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Decisione

INC.2006.34504

Istanza di proroga del carcere preventivo

17 gennaio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I

criteri di legge applicabili alla carcerazione preventiva, sebbene noti al

Procuratore pubblico ed al difensore, vengono qui di seguito richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del

carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello

stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un

delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,

quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o

inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di

fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa,

non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la

presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della

pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del

Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 6.10.2005, 362.2005.3)

8.

a)

Nel caso in esame, nulla di sostanziale (dal profilo dei

gravi indizi di colpevolezza) sembra essere mutato per rapporto alla situazione

riscontrata nella decisione del 16 novembre 2006 (GIAR 345.2006.3) che, in

merito, così si esprimeva:

"L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature (a maggior ragione laddove, come nel caso in esame, l'accusato nega

ogni e qualsiasi responsabilità) e, soprattutto, di competenza delle sedi di

giudizio.

Nei confronti di __________ gravi e

sufficienti indizi di reato sono certamente dati. Concorrono a tale

conclusione, sia le ripetute chiamate in correità (cfr. Verbali PP, __________

4.8.2006, Verbali PG __________ 21.7.2006, __________ 26.7.2006, __________

30.8.2006), sia le risultanze della sorveglianza di un collegamento telefonico

(di cui l'accusato nega proprietà, ma trovato al suo domicilio al momento

dell'arresto e dichiarato utilizzato per contattarlo anche da persona - Verbale

PS __________ 3.10.2006, pag. 2 - estranea al traffico di stupefacenti; cfr. AI

1 e 5, Verbali PP __________ 4.8.2006, __________ 18.8.2006 pag. 3, Verbale PS __________

25.7.2006 pag. 4), così come la presenza delle sue impronte su involucri

contenenti stupefacenti (Rapporti 5.9.2006, 15.9.2006 e 21.9.2006 della polizia

scientifica).

A quanto sopra, si aggiungono, se

necessario, gli importi non indifferenti trovati in suo possesso al momento

dell'arresto (allegati 2 e 3 all'AI 8), così come quelli inviati all'estero nel

corso del tempo (AI 47, 49, 50, 61) che, per il momento, non sembrano aver

trovato conferma di effettiva (e/o totale) provenienza dall'attività

commerciale da lui dichiarata (cfr. Verbali PS __________ 28.9.2006 pag. 1 e 2,

10.10.2006 pag. 1 e 2); perlomeno prima facie, tali entrate non sembrano

riscontrate né da quanto dichiarato al fisco (cfr. calcolo imponibile 2004 e

allegati in AI 56) né nelle dichiarazioni del coniuge (cfr. Verbale PS __________

24.7.2006).

Gli elementi indicati sono molto di più

di sospetti ancora poco precisi; trattasi di indizi pesanti, più che

sufficienti a giustificare (se una delle condizioni alternative dovesse essere

constatata) la carcerazione preventiva anche tenuto conto del fatto che

l'inchiesta è in corso da qualche mese (DTF 7.2.2005,1S.3/2005). Ci si può,

quindi, astenere dall'esprimere considerazioni (ai fini della determinazione

degli indizi) in merito alle spiegazioni fornite (quando non anticipate)

dall'accusato in merito a qualche caso di utilizzo dell'utenza telefonica sotto

sorveglianza (cfr. Verbali __________ PS 25.7.2006 pag. 2 e PP 18.8.2006 pag. 5

e 6)."

b)

Il seguito dell'inchiesta non ha

smentito né modificato, in modo sensibile, gli indizi sopra indicati.

A ben guardare, in realtà, se non

sono emerse ulteriori "chiamate" nei confronti dell'accusato,

rispettivamente riscontri oggettivi che lo colleghino allo stupefacente e/o ad

acquirenti/venditori di stupefacente (cfr. elementi indizianti indicati dal

magistrato inquirente nell'Istanza, pag. 1 e 2), neppure sono emersi elementi

che smentiscano o diminuiscano la pregnanza degli indizi già menzionati (cfr.

