favore" agli altri creditori (art. 167 CP) e dall'operazione di cessione

dell'inventario __________ a __________ "sotto banco" nonché

dai dubbi (non meglio precisati ma indicati come oggetto di verifica) della

correttezza della liquidazione dei lavori in corso per i cantieri ceduti a __________

(senza indicazione di specifico titolo di reato, ma verosimilmente 163/164/165

CP; Osservazioni, 3.5.6).

Lo scopo degli ordini di perquisizione e

sequestro, sempre secondo il Procuratore pubblico, va individuato nella

necessità di accertare tutte le possibili relazioni degli accusati (o a loro

riconducibili) sulle quali possono essere confluiti "ricavi da

committenti non contabilizzati", rispettivamente "fondi

societari distratti ed occultati" a proprio (degli accusati) indebito

profitto (già nel 1995 vi sarebbero versamenti correntisti per FRS 1,6 mio di

origine sospetta: verbale 10 maggio 2006 __________, all. B), con conseguente

sequestro ai fini di confisca o di "garanzia di risarcimento alle parti

civili e lese".

L'estensione dell'ordine (per numero di

istituti bancari ed estensione temporale dello stesso) si giustifica per le

"regolari e costanti manovre distrattive", nonché "dello

stato del passivo rilevato al momento del fallimento" (Osservazioni,

4). La perquisizione di conti formalmente intestati a terzi, e sui quali gli

accusati fruiscono (o fruivano) di procura, ha quale scopo quello di verificare

presenza di averi eventualmente riconducibili agli accusati (Osservazioni, 4,

pag. 10).

(…)."

7.

Le uniche due entità indicate a questo ufficio come

parti civili (__________e __________), non hanno presentato osservazioni nel

termine assegnato.

La richiesta di effetto sospensivo al reclamo,

formulata contestualmente al reclamo stesso, è stata evasa negativamente per

quanto concerne il sequestro, nella forma dell'art. 164 CPP per quanto concerne

la perquisizione delle relazioni bancarie (cfr. ordinanza del 14 luglio 2006,

doc. 3, inc. GIAR 335.2006.4).

Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti,

si dirà, se necessario, nei considerandi di merito.

Considerato

Considerandi

1.

Il reclamo, tempestivamente introdotto da persone che

si dichiarano direttamente toccate dalla misura, é ricevibile in ordine.

2.

Anche sulle questioni di diritto, si riprende in toto

quanto detto nella sentenza di cui all'inc. GIAR 335.2006.1:

"2.

I principi generali in materia di

perquisizione e sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al

magistrato inquirente vengono qui di seguito riassunti con riferimento a

precedenti sentenze.

In generale, in materia di sequestro:

"In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP

impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che

possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o

cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o

devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento

eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di

cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione

preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice

del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o

cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)

e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio)

(v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117,

consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali

da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse

pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così

occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente,

con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla

verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va

in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del

caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).

Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario

(art. 161 cpv. 5 CPP)."

(GIAR 13 dicembre 2004, 520.2004.1)

Per quanto concerne, più specificamente

il sequestro ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 59 CP:

"2.

Pur nella rinnovata forma in vigore dal

1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono

l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in

maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59

cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus

Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p.

321.

ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid

RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti

(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali

limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore

economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.),

Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I,

Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito

trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento

dei suoi attivi o una diminuzione dei

suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).

Sottostanno a tale tipo di confisca ai

sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia

propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2,

p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri

possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li

riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi

propri dev'essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale

(DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere

facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo

beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio

1999.

in re Z., consid. 2b).

Se il provento di reato è pervenuto sotto

forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato

modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in

chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di

trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad

art. 59 CPS).

Completamente rivisto è l’istituto della

confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al

giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con

eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60

CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1

cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non

siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p.

336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in

applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto.

4.4

, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente

di provenienza lecita.

