INC.2006.37303
Libertà provvisoria
15 settembre 2006Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2006.37303
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
art. 107 CPP-TI
art. 108 cpv. 1 CPP-TI
art. 108 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.37303
Lugano
15 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 12/14 settembre 2006 da
__________, attualmente detenuto presso il __________,
__________
(patr. d’ufficio dal lic. iur. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 14 settembre
2006 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella, Lugano
visto lo scritto della difesa
dell’accusato 15 settembre 2006;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
12 agosto 2006 dalla Polizia cantonale dopo che si era dato rocambolescamente
alla fuga su di una strada in cui vige il divieto di circolazione – poiché alla
guida di motoveicolo con applicate le targhe TI __________ rubate, senza
licenza di condurre e senza assicurazione RC – in occasione di un normale
controllo di Polizia. A seguito del suo fermo egli è stato trovato in possesso
di CHF 1'800.--, 2 bolas di cocaina e positivo a tale sostanza al test
Drugwipe.
Il 13 agosto 2006 il Procuratore
pubblico Moreno Capella ha ordinato l’arresto di __________ promuovendogli nel
contempo l’accusa per titolo di furto, infrazione alla Legge federale sulle
armi e sulle munizioni, infrazione alle norme della circolazione (sub. grave
infrazione alle norme della circolazione), guida in stato di inattitudine,
circolazione senza licenza di condurre o nonostante revoca, circolazione senza
licenza, conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile,
contravvenzione alla LStup e infrazione alla LStup, e meglio come descritto
nella richiesta di conferma dell’arresto 13 agosto 2006 (Inc. GIAR 373.2006.1,
doc. 1).
Il giorno stesso questo giudice
ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione, pericolo di
collusione con eventuali acquirenti e correi (fornitori), nonché pericolo di
recidiva, visti i numerosi precedenti per infrazione e contravvenzione alla
LStup (Inc. GIAR 373.2006.1, doc. 5).
A verbale di conferma
dell’arresto, a parte le infrazioni alla LCStr e il possesso di 2 bolas di
cocaina asseritamente detenute per uso personale, __________ ha negato ogni
addebito con riferimento alle accuse per infrazione alla LStup.
__________ è accusato di avere
venduto, nel corso del 2005 e fino al 12 agosto 2006 (giorno del suo arresto) a
__________, __________ e altre località del Ticino, a diversi tossicodipendenti,
almeno 140 grammi di eroina tant’è che il 4 settembre 2006 gli è stata estesa
l’accusa per infrazione aggravata alla LStup (AI 15).
B.
Il 12 agosto 2006 __________, con
l’istanza in discussione (giunta al Ministero pubblico il 14 settembre 2006),
chiede al Procuratore pubbico di essere posto in libertà provvisoria e,
glissando sulle imputazioni relative all’infrazione alla LStup, dichiara di
sapere di avere commesso “dei piccoli reati con la mia moto, per cui spero
lei mi condanni con un decreto”. (Inc. GIAR 373.2006.3, doc. 2).
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 14 settembre 2006 (Inc. GIAR 373.2006.3, doc. 1), ribadisce
che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza, evincibili in minima
parte dalle ammissioni dell’accusato stesso nonché dalle chiamate in correità
di consumatori e dall’analisi dei tabulati telefonici dell’utenza in suo uso
che testimonierebbe per un intenso scambio di telefonate con persone facenti
parte del mondo degli stupefacenti. Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed
il pericolo di collusione il Procuratore pubblico afferma che a fronte di un
atteggiamento negatorio dell’accusato si dovrà procedere con l’analisi dei
tabulati telefonici dell’utenza in suo uso (dati ricevuti soltanto il 4 settembre
scorso) per evidenziare le persone in contatto con __________ e procedere ai
loro interrogatori senza che l’accusato possa entrare in contatto con queste
persone, al fine di stabilire l’ampiezza della sua attività di spaccio.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva lo stesso appare dato già solo per il fatto che __________ sarebbe
un forte consumatore e beneficerebbe soltanto di una rendita di AI di
CHF 1'400.-- al mese. Il
Procuratore pubblico termina poi sottolineando l'assoluta proporzionalità del
carcere preventivo sin qui sofferto e ancora da soffrire in considerazione del
minimo edittale previsto in caso di infrazione aggravata alla LStup.
D.
La difesa dell’istante, con fax
14 settembre 2006, comunica “di non ritenere opportuno presentare osservazioni
all’istanza di libertà provvisoria presentata dal mio assistito”.
