INC.2006.35501
Mancata comunicazione/citazione ad interrogatorio di testi e mancata notifica di ordine di blocco a RF
7 settembre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.35501
Data decisione, Autorità:
07.09.2006, GIAR
Titolo:
Mancata comunicazione/citazione ad interrogatorio di testi e mancata notifica di ordine di blocco a RF
PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA DELLE PROVE
art. 57 CPP-TI
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.35501
Lugano
7 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 27 luglio 2006 da
__________(rappresentato dall’avv. __________)
contro
omissioni
del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (mancata
comunicazione/citazione ad interrogatorio di testi e mancata notifica di
ordine di blocco a __________) nell'ambito del procedimento di cui all'incarto
MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (8
agosto 2006) e della parte civile __________ (3/4 agosto 2006);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Il 19 ottobre 2004, a seguito della denuncia di due
privati, il Ministero pubblico ha aperto un incarto penale nei confronti di __________
(AI 1 e mappetta rosa inc. MP __________).
Il 15 luglio 2005, in sede di verbale, nei confronti
di __________ è stata promossa l'accusa per l'ipotesi di reato di cui all'art.
165 cifra 1 CP (AI 15, pag. 7). Il 20 luglio 2006, sempre in sede di verbale
(AI 81), l'accusa è stata estesa all'ipotesi di reato di cui all'art. 138 cifra
1 CP; contro quest'ultima decisone è pendente ricorso alla CRP (AI 88).
2.
Il 26 maggio 2006, il magistrato inquirente ha
spiccato tre citazioni, nei confronti di altrettanti testi, a comparire il
giorno 3 giugno 2006 per essere sentiti nell'ambito del procedimento di cui
all'incarto MP __________ (AI 58, 59, 60).
Il 6 giugno 2006 (AI 65), il magistrato inquirente ha
ordinato il blocco a __________ della "quota di comproprietà di ½ della
particella __________ di __________ di proprietà dell'accusato".
3.
Adducendo di essere venuto a conoscenza delle avvenute
audizioni di testi e del blocco a __ solo nel corso dell'interrogatorio del 20
luglio 2006, __________ chiede (con il reclamo oggetto della presente) che i
verbali dei tre testi siano "espunti dagli atti", previa accertamento
della violazione del diritto al contraddittorio e della disparità di
trattamento consistenti nella mancata notifica e citazione dell'accusato
all'audizione dei testi, e che venga ordinata una nuova audizione conforme
all'art. 62 cpv. 1 CPP (Reclamo, n. 3 e 4 del petitum).
Chiede, inoltre che venga accertata, quale violazione
procedurale, la mancata notifica del blocco a __________ (Reclamo, n. 5 del
petitum).
A giudizio del reclamante la mancata notifica alla
difesa dell'audizione dei testi costituisce grave omissione che intacca i
diritti della difesa: parità delle armi, diritto di porre domande ai testi,
contraddittorio e dei chiari disposti degli artt. 57, 60 cpv. 1, nonché 62 CPP.
Inoltre, sempre secondo il reclamante, tale modo di agire gli ha pure impedito
di far valere eventuali rimedi giuridici contro la volontà del magistrato
inquirente di procedere alle audizioni in sua assenza, ancorché non vi fossero
validi motivi per procedere in tal senso.
Quanto al blocco a __________, dopo aver richiamato un
(suo) impegno a non disporre del fondo senza previamente contattare il
Ministero pubblico, il reclamante sostiene che la mancata notifica (a lui)
costituisce anch'essa grave violazione dei diritti della difesa che impone
annullamento della decisione (richiesta, peraltro, non ripresa nel petitum,
come si è detto sopra).
Preliminarmente, il reclamante aveva chiesto a questo
ufficio di concedere effetto sospensivo al reclamo. La richiesta è stata evasa
con ordinanza del 28 luglio 2006 (doc. 4, inc. GIAR 355.2006.6).
4.
Con osservazioni del 8 agosto 2006, il magistrato
inquirente ritiene il reclamo infondato, quando non irricevibile.
Per quanto concerne il blocco a __________, il
magistrato inquirente afferma di avervi proceduto allorquando avuto conoscenza
del fatto che l'accusato ha instaurato trattative di vendita "in barba
all'impegno assunto". La notifica all'accusato, sempre a dire del
Procuratore pubblico, non è condizione di validità dell'ordine ex art. 161 CPP
e non è prevista neppure ai sensi degli artt. 6 e 7 CPP che si riferiscono a
sentenze e decreti "contro i quali è dato rimedio di legge";
inoltre, il termine di impugnazione ex art. 280 CPP decorre dal momento in cui
la "persona direttamente toccata . . . ha ricevuto copia del
provvedimento".
