INC.2006.34504
Istanza di proroga del carcere preventivo
17 gennaio 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.34504
Data decisione, Autorità:
17.01.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI FUGA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.34504
Lugano
17 gennaio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di proroga della
carcerazione preventiva presentata il 22 dicembre 2006 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, Ministero pubblico,
Lugano
nei confronti di
__________
viste le osservazioni della
difesa (8/9 gennaio 2007);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto e in diritto
1.
Per quanto concerne i fatti
essenziali del procedimento, si può far riferimento (DTF 123 I 130) a
precedente decisione, nota alle parti:
"1.
__________ è stato tratto in arresto il
20 luglio 2006, in esecuzione di un ordine emanato lo stesso giorno, per titolo
di infrazione aggravata alla LFStup (cfr. doc. 2, in. GIAR 345.2006.1).
L'arresto è stato confermato il giorno
successivo, da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato, bisogni
dell'istruttoria e pericolo di fuga (doc. 4, incarto GIAR citato).
2.
Inizialmente, l'accusa era quella di aver
ripetutamente venduto a varie persone, tra le quali tale __________, ca. 300
grammi di cocaina perlomeno dal novembre del 2005 (doc. 1 e 2 inc. GIAR
345.2006.1). Lo sviluppo dell'inchiesta ha fatto lievitare i quantitativi
oggetto di imputazione ed ha esteso il periodo considerato. Infatti, nel
preavviso negativo il magistrato inquirente segnala (con riferimento agli atti
d'inchiesta) che l'imputazione concerne ca. 400 grammi venduti a __________, ca.
800 grammi venduti a tale __________ (negli ultimi 3 anni), nonché ca. 15/20,
rispettivamente ca. 22, venduti ad altre due persone. A quanto sopra si
aggiungono ca. 52 grammi sequestrati al momento dell'arresto di __________ (nel
suo appartamento) e che il magistrato inquirente indica come precedentemente
detenuti dall'accusato.
L'inchiesta ha pure condotto al sequestro
di ca. FRS 28'000.- al domicilio dell'accusato (documentazione in AI 8) e a
quello di varia documentazione che attesta la spedizione all'estero di ca. FRS
116'000.- (AI 39 ss, 47, 49, 50, 52, 61).
Per completezza e correttezza si dirà che
l'accusato nega recisamente ogni e qualsiasi coinvolgimento in un traffico, o
commercio, di stupefacenti."
(GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3)
2.
Gli atti d'inchiesta effettuati
dopo la decisione del 16 novembre 2006 (in parte trasmessi il 15 gennaio 2007,
a richiesta dello scrivente) non evidenziano l'emergere di nuove e ulteriori
ipotesi di reato (cfr. AI da 81 a 100). Si tratta di atti volti ad acquisire
documentazione da alcune ditte, rispettivamente informazioni da testi, in
relazione ai rapporti di tipo "commerciale" intrattenuti
dall'accusato (verbale polizia n. 26).
Dal rapporto di polizia datato 20
dicembre 2006, si evince che in base alle dichiarazioni di terzi circa i loro
acquisti di cocaina dal qui accusato, questi avrebbe loro venduto un
quantitativo globale compreso tra i Kg. 1,3 e i Kg 1,4. Tali quantitativi
aumenterebbero (a un minimo di ca. Kg. 2,8 fino ad un massimo di ca. Kg 13,7) se
si calcolassero come provenienti da vendite di stupefacente le somme
"gestite" dall'accusato negli ultimi 3 anni e la cui provenienza
(fonte o affare) non è stata accertata o riscontrata (quando non addirittura
smentita), in base alle indicazioni dell'accusato stesso (cfr. Rapporto PG 20
dicembre 2006, pag. 5 e 22).
3.
Con istanza del 22 dicembre 2006
(doc. 1, inc. 345.2006.4) il magistrato inquirente chiede che il carcere
preventivo cui è astretto __________ (che, ex art. 102 cpv. 2 CPP, verrebbe a
scadenza il 20 gennaio 2007) venga prorogato di due mesi, più precisamente fino
al 20 marzo 2007.
A dire del magistrato inquirente,
sono presenti gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga (Istanza, pag. 1
e 2 per gli indizi e 3 per il pericolo di fuga) e l'inchiesta non è ancora
conclusa, dovendosi completare gli accertamenti relativamente all'entità,
provenienza e destinazione (materiale e non solo formale) dell'importo di FRS
116'000.-, in relazione ai quali l'accusato cambierebbe continuamente versione,
imponendo nuovi ed ulteriori accertamenti. Al momento attuale è stata chiesta
documentazione, a varie ditte e, una volta ricevuta, occorrerà prospettarla
all'accusato, nonché confrontarla con quanto già risulta dagli atti prima di
procedere all’ operazione di chiusura dell'istruttoria (Istanza, pag. 3).
