INC.2006.33504
Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro
25 settembre 2006Italiano38 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
INC.2006.33504
Data decisione, Autorità:
25.09.2006, GIAR
Titolo:
Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro
PERQUISIZIONE
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 59 CPS
Incarto n.
INC.2006.33504
Lugano
25 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 14 luglio 2006 da
__________
(rappr.
dallo studio legale __________)
contro
la decisione 3 luglio 2006 del Procuratore pubblico
Manuela Minotti Perucchi, mediante le quali ha ordinato la perquisizione ed
il sequestro presso ogni istituto bancario del cantone e altri fuori cantone,
nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (27
luglio 2006) e preso atto che le PC __________ e __________ non ne hanno presentate
nel termine assegnato, così come gli accusati;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
Il 30 giugno 2006, il Procuratore pubblico ha promosso
l'accusa nei confronti di __________ e __________, per i reati di cui alla
cifra 1 degli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA,
87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, per i fatti così descritti:
"a Lugano ed in altre località,
perlomeno a partire dal 1996 e sino al
16 marzo 2006,
nella loro qualità di organi tabulari e
fattuali della società __________, dichiarata fallita con decreto 16 marzo 2006
della Pretura di __________, in danno dei creditori della società __________,
diminuito fittiziamente gli attivi della società, percependo ricavi da
committenti non contabilizzati, distraendo ed occultando fondi di spettanza della
società,
per aver ceduto nel settembre 2003 alla
loro società __________ gli uffici di proprietà di __________ (PPP __________,
PPP da __________ a __________, __________ RFD di __________) ad un prezzo
manifestamente inferiore al valore commerciale,
per avere, a causa di cattiva gestione,
in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese
sproporzionate, speculazioni avventate e grave negligenza nell'esercizio delle
sue funzioni e nell'amministrazione delle risorse societarie, cagionato indi
aggravato l'eccessivo indebitamento della __________, segnatamente, malgrado il
manifesto stato di insolvenza, perlomeno a partire dal 1999, omesso di mettere
in atto misure di risanamento, ritenuto che a partire dal 2000 la società ha
operato senza linee di credito, omettendo intenzionalmente di depositare i
bilanci, aggravando il proprio eccessivo indebitamento conoscendone
l'insolvenza, cosicché la società ha lasciato al momento del fallimento
creditori insoddisfatti per oltre CHF 12'000'000.-,
per avere intenzionalmente omesso di
riversare i contributi AVS, le quote LPP ed i contributi infortuni
professionali trattenuti ai dipendenti, destinandoli ad altri scopi,
accumulando un debito nei confronti della Cassa di compensazione di ca. CHF 602'000.-,
di ca. CHF 1'320'000.- nei confronti della previdenza professionale, di CHF
550'193.20 nei confronti della SUVA,
conoscendo la propria insolvenza, a
partire perlomeno dal 1999, intenzionalmente omesso di corrispondere l'IVA, se
non nella misura indispensabile per procrastinare la procedura di fallimento,
accumulando arretrati per oltre CHF 4'800'000.-, favorendo intenzionalmente gli
altri creditori,
allestito i bilanci della società con
dati inveritieri (ammortamenti insufficienti, sopravvalutazioni di attivi in
specie di lavori in corso, valutazione del credere insufficiente, ricavi non
contabilizzati, ecc.) allo scopo di evitare il deposito dei bilanci,
danneggiando così i creditori,
per avere omesso di pagare all'AFC, per
Fatti
i periodi fiscali dal 1° trimestre 1998 al 4° trimestre 2002, CHF 164'386.- di
IVA,
sottoscrivendo la convenzione 3 marzo
2006 per la cessione del magazzino e del materiale del cantiere alla __________,
utilizzando la stima dell'Ing. __________ pur sapendo che la stessa era manifestamente
inferiore al valore effettivo,"
(AI 68, inc. MP __________)
2.
Il 3 luglio 2006, a tutti gli istituti bancari del
Cantone Ticino (AI 70) e ad alcuni istituti bancari del Canton Zurigo, è stato
notificato un ordine di perquisizione e sequestro volto ad identificare ogni e
qualsiasi relazione in qualche modo riconducibile agli accusati ed alla __________
per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71). L'ordine prevede pure il
sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle
relazioni.
Gli ordini di perquisizione e sequestro bancari sono
motivati con la finalità di reperire averi della __________ "distratti,
rispettivamente occultati, suscettibili di confisca, devoluzione alle parti
lese, nonché allo scopo di assicurare i diritti di risarcimento della massa
fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 70).
3.
Contro gli ordini menzionati, rispettivamente contro
l'uno o l'altro di questi, sono stati interposti reclami sia da parte degli
accusati sia da parte di altre persone (fisiche e giuridiche) in qualche modo
toccate dagli stessi.
Sebbene le premesse da verificare per determinarsi
sulla fondatezza legale degli ordini siano analoghe, se non identiche, per
tutti i reclami, non così (o non necessariamente) le problematiche relative
alla legittimazione, alla connessione con quanto perquisito/sequestrato,
rispettivamente alla proporzionalità delle misure cautelari poste in essere.
Per questo motivo non si è ritenuto opportuno evadere tutti i ricorsi con
un'unica decisione: meglio riprendere, se del caso, in ogni singola decisione
le considerazioni che valgono indistintamente per tutti i reclami e risolvere
le problematiche specifiche poste da ogni singolo reclamo.
