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Decisione

INC.2006.33511

Sequestro

6 dicembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi il 21 novembre 2006 (inc. 60.2006.377 e 60.2006.338) e ha ordinato la

trasmissione della documentazione al Procuratore pubblico "a crescita

in giudicato della presente decisione";

- con scritto del

25 ottobre 2006, la qui reclamante ha chiesto il dissequestro di una relazione

(a lei intestata), indicando per sommi capi i motivi della richiesta e

asserendo, con riferimento ai documenti bancari che dovrebbero suffragare le

affermazioni contenute nell'istanza, che "qualora gli stessi non

dovessero ancora essere stati trasmessi dal GIAR, la sottoscritta li metterà a

disposizione su semplice richiesta" (AI 244);

- con lo scritto

qui impugnato (AI 250), il magistrato inquirente ha comunicato di non essere in

misura di esprimersi prima di aver potuto esaminare la documentazione bancaria

ancora sotto suggello;

- con ulteriore

scritto del 27 ottobre 2006 (AI 255) la reclamante ha prodotto alcune fatture,

chiedendo il dissequestro parziale ai fini del pagamento delle stesse, e il 2

novembre 2006 ha ricordato che eventuale documentazione bancaria è "a

disposizione" (AI 261);

- lamentando

l'assenza di risposta (o decisione) allo scritto menzionato, nonché

impossibilità di contattare il Procuratore pubblico competente, __________ ha

inoltrato il presente ricorso chiedendo l'annullamento della decisione 27

ottobre 2006 sia perché priva di motivazione sia perché ingiustificata nel

merito (doc. 1, inc. GIAR 335.2006.11), asserendo che la documentazione

necessaria è in possesso dell'inquirente, comunque reperibile presso la CRP o

disponibile presso la reclamante;

- con le sue

osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 335.2006.11), il magistrato inquirente, ricorda

che gli atti si trovano ancora presso la CRP (che a quel momento ancora non

aveva deciso) e afferma impossibilità di esprimersi mancando "… la

documentazione bancaria, rispettivamente le risultanze di ulteriori atti

istruttori che dovessero rendersi necessari dopo esame della documentazione

bancaria"; inoltre, sempre il magistrato inquirente, ritiene

irricevibile il reclamo perché lo scritto del 27 ottobre 2006 non è (sarebbe)

una decisione e infondata eventuale richiesta di constatazione di un diniego di

giustizia, in quanto "… dal 30 giugno 2006 gli atti d'inchiesta sono

stati praticamente sempre presso le Autorità superiori";

- il reclamo è

ricevibile in ordine (legittimazione e tempestività) sia che si rivolga contro

lo scritto del 27 ottobre 2006 ritenendolo decisione, sia che debba essere

considerato quale diniego (formale) di giustizia in quanto l'intenzione di non

emanare decisioni (per il momento) è evidente (e non smentito in sede di

osservazioni);

- con lo scritto

qui impugnato, il magistrato inquirente ha chiaramente indicato di non essere

in possesso neppure della documentazione relativa alla relazione bancaria

(intestata a __________) indicata nell'istanza e nel reclamo oggetto della

presente;

- è pacifico che

quella specifica documentazione, la perquisizione essendo oggetto di richiesta

di effetto sospensivo e di procedura ex art. 164 CPP, non può essere visionata

dal magistrato inquirente fino a decisione definitiva in merito (non è quindi

"a disposizione"); la CRP, nella decisione del 21 novembre

2006, che concerne tutta la documentazione sequestrata, ha disposto la

trasmissione della documentazione al magistrato inquirente "a crescita

in giudicato" della decisione;

- la reclamante,

dopo l'evidente rifiuto del magistrato inquirente di decidere in assenza della

documentazione bancaria, rispettivamente di posticipare la decisione al momento

in cui vi avrà accesso, non risulta aver prodotto la documentazione del conto

che avrebbe imposto al magistrato inquirente una decisione maggiormente

motivata;

- nulla cambia, a

quanto sopra, la circostanza che il magistrato inquirente non abbia richiesto

esplicitamente tale documentazione o che non sia stato è possibile (per la

reclamante) contattarlo; di fatto è l'istanza ad essere carente nella

motivazione, la risposta (o presa di posizione) del 27 ottobre 2006 né è logica

conseguenza;

- inoltre, non vi

era motivo di ripetere le motivazioni a fondamento della perquisizione e

sequestro attualmente in corso, visto che la __________ l'aveva già contestato

a suo tempo e le relative decisioni (delle autorità di ricorso) sono già state

emanate (cfr. sentenza 25.11.2006, GIAR 335.2006.3 in particolare);

- da quanto sopra

occorre concludere che il reclamo è, nella sostanza, privo d'oggetto e va

respinto; nel caso specifico, visto il contenuto della stessa istanza del 25

ottobre 2006, lo scritto del 27 ottobre 2006 del magistrato inquirente non può

essere considerato né quale decisione carente nella motivazione, né quale

comunicazione costitutiva di diniego formale di giustizia e neppure quale

errato e immotivato rinvio a momento futuro della decisione sull'istanza di

dissequestro.

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.

163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76

cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP, 29 CF,

decide

1. Il reclamo 8/9 novembre 2006 presentato dalla __________

respinto ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia fissata in FRS 300.--, e le

spese di FRS 100.--, sono a carico della reclamante.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP

entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione (con copia delle osservazioni):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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