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Decisione

INC.2006.34603

Istanza di libertà provvisoria

6 novembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

20 luglio 2006 su ordine d’arresto del Procuratore pubblico Rosa Item (AI 21)

per titolo di infrazione aggravata alla LStup. Con istanza del 21 luglio 2006

(AI 24) il PP ha promosso l’accusa per titolo di infrazione aggravata e

contravvenzione alla LStup, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni

dell’istruzione – per la determinazione dell’esatto quantitativo di sostanza

stupefacente acquistato, rispettivamente venduto, offerto o tenuto in deposito,

nonché della data d’inizio della sua attività e per l’identificazione dei suoi

clienti e fornitori – e pericolo di recidiva considerato il precedente

specifico e la sua situazione economica. Con decisione 21 luglio 2006 il GIAR,

considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico

dell’accusato, ne ha confermato l’arresto per i bisogni dell’istruzione – per

procedere con i confronti e la verifica dei destinatari della sostanza

stupefacente (anche attraverso controlli telefonici) – e per pericolo di

recidiva, visto il precedente penale, il consumo di sostanze stupefacenti da

parte dell’accusato e l’assenza di mezzi finanziari (AI 25).

B.

Il 30 ottobre 2006 __________,

con l’istanza in discussione (Inc. GIAR 346.2006.3, doc. 1), per il tramite del

suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire,

sebbene non intenda mettere in dubbio la presenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza, non sussisterebbero più i motivi di interesse pubblico quali il

pericolo di fuga – considerati i forti legami famigliari in __________ –, i

bisogni istruttori – una volta esperiti i confronti con __________, __________

e __________ non si potrebbe più parlare di pericolo di collusione – mentre che

per quanto riguarda il pericolo di recidiva “malgrado due precedenti

specifici, non vi sono circostanze concrete che permettono di ritenere che

l’accusato sia concretamente suscettibile di recidivare prima del processo”

non essendo per di più tossicodipendente e dal profilo finanziario a carico

della pubblica assistenza e perciò “in grado di sostentarsi senza svolgere

un’attività di spaccio” (istanza, p. 2) ed inoltre, in occasione del

precedente procedimento, __________ è giunto al dibattimento dopo un periodo di

circa 10 mesi di libertà provvisoria senza recidivare, dimostrando di avere il

necessario timore della sanzione (istanza, p. 3).

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 2 novembre 2006 (Inc. GIAR 346.2006.3, doc. 2), ribadisce

che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza come dalle ammissioni

dell’accusato stesso, rilevabili sia dal rapporto di Polizia che dai verbali

d’interrogatorio dell’accusato, e concreto pericolo di recidiva. Visti i

precedenti a suo carico – egli non è nuovo all’attività di spaccio di cocaina (__________è

già stato condannato nel 2002 ad una pena di 6 mesi di detenzione da espiare

per infrazione alla LStup considerata una condanna precedente ad una lunga pena

da espiare per importazione di cocaina in __________ (cfr. verb. PP 04.08.2006,

p. 4) – nonché la sua precaria situazione finanziaria, essendo a beneficio

della pubblica assistenza, “__________non dà garanzia alcuna che si asterrà

dal commettere nuovamente lo stesso reato visto anche la mancanza di

prospettive alternative”. Egli ha altresì dimostrato che le condanne

precedenti non sono state di monito alcuno essendo ricaduto in breve tempo

nella commissione del medesimo tipo di reato (preavviso negativo, p. 2 e 3).

D.

L’istante, con osservazioni 2

novembre 2006 (inc. GIAR 346.2006.3, doc. 4), ribadisce quanto esposto

nell’istanza di libertà provvisoria, concentrandosi a contestare l’esistenza

del pericolo di recidiva con motivazioni di cui, se del caso, si dirà nel

seguito.

Considerato

Considerandi

1.

L’accusato, detenuto, è

pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore

pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 30 ottobre 2006, è tempestivo

avendo trasmesso a questo ufficio preavviso negativo il 2 novembre 2006, nel termine

quindi di 3 giorni.

Il termine di cui all’art. 108

cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto

penale completo, il 2 novembre 2006, cade domenica 5 novembre 2006 e, essendo

giorno festivo, viene riportato a lunedì 6 novembre 2006.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Sebbene non contestata,

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata

d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua

funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il

mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare

nella sostanza l’esistenza di un reato.