4.
__________, __________ e __________, con il presente
reclamo (doc. 1, inc. GIAR 335.2006.4), dopo aver ricordato l'oggetto del
procedimento e le condizioni legali minime per un sequestro, contestano
proporzionalità dell'ordine impugnato (assenza di conoscenza di quanto viene
sequestrato). Inoltre, segnalando le rispettive attività professionali,
ritengono che il sequestro sia avvenuto unicamente per il fatto che l'accusato __________
ha procura sul conto dei famigliari (e confidano nella non intenzione del
Procuratore pubblico di effettivamente sequestrare tali conti).
Per il dettaglio delle contestazioni, rinviano alle
argomentazioni del padre formulate nel di lui reclamo.
5.
Il magistrato inquirente rinvia anch'egli alle
osservazioni formulate nell'ambito del reclamo presentato da __________ (doc.
4, inc. GIAR 335.2006.4), precisando che lo scopo della perquisizione è anche
quello di verificare se "ricavi da committenti non contabilizzati"
possano essere affluiti su conti non formalmente intestati agli accusati stessi
ma a loro in qualche modo riconducibili. Per il magistrato inquirente, inoltre,
è verosimile che nell'eventualità dell'incasso di ricavi non contabilizzati,
gli accusati prediligano relazioni bancarie non formalmente a loro intestate ma
delle quali hanno un controllo diretto o indiretto.
Da ultimo, segnala che ad ulteriore giustificazione
della perquisizione vi è pure il fatto che l'accusato ha trasferito beni
immobiliari ai figli e che la signora __________, allorquando era ancora
studente, ha acquisito quattro appartamenti in __________ con conseguente
necessità di verifica della provenienza dei fondi utilizzati.
6.
Le argomentazioni di __________ e quelle del
Procuratore pubblico, di cui ai rinvii menzionati nel precedente considerando,
possono essere riprese così come riassunte nella sentenza relativa all'inc.
335.2006.1 (del 25 settembre 2006), e meglio:
"E.
Con il reclamo oggetto della presente
(doc. 1, inc. GIAR 335.2006.1), __________ chiede l'annullamento dell'ordine di
perquisizione e sequestro (indirizzato a tutte le banche del cantone e ad
alcune fuori cantone: doc. 1 e 2a inc. GIAR 335.2006.1), nonché del blocco a RF
nella misura in cui concerne immobili di cui egli è proprietario o
comproprietario.
Il reclamante, dopo l'esposizione di
alcuni fatti inerenti l'inchiesta, contesta che gli ordini impugnati rispettino
il principio di proporzionalità; a suo dire, anche in considerazione del fatto
che intervengono a circa quattro mesi dall'avvio dell'inchiesta, gli ordini
relativi ad un periodo di dieci anni costituiscono una ricerca indiscriminata
di prove (fishing expedition), non indicano la connessione (con i reati
ipotizzati e con la __________) e concretizzano un danno sia nei confronti
dell'accusato stesso che nei confronti di terzi eventualmente toccati dalle
misure in questione.
Parallelamente, il reclamante ritiene
che gli ordini in questione non si fondino su seri indizi di colpevolezza
perché la promozione dell'accusa elenca "la lista quasi completa di
tutti i reati fallimentari contemplati dal codice penale" e le ipotesi
indicate (come costitutive di reato) non sono suffragate dai necessari (e
concreti) indizi. Ciò vale, in particolare e sempre secondo il reclamante, per
la diminuzione fittizia degli attivi mediante percezione di ricavi societari
(Reclamo, punto 8.1), per la cessione (pretesa sottocosto) alla __________
degli uffici di proprietà della __________ (Reclamo, 8.2), per la cattiva
gestione (che non può essere concretizzata dal solo fallimento della società:
Reclamo, 8.3), per il favore ad altri creditori preteso realizzato mediante
l'omissione dei pagamenti IVA (in quanto avvenuta con l'accordo della
competente autorità: Reclamo, 8.5), per il falso in bilancio (ritenuto che i
revisori hanno sempre proposto all'assemblea l'approvazione: Reclamo 8.6) e per
la cessione alla __________ di magazzino e materiale __________ (in quanto
trattasi di semplice nolo con cessione solo con l'accordo degli organi del
fallimento: Reclamo, 8.7). Inoltre, il reclamante ritiene semplicemente
inapplicabile ai contributi sociali l'art. 159 CP (Reclamo, 8.4).
__________ afferma pure che il sequestro
sui suoi beni personali non è giustificato in quanto non vi è (non è fornita)
alcuna indicazione di arricchimento indebito, ergo: non vi é nulla da
confiscare, dato che un sequestro penale ai fini di assicurare pretese di
natura civile (in casu ex art. 754 CO) è inammissibile (Reclamo, 9).
Da ultimo, il reclamante segnala come il
sequestro abbia toccato averi di terzi in virtù del fatto che egli ha
beneficiato di numerose procure nel corso degli anni e che gli immobili
bloccati concernono in particolare (__________RFD __________) una importante
operazione immobiliare attualmente in corso e nella quale egli avrebbe
investito fondi propri unicamente nella misura di FRS 150'000.- (Reclamo, 10).
F.
Con osservazioni del 27 luglio 2006
(doc. 13, inc. GIAR 335.2006.1), il magistrato inquirente chiede reiezione del
reclamo.
