INC.2006.33511
Sequestro
6 dicembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.33511
Data decisione, Autorità:
06.12.2006, GIAR
Titolo:
Sequestro
DISSEQUESTRO
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
art. 6 CPP-TI
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.33511
INC.2006.33205
Lugano
6 dicembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato l’8/9 novembre 2006 dalla
__________
contro
lo scritto 27 ottobre 2006
del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi che comunica impossibilità
di determinarsi su istanza di dissequestro nell'ambito del procedimento di
cui all'inc. MP __________;
viste
le osservazioni del Procuratore pubblico (20 novembre 2006);
viste
le osservazioni di __________ (13 novembre 2006) e della __________ (16
novembre 2006) che si rimettono a questo giudice, rispettivamente segnalano di
non avere osservazioni particolari;
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- oggetto del
procedimento e degli ordini di perquisizione e sequestro, sono già stati
indicati in precedente decisione su reclamo della __________, ci si può
tranquillamente rinviare (cfr. sentenza 25 settembre 2006, GIAR 335.2006.3,
cons. dea 1 e 2), in quanto nota a tutte le parti (DTF 123 I 130);
- il 3 luglio
2006, a tutti gli istituti bancari del Cantone __________ (AI 70) e ad alcuni
istituti bancari del Canton __________, è stato notificato un identico ordine
di perquisizione e sequestro volto ad identificare ogni e qualsiasi relazione
in qualche modo riconducibile agli accusati (__________e __________) ed alla __________
per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71); l'ordine prevede pure il
sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle
relazioni.
- gli ordini di
perquisizione e sequestro bancari (emanati il 3 luglio 2006) sono motivati con
la finalità di reperire averi della __________ "distratti,
rispettivamente occultati, suscettibili di confisca, devoluzione alle parti
lese, nonché allo scopo di assicurare i diritti di risarcimento della massa
fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 70), quello di
blocco per "assicurare i diritti di risarcimento della massa
fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 72);
- contro gli
ordini menzionati, rispettivamente l'uno o l'altro di questi, sono stati
interposti reclami sia da parte degli accusati sia da parte di altre persone
(fisiche e giuridiche) in qualche modo toccate dagli stessi, tra cui anche la
qui reclamante;
- la richiesta di
concedere effetto sospensivo al reclamo, formulata da alcuni ricorrenti, è
stata evasa rinviando alle modalità previste dall'art. 164 CPP (per quanto
concerne la perquisizione); di fatto, praticamente tutta la documentazione
bancaria è stata prodotta sotto suggello, in attesa delle decisioni delle
autorità di reclamo, rispettivamente ricorso;
- questo giudice
ha sostanzialmente respinto i vari reclami con decisioni del 25 settembre 2006
(cfr. in particolare, inc. GIAR 332.2006., 335.2006.1, 335.2006.3, 335.2006.4);
- due decisioni
(335.2006.1 e 335.2006.4) sono state impugnate davanti alla CRP che ha respinto
Fatti
i ricorsi il 21 novembre 2006 (inc. 60.2006.377 e 60.2006.338) e ha ordinato la
trasmissione della documentazione al Procuratore pubblico "a crescita
in giudicato della presente decisione";
- con scritto del
25 ottobre 2006, la qui reclamante ha chiesto il dissequestro di una relazione
(a lei intestata), indicando per sommi capi i motivi della richiesta e
asserendo, con riferimento ai documenti bancari che dovrebbero suffragare le
affermazioni contenute nell'istanza, che "qualora gli stessi non
dovessero ancora essere stati trasmessi dal GIAR, la sottoscritta li metterà a
disposizione su semplice richiesta" (AI 244);
- con lo scritto
qui impugnato (AI 250), il magistrato inquirente ha comunicato di non essere in
misura di esprimersi prima di aver potuto esaminare la documentazione bancaria
ancora sotto suggello;
- con ulteriore
scritto del 27 ottobre 2006 (AI 255) la reclamante ha prodotto alcune fatture,
chiedendo il dissequestro parziale ai fini del pagamento delle stesse, e il 2
novembre 2006 ha ricordato che eventuale documentazione bancaria è "a
disposizione" (AI 261);
- lamentando
l'assenza di risposta (o decisione) allo scritto menzionato, nonché
