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Decisione

INC.2006.36903

Proroga carcere preventivo

7 febbraio 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia,

pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente

richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

-

nel caso in esame non occorre

dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in

capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto

concluso a questo proposito nella decisione di questo giudice del 7 dicembre

2006 con la quale è stata respinta l’istanza di libertà provvisoria presentata

dalla difesa (Inc. GIAR 369.2006.2, doc. 6, p. 4, n° 3);

“Anche qualora non contestata,

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata

d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua

funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il

mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare

nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a

questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere

per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________

e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.

A sostenere questa tesi concorrono le

dichiarazioni di __________, prostituta regolarmente registrata alle Autorità

di Polizia, che già nel mese di aprile 2005 si era rivolta alla Polizia per

denunciare di essere stata oggetto di una tentata rapina la notte tra il 26 e

il 27 marzo 2005, presso il suo appartamento di via __________ a __________, da

un uomo che si era presentato quale agente di Polizia, mentre erano presenti

altre due prostitute (verbale di Polizia di __________ del 04.04.20005 di cui

al rapporto d’arresto di __________ dell’11.08.06, AI 6) una delle quali, __________,

ha confermato i fatti accaduti (verbale di Polizia di __________ del 21 aprile

2005 di cui al rapporto d’arresto di __________ dell’11.08.06, AI 6), nonché

quelle di __________, transessuale brasiliano che si prostituiva illegalmente

in un appartamento di __________ e che, in occasione di un normale controllo di

Polizia, il 10 agosto 2006, ha dichiarato di essere stato rapinato e costretto

ad un rapporto sessuale, dopo essere stato minacciato con una pistola da un

cliente che si era presentato quale agente di Polizia (verbali di Polizia di __________

del 10 agosto 2006 di cui al rapporto d’arresto di __________ dell’11.08.06, AI

6).

Oltre alle dichiarazioni summenzionate

sia __________ che __________ hanno riconosciuto tra nove ritratti fotografici,

mostrati loro dalla Polizia, quello di __________ come quello della persona che

avrebbe commesso i fatti descritti (verbali di Polizia di __________ e di __________

dell’11 agosto 2006 cui al rapporto d’arresto di __________ dell’11.08.06, AI

6). Essi hanno poi ribadito le proprie accuse a verbale davanti al PP ed in

presenza della difesa dell’accusato (AI 27 e AI 56).

Lo stesso dicasi per le dichiarazioni di

un’altro teste, __________ detto __________, transessuale brasiliano residente

a __________, che nel 2005 si è prostituiva in un appartamento di via __________:

anche __________ ha dichiarato di avere subito un tentativo di rapina da parte

di un cliente – al quale avrebbe assistito un suo coinquilino del momento, tale

__________ – che avrebbe voluto ottenere del denaro e una prestazione sessuale

senza pagare e che si sarebbe legittimato quale agente di Polizia, arrivando a

minacciare il teste con una pistola. Anche __________ ha riconosciuto con

sicurezza __________ come l’autore di tali gesta tra 9 fotografie mostrategli

dalla Polizia (verbale di Polizia di __________ del 29 agosto 2006, verbali

Polizia parti lese, all. 2). __________ ha poi confermato le proprie

dichiarazioni davanti al magistrato inquirente in un verbale a confronto con

l’accusato (AI 41).

A questo proposito non vanno poi

dimenticati gli oggetti rinvenuti al domicilio dell’accusato il giorno del suo

arresto tra cui: una pistola con munizione, due paia di manette, un giubbotto

arancione con la scritta “Polizia”, una cartella in pelle marrone, un porta

documenti nonché il ritrovamento nel suo Personal Computer di un file

contenente dei biglietti da visita con la scritta “Polizia cantonale – __________

ispettore capo” oggetti perlopiù identici, ma comunque simili, a quelli

menzionati dai testimoni come utilizzati dalla persona da loro accusata dei

fatti oggetto d’inchiesta. Ed infine riveste una certa rilevanza anche

l’ammissione dell’accusato di essersi presentato quale agente di Polizia ad un

transessuale dedito alla prostituzione in un appartamento di __________ “l’unico

episodio di cui mi ricordi, in occasione del quale mi sono presentato come

poliziotto e che vi è stata un po’ di tensione con un tras. Preciso che non si

trattava di vera e propria tensione ma più di preoccupazione da parte del trans.”

(Verbale PP di __________ del 4 settembre 2006, p. 4, AI 16).”

-

in merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti

a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che

questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo

vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da

assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di

prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di

collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del

mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato

nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una

possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della

deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice

atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal

senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS

1999, § 68 no 13).

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di

inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.

Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato

e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non

arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di

impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non

ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a

suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità

giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi

concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa

aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000

in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP

60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente

non sarebbe ancora stato possibile procedere con il deposito degli atti dal

momento che, nel corso del mese di gennaio 2007, è emerso che nel periodo tra

febbraio ed aprile 2006, in due occasioni, una prostituta di nome __________

avrebbe avuto dei rapporti sessuali con un uomo il quale si sarebbe legittimato

con una tessera quale agente di polizia al fine di ottenere e non pagare le

prestazioni ottenute; è dunque necessario procedere con l’interrogatorio, anche

a confronto con l’accusato, di __________ (identificata in __________) – che a

dire del gerente dell’__________ di __________ dovrebbe rientrare in Ticino in

questi giorni – e a quello del gerente dell’EP dove quest’ultima esercita la

prostituzione (già sentito in Polizia, cfr. AI 86), nonché procedere con gli

accertamenti richiesti il 12 gennaio 2007 alla Polizia cantonale (su

suggerimento della difesa) e agli interrogatori delle prostitute e dei

transessuali eventualmente reperiti dalla Polizia, tutto ciò con la presenza di

un concreto e grave pericolo di collusione e di inquinamento delle prove dal

momento che __________ potrebbe ottenere dalle persone coinvolte (testimoni e

vittime) delle versioni di comodo e reciproci atti d’influenza, di qui la

necessità della proroga del carcere preventivo richiesta;

-

a questo proposito è evidente che

il reperimento di __________ ed il suo interrogatorio costituiscono atti

istruttori di sicura importanza per l'inchiesta, per l’accertamento dei fatti e

delle effettive responsabilità dell’accusato istante; se quanto avanzato dal teste

__________ dovesse essere confermato dalla diretta interessata,

indipendentemente dalla valutazione penale dei fatti in sé tale elemento

sarebbe atto a corroborare le dichiarazioni degli atri testi o vittime in

merito ad un modus operandi riconducibile all’accusato e ciò indipendentemente

dal fatto che questo tassello dell’inchiesta sia da ricondurre ad una scoperta

casuale degli inquirenti; anzi, proprio il fatto che tale scoperta degli

inquirenti è da ricondurre ad un caso fortuito, e che la presunta vittima non

abbia inteso rivolgersi in precedenza alla Polizia, è giustificato dal fatto (o

viceversa sostanzia l’ipotesi) che queste persone (vittime e testi) sono

sottoposte a pressioni e condizionamenti dovuti all’ambiente illegale e

omertoso in cui sono costrette a vivere per lavorare, con riferimento a quanto

avanzato dagli inquirenti secondo cui in questi mesi alla Polizia sarebbero

giunte diverse segnalazioni di ulteriori vittime di fatti analoghi, senza che

queste ultime si fossero presentate in Polizia per denunciare o testimoniare,

stante la loro situazione di illegalità, e comunque sempre di precarietà, in

Svizzera;

-

che può essere richiamato a questo

proposito quanto affermato nella decisione 7 dicembre 2006 di questo giudice

(inc. GIAR 369.2006.2, doc. 6):

“L’interrogatorio di queste persone è un

tassello importante per l’inchiesta, proprio in considerazione delle

peculiarità della stessa, che vede coinvolte vittime e testi cittadini

stranieri, perlopiù soggiornanti illegalmente in Svizzera e facenti parte di un

ambiente difficile quale quello della prostituzione. Le divergenze che emergono

dai verbali delle varie persone interrogate stanno a significare che le stesse

(che in parte neppure si conoscono) non si sono di certo accordate per accusare

vanamente __________. Le incertezze sulle date in cui sarebbero avvenuti i

fatti denunciati possono essere ricondotte allo stile di vita delle vittime le

quali, per lavoro o per necessità, a volte imposte dalle Autorità, devono

cambiare i loro programmi di residenza e di lavoro in determinato luogo.

Pure va considerata le difficoltà che le

Autorità inquirenti devono affrontare per reperire ed interrogare vittime e/o

testimoni. Non è per nulla casuale che l’unica prostituta che si è presentata

tempestivamente e spontaneamente alla Polizia per denunciare il tentativo di

rapina subito è stata __________, a beneficio di un permesso di dimora in

Svizzera e regolarmente iscritta al registro delle prostitute tenuto dalla

Polizia cantonale.

Il pericolo di collusione con queste

persone, già sentite e ancora da sentire, esiste ed è concreto.

Emerge infatti in modo evidente

dall'incarto che __________ sa come muoversi nell’ambiente delle prostitute e

dei transessuali. Egli frequentava assiduamente il mondo della prostituzione e

aveva contatti con diverse prostitute e diversi transessuali, ciò per sua

stessa dichiarazione (verbale di Polizia di __________ del 14 agosto 2006, p.

3, verbale PP di __________ del 4 settembre 2006 p. 6) oltre che del teste __________

il quale ha dichiarato al PP che nel periodo in cui __________ gli faceva da

autista riceveva numerose telefonate da prostitute alle quali si offriva per

vari favori e che, oltre alle prostitute, frequentava anche dei transessuali

(verbale PP di __________ del 23 novembre 2006, p. 3).