Dapprima indica la data del fallimento __________
(16 marzo 2006), l'entità provvisoria del passivo del fallimento (ca. 12 mio FRS),
il valore dell'inventario e altri attivi (ca FRS 600'000.- + FRS 5'000.-),
rammenta i principi in materia di perquisizione e sequestro e afferma che
l'assenza di impugnativa contro la promozione dell'accusa vale riconoscimento
degli indizi di reato per atti concludenti (Osservazioni, punto 1 e 2 sul
merito). Successivamente, ricostruisce sommariamente l'attività della __________
(dal 1970) sottolineando come, già verso la metà degli anni novanta, la società
(diretta sostanzialmente dai due accusati) abbia dovuto affrontare problemi di
liquidità che gli amministratori/gestori hanno cercato di risolvere mediante il
differimento del pagamento di oneri sociali e IVA (Osservazioni, 3.1 e 3.2);
inoltre, essi avrebbero omesso di ricapitalizzare la società, nonostante la
forte perdita d'esercizio nel 1993 e l'utile da loro ricavato dalla vendita
parziale del pacchetto azionario, così come di depositare i bilanci, nonostante
la grave insolvenza (in particolare per sopravvalutazione di attivi) evidente
sin dal 1995, limitandosi ad intestare/trapassare beni personali ad altri
famigliari (Osservazioni, 3.3 e 3.4).
Nel seguito delle osservazioni, il
magistrato inquirente indica singoli fatti ritenuti configurare gravi indizi di
reato (Osservazioni, punto 3.5).
In particolare, per le ipotesi di cui
agli artt. 163/1 e 164/1 CP:
Ø ultimo bilancio chiuso e revisionato sarebbe quello
dell'esercizio 1998 (teste __________);
Ø sopravvalutazione lavori in corso e debitori nel
bilancio dell'esercizio 1993 (convenzione 20.08.1993 con __________);
Ø annotazioni di movimentazione di contante (ca. 1,4 mio
FRS) registrato come destinato in gran parte a __________ e __________,
rispettivamente a conto bancario di loro pertinenza, e solo per il rimanente
alla società (quaderno "correntisti", sequestro uffici); libro
cassa correntisti per gli anni dal 1998 al 2000 con entrate definite "non contabilizzate"
(nei conti societari?) per ca. 3,6 mio FRS e riepilogo versamenti correntisti
(la cui concretizzazione sarebbe da verificare) 1995/2004 con saldo
attivo (per i correntisti) di ca. 3,1 mio FRS, nonché documentazione che indicherebbe
l'esistenza di casse private degli accusati (sequestro uffici, all. B al
verbale 10.5.1996 __________);
Ø vendita uffici alla __________ (all. 6 verbale 6 aprile
2006 __________);
Tutti elementi che, secondo
l'inquirente, indiziano gravemente la percezione personale da parte degli
accusati di ricavi di pertinenza della società, con conseguente indebito
profitto (Osservazioni, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4).
Le altre ipotesi di reato sarebbero
gravemente indiziate dal mancato deposito dei bilanci sin dal 1999 (art. 165
CP; Osservazioni, 3.5.3), dalle "trattenute" IVA con conseguente
"favore" agli altri creditori (art. 167 CP) e dall'operazione di cessione
dell'inventario __________ a __________ "sotto banco" nonché
dai dubbi (non meglio precisati ma indicati come oggetto di verifica) della
correttezza della liquidazione dei lavori in corso per i cantieri ceduti a __________
(senza indicazione di specifico titolo di reato, ma verosimilmente 163/164/165
CP; Osservazioni, 3.5.6).
Lo scopo degli ordini di perquisizione e
sequestro, sempre secondo il Procuratore pubblico, va individuato nella
necessità di accertare tutte le possibili relazioni degli accusati (o a loro
riconducibili) sulle quali possono essere confluiti "ricavi da
committenti non contabilizzati", rispettivamente "fondi
societari distratti ed occultati" a proprio (degli accusati) indebito
profitto (già nel 1995 vi sarebbero versamenti correntisti per FRS 1,6 mio di
origine sospetta: verbale 10 maggio 2006 __________, all. B), con conseguente
sequestro ai fini di confisca o di "garanzia di risarcimento alle parti
civili e lese".
L'estensione dell'ordine (per numero di
istituti bancari ed estensione temporale dello stesso) si giustifica per le
"regolari e costanti manovre distrattive", nonché "dello
stato del passivo rilevato al momento del fallimento" (Osservazioni,
4). La perquisizione di conti formalmente intestati a terzi, e sui quali gli
accusati fruiscono (o fruivano) di procura, ha quale scopo quello di verificare
presenza di averi eventualmente riconducibili agli accusati (Osservazioni, 4,
pag. 10).
(…)."
7.
Le uniche due entità indicate a questo ufficio come
parti civili (__________e __________), non hanno presentato osservazioni nel
termine assegnato.
La richiesta di effetto sospensivo al reclamo,
formulata contestualmente al reclamo stesso, è stata evasa negativamente per
quanto concerne il sequestro, nella forma dell'art. 164 CPP per quanto concerne
la perquisizione delle relazioni bancarie (cfr. ordinanza del 14 luglio 2006,
doc. 3, inc. GIAR 335.2006.4).
Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti,
si dirà, se necessario, nei considerandi di merito.
Considerato
Considerandi
1.
Il reclamo, tempestivamente introdotto da persone che
si dichiarano direttamente toccate dalla misura, é ricevibile in ordine.
