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Decisione

INC.2006.35501

Mancata comunicazione/citazione ad interrogatorio di testi e mancata notifica di ordine di blocco a RF

7 settembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

11.

Viste le particolarità del caso e l'esito della

presente decisione tasse e spese vengono poste a carico del reclamante solo

nella misura di ½, l'altro mezzo rimane a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

Ritenuto che il ricorso, in qualche modo, concerne

anche una questione relativa al sequestro di beni, non si può escludere a

priori il ricorso alla CRP (che è e resta comunque libera di determinare la

propria competenza).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

165, 138, 59 CP, 6, 7, 57 ss. 58, 60, 61, 66, 161, 280, 284 CPP;

decide

1. Il

reclamo è evaso ai sensi dei considerandi (cons. 10 in particolare).

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.-, e le

spese di FRS 150.-, sono per un mezzo a carico dello Stato del Cantone Ticino e

per l'altro mezzo a carico del reclamante __________. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Per la parte della decisione concernente il blocco a __________

è richiamata la facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

di appello ex art. 284 cpv. 1 lett. a.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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