INC.2006.34204
Prove
21 agosto 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.34204
Data decisione, Autorità:
21.08.2006, GIAR
Titolo:
Prove
PERIZIA
art. 146 CPP-TI
art. 147 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.34204
Lugano
21 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 26/27 luglio 2006 da
__________
contro
Fatti
i decreti di nomina di
perito dei __________ e __________, emanati dal Procuratore pubblico Marco
Villa il 25 luglio 2006, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;
viste
le osservazioni del Procuratore pubblico (8 agosto 2006) e della parte civile __________
(7/8 agosto 2006);
visto
l'incarto MP __________;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è oggetto di un
procedimento penale per incendio intenzionale, in relazione a fatti avvenuti il
__________ a __________ a danno delle vetture della sua ex moglie e
dell'attuale compagno di quest'ultima (doc. 1, inc. GIAR 342.2006.1); l'accusa
comprende anche l'ipotesi di infrazione alla LFStup.;
- il 17 luglio 2006, __________ è
stato arrestato e l'arresto confermato da questo giudice il giorno successivo,
ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di
recidiva (doc. 5, inc. GIAR 342.2006.1);
- con decreti del 25 luglio 2006 (AI
36 e 37), il magistrato inquirente ha nominato il __________ quale perito ai
fini di una perizia psichiatrica sull'accusato ed il __________ ai fini
dell'espletazione di esami psicometrici (ausiliari alla perizia psichiatrica);
- il decreto relativo alla perizia
psichiatrica fissa, per la consegna del referto, un termine che scade il 27
ottobre 2006;
- con il reclamo 26 luglio 2006
(doc. 1, inc. GIAR 342.2006.4), __________ non contesta la decisione di
effettuare una perizia, tantomeno la scelta del perito; ad essere contestato è
il termine assegnato per la consegna del referto peritale, termine di cui
chiede la riduzione a 30 giorni;
- a motivazione della richiesta di
riduzione del termine, l'accusato adduce il fatto che il magistrato inquirente
"non prenderà in considerazione nessuna scarcerazione" prima
della consegna del referto; quindi, e secondo l'accusato, visto che da tale
referto dipende la scarcerazione, il termine di completazione/consegna deve
essere ridotto a 30 giorni;
- la parte civile (doc. 4, inc. GIAR
342.2006.4) chiede che il reclamo venga respinto in quanto lo studio della
situazione, visti i trascorsi dell'accusato, non può avvenire in lasso di tempo
breve;
- il magistrato inquirente (doc. 5,
inc. GIAR 342.2006.4), dopo aver riassunto brevemente i fatti e le motivazioni
alla base della decisione di ordinare la perizia (questione, come detto, non
messa in discussione dal reclamante), afferma che non può essere la difesa a
fissare il termine per la consegna del referto peritale: spetta al perito
stesso indicare il tempo che gli è necessario; si tratterebbe di un
diritto/dovere del perito connesso al suo obbligo di agire conoscenza e
coscienza, a maggior ragione allorquando deve rispondere anche a questioni
inerenti la messa in pericolo della sicurezza pubblica o privata,
rispettivamente il rischio di recidiva;
- nel contempo, lo stesso magistrato
inquirente informa di aver richiesto al perito (con scritto dell'8 agosto 2006)
di comunque concludere i lavori peritali nel più breve tempo possibile
(compatibilmente con le esigenze di un lavoro ineccepibile), invitandolo,
inoltre, a trattare in primo luogo l'aspetto della pericolosità sociale;
- il
reclamo, tempestivamente presentato dall'accusato, è ricevibile in ordine;
- il CPPTI (come i codici di
procedura di alcuni altri cantoni e il progetto di CPPS) prevede che il
magistrato che ordina l'erezione di una perizia fissi un termine per la
consegna del relativo referto; nulla è detto sulla durata di tale termine, ma
si può (si deve) ritenere che per la determinazione della stessa occorra far
riferimento a concetti quali la congruità, la brevità possibile, insomma ai
concetti generali di proporzionalità e celerità (cfr. artt. 146 cpv. 2 CPP, 118
cpv. 2 lett. d. progettoCPPS, art. 238 CPPVaudoise; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 667);
- se questioni relative alla gravità
del reato, l'importanza dell'accertamento richiesto, il rischio di
deterioramento dei mezzi di prova o elementi di fatto da sottoporre a perizia,
così come l'eventuale presenza di una misura cautelare limitativa di diritti
costituzionali, sono certamente rilevanti, non si può certo prescindere dai
tempi tecnici necessari per l'espletamento dell'attività peritale nel campo