Osservazioni), mentre che gli accertamenti relativi al provento dell'attività

professionale/commerciale non sembrano confermare a pieno le

dichiarazioni/spiegazioni dell'accusato (cfr. verbali __________ 11.12.2006, __________

3 gennaio 2007).

Tutti gli elementi indicati

costituiscono certamente gravi indizi di reato, in relazione ad un importante

traffico di cocaina.

La presenza (e persistenza) di

tali indizi è, a giudizio di questo giudice, sufficiente a fondare il primo e

cumulativo elemento a giustificazione della detenzione preventiva. Infatti, va

ricordato all’accusato istante che l’esame degli indizi di colpevolezza che

compete al giudice del merito ed a questo giudice è di natura ben diversa: se

il primo deve valutarli a fondo al fine di porli alla base della propria

sentenza (condannatoria o assolutoria: per tutte Criminali Lugano 19.11.1993 in

re K. e CCRP 24.2.1994 in re K.), questo giudice, visto anche lo stadio nel

quale è chiamato a pronunciarsi ed accompagnato dalla costante preoccupazione

di non interferire appunto con il giudizio di merito, non può che esprimere un

giudizio di verosimiglianza, commisurato alla propria limitata competenza che

consiste nel valutare la legittimità di misure d’inchiesta (REP 1990 p. 335;

GIAR 12 gennaio 1999, inc. 582.98.4, consid. 2a p. 3-4).

9.

a)

Anche per quanto concerne la

presenza di una delle condizioni alternative si può rinviare, in primo luogo, a

quanto già detto nella precedente decisione (GIAR 345.2006.3):

"9.1.

Il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola (ritenuto che più la pena presumibile è alta, più tale

prospettiva diventa presunzione di rischio: come si preciserà meglio più

avanti), a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle

circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari,

il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi

che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re

G.S.; DTF 117 Ia 69), tra i quali anche i contatti con l'estero (DTF 125 I 60;

DTF; CRP 13.8.1996,60.96.00259; GIAR 12.1.2000, 43.1999.9).

9.2.

Va certamente constatato che l'accusato,

pur se cittadino __________, ha sposato una cittadina __________ ed è in __________

da qualche anno. Tuttavia, né il matrimonio né la residenza possono essere considerati,

da soli, determinanti (cfr. CRP e GIAR appena citati); dagli atti non emergono

altri elementi che permettano di affermare con certezza che il suo "centro

d'interessi" (CRP 24 dicembre 1985 in re L.) si trova in __________;

dal dicembre 2005, inoltre, non convive più con la moglie, ancorché si tratti

di una situazione provvisoria (a dire della stessa moglie: cfr. Verbale PS __________

24.10.2006, pag. 1).

Nel contempo, emerge in modo evidente

dall'incarto l'esistenza di tutta una serie di contatti (frequenti e ripetuti)

con persone residenti in altri paesi europei, nonché un costante contatto con

la __________ (gran parte dei versamenti sono destinati a quel paese ed in

particolare alla sorella: cfr. lista dei beneficiari in AI 47, 49, 50, 61, nonché

Verbale PS __________ 28.9.2006, pag. 2), paese dove si è anche recato di

persona, più volte, in questi anni (Verbale PG __________ 24.7.2006 pag. 2;

Verbale PP __________ 4.10.2006, pag. 2 e 7). Egli stesso dichiara di non aver

soci in Svizzera, per la sua attività commerciale, ma di averne in __________

(Verbale PP citato, pag. 7).

Gli importi inviati alla sorella,

inoltre, potrebbero anche essere stati costituiti in accantonamenti/risparmi a

sua disposizione per l'utilizzo in occasione di viaggi al paese d'origine,

visto che in __________ non ne ha costituiti (Verbale PS __________ 24.7.2006,

pag. 2, AI 19, 24) e considerato che oltre ai soldi inviati dalla __________ la

sorella (che lavorerebbe in banca) era pure incaricata di incassare denaro di

pertinenza dell'accusato direttamente in __________ (cfr. Verbale PP __________

4.10.2006, pag. 5).

