INC.2006.33509
Sequestro
6 dicembre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.33509
Data decisione, Autorità:
06.12.2006, GIAR
Titolo:
Sequestro
DISSEQUESTRO
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
art. 6 CPP-TI
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.33509
Lugano
6 dicembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato l’8/9 novembre 2006 da
__________
Contro
lo scritto 27 ottobre 2006
del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi che comunica impossibilità
di determinarsi su istanza di dissequestro nell'ambito del procedimento di
cui all'inc. MP __________;
viste
le osservazioni del Procuratore pubblico (20 novembre 2006);
viste
le osservazioni di __________ (13 novembre 2006) e della __________ (16
novembre 2006) che si rimettono a questo giudice, rispettivamente segnalano di
non avere osservazioni particolari;
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- oggetto del
procedimento e degli ordini di perquisizione e sequestro, sono già stati
indicati in precedente decisione, su reclamo anche di __________, cui si può
tranquillamente rinviare (cfr. sentenza 25 settembre 2006, GIAR 335.2006.3,
cons. dea 1 e 2), in quanto nota alle parti (DTF 123 I 130);
- il 3 luglio
2006, a tutti gli istituti bancari del Cantone __________ (AI 70) e ad alcuni
istituti bancari del Canton __________, è stato notificato un identico ordine
di perquisizione e sequestro volto ad identificare ogni e qualsiasi relazione
in qualche modo riconducibile agli accusati (__________e __________) ed alla __________
per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71); l'ordine prevede pure il
sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle
relazioni.
- gli ordini di
perquisizione e sequestro bancari sono motivati con la finalità di reperire
averi della __________ "distratti, rispettivamente occultati,
suscettibili di confisca, devoluzione alle parti lese, nonché allo scopo di
assicurare i diritti di risarcimento della massa fallimentare, rispettivamente
delle parti lese" (AI 70), quello di blocco per "assicurare i
diritti di risarcimento della massa fallimentare, rispettivamente delle parti
lese" (AI 72);
- contro gli
ordini menzionati, rispettivamente l'uno o l'altro di questi, sono stati
interposti reclami sia da parte degli accusati, sia da parte di altre persone
(fisiche e giuridiche) in qualche modo toccate dagli stessi;
- la richiesta di
concedere effetto sospensivo al reclamo, formulata da alcuni ricorrenti, è
stata evasa rinviando alle modalità previste dall'art. 164 CPP (per quanto
concerne la perquisizione); di fatto, praticamente tutta la documentazione
bancaria è stata prodotta sotto suggello, in attesa delle decisioni delle
autorità di reclamo, rispettivamente ricorso;
- questo giudice
ha sostanzialmente respinto i vari reclami con decisioni del 25 settembre 2006
(cfr. in particolare, inc. GIAR 332.2006, 335.2006.1, 335.2006.3, 335.2006.4);
- due decisioni
(335.2006.1 e 335.2006.4) sono state impugnate davanti alla CRP che ha respinto
Fatti
i ricorsi il 21 novembre 2006 (inc. 60.2006.377 e 60.2006.338) e ha ordinato la
trasmissione della documentazione al Procuratore pubblico "a crescita
in giudicato della presente decisione";
- con scritto del
25 ottobre 2006, la qui reclamante ha chiesto il dissequestro di alcune
relazioni (a lei intestate), producendo della documentazione atta (a suo dire)
a provare estraneità con la fattispecie oggetto d'inchiesta (AI 247);
- con lo scritto
qui impugnato (AI 249), il magistrato inquirente ha comunicato di non essere in
misura di esprimersi prima di aver potuto esaminare (tutta) la documentazione
bancaria ancora sotto suggello;
- con ulteriore
scritto, del 2 novembre 2006, la reclamante ha comunicato all'inquirente di non
condividere la risposta in quanto il MP sarebbe "in possesso di tutti i
documenti necessari" per una valutazione (AI 260);
- lamentando
l'assenza di risposta (o decisione) allo scritto menzionato, nonché
impossibilità di contattare il Procuratore pubblico competente, __________ ha
inoltrato il presente ricorso chiedendo l'annullamento della decisione 27
ottobre 2006 sia perché priva di motivazione sia perché ingiustificata nel
merito (doc. 1, inc. GIAR 335.2006.9);
- con le sue
osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 335.2006.9), il magistrato inquirente, ricorda
che gli atti si trovano ancora presso la CRP (che a quel momento ancora non
aveva deciso) e afferma impossibilità di esprimersi mancando "… la
documentazione bancaria, rispettivamente le risultanze di ulteriori atti
istruttori che dovessero rendersi necessari dopo esame della documentazione
bancaria"; inoltre, sempre il magistrato inquirente, ritiene irricevibile
il reclamo perché lo scritto del 27 ottobre 2006 non è (sarebbe) una decisione
e infondata eventuale richiesta di constatazione di un diniego di giustizia, in
quanto "… dal 30 giugno 2006 gli atti d'inchiesta sono stati
praticamente sempre preso le Autorità superiori";
- il reclamo è
ricevibile in ordine (legittimazione e tempestività) sia che si rivolga contro
lo scritto del 27 ottobre 2006 ritenendolo decisione, sia che debba essere
considerato quale reclamo per diniego (formale) di giustizia in quanto l'intenzione
di non emanare decisione a seguito dell'istanza menzionata é (per il momento)
evidente (e non smentito in sede di osservazioni);
- la persona
(fisica o morale) che subisce la restrizione di un diritto costituzionale (art.
