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Decisione

INC.2006.33508

Sequestro

25 settembre 2006Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

A.

L'ordine

qui impugnato è stato emanato nell'ambito del procedimento penale contro __________

e __________ (allo stadio dell'istruttoria formale) e __________ (allo stadio

delle informazioni preliminari).

Per

i fatti essenziali si può far riferimento a quanto detto in altra (e

contestuale sentenza):

"A.

Il 24 marzo 2006, a seguito di una

notizia apparsa sulla stampa secondo cui la __________ avanzava sospetti sul

fallimento della __________ e annunciava l'intento di far verificare (nella

procedura fallimentare) la correttezza di atti precedenti il fallimento, è

stata avviata una procedura penale per le ipotesi di reato di cui agli artt.

164 cifra 1 e 2 CP e 165 cifra 1 CP nei confronti di __________ e di __________

(AI 1, 2, 3, inc. MP __________, nonché registrazione "mappetta

rosa").

Lo stesso giorno sono state spiccate

citazioni a comparire nei confronti dei due indagati (AI 6 e 7) e di alcuni

testi (AI 4 e 5); nel contempo si è proceduto ad acquisire documentazione

presso l'__________ (AI 8).

B.

Le indagini sono poi proseguite mediante

l'acquisizione di ulteriore documentazione da vari uffici, enti e associazioni,

perquisizioni domiciliari e presso uffici, nonché l'audizione di testi ed

indagati (cfr. elenco atti inc. MP __________ da 9 a 63; "verbali" da

V1 a V5 e da A1 ad A6, inc. MP __________).

Dal verbale 21 aprile 2006 (A3), le informazioni

preliminari relative alle ipotesi di reato menzionate (artt. 164 e 165 CP) sono

state estese a __________ (verbale A3).

Il 30 giugno 2006, il Procuratore

pubblico ha promosso l'accusa nei confronti di __________ e __________, per i

reati di cui alla cifra 1 degli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251

CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, per i fatti così descritti:

"a __________ ed in altre località,

perlomeno a partire dal __________ e sino al __________,

nella loro qualità di organi tabulari e fattuali della

società __________, dichiarata fallita con decreto 16 marzo 2006 della Pretura

di __________, in danno dei creditori della società __________, diminuito

fittiziamente gli attivi della società, percependo ricavi da committenti non

contabilizzati, distraendo ed occultando fondi di spettanza della società,

per aver ceduto nel settembre 2003 alla loro società __________

gli uffici di proprietà di __________ (__________, __________ da __________ a __________,

__________ __________ di __________) ad un prezzo manifestamente inferiore al

valore commerciale,

per avere, a causa di cattiva gestione, in particolare

a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,

speculazioni avventate e grave negligenza nell'esercizio delle sue funzioni e

nell'amministrazione delle risorse societarie, cagionato indi aggravato

l'eccessivo indebitamento della __________, segnatamente, malgrado il manifesto

stato di insolvenza, perlomeno a partire dal 1999, omesso di mettere in atto

misure di risanamento, ritenuto che a partire dal 2000 la società ha operato

senza linee di credito, omettendo intenzionalmente di depositare i bilanci,

aggravando il proprio eccessivo indebitamento conoscendone l'insolvenza,

cosicché la società ha lasciato al momento del fallimento creditori

insoddisfatti per oltre CHF 12'000'000.-,

per avere intenzionalmente omesso di riversare i

contributi AVS, le quote LPP ed i contributi infortuni professionali trattenuti

ai dipendenti, destinandoli ad altri scopi, accumulando un debito nei confronti

della Cassa di compensazione di ca. CHF 602'000.-, di ca. CHF 1'320'000.- nei

confronti della previdenza professionale, di CHF 550'193.20 nei confronti della

__________,

conoscendo la propria insolvenza, a partire perlomeno

dal 1999, intenzionalmente omesso di corrispondere l'IVA, se non nella misura

indispensabile per procrastinare la procedura di fallimento, accumulando

arretrati per oltre CHF 4'800'000.-, favorendo intenzionalmente gli altri

creditori,

allestito i bilanci della società con dati inveritieri

(ammortamenti insufficienti, sopravvalutazioni di attivi in ispecie di lavori

in corso, valutazione del credere insufficiente, ricavi non contabilizzati,

ecc.) allo scopo di evitare il deposito dei bilanci, danneggiando così i

creditori,

per avere omesso di pagare all'__________, per i

periodi fiscali dal 1° trimestre 1998 al 4° trimestre 2002, CHF 164'386.- di

IVA,

sottoscrivendo la convenzione 3 marzo 2006 per la

cessione del magazzino e del materiale del cantiere alla __________,

utilizzando la stima dell'__________ pur sapendo che la stessa era

manifestamente inferiore al valore effettivo,"

(AI 68, inc. MP __________)

C.

Il 3 luglio 2006, a tutti gli istituti

bancari del Cantone Ticino (AI 70) e ad alcuni istituti bancari del Canton __________,

è stato notificato un ordine di perquisizione e sequestro volto ad identificare

ogni e qualsiasi relazione in qualche modo riconducibile agli accusati ed alla __________

per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71). L'ordine prevede pure il

sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle

relazioni.

Lo stesso giorno, è stato posto in opera

un blocco a RF (distretto di __________) di una serie di beni immobili (individualmente

indicati) intestati a __________ e/o __________, __________ e __________ (AI

72, poi "sostituito" con l'AI 79 del 4 luglio 2006).

