INC.2006.33602
Istanza di libertà provvisoria
11 agosto 2006Italiano26 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.33602
Data decisione, Autorità:
11.08.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 107 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.33602
Lugano
11 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia
Solcà
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 2 agosto 2006 da
__________ __________
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 7/8 agosto 2006 dal
Procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti
viste le osservazioni 9 agosto 2006 della difesa;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
Fatti
A.
__________ è stato tratto in arresto il 15 luglio
2006. Nei suoi confronti era pendente un ODA (19 aprile 2006) per le ipotesi di
reato di truffa e falsità in documenti per fatti avvenuti nel corso del 2004,
in Svizzera ed all'estero, commessi in correità con terzi, tra cui __________
(pure lui accusato degli stessi reati ed in detenzione preventiva) e "sotto
il paravento della società __________ " (cfr. ODA).
L'arresto è stato confermato dal GIAR il 16 luglio
2006, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di fuga, di collusione
e inquinamento delle prove (doc. 9, inc. GIAR 336.2006.1).
B.
In sostanza, __________ è accusato (come detto, in
correità con terzi, tra cui __________) di aver ingannato astutamente "titolari
e/o collaboratori di aziende svizzere ed estere, ordinando loro sotto false
generalità" merce che veniva poi ritirata e/o spedita all'estero
tramite spedizionieri lasciando impagate le fatture o consegnando (ai fini del
pagamento) assegni privi di copertura (doc. 1, inc. GIAR 336.2006.1).
L'ipotesi formulata al momento dell'arresto parla di
merci per un valore pari a diverse centinaia di migliaia di euro.
L'inchiesta, sostanzialmente la stessa aperta nei
confronti di __________, si era già sviluppata con l'acquisizione di
documentazione (da banche, da UEF, da rogatorie, da denunce da parte di terzi
che si costituiscono parte civile, da ditte presunte parti lese), l'emanazione
di ordini d'arresto nei confronti dei presunti correi, l'inoltro di una
rogatoria e di un complemento di rogatoria presso la competente autorità
giudiziaria __________, nonché l'audizione di alcuni testi e del correo e
dell'accusato detenuti (cfr. elenco atti: verbali).
C.
Con l'istanza qui in discussione, formulata dalla
difesa direttamente a verbale 2 agosto 2006, __________ chiede di essere posto
in libertà provvisoria.
Senza particolari riferimenti alle risultanze
d’inchiesta o ad atti del procedimento penale e senza particolari motivazioni,
la difesa afferma che non vi sono sostanziali modifiche della posizione
processuale del suo patrocinato già delineatesi nel verbale 21 luglio 2006 e
che per quanto riguarda il pericolo di fuga lo stesso sarebbe ovviabile con il
deposito di una cauzione di € 15'000.-. Per quel che concerne i bisogni dell’istruzione
la difesa “ritiene che il signor __________ ha già dato una propria versione
esauriente e dalla quale non emergono delle manifeste contraddizioni;
considerato come eventuali bisogni istruttori sarebbero legati a persone
latitanti non si può ragionevolmente pretendere che il signor __________ resti
in detenzione in attesa di effettuare eventuali successivi riscontri che
potrebbero anche mai rendersi possibili. Inoltre anche dagli ultimi verbali del
signor __________ non emergono delle sostanziali divergenze atte a mettere in
discussione l’attendibilità della versione data da __________ e la
determinazione del suo coinvolgimento nella società __________”.
D.
Con preavviso negativo del 7 agosto 2006 (doc. 2, inc.
GIAR 336.2006.2), il magistrato inquirente sostiene che gli indizi di reato
presenti al momento dell'arresto si sono rafforzati a seguito degli
accertamenti compiuti; dal verbale a confronto con __________ sarebbe infatti
emerso che l’istante, contrariamente a quanto dichiarato (cfr. verbale
16.07.2006), avrebbe attivamente e consapevolmente partecipato all’attività
truffaldina messa in atto tramite la __________ (cfr. verbale Polizia
19.07.2006, e verbali MP 21.07.2006 e 02.08.2006).