Per quanto qui di interesse basti

ricordare che l’istante, nel suo verbale d’interrogatorio del 31 agosto 2006,

ha confermato di avere acquistato, tra luglio 2003 e luglio 2006 un

quantitativo complessivo di 712/783 grammi di cocaina dei quali 198 grammi

consumati personalmente ed altrettanti procurati ed offerti alla compagna __________,

91/109 grammi venduti a clienti indicati con il nominativo e 252/295 grammi

venduti a clienti occasionali che lo chiamavano dalle cabine telefoniche. __________

ha poi dichiarato di avere acquistato 400/450 grammi da __________ __________

tra novembre 2005 e il 20 luglio 2006, mentre che la rimanenza se la sarebbe

procurata in precedenza da spacciatori di colore della __________.

4.

In merito ai

bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva, l’accusato

sostiene che non vi sarebbe motivo per ritenere che egli non si presenterà a

eventuali futuri interrogatori se richiesto, mentre che il pericolo di

collusione non sarà più d’attualità una volta esperiti i confronti con __________

e __________. Dello stesso parere appare il PP che, nel preavviso negativo, ha

affermato che l’inchiesta volge ormai al termine e che “occorrerà procedere

ad un verbale conclusivo dell’accusato per poi procedere al deposito degli atti

e, fatta salva la richiesta di complementi istruttori, alla chiusura

dell’istruttoria ed all’emissione dell’AA” (preavviso negativo, p. 2).

5.

Il pericolo di recidiva è l’unico

motivo di interesse pubblico evocato dal magistrato inquirente, con riferimento

all’intensità dell’attività delittuosa, alla ricaduta di __________, dopo due

condanne a pene ferme per reati analoghi, e alla sua difficile situazione

finanziaria.

A mente dell’istante non sarebbe

dato in quanto non sufficientemente concreto e non fondato su una prognosi

molto sfavorevole per il periodo che intercorre tra la liberazione provvisoria

e la celebrazione del processo. Per la difesa l’accusato sarebbe persona

ragionevole e non dipendente da droghe e, sapendosi sotto la lente della Polizia,

non si prenderebbe il rischio di ricominciare con un’attività di spaccio: di

ciò ne sarebbe testimonianza il periodo di libertà provvisoria intercorso prima

del processo del 2002. __________ sarebbe poi a beneficio della pubblica

assistenza e perciò in grado di sostentarsi senza dover ricorrere ad attività

illecite. La messa in libertà potrebbe anche facilitare la reintegrazione

dell’accusato, e magari anche il reperimento di un lavoro.

Dagli atti risulta che il periodo

di commissione dei reati è esteso. Benché __________ faccia risalire a novembre

2005.

l’inizio di una regolare attività di spaccio di una certa importanza (con

riferimento alla cocaina acquistata da __________) non si può non ricordare

come, per sua stessa ammissione, abbia non solo venduto cocaina a tale __________

nel 2003 e nel 2004, ma abbia regolarmente rifornito l’amica __________ di

cocaina, da luglio 2003 al giorno dell’arresto, con un quantitativo complessivo

di oltre 189 grammi di tale sostanza.

Ciò per dire che, al contrario di

quanto affermato dalla difesa, la condanna a sei mesi di detenzione da espiare,

inflittagli dalla Corte delle Assise correzionali di __________, che l’aveva

riconosciuto colpevole di infrazione e contravvenzione alla LStup il 2 ottobre

2002.

– per avere acquistato per conto di un terzo, da spacciatori africani

almeno 60/70 grammi di cocaina tra aprile e settembre 2001 –, non è servita da

monito alcuno nei confronti dell’accusato che anzi, pochi mesi dopo la sua

pronuncia – considerato che ha scontato il residuo della pena (dedotto il

carcere preventivo sofferto) tra il 16 febbraio ed il 18 aprile 2003 – ha

ricominciato a vendere cocaina almeno a __________ (ad agosto 2003 e in

un’occasione nel corso del 2004) ed a procurarne regolarmente all’amica __________

(da luglio 2003 al giorno dell’arresto).

La difesa evoca a favore del

proprio patrocinato un asserita tranquillità finanziaria, essendo quest’ultimo

a beneficio della pubblica assistenza, tranquillità finanziaria che

concorrerebbe a scongiurare il pericolo di recidiva.

A torto.

È infatti __________ stesso ad

affermare che “preciso che fino alla fine di ottobre 2005 lavoravo ed avevo

un’entrata finanziaria maggiore dell’attuale. I soldi per acquistare la cocaina

per me e per la mia compagna, li prendevo dallo stipendio che percepivo e dalle

entrate della mia compagna” (verb. PP 31 ottobre 2006, p. 2). Appare chiaro

che, con le entrate della sola pubblica assistenza, l’accusato non riesce a far

fronte ai propri consumi ed, anzi, parrebbe essere stato proprio il cambiamento

del reddito di novembre 2005 a far sì che egli aumentasse la propria attività

di spaccio.

