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Decisione

INC.2006.35905

Proroga del carcere preventivo

18 gennaio 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia,

pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente

richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

-

l'assenza di opposizione, alla

richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una

verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce:

la proroga) della carcerazione preventiva;

-

nel caso in esame non occorre

dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in

capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare le

ammissioni fatte alla Polizia e poi confermata davanti al PP nel verbale 1°

settembre 2006 (in particolare p. da 2 a 6) ed in presenza del suo legale,

quando l’accusato ha ammesso di avere commesso tutta una serie di atti sessuali

sulla sorellastra __________ a partire da agosto/settembre 1998 (quando

l’accusato era ancora minorenne, e la sorellastra aveva soltanto 5 anni) sino a

luglio 2006;

-

in merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in

corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch

nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten

oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N.

Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa

pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente,

l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente,

che ha depositato gli atti il 19 dicembre 2006 (AI 123) accogliendo una proroga

del termine per il deposito gli atti sino al 16 febbraio 2006 (incluso) così

come richiesto dalla difesa (AI 126) – essendo peraltro già previsti ulteriori

atti istruttori nel mese di gennaio quali ad esempio il verbale di

delucidazione della perita psichiatrica – , sussisterebbe “pericolo di

collusione con la stessa vittima e/o i già sentiti testimoni, visto le

possibili prove ventilate dalla difesa nel suo scritto del 22.12.2006 (AI 125)”

avendo quest’ultima avanzato la possibilità di volere procedere con un nuovo

interrogatorio della vittima e di verbali a confronto, davanti al magistrato,

di non meglio specificati testimoni già sentiti in Polizia di cui la difesa non

conoscerebbe i nominativi non avendo avuto sino al 22 dicembre 2006 accesso

agli atti (senza peraltro che nell’incarto si trovino richieste formali della

difesa o dinieghi del PP in tal senso); la difesa, assecondando la richiesta

del PP di proroga del carcere preventivo (che sembra addirittura essere

un’esigenza della difesa piuttosto che del magistrato inquirente) non è stata

più precisa neppure con le proprie osservazioni all’istanza presentate in data

15 gennaio 2007, nelle quali è del tutto silente a questo proposito limitandosi

ad affermare che “accertamenti sono allo stato attuale ancora necessari e financo

nell’interesse dell’accusato, certamente nelle misura in cui verranno richiesti

dalla difesa”;

-

in un simile contesto giuridico e fattuale,

è evidente che l’inchiesta appare ormai conclusa per il PP, mentre che la

difesa non ha ancora saputo/potuto avanzare delle richieste di complementi

istruttori che in effetti non sono neppure sufficientemente specificate, al di

là della possibilità di formulare delle domande alla vittima, le cui

dichiarazioni sono però note da tempo alle parti (in versione integrale DVD dal

15 novembre 2006, AI 106, e in trascrizione integrale addirittura dal 20 ottobre

2006, data in cui sono state contestate a verbale le dichiarazioni della

vittima all’accusato in presenza del proprio patrocinatore, AI 85, p. 2);

-

la sussistenza, in questo stadio del

procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove,

stante le scarne, per non dire inesistenti indicazioni dei mezzi di prova eventualmente

ancora da assumere, non può essere analizzata da questo giudice con un minimo

di cognizione di causa;

-

per quanto riguarda il pericolo di

fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e

rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando

l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza

al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità

della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre

valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la

sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica

e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile

(DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi,

le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza

GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può

essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,

…" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino __________

residente in __________, e si trova in __________ unicamente perché invitato

dalla madre e, a suo dire, avrebbe accettato di venire in __________ poiché la

madre gli aveva riferito di avergli trovato un lavoro e una casa, ma anche

perché sicuro dell’inesistenza di prove a suo carico come avrebbe raccontato

alla perita psichiatrica: “Riferisce di aver inizialmente negato tutto,

affermando che siccome non l’ha mai penetrata con il pene né “stuprata”, era

convinto che non ci fossero prove a suo carico e che pertanto, giunto in __________