I gravi indizi di reato sarebbero quindi presenti come
pure evidente sarebbe la responsabilità penale dell’istante.
A mente del PP sussisterebbero tuttora delle
divergenze tra l’istante ed il correo __________, sul ruolo avuto dall’istante
nell’ambito dell’attività dell’__________. Vi è quindi la necessità di almeno
un ulteriore verbale a confronto tra i due correi; le dichiarazioni di questi
ultimi andranno poi confrontate con quelle delle altre persone coinvolte
nell’attività dell’__________ (__________), latitanti o comunque residenti
all’estero, il cui interrogatorio è stato chiesto con rogatoria 16 giugno 2006
e complementi del 10 luglio e del 3 agosto 2006 alle Autorità __________.
Evidente quindi il pericolo di collusione con tali persone per quanto riguarda
l’acquisizione di tali prove. Particolare pericolo di collusione sussisterebbe
con __________, il fantomatico __________ con cui l’istante avrebbe avuto
contatti sino a poco tempo fa e del quale non ha voluto rivelare il nome.
A mente del magistrato inquirente tali interrogatori
in via rogatoriale sarebbero previsti per i primi giorni di settembre e
dovranno avere luogo “senza che sia possibile per gli interessati concordare
versioni di comodo a favore dell’uno o dell’altro o di tutti”: (preavviso
negativo, p. 3). Bisognerà poi sottoporre all’accusato la lista completa degli
accertamenti acquisiti con il fascicolo __________ relativo alla __________.
Tuttora presenti quindi concreti bisogni istruttori in
connessione con un evidente pericolo di collusione ed inquinamento delle prove
e pure rispettato sarebbe il principio di proporzionalità (tenuto conto della
gravità dei fatti imputatigli e del fatto che egli si trova in detenzione
preventiva da meno di un mese).
Per quanto riguarda il pericolo di fuga il PP si
rimette al prudente giudizio di questo giudice.
E.
Con osservazioni 9 agosto 2006 la difesa afferma il
ruolo marginale di __________ all’interno di __________: egli sarebbe stato un
“tirapiedi” di __________, quest’ultimo avrebbe intrattenuto effettivamente i
legami con tutti i compratori che hanno “operato illecitamente dietro __________”.
Le versioni di __________ e __________ pur avendo “un margine di discordanza
nella definizione soggettiva dei rispettivi ruoli” (che escluderebbe “eventuale
reciproca compiacenza tra i due”) sarebbero “sostanzialmente
sovrapponibili ed esaustive in merito ai fatti oggetto dei reati ammessi e
descritti da ciascuno di loro nella misura delle rispettive conoscenze”. Le
dichiarazioni di __________, anche in caso si riuscisse ad acquisirle, non
porterebbero alcun contributo essenziale all’inchiesta in corso. Non vi sarebbe
poi pericolo di collusione tra __________ e le persone da interrogare per
rogatoria essendo queste ultime contatti di __________ e tenderebbero in ogni
caso a fornire una versione tesa a proteggere se stessi a scapito di __________
e __________.
Per quanto riguarda poi la contestazione a __________
della lista delle ditte truffate, sarebbe già avvenuta nel primo verbale
d’interrogatorio davanti al PP.
Infine, il pericolo di fuga potrebbe essere evitato
con il deposito di una cauzione di € 15'000.-.
Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti,
si dirà se necessario nel seguito della presente.
Considerandi
1.
Va subito rilevato qui come, secondo prassi dei GIAR (cfr.
24.06.1994
in re V.G. e 28.06.1994 in re B.T., 21 agosto 2001 in re G.H.), ogni
istanza o impugnativa deve essere convenientemente motivata, per consentire, in
particolare alla autorità adita e, dove è il caso, alle controparti, di
prendere adeguata posizione rispettivamente decisione.