4.
__________ si oppone alla
proroga.
A suo dire gli indizi di reato
non sarebbero sufficienti a giustificarla in quanto le chiamate in correità
debbono avere riscontri oggettivi che non possono essere individuati negli
accertamenti di polizia scientifica (limitate a fatti singoli) né nei riscontri
dei __________, che nulla dicono circa il contenuto delle telefonate. Tantomeno
possono essere in qualche modo indizianti le somme di denaro trovate in suo possesso:
egli aveva un’attività in proprio e, in passato, ha lavorato e fruito anche di
indennità di disoccupazione.
Inoltre, il controllo delle
entrate dell'accusato (ultimo mezzo di prova da assumere che lo stesso
inquirente avrebbe comunicato nel verbale dell'11 dicembre scorso) non
necessita di tre mesi per la sua espletazione e, soprattutto, non necessità
della presenza (in carcere, si deve desumere) o collaborazione dell'accusato,
nei confronti del quale, in virtù del suo domicilio, dei legami famigliari ed
economici con il __________, non è dato concreto pericolo di fuga.
Nella seconda parte delle
osservazioni (da pag. 5) la difesa ribadisce i concetti sopra riassunti,
riferendosi in primo luogo alla precedente decisione di questo ufficio in
materia di libertà provvisoria (con particolare riferimento ai passaggi che
chiedevano di non ritardare la prospettazione della documentazione raccolta e
che sottolineavano la carenza di motivazione in tema di bisogni istruttori,
intesi come pericolo di collusione ed inquinamento delle prove) e, in secondo
luogo, al verbale di un chiamante in correità il cui contenuto minerebbe la
credibilità dello stesso dichiarante.
5.
Delle altre considerazioni ed
argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
6.
L'istanza, motivata e presentata
dal Procuratore pubblico prima della scadenza dei termini di legge per la
decadenza della detenzione preventiva, nonché con anticipo sufficiente da
permettere la presentazione di osservazioni da parte della difesa, è ricevibile
in ordine (artt. 102 cpv. 2 e 103 cpv. 1 lett.a) e cpv. 2 CPP).
7.
Fatti
I
criteri di legge applicabili alla carcerazione preventiva, sebbene noti al
Procuratore pubblico ed al difensore, vengono qui di seguito richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del
carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello
stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un
delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,
quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o
inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di
fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa,
non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la
presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della
pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del
Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non
restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 6.10.2005, 362.2005.3)
8.
a)
Nel caso in esame, nulla di sostanziale (dal profilo dei
gravi indizi di colpevolezza) sembra essere mutato per rapporto alla situazione
riscontrata nella decisione del 16 novembre 2006 (GIAR 345.2006.3) che, in
merito, così si esprimeva:
"L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature (a maggior ragione laddove, come nel caso in esame, l'accusato nega
ogni e qualsiasi responsabilità) e, soprattutto, di competenza delle sedi di
giudizio.
Nei confronti di __________ gravi e
sufficienti indizi di reato sono certamente dati. Concorrono a tale
conclusione, sia le ripetute chiamate in correità (cfr. Verbali PP, __________
4.8.2006, Verbali PG __________ 21.7.2006, __________ 26.7.2006, __________
30.8.2006), sia le risultanze della sorveglianza di un collegamento telefonico
(di cui l'accusato nega proprietà, ma trovato al suo domicilio al momento
dell'arresto e dichiarato utilizzato per contattarlo anche da persona - Verbale
PS __________ 3.10.2006, pag. 2 - estranea al traffico di stupefacenti; cfr. AI
1 e 5, Verbali PP __________ 4.8.2006, __________ 18.8.2006 pag. 3, Verbale PS __________
25.7.2006 pag. 4), così come la presenza delle sue impronte su involucri
contenenti stupefacenti (Rapporti 5.9.2006, 15.9.2006 e 21.9.2006 della polizia
scientifica).
A quanto sopra, si aggiungono, se
necessario, gli importi non indifferenti trovati in suo possesso al momento
dell'arresto (allegati 2 e 3 all'AI 8), così come quelli inviati all'estero nel
corso del tempo (AI 47, 49, 50, 61) che, per il momento, non sembrano aver
trovato conferma di effettiva (e/o totale) provenienza dall'attività
commerciale da lui dichiarata (cfr. Verbali PS __________ 28.9.2006 pag. 1 e 2,
10.10.2006 pag. 1 e 2); perlomeno prima facie, tali entrate non sembrano
riscontrate né da quanto dichiarato al fisco (cfr. calcolo imponibile 2004 e
allegati in AI 56) né nelle dichiarazioni del coniuge (cfr. Verbale PS __________
24.7.2006).