relativo campo specialistico;
- nel caso in esame, va rilevato che
il reclamante non indica i motivi (concreti e relativi all'attività peritale)
per i quali il termine assegnato sarebbe eccessivo (quindi sproporzionato, o
lesivo del principio di celerità), rispettivamente in base a quali elementi
egli ritenga che il lavoro del perito possa (e debba) essere completamente e correttamente
svolto in trenta giorni; di fatto, si limita ad indicare che l'accusato è
detenuto e sarebbe "iniquo prolungare la detenzione per motivi di
perizia" (Reclamo, punto 2);
- tale motivazione è perlomeno
insufficiente; non esistono termini prestabiliti per l'esecuzione dei lavori
peritali (neppure per "categorie" di accertamento) e la
determinazione/valutazione di congruità di quello di volta in volta assegnato
dipende, come detto, dalla specificità del caso e del lavoro peritale
richiesto, questioni sulle quali il reclamo è silente;
- a giudizio di questo giudice, da
un lato né lo stato di detenzione, né la (ipotizzabile) durata della stessa
permettono, da soli, di esprimersi seriamente e con cognizione di causa sui
tempi tecnici necessari per l'espletamento del lavoro peritale, dall'altro lo
stato di detenzione preesistente all'ordinanza di perizia e alla consegna del
referto, deve comunque fondarsi sugli elementi menzionati all'art. 95 CPP
(questione di diritto di competenza non del perito, bensì del magistrato, -
GIAR 18 gennaio 2002, 23.2001.14; N. Schmid, op. cit., n. 660 ss., 662;
R.Hauser/E.Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Auflage, § 64, n. 1
ss., n. 17; G. Piquerez, procédure pénale suisse, 2000, n. 2206, 2224) che
devono essere dati e presenti per tutta la durata della detenzione e, quindi,
anche prima della presentazione del referto peritale;
- di conseguenza (e senza
misconoscere il valore probatorio della perizia giudiziaria, il fatto che pur
nella sua indipendenza il magistrato possa scostarsi dalle conclusioni peritali
solo in modo motivato - DTF 118 Ia 144 - e che in materia psichiatrica fatto e
diritto tendano ad intrecciarsi più che in altri campi - G. Piquerez, op. cit.,
n. 2224 - e che, nel caso specifico, le determinazioni di fatto del perito e
relative conclusioni sul quesito inerente la pericolosità sociale possano
risultare determinanti per una eventuale scarcerazione), la determinazione (nel
caso in esame richiesta a priori) della congruità del termine assegnato non può
essere valutata né determinata unicamente sulla base dello stato di (attuale)
carcerazione;
- la questione della proporzionalità
della carcerazione e l'eventuale violazione del principio di celerità in
relazione alla durata dei lavori peritali sono questioni da analizzare, se del
caso, nell'ambito della verifica giudiziaria della detenzione (DTF 128 I 149);
- il termine di cui all'art. 147 CPP
(specifico alla perizia psichiatrica) non può servire per la determinazione a
priori del tempo necessario per rassegnare un rapporto peritale (ancorché
pensabile che non sia stato fissato in modo totalmente indipendente da tali
necessità); il termine, infatti, non concerne il tempo necessario per
l'espletamento di una perizia, bensì il termine massimo ammissibile di un
ricovero (privazione della libertà) a scopo di perizia; quindi, anche questa
indicazione non offre particolare ausilio per la determinazione a priori del
termine per rassegnare il referto peritale;
- non da ultimo, e sempre per quanto
concerne il caso concreto, va pure rilevato che il magistrato inquirente ha
invitato il perito a procedere comunque celermente (quindi se possibile anche
anticipando il termine assegnato) ed a trattare in primo luogo l'aspetto della
pericolosità sociale che potrebbe rivelarsi determinante per la detenzione;
- da tutto quanto esposto si deve
concludere che il reclamo contro il termine fissato al perito per rassegnare il
suo referto, è carente nella motivazione e comunque da respingere;
- tasse e spese seguono la
soccombenza; non si assegnano ripetibili vista la brevità delle osservazioni
presentate.
P.Q.M.
viste
le norme applicabili, in particolare artt. 221 CP, 142 ss., 146, 147, 280 ss.,
284 e contrario CPP,
decide
1. Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di FRS 400.- e le spese di FRS
100.
-, sono a carico del reclamante.
3.
La presente decisone è definitiva.
4.
Intimazione (con copia
delle osservazioni delle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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