Nel caso concreto l’istanza, che non dovrebbe essere
recepita dai Magistrati d’accusa a verbale, mentre gli istanti dovrebbero
essere rinviati ad atto separato che permette maggiore motivazione e
ponderazione, appare irricevibile (cfr. GIAR 509.94.2 dell’8 luglio 1994 in re E.B.),
non solo per l’impossibilità manifesta di argomentare convenientemente
un’istanza in tema di libertà provvisoria in tali condizioni (e l’istante,
visti i termini ristretti che la legge impone in questo ambito, avrà tutto l’interesse
a non presentare istanze non sufficientemente argomentate le cui motivazioni
non espresse potrebbero, almeno parzialmente, sfuggire alla comprensione
dell’Autorità giudicante, specialmente in caso di fattispecie complesse quali
quelle di natura finanziaria, con più indagati e con diramazioni anche
all’estero come quella qui in esame), ma anche per l’inadeguatezza formale del
mezzo scelto che è quella dell’acquisizione di un mezzo di prova.
L’interrogatorio dell’accusato è infatti uno dei mezzi
di prova previsti dal CPP agli art. 113 e ss. (in particolare 117 e ss CPP): il
contenuto e la forma del verbale sono previsti all’art. 114 CPP, mentre che le
modalità d’audizione dell’accusato sono previste all’art. 118 CPP. Sebbene il
CPP demandi al solo PP la conduzione, e quindi la disciplina
dell’interrogatorio dell’accusato, appare chiaro che un verbale
d’interrogatorio serve al PP per acquisire le risposte dell’accusato al fine di
farsi un quadro in merito ai fatti sui quali indaga e delle persone coinvolte
mentre all’accusato permette di esprimersi su tutti i punti determinanti in
condizioni che non lo pongano in una situazione di sostanziale svantaggio,
altri utilizzi di tale mezzo di prova non sono previsti dal codice di rito e
neppure dalla prassi (vedi anche sul tema dell’interrogatorio dell’accusato L. Marazzi,
le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, Rep. 2000, p. 39 e ss).
Trattandosi in ogni modo di statuire nel delicato
campo della privazione della libertà personale, viene abbondanzialmente
affrontato il merito, anche per tener conto di quanto sollevato nelle
osservazioni (con impossibilità tuttavia per il magistrato inquirente di
prendere posizione in proposito, dati i ristretti tempi procedurali di
decisione in questa sede), con esplicito richiamo alle parti a rigoroso
rispetto della prassi consolidata in tale procedura. (cfr. GIAR 509.94.2 dell’8
luglio 1994 in re E.B. e GIAR 360.2001.3 del 21 agosto 2001 in re G.H. e
riferimenti).
2.
Sebbene noti al patrocinatore ed al magistrato
inquirente, i principi generali in materia di detenzione cautelare vengono qui
di seguito riassunti:
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art.
33.
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per
cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996
in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui
l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare
ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP,
quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità
per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni
dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale
misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni
dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo
e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e
riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,
1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non
restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
3.
A questo stadio del procedimento ed in questa sede
(che non è deputata ad esprimersi sul merito delle accuse e deve, anzi, evitare
di pregiudicarlo limitandosi a verosimiglianza per il giudizio di legittimità
delle misure d'inchiesta - GIAR 26 ottobre 2001 in re A.), si può concludere
per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________
per i reati ascritti.
Elementi indizianti una attività truffaldina, così
come descritta dal magistrato inquirente nella promozione dell'accusa e nelle
osservazioni, messa in opera per il tramite della __________, emergono dalla
denuncia di __________ (inc. __________, AI 1), dalla documentazione bancaria
della società presso il __________ (che rileva l’assenza totale di fondi,
nonché di movimentazione, ma di contestuale emissione di assegni tra cui quello
inviato alla __________ in pagamento di merce ordinata), da parte della
documentazione contenuta nei classatori "parti lese" (contenenti le
fatture emesse a nome __________) e dal rapporto intermedio d’inchiesta di
Polizia giudiziaria 24 marzo 2006 (AI 6) e verbali annessi.
Il coinvolgimento del qui accusato nell'attività dell’__________
emerge in modo sufficiente (per le necessità del presente giudizio) dai verbali
dello stesso accusato (cfr. verbale di Polizia 19 luglio 2006, AI 6 dei
verbali, p. 2: ”Mi sono subito reso conto che si faceva una attività di
acquisto di merce di vario tipo in rami commerciali vari. ...Mi sono però reso
conto che lo scopo ultimo della società era quello di truffare i fornitori.
Infatti __________ e gli altri facevano in modo di comandare merci con promesse
di pagamento o presentando assegni che sapevo essere scoperti perché __________
diceva chiaramente che non c’erano soldi. I conti bancari erano stati aperti
con il minimo indispensabile e solo per potere ottenere gli assegni. Inoltre le
merci venivano portate presso spedizionieri o depositi dove credo venissero
stivate.” e ancora nel verbale PP 21 luglio 2006, AI 7 dei verbali, p. 2 “Mi
sono reso conto subito che la merce non sarebbe stata pagata e che quindi le
ditte fornitrici sarebbero state truffate. Lo diceva chiaramente il __________
e tutti lo sapevano o lo potevano constatare. ...Tutti avevamo però interesse a
non dire nulla in quanto si sperava di guadagnare qualcosa. Per quanto mi
concerne, oltre a quanto già detto, anch’io ho fatto un paio di telefonate a
delle ditte dietro istruzione di __________”) nonché da quelli del correo __________
(cfr. verbale PP 26 luglio 2006, AI 9 dei verbali, p. 2: “Preciso che __________
sapeva esattamente che genere di attività avremmo effettuato presso la __________
...__________ come detto, si è occupato delle ricerche e dei primi contatti.
Anche lui ha quindi contattato le ditte fornitrici ed è rimasto in ditta fin
dopo la chiusura della stessa, fino alla fine”).
La prima (e cumulativa) condizione per l'eventuale
mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.
4.
a)
In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli
elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta,
quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e
soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di
audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in
modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare,
occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile,
rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in
relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72
no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non
costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht,
BS 1999, § 68 no 13).
b)
È, di regola, compito del magistrato inquirente (anche
nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio -
si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329) - se
ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti
pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re
Y.). Nel caso in esame, il Procuratore pubblico indica un pericolo di
collusione con i correi, (Preavviso, pag. 2 e 3).
c)
Ora, malgrado limitatezza delle spiegazioni del PP in quest’ambito,
emerge in modo evidente dall'incarto che l'audizione degli indagati e dei testi
menzionati nella rogatoria trasmessa alle Autorità __________ (inc. __________,
AI 36), con i complementi, e nel preavviso negativo, è di sicura importanza per
l'inchiesta, per l'accertamento dei fatti e dei ruoli di tutte le persone
coinvolte, compreso quello dell’accusato qui istante.
Appare evidente da una semplice lettura dei verbali
agli atti che __________ ha tentato in tutti i modi di minimizzare le proprie
responsabilità nell’attività truffaldina dell’__________, cercando di rendere
credibile una limitata conoscenza delle altre persone coinvolte e tentando di
apparire come “l’ultima ruota del carro” nella struttura: la sua sarebbe stata,
a suo dire, una posizione totalmente subalterna a __________ ed in balia delle
decisioni assunte da altri, inoltre egli avrebbe soltanto praticamente preso
atto delle truffe preparate e commesse da altri senza avere ruoli attivi.
Benché l’istante, proprio nel verbale a confronto con __________
dell’8 agosto 2006, abbia iniziato con la premessa di dovere apportare una
rettifica alle precedenti sue dichiarazioni – nel senso che era consapevole fin
dall’inizio che con la __________ sarebbe stata messa in atto un’attività
truffaldina in danno di ditte __________ –, ha contestato di avere una
“partecipazione” nella società (10 %), così come affermato da __________, bensì
di aspettarsi unicamente uno stipendio di circa CHF 1'000.- al mese, che
avrebbe però percepito soltanto quando gli affari sarebbero andati in porto,
nonché la regolarizzazione quale lavoratore in Svizzera. Ora, non occorre
dilungarsi più di tanto per ritenere altamente verosimili le conclusioni di __________
quando afferma che appare strano che qualcuno, in casu __________, si dichiari
disponibile a partecipare ad un’attività truffaldina, senza la prospettiva di
guadagnare qualche cosa in percentuale del provento della truffa (cfr. verbale
PP 8 agosto 2006, p. 3), tanto più che è stato lo stesso __________ a rendere
altamente plausibile la sua partecipazione “in percentuale” alla truffa quando
ha dichiarare che “__________ha detto pure chiaramente che l’attività della
società sarebbe stata di breve durata e che poi si sarebbe smantellato tutto.
...Tutti avevamo un interesse a non dire nulla in quanto si sperava di
guadagnare qualcosa” (cfr verbale PP 21 luglio 2006, p. 2). Appare evidente
che, conscio della breve vita della società, __________ non poteva affatto
confidare in uno stipendio, che per di più non poteva essergli corrisposto nei
primi tempi di “attività” della __________ per la nota mancanza di fondi.
Nel contempo anche l’atteggiamento tenuto
dall’accusato che tende a rivendicare limitata conoscenza dell'identità delle
altre persone coinvolte e addirittura ad affermare che lo pseudonimo di __________
era utilizzato dai correi __________ e __________ “dimenticando” il correo __________,
per poi, a seguito delle insistenza del PP interrogante, affermare che “in
effetti era piuttosto __________ ad utilizzare lo pseudonimo di __________
nell’ambito delle trattative verbali ovvero telefoniche con i fornitori”,
nonché contraddizioni con le dichiarazioni di __________ a proposito della
collaborazione tra __________ e __________ nell’ambito delle truffe __________
(cfr. verbale PP 2 agosto 2006, p. 2 e 3) sono rivelatori a proposito della
concretezza del timore che __________, se messo in libertà provvisoria, possa
mettere in atto misure collusive con coindagati e testi ancora da verbalizzare.
Le sue affermazioni possono anche corrispondere a verità ma debbono comunque
essere verificate e l'audizione dei presunti correi e/o testi menzionati non è
certamente elemento secondario o marginale per tale verifica e deve poter
avvenire senza che sia possibile (per gli interessati) concordare versioni di
comodo a favore dell'uno o dell'altro, o di tutti.
Nel contempo, non va dimenticato che perlomeno parte
del provento di reato non è stata recuperata (cfr. classificatori “parti lese”
trasmessi con gli incarti); pertanto una sua prematura messa in libertà
potrebbe anche compromettere il ritrovamento della merce, delle tracce di
destinazione della stessa o del provento sostitutivo (GIAR 20 giugno 2003 in re
E. cons. 4 b., 337.2003.2: "L'accertamento del destino di queste ultime [n.d.r.:
il provento di reato] non è importante solo per la qualifica giuridica del
reato [appropriazione indebita o amministrazione infedele, fine di lucro] e per
la determinazione dell'eventuale pena [ex art. 63, motivi a delinquere - cfr.
DTF 116 IV 288] ma anche per l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente
applicazione dell'art. 59 CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio [provento
di reato].").
V’è poi da aggiungere che a torto la difesa afferma
che la lista delle ditte truffate sarebbe già stata contestata all’istante
durante il primo verbale d’interrogatorio del PP. A __________ è stata
contestata una prima lista (non esaustiva) delle ditte contattate sotto il
cappello __________, mentre che la lista ora agli atti è ben più corposa di
quella parziale allegata al verbale 21 luglio 2006.
Considerando le dichiarazioni poco trasparenti
dell'accusato istante in relazione ai terzi con i quali è stato in contatto o
ha collaborato nell’ambito dell’__________, le sensibili divergenze tra le
dichiarazioni sue e di __________ (in merito al ruolo rivestito nella truffa,
la partecipazione “agli utili” della truffa, il coinvolgimento di altri
correi), appare concreta e attuale la presenza del pericolo di collusione con i
presunti correi indicati, nonché di inquinamento di eventuali prove circa la
destinazione della merce (GIAR 20 giugno 2003 in re E., 337.2003.2; GIAR 9
agosto 2001, 390.2001.2; Rep 1980 p. 45).
5.
Stabilita l'esistenza di un pericolo di collusione e
di inquinamento delle prove, ci si potrebbe esimere dall'esaminare se
sussistono anche elementi concreti circa il pericolo di fuga e se tale pericolo
possa essere limitato dalla presentazione di una cauzione.
a)
Va comunque ricordato che il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19.
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.
__________ è cittadino __________, residente in __________,
e non ha legami particolari con il nostro territorio se non una relazione
sentimentale con una cittadina elvetica domiciliata a __________ (verbale
Polizia di __________ del 18 luglio 2006, pag. 1).
Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di
una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa
prevedono anche la reclusione). Allo stadio attuale dell’inchiesta, senza
l’interrogatorio dei testi e coindagati in __________, non si può neppure
escludere che il suo coinvolgimento nell’attività truffaldina messa in atto
tramite __________ aumenti come pure che, in conseguenza, egli possa (sempre
eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest'elemento, da
solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se
ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, no. 701).
Allo stato attuale dell’inchiesta __________ potrebbe
preferire la fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del
dibattimento e all'eventuale relativo processo) piuttosto che rendersi disponibile
alle necessità future degli inquirenti con il rischio di dovere, a seguito di
contestazioni ed interrogatori, con le sue dichiarazioni, peggiorare non solo
la propria ma anche la situazione di coindagati in __________, con alcuni dei
quali (vedi ad es. il coindagato __________) __________ sembrerebbe avere un
rapporto privilegiato, o affrontare i rischi di un processo.
Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è
presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ
1980.
585).
b)
La difesa, nell’istanza a verbale 2 agosto 2006, ha
dichiarato che “relativamente al pericolo di fuga la sottoscritta ha già a
disposizione un importo di € 15'000.- precedentemente discusso con il PP”
e, nelle proprie osservazioni 9 agosto 2006 afferma che il PP avrebbe chiesto
il deposito di una cauzione di € 20'000.- per la messa in libertà provvisoria
di __________, mentre che la famiglia sarebbe riuscita a racimolare soltanto €
15'000.-. Il PP, nel proprio preavviso negativo è silente a questo proposito
limitandosi ad affermare di rimettersi al giudizio di questo giudice per quanto
riguarda il pericolo di fuga, considerata “la dichiarata disponibilità a
prestare una cauzione” (preavviso negativo, p. 3).
Ora, stante le dichiarazioni delle difesa sembrerebbe
che il PP abbia proposto la messa in libertà provvisoria dell’accusato dietro
versamento di una cauzione di € 20'000.- (mentre stante le dichiarazioni del PP
sembrerebbe essere stato l’accusato, sua sponte, a proporre una cauzione di €
15'000.-), ma se così fosse il PP avrebbe semplicemente rifiutato la cauzione
proposta di € 15'000.- ritenendola insufficiente. Per di più una tale proposta
– essendo la misura del deposito di una cauzione notoriamente inidonea a
scongiurare il pericolo di collusione – sarebbe in contrasto con quanto
affermato dal PP a proposito dell’esistenza del pericolo di collusione quale
motivo d’interesse pubblico atto a confermare il perdurare della carcerazione
preventiva cui è astretto __________: infatti, come constatato da questo
giudice più sopra, il pericolo di collusione appare liquido e non si può certo
affermare che sia emerso in modo sufficiente soltanto a verbale 2 agosto 2006 o
successivamente ad un’eventuale discussione tra accusa e difesa sulla cauzione.
Tale problematica rimarrà insoluta, non emergendo
dagli atti elementi che possano indurre questo giudice a propendere per un’ipotesi
o per l’altra, tanto più che l’istanza, viste le modalità irrite con cui è
stata presentata dalla difesa e ricevuta dal PP, con l’intrinseca pochezza di
motivazioni che un tale procedere comporta, non dettaglia la questione della
cauzione (e cioè da chi e se sia stata proposta, rispettivamente accettata) a
cui pure il PP, nel preavviso negativo, accenna soltanto.
In ogni caso, visto il petitum delle osservazioni 9
agosto 2006 della difesa e pro futuro, si osserva che quanto alla possibilità
di stabilire una cauzione a limitazione del pericolo di fuga, va
preliminarmente detto che la sua entità deve essere determinata soprattutto in
relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre
pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o
delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ
1981.
p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.
719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art. 73).
Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad
intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa
valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).
Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a
disposizione sono praticamente inesistenti. Dagli atti d'inchiesta non è
possibile dedurre alcunché di utile se non che l'accusato non ha chiesto il
gratuito patrocinio (cfr. verbale GIAR 16 luglio 2006). L'istanza di libertà
provvisoria è totalmente silente in merito alla situazione economica e la
difesa si limita ad osservare che l’importo di € 15'000.- è tutto quello che la
famiglia dell’accusato è riuscita a racimolare.
Ne consegue impossibilità di determinare un importo
cauzionale che non sia unicamente in relazione con l'entità/gravità dei reati
imputati.
Comunque, nel caso in esame, vista la sussistenza di
bisogni istruttori in relazione con il concreto pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove, nonché il fatto che la refurtiva non è ancora stata
completamente recuperata, è esclusa la messa in libertà previo versamento
cauzionale.
6.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie
(tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.)
con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (neppure
un mese) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in attesa
dell'espletamento delle audizioni richieste alle autorità __________ appare
rispettoso del principio di proporzionalità. Non va dimenticato che i reati
ascritti sono gravi (si tratta di crimini), commessi in danno di numerose parti
lese e con una certa intensità, con il conseguimento di un indebito profitto
considerevole, e possono condurre, se confermati, a pene di sicura gravità,
sicuramente superiori alla durata del carcere preventivo sofferto e da soffrire
per l’espletamento degli atti istruttori previsti.
Per quanto concerne gli atti ancora soggetti a
pericolo di inquinamento e collusione, non si può certo parlare di violazione
del principio di celerità ritenuto che le rogatorie sono state presentate non
appena acquisiti gli elementi utili per formularle (addirittura
antecedentemente all’arresto dell’istante) e non vi è motivo di ritenere che le
autorità italiane non diano seguito in tempi ragionevoli. D'altro canto chi
compie reati in correità e/o con modalità transfrontaliere deve sopportare
anche le necessità istruttorie (e i tempi) che valgono nei confronti dei terzi
in questione e che dipendono dalle autorità estere (GIAR 3 gennaio 2005 in re
K., 392.2004.2 e GIAR 19 agosto 1999 in re L., 386.1999.9), perlomeno finché
ciò è compatibile con il principio di proporzionalità, come è qui il caso.
7.
In conclusione, nei confronti di __________ sono
presenti gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti ed è presente e
concreto un pericolo di collusione con i presunti correi __________ e di
inquinamento delle prove in fase di acquisizione (per rogatoria). Pure presente
e concreto un pericolo di fuga che non può essere, almeno per il momento, sufficientemente
limitato da una cauzione, comunque determinabile solo per rapporto alla gravità
del reato, vista l'assenza di indicazioni da parte dell'istante circa la sua
situazione economica e quella delle persone a lui vicine.
Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora
rispettoso del principio di proporzionalità.
L'istanza – di principio irricevibile e non sanata
dalle osservazioni al preavviso negativo, come già rilevato – è abbondanzialmente
respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.
39.
lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei
ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
P.Q.M
visti gli artt. 146 e 251 CP, artt. 20, 95 ss., 108,
280.
ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,
5.
cifra 3 CEDU;
decide
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________
è irricevibile e abbondanzialmente respinta nel merito.
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via
fax, ritenuto che il termine di ricorso decorre
dall’intimazione
dell’originale):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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