Gli elementi indicati sono molto di più
di sospetti ancora poco precisi; trattasi di indizi pesanti, più che
sufficienti a giustificare (se una delle condizioni alternative dovesse essere
constatata) la carcerazione preventiva anche tenuto conto del fatto che
l'inchiesta è in corso da qualche mese (DTF 7.2.2005,1S.3/2005). Ci si può,
quindi, astenere dall'esprimere considerazioni (ai fini della determinazione
degli indizi) in merito alle spiegazioni fornite (quando non anticipate)
dall'accusato in merito a qualche caso di utilizzo dell'utenza telefonica sotto
sorveglianza (cfr. Verbali __________ PS 25.7.2006 pag. 2 e PP 18.8.2006 pag. 5
e 6)."
b)
Il seguito dell'inchiesta non ha
smentito né modificato, in modo sensibile, gli indizi sopra indicati.
A ben guardare, in realtà, se non
sono emerse ulteriori "chiamate" nei confronti dell'accusato,
rispettivamente riscontri oggettivi che lo colleghino allo stupefacente e/o ad
acquirenti/venditori di stupefacente (cfr. elementi indizianti indicati dal
magistrato inquirente nell'Istanza, pag. 1 e 2), neppure sono emersi elementi
che smentiscano o diminuiscano la pregnanza degli indizi già menzionati (cfr.
Osservazioni), mentre che gli accertamenti relativi al provento dell'attività
professionale/commerciale non sembrano confermare a pieno le
dichiarazioni/spiegazioni dell'accusato (cfr. verbali __________ 11.12.2006, __________
3 gennaio 2007).
Tutti gli elementi indicati
costituiscono certamente gravi indizi di reato, in relazione ad un importante
traffico di cocaina.
La presenza (e persistenza) di
tali indizi è, a giudizio di questo giudice, sufficiente a fondare il primo e
cumulativo elemento a giustificazione della detenzione preventiva. Infatti, va
ricordato all’accusato istante che l’esame degli indizi di colpevolezza che
compete al giudice del merito ed a questo giudice è di natura ben diversa: se
il primo deve valutarli a fondo al fine di porli alla base della propria
sentenza (condannatoria o assolutoria: per tutte Criminali Lugano 19.11.1993 in
re K. e CCRP 24.2.1994 in re K.), questo giudice, visto anche lo stadio nel
quale è chiamato a pronunciarsi ed accompagnato dalla costante preoccupazione
di non interferire appunto con il giudizio di merito, non può che esprimere un
giudizio di verosimiglianza, commisurato alla propria limitata competenza che
consiste nel valutare la legittimità di misure d’inchiesta (REP 1990 p. 335;
GIAR 12 gennaio 1999, inc. 582.98.4, consid. 2a p. 3-4).
9.
a)
Anche per quanto concerne la
presenza di una delle condizioni alternative si può rinviare, in primo luogo, a
quanto già detto nella precedente decisione (GIAR 345.2006.3):
"9.1.
Il pericolo di fuga, per giustificare
carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa
probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in
libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale
ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile
non basta, da sola (ritenuto che più la pena presumibile è alta, più tale
prospettiva diventa presunzione di rischio: come si preciserà meglio più
avanti), a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle
circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari,
il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi
che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re
G.S.; DTF 117 Ia 69), tra i quali anche i contatti con l'estero (DTF 125 I 60;
DTF; CRP 13.8.1996,60.96.00259; GIAR 12.1.2000, 43.1999.9).
9.2.
Va certamente constatato che l'accusato,
pur se cittadino __________, ha sposato una cittadina __________ ed è in __________
da qualche anno. Tuttavia, né il matrimonio né la residenza possono essere considerati,
da soli, determinanti (cfr. CRP e GIAR appena citati); dagli atti non emergono
altri elementi che permettano di affermare con certezza che il suo "centro
d'interessi" (CRP 24 dicembre 1985 in re L.) si trova in __________;
dal dicembre 2005, inoltre, non convive più con la moglie, ancorché si tratti
di una situazione provvisoria (a dire della stessa moglie: cfr. Verbale PS __________
24.10.2006, pag. 1).