Per quanto concerne i verbali dei testi, il magistrato
inquirente precisa che allorquando ha spiccato le relative citazioni ne era già
stata spiccata una anche nei confronti dell'accusato per lo stesso giorno e la
stessa ora. Questo, sempre secondo il Procuratore pubblico, perché i testi
avrebbero dovuto essere interrogati in contraddittorio con l'accusato evitando
che egli potesse contattarli per eventualmente influenzarli. Le cose sono poi
andate diversamente perché la difesa ha chiesto il rinvio dell'audizione, per
assenza del difensore, ed il magistrato inquirente avrebbe deciso di procedere
comunque all'audizione dei testi per rispettare il principio di celerità e
ritenuto l'art. 57 cpv. 2 CPP.
Dopo aver affermato di non comprendere per quale
motivo l'accusato abbia ritenuto di presentare reclamo invece di chiedere nuova
audizione dei testi, rispettivamente di contestarne le dichiarazioni, il
magistrato inquirente comunica che nuova audizione degli stessi (in
contraddittorio) è prevista per 5 settembre 2006.
Il magistrato inquirente, ai fini della tempestività
del reclamo contro il blocco, solleva pure dubbi sul momento in cui l'accusato
ne avrebbe avuto conoscenza; a suo dire è verosimile che la Banca che ha
portato a conoscenza del Ministero pubblico le trattative di vendita, potrebbe
aver informato l'accusato del blocco prima dell'audizione del 20 luglio 2006.
5.
La parte civile __________ si rimette al giudizio di
questo giudice, segnalando che neppure lei ha avuto conoscenza degli
interrogatori.
6.
L'accusato è certamente legittimato al reclamo contro
(pretese) omissioni del magistrato inquirente (ritenute lesive dei diritti
della difesa).
Quanto alla tempestività, trattandosi di
"omissioni" legate ad atti che hanno già esplicato effetto, quindi
più assimilabili a decisioni negative, appare eccessivo considerare tempestivo
il reclamo "fintanto che perdura l'omissione" (art. 281 cpv. 1) e più
conforme allo scopo della norma il termine di 10 giorni dalla conoscenza della
violazione procedurale contestata. L'accusato afferma di averne avuto conoscenza
in occasione del verbale 20 luglio 2006.
Tale affermazione è verosimile e neppure contestata
dal magistrato inquirente per quanto concerne i verbali dei testi (e relative
citazioni). Quanto al blocco, essendo notorio che l'__________ non procede a
comunicazione all'interessato (contrariamente a quanto accade, di regola, per
esempio con i sequestri bancari) vale, di principio, la stessa constatazione.
Alla richiesta di questo ufficio di chiarire se vi sia
stata conoscenza tramite __________ (doc. 7, inc. GIAR 355.2006.1), l'accusato
non ha ritenuto di dover rispondere, fino ad oggi; visto che il reclamo è
comunque almeno parzialmente tempestivo e visto quanto si dirà nel seguito
della presente sulla questione della notifica del blocco a __________, non è necessario
indagare oltre per chiarire tale questione.
7.
In generale, accusato e difensore "…partecipano
a tutti gli atti procedurali" (art. 57 cpv. 1 CPP), ritenuto,
tuttavia, che tale facoltà/diritto di partecipazione "…non può
costituire motivo di rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria presenza e
partecipazione …" (art. 57 cpv. 2 CPP).
Per quanto concerne l'interrogatorio dei testi (così
come quelli di eventuali coaccusati), il difensore è ammesso a partecipare
"salvo contrarie esigenze d'inchiesta" (art. 62 cpv. 1) e
"riservato il diritto al contraddittorio" (art. 62 cpv. 2
CPP).
Questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:
"3.
a)
L'accusato e/o il suo difensore hanno, di principio,
diritto di partecipare agli atti di procedura, in generale, ed in particolare
all'assunzione di prove, interrogatori di testi o coaccusati compresi (artt.
57, 58, 60, 62 CPP, in particolare).
Questi diritti possono anche essere oggetto di
limitazione, per giustificati motivi (contrarie disposizioni di legge o contrarie
esigenze dell'inchiesta), restando comunque riservato il diritto al
contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).
Il diritto di partecipare all'amministrazione delle
prove, come quello più specifico di presenziare gli interrogatori di correi e
testimoni, discendono dal diritto di essere sentito, nonché da quello di un
"processo equo", entrambi di rango costituzionale (art. 6 § 1 e 3
lett. d CEDU; artt. 29 e 32 CF;
DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.). Trattasi di diritti intangibili nella loro sostanza
(G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di
procedura penale ticinese, autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di
limitazioni (motivate e in genere temporanee) di cui si è detto sopra, non può
giungere sino a comprometterne la sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase
istruttoria (DTF 106 Ia 100, cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il
GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 34)."
(GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1)
E per quanto concerne più specificamente la presenza
del difensore all'audizione di terzi:
"3.2
La vigente nostra procedura penale si è inserita
nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale intesa ad ampliare le garanzie
all'accusato nella partecipazione al procedimento sin dall'istruzione formale
con abbandono del segreto dell'inchiesta, ferma restando la possibilità di
ridurre i diritti della difesa solo in presenza di pericolo di collusione
(Gérard Piquerez, loc. cit., pag. 634, n. 2901). Appunto, e come si vedrà in
punto all'accesso agli atti (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP: v. sotto sub 4.2),
la presenza del difensore all'interrogatorio di altri accusati e di testimoni
può essere esclusa a ragione di "contrarie esigenze di inchiesta"
(art. 62 cpv. 2 CPP), non semplicemente astratte o ipotetiche, ma bensì
concrete e preminenti (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura
Penale ticinese, Lugano 1997, pag. 110 n. 8 e pag. 152 n. 3).
Il principale motivo che legittima questa eccezione di
legge è ovviamente il pericolo di collusione, inteso ad evitare che l'accusato
venga preventivamente a conoscenza di elementi fattuali (anche solo con previa
conoscenza di verbali: decisione 21 ottobre 1994 in re M.R., GIAR 575.94.2),
così da consentirgli manovre tali da inquinare una corretta assunzione delle
prove. I diritti della difesa rimangono in ogni caso salvaguardati da
successiva conoscenza delle prove ed in particolare dei verbali di
interrogatorio, con possibilità di chiedere complementi e confronti."
(GIAR
31 agosto 2000, 377.2000.6)
Ritenuto che può essere considerato quale preminente
interesse pubblico, anche il fatto che l'accusato "non venga a
conoscenza del tenore delle dichiarazioni di un teste prima che il magistrato
inquirente abbia potuto prospettargliele direttamente", con la
conseguenza che al difensore che partecipa "all'audizione di correo o
teste deve poter essere efficacemente impedito di riferirne al proprio
assistito" (L. Marazzi, Il GIAR, l'arbitro nel processo penale, 2001,
pag. 33).
Ovviamente, per non svuotare di significato le norme
sui diritti della difesa (vedi citazione da GIAR 380.2004.1), l'applicazione delle
eccezioni/limitazioni non può avvenire sistematicamente e/o schematicamente,
bensì motivando la decisone sulla base della specificità di ogni singola
situazione.
8.
a)
Nel caso in esame, emerge dagli atti che l'accusato è
stato citato a comparire per il giorno 3 luglio 2006 alle ore 9.30 con
ordinanza del 24 maggio 2006 (AI 57), mentre che i testi sono stati citati a
comparire per lo stesso giorno, rispettivamente alle ore 9.30, 10.00, 10.30,
con citazioni del 26 maggio 2006 (AI 58, 59, 60).
La citazione dell'accusato è stata trasmessa in copia
(per conoscenza) ai rappresentanti delle parti, mentre che quelle dei testi
risultano essere state trasmesse alle sole persone citate.
Le affermazioni del magistrato inquirente secondo cui
l'intento iniziale era quello di sentire i testi in contraddittorio con
l'accusato, evitando che quest'ultimo (non detenuto) potesse prendere contatto
preventivamente con i testi, trova conferma negli atti.
b)
Sempre dagli atti emerge che il confronto non é poi
avvenuto, ed i testi sono stati sentiti in assenza della difesa, a seguito del
fatto che accusato e difensore hanno chiesto il rinvio dell'interrogatorio (AI
61), prima rifiutato e poi concesso dal magistrato inquirente (AI 62, 63, 67 e,
per finire, 76 e 77) e che quest'ultimo, nel contempo, ha ritenuto di mantenere
l'interrogatorio dei testi (Ai 70,71, 72). Successivamente, il magistrato
inquirente ha disposto nuovo interrogatorio di due dei testi sentiti il 3
luglio, al fine di garantire il diritto al contraddittorio con l'accusato (AI
94, 95).
c)
Quanto sopra evidenzia da un lato che le citazioni non
sono state spiccate con l'intento di aggirare ed impedire l'esercizio del
diritto della difesa di partecipare all'assunzione di prove, senza motivare la
limitazione, dall'altro che il diritto al contraddittorio è comunque stato
garantito dalle nuove citazioni.