2.
Anche sulle questioni di diritto, si riprende in toto
quanto detto nella sentenza di cui all'inc. GIAR 335.2006.1:
"2.
I principi generali in materia di
perquisizione e sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al
magistrato inquirente vengono qui di seguito riassunti con riferimento a
precedenti sentenze.
In generale, in materia di sequestro:
"In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP
impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che
possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o
cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o
devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento
eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di
cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione
preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice
del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o
cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)
e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio)
(v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117,
consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali
da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse
pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così
occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente,
con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla
verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va
in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del
caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).
Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario
(art. 161 cpv. 5 CPP)."
(GIAR 13 dicembre 2004, 520.2004.1)
Per quanto concerne, più specificamente
il sequestro ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 59 CP:
"2.
Pur nella rinnovata forma in vigore dal
1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono
l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in
maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59
cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus
Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p.
321.
ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid
RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti
(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali
limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore
economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.),
Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I,
Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito
trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento
dei suoi attivi o una diminuzione dei
suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).
Sottostanno a tale tipo di confisca ai
sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia
propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2,
p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri
possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li
riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi
propri dev'essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale
(DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere
facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo
beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio
1999.
in re Z., consid. 2b).
Se il provento di reato è pervenuto sotto
forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato
modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in
chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di
trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad
art. 59 CPS).
Completamente rivisto è l’istituto della
confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al
giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con
eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60
CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1
cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non
siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p.
336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in
applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto.
4.4
, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente
di provenienza lecita.
Indipendentemente dalla natura della
confisca nel singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti
dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del
reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59
cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit.,
pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la
misura, può eccepire unicamente di avere acquisito i beni in proprietà,
eventualmente di disporne in virtù di diritti reali limitati; il mero possesso,
invece, non osta alla confisca, ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese
obbligatorie del terzo: “non spetta [...] al diritto penale tener conto, in
materia di confisca, dei diritti di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio,
pto. 223.4 in fine; così, verbatim, già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e
F, inc. Giar 141.97.3, consid. 5
p. 6.; Niklaus Schmid, nota 82 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar
Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998).
Per non vanificare la portata delle norme
sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che
vi soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995],
cit., pto. 6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire
l'eventuale risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid.
3.
d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere
ordinato anche nei confronti di un terzo.
Il sequestro (in casu: bancario) può
rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio.
Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti
sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve
apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere
connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e
di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid.
2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard
Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin.
1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi
presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve
essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con
sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità
materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in
seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso
(v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi,
ovviamente, anche a giustificazione del suo perdurare.
(GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)
E, ancora, in materia di perquisizione e
sequestro bancario:
"7.
...
b)
Un ordine di perquisizione e sequestro
bancario rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne
pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre
presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di
colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che
deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti
processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR
501.98.2
consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di
proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd.
Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della
fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei
diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità
inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante
approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del
procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli
accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit.,
margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre
essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117,
consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR
386/387.99.15, consid. 2b p. 6).
c)
Va, inoltre ricordato, che l'ordine di
perquisizione e sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due
atti procedurali (o momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti:
quello della perquisizione e quello del sequestro.
Ovviamente la prima precede,
generalmente, il secondo e ne determina la fondatezza sia per quanto concerne
la (successiva) acquisizione agli atti della documentazione e/0 degli averi
(REP 1997 no. 102; sentenza GIAR 2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1;
sentenza GIAR 23 marzo 1994 in re M-B., inc. 224.94.1).
La prassi che ammette sostituzione della
perquisizione "domiciliare" mediante trasmissione di un ordine
scritto per posta, non deve far dimenticare questi due momenti.
Occorre, pertanto e innanzitutto,
verificare se le condizioni per la perquisizione siano date."
(GIAR 10 dicembre 2002, 627.2001.1)
Nel caso qui in esame, ci si trova
confrontati con un ordine di perquisizione bancario, assortito da sequestro sia
di documenti sia degli attivi delle relazioni, e con un ordine di sequestro di
beni immobili sotto forma di blocco a RF.
Di principio, tutte e tre le misure
debbono poggiare sull'esistenza di gravi indizi di reato ed una relazione di
connessione (probatoria o confiscatoria) tra questo (o questi) e gli oggetti
del sequestro. Comunque, come detto nell'ultima sentenza appena citata, non va
dimenticato che il sequestro bancario (sia dei documenti che degli averi) segue
la perquisizione e, nella misura in cui è stato ordinato cautelativamente
(prima di avere conoscenza, appunto, del contenuto della eventuale
documentazione), deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di
quest'ultima, di competenza del magistrato inquirente (GIAR 27 aprile 2006,
116.2006
).
Ciò giustifica, perlomeno per quanto
concerne l'ordine di perquisizione e sequestro bancario, che ci si occupi in
primo luogo del fondamento della perquisizione e solo successivamente, ed
eventualmente, del sequestro.