26 CF, in casu) ha diritto a conoscere i motivi di tale restrizione per
verificarne e farne verificare la legittimità;
- questo diritto
è dato anche quando, trattandosi di misura cautelare già in essere,
l'interessato ne chiede la revoca (adducendo fatti nuovi, producendo ulteriori
elementi o limitandosi ad invocare determinante influsso del trascorrere del
tempo sui motivi alla base della restrizione - cfr. per tutte, CRP 17.3.1992,
38/92, pag. 3/4 e CRP 28.11.2006, 60.2006.415); resta, ovviamente, riservata é
la constatazione dell'abuso di diritto;
- quanto appena
detto discende dal diritto di essere sentito e conseguente obbligo di
motivazione delle decisioni (art. 29 cpv. 2 CF, 6 CPP; CRP 28.11.2006,
60.2006.415, cons. 3.3.; GIAR 6.8.2001, 528.2000.3);
- a fronte di un
istanza motivata e con produzione di documentazione (relativa alla relazione di
cui si chiede il dissequestro), rinviare semplicemente al momento in cui si
avrà accesso all'intera documentazione bancaria oggetto dell'ordine
generalizzato, non assolve necessariamente l'obbligo di emanare una decisione
motivata; occorre(va) spendere qualche parola sulla sufficienza/insufficienza
della documentazione (e motivazioni) prodotte, rispettivamente fornire qualche
indicazione sul motivo per il quale la decisione non può fondarsi sulla sola
documentazione prodotta (eventualmente indicando concretamente quanto è
dichiarato come "evidente" -Osservazioni, pag. 2-, in
particolare a fronte di un'istante che non è formalmente parte al
procedimento);
- occorre pure
constatare (a conferma di quanto sopra) che, nello stesso incarto, sono già
stati effettuati dei dissequestri (di relazioni bancarie), senza disporre
dell'intera documentazione a cui si fa riferimento nello scritto del 27 ottobre
2006 (cfr. AI 204);
- abbondanzialmente,
si rileva che l'argomento aggiuntivo secondo cui dal 30.6.2006 gli atti
d'inchiesta sono praticamente stati sempre presso autorità superiori, se sta a
voler indicare impossibilità totale di disporre degli atti, appare pretestuoso;
a prescindere dalla prassi (perlomeno di questo ufficio) di accettare
trasmissione al momento di effettivo utilizzo per la decisione (ad eccezione
delle istanze di libertà provvisoria), rispettivamente di restituire
temporaneamente l'incarto, e dalla spesso constatata doppiatura degli incarti
(da parte del MP), va ricordato che l'incarto trasmesso non è, di regola,
inaccessibile; sarebbe, infatti, contrario al principio di celerità che ogni
reclamo su questioni incidentali comporti sospensione di fatto
dell'istruttoria; nel caso in esame non risultano richieste a questo ufficio
(di restituzione o accesso) rifiutate;
- nel contempo, è
palese che la reclamante, non accettando di attendere il momento in cui il
Procuratore pubblico avrà a disposizione tutta la documentazione, si assume il
rischio di una decisione che (pur dovendosi esprimere sulla documentazione
prodotta e sulla sua utilità per dirimere la questione della connessione con
l'oggetto del procedimento) non potrà fondarsi sullo stesso grado di
concretezza di quel (futuro) momento;
- in virtù di
quanto sopra, poco importa determinare se lo scritto 27.10.2006 sia una
decisione formale (come pretende la reclamante) oppure una comunicazione di
impossibilità di emanare una decisione formale prima che si realizzi una
determinata condizione (come pretende il magistrato inquirente): la motivazione
espressa è insufficiente a fondare la prima, ma anche a giustificare un rinvio
(a tempo indeterminato) della decisione;
- la conseguenza
di questa constatazione è che gli atti tornano al magistrato inquirente per
quanto di sua competenza, meglio per l'emanazione di una decisione (in un senso
o nell'altro ed entro un congruo termine) debitamente motivata;
- il reclamo è
quindi evaso ai sensi dei considerandi (né formalmente accolto, né formalmente
respinto) con tasse e spese che rimangono a carico dello Stato ma senza
assegnazione di ripetibili;
P.Q.M
viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.
163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76
cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP, 29 CF,
decide
1. Il reclamo 8/9 novembre 2006 presentato da__________
evaso ai sensi dei considerandi.
§. L'inc. MP
____________________ è ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia fissata in FRS 300.--, e le
spese di FRS 100.--, sono a carico dello Stato, non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP
entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione (con copia delle osservazioni):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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