INC.2006.38702
Libertà provvisoria
15 novembre 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.38702
Data decisione, Autorità:
15.11.2006, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
art. 139 CPP-TI
art. 144 CPP-TI
art. 186 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.38702
Lugano
15 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 9/10 novembre 2006 da
__________, __________, __________, __________
(patr. dal lic. iur. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 13 novembre
2006 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella, Lugano,
visto lo scritto (fax) della
difesa dell’accusato del 14 novembre 2006;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
__________ è stata arrestata il
22 agosto 2006 a __________ (__________) in entrata in Svizzera alla dogana di __________,
13 aprile 2004 del PP Capella per titolo di furto aggravato, abuso di un
impianto per l’elaborazione dati, danneggiamento, violazione di domicilio e
furto d’uso (GIAR 2006.387.1, doc. 2), sostanzialmente per avere tra settembre
2002 e agosto 2003, in Ticino e diverse località della Svizzera, commesso in
correità con __________, __________ e __________, almeno 28 furti con scasso,
sottraendo perlopiù gioielli e denaro contanti per una refurtiva denunciata di
almeno CHF 810'798.
Con la richiesta di conferma dell’arresto 25 agosto 2006 il
magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per i titoli di reato
menzionati nell’ordine d’arresto (Inc. GIAR 387.2006.1, doc. 1), mentre che
questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusata, considerata la presenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza e, con riferimento alla richiesta di
conferma dell’arresto, per i bisogni dell’istruzione e per il pericolo di
fuga, trattandosi di una cittadina straniera senza legami con il territorio
Svizzero (Inc. GIAR 387.2006.1, doc. 4).
A verbale di conferma dell’arresto,
così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha confermato di
essere venuta in Svizzera, negli anni precedenti, con la sorella __________ e
con __________ a commettere furti nelle abitazioni e di essersi anche occupata
di portare la refurtiva in Italia e di averla venduta.
Davanti al magistrato inquirente __________
ha continuato per lo più a non ricordarsi dei singoli furti commessi non
contestando però nella sostanza le chiamate in correità della sorella e della
nipote.
B.
Il 9 novembre 2006 __________,
con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di
essere posta in libertà provvisoria; la difesa, che sembra contestare
l’esistenza dei seri indizi di reato – “La signora __________ è stata
chiamata in correità da due sue parenti, ma non è mai stata colta in flagranza
di delitto (recte crimine n.d.r.). A sostanziare le ipotesi di reati
concorrono solo le chiamate in correità ma, per ora, sembra ancora nessun
rilievo di impronte o materiale biologico è stato esperito nei luoghi dei reati
di cui è indiziata (recte accusata, n.d.r.) o, nel caso lo fosse stato,
non emergono rilievi a lei appartenenti” (istanza di libertà provvisoria,
p. 2 punto 2., Inc. GIAR 387.2006.2, doc. 1) – dopo una breve introduzione sui
fatti, afferma che la sua patrocinata, che si trova in carcere preventivo da
ormai 80 giorni, nella denegatissima ipotesi in cui verrebbe condannata
beneficerebbe con ogni probabilità della sospensione condizionale della pena ai
sensi dell’art. 41 cpv. 1 CP, non potendosi scartare una prognosi favorevole
con la semplice esistenza di qualche precedente penale commesso dall’accusata
all’estero e che la difesa definisce di poca rilevanza (oltre ad avanzare la
tesi dell’errore giudiziario). L’accusata e la sua famiglia si sarebbero poi “convertiti”
al commercio di ferramenta “lasciandosi alle spalle una vita di espedienti,
spesso illeciti, e abbracciando una vita di onesto lavoro” (istanza, p. 3).
Per quanto riguarda i bisogni
istruttori l’inchiesta sarebbe ormai conclusa ed i fatti, che risalgono a 3
anni fa, sono “da lungo tempo assodati” (istanza, p. 3).