Si tratta quindi, di un’attività

criminale intensa, effettuata in modo ripetuto, riferita a cocaina con un grado

di purezza per lo più indeterminato e, almeno da novembre 2005 (per stare alle

sole dichiarazioni dell’accusato), al fine di assicurare il proprio consumo e

il consumo della propria compagna, consumo che è comunque perdurato dal 2003 fino

all’arresto, o quanto meno poco prima di esso, con un’intensità di circa 3/4

grammi alla settimana (cfr. verb. 5 settembre 2006, confronto tra __________ e __________,

p. 4).

Non vi è agli atti nessun

elemento, e neppure la difesa ne menziona l’esistenza, che faccia pensare ad un

miglioramento della situazione finanziaria dell’accusato, miglioramento che

permetterebbe, con una certa verosimiglianza, di far fronte al pericolo che __________,

se rimesso in libertà, ritorni a spacciare o a intermediare traffici di

stupefacenti per permettere il proprio consumo e quello della propria compagna

(consumo che da tre anni a questa parte è stato di una certa importanza ma

soprattutto regolarità). Che __________ sia un consumatore regolare di cocaina

lo si evince infatti dagli atti (dalle sue ammissioni e da quelle della

compagna) e nulla muta a questo proposito il fatto che non sarebbe attualmente,

in carcere, sottoposto a terapie sostitutive.

Nulla muta anche il fatto che

pure il suo ultimo fornitore sia stato tratto in arresto, avendo l’accusato, in

un passato non troppo lontano, dimostrato di sapersi rifornire anche da altri

fornitori della __________.

Tutti questi elementi di fatto

concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF

123.

I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht,

4.

Auflage, n° 701b), non ovviabile con le misure sostitutive proposte dalla

difesa, di poco praticabile attuazione ed il cui esito, in caso i test fossero

postivi, starebbe soltanto ad indicare una ricaduta nel consumo e non

servirebbe di certo come mezzo di prova per avvalorare una ricaduta nello

spaccio; potendo per di più ________ tentare di giustificare eventuali

risultati positivi alle analisi delle urine con assunzioni occasionali di

sostanza stupefacente offertagli da conoscenti o amici o reperita grazie a

prestiti di terzi.

È poi indubbio che si è di fronte

a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (DTF

105.

Ia 26).

Una carcerazione preventiva di

una certa durata e in determinate condizioni può concorrere a relativizzare il

pericolo di recidiva, poiché considerata quale monito per il futuro, ma ciò non

appare il caso nella fattispecie in questione.

Il carcere già sofferto sia in __________

che in __________, per reati connessi con il traffico e lo spaccio di cocaina,

avrebbe infatti già dovuto servire da monito ed invece __________ ha

continuato, praticamente senza soluzione di continuità (almeno dalla condanna

del 2002) con la stessa tipologia di reato per cui già era stato arrestato in dicembre

2001.

(con un periodo di carcerazione preventiva protrattosi dal 3 dicembre 2001

al 30 gennaio 2002) e per il quale ha scontato il residuo della pena tra il 16

febbraio ed il 18 aprile 2003, e cioè a intermediare, a procurare a terzi e a

spacciare cocaina, oltre che a consumarne.

6.

In conclusione, il mantenimento

della carcerazione preventiva cui è astretto __________ è giustificato dalla

presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti, in particolare

per l’infrazione aggravata alla LStup, e dal perdurare di un concreto pericolo

di recidiva, così come indicato nei considerandi che precedono.

La durata della carcerazione (in

corso da poco più di tre mesi) – considerato che il magistrato inquirente ha

assicurato di intendere procedere con un verbale conclusivo per continuare con

il deposito degli atti e, in caso di assenza di complementi istruttori, la cui

richiesta per il momento non è avanzata dalla difesa, con il rinvio a giudizio,

così da arrivare celermente al processo, è rispettoso del principio di

proporzionalità e ciò alla luce della gravità dei reati ascritti – senza

dimenticare gli importanti quantitativi di cocaina in gioco che mettono in

pericolo la salute pubblica, del periodo di commissione degli stessi e ritenuto

che se le accuse dovessero essere confermate il rischio di pena può certamente

essere collocato ben oltre il periodo di carcere preventivo sin qui sofferto e

prevedibilmente da soffrire sino alla celebrazione del processo, e ciò

indipendentemente dall’entrata in vigore delle nuove norme generali del CP

sulla sospensione condizionale parziale della pena.

7.

In conclusione, sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________,

atti a giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere

respinta, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39

let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi

penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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