Indipendentemente dalla natura della

confisca nel singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti

dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del

reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59

cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit.,

pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la

misura, può eccepire unicamente di avere acquisito i beni in proprietà,

eventualmente di disporne in virtù di diritti reali limitati; il mero possesso,

invece, non osta alla confisca, ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese

obbligatorie del terzo: “non spetta [...] al diritto penale tener conto, in

materia di confisca, dei diritti di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio,

pto. 223.4 in fine; così, verbatim, già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e

F, inc. Giar 141.97.3, consid. 5

p. 6.; Niklaus Schmid, nota 82 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar

Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998).

Per non vanificare la portata delle norme

sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che

vi soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995],

cit., pto. 6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire

l'eventuale risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid.

3.

d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere

ordinato anche nei confronti di un terzo.

Il sequestro (in casu: bancario) può

rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio.

Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti

sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve

apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere

connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e

di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid.

2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard

Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin.

1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi

presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve

essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con

sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità

materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in

seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso

(v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi,

ovviamente, anche a giustificazione del suo perdurare.

(GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)

E, ancora, in materia di perquisizione e

sequestro bancario:

"7.

...

b)

Un ordine di perquisizione e sequestro

bancario rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne

pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre

presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di

colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che

deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti

processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR

501.98.2

consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di

proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd.

Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della

fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei

diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità

inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante

approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del

procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli

accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit.,

margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre

essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117,

consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR

386/387.99.15, consid. 2b p. 6).

c)

Va, inoltre ricordato, che l'ordine di

perquisizione e sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due

atti procedurali (o momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti:

quello della perquisizione e quello del sequestro.

Ovviamente la prima precede,

generalmente, il secondo e ne determina la fondatezza sia per quanto concerne

la (successiva) acquisizione agli atti della documentazione e/0 degli averi

(REP 1997 no. 102; sentenza GIAR 2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1;

sentenza GIAR 23 marzo 1994 in re M-B., inc. 224.94.1).

La prassi che ammette sostituzione della

perquisizione "domiciliare" mediante trasmissione di un ordine

scritto per posta, non deve far dimenticare questi due momenti.

Occorre, pertanto e innanzitutto,

verificare se le condizioni per la perquisizione siano date."

(GIAR 10 dicembre 2002, 627.2001.1)

Nel caso qui in esame, ci si trova

confrontati con un ordine di perquisizione bancario, assortito da sequestro sia

di documenti sia degli attivi delle relazioni, e con un ordine di sequestro di

beni immobili sotto forma di blocco a RF.

Di principio, tutte e tre le misure

debbono poggiare sull'esistenza di gravi indizi di reato ed una relazione di

connessione (probatoria o confiscatoria) tra questo (o questi) e gli oggetti

del sequestro. Comunque, come detto nell'ultima sentenza appena citata, non va

dimenticato che il sequestro bancario (sia dei documenti che degli averi) segue

la perquisizione e, nella misura in cui è stato ordinato cautelativamente

(prima di avere conoscenza, appunto, del contenuto della eventuale

documentazione), deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di

quest'ultima, di competenza del magistrato inquirente (GIAR 27 aprile 2006,

116.2006

).

Ciò giustifica, perlomeno per quanto

concerne l'ordine di perquisizione e sequestro bancario, che ci si occupi in

primo luogo del fondamento della perquisizione e solo successivamente, ed

eventualmente, del sequestro.

3.

a)

Per quanto concerne la verifica

dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al reclamante, si

ricorda innanzitutto che nel relativo esame questo giudice deve imporsi precisi

limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e

non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in

maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità

di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi

di giudizio. Inconferente, a questo proposito, l'assenza di impugnativa nei

confronti della promozione dell'accusa (istituto a garanzia dell'accusato e

impugnabile unicamente per motivi formali).

b)

Premesso che il ruolo degli accusati

quali gestori (di diritto e di fatto), oltre che azionisti, della __________

non è contestato (comunque confermato dagli atti: AI 2, AI 9, Verbali A1, A2

A3, A5), gli elementi raccolti (e indicati) dal magistrato inquirente

permettono di indiziare, al momento attuale, gran parte dei reati ascritti.

Il mancato pagamento dell'IVA, nonché

degli oneri sociali, così come di altre trattenute sui salari, sebbene non

necessariamente sufficiente da solo a configurare il reato (cfr. ad esempio DTF

117.

