INC.2006.36903
Proroga carcere preventivo
7 febbraio 2007Italiano22 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.36903
Data decisione, Autorità:
07.02.2007, GIAR
Titolo:
Proroga carcere preventivo
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.36903
Lugano
7 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia
Solcà
sedente
per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 17
gennaio 2007 dal
Procuratore pubblico
Nicola Respini, MP Lugano
nei confronti di
__________, __________,
attualmente c/o __________, __________,
(patr.
dall’avv. __________, __________);
accusato di ripetuta rapina aggravata consumata e
tentata (art. 140 cifra 1 e 2 CP), sub. ripetuta estorsione consumata e tentata
(art. 156 CP), ripetuta coazione (art. 181 CP), sequestro di persona e
rapimento (art. 183 CP), ripetuta coazione sessuale (art. 189 CP), ripetuta
usurpazione di funzione (art. 287 CP) e infrazione e contravvenzione alla LStup
(art. 19 cifra 1 e 19a LStup);
visto lo scritto 29 gennaio 2007 presentato dalla
difesa;
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
-
per quanto riguarda i fatti si può
far riferimento alla decisione 7 dicembre 2006 di questo giudice a seguito di
istanza di libertà provvisoria formulata dall’accusato in data 27/28 novembre
2006 (Inc. GIAR 369.2006.2):
“A.
__________ è stato arrestato l’11 agosto
2006 al suo domicilio, dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa
data del PP Nicola Respini, “per avere, a Lugano, ______ ed altre
imprecisate località, a partire dall’inizio dell’anno 2005, in un numero
imprecisato di occasioni, ma in particolare il 26 marzo ed il 2 dicembre 2005,
per procacciare a sé o a ad altri un indebito profitto, dopo essersi
legittimato quale agente della Polizia cantonale ticinese, sia esibendo alcuni
simboli della Polizia che una tessera di legittimazione con le generalità di “__________”,
tentato, rispettivamente commesso un furto ai danni di una prostituta e di un
transessuale (Pseudonimo: __________), munito di una pistola e di una fascetta
di plastica, usando violenza, minacciandoli di un pericolo imminente alla vita
e all’integrità corporale o rendendoli incapaci di opporre resistenza, tentato
di sottrarre e sottratto, subordinatamente tentato di indurre e indotto gli
stessi a consegnargli del denaro e segnatamente fr. 350.-“.
L’11 agosto 2006 il PP, con richiesta di
conferma dell’arresto, ha promosso ad __________ l’accusa per titolo di rapina
aggravata ripetuta, consumata e tentata, subordinatamente estorsione ripetuta,
consumata e tentata, coazione ripetuta e usurpazione di funzioni ripetuta
chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione – “per
chiarire le sue esatte responsabilità nei fatti che hanno portato al suo
arresto, come meglio menzionato nel rapporto di arresto, come pure in analoghi
episodi verificatisi nel corso dell’anno 2005; nonché individuarne le vittime
sulla base anche della documentazione sequestrata al suo domicilio” – e
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove “sia nei confronti
delle vittime che lo hanno denunciato, sia nei confronti di quelle non ancora
identificate” (GIAR 369.2006.1, doc.1).
Il 12 agosto 2006 questo giudice ha
confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione
con le vittime (Inc. GIAR 369.2006.1, doc. 4).
Sia davanti alla Polizia che a verbale
di conferma dell’arresto, __________ ha negato ogni addebito.”
-
con decisione 7 dicembre 2006
(inc. GIAR 369.2006.2, doc. 6) questo giudice – dopo avere constatato la pur
non contestata presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza – ha
respinto l’istanza di libertà provvisoria ritenuta l’esistenza di bisogni
istruttori e un concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove;
-
approssimandosi il termine di
scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha
inoltrato richiesta per una proroga di un mese e mezzo (istanza 17 gennaio
2007), allo scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori quali portare
a termine gli accertamenti richiesti il 12 gennaio 2007 alla Polizia cantonale
e procedere all’interrogatorio dei transessuali o delle prostitute i cui
nominativi dovessero risultare dalle ricerche della Polizia, interrogare il
gerente dell’__________ di __________ e della prostituta __________ (sia
singolarmente che a confronto con l’accusato, procedere al deposito degli atti
ed evadere eventuali complementi d’inchiesta che l’accusato dovesse richiedere
(istanza, p. 3), tutto ciò considerato il perdurare del pericolo di collusione
e di inquinamento delle prove visto che l’accusato, ritenuto il suo
atteggiamento reticente e negatorio in merito ai fatti contestatigli, potrebbe
ottenere dalle persone coinvolte (testimoni e vittime) delle versioni di comodo
e reciproci atti d’influenza (istanza, pag. 4);
-
a mente del magistrato inquirente,
la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità se
paragonata alla gravità dei fatti imputati all’accusato ed alla presumibile
pena che potrebbe essergli infitta in sede di processo considerata poi la
sussistenza dei motivi di interesse pubblico quali i gravi indizi di
colpevolezza e i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove; la messa in libertà provvisoria dell’accusato
potrebbe compromettere l’esito dell’inchiesta (istanza, p. 4);
-
la difesa, con scritto 29 gennaio
2007, pur non contestando i seri e concreti indizi di colpevolezza, si oppone
alla richiesta di proroga formulata dal PP, affermando che dal 7 dicembre 2006
sarebbe stato compiuto un solo atto istruttorio rilevante (ulteriore interrogatorio
di __________) e che gli ulteriori atti istruttori ipotizzati dal PP sarebbero
riferiti a casuali scoperte “non previste dal precedente programma del PP e
si ha ragione di dubitare oltretutto di assunzione incerta” (osservazioni,
p. 2); a mente della difesa non sarebbe più rispettato il principio di
proporzionalità non essendovi garanzie che la proroga richiesta sia efficace
nell’ambito istruttorio;
-
l'istanza, presentata
dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza
di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia,
pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente
richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
-
nel caso in esame non occorre
dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in
capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto
concluso a questo proposito nella decisione di questo giudice del 7 dicembre
2006 con la quale è stata respinta l’istanza di libertà provvisoria presentata
dalla difesa (Inc. GIAR 369.2006.2, doc. 6, p. 4, n° 3);
“Anche qualora non contestata,
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata
d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua
funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il
mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare
nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente, a
questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere
per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________
e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.
A sostenere questa tesi concorrono le
dichiarazioni di __________, prostituta regolarmente registrata alle Autorità
di Polizia, che già nel mese di aprile 2005 si era rivolta alla Polizia per
denunciare di essere stata oggetto di una tentata rapina la notte tra il 26 e
il 27 marzo 2005, presso il suo appartamento di via __________ a __________, da
un uomo che si era presentato quale agente di Polizia, mentre erano presenti
altre due prostitute (verbale di Polizia di __________ del 04.04.20005 di cui
al rapporto d’arresto di __________ dell’11.08.06, AI 6) una delle quali, __________,
ha confermato i fatti accaduti (verbale di Polizia di __________ del 21 aprile
2005 di cui al rapporto d’arresto di __________ dell’11.08.06, AI 6), nonché
quelle di __________, transessuale brasiliano che si prostituiva illegalmente
in un appartamento di __________ e che, in occasione di un normale controllo di
Polizia, il 10 agosto 2006, ha dichiarato di essere stato rapinato e costretto
ad un rapporto sessuale, dopo essere stato minacciato con una pistola da un
cliente che si era presentato quale agente di Polizia (verbali di Polizia di __________
del 10 agosto 2006 di cui al rapporto d’arresto di __________ dell’11.08.06, AI
6).
Oltre alle dichiarazioni summenzionate
sia __________ che __________ hanno riconosciuto tra nove ritratti fotografici,
mostrati loro dalla Polizia, quello di __________ come quello della persona che
avrebbe commesso i fatti descritti (verbali di Polizia di __________ e di __________
dell’11 agosto 2006 cui al rapporto d’arresto di __________ dell’11.08.06, AI
6). Essi hanno poi ribadito le proprie accuse a verbale davanti al PP ed in
presenza della difesa dell’accusato (AI 27 e AI 56).