__________ sa come e chi contattare e

conosce le debolezze caratteriali o dettate dalla situazione di illegalità o

dall’ambiente di lavoro di queste persone, d’altronde è stata la stessa difesa

a sostenere di volere ricercare dei “transessuali e/o comunque persone in

grado di descrivere il carattere ed il comportamento di __________” e che “è

praticamente impossibile per il sottoscritto legale senza l’aiuto del cliente,

andare a ricercare persone con evidenti problemi di domicilio e dimora, che

variano il nome a fantasia e che non hanno più contatti con il signor __________

oramai da mesi” (istanza, p. 2). ed è sempre la difesa a sottolineare che,

“la maggior parte di essi risiede in Svizzera illegalmente ed un fermo di

polizia corrisponde spesso e volentieri con l’allontanamento assortito da

espulsione penale o amministrativa (osservazioni p.2).

Appare quindi concreto il rischio che __________,

se messo in libertà provvisoria, si muova per contattare le persone ancora da

interrogare, affinché non si facciano trovare dalla Polizia o lascino almeno il

Ticino o, in caso si trovassero all’estero, non ne facciano ritorno. Come pure

a concordare una versione da fornire agli inquirenti in caso di fermo da parte

della Polizia.

Il fatto che questi ultimi saranno

verosimilmente oggetto di procedimento penale (almeno per quanto riguarda il

soggiorno illegale e l’esercizio abusivo della prostituzione), permette di

ritenere come concreto il rischio di un accordo sulle dichiarazioni da fare al

momento delle verbalizzazioni e/o dei confronti specialmente relativamente ai

periodi di presenza di queste persone sul nostro territorio.

È pertanto necessario che i previsti

interrogatori e confronti con tali persone avvengano senza che si possa avere

il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.”

-

quanto appena ricordato vale, a

maggior ragione, anche per la prostituta __________ che ha descritto quanto

accaduto con un fantomatico poliziotto almeno ad una collega e al gerente dell’__________

di __________ presso cui lavorava, tanto che il gerente ha potuto riconoscere,

tra 9 fotografie segnaletiche mostrategli dalla Polizia, quella di __________

affermando che questa persona era quella del falso poliziotto che aveva creato

problemi alla __________; appare chiaro che è di primaria importanza che il PP

possa interrogare questa persona, che dovrebbe tornare in Ticino in questi

giorni (a detta del gerente dell’__________), nonché procedere ad un verbale a

confronto con il gerente dell’__________, senza che __________ possa tentare di

contattarli preventivamente per cercare di compiere atti di influenza nei loro

confronti (soprattutto nei confronti di __________) al fine di migliorare la

propria situazione processuale; lo stesso discorso, seppure con minore intensità,

può essere fatto per l’audizione delle persone (prostitute o transessuali con i

quali __________ avrebbe avuto frequenti contatti nel periodo 2005-2006) per

cui il PP ha dato ordine alla Polizia, il 12 gennaio 2007, che venissero

identificate e rintracciate;

-

la proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti e

ancora da compiere, avuto riguardo alla difficoltà di assumere elementi

probatori nel mondo della prostituzione, di persone perlopiù soggiornanti

illegalmente in Svizzera e comunque in modo discontinuo, ed al comportamento

istruttorio dell’accusato, è data; pure va ammessa nella sua eccezione più

generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio

di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati ad __________,

in particolare per le imputazioni di ripetuta rapina aggravata,

subordinatamente di ripetuta estorsione e sequestro di persona e rapimento;

-

l’accusato è stato arrestato l’11

agosto 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi sei mesi; in questo

lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con sufficiente celerità, considerati

diversi verbali, anche a confronto con testi e parti lese, davanti al PP nonché

la difficoltà oggettiva di reperire testi e vittime correlata con i timori che

questi ultimi hanno nel raccontare alla Polizia quanto a loro successo o quanto

a loro conoscenza (preferendo a volte tacere archiviando i fatti subiti tra i

“rischi del mestiere”), la proroga richiesta non è comunque del tutto rispetto

del principio di proporzionalità, apparendo più congrua alla procedura una

proroga di un mese che potrà permettere al PP di procedere (o concludere) con

gli atti istruttori ritenuti necessari e le incombenze procedurali;

-

i reati di cui è accusato __________

sono di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si tratta perlopiù di

crimini e con un minimo edittale di pena di un anno) considerata poi la reiterazione

a delinquere e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore

alla detenzione preventiva sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per

esperire gli atti istruttori necessari alla completazione dell’inchiesta ed ai

passi procedurali che ne conseguono, in pieno rispetto del principio della

proporzionalità, con il formale invito

all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che

vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e

quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;

-

in conclusione, constatata

l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di

collusione ed inquinamento delle prove, nonché rispetto del principio di

proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini

suesposti, l'istanza è parzialmente accolta ed è concessa una proroga del

carcere preventivo a cui è astretto __________ di un mese, cioè sino all’11

marzo 2007 compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 140 cifra 1 e 2, 156, 181, 183, 189, 287

CP, 19 cifra 1 e 19a LStup, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

§. Di

conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 1

(uno) mese e verrà a scadere l’11 marzo 2007 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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