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Decisione

INC.2006.33510

Sequestro

6 dicembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi il 21 novembre 2006 (inc. 60.2006.377 e 60.2006.338) e ha ordinato la

trasmissione della documentazione al Procuratore pubblico "a crescita

in giudicato della presente decisione";

- con scritto del

25 ottobre 2006, il qui reclamante ha chiesto il dissequestro di alcune

relazioni (a lui intestata), producendo della documentazione atta (a suo dire)

a provare estraneità con la fattispecie oggetto d'indagine (AI 248); il 27

ottobre 2006 ha prodotto ulteriori documenti (AI 256);

- con lo scritto

qui impugnato (AI 253), il magistrato inquirente ha comunicato di non essere in

misura di esprimersi prima di aver potuto esaminare la documentazione bancaria

ancora sotto suggello;

- con ulteriore

scritto, del 2 novembre 2006, il reclamante ha comunicato all'inquirente di non

condividere la risposta in quanto il MP sarebbe "in possesso di tutti i

documenti necessari" per una valutazione (AI 262);

- lamentando

l'assenza di risposta (o decisione) allo scritto menzionato, nonché

impossibilità di contattare il Procuratore pubblico competente, __________ ha

inoltrato il presente ricorso chiedendo l'annullamento della decisione 27

ottobre 2006 sia perché priva di motivazione sia perché ingiustificata nel

merito (doc. 1, inc. GIAR 335.2006.10);

- con le sue

osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 335.2006.10), il magistrato inquirente, ricorda

che gli atti si trovano ancora presso la CRP (che a quel momento ancora non

aveva deciso) e afferma impossibilità di esprimersi mancando "… la

documentazione bancaria, rispettivamente le risultanze di ulteriori atti

istruttori che dovessero rendersi necessari dopo esame della documentazione

bancaria"; inoltre, sempre il magistrato inquirente, ritiene

irricevibile il reclamo perché lo scritto del 27 ottobre 2006 non è (sarebbe)

una decisione e infondata eventuale richiesta di constatazione di un diniego di

giustizia, in quanto "… dal 30 giugno 2006 gli atti d'inchiesta sono

stati praticamente sempre preso le Autorità superiori";

- il reclamo è

ricevibile in ordine (legittimazione e tempestività) sia che si rivolga contro

lo scritto del 27 ottobre 2006 ritenendolo decisione, sia che debba essere

considerato quale diniego (formale) di giustizia in quanto l'intenzione di non

emanare decisioni (per il momento) è evidente (e non smentito in sede di

osservazioni);

- la persona

(fisica o morale) che subisce la restrizione di un diritto costituzionale (art.

26 CF, in casu) ha diritto a conoscere i motivi di tale restrizione per

verificarne e farne verificare la legittimità;

- questo diritto

è dato anche quando, trattandosi di misura cautelare già in essere,

l'interessato ne chiede la revoca (adducendo fatti nuovi, producendo ulteriori

elementi o limitandosi ad invocare determinante influsso del trascorrere del

tempo sui motivi alla base della restrizione - cfr. per tutte, CRP 17.3.1992,

38/92, pag. 3/4 e CRP 28.11.2006, 60.2006.415); resta, ovviamente, riservata é

la constatazione dell'abuso di diritto;

- quanto appena

detto discende dal diritto di essere sentito e conseguente obbligo di

motivazione delle decisioni (art. 29 cpv. 2 CF, 6 CPP; CRP 28.11.2006,

60.2006.415, cons. 3.3.; GIAR 6.8.2001, 528.2000.3);

- a fronte di un

istanza motivata e con produzione di documentazione (relativa alla relazione di

cui si chiede il dissequestro), rinviare semplicemente al momento in cui si

avrà accesso all'intera documentazione bancaria oggetto dell'ordine generalizzato,

non assolve necessariamente l'obbligo di emanare una decisione motivata;

occorre(va) spendere qualche parola sulla sufficienza/insufficienza della

documentazione (e motivazioni) prodotte, rispettivamente fornire qualche

indicazione sul motivo per il quale la decisione non può fondarsi sulla sola

documentazione prodotta (eventualmente indicando concretamente quanto è

dichiarato come "evidente" -Osservazioni, pag. 2-, in

particolare a fronte di un istante che non è formalmente parte al procedimento);

- d'altro canto,

occorre pure constatare (a conferma di quanto sopra) che, nello stesso incarto,

sono già stati effettuati dei dissequestri (di relazioni bancarie) senza

disporre della documentazione di tutte le altre a cui si fa riferimento nello

scritto 27 ottobre 2006 (cfr. AI 204);

- abbondanzialmente,

si rileva che l'argomento aggiuntivo secondo cui dal 30.6.2006 gli atti

d'inchiesta sono praticamente stati sempre presso autorità superiori, se sta a

voler indicare impossibilità totale di disporre degli atti, appare pretestuoso;

a prescindere dalla prassi (perlomeno di questo ufficio) di accettare

trasmissione al momento di effettivo utilizzo per la decisione (ad eccezione

delle istanze di libertà provvisoria), rispettivamente di restituire temporaneamente

l'incarto, e dalla spesso constatata doppiatura degli incarti (da parte del

MP), va ricordato che l'incarto trasmesso non è, di regola, inaccessibile;

sarebbe, infatti, contrario al principio di celerità che ogni reclamo su

questioni incidentali comporti sospensione di fatto dell'istruttoria; nel caso

in esame non risultano richieste a questo ufficio (di restituzione o accesso)

rifiutate;

- nel contempo, è

palese che la reclamante, non accettando di attendere il momento in cui il

Procuratore pubblico avrà a disposizione tutta la documentazione, si assume il

rischio di una decisione che (pur dovendosi esprimere sulla documentazione

prodotta e sulla sua utilità per dirimere la questione della connessione con

l'oggetto del procedimento) non potrà fondarsi sullo stesso grado di

concretezza di quel (futuro) momento;

- in virtù di

quanto sopra, poco importa determinare se lo scritto 27.10.2006 sia una

decisione formale (come pretende il reclamante) oppure una comunicazione di

impossibilità di emanare una decisione formale prima che si realizzi una

determinata condizione (come pretende il magistrato inquirente): la motivazione

espressa è insufficiente a fondare la prima, ma anche a giustificare un rinvio

(a tempo indeterminato) della decisione;

- la conseguenza

di questa constatazione è che gli atti tornano al magistrato inquirente per

quanto di sua competenza, meglio per l'emanazione di una decisione (in un senso

o nell'altro ed entro un congruo termine) debitamente motivata;

- il reclamo è

quindi evaso ai sensi dei considerandi (né formalmente accolto, né formalmente

respinto) con tasse e spese che rimangono a carico dello Stato ma senza

assegnazione di ripetibili;

P.Q.M

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.

163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76

cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP, 29 CF,

decide

1. Il reclamo 8/9 novembre 2006 presentato da__________

evaso ai sensi dei considerandi.

§. L'inc. MP

____________________ è ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia fissata in FRS 300.--, e le

spese di FRS 100.--, sono a carico dello Stato, non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP

entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione (con copia delle osservazioni):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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