9.3.

L'accusato è un trentacinquenne con

situazione professionale precaria (anche della moglie) e situazione economica

difficile in __________ (cfr. risultanze incarto tassazione), il cui unico

legame con il territorio (matrimonio) non sembra costituire un ostacolo

evidente all'adattamento ad altra realtà, per sottrarsi al rischio di pena.

Come detto, i legami con il paese d'origine non sono limitati alla nazionalità:

egli ha instaurato/mantenuto relazioni personali e commerciali con il paese

d'origine dove vivono gli altri suoi famigliari (con i quali è pure in contatto

ed ai quali ha inviato somme di denaro non indifferenti) e dove si è già recato

più volte dopo l'inizio della residenza in __________. Pertanto, vi sono

possibilità materiali e concrete per un trasferimento all'estero (GIAR 8

settembre 2005 in re I., cons. 5 b.) in condizioni non proibitive.

Se le accuse dovessero trovare conferma

in sede di giudizio, il rischio di una pena di una certa importanza (non

necessariamente sospesa -perlomeno totalmente- anche in base al nuovo diritto,

comunque non ancora applicabile) è alto (per non dire verosimile);

trattasi di una situazione che permette

di ritenere concretamente che, per l'accusato, le conseguenze di una fuga

appaiano preferibili a quelle derivanti dalla presenza al seguito del

procedimento.

9.4.

D'altro canto, anche qualora la si

volesse considerare una situazione "limite", nella quale gli elementi

concreti che militano per una conclusione e quelli che militano per l’altra

potrebbero, prima facie, bilanciarsi (cfr. M. Luvini, I presupposti materiali

del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in Rep 1989, pag. 287 ss.,

note 36, 37, 38, 41; R. Barbey, Aperçu de la jurisprudence genevoise, suisse et

européenne en matière de détention préventive, in SJ 1981, pag 369 ss, note 78,

79, 81 e 82), occorrerebbe comunque considerare che ci si trova in un ambito in

cui la pena presumibile diviene:

"…

elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per

la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più

ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale

condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M.

Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss.,

p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ

1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)."

Si veda, inoltre e sulla stessa

questione, DTF 14.1.2005 (1S.15/2004) e riferimenti.

9.5.

Inoltre, e per quanto concerne gli

aspetti soggettivi, occorre considerare anche l'atteggiamento processuale

dell'accusato che non si limita alla negazione dei fatti che gli vengono

imputati, bensì si spinge fino alla negazione pura e semplice di elementi

apparentemente incontrovertibili (perlomeno per quanto risulta dagli atti allo

stadio attuale), quali la presenza di impronte digitali su determinati

involucri. Questo atteggiamento processuale, quantunque legittimo, non può

essere totalmente ignorato nella valutazione di concretezza dei motivi

dell'arresto (CRP 10 agosto 2004 in re K., cons. 3.2)."

b)

Anche sotto questo profilo, nulla

sembra essere mutato se non la circostanza che l'inchiesta è in fase conclusiva

e l'eventuale giudizio più prossimo. D'altro canto, nelle sue osservazioni

l'accusato si riferisce (ancora) genericamente a domicilio, matrimonio e

attività professionale che, come detto e per i motivi indicati, non appaiono

sufficienti a togliere concretezza al pericolo di fuga che, come noto, può ben

esistere anche in capo a persone domiciliate e coniugate in __________, siano

esse di nazionalità estera (CRP 29.1.1997, 60.97.6) o di nazionalità __________

(CRP 29.8.1999, 60.99.211).

10.

a)

Resta da

determinare se una proroga, rispettivamente quella richiesta, sia rispettosa

del principio di proporzionalità.

La

proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature

diverse.