Ancorché ci si possa chiedere se, a due anni
dall'avvio dell'inchiesta, l'invocato principio di celerità si opponesse
effettivamente allo spostamento di qualche giorno (l'assenza de legale era
annunciata sino al 5 luglio 2006) degli interrogatori inizialmente previsti a
confronto, rispettivamente se la comunicazione del fatto che il 3 luglio 2006
era prevista l'assunzione di altre prove non procrastinabili (senza
necessariamente identificarle) non poteva essere almeno segnalata e motivata
nello scritto di cui all'AI 62 (per totale rispetto della buona fede
processuale nonché della corretta valutazione dell'opportunità di una presenza
- cfr., per analogia, L. Marazzi, op. cit., pag. 30 ss.), a giudizio di questo
giudice, le modalità mediante le quali si è giunti all’audizione dei testi
senza la presenza della difesa non appaiono lesive dei diritti della difesa
(non trattandosi, in particolare, di presenza obbligatoria: artt. 57ss. e 57
cpv. 2 CPP) al punto da giustificare l'annullamento dei verbali.
d)
Non impone conclusione diversa la constatazione del
fatto che una parte civile era presente agli interrogatori dei testi. Da un
lato, la limitazione della partecipazione di una parte ad un atto procedurale
non comporta automatica limitazione anche delle altre parti (art. 57 cpv. 2
CPP), dall'altro per l'interrogatorio dei testi non vi è norma analoga a quella
di cui all'art. 80 cpv. 1 CPP.
Quanto sopra è detto non senza qualche perplessità per
ciò che concerne il caso specifico, visto che nessuna delle due parti civili
risulta aver ricevuto comunicazione della citazione dei testi (cfr.
Osservazioni PC __________), entrambe hanno ricevuto comunicazione del rinvio
della citazione dell'accusato (AI 67), ciò nonostante quella rappresentata
dall'avv. __________ era presente (e non si comprende come, solo lei, abbia
avuto conoscenza degli interrogatori previsti per il 3 luglio 2006).
9.
Per quanto concerne l'omissione di notifica
all'accusato del blocco a __________, va subito detto che tale notifica, di
principio, non è condizione di validità formale dell'ordine, come non lo è nel
caso di altro tipo di sequestro (artt. 161 ss., 161 cpv. 7, 113 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 1495 ss., 1504, 1505).
Ciò non significa, tuttavia, che l'ordine di blocco,
rispettivamente di sequestro, non debba essere "notificato" anche
all'accusato, sia in applicazione dell'art. 57 ss., 58 e 60 CPP, sia per
permettere il controllo della legalità della decisione (artt. 66, 280 e 284
CPP). Non va dimenticato che esiste specifica disposizione che permette di
proibire al sequestratario di render noto il sequestro al proprietario o
possessore solo per importanti ragioni d'inchiesta e non come regola (art. 167
cpv. 7 CPP; N. Salvioni CPP annotato, pag. 275); tale disposizione evidenzia
(se non sottolinea) che comunicazione, di regola, deve essere data.
La mancata o tardiva notifica non ha, quindi, per
effetto di rendere l'ordine nullo o annullabile, ma più semplicemente di
riportare il termine per l'eventuale reclamo al momento della effettiva
notifica o completa e compiuta conoscenza (altro motivo per non ritardare senza
valida ragione la notifica all'accusato, ritenute che il trascorrere del tempo
può amplificare le possibili conseguenze di un eventuale annullamento della
decisione di sequestro o blocco a __________).
10.
In conclusione, in virtù di tutto quanto sopra
espresso, pur con qualche perplessità sulla trasparenza della seconda parte
della procedura che ha portato all'audizione dei testi in assenza della difesa
(ed in presenza di una sola parte civile), non emergono elementi tali da
giustificare una decisione di annullamento (o di constatazione di nullità) ed
estromissione dagli atti dei verbali dei testi sentiti il 3 luglio 2006, per
violazione del contraddittorio e/o disparità di trattamento. E neppure per l'annullamento
del blocco a __________, per violazione dei diritti della difesa (richiesta
peraltro non ripresa in sede di petitum).
Quanto alla notifica del menzionato blocco a __________,
il magistrato inquirente è invitato a procedervi, ritenuto che a questo punto
le eventuali esigenze ex art. 161 cpv. 7 CPP sono superate dai fatti.
Fatti
11.
Viste le particolarità del caso e l'esito della
presente decisione tasse e spese vengono poste a carico del reclamante solo
nella misura di ½, l'altro mezzo rimane a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
Ritenuto che il ricorso, in qualche modo, concerne
anche una questione relativa al sequestro di beni, non si può escludere a
priori il ricorso alla CRP (che è e resta comunque libera di determinare la
propria competenza).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
165, 138, 59 CP, 6, 7, 57 ss. 58, 60, 61, 66, 161, 280, 284 CPP;
decide
1. Il
reclamo è evaso ai sensi dei considerandi (cons. 10 in particolare).
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.-, e le
spese di FRS 150.-, sono per un mezzo a carico dello Stato del Cantone Ticino e
per l'altro mezzo a carico del reclamante __________. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Per la parte della decisione concernente il blocco a __________
è richiamata la facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
di appello ex art. 284 cpv. 1 lett. a.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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