Gli ordini di perquisizione e sequestro

bancari sono motivati con la finalità di reperire averi della __________ "distratti,

rispettivamente occultati, suscettibili di confisca, devoluzione alle parti

lese, nonché allo scopo di assicurare i diritti di risarcimento della massa

fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 70), quello di

blocco per "assicurare i diritti di risarcimento della massa

fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 72).

D.

Contro gli ordini menzionati,

rispettivamente contro l'uno o l'altro di questi, sono stati interposti reclami

sia da parte degli accusati sia da parte di altre persone (fisiche e

giuridiche) in qualche modo toccate dagli stessi.

Sebbene le premesse da verificare per

determinare la fondatezza legale degli ordini siano analoghe, se non identiche,

per tutti i reclami, non così le problematiche relative alla legittimazione,

alla connessione con quanto perquisito/sequestrato, rispettivamente alla

proporzionalità delle misure cautelari poste in essere. Per questo motivo non

si ritiene opportuno evadere tutti i ricorsi con un'unica decisione: meglio

riprendere, se del caso, in ogni singola decisione le considerazioni che

valgono indistintamente per tutti i reclami e risolvere le problematiche

specifiche poste da ogni singolo reclamo nell'ambito di decisione separata."

(GIAR 25 settembre 2006, inc.

335.2006.1)

B.

Il

19 luglio 2006, il magistrato inquirente ha notificato a diversi istituti di

credito ulteriore ordine di perquisizione e sequestro (AI 119, 120, 121, 122,

123, 124), analogo ai precedenti. Uno di questi concerne la __________ di __________

(doc. A al reclamo, inc. GIAR 335.2006.8; AI 19 inc. MP __________).

Trattasi,

in sostanza, di una sorta di estensione (territoriale) degli ordini emanati il

3 luglio 2006.

C.

Con

il reclamo in oggetto (doc. 3, inc. GIAR 335.2006.8), __________ chiede

l'annullamento dell'ordine con argomentazioni analoghe a quelle presentate in

relazione agli ordini del 3 luglio 2006 (cfr. inc. GIAR 335.2006.1),

aggiungendo una pretesa violazione del segreto istruttorio, della presunzione

d'innocenza e del diritto alla protezione della sfera privata dato che l'ordine

riproduce i fatti contenuti nella promozione dell'accusa.

Nelle

sue osservazioni, il magistrato inquirente rinvia (pure lui) alle osservazioni

27 luglio 2006 presentate nell'ambito del reclamo __________ contro gli ordini

di perquisizione e sequestro del 3 luglio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 335.2006.8 e

doc. 1, inc. GIAR 335.2006.1).

D.

Così

stando le cose, anche questo giudice riproduce le considerazioni di fatto (e di

diritto) espresse nella sentenza relativa al reclamo contro l'ordine 3 luglio

2006, limitandosi successivamente a verificarne l'applicabilità al caso

specifico e integrando le considerazioni in merito alle ulteriori

contestazioni.

Quindi:

"E.

Con il reclamo (…), __________ (doc. 1,

inc. GIAR 335.2006.1) chiede l'annullamento dell'ordine di perquisizione e

sequestro (indirizzato a tutte le banche del cantone e ad alcune fuori cantone:

doc. 1 e 2a inc. GIAR 335.2006.1), (…).

Il reclamante, dopo l'esposizione di

alcuni fatti inerenti l'inchiesta, contesta che gli ordini impugnati rispettino

il principio di proporzionalità; a suo dire, anche in considerazione del fatto

che intervengono a circa quattro mesi dall'avvio dell'inchiesta, gli ordini

relativi ad un periodo di dieci anni costituiscono una ricerca indiscriminata

di prove (fishing expedition), non indicano la connessione (con i reati

ipotizzati e con la __________) e concretizzano un danno sia nei confronti

dell'accusato stesso che nei confronti di terzi eventualmente toccati dalle

misure in questione.

Parallelamente, il reclamante ritiene

che gli ordini in questione non si fondino su seri indizi di colpevolezza

perché la promozione dell'accusa elenca "la lista quasi completa di

tutti i reati fallimentari contemplati dal codice penale" e le ipotesi

indicate (come costitutive di reato) non sono suffragate dai necessari (e

concreti) indizi. Ciò vale, in particolare e sempre secondo il reclamante, per

la diminuzione fittizia degli attivi mediante percezione di ricavi societari

(Reclamo, punto 8.1), per la cessione (pretesa sottocosto) alla __________

degli uffici di proprietà della __________ (Reclamo, 8.2), per la cattiva

gestione (che non può essere concretizzata dal solo fallimento della società:

Reclamo, 8.3), per il favore ad altri creditori preteso realizzato mediante

l'omissione dei pagamenti IVA (in quanto avvenuta con l'accordo della

competente autorità: Reclamo, 8.5), per il falso in bilancio (ritenuto che i

revisori hanno sempre proposto all'assemblea l'approvazione: Reclamo 8.6) e per

la cessione alla __________ __________ di magazzino e materiale __________ (in

quanto trattasi di semplice nolo con cessione solo con l'accordo degli organi

del fallimento: Reclamo, punto 8.7). Inoltre, il reclamante ritiene

semplicemente inapplicabile ai contributi sociali l'art. 159 CP (Reclamo, punto

8.4).