Nel contempo, emerge in modo evidente
dall'incarto l'esistenza di tutta una serie di contatti (frequenti e ripetuti)
con persone residenti in altri paesi europei, nonché un costante contatto con
la __________ (gran parte dei versamenti sono destinati a quel paese ed in
particolare alla sorella: cfr. lista dei beneficiari in AI 47, 49, 50, 61, nonché
Verbale PS __________ 28.9.2006, pag. 2), paese dove si è anche recato di
persona, più volte, in questi anni (Verbale PG __________ 24.7.2006 pag. 2;
Verbale PP __________ 4.10.2006, pag. 2 e 7). Egli stesso dichiara di non aver
soci in Svizzera, per la sua attività commerciale, ma di averne in __________
(Verbale PP citato, pag. 7).
Gli importi inviati alla sorella,
inoltre, potrebbero anche essere stati costituiti in accantonamenti/risparmi a
sua disposizione per l'utilizzo in occasione di viaggi al paese d'origine,
visto che in __________ non ne ha costituiti (Verbale PS __________ 24.7.2006,
pag. 2, AI 19, 24) e considerato che oltre ai soldi inviati dalla __________ la
sorella (che lavorerebbe in banca) era pure incaricata di incassare denaro di
pertinenza dell'accusato direttamente in __________ (cfr. Verbale PP __________
4.10.2006, pag. 5).
9.3.
L'accusato è un trentacinquenne con
situazione professionale precaria (anche della moglie) e situazione economica
difficile in __________ (cfr. risultanze incarto tassazione), il cui unico
legame con il territorio (matrimonio) non sembra costituire un ostacolo
evidente all'adattamento ad altra realtà, per sottrarsi al rischio di pena.
Come detto, i legami con il paese d'origine non sono limitati alla nazionalità:
egli ha instaurato/mantenuto relazioni personali e commerciali con il paese
d'origine dove vivono gli altri suoi famigliari (con i quali è pure in contatto
ed ai quali ha inviato somme di denaro non indifferenti) e dove si è già recato
più volte dopo l'inizio della residenza in __________. Pertanto, vi sono
possibilità materiali e concrete per un trasferimento all'estero (GIAR 8
settembre 2005 in re I., cons. 5 b.) in condizioni non proibitive.
Se le accuse dovessero trovare conferma
in sede di giudizio, il rischio di una pena di una certa importanza (non
necessariamente sospesa -perlomeno totalmente- anche in base al nuovo diritto,
comunque non ancora applicabile) è alto (per non dire verosimile);
trattasi di una situazione che permette
di ritenere concretamente che, per l'accusato, le conseguenze di una fuga
appaiano preferibili a quelle derivanti dalla presenza al seguito del
procedimento.
9.4.
D'altro canto, anche qualora la si
volesse considerare una situazione "limite", nella quale gli elementi
concreti che militano per una conclusione e quelli che militano per l’altra
potrebbero, prima facie, bilanciarsi (cfr. M. Luvini, I presupposti materiali
del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in Rep 1989, pag. 287 ss.,
note 36, 37, 38, 41; R. Barbey, Aperçu de la jurisprudence genevoise, suisse et
européenne en matière de détention préventive, in SJ 1981, pag 369 ss, note 78,
79, 81 e 82), occorrerebbe comunque considerare che ci si trova in un ambito in
cui la pena presumibile diviene:
"…
elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per
la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più
ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M.
Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss.,
p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ
1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)."
Si veda, inoltre e sulla stessa
questione, DTF 14.1.2005 (1S.15/2004) e riferimenti.
9.5.
Inoltre, e per quanto concerne gli
aspetti soggettivi, occorre considerare anche l'atteggiamento processuale
dell'accusato che non si limita alla negazione dei fatti che gli vengono
imputati, bensì si spinge fino alla negazione pura e semplice di elementi
apparentemente incontrovertibili (perlomeno per quanto risulta dagli atti allo
stadio attuale), quali la presenza di impronte digitali su determinati
involucri. Questo atteggiamento processuale, quantunque legittimo, non può
essere totalmente ignorato nella valutazione di concretezza dei motivi
dell'arresto (CRP 10 agosto 2004 in re K., cons. 3.2)."
b)
Anche sotto questo profilo, nulla
sembra essere mutato se non la circostanza che l'inchiesta è in fase conclusiva
e l'eventuale giudizio più prossimo. D'altro canto, nelle sue osservazioni
l'accusato si riferisce (ancora) genericamente a domicilio, matrimonio e
attività professionale che, come detto e per i motivi indicati, non appaiono
sufficienti a togliere concretezza al pericolo di fuga che, come noto, può ben
esistere anche in capo a persone domiciliate e coniugate in __________, siano
esse di nazionalità estera (CRP 29.1.1997, 60.97.6) o di nazionalità __________
(CRP 29.8.1999, 60.99.211).