IV 78, DTF 122 IV 270), sono da ritenere, in particolare se il fatto si

ripete nel tempo (cfr. AI 9, 15, 39, 44, verbali A3 e A4) ed è frutto di una

decisione "strategica" anche ai fini della limitazione della

responsabilità personale (Verbale A4, pag. 3), indizi sufficienti dei reati di

cui agli artt. 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS, 76 cpv. 3 LPP e, per le trattenute non

relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio AI 15), dell'art. 159 CP.

c)

Il magistrato inquirente segnala che

nell'ambito della perquisizione degli uffici é stata reperita documentazione

che registra entrate a favore dei "correntisti" che in parte

risulterebbero "girate" alla __________ e per altra parte destinata

agli accusati per contante o su di un loro conto denominato "__________"

(cfr. intestazione del documento e sigla __________ a fianco di numerose

registrazioni), così come altra documentazione relativa a "casse

private" riconducibili agli accusati (cfr. documentazione "Ufficio __________

" in contenitore n. 10; in particolare: quaderno correntisti, cassa

correntisti, cassa privata __________, ecc.).

A dire del magistrato la documentazione

in questione indizierebbe l'incasso personale di ricavi (attivi della società)

e, quindi, la loro distrazione, rispettivamente la dissimulazione di attivi

(art. 163 CP).

__________ da un lato ha dichiarato che

"può darsi che nel corso degli anni vi siano stati degli incassi in

nero" (pur se con indicazione che si sarebbe trattato di poche

migliaia di franchi ed escludendo connessione con la contabilizzazione in

questione: Verbale A4, pag. 8), dall'altro non ha saputo fornire alcuna

indicazione in merito alla causale di una delle registrazioni più cospicue del

quaderno "correntisti" (225'000.- FRS, di cui solo 25'000.-

registrati come girati a __________) limitandosi a dire che __________ non

"c'entra niente" e che non sa chi siano i correntisti (Verbale

A6, pag. 2). A ciò si aggiungono le dichiarazioni della teste __________ in

merito a quanto da lei riscontrato (nel caos amministrativo che regnava in

società: Verbale V3, pag. 2), più in particolare sulle comunicazioni informali

circa la liquidazione/archiviazione dell'importante scoperto della voce

debitori (idem, pag. 3, 4) e quelle del teste __________ sulla presenza di

commesse non redditizie per la società (Verbale V4 pag. 2), indicazioni che

denotano un rapporto non necessariamente trasparente con i debitori stessi (ancorché

al momento non vi sia relazione diretta con quanto emerge dal quaderno sopra

menzionato e lo scoperto debitori é stato imputato, dall'accusato __________,

alla contrazione dei prezzi e alla crisi che ha toccato anche i committenti:

Verbale A3, pag. 2).

Gli elementi (di fatto e circostanziali)

appena indicati, allo stadio attuale del procedimento, sono indizi sufficienti

di una non registrazione di tutti i ricavi e loro distrazione, quindi del reato

ascritto (se non, a dipendenza della situazione e delle circostanze specifiche,

anche di una infrazione contro il patrimonio).

Non modifica questa conclusione

l'affermazione del reclamante secondo cui gli accusati avrebbero, negli anni,

immesso nella società importanti capitali come "dimostrato dai bilanci

della __________ "; da un lato risulta che perlomeno parte delle

immissioni sono state effettuate mediante gli importi registrati nel quaderno

"correntisti" di cui si è parlato sopra (con la conseguenza che

potrebbe non trattarsi di fondi "propri" degli azionisti, bensì di

fondi già di pertinenza della società, immessi con contestuale registrazione di

debito a carico di quest'ultima: cfr. Verbale A6, pag. 2), dall'altra __________

afferma, in sede di verbale (A4, pag. 4), che i versamenti alla società erano

effettuati anche da terzi "correntisti" di cui non conosce l'identità

(con conseguente difficoltà attuale nella determinazione degli importi

effettivamente versati dagli accusati con fondi propri), mentre che il qui

ricorrente nulla sembra sapere in merito ai "terzi" (A5, pag. 4;

mentre che sulle registrazioni "quaderno correntisti" ecc. non è

ancora stato sentito nel dettaglio).