__________ afferma pure che il sequestro

sui suoi beni personali non è giustificato in quanto non vi è (non è fornita)

alcuna indicazione di arricchimento indebito, ergo: non vi é nulla da

confiscare, dato che un sequestro penale ai fini di assicurare pretese di

natura civile (in casu ex art. 754 CO) è inammissibile (Reclamo, 9).

(…).

F.

Con osservazioni del 27 luglio 2006

(doc. 13, inc. GIAR 335.2006.1), il magistrato inquirente chiede reiezione del

reclamo.

Dapprima indica la data del fallimento __________

(16 marzo 2006), l'entità provvisoria del passivo del fallimento (ca. 12 mio

FRS), il valore dell'inventario e altri attivi (ca FRS 600'000.- + FRS

5'000.-), rammenta i principi in materia di perquisizione e sequestro e afferma

che l'assenza di impugnativa contro la promozione dell'accusa vale

riconoscimento degli indizi di reato per atti concludenti (Osservazioni, punto

1 e 2 sul merito). Successivamente, ricostruisce sommariamente l'attività della

__________ (dal 1970) sottolineando come, già verso la metà degli anni novanta,

la società (diretta sostanzialmente dai due accusati) abbia dovuto affrontare

problemi di liquidità che gli amministratori/gestori hanno cercato di risolvere

mediante il differimento del pagamento di oneri sociali e IVA (Osservazioni,

3.1 e 3.2); inoltre, essi avrebbero omesso di ricapitalizzare la società,

nonostante la forte perdita d'esercizio nel 1993 e l'utile da loro ricavato

dalla vendita parziale del pacchetto azionario, così come di depositare i

bilanci, nonostante la grave insolvenza (in particolare per sopravvalutazione

di attivi) evidente sin dal 1995, limitandosi ad intestare/trapassare beni

personali ad altri famigliari (Osservazioni, 3.3 e 3.4).

Nel seguito delle osservazioni, il magistrato

inquirente indica singoli fatti ritenuti configurare gravi indizi di reato

(Osservazioni, 3.5).

In particolare, per le ipotesi di cui

agli artt.163/1 e 164/1 CP:

Ø ultimo bilancio chiuso e revisionato sarebbe quello

dell'esercizio 1998 (teste __________);

Ø sopravvalutazione lavori in corso e debitori nel

bilancio dell'esercizio 1993 (convenzione 20.08.1993 con __________);

Ø annotazioni di movimentazione di contante (ca. 1,4 mio

FRS) registrato come destinato in gran parte a __________ e __________, rispettivamente

a conto bancario di loro pertinenza, e solo per il rimanente alla società

(quaderno __________, sequestro uffici); libro cassa correntisti per gli anni

dal 1998 al 2000 con entrate definite "non contabilizzate" (nei conti

societari?) per ca. 3,6 mio FRS e riepilogo versamenti correntisti (la cui

concretizzazione sarebbe da verificare) 1995/2004 con saldo attivo (per i

correntisti) di ca. 3,1 mio FRS, nonché documentazione che indicherebbe

l'esistenza di casse private degli accusati (sequestro uffici, all. B al

verbale 10.5.1996 __________);

Ø vendita uffici alla __________ (all. 6 verbale 6

aprile 2006 __________);

Tutti elementi che, secondo

l'inquirente, indiziano gravemente la percezione personale da parte degli

accusati di ricavi di pertinenza della società, con conseguente indebito

profitto (Osservazioni, 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.4).

Le altre ipotesi di reato sarebbero

gravemente indiziate dal mancato deposito dei bilanci sin dal 1999 (art. 165

CP; Osservazioni, 3.5.3), dalle "trattenute" IVA con conseguente

"favore" agli altri creditori (art. 167 CP) e dall'operazione di

cessione dell'inventario __________ a __________ "sotto banco"

nonché dai dubbi (non meglio precisati ma indicati come oggetto di verifica)

della correttezza della liquidazione dei lavori in corso per i cantieri ceduti

a __________ (senza indicazione di specifico titolo di reato, ma verosimilmente

163/164/165 CP; Osservazioni, 3.5.6).

Lo scopo degli ordini di perquisizione e

sequestro, sempre secondo il Procuratore pubblico, va individuato nella

necessità di accertare tutte le possibili relazioni degli accusati (o a loro

riconducibili) sulle quali possono essere confluiti "ricavi da

committenti non contabilizzati", rispettivamente "fondi

societari distratti ed occultati" a proprio (degli accusati) indebito

profitto (già nel 1995 vi sarebbero versamenti correntisti per FRS 1,6 mio di

origine sospetta: verbale 10 maggio 2006 __________, all. B), con conseguente

sequestro ai fini di confisca o di "garanzia di risarcimento alle parti

civili e lese".

L'estensione dell'ordine (per numero di

istituti bancari ed estensione temporale dello stesso) si giustifica per le

"regolari e costanti manovre distrattive", nonché "dello

stato del passivo rilevato al momento del fallimento" (Osservazioni,

4). La perquisizione di conti formalmente intestati a terzi, e sui quali gli

accusati fruiscono (o fruivano) di procura, ha quale scopo quello di verificare

presenza di averi eventualmente riconducibili agli accusati (Osservazioni,

punto 4, pag. 10).