3.
a)
Per quanto concerne la verifica
dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al reclamante, si
ricorda innanzitutto che nel relativo esame questo giudice deve imporsi precisi
limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e
non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in
maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità
di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi
di giudizio. Inconferente, a questo proposito, l'assenza di impugnativa nei
confronti della promozione dell'accusa (istituto a garanzia dell'accusato e
impugnabile unicamente per motivi formali).
b)
Premesso che il ruolo degli accusati
quali gestori (di diritto e di fatto), oltre che azionisti, della __________
non è contestato (comunque confermato dagli atti: AI 2, AI 9, Verbali A1, A2
A3, A5), gli elementi raccolti (e indicati) dal magistrato inquirente
permettono di indiziare, al momento attuale, gran parte dei reati ascritti.
Il mancato pagamento dell'IVA, nonché
degli oneri sociali, così come di altre trattenute sui salari, sebbene non
necessariamente sufficiente da solo a configurare il reato (cfr. ad esempio DTF
117.
IV 78, DTF 122 IV 270), sono da ritenere, in particolare se il fatto si
ripete nel tempo (cfr. AI 9, 15, 39, 44, verbali A3 e A4) ed è frutto di una
decisione "strategica" anche ai fini della limitazione della
responsabilità personale (Verbale A4, pag. 3), indizi sufficienti dei reati di
cui agli artt. 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS, 76 cpv. 3 LPP e, per le trattenute non
relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio AI 15), dell'art. 159 CP.
c)
Il magistrato inquirente segnala che
nell'ambito della perquisizione degli uffici é stata reperita documentazione
che registra entrate a favore dei "correntisti" che in parte
risulterebbero "girate" alla __________ e per altra parte destinata
agli accusati per contante o su di un loro conto denominato "__________"
(cfr. intestazione del documento e sigla __________ a fianco di numerose
registrazioni), così come altra documentazione relativa a "casse
private" riconducibili agli accusati (cfr. documentazione "Ufficio __________
" in contenitore n. 10; in particolare: quaderno correntisti, cassa
correntisti, cassa privata __________, ecc.).
A dire del magistrato la documentazione
in questione indizierebbe l'incasso personale di ricavi (attivi della società)
e, quindi, la loro distrazione, rispettivamente la dissimulazione di attivi
(art. 163 CP).
__________ da un lato ha dichiarato che
"può darsi che nel corso degli anni vi siano stati degli incassi in
nero" (pur se con indicazione che si sarebbe trattato di poche
migliaia di franchi ed escludendo connessione con la contabilizzazione in
questione: Verbale A4, pag. 8), dall'altro non ha saputo fornire alcuna
indicazione in merito alla causale di una delle registrazioni più cospicue del
quaderno "correntisti" (225'000.- FRS, di cui solo 25'000.-
registrati come girati a __________) limitandosi a dire che __________ non
"c'entra niente" e che non sa chi siano i correntisti (Verbale
A6, pag. 2). A ciò si aggiungono le dichiarazioni della teste __________ in
merito a quanto da lei riscontrato (nel caos amministrativo che regnava in
società: Verbale V3, pag. 2), più in particolare sulle comunicazioni informali
circa la liquidazione/archiviazione dell'importante scoperto della voce
debitori (idem, pag. 3, 4) e quelle del teste __________ sulla presenza di
commesse non redditizie per la società (Verbale V4 pag. 2), indicazioni che
denotano un rapporto non necessariamente trasparente con i debitori stessi (ancorché
al momento non vi sia relazione diretta con quanto emerge dal quaderno sopra
menzionato e lo scoperto debitori é stato imputato, dall'accusato __________,
alla contrazione dei prezzi e alla crisi che ha toccato anche i committenti:
Verbale A3, pag. 2).
Gli elementi (di fatto e circostanziali)
appena indicati, allo stadio attuale del procedimento, sono indizi sufficienti
di una non registrazione di tutti i ricavi e loro distrazione, quindi del reato
ascritto (se non, a dipendenza della situazione e delle circostanze specifiche,
anche di una infrazione contro il patrimonio).
Non modifica questa conclusione
l'affermazione del reclamante secondo cui gli accusati avrebbero, negli anni,
immesso nella società importanti capitali come "dimostrato dai bilanci
della __________ "; da un lato risulta che perlomeno parte delle
immissioni sono state effettuate mediante gli importi registrati nel quaderno
"correntisti" di cui si è parlato sopra (con la conseguenza che
potrebbe non trattarsi di fondi "propri" degli azionisti, bensì di
fondi già di pertinenza della società, immessi con contestuale registrazione di
debito a carico di quest'ultima: cfr. Verbale A6, pag. 2), dall'altra __________
afferma, in sede di verbale (A4, pag. 4), che i versamenti alla società erano
effettuati anche da terzi "correntisti" di cui non conosce l'identità
(con conseguente difficoltà attuale nella determinazione degli importi
effettivamente versati dagli accusati con fondi propri), mentre che il qui
ricorrente nulla sembra sapere in merito ai "terzi" (A5, pag. 4;
mentre che sulle registrazioni "quaderno correntisti" ecc. non è
ancora stato sentito nel dettaglio).
Rispettivamente, e qualora la non
registrazione/distrazione di cui sopra non dovesse trovare conferma nel seguito
dell'istruttoria, parte degli stessi elementi indicati, aggiunti agli
ammortamenti ed alle valutazioni dei lavori in corso che i revisori (e non
solo: cfr. all. e al verbale A1) hanno ripetutamente segnalato come
insufficienti i primi e eccessive le seconde (cfr. contestazioni in verbale A4,
pag. 5 e ss.), l'esposizione dell'inventario a bilancio 2004 (verbale A4, pag.