10.
a)
Resta da
determinare se una proroga, rispettivamente quella richiesta, sia rispettosa
del principio di proporzionalità.
La
proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature
diverse.
Da un lato
occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e
complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche
verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005;
DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
b)
Preliminarmente, va detto che il
Procuratore Pubblico ritiene necessario completare la verifica delle fonti
d'entrata indicate dall'accusato stesso (acquisizione di documentazione, audizioni,
nonché prospettazione all'accusato delle risultanze di tali acquisizioni). Dal
canto suo, l’accusato obietta che tali accertamenti non necessitano il suo
mantenimento in carcere (lo stesso inquirente non avendo avanzato pericolo di
collusione ed inquinamento). Ma il punto non è propriamente questo. Infatti, se
il carcere preventivo verrà prorogato (quindi mantenuto) non lo sarà per motivi
di necessità istruttorie (ai sensi dell'art. 95 CPP, cioè pericolo di
collusione ed inquinamento delle prove) bensì per la presenza di concreto
pericolo di fuga. Il punto, dal profilo della proporzionalità, è semmai quello
di verificare se gli elementi ancora da acquisire e/o gli accertamenti da
effettuare siano di una certa rilevanza per l'inchiesta e ne giustifichino la
prosecuzione (GIAR 19 agosto 1999, 386.1999.9).
L’acquisizione (se si preferisce
la completazione) degli accertamenti menzionati dal Procuratore pubblico (volti
a determinare effettiva provenienza di importanti somme di denaro
gestite/transitate da persona contro la quale vi sono gravi indizi di vendite
di stupefacenti -in casu cocaina- per quantitativi di una certa rilevanza)
appare, se non essenziale, perlomeno importante per il buon esito e la
completezza dell'inchiesta. Quindi, il prosieguo della medesima, a tali fini, é
giustificato (e in quanto tale non lesivo del principio di proporzionalità).
c)
Per la completazione degli
accertamenti, e la chiusura dell'inchiesta anche dal profilo formale (artt. 196
e 197 CPP), due mesi non appaiono eccessivi, anche tenendo conto di quanto già
effettuato dopo il 22 dicembre, ritenuto comunque l'obbligo per l'inquirente di
agire conformemente all'art. 102 CPP, ad esempio procedendo indilatamente al
deposito atti (non appena ritiene acquisite gli ultimi elementi probatori),
all'evasione delle eventuali richieste di complemento e/o ad emanare la
decisione finale di sua competenza.
Nel caso in esame, inoltre, una
proroga di due mesi (in aggiunta al carcere preventivo sin qui sofferto) non fa
apparire la detenzione preventiva sofferta e quella verosimilmente ancora da
soffrire come prossima al rischio di pena in caso di eventuale condanna;
infatti, già per la sola ipotesi di un traffico di ca. 1,3 Kg di cocaina, il
rischio di pena concerne una pena detentiva che si situa ben al di sopra del
minimo edittale previsto dall'art. 19 cifra 2 LFStup (pena detentiva non
inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria) e
probabilmente anche al di sopra del limite per una sospensione condizionale
(integrale: art. 42 cpv. 1 CP), ritenuto comunque che l'eventualità di una
sospensione non entra in linea di conto (perlomeno quando non vi è certezza)
per la determinazione della proporzionalità (BJP 1999; DTF 125 I 60).
11.
In conclusione, nei confronti di __________
sono ancora presenti (anche tenuto conto del tempo trascorso dall'avvio
dell'inchiesta e delle risultanze della stessa) sufficienti indizi di reato e
concreto pericolo di fuga, a giustificazione del mantenimento e della proroga
della detenzione cautelare (giustificata da effettive esigenze d'inchiesta) che
risulta ancora rispettosa di proporzionalità.
Fino ad oggi, inoltre, non
risultano manifeste violazioni dell'obbligo di celerità.
L'istanza deve essere, di
conseguenza, accolta.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 LFStup, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5
cifra 3 CEDU,
decide
1. L'istanza
di proroga è accolta.
§. Di
conseguenza, la carcerazione preventiva cui è astretto __________ è prorogata
di due mesi, più precisamente sino al 20 marzo 2007 (compreso).
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
Contro
la presente decisione è dato ricorso alla CRP Lugano entro dieci giorni
dall'intimazione.
4.
Intimazione
a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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