Rispettivamente, e qualora la non

registrazione/distrazione di cui sopra non dovesse trovare conferma nel seguito

dell'istruttoria, parte degli stessi elementi indicati, aggiunti agli

ammortamenti ed alle valutazioni dei lavori in corso che i revisori (e non

solo: cfr. all. e al verbale A1) hanno ripetutamente segnalato come

insufficienti i primi e eccessive le seconde (cfr. contestazioni in verbale A4,

pag. 5 e ss.), l'esposizione dell'inventario a bilancio 2004 (verbale A4, pag.

8) per FRS 2'000'000.- a fronte di una valutazione peritale di FRS 440'000.-

(pur considerando la differenza tra valori a continuazione e valori di liquidazione),

sono elementi sufficienti ad indiziare (lo si ripete: allo stato attuale

dell'inchiesta) anche i reati di cui agli artt. 164 CP, sussidiariamente

("… in un modo non previsto dall'art. 164, …") 165 CP.

d)

Tutti quelli indicati costituiscono, a

giudizio di questo giudice, elementi concreti indizianti fatti che possono

costituire reato (non semplici sospetti dunque: DTF 31 ottobre 2002,

1P.309.2002) e che, quindi, meritano approfondimento. Poco importa, a questo

stadio, che il magistrato inquirente abbia indicato "… la lista quasi

completa di tutti i reati fallimentari", rispettivamente nessun

elemento concreto di "arricchimento indebito" dell'accusato

(rispettivamente degli accusati); in presenza di elementi indizianti la

diminuzione degli attivi, non è necessario che sia già chiaro all'inizio

dell'inchiesta se si tratti di una diminuzione fittizia o effettiva,

rispettivamente di atti che debbano/possano essere sussunti all'ipotesi

sussidiaria dell'art. 165 CP (B.

Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n. 1/7 ad art. 163; DTF 28

febbraio 2006,6S.438/2005; DTF 4 luglio 2003,6S.142/2003).

Quanto all'"arricchimento

indebito", non si tratta di elemento costitutivo dei reati in questione

che, peraltro sono reati di messa in pericolo astratta e non necessitano

neppure, per la realizzazione, che "la diminution du patrimoine ait eu

pour résultat de causer un dommage pécuniaire définitif aux créanciers"

(DTF 28 febbraio 2006, citato sopra). Comunque, fintanto che l'ipotesi di

distrazione regge, la modalità concreta della distrazione/dissimulazione,

rispettivamente della collocazione (passata ed attuale) di quanto

distratto/dissimulato, è atto d'indagine che può fondarsi sui soli indizi,

appunto di distrazione.

e)

In virtù di quanto sopra non appare necessario

approfondire la questione della valutazione dell'inventario fatta dall'UF per

rapporto al prezzo di cessione alla __________ e che il reclamante indica come

nolo con impegno a pagare solo con l'accordo dell'amministrazione del

fallimento (Osservazioni, punto 3.5.6; Reclamo, punto 8.7), né se l'omissione

di pagamento IVA, che permette alla società di disporre di maggiore liquidità,

sia sussumibile alla fattispecie prevista dall'art. 167 CP.

4.

Stabilita l'esistenza di sufficienti

indizi di reato, non sono necessarie particolari disquisizioni per ritenere la

probabile connessione tra i fatti oggetto d'inchiesta e l'oggetto (se si

preferisce, gli oggetti) degli ordini di perquisizione impugnati. Trattasi di

relazioni che gli accusati (quindi anche il qui ricorrente) avrebbero potuto

utilizzare in relazione ai reati ascritti, in quanto a loro riconducibili (per

titolarità, proprietà economica) o da loro movimentabili (per procura). Il

relativo contenuto può permettere approfondimento/verifica degli indizi di

reato (anche, nell'eventualità di assenza di riscontri, nell'interesse della

difesa) per il chiarimento delle ipotesi di reato prima ancora che per

assicurare al procedimento eventuali beni ai fini dell'applicazione dell'art.

59.

CP.

L'emanazione di un ordine di

perquisizione (e sequestro) a tutte le banche del Cantone Ticino e alcune in

altro cantone, per relazioni bancarie relative al periodo 1996-2006, non è

automaticamente lesivo del principio di proporzionalità, né costituisce (in sé)

una ricerca indiscriminata di prove.