Da ultimo, ed in merito al blocco a RF

anche delle proprietà acquistate "antecedentemente al periodo richiesto"

il sequestro si giustifica, sempre per il Procuratore pubblico, per

l'applicazione dell'art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP, essendo "pacifica la

connessione … trattandosi di beni … appartenenti agli accusati (sia formalmente

sia alla loro sfera economica)." (Osservazioni, 4, pag. 11"

(GIAR 25 settembre 2006, 335.2006.1)

E.

Come negli altri casi, le uniche due entità indicate a

questo ufficio come parti civili (__________e __________), non hanno presentato

osservazioni nel termine assegnato.

La richiesta di effetto sospensivo (sulla

perquisizione) al reclamo, formulata dall'accusato contestualmente al reclamo

stesso, è stata evasa nella forma dell'art. 164 CPP (cfr. ordinanza del 3

agosto 2006, doc. 4, inc. GIAR 335.2006.8).

Considerato

Considerandi

1.

Pacifica

la legittimazione del reclamante e non contestata la tempestività. Il reclamo è

ricevibile in ordine.

2.

Anche

in diritto si può far capo a quanto detto in altra sentenza:

"2.

I principi generali in materia di

perquisizione e sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al

magistrato inquirente vengono qui di seguito riassunti con riferimento a

precedenti sentenze.

In generale, in materia di sequestro:

"In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al

magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono

avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o

cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o

devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento

eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di

cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione

preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice

del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o

cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)

e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro

confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131

[1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti

procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per

prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in

presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo

e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità

requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante

approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del

procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli

accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez,

cit., margin. 1116 ss.). Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco

del registro fondiario (art. 161 cpv. 5 CPP)."

(GIAR 13 dicembre 2004, 520.2004.1)

Per quanto concerne, più specificamente

il sequestro ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 59 CP:

"2.

Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994,

le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di

confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera

illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv.

1.

CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das

neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss.,

pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]).

“Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti

(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali

limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore

economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.),

Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I,

Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito

trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento

dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v.

Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).

Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art.

59.

cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che

impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334

ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri

possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li

riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi

propri dev'essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale

(DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere

facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo

beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio

1999.

in re Z., consid. 2b).

Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di

denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad

esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o

simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene

sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).

Completamente rivisto è l’istituto della confisca

risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice

(di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale

successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se -

pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS -

i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più

reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure

debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art.

59.

cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). In tal

caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita.

Indipendentemente dalla natura della confisca nel

singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore,

bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che

non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS

(art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336

ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la misura, può eccepire

unicamente di avere acquisito i beni in proprietà, eventualmente di disporne in

virtù di diritti reali limitati; il mero possesso, invece, non osta alla

confisca, ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese obbligatorie del

terzo: “non spetta [...] al diritto penale tener conto, in materia di confisca,

dei diritti di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio, pto. 223.4 in fine;

così, verbatim, già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e F, inc. Giar 141.97.3, consid. 5 p. 6.; Niklaus Schmid,

nota 82 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes

Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998).

Per non vanificare la portata delle norme sulla

confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi

soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit.,

pto. 6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire l'eventuale

risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).

Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei

confronti di un terzo.

Il sequestro (in casu: bancario) può rappresentare un

attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura

d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve

poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire

necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con

l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio,

v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine

deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez,

Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e

1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il

doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante

negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta

esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire

dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente

approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più

generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi, ovviamente, anche a

giustificazione del suo perdurare.

(GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)

E, ancora, in materia di perquisizione e

sequestro bancario:

"7.

...

b)

Un ordine di perquisizione e sequestro bancario

rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come

ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali:

deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire

necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con

l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio,

v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine

deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez,

Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e

1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il

doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante

negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta

esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire

dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente

approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più

generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore

Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v.

Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re

banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).

c)

Va, inoltre ricordato, che l'ordine di perquisizione e sequestro

indirizzato ad un istituto bancario, contiene due atti procedurali (o momenti

procedurali, se si preferisce) tra loro distinti: quello della perquisizione e

quello del sequestro.

Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e

ne determina la fondatezza sia per quanto concerne la (successiva) acquisizione

agli atti della documentazione e/0 degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR

2.

novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in

re M-B., inc. 224.94.1).

La prassi che ammette sostituzione della perquisizione

"domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta,

non deve far dimenticare questi due momenti.

Occorre, pertanto e innanzitutto, verificare se le

condizioni per la perquisizione siano date."

(GIAR 10 dicembre 2002, 627.2001.1)

Nel caso qui in esame, ci si trova

confrontati con un ordine di perquisizione bancario, assortito da sequestro sia

di documenti sia degli attivi delle relazioni, e con un ordine di sequestro di

beni immobili sotto forma di blocco a RF.

Di principio, tutte e tre le misure

debbono poggiare sull'esistenza di gravi indizi di reato ed una relazione di

connessione (probatoria o confiscatoria) tra questo (o questi) e gli oggetti

del sequestro. Comunque, come detto nell'ultima sentenza appena citata, non va

dimenticato che il sequestro bancario (sia dei documenti che degli averi) segue

la perquisizione e, nella misura in cui è stato ordinato cautelativamente

(prima di avere conoscenza, appunto, del contenuto della eventuale documentazione),

deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima, di

competenza del magistrato inquirente (GIAR 27 aprile 2006, 116.2006.1).