impossibilità di contattare il Procuratore pubblico competente, __________ ha
inoltrato il presente ricorso chiedendo l'annullamento della decisione 27
ottobre 2006 sia perché priva di motivazione sia perché ingiustificata nel
merito (doc. 1, inc. GIAR 335.2006.11), asserendo che la documentazione
necessaria è in possesso dell'inquirente, comunque reperibile presso la CRP o
disponibile presso la reclamante;
- con le sue
osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 335.2006.11), il magistrato inquirente, ricorda
che gli atti si trovano ancora presso la CRP (che a quel momento ancora non
aveva deciso) e afferma impossibilità di esprimersi mancando "… la
documentazione bancaria, rispettivamente le risultanze di ulteriori atti
istruttori che dovessero rendersi necessari dopo esame della documentazione
bancaria"; inoltre, sempre il magistrato inquirente, ritiene
irricevibile il reclamo perché lo scritto del 27 ottobre 2006 non è (sarebbe)
una decisione e infondata eventuale richiesta di constatazione di un diniego di
giustizia, in quanto "… dal 30 giugno 2006 gli atti d'inchiesta sono
stati praticamente sempre presso le Autorità superiori";
- il reclamo è
ricevibile in ordine (legittimazione e tempestività) sia che si rivolga contro
lo scritto del 27 ottobre 2006 ritenendolo decisione, sia che debba essere
considerato quale diniego (formale) di giustizia in quanto l'intenzione di non
emanare decisioni (per il momento) è evidente (e non smentito in sede di
osservazioni);
- con lo scritto
qui impugnato, il magistrato inquirente ha chiaramente indicato di non essere
in possesso neppure della documentazione relativa alla relazione bancaria
(intestata a __________) indicata nell'istanza e nel reclamo oggetto della
presente;
- è pacifico che
quella specifica documentazione, la perquisizione essendo oggetto di richiesta
di effetto sospensivo e di procedura ex art. 164 CPP, non può essere visionata
dal magistrato inquirente fino a decisione definitiva in merito (non è quindi
"a disposizione"); la CRP, nella decisione del 21 novembre
2006, che concerne tutta la documentazione sequestrata, ha disposto la
trasmissione della documentazione al magistrato inquirente "a crescita
in giudicato" della decisione;
- la reclamante,
dopo l'evidente rifiuto del magistrato inquirente di decidere in assenza della
documentazione bancaria, rispettivamente di posticipare la decisione al momento
in cui vi avrà accesso, non risulta aver prodotto la documentazione del conto
che avrebbe imposto al magistrato inquirente una decisione maggiormente
motivata;
- nulla cambia, a
quanto sopra, la circostanza che il magistrato inquirente non abbia richiesto
esplicitamente tale documentazione o che non sia stato è possibile (per la
reclamante) contattarlo; di fatto è l'istanza ad essere carente nella
motivazione, la risposta (o presa di posizione) del 27 ottobre 2006 né è logica
conseguenza;
- inoltre, non vi
era motivo di ripetere le motivazioni a fondamento della perquisizione e
sequestro attualmente in corso, visto che la __________ l'aveva già contestato
a suo tempo e le relative decisioni (delle autorità di ricorso) sono già state
emanate (cfr. sentenza 25.11.2006, GIAR 335.2006.3 in particolare);
- da quanto sopra
occorre concludere che il reclamo è, nella sostanza, privo d'oggetto e va
respinto; nel caso specifico, visto il contenuto della stessa istanza del 25
ottobre 2006, lo scritto del 27 ottobre 2006 del magistrato inquirente non può
essere considerato né quale decisione carente nella motivazione, né quale
comunicazione costitutiva di diniego formale di giustizia e neppure quale
errato e immotivato rinvio a momento futuro della decisione sull'istanza di
dissequestro.
P.Q.M.
viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.
163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76
cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP, 29 CF,
decide
1. Il reclamo 8/9 novembre 2006 presentato dalla __________
respinto ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia fissata in FRS 300.--, e le
spese di FRS 100.--, sono a carico della reclamante.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP
entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione (con copia delle osservazioni):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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