L'entità e la tipologia dei fatti

oggetto di accertamento, in uno con le date in cui gli elementi indizianti si

collocano (cfr. quaderno "correntisti", "cassa privata",

periodo relativo ai problemi di liquidità - se non già insolvenza - e di

mancato pagamento dell'IVA, rispettivamente mancato versamento degli oneri

sociali e/o trattenute salariali) giustificano, a giudizio di questo giudice,

l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato (cfr. per analogia DTF

1P.239/2002) che non necessita, per essere considerato proporzionale, della

preventiva individuazione delle relazioni da perquisire (cfr. quanto detto

sopra e, sempre per analogia cfr. CRP 27 luglio 2006, 60.2006.160, pag. 11).

5.

Alla luce di tutto quanto esposto ai

considerandi che precedono la perquisizione, che forzatamente precede il

sequestro sia della documentazione che degli eventuali averi in conto, è

legittima ed il reclamo, su questo punto, deve essere respinto.

6.

a)

Stabilita la legittimità della

perquisizione, ci si deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della

procedura di messa sotto suggello adottata quale forma d'effetto sospensivo.

La seconda questione é attinente alla

perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di perquisizione

e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a interporre

reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in Il Ticino ed il

diritto, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357).

Di principio, lo scopo di questa

procedura, che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine

di perquisizione e sequestro, è quella di permettere al detentore (o all'avente

diritto) delle carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al

procedimento penale, rispettivamente al magistrato inquirente di indicare

perché tale documentazione è importante per l'inchiesta (per analogia DTF 130

II 193). Poco importa (perlomeno in questa sede) chi debba provocare la

decisione del GIAR ex art. 164 CPP, ciò che importa è che la levata dei sigilli

avvenga (in assenza di chiaro accordo) per decisione giudiziaria. Spetta, anche

in questo caso, alle parti motivare le rispettive richieste, ritenuto che

dall'inquirente non si potrà certo pretendere motivazione che vada oltre quella

inerente la connessione, in termini generali, con l'oggetto delle indagini (DTF

130.

II 193, cons. 4.3). Se tale motivazione è sufficiente, spetterà semmai

all'opponente motivare in merito all'estraneità, con riferimento alla specifica

documentazione, fornendo prova praticamente liquida, affinché questo giudice,

che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle

prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin

qui acquisita), possa esprimersi in merito.

b)

Nel caso in esame, se le motivazioni e

argomentazioni del magistrato inquirente (sia in sede di decisione che in sede

di osservazioni) sono sufficienti per levare i sigilli sotto i quali la

documentazione bancaria è stata prodotta, va detto che nessuna indicazione

specifica di estraneità è stata fornita dal reclamante e/o dall'istituto di

credito. In sostanza non si è andati oltre la contestazione (come detto sopra,

generica) dei gravi indizi di reato contenuta nell'atto di reclamo. Nessuna

indicazione (tantomeno prova liquida) di estraneità, ex art. 164 CPP, è stata

fornita. Questa constatazione è, comunque, nella logica delle cose dato che la

procedura di messa suggello è stata adottata unicamente ai fini dell'effetto

sospensivo, quindi in attesa della determinazione sulla legittimità della

perquisizione, non tanto per proteggere specifiche "carte".

Questa circostanza basterebbe, da sola

(a giudizio dello scrivente), ad ammettere perquisizione delle carte, da parte

dell'autorità inquirente (una volta stabilita legittimità della perquisizione,

come è qui il caso), senza necessità che questo giudice proceda all'apertura

della busta ed all'analisi prima facie del contenuto.

Tuttavia, si procede in tale incombente

per seguire l'indicazione di prassi data dalla CRP che sembra richiedere, in

ogni caso, l'apertura ai fini di garantire l'eventuale doppio grado di

giurisdizione (CRP 5.2.2004 in re C., inc. 60.2002.393).

7.

Quanto al sequestro (per chiarezza si

precisa che ci si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come

detto sopra lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato

ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito

dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo

1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora

effettuato.

Riservatezza, approfondito esame delle

circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno

presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed all'esame

della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui spettano

tali incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR 2

novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli

atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al

processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile

accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro

per quelle ritenute pertinenti.