Ciò giustifica, perlomeno per quanto

concerne l'ordine di perquisizione e sequestro bancario, che ci si occupi in

primo luogo del fondamento della perquisizione e solo successivamente, ed

eventualmente, del sequestro.

3.

a)

Per quanto concerne la verifica

dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al reclamante, si

ricorda innanzitutto che nel relativo esame questo giudice deve imporsi precisi

limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e

non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in

maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità

di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi

di giudizio. Inconferente, a questo proposito, l'assenza di impugnativa nei

confronti della promozione dell'accusa (istituto a garanzia dell'accusato e

impugnabile unicamente per motivi formali).

b)

Premesso che il ruolo degli accusati

quali gestori (di diritto e di fatto), oltre che azionisti, della __________

non è contestato (comunque confermato dagli atti: AI 2, AI 9, Verbali A1, A2

A3, A5), gli elementi raccolti (e indicati) dal magistrato inquirente

permettono di indiziare, al momento attuale, gran parte dei reati ascritti.

Il mancato pagamento dell'IVA, nonché

degli oneri sociali, così come di altre trattenute sui salari, sebbene non

necessariamente sufficiente da solo a configurare il reato (cfr. ad esempio DTF

117.

IV 78, DTF 122 IV 270), sono da ritenere, in particolare se il fatto si

ripete nel tempo (cfr. AI 9, 15, 39, 44, verbali A3 e A4) ed è frutto di una

decisione "strategica" anche ai fini della limitazione della

responsabilità personale (Verbale A4, pag. 3), indizi sufficienti dei reati di

cui agli artt. 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS, 76 cpv. 3 LPP e, per le trattenute non

relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio AI 15), dell'art. 159 CP.

c)

Il magistrato inquirente segnala che

nell'ambito della perquisizione degli uffici é stata reperita documentazione

che registra entrate a favore dei "correntisti" che in parte

risulterebbero "girate" alla __________ e per altra parte destinata

agli accusati per contante o su di un loro conto denominato __________ (cfr.

intestazione del documento e sigla __________ a fianco di numerose

registrazioni), così come altra documentazione relativa a "casse

private" riconducibili agli accusati (cfr. documentazione __________ in

contenitore n. 10; in particolare: quaderno correntisti, cassa correntisti,

cassa privata __________, ecc.).

A dire del magistrato la documentazione

in questione indizierebbe l'incasso personale di ricavi (attivi della società)

e, quindi, la loro distrazione, rispettivamente la dissimulazione di attivi

(art. 163 CP).

__________ da un lato ha dichiarato che

"può darsi che nel corso degli anni vi siano stati degli incassi in

nero" (pur se con indicazione che si sarebbe trattato di poche

migliaia di franchi ed escludendo connessione con la contabilizzazione in

questione: Verbale A4, pag. 8), dall'altro non ha saputo fornire alcuna

indicazione in merito alla causale di una delle registrazioni più cospicue del

quaderno __________ (225'000.- FRS, di cui solo 25'000.- registrati come girati

a __________) limitandosi a dire che __________ non "c'entra niente"

e che non sa chi siano i correntisti (Verbale A6, pag. 2). A ciò si aggiungono

le dichiarazioni della teste __________ in merito a quanto da lei riscontrato

(nel caos amministrativo che regnava in società: Verbale V3, pag. 2), più in

particolare sulle comunicazioni informali circa la liquidazione/archiviazione

dell'importante scoperto della voce debitori (idem, pag. 3, 4) e quelle del

teste Regazzi sulla presenza di commesse non redditizie per la società (Verbale

V4 pag. 2), indicazioni che denotano un rapporto non necessariamente

trasparente con i debitori stessi (ancorché al momento non vi sia relazione

diretta con quanto emerge dal quaderno sopra menzionato e lo scoperto debitori

é stato imputato, dall'accusato __________, alla contrazione dei prezzi e alla

crisi che ha toccato anche i committenti: Verbale A3, pag. 2).

Gli elementi (di fatto e circostanziali)

appena indicati, allo stadio attuale del procedimento, sono indizi sufficienti

di una non registrazione di tutti i ricavi e loro distrazione, quindi del reato

ascritto (se non, a dipendenza della situazione e delle circostanze specifiche,

anche di una infrazione contro il patrimonio).

Non modifica questa conclusione

l'affermazione del reclamante secondo cui gli accusati avrebbero, negli anni,

immesso nella società importanti capitali come "dimostrato dai bilanci

della __________ "; da un lato risulta che perlomeno parte delle

immissioni sono state effettuate mediante gli importi registrati nel quaderno __________

di cui si è parlato sopra (con la conseguenza che potrebbe non trattarsi di

fondi "propri" degli azionisti, bensì di fondi già di pertinenza

della società, immessi con contestuale registrazione di debito a carico di

quest'ultima: cfr. Verbale A6, pag. 2), dall'altra __________ afferma, in sede

di verbale (A4, pag. 4), che i versamenti alla società erano effettuati anche

da terzi "correntisti" di cui non conosce l'identità (con conseguente

difficoltà attuale nella determinazione degli importi effettivamente versati

dagli accusati con fondi propri), mentre che il qui ricorrente nulla sembra

sapere in merito ai "terzi" (A5, pag. 4; mentre che sulle

registrazioni __________ ecc. non è ancora stato sentito nel dettaglio).