Il patrocinatore, senza peraltro
avanzare ipotesi di motivazioni a sostegno dell’istanza, chiede comunque di
valutare “se non sia il caso di permettere direttamente al signor __________
di esprimersi compiutamente sulle motivazioni alla base della sua richiesta e
di contestare, se del caso, le motivazioni addotte dal Procuratore pubblico
Moreno Capella nel suo preavviso negativo del 14 settembre 2006”.
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è
pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore
pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 14 settembre 2006, è tempestivo
avendo trasmesso a questo ufficio preavviso negativo il giorno stesso, nel
termine quindi di 3 giorni.
In ordine, per quanto riguarda la
ricevibilità dell’istanza in oggetto, che difetta totalmente di ogni
motivazione, vale la pena rilevare che ogni istanza e impugnativa, per essere
ricevibile, deve essere convenientemente motivata per consentire, in casu,
all’autorità adita di prendere adeguata posizione rispettivamente conclusione
di giudizio (decisione 28 giugno 1994 in re B.T., GIAR 263.94.2, e riferimenti;
decisione 21 agosto 2001 in re G.H., GIAR 360.2001.2); trattandosi in ogni modo
di statuire nel delicato campo della privazione della libertà personale, viene
abbondanzialmente affrontato il merito, anche se la difesa non ha neppure
tentato di sostanziare l’istanza del proprio patrocinato (e comunque, anche se
fossero pervenute osservazioni nel merito – da parte dell’accusato o del
difensore – , si tratterebbe sostanzialmente di una nuova istanza – essendo
quella in oggetto del tutto carente di motivazioni – con impossibilità per il
magistrato inquirente di prendere posizione in proposito, dati i ristretti
tempi procedurali di decisione in questa sede).
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Anche qualora non contestata, l’esistenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio,
pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che
è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente,
a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere
per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________
e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi
di colpevolezza neppure contestati né dall’accusato nella sua istanza di
libertà provvisoria né dal suo difensore. A sostenere questa tesi concorrono le
dichiarazioni di suoi acquirenti (__________, verbale Polizia del 26 agosto
2006; __________, verbale di Polizia del 18 agosto 2006; __________, verbale di
Polizia del 12 settembre 2006; __________, verbale di Polizia del 12 settembre
2006) come rilevato dal Procuratore pubblico nel preavviso negativo.
4.
a)
In relazione
ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà
personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con
gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da
effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove
che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di
tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N.
Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è,
di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht
alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten
oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N.
Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del
pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova
da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo
di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di
collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del
mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato
nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una
possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della
deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice
atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal
senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS
1999, § 68 no 13).
b)
È, di regola,
compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di
motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota
alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329) - se ne afferma l'esistenza,
sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o
inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.). Nel caso in esame, il
Procuratore pubblico indica un pericolo di collusione con correi e acquirenti
(Preavviso, pag. 2).
c)
Ora, malgrado
limitatezza delle spiegazioni del PP in quest’ambito, emerge in modo evidente
dall'incarto, in particolare dal rapporto di segnalazione 14 settembre 2006
della Polizia cantonale (AI 22) che, da una prima analisi dei tabulati
telefonici dell’utenza in uso a __________, gli inquirenti avrebbero notato un
intenso traffico telefonico, negli ultimi mesi prima dell’arresto, sia con
persone già interrogate come suoi acquirenti, sia con altre (verosimilmente
sospettate di esserlo) che dovranno essere convocate ed interrogate a breve
dalla Polizia. Sarebbero inoltre evidenti contatti con persone residenti oltre
San Gottardo, dove sembra che __________ si sia spesso rifornito di sostanze
stupefacenti (cfr. tra l’altro verbale di Polizia di __________ del 18 agosto
2006, p. 2), sui quali sarebbero in corso accertamenti di Polizia.
L’identificazione
di queste persone e la loro audizione è di sicura importanza per l'inchiesta,
per l'accertamento dei fatti e delle effettive responsabilità dell’accusato qui
istante.
Appare
evidente, da una semplice lettura degli atti, che __________ ha tentato di
minimizzare le proprie responsabilità nell’attività di spaccio di eroina a lui
imputata, specialmente quella che sembrerebbe, dai verbali dei suoi acquirenti
in parte già contestatigli dalla Polizia nel verbale 22 agosto 2006 (agli atti
senza numerazione), essere perdurata sino al momento dell’arresto avvenuto in
agosto 2006.
È infatti certamente poco
credibile che __________, che è tossicodipendente (cfr. verbale di Polizia 17
agosto 2006, p. 1, agli atti senza numerazione), sia riuscito a vivere e a
finanziarsi il proprio consumo di cocaina di questi mesi (cfr. verbale di
Polizia 17 agosto 2006, p. 2, agli atti senza numerazione) con una rendita AI
di CHF 1'400.-- al mese.