8) per FRS 2'000'000.- a fronte di una valutazione peritale di FRS 440'000.-
(pur considerando la differenza tra valori a continuazione e valori di liquidazione),
sono elementi sufficienti ad indiziare (lo si ripete: allo stato attuale
dell'inchiesta) anche i reati di cui agli artt. 164 CP, sussidiariamente
("… in un modo non previsto dall'art. 164, …") 165 CP.
d)
Tutti quelli indicati costituiscono, a
giudizio di questo giudice, elementi concreti indizianti fatti che possono
costituire reato (non semplici sospetti dunque: DTF 31 ottobre 2002,
1P.309.2002) e che, quindi, meritano approfondimento. Poco importa, a questo
stadio, che il magistrato inquirente abbia indicato "… la lista quasi
completa di tutti i reati fallimentari", rispettivamente nessun
elemento concreto di "arricchimento indebito" dell'accusato
(rispettivamente degli accusati); in presenza di elementi indizianti la
diminuzione degli attivi, non è necessario che sia già chiaro all'inizio
dell'inchiesta se si tratti di una diminuzione fittizia o effettiva,
rispettivamente di atti che debbano/possano essere sussunti all'ipotesi
sussidiaria dell'art. 165 CP (B.
Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n. 1/7 ad art. 163; DTF 28
febbraio 2006,6S.438/2005; DTF 4 luglio 2003,6S.142/2003).
Quanto all'"arricchimento
indebito", non si tratta di elemento costitutivo dei reati in questione
che, peraltro sono reati di messa in pericolo astratta e non necessitano
neppure, per la realizzazione, che "la diminution du patrimoine ait eu
pour résultat de causer un dommage pécuniaire définitif aux créanciers"
(DTF 28 febbraio 2006, citato sopra). Comunque, fintanto che l'ipotesi di
distrazione regge, la modalità concreta della distrazione/dissimulazione,
rispettivamente della collocazione (passata ed attuale) di quanto
distratto/dissimulato, è atto d'indagine che può fondarsi sui soli indizi,
appunto di distrazione.
e)
In virtù di quanto sopra non appare necessario
approfondire la questione della valutazione dell'inventario fatta dall'UF per
rapporto al prezzo di cessione alla __________ e che il reclamante indica come
nolo con impegno a pagare solo con l'accordo dell'amministrazione del
fallimento (Osservazioni, punto 3.5.6; Reclamo, punto 8.7), né se l'omissione
di pagamento IVA, che permette alla società di disporre di maggiore liquidità,
sia sussumibile alla fattispecie prevista dall'art. 167 CP.
4.
Stabilita l'esistenza di sufficienti
indizi di reato, non sono necessarie particolari disquisizioni per ritenere la
probabile connessione tra i fatti oggetto d'inchiesta e l'oggetto (se si
preferisce, gli oggetti) degli ordini di perquisizione impugnati. Trattasi di
relazioni che gli accusati (quindi anche il qui ricorrente) avrebbero potuto
utilizzare in relazione ai reati ascritti, in quanto a loro riconducibili (per
titolarità, proprietà economica) o da loro movimentabili (per procura). Il
relativo contenuto può permettere approfondimento/verifica degli indizi di
reato (anche, nell'eventualità di assenza di riscontri, nell'interesse della
difesa) per il chiarimento delle ipotesi di reato prima ancora che per
assicurare al procedimento eventuali beni ai fini dell'applicazione dell'art.
59.
CP.
L'emanazione di un ordine di
perquisizione (e sequestro) a tutte le banche del Cantone Ticino e alcune in
altro cantone, per relazioni bancarie relative al periodo 1996-2006, non è
automaticamente lesivo del principio di proporzionalità, né costituisce (in sé)
una ricerca indiscriminata di prove.
L'entità e la tipologia dei fatti
oggetto di accertamento, in uno con le date in cui gli elementi indizianti si
collocano (cfr. quaderno "correntisti", "cassa privata",
periodo relativo ai problemi di liquidità - se non già insolvenza - e di
mancato pagamento dell'IVA, rispettivamente mancato versamento degli oneri
sociali e/o trattenute salariali) giustificano, a giudizio di questo giudice,
l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato (cfr. per analogia DTF
1P.239/2002) che non necessita, per essere considerato proporzionale, della
preventiva individuazione delle relazioni da perquisire (cfr. quanto detto
sopra e, sempre per analogia cfr. CRP 27 luglio 2006, 60.2006.160, pag. 11).
5.
Alla luce di tutto quanto esposto ai
considerandi che precedono la perquisizione, che forzatamente precede il
sequestro sia della documentazione che degli eventuali averi in conto, è
legittima ed il reclamo, su questo punto, deve essere respinto.
6.
a)
Stabilita la legittimità della
perquisizione, ci si deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della
procedura di messa sotto suggello adottata quale forma d'effetto sospensivo.
La seconda questione é attinente alla
perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di perquisizione
e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a interporre
reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in Il Ticino ed il
diritto, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357).
Di principio, lo scopo di questa
procedura, che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine
di perquisizione e sequestro, è quella di permettere al detentore (o all'avente
diritto) delle carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al
procedimento penale, rispettivamente al magistrato inquirente di indicare
perché tale documentazione è importante per l'inchiesta (per analogia DTF 130
II 193). Poco importa (perlomeno in questa sede) chi debba provocare la
decisione del GIAR ex art. 164 CPP, ciò che importa è che la levata dei sigilli
avvenga (in assenza di chiaro accordo) per decisione giudiziaria. Spetta, anche
in questo caso, alle parti motivare le rispettive richieste, ritenuto che
dall'inquirente non si potrà certo pretendere motivazione che vada oltre quella
inerente la connessione, in termini generali, con l'oggetto delle indagini (DTF
130.