Rispettivamente, e qualora la non

registrazione/distrazione di cui sopra non dovesse trovare conferma nel seguito

dell'istruttoria, parte degli stessi elementi indicati, aggiunti agli

ammortamenti ed alle valutazioni dei lavori in corso che i revisori (e non

solo: cfr. all. e al verbale A1) hanno ripetutamente segnalato come

insufficienti i primi e eccessive le seconde (cfr. contestazioni in verbale A4,

pag. 5 e ss.), l'esposizione dell'inventario a bilancio 2004 (verbale A4, pag.

8) per FRS 2'000'000.- a fronte di una valutazione peritale di FRS 440'000.-

(pur considerando la differenza tra valori a continuazione e valori di liquidazione),

sono elementi sufficienti ad indiziare (lo si ripete: allo stato attuale

dell'inchiesta) anche i reati di cui agli artt. 164 CP, sussidiariamente

("… in un modo non previsto dall'art. 164, …") 165 CP.

d)

Tutti quelli indicati costituiscono, a

giudizio di questo giudice, elementi concreti indizianti fatti che possono

costituire reato (non semplici sospetti dunque: DTF 31 ottobre 2002,

1P.309.2002) e che, quindi, meritano approfondimento. Poco importa, a questo

stadio, che il magistrato inquirente abbia indicato "… la lista quasi

completa di tutti i reati fallimentari", rispettivamente nessun

elemento concreto di "arricchimento indebito" dell'accusato

(rispettivamente degli accusati); in presenza di elementi indizianti la

diminuzione degli attivi, non è necessario che sia già chiaro all'inizio

dell'inchiesta se si tratti di una diminuzione fittizia o effettiva,

rispettivamente di atti che debbano/possano essere sussunti all'ipotesi

sussidiaria dell'art. 165 CP (B.

Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n. 1/7 ad art. 163; DTF 28

febbraio 2006,6S.438/2005; DTF 4 luglio 2003,6S.142/2003).

Quanto all' "arricchimento

indebito", non si tratta di elemento costitutivo dei reati in questione

che, peraltro sono reati di messa in pericolo astratta e non necessitano

neppure, per la realizzazione, che "la diminution du patrimoine ait eu

pour résultat de causer un dommage pécuniaire définitif aux créanciers"

(DTF 28 febbraio 2006, citato sopra). Comunque, fintanto che l'ipotesi di

distrazione regge, la modalità concreta della distrazione/dissimulazione,

rispettivamente della collocazione (passata ed attuale) di quanto

distratto/dissimulato, è atto d'indagine che può fondarsi sui soli indizi,

appunto di distrazione.

e)

In virtù di quanto sopra non appare

necessario approfondire la questione della valutazione dell'inventario fatta

dall'__________ per rapporto al prezzo di cessione alla __________ e che il

reclamante indica come nolo con impegno a pagare solo con l'accordo

dell'amministrazione del fallimento (Osservazioni, punto 3.5.6; Reclamo, punto

8.

), né se l'omissione di pagamento IVA, che permette alla società di disporre

di maggiore liquidità, sia sussumibile alla fattispecie prevista dall'art. 167

CP.

4.

Stabilita l'esistenza di sufficienti

indizi di reato, non sono necessarie particolari disquisizioni per ritenere la

probabile connessione tra i fatti oggetto d'inchiesta e l'oggetto (se si

preferisce, gli oggetti) degli ordini di perquisizione impugnati. Trattasi di

relazioni che gli accusati (quindi anche il qui ricorrente) avrebbero potuto

utilizzare in relazione ai reati ascritti, in quanto a loro riconducibili (per

titolarità, proprietà economica) o da loro movimentabili (per procura). Il

relativo contenuto può permettere approfondimento/verifica degli indizi di

reato (anche, nell'eventualità di assenza di riscontri, nell'interesse della

difesa) per il chiarimento delle ipotesi di reato prima ancora che per

assicurare al procedimento eventuali beni ai fini dell'applicazione dell'art.

59.

CP.

L'emanazione di un ordine di

perquisizione (e sequestro) a tutte le banche del Cantone Ticino e alcune in

altri cantoni, per relazioni bancarie relative al periodo __________, non è

automaticamente lesivo del principio di proporzionalità, né costituisce (in sé)

una ricerca indiscriminata di prove.

L'entità e la tipologia dei fatti

oggetto di accertamento, in uno con le date in cui gli elementi indizianti si

collocano (cfr. quaderno __________, __________, periodo relativo ai problemi

di liquidità - se non già insolvenza - e di mancato pagamento dell'IVA,

rispettivamente mancato versamento degli oneri sociali e/o trattenute

salariali) giustificano, a giudizio di questo giudice, l'ordine di

perquisizione e sequestro impugnato (cfr. per analogia DTF 1P.239/2002) che non

necessita, per essere considerato proporzionale, della preventiva

individuazione delle relazioni da perquisire (cfr. quanto detto sopra e, sempre

per analogia cfr. CRP 27 luglio 2006, 60.2006.160, pag. 11).

5.

Alla luce di tutto quanto esposto ai considerandi

che precedono la perquisizione, che forzatamente precede il sequestro sia della

documentazione che degli eventuali averi in conto, è legittima ed il reclamo,

su questo punto, deve essere respinto.

6.

a)

Stabilita la legittimità della perquisizione,

ci si deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della procedura di messa

sotto suggello adottata quale forma d'effetto sospensivo.