A giusta ragione, e basandosi su
indizi concreti, gli inquirenti credono che l’attività di vendita di __________
sia stata ben più importante di quella ammessa nei suoi verbali.
Che si debba ora fare chiarezza
con i dovuti confronti con gli acquirenti e con la ricerca di fornitori e
correi in Ticino ed oltre Gottardo appare, a questo stadio, più che legittimo.
Ne consegue che a questo punto pure concreto è il pericolo di collusione. I
rapporti tra __________ ed i suoi fornitori nonché i suoi acquirenti, il fatto
che questi ultimi saranno sicuramente oggetto di procedimento penale,
permettono di ritenere come concreto il rischio di un accordo sulle
dichiarazioni da fare al momento delle verbalizzazioni e/o dei confronti,
specialmente in relazione ai quantitativi trattati o addirittura a
dichiarazioni di estraneità dai fatti (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257).
È pertanto necessario, oltre che
opportuno nell’interesse dell’accusato stesso, che i previsti interrogatori e
confronti con suoi ulteriori venditori ed acquirenti avvengano senza che si
possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.
5.
Malgrado una
volta stabilita l'esistenza di bisogni istrutturi, in relazione con un pericolo
di collusione e di inquinamento delle prove, ci si potrebbe anche esimere
dall'esaminare se sussistono anche elementi concreti circa il pericolo di recidiva,
appare comunque opportuno osservare quanto segue.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente lo evoca,
con riferimento alla tossicodipendenza dell’accusato e con la limitatezza delle
sue possibilità finanziarie (preavviso, p. 2).
Il periodo di commissione dei
reati è esteso: l’inchiesta fa riferimento a ripetute vendite di eroina già nel
2005, vendite che elementi concreti fanno supporre non essersi interrotte
neppure nel 2006 (come testimoniano i verbali di alcuni tossicodipendenti, suoi
acquirenti, menzionati sopra) e ciò, malgrado __________ sia già stato
condannato in passato per infrazione alla LStup a pene da espiare (Inc. GIAR
373.2006
, doc. 4, casellario giudiziale, AI 24). Egli non appare poi in grado
di riuscire a far fronte alla propria tossicodipendenza, malgrado sia anche in
cura metadonica, con i soli CHF 1'400.-- della rendita AI con i quali deve pure
provvedere al proprio sostentamento.
Vi è quindi il concreto pericolo
che __________, se posto in libertà provvisoria, senza possibilità di entrate
finanziarie legali che integrino la rendita AI, ritorni a spacciare sostanze
stupefacenti al fine di permettersi i propri consumi.
Tutti questi elementi di fatto
concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF
123.
I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b).
È poi indubbio che si è
confrontati con reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute
pubblica (DTF 105 Ia 26) e a questo proposito ci si chiede perché, a fronte di
numerose chiamate in causa come venditore di eroina da parte di tossicodipendenti,
avvenute ad autunno 2005 (cfr. i documenti allegati alla richiesta di conferma
dell’arresto, inc. GIAR 373.2006.1, doc. 4), gli inquirenti abbiano atteso una
corsa in motocicletta finita male (del 12 agosto 2006) per finalmente
contestare formalmente al qui accusato le vendite di eroina menzionate nella
richiesta di conferma dell’arresto del 13 agosto 2006 (AI 2) e nell’estensione
dell’accusa del 4 settembre 2006 (AI 15), parte delle quali risalenti appunto
all’anno scorso.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti e
ancora da compiere, avuto riguardo alla perseveranza nel reato ed al
comportamento istruttorio dell’accusato, è sicuramente data.
Pure va ammessa nella sua
eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli
reati imputati a __________, in particolare per l’imputazione di infrazione
aggravata alla LStup.
L’accusato è stato arrestato il
12.
agosto 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da un mese e tre giorni. In
questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con sufficiente celerità
(specialmente per quanto riguarda i passi istruttori effettuati e quelli
previsti e menzionati nel rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del
14.
settembre 2006, AI 22).
Il reato principale imputato a __________
è di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si tratta di un crimine con un
minimo edittale di pena di un anno, non si può dimenticare che i quantitativi
di eroina in gioco sono tali da mettere in pericolo la salute pubblica) e in
caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione
preventiva sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per esperire gli
atti istruttori necessari alla completazione dell’inchiesta, in pieno rispetto
del principio della proporzionalità.
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione – di
principio irricevibile e che non può essere sanata da osservazioni al preavviso
negativo come già rilevato – è abbondanzialmente respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è irricevibile
e abbondanzialmente respinta nel merito.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster