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Decisione

INC.2006.34204

Prove

21 agosto 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i decreti di nomina di

perito dei __________ e __________, emanati dal Procuratore pubblico Marco

Villa il 25 luglio 2006, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

viste

le osservazioni del Procuratore pubblico (8 agosto 2006) e della parte civile __________

(7/8 agosto 2006);

visto

l'incarto MP __________;

ritenuto

e considerato

in fatto ed in diritto

che:

- __________ è oggetto di un

procedimento penale per incendio intenzionale, in relazione a fatti avvenuti il

__________ a __________ a danno delle vetture della sua ex moglie e

dell'attuale compagno di quest'ultima (doc. 1, inc. GIAR 342.2006.1); l'accusa

comprende anche l'ipotesi di infrazione alla LFStup.;

- il 17 luglio 2006, __________ è

stato arrestato e l'arresto confermato da questo giudice il giorno successivo,

ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di

recidiva (doc. 5, inc. GIAR 342.2006.1);

- con decreti del 25 luglio 2006 (AI

36 e 37), il magistrato inquirente ha nominato il __________ quale perito ai

fini di una perizia psichiatrica sull'accusato ed il __________ ai fini

dell'espletazione di esami psicometrici (ausiliari alla perizia psichiatrica);

- il decreto relativo alla perizia

psichiatrica fissa, per la consegna del referto, un termine che scade il 27

ottobre 2006;

- con il reclamo 26 luglio 2006

(doc. 1, inc. GIAR 342.2006.4), __________ non contesta la decisione di

effettuare una perizia, tantomeno la scelta del perito; ad essere contestato è

il termine assegnato per la consegna del referto peritale, termine di cui

chiede la riduzione a 30 giorni;

- a motivazione della richiesta di

riduzione del termine, l'accusato adduce il fatto che il magistrato inquirente

"non prenderà in considerazione nessuna scarcerazione" prima

della consegna del referto; quindi, e secondo l'accusato, visto che da tale

referto dipende la scarcerazione, il termine di completazione/consegna deve

essere ridotto a 30 giorni;

- la parte civile (doc. 4, inc. GIAR

342.2006.4) chiede che il reclamo venga respinto in quanto lo studio della

situazione, visti i trascorsi dell'accusato, non può avvenire in lasso di tempo

breve;

- il magistrato inquirente (doc. 5,

inc. GIAR 342.2006.4), dopo aver riassunto brevemente i fatti e le motivazioni

alla base della decisione di ordinare la perizia (questione, come detto, non

messa in discussione dal reclamante), afferma che non può essere la difesa a

fissare il termine per la consegna del referto peritale: spetta al perito

stesso indicare il tempo che gli è necessario; si tratterebbe di un

diritto/dovere del perito connesso al suo obbligo di agire conoscenza e

coscienza, a maggior ragione allorquando deve rispondere anche a questioni

inerenti la messa in pericolo della sicurezza pubblica o privata,

rispettivamente il rischio di recidiva;

- nel contempo, lo stesso magistrato

inquirente informa di aver richiesto al perito (con scritto dell'8 agosto 2006)

di comunque concludere i lavori peritali nel più breve tempo possibile

(compatibilmente con le esigenze di un lavoro ineccepibile), invitandolo,

inoltre, a trattare in primo luogo l'aspetto della pericolosità sociale;

- il

reclamo, tempestivamente presentato dall'accusato, è ricevibile in ordine;

- il CPPTI (come i codici di

procedura di alcuni altri cantoni e il progetto di CPPS) prevede che il

magistrato che ordina l'erezione di una perizia fissi un termine per la

consegna del relativo referto; nulla è detto sulla durata di tale termine, ma

si può (si deve) ritenere che per la determinazione della stessa occorra far

riferimento a concetti quali la congruità, la brevità possibile, insomma ai

concetti generali di proporzionalità e celerità (cfr. artt. 146 cpv. 2 CPP, 118

cpv. 2 lett. d. progettoCPPS, art. 238 CPPVaudoise; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 667);

- se questioni relative alla gravità

del reato, l'importanza dell'accertamento richiesto, il rischio di

deterioramento dei mezzi di prova o elementi di fatto da sottoporre a perizia,

così come l'eventuale presenza di una misura cautelare limitativa di diritti

costituzionali, sono certamente rilevanti, non si può certo prescindere dai

tempi tecnici necessari per l'espletamento dell'attività peritale nel campo

relativo campo specialistico;

- nel caso in esame, va rilevato che

il reclamante non indica i motivi (concreti e relativi all'attività peritale)

per i quali il termine assegnato sarebbe eccessivo (quindi sproporzionato, o

lesivo del principio di celerità), rispettivamente in base a quali elementi

egli ritenga che il lavoro del perito possa (e debba) essere completamente e correttamente

svolto in trenta giorni; di fatto, si limita ad indicare che l'accusato è

detenuto e sarebbe "iniquo prolungare la detenzione per motivi di

perizia" (Reclamo, punto 2);

- tale motivazione è perlomeno

insufficiente; non esistono termini prestabiliti per l'esecuzione dei lavori

peritali (neppure per "categorie" di accertamento) e la

determinazione/valutazione di congruità di quello di volta in volta assegnato

dipende, come detto, dalla specificità del caso e del lavoro peritale

richiesto, questioni sulle quali il reclamo è silente;

- a giudizio di questo giudice, da

un lato né lo stato di detenzione, né la (ipotizzabile) durata della stessa

permettono, da soli, di esprimersi seriamente e con cognizione di causa sui

tempi tecnici necessari per l'espletamento del lavoro peritale, dall'altro lo

stato di detenzione preesistente all'ordinanza di perizia e alla consegna del

referto, deve comunque fondarsi sugli elementi menzionati all'art. 95 CPP

(questione di diritto di competenza non del perito, bensì del magistrato, -

GIAR 18 gennaio 2002, 23.2001.14; N. Schmid, op. cit., n. 660 ss., 662;

R.Hauser/E.Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Auflage, § 64, n. 1

ss., n. 17; G. Piquerez, procédure pénale suisse, 2000, n. 2206, 2224) che

devono essere dati e presenti per tutta la durata della detenzione e, quindi,

anche prima della presentazione del referto peritale;

- di conseguenza (e senza

misconoscere il valore probatorio della perizia giudiziaria, il fatto che pur

nella sua indipendenza il magistrato possa scostarsi dalle conclusioni peritali

solo in modo motivato - DTF 118 Ia 144 - e che in materia psichiatrica fatto e

diritto tendano ad intrecciarsi più che in altri campi - G. Piquerez, op. cit.,

n. 2224 - e che, nel caso specifico, le determinazioni di fatto del perito e

relative conclusioni sul quesito inerente la pericolosità sociale possano

risultare determinanti per una eventuale scarcerazione), la determinazione (nel

caso in esame richiesta a priori) della congruità del termine assegnato non può

essere valutata né determinata unicamente sulla base dello stato di (attuale)

carcerazione;

- la questione della proporzionalità

della carcerazione e l'eventuale violazione del principio di celerità in

relazione alla durata dei lavori peritali sono questioni da analizzare, se del

caso, nell'ambito della verifica giudiziaria della detenzione (DTF 128 I 149);

- il termine di cui all'art. 147 CPP

(specifico alla perizia psichiatrica) non può servire per la determinazione a

priori del tempo necessario per rassegnare un rapporto peritale (ancorché

pensabile che non sia stato fissato in modo totalmente indipendente da tali

necessità); il termine, infatti, non concerne il tempo necessario per

l'espletamento di una perizia, bensì il termine massimo ammissibile di un

ricovero (privazione della libertà) a scopo di perizia; quindi, anche questa

indicazione non offre particolare ausilio per la determinazione a priori del

termine per rassegnare il referto peritale;

- non da ultimo, e sempre per quanto

concerne il caso concreto, va pure rilevato che il magistrato inquirente ha

invitato il perito a procedere comunque celermente (quindi se possibile anche

anticipando il termine assegnato) ed a trattare in primo luogo l'aspetto della

pericolosità sociale che potrebbe rivelarsi determinante per la detenzione;

- da tutto quanto esposto si deve

concludere che il reclamo contro il termine fissato al perito per rassegnare il

suo referto, è carente nella motivazione e comunque da respingere;

- tasse e spese seguono la

soccombenza; non si assegnano ripetibili vista la brevità delle osservazioni

presentate.

P.Q.M.

viste

le norme applicabili, in particolare artt. 221 CP, 142 ss., 146, 147, 280 ss.,

284 e contrario CPP,

decide

1. Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di FRS 400.- e le spese di FRS

100.

-, sono a carico del reclamante.

3.

La presente decisone è definitiva.

4.

Intimazione (con copia

delle osservazioni delle parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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