La seconda questione é attinente alla

perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di

perquisizione e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a

interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in Il Ticino

ed il diritto, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357).

Di principio, lo scopo di questa procedura,

che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine di

perquisizione e sequestro, è quella di permettere al detentore (o all'avente

diritto) delle carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al

procedimento penale, rispettivamente al magistrato inquirente di indicare

perché tale documentazione è importante per l'inchiesta (per analogia DTF 130

II 193). Poco importa (perlomeno in questa sede) chi debba provocare la

decisione del GIAR ex art. 164 CPP, ciò che importa è che la levata dei sigilli

avvenga (in assenza di chiaro accordo) per decisione giudiziaria. Spetta, anche

in questo caso, alle parti motivare le rispettive richieste, ritenuto che

dall'inquirente non si potrà certo pretendere motivazione che vada oltre quella

inerente la connessione, in termini generali, con l'oggetto delle indagini (DTF

130.

II 193, cons. 4.3). Se tale motivazione è sufficiente, spetterà semmai

all'opponente motivare in merito all'estraneità, con riferimento alla specifica

documentazione, fornendo prova praticamente liquida, affinché questo giudice,

che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle

prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin

qui acquisita), possa esprimersi in merito.

b)

Nel caso in esame, se le motivazioni e

argomentazioni del magistrato inquirente (sia in sede di decisione che in sede

di osservazioni) sono sufficienti per levare i sigilli sotto i quali la

documentazione bancaria è stata prodotta, va detto che nessuna indicazione

specifica di estraneità è stata fornita dal reclamante e/o dall'istituto di

credito. In sostanza non si è andati oltre la contestazione (come detto sopra,

generica) dei gravi indizi di reato contenuta nell'atto di reclamo. Nessuna

indicazione (tantomeno prova liquida) di estraneità, ex art. 164 CPP, è stata

fornita. Questa constatazione è, comunque, nella logica delle cose dato che la

procedura di messa suggello è stata adottata unicamente ai fini dell'effetto

sospensivo, quindi in attesa della determinazione sulla legittimità della

perquisizione, non tanto per proteggere specifiche "carte".

Questa circostanza basterebbe, da sola

(a giudizio dello scrivente), ad ammettere perquisizione delle carte, da parte

dell'autorità inquirente (una volta stabilita legittimità della perquisizione,

come è qui il caso), senza necessità che questo giudice proceda all'apertura

della busta ed all'analisi prima facie del contenuto.

Tuttavia, si procede in tale incombente

per seguire l'indicazione di prassi data dalla CRP che sembra richiedere, in

ogni caso, l'apertura ai fini di garantire l'eventuale doppio grado di

giurisdizione (CRP 5.2.2004 in re C., inc. 60.2002.393).

7.

Quanto al sequestro (per chiarezza si

precisa che ci si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come

detto sopra lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato

ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito

dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo

1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora

effettuato.

Riservatezza, approfondito esame delle

circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno

presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed

all'esame della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui

spettano tali incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR

2.

novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione

agli atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee

al processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile

accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro

per quelle ritenute pertinenti.

Analogamente si dovrà procedere in

relazione agli averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai

quali è possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato)

e dissequestrando gli altri.

8.

In merito al sequestro è opportuno ricordare che oggetto di confisca ai sensi dell'art. 59 cifra 1 può essere solo il provento di reato, cioè quei valori che :"… doivent provenir de l'infraction dont elles sont le résultat. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention de ces valeurs, un lien de causalité tel que les secondes apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou qu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts 6S.667/2000 du 19 février 2001, reproduit in: SJ 2001 I 330, consid. 3a et 6S.819/1998 du 4 mai 1999, reproduit in: SJ 1999 I 417 et PJA 2000 p. 1030, consid. 2a)." (DTF 9 agosto 2002, 1P 239/2002) (Si vedano anche: GIAR 8 agosto 2002, 51.2002.2 e citazioni; AJP/PJA 12 2001 pag. 1387 ss., pag. 1392).

Mentre che, oggetto del

sequestro conservatorio ex art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP possono essere i valori

necessari a garantire l'eventuale risarcimento compensatorio ai sensi dell'art.

59.

cifra 2 CP, ritenuto che:

"Se i valori soggiacenti

a confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati),

il giudice ordina - ai sensi dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP, in favore dello

Stato un risarcimento equivalente (BSK StGB I-F. Baumann, op.cit., n. 53 ss. ad

art. 59 CP; N. Schmid, Kommentar, op. cit., n. 97 ss. ad art. 59 CP) "Se i

valori patrimoniali soggiacenti a confisca non sono più reperibili (siccome ciò

al fine di impedire … che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali

soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati" (FF

1993.

III 221)"

(CRP 21 ottobre 2005,

60.2005

)

Quanto ai terzi, è stato

recentemente precisato che l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 59

cifra 2 cpv. 2 CP, presuppone che il provento di reato (o surrogato) sia loro

pervenuto (CRP 23 febbraio 2005, 60.2004.425 cons. 3.1); altrimenti detto, non

basta che l'autore del reato abbia trasmesso al terzo beni (di lecita

provenienza) che se rimasti nel suo possesso avrebbero potuto essere

sequestrati in applicazione dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP.