Analogamente si dovrà procedere in

relazione agli averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai

quali è possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato)

e dissequestrando gli altri.

8.

In merito al sequestro è opportuno ricordare che oggetto di confisca ai sensi dell'art. 59 cifra 1 può essere solo il provento di reato, cioè quei valori che : "… doivent provenir de l'infraction dont elles sont le résultat. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention de ces valeurs, un lien de causalité tel que les secondes apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou qu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts 6S.667/2000 du 19 février 2001, reproduit in: SJ 2001 I 330, consid. 3a et 6S.819/1998 du 4 mai 1999, reproduit in: SJ 1999 I 417 et PJA 2000 p. 1030, consid. 2a)." (DTF 9 agosto 2002, 1P 239/2002) (Si vedano anche: GIAR 8 agosto 2002, 51.2002.2 e citazioni; AJP/PJA 12 2001 pag. 1387 ss., pag. 1392).

Mentre che, oggetto del

sequestro conservatorio ex art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP possono essere i valori

necessari a garantire l'eventuale risarcimento compensatorio ai sensi dell'art.

59.

cifra 2 CP, ritenuto che:

"Se i valori soggiacenti

a confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati),

il giudice ordina - ai sensi dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP, in favore dello

Stato un risarcimento equivalente (BSK StGB I-F. Baumann, op. cit., n. 53 ss.

ad art. 59 CP; N. Schmid, Kommentar, op. cit., n. 97 ss. ad art. 59 CP)

"Se i valori patrimoniali soggiacenti a confisca non sono più reperibili

(siccome ciò al fine di impedire … che colui il quale si è liberato dei valori

patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha

conservati" (FF 1993 III 221)"

(CRP 21 ottobre 2005,

60.2005

)

Quanto ai terzi, è stato

recentemente precisato che l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 59

cifra 2 cpv. 2 CP, presuppone che il provento di reato (o surrogato) sia loro

pervenuto (CRP 23 febbraio 2005, 60.2004.425 cons. 3.1); altrimenti detto, non

basta che l'autore del reato abbia trasmesso al terzo beni (di lecita

provenienza) che se rimasti nel suo possesso avrebbero potuto essere

sequestrati in applicazione dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP.

La determinazione/indicazione

degli elementi (se si preferisce, la

verifica della fondatezza dei presupposti del sequestro ex art. 161, "… a

partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed

indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori": GIAR 22

ottobre 2002, 39.2002.7) a

sostegno di un (possibile) provento del reato, della sua (probabile) entità,

della connessione con il sequestro, così come di tutti gli elementi che lo

possono giustificare ai fini dell'applicazione dell'art. 59, è di competenza,

in prima sede, del magistrato inquirente (per analogia: CRP 24 marzo 2005,

60.2005

). A maggior ragione laddove sono indiziati reati la cui commissione

non comporta sempre e necessariamente un "provento diretto" ai sensi

delle decisioni sopra indicate (si vedano, inoltre: DTF 119 IV 17 e 145; Assise

correzionali Mendrisio 31 ottobre 2003 in re R. e F., cons. 37), come è invece

il caso per determinati reati patrimoniali, rispettivamente laddove il (sempre

eventuale) "provento" non è necessariamente ed automaticamente

assimilabile allo scoperto/passivo del fallimento (che non è elemento

costitutivo del reato, bensì condizione di punibilità ma può fornire, nella

fase iniziale delle indagini, un ordine di grandezza a giustificazione del

sequestro). Inoltre, se si può (in linea generale) concordare con il reclamante

(Reclamo, punto 9) che neppure pretese di carattere eminentemente civile, e/o

delle eventuali parti civili, possono automaticamente fondare il sequestro ai

fini della garanzia del risarcimento compensatorio (visto il carattere

sussidiario del credito compensatorio per rapporto alla confisca: F. Baumann,

in BsK, n. 53 ad art. 59; si vedano anche SJ 1999 p. 417; DTF 119 IV 17; DTF

122.