la polizia lo avrebbe semplicemente interrogato e rilasciato (in __________ non

succede se non hanno prove non ti arrestano). Sulla certezza che non vi erano

prove, non temeva in alcun modo l’interrogatorio della polizia (era già a

conoscenza che la polizia avrebbe potuto interrogarlo). Nel secondo verbale

avrebbe negato tutto, perché non avrebbe mai pensato che lo potessero tenere in

carcere senza prove: pensava che se negava tutto, poteva essere subito

rilasciato visto che era sicuro che non vi erano prove” (perizia, AI 116,

p. 57). A torto, quindi, la difesa esclude il pericolo di fuga sulla base del

fatto che l’accusato sarebbe venuto in __________ spontaneamente, pur sapendo

che vi erano accertamenti in corso, quando in effetti egli sarebbe venuto nel

nostro paese sorretto dalla convinzione che non vi fossero prove a suo carico e

che quindi gli eventuali accertamenti nei suoi confronti si sarebbero limitati

ad un interrogatorio. La situazione si presenta ora per l’accusato sotto una

luce diversa sapendo __________ che gli inquirenti hanno, anche ma non solo

grazie alle sue ammissioni, di che procedere nei suoi confronti.

Egli è senza permessi per risiedere in __________,

e anche il rapporto con la madre che, chiamandolo in __________ con la scusa

del lavoro, gli avrebbe teso un tranello, sembra allo stato attuale delle cose

compromesso, anche a dipendenza di quanto successo in danno della sorellina.

Egli è confrontato con imputazioni di sicura

gravità, ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale,

ripetuta violenza carnale e ripetuti atti sessuali con persone incapaci di

discernimento o inette a resistere.

Il rischio di fuga appare quindi

concreto e non può essere evitato neppure con misure meno incisive, quali il

deposito di una cauzione o del passaporto con obbligo di firma, non avendo per

di più l’accusato ormai alcuna residenza effettiva in __________, non potendo

per ovvi motivi risiedere presso la madre e la sorella, e neppure il denaro per

procurarsela (Inc. GIAR 359.2006.2, concessione del gratuito patrocinio). Il

pericolo che __________, se posto in libertà provvisoria, si renda irreperibile

è avvalorato dal fatto che visti i reati di cui è accusato e la reiterazione

del suo agire egli corre il rischio, in caso di condanna, di una pena detentiva

di una certa durata: potrebbe quindi preferire rendersi latitante piuttosto che

affrontare il processo con le conseguenze che potrebbero derivarne;

-

per quanto riguarda il periodo di

proroga richiesto si osserva che, malgrado la mancata precisazione degli atti

istruttori eventualmente proposti dalla difesa renda difficile una valutazione

sorretta da elementi concreti, la difesa non si oppone alla proroga del carcere

preventivo nei termini richiesti dal PP (arrivando ad affermare che ulteriori

accertamenti sarebbero, oltre che necessari, nell’interesse dell’accusato) e

che il carcere preventivo sinora sofferto, e quello ancora da soffrire con la

proroga richiesta, sino al processo, ritenuta l’oggettiva gravità dei reati

imputati all’accusato e la presumibile pena detentiva che gli potrebbe venir

inflitta in caso di condanna, appare ancora rispettoso del principio di

proporzionalità;

-

va comunque ricordato alle parti

che non è necessario attendere che il lungo termine per il deposito degli atti

trascorra integralmente prima di (iniziare a) proporre o esperire eventuali

complementi d’inchiesta, considerato il relativamente esiguo numero di atti

istruttori nell’incarto (in gran parte già noti ed in possesso delle parti) e

la tipologia di complementi istruttori ventilata dalla difesa (eventuale nuovo

interrogatorio della vittima e di testi): ricordato l’impegno del magistrato

inquirente (il quale sinora ha proceduto ancora con la dovuta celerità) a

terminare precedentemente l’istruzione formale se e qualora non venissero

presentate dalla difesa e dalla parte civile richieste di complementi

istruttori entro il 15 febbraio 2007, con il formale invito all’attenzione dei

precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento

della possibile carcerazione preventiva – anche attraverso il richiamo dei

principi di proporzionalità e di celerità da parte del PP nella non concessione

alle parti di proroghe di termini troppo dilatate nel tempo e ingiustificate –,

quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del

tempo;

-

in conclusione, constatata

l'esistenza di gravi indizi di reato e pericolo di fuga, nonché rispetto del

principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei

termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere

preventivo a cui è astretto __________ di due mesi e mezzo, cioè sino al 16

aprile 2007 compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 187 cifra 1, 189 cpv. 1, 190 cpv. 1 e 1919

CP, 19a cifra 1 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è accolta.

§. Di

conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 2

(due) mesi e mezzo e verrà a scadere il 16 aprile 2007 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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