Da un lato

occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e

complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche

verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005;

DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

b)

Preliminarmente, va detto che il

Procuratore Pubblico ritiene necessario completare la verifica delle fonti

d'entrata indicate dall'accusato stesso (acquisizione di documentazione, audizioni,

nonché prospettazione all'accusato delle risultanze di tali acquisizioni). Dal

canto suo, l’accusato obietta che tali accertamenti non necessitano il suo

mantenimento in carcere (lo stesso inquirente non avendo avanzato pericolo di

collusione ed inquinamento). Ma il punto non è propriamente questo. Infatti, se

il carcere preventivo verrà prorogato (quindi mantenuto) non lo sarà per motivi

di necessità istruttorie (ai sensi dell'art. 95 CPP, cioè pericolo di

collusione ed inquinamento delle prove) bensì per la presenza di concreto

pericolo di fuga. Il punto, dal profilo della proporzionalità, è semmai quello

di verificare se gli elementi ancora da acquisire e/o gli accertamenti da

effettuare siano di una certa rilevanza per l'inchiesta e ne giustifichino la

prosecuzione (GIAR 19 agosto 1999, 386.1999.9).

L’acquisizione (se si preferisce

la completazione) degli accertamenti menzionati dal Procuratore pubblico (volti

a determinare effettiva provenienza di importanti somme di denaro

gestite/transitate da persona contro la quale vi sono gravi indizi di vendite

di stupefacenti -in casu cocaina- per quantitativi di una certa rilevanza)

appare, se non essenziale, perlomeno importante per il buon esito e la

completezza dell'inchiesta. Quindi, il prosieguo della medesima, a tali fini, é

giustificato (e in quanto tale non lesivo del principio di proporzionalità).

c)

Per la completazione degli

accertamenti, e la chiusura dell'inchiesta anche dal profilo formale (artt. 196

e 197 CPP), due mesi non appaiono eccessivi, anche tenendo conto di quanto già

effettuato dopo il 22 dicembre, ritenuto comunque l'obbligo per l'inquirente di

agire conformemente all'art. 102 CPP, ad esempio procedendo indilatamente al

deposito atti (non appena ritiene acquisite gli ultimi elementi probatori),

all'evasione delle eventuali richieste di complemento e/o ad emanare la

decisione finale di sua competenza.

Nel caso in esame, inoltre, una

proroga di due mesi (in aggiunta al carcere preventivo sin qui sofferto) non fa

apparire la detenzione preventiva sofferta e quella verosimilmente ancora da

soffrire come prossima al rischio di pena in caso di eventuale condanna;

infatti, già per la sola ipotesi di un traffico di ca. 1,3 Kg di cocaina, il

rischio di pena concerne una pena detentiva che si situa ben al di sopra del

minimo edittale previsto dall'art. 19 cifra 2 LFStup (pena detentiva non

inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria) e

probabilmente anche al di sopra del limite per una sospensione condizionale

(integrale: art. 42 cpv. 1 CP), ritenuto comunque che l'eventualità di una

sospensione non entra in linea di conto (perlomeno quando non vi è certezza)

per la determinazione della proporzionalità (BJP 1999; DTF 125 I 60).

11.

In conclusione, nei confronti di __________

sono ancora presenti (anche tenuto conto del tempo trascorso dall'avvio

dell'inchiesta e delle risultanze della stessa) sufficienti indizi di reato e

concreto pericolo di fuga, a giustificazione del mantenimento e della proroga

della detenzione cautelare (giustificata da effettive esigenze d'inchiesta) che

risulta ancora rispettosa di proporzionalità.

Fino ad oggi, inoltre, non

risultano manifeste violazioni dell'obbligo di celerità.

L'istanza deve essere, di

conseguenza, accolta.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 19 LFStup, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5

cifra 3 CEDU,

decide

1. L'istanza

di proroga è accolta.

§. Di

conseguenza, la carcerazione preventiva cui è astretto __________ è prorogata

di due mesi, più precisamente sino al 20 marzo 2007 (compreso).

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso alla CRP Lugano entro dieci giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione

a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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