IV 365; di norma, il credito derivante dalle conseguenze di un

danneggiamento ex art. 144 CP non è oggetto di sequestro ai fini

dell'applicazione dell'art. 59), vale anche la considerazione inversa, nel

senso che non è necessario che vi siano delle fondate pretese di natura civile

a fondamento del sequestro rispettivamente del risarcimento compensatorio (in

relazione alle problematiche esposte, si veda quanto desumibile anche da DTF 126

I 97, DTF 9 agosto 2002, DTF 22 novembre 2002, 6s.398.2002;1P.239/2002; DTF17

novembre 2004,6P.125/2004; DTF 28 febbraio 2006,6S.438/2006; Assise

correzionali Lugano 24 febbraio 2006 in re B. e C., cons. 33).

Da tutto quanto sopra, deriva

l'esigenza di dar seguito alla perquisizione per verificare/approfondire i

sospetti di reato e di indebito profitto ed eventuale conferma del sequestro

ordinato (DTF 9 agosto 2002,1P.239/2002, già citato)."

3.

Quanto sopra riportato, e qui confermato, si applica

senz'altro anche alla perquisizione di relazioni sulle quali gli accusati

fruiscono di procura e sono intestate a famigliari, viste le particolarità dei

reati indiziati, l'estensione temporale degli stessi e la fase iniziale delle

indagini (GIAR 14 maggio 2001, 378.2000.4, cons. 4), senza che ciò sia lesivo

del principio di proporzionalità e indipendentemente dal fatto che i qui

reclamanti non abbiano nulla a che vedere con i fatti di cui è imputato il

padre, rispettivamente marito.

Nel contempo, i reclamanti non fanno valere

particolari motivi di inconferenza della documentazione oggetto di

perquisizione, limitandosi ad indicare l'attuale attività professionale e,

implicitamente più che esplicitamente, assenza di ogni e qualsiasi connessione

tra gli averi sulla loro relazioni e quelli oggetto dell'indagine nei confronti

del padre. Limitandosi a tale circostanza generica non forniscono prova liquida

di inconferenza (per analogia: DTF 20 marzo 2006,1P.779/2005) della

documentazione oggetto della perquisizione, tantomeno permettono a questo

giudice di determinarla, a meno che i conti registrino entrate (mensili)

regolari da un'unica fonte individuabile come datore di lavoro.

Ciò è il caso per un'unica relazione aperta nel

dicembre 2005, che registra entrate mensili regolari dalla stessa

"fonte" (di tutta evidenza totalmente estranea ai fatti oggetto

d'inchiesta: datore di lavoro), con un saldo al 12 luglio 2006 inferiore a FRS

10'000.--. La perquisizione della relazione in questione (__________) e delle

relative carte può essere negata in questa sede. Nel contempo, può pure essere

annullato il sequestro degli averi in conto per la già qui evidente assenza di

diretta connessione (Osservazioni PP, pag. 3) con la fattispecie oggetto

d'inchiesta.

4.

In conclusione, il reclamo è accolto limitatamente

alla relazione __________, per tutto il resto è respinto nel senso che la

perquisizione è ammessa e a seguito della stessa il magistrato inquirente

provvederà a confermare (o levare) il sequestro di carte ed averi.

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.

163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76

cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,

decide

1.

Il reclamo 14 luglio 2006

presentato da __________, __________, __________ contro gli ordini di

perquisizione e sequestro del 3 luglio 2006, nell'ambito del procedimento di

cui all'incarto MP __________ è respinto, con la sola eccezione della

perquisizione e sequestro della relazione __________.

2.

La documentazione bancaria

prodotta sotto suggello, con l'eccezione di quella relativa alla relazione __________,

sarà consegnata al Procuratore pubblico, per i suoi incombenti come ai

considerandi, a crescita in giudicato della presente .

3.

La perquisizione ed il sequestro

della relazione __________ è annullata. La documentazione bancaria relativa, prodotta

sotto suggello, sarà restituita alla banca ad opera di questo giudice con

comunicazione di dissequestro, a crescita in giudicato della presente.

4.

La tassa di giustizia fissata in

FRS 500.--, e le spese di FRS 300.--, già ridotte per il parziale accoglimento,

sono a carico dei reclamanti, in solido.

5.

Contro la presente decisione è

dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

6.

Intimazione (con copia delle osservazioni):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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