Lo stesso dicasi per le dichiarazioni di
un’altro teste, __________ detto __________, transessuale brasiliano residente
a __________, che nel 2005 si è prostituiva in un appartamento di via __________:
anche __________ ha dichiarato di avere subito un tentativo di rapina da parte
di un cliente – al quale avrebbe assistito un suo coinquilino del momento, tale
__________ – che avrebbe voluto ottenere del denaro e una prestazione sessuale
senza pagare e che si sarebbe legittimato quale agente di Polizia, arrivando a
minacciare il teste con una pistola. Anche __________ ha riconosciuto con
sicurezza __________ come l’autore di tali gesta tra 9 fotografie mostrategli
dalla Polizia (verbale di Polizia di __________ del 29 agosto 2006, verbali
Polizia parti lese, all. 2). __________ ha poi confermato le proprie
dichiarazioni davanti al magistrato inquirente in un verbale a confronto con
l’accusato (AI 41).
A questo proposito non vanno poi
dimenticati gli oggetti rinvenuti al domicilio dell’accusato il giorno del suo
arresto tra cui: una pistola con munizione, due paia di manette, un giubbotto
arancione con la scritta “Polizia”, una cartella in pelle marrone, un porta
documenti nonché il ritrovamento nel suo Personal Computer di un file
contenente dei biglietti da visita con la scritta “Polizia cantonale – __________
ispettore capo” oggetti perlopiù identici, ma comunque simili, a quelli
menzionati dai testimoni come utilizzati dalla persona da loro accusata dei
fatti oggetto d’inchiesta. Ed infine riveste una certa rilevanza anche
l’ammissione dell’accusato di essersi presentato quale agente di Polizia ad un
transessuale dedito alla prostituzione in un appartamento di __________ “l’unico
episodio di cui mi ricordi, in occasione del quale mi sono presentato come
poliziotto e che vi è stata un po’ di tensione con un tras. Preciso che non si
trattava di vera e propria tensione ma più di preoccupazione da parte del trans.”
(Verbale PP di __________ del 4 settembre 2006, p. 4, AI 16).”
-
in merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti
a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che
questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo
vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da
assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di
prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di
collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del
mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato
nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una
possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della
deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice
atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal
senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS
1999, § 68 no 13).
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di
inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.
Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato
e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non
arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di
impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non
ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a
suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità
giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi
concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa
aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000
in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP
60.2004.297)
-
a mente del magistrato inquirente
non sarebbe ancora stato possibile procedere con il deposito degli atti dal
momento che, nel corso del mese di gennaio 2007, è emerso che nel periodo tra
febbraio ed aprile 2006, in due occasioni, una prostituta di nome __________
avrebbe avuto dei rapporti sessuali con un uomo il quale si sarebbe legittimato
con una tessera quale agente di polizia al fine di ottenere e non pagare le
prestazioni ottenute; è dunque necessario procedere con l’interrogatorio, anche
a confronto con l’accusato, di __________ (identificata in __________) – che a
dire del gerente dell’__________ di __________ dovrebbe rientrare in Ticino in
questi giorni – e a quello del gerente dell’EP dove quest’ultima esercita la
prostituzione (già sentito in Polizia, cfr. AI 86), nonché procedere con gli
accertamenti richiesti il 12 gennaio 2007 alla Polizia cantonale (su
suggerimento della difesa) e agli interrogatori delle prostitute e dei
transessuali eventualmente reperiti dalla Polizia, tutto ciò con la presenza di
un concreto e grave pericolo di collusione e di inquinamento delle prove dal
momento che __________ potrebbe ottenere dalle persone coinvolte (testimoni e
vittime) delle versioni di comodo e reciproci atti d’influenza, di qui la
necessità della proroga del carcere preventivo richiesta;
-
a questo proposito è evidente che
il reperimento di __________ ed il suo interrogatorio costituiscono atti
istruttori di sicura importanza per l'inchiesta, per l’accertamento dei fatti e
delle effettive responsabilità dell’accusato istante; se quanto avanzato dal teste
__________ dovesse essere confermato dalla diretta interessata,
indipendentemente dalla valutazione penale dei fatti in sé tale elemento
sarebbe atto a corroborare le dichiarazioni degli atri testi o vittime in
merito ad un modus operandi riconducibile all’accusato e ciò indipendentemente
dal fatto che questo tassello dell’inchiesta sia da ricondurre ad una scoperta
casuale degli inquirenti; anzi, proprio il fatto che tale scoperta degli
inquirenti è da ricondurre ad un caso fortuito, e che la presunta vittima non
abbia inteso rivolgersi in precedenza alla Polizia, è giustificato dal fatto (o
viceversa sostanzia l’ipotesi) che queste persone (vittime e testi) sono
sottoposte a pressioni e condizionamenti dovuti all’ambiente illegale e
omertoso in cui sono costrette a vivere per lavorare, con riferimento a quanto
avanzato dagli inquirenti secondo cui in questi mesi alla Polizia sarebbero
giunte diverse segnalazioni di ulteriori vittime di fatti analoghi, senza che
queste ultime si fossero presentate in Polizia per denunciare o testimoniare,
stante la loro situazione di illegalità, e comunque sempre di precarietà, in
Svizzera;
-
che può essere richiamato a questo
proposito quanto affermato nella decisione 7 dicembre 2006 di questo giudice
(inc. GIAR 369.2006.2, doc. 6):
“L’interrogatorio di queste persone è un
tassello importante per l’inchiesta, proprio in considerazione delle
peculiarità della stessa, che vede coinvolte vittime e testi cittadini
stranieri, perlopiù soggiornanti illegalmente in Svizzera e facenti parte di un
ambiente difficile quale quello della prostituzione. Le divergenze che emergono
dai verbali delle varie persone interrogate stanno a significare che le stesse
(che in parte neppure si conoscono) non si sono di certo accordate per accusare
vanamente __________. Le incertezze sulle date in cui sarebbero avvenuti i
fatti denunciati possono essere ricondotte allo stile di vita delle vittime le
quali, per lavoro o per necessità, a volte imposte dalle Autorità, devono
cambiare i loro programmi di residenza e di lavoro in determinato luogo.
Pure va considerata le difficoltà che le
Autorità inquirenti devono affrontare per reperire ed interrogare vittime e/o
testimoni. Non è per nulla casuale che l’unica prostituta che si è presentata
tempestivamente e spontaneamente alla Polizia per denunciare il tentativo di
rapina subito è stata __________, a beneficio di un permesso di dimora in
Svizzera e regolarmente iscritta al registro delle prostitute tenuto dalla
Polizia cantonale.
Il pericolo di collusione con queste
persone, già sentite e ancora da sentire, esiste ed è concreto.
Emerge infatti in modo evidente
dall'incarto che __________ sa come muoversi nell’ambiente delle prostitute e
dei transessuali. Egli frequentava assiduamente il mondo della prostituzione e
aveva contatti con diverse prostitute e diversi transessuali, ciò per sua
stessa dichiarazione (verbale di Polizia di __________ del 14 agosto 2006, p.
3, verbale PP di __________ del 4 settembre 2006 p. 6) oltre che del teste __________
il quale ha dichiarato al PP che nel periodo in cui __________ gli faceva da
autista riceveva numerose telefonate da prostitute alle quali si offriva per
vari favori e che, oltre alle prostitute, frequentava anche dei transessuali
(verbale PP di __________ del 23 novembre 2006, p. 3).
__________ sa come e chi contattare e
conosce le debolezze caratteriali o dettate dalla situazione di illegalità o
dall’ambiente di lavoro di queste persone, d’altronde è stata la stessa difesa
a sostenere di volere ricercare dei “transessuali e/o comunque persone in
grado di descrivere il carattere ed il comportamento di __________” e che “è
praticamente impossibile per il sottoscritto legale senza l’aiuto del cliente,
andare a ricercare persone con evidenti problemi di domicilio e dimora, che
variano il nome a fantasia e che non hanno più contatti con il signor __________
oramai da mesi” (istanza, p. 2). ed è sempre la difesa a sottolineare che,
“la maggior parte di essi risiede in Svizzera illegalmente ed un fermo di
polizia corrisponde spesso e volentieri con l’allontanamento assortito da
espulsione penale o amministrativa (osservazioni p.2).
Appare quindi concreto il rischio che __________,
se messo in libertà provvisoria, si muova per contattare le persone ancora da
interrogare, affinché non si facciano trovare dalla Polizia o lascino almeno il
Ticino o, in caso si trovassero all’estero, non ne facciano ritorno. Come pure
a concordare una versione da fornire agli inquirenti in caso di fermo da parte
della Polizia.
Il fatto che questi ultimi saranno
verosimilmente oggetto di procedimento penale (almeno per quanto riguarda il
soggiorno illegale e l’esercizio abusivo della prostituzione), permette di
ritenere come concreto il rischio di un accordo sulle dichiarazioni da fare al
momento delle verbalizzazioni e/o dei confronti specialmente relativamente ai
periodi di presenza di queste persone sul nostro territorio.
È pertanto necessario che i previsti
interrogatori e confronti con tali persone avvengano senza che si possa avere
il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.”
-
quanto appena ricordato vale, a
maggior ragione, anche per la prostituta __________ che ha descritto quanto
accaduto con un fantomatico poliziotto almeno ad una collega e al gerente dell’__________
di __________ presso cui lavorava, tanto che il gerente ha potuto riconoscere,
tra 9 fotografie segnaletiche mostrategli dalla Polizia, quella di __________
affermando che questa persona era quella del falso poliziotto che aveva creato
problemi alla __________; appare chiaro che è di primaria importanza che il PP
possa interrogare questa persona, che dovrebbe tornare in Ticino in questi
giorni (a detta del gerente dell’__________), nonché procedere ad un verbale a
confronto con il gerente dell’__________, senza che __________ possa tentare di
contattarli preventivamente per cercare di compiere atti di influenza nei loro
confronti (soprattutto nei confronti di __________) al fine di migliorare la
propria situazione processuale; lo stesso discorso, seppure con minore intensità,
può essere fatto per l’audizione delle persone (prostitute o transessuali con i
quali __________ avrebbe avuto frequenti contatti nel periodo 2005-2006) per
cui il PP ha dato ordine alla Polizia, il 12 gennaio 2007, che venissero
identificate e rintracciate;
-
la proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti e
ancora da compiere, avuto riguardo alla difficoltà di assumere elementi
probatori nel mondo della prostituzione, di persone perlopiù soggiornanti
illegalmente in Svizzera e comunque in modo discontinuo, ed al comportamento
istruttorio dell’accusato, è data; pure va ammessa nella sua eccezione più
generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio
di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati ad __________,
in particolare per le imputazioni di ripetuta rapina aggravata,
subordinatamente di ripetuta estorsione e sequestro di persona e rapimento;
-
l’accusato è stato arrestato l’11
agosto 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi sei mesi; in questo
lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con sufficiente celerità, considerati
diversi verbali, anche a confronto con testi e parti lese, davanti al PP nonché
la difficoltà oggettiva di reperire testi e vittime correlata con i timori che
questi ultimi hanno nel raccontare alla Polizia quanto a loro successo o quanto
a loro conoscenza (preferendo a volte tacere archiviando i fatti subiti tra i
“rischi del mestiere”), la proroga richiesta non è comunque del tutto rispetto
del principio di proporzionalità, apparendo più congrua alla procedura una
proroga di un mese che potrà permettere al PP di procedere (o concludere) con
gli atti istruttori ritenuti necessari e le incombenze procedurali;
-
i reati di cui è accusato __________
sono di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si tratta perlopiù di
crimini e con un minimo edittale di pena di un anno) considerata poi la reiterazione
a delinquere e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore
alla detenzione preventiva sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per
esperire gli atti istruttori necessari alla completazione dell’inchiesta ed ai
passi procedurali che ne conseguono, in pieno rispetto del principio della
proporzionalità, con il formale invito
all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che
vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e
quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;
-
in conclusione, constatata
l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di
collusione ed inquinamento delle prove, nonché rispetto del principio di
proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini
suesposti, l'istanza è parzialmente accolta ed è concessa una proroga del
carcere preventivo a cui è astretto __________ di un mese, cioè sino all’11
marzo 2007 compreso.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 140 cifra 1 e 2, 156, 181, 183, 189, 287
CP, 19 cifra 1 e 19a LStup, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
§. Di
conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 1
(uno) mese e verrà a scadere l’11 marzo 2007 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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