II 193, cons. 4.3). Se tale motivazione è sufficiente, spetterà semmai
all'opponente motivare in merito all'estraneità, con riferimento alla specifica
documentazione, fornendo prova praticamente liquida, affinché questo giudice,
che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle
prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin
qui acquisita), possa esprimersi in merito.
b)
Nel caso in esame, se le motivazioni e
argomentazioni del magistrato inquirente (sia in sede di decisione che in sede
di osservazioni) sono sufficienti per levare i sigilli sotto i quali la
documentazione bancaria è stata prodotta, va detto che nessuna indicazione
specifica di estraneità è stata fornita dal reclamante e/o dall'istituto di
credito. In sostanza non si è andati oltre la contestazione (come detto sopra,
generica) dei gravi indizi di reato contenuta nell'atto di reclamo. Nessuna
indicazione (tantomeno prova liquida) di estraneità, ex art. 164 CPP, è stata
fornita. Questa constatazione è, comunque, nella logica delle cose dato che la
procedura di messa suggello è stata adottata unicamente ai fini dell'effetto
sospensivo, quindi in attesa della determinazione sulla legittimità della
perquisizione, non tanto per proteggere specifiche "carte".
Questa circostanza basterebbe, da sola
(a giudizio dello scrivente), ad ammettere perquisizione delle carte, da parte
dell'autorità inquirente (una volta stabilita legittimità della perquisizione,
come è qui il caso), senza necessità che questo giudice proceda all'apertura
della busta ed all'analisi prima facie del contenuto.
Tuttavia, si procede in tale incombente
per seguire l'indicazione di prassi data dalla CRP che sembra richiedere, in
ogni caso, l'apertura ai fini di garantire l'eventuale doppio grado di
giurisdizione (CRP 5.2.2004 in re C., inc. 60.2002.393).
7.
Quanto al sequestro (per chiarezza si
precisa che ci si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come
detto sopra lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato
ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito
dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo
1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora
effettuato.
Riservatezza, approfondito esame delle
circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno
presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed all'esame
della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui spettano
tali incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR 2
novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli
atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al
processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile
accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro
per quelle ritenute pertinenti.
Analogamente si dovrà procedere in
relazione agli averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai
quali è possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato)
e dissequestrando gli altri.
8.
In merito al sequestro è opportuno ricordare che oggetto di confisca ai sensi dell'art. 59 cifra 1 può essere solo il provento di reato, cioè quei valori che : "… doivent provenir de l'infraction dont elles sont le résultat. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention de ces valeurs, un lien de causalité tel que les secondes apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou qu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts 6S.667/2000 du 19 février 2001, reproduit in: SJ 2001 I 330, consid. 3a et 6S.819/1998 du 4 mai 1999, reproduit in: SJ 1999 I 417 et PJA 2000 p. 1030, consid. 2a)." (DTF 9 agosto 2002, 1P 239/2002) (Si vedano anche: GIAR 8 agosto 2002, 51.2002.2 e citazioni; AJP/PJA 12 2001 pag. 1387 ss., pag. 1392).
Mentre che, oggetto del
sequestro conservatorio ex art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP possono essere i valori
necessari a garantire l'eventuale risarcimento compensatorio ai sensi dell'art.
59.
cifra 2 CP, ritenuto che:
"Se i valori soggiacenti
a confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati),
il giudice ordina - ai sensi dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP, in favore dello
Stato un risarcimento equivalente (BSK StGB I-F. Baumann, op. cit., n. 53 ss.
ad art. 59 CP; N. Schmid, Kommentar, op. cit., n. 97 ss. ad art. 59 CP)
"Se i valori patrimoniali soggiacenti a confisca non sono più reperibili
(siccome ciò al fine di impedire … che colui il quale si è liberato dei valori
patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha
conservati" (FF 1993 III 221)"
(CRP 21 ottobre 2005,
60.2005
)
Quanto ai terzi, è stato
recentemente precisato che l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 59
cifra 2 cpv. 2 CP, presuppone che il provento di reato (o surrogato) sia loro
pervenuto (CRP 23 febbraio 2005, 60.2004.425 cons. 3.1); altrimenti detto, non
basta che l'autore del reato abbia trasmesso al terzo beni (di lecita
provenienza) che se rimasti nel suo possesso avrebbero potuto essere
sequestrati in applicazione dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP.
La determinazione/indicazione
degli elementi (se si preferisce, la
verifica della fondatezza dei presupposti del sequestro ex art. 161, "… a
partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed
indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori": GIAR 22
ottobre 2002, 39.2002.7) a
sostegno di un (possibile) provento del reato, della sua (probabile) entità,
della connessione con il sequestro, così come di tutti gli elementi che lo
possono giustificare ai fini dell'applicazione dell'art. 59, è di competenza,
in prima sede, del magistrato inquirente (per analogia: CRP 24 marzo 2005,
60.2005
). A maggior ragione laddove sono indiziati reati la cui commissione
non comporta sempre e necessariamente un "provento diretto" ai sensi
delle decisioni sopra indicate (si vedano, inoltre: DTF 119 IV 17 e 145; Assise
correzionali Mendrisio 31 ottobre 2003 in re R. e F., cons. 37), come è invece
il caso per determinati reati patrimoniali, rispettivamente laddove il (sempre
eventuale) "provento" non è necessariamente ed automaticamente
assimilabile allo scoperto/passivo del fallimento (che non è elemento
costitutivo del reato, bensì condizione di punibilità ma può fornire, nella
fase iniziale delle indagini, un ordine di grandezza a giustificazione del
sequestro). Inoltre, se si può (in linea generale) concordare con il reclamante
(Reclamo, punto 9) che neppure pretese di carattere eminentemente civile, e/o
delle eventuali parti civili, possono automaticamente fondare il sequestro ai
fini della garanzia del risarcimento compensatorio (visto il carattere
sussidiario del credito compensatorio per rapporto alla confisca: F. Baumann,
in BsK, n. 53 ad art. 59; si vedano anche SJ 1999 p. 417; DTF 119 IV 17; DTF
122.
IV 365; di norma, il credito derivante dalle conseguenze di un
danneggiamento ex art. 144 CP non è oggetto di sequestro ai fini
dell'applicazione dell'art. 59), vale anche la considerazione inversa, nel
senso che non è necessario che vi siano delle fondate pretese di natura civile
a fondamento del sequestro rispettivamente del risarcimento compensatorio (in
relazione alle problematiche esposte, si veda quanto desumibile anche da DTF 126
I 97, DTF 9 agosto 2002, DTF 22 novembre 2002, 6s.398.2002;1P.239/2002; DTF17
novembre 2004,6P.125/2004; DTF 28 febbraio 2006,6S.438/2006; Assise
correzionali Lugano 24 febbraio 2006 in re B. e C., cons. 33).
Da tutto quanto sopra, deriva
l'esigenza di dar seguito alla perquisizione per verificare/approfondire i
sospetti di reato e di indebito profitto ed eventuale conferma del sequestro
ordinato (DTF 9 agosto 2002,1P.239/2002, già citato)."
3.
Quanto sopra riportato, e qui confermato, si applica
senz'altro anche alla perquisizione di relazioni sulle quali gli accusati
fruiscono di procura e sono intestate a famigliari, viste le particolarità dei
reati indiziati, l'estensione temporale degli stessi e la fase iniziale delle
indagini (GIAR 14 maggio 2001, 378.2000.4, cons. 4), senza che ciò sia lesivo
del principio di proporzionalità e indipendentemente dal fatto che i qui
reclamanti non abbiano nulla a che vedere con i fatti di cui è imputato il
padre, rispettivamente marito.
Nel contempo, i reclamanti non fanno valere
particolari motivi di inconferenza della documentazione oggetto di
perquisizione, limitandosi ad indicare l'attuale attività professionale e,
implicitamente più che esplicitamente, assenza di ogni e qualsiasi connessione
tra gli averi sulla loro relazioni e quelli oggetto dell'indagine nei confronti
del padre. Limitandosi a tale circostanza generica non forniscono prova liquida
di inconferenza (per analogia: DTF 20 marzo 2006,1P.779/2005) della
documentazione oggetto della perquisizione, tantomeno permettono a questo
giudice di determinarla, a meno che i conti registrino entrate (mensili)
regolari da un'unica fonte individuabile come datore di lavoro.
Ciò è il caso per un'unica relazione aperta nel
dicembre 2005, che registra entrate mensili regolari dalla stessa
"fonte" (di tutta evidenza totalmente estranea ai fatti oggetto
d'inchiesta: datore di lavoro), con un saldo al 12 luglio 2006 inferiore a FRS
10'000.--. La perquisizione della relazione in questione (__________) e delle
relative carte può essere negata in questa sede. Nel contempo, può pure essere
annullato il sequestro degli averi in conto per la già qui evidente assenza di
diretta connessione (Osservazioni PP, pag. 3) con la fattispecie oggetto
d'inchiesta.
4.
In conclusione, il reclamo è accolto limitatamente
alla relazione __________, per tutto il resto è respinto nel senso che la
perquisizione è ammessa e a seguito della stessa il magistrato inquirente
provvederà a confermare (o levare) il sequestro di carte ed averi.
P.Q.M.
viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.
163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76
cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,
decide
1.
Il reclamo 14 luglio 2006
presentato da __________, __________, __________ contro gli ordini di
perquisizione e sequestro del 3 luglio 2006, nell'ambito del procedimento di
cui all'incarto MP __________ è respinto, con la sola eccezione della
perquisizione e sequestro della relazione __________.
2.
La documentazione bancaria
prodotta sotto suggello, con l'eccezione di quella relativa alla relazione __________,
sarà consegnata al Procuratore pubblico, per i suoi incombenti come ai
considerandi, a crescita in giudicato della presente .
3.
La perquisizione ed il sequestro
della relazione __________ è annullata. La documentazione bancaria relativa, prodotta
sotto suggello, sarà restituita alla banca ad opera di questo giudice con
comunicazione di dissequestro, a crescita in giudicato della presente.
4.
La tassa di giustizia fissata in
FRS 500.--, e le spese di FRS 300.--, già ridotte per il parziale accoglimento,
sono a carico dei reclamanti, in solido.
5.
Contro la presente decisione è
dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
6.
Intimazione (con copia delle osservazioni):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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