La determinazione/indicazione

degli elementi (se si preferisce, la

verifica della fondatezza dei presupposti del sequestro ex art. 161, "… a

partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed

indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori": GIAR 22

ottobre 2002, 39.2002.7) a

sostegno di un (possibile) provento del reato, della sua (probabile) entità,

della connessione con il sequestro, così come di tutti gli elementi che lo

possono giustificare ai fini dell'applicazione dell'art. 59, è di competenza,

in prima sede, del magistrato inquirente (per analogia: CRP 24 marzo 2005,

60.2005

). A maggior ragione laddove sono indiziati reati la cui commissione

non comporta sempre e necessariamente un "provento diretto" ai sensi

delle decisioni sopra indicate (si vedano, inoltre: DTF 119 IV 17 e 145; Assise

correzionali Mendrisio 31 ottobre 2003 in re R. e F., cons. 37), come è invece

il caso per determinati reati patrimoniali, rispettivamente laddove il (sempre

eventuale) "provento" non è necessariamente ed automaticamente

assimilabile allo scoperto/passivo del fallimento (che non è elemento

costitutivo del reato, bensì condizione di punibilità ma può fornire, nella

fase iniziale delle indagini, un ordine di grandezza a giustificazione del

sequestro) Inoltre, se si può (in linea generale) concordare con il reclamante

(Reclamo, punto 9) che neppure pretese di carattere eminentemente civile, e/o

delle eventuali parti civili, possono automaticamente fondare il sequestro ai

fini della garanzia del risarcimento compensatorio (visto il carattere

sussidiario del credito compensatorio per rapporto alla confisca: F. Baumann,

in BsK, n. 53 ad art. 59; si vedano anche SJ 1999 p. 417; DTF 119 IV 17; DTF

122.

IV 365; di norma, il credito derivante dalle conseguenze di un

danneggiamento ex art. 144 CP non è oggetto di sequestro ai fini

dell'applicazione dell'art. 59), vale anche la considerazione inversa, nel

senso che non è necessario che vi siano delle fondate pretese di natura civile

a fondamento del sequestro rispettivamente del risarcimento compensatorio (in

relazione alle problematiche esposte, si veda quanto desumibile anche da DTF

126.

I 97, DTF 9 agosto 2002, DTF 22 novembre 2002, 6s.398.2002;1P.239/2002;

DTF17 novembre 2004,6P.125/2004; DTF 28 febbraio 2006,6S.438/2006; Assise

correzionali Lugano 24 febbraio 2006 in re B. e C., cons. 33).

Da tutto quanto sopra, deriva

l'esigenza di dar seguito alla perquisizione per verificare/approfondire i

sospetti di reato e di indebito profitto ed eventuale conferma del sequestro

ordinato (DTF 9 agosto 2002,1P.239/2002, già citato)."

(GIAR 25 settembre 2006,

355.2006

)

3.

Tutto quanto sopra espresso e riportato vale

senz'altro anche per l'ordine di perquisizione e sequestro qui impugnato e

relativo ad un unico istituto bancario. Infatti, si tratta di una sorta di

estensione dell'ordine del 3 luglio 2006 ad ulteriore istituto (verosimilmente

individuato in fase successiva) fuori cantone ed operata prima di avere accesso

alla documentazione relativa a tutte le altre relazioni perquisite.

Pertanto, l'ordine di perquisizione e

sequestro impugnato poggia su sufficienti indizi di reato, nonché di connessione

del reato con gli oggetti della perquisizione e dei sequestri, e é ancora

rispettoso del principio di proporzionalità.

Sarà l'esito della relativa perquisizione a

far sì che il magistrato inquirente si pronunci sul mantenimento del sequestro

sia della documentazione che degli attivi in conto.

4.

Non modificano quanto sopra le pretese

violazioni della presunzione d'innocenza (principio che concerne innanzitutto

l'onere e la valutazione della prova e non è applicabile alla lettera nella

determinazione dei sufficienti indizi per l'acquisizione di prove o la messa in

opera di misure cautelari), della sfera privata (vista la chiara base legale

nell'art. 161 per la limitazione dei diritti costituzionali) e (tantomeno) del

segreto istruttorio che, ancorché tutto da dimostrare nel caso in esame, non è

sanzionabile a livello procedurale (cfr. art. 177 CP) e se concretizza la

fattispecie di cui all'art. 320 CP (o violazione disciplinare) non è di

competenza di questo ufficio.

5.

In virtù di tutto quanto esposto ai considerandi che

precedono, il reclamo deve essere respinto, con trasmissione (a crescita in

giudicato della presente) della documentazione ricevuta sotto suggello (aperta

senza evidenza di estraneità) al Procuratore pubblico per la perquisizione e

l'eventuale seguito del sequestro.

Reiezione del gravame comporta carico di tasse e spese

alla parte soccombente con la presente decisione suscettibile di reclamo ex

art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.

163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76

cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,

decide

1.

Il reclamo 2 agosto 2006 presentato da __________

contro l’ordine di perquisizione e sequestro del 19 luglio 2006, nell'ambito

del procedimento di cui all'inc. MP ____________________ indirizzato a __________,

è respinto.

2.

La documentazione bancaria prodotta sotto suggello

sarà consegnata al Procuratore pubblico, per i suoi incombenti come ai

considerandi, a crescita in giudicato della presente.

3.

La tassa di giustizia fissata in FRS 600.--, e le

spese di FRS 350.-, sono a carico del reclamante.

4.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP

entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

5.

Intimazione (con copia delle osservazioni):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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