Per quanto concerne il pericolo
di fuga si osserva come l’accusata è ben inserita socialmente a __________ e
comunque la sua famiglia sarebbe disponibile al pagamento di una cauzione ai
sensi dell’art. 110 CPP (istanza, p. 4).
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 13 novembre 2006 (Inc. GIAR 387.2006.2, doc. 2) comunica di
avere ormai concluso l’inchiesta e di essere prossimo all’emanazione del
deposito atti e che “l’accusata verrà quindi, nei termini di legge, deferita
alle competenti Assise correzionali”. Il PP ribadisce che esistono gravi e
concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusata, evincibili dalle
chiamate in correità di __________ e di __________, dai riscontri scientifici e
dalle ammissioni (seppur generiche e correlate da numerosi “non ricordo”)
dell’accusata stessa.
A mente del magistrato inquirente
vi sarebbe anche concreto pericolo di fuga, essendo l’accusata cittadina
italiana senza alcun legame con il nostro Paese ma con fortissimi legami in
Patria dove sarebbe addirittura “il perno della famiglia”; non potendosi
per di più escludere a priori che all’accusata venga inflitta una pena da
espiare (viste le condanne alle corree) e, considerato il suo atteggiamento
processuale “più incline al silenzio che non alla collaborazione”, il PP
ritiene plausibile che l’accusata preferirebbe non presentarsi al processo se
messa in libertà provvisoria.
D.
La difesa, con osservazioni 14
novembre 2006 di cui si dirà, se del caso, in seguito, si è sostanzialmente
confermata nella propria istanza di libertà provvisoria.
Considerandi
1.
L’accusata, detenuta, è
pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso negativo del
Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 10 novembre 2006, è
tempestivo avendolo trasmesso a questo ufficio, unitamente al preavviso
negativo e all’intero incarto penale, il 13 novembre 2006, nel termine di 3 giorni
previsto dall’art. 108 cpv. 1 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento
delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere
fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge,
sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse
pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20
marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra
altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998
n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente,
a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la
presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ __________
relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.
La difesa sembra infatti
trascurare il fatto che l’accusata ha più volte ammesso di essere ripetutamente
venuta in Svizzera con la sorella __________ e la nipote __________ a
commettere furti (per tutti i verbale PP del 10 ottobre 2006, AI 38 e sulle
modalità di commissione dei furti il verb. PP 3 novembre 2006, AI 45). A torto
asserisce poi che non vi sarebbero riscontri oggettivi a sostegno della sua
partecipazione ai furti imputatile (a questo proposito basti ricordare il
rapporto di comparizione dattiloscopia della Polizia scientifica del 5 maggio
2003, allegato 3 al rapporto di complemento 11 maggio 2003, AI 2, o il rapporto
di segnalazione per richiesta di tabulati retroattivi del 23 marzo 2004, AI 4,
che riporta i fotogrammi che riprendono l’accusata mentre sta indebitamente
prelevando da un bancomat con una carta bancaria rubata in precedenza) e
sottovaluta le circostanziate chiamate in correità di sorella e nipote peraltro
non contestate, almeno nella sostanza, dall’accusata (cfr. verbale PP 3 novembre
2006, p. 1, AI 44 e verb. PP 3 novembre 2006, p. 3, AI 45), oltre che il
riconoscimento di una parte lesa per quanto riguarda il furto a __________ del
6.
maggio 2003 (cfr. verb. PP del 10 ottobre 2006, p. 8. AI 37).
4.
L’accusata
ritiene che non sussistano più bisogni istruttori né pericolo di
collusione, essendo ormai il procedimento penale allo stadio del deposito degli
atti, dello stesso parere il PP.
5.
Il pericolo di fuga è l’unico
motivo di interesse pubblico evocato dal magistrato inquirente, per
giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusata.
a)
Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19.
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo
di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.
gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
La difesa sostiene che “la
signora fa parte di una famiglia zingara sedentarizzata. Da decenni ormai non
sono più nomadi, bensì facilmente reperibili, con fisso domicilio a __________
dove la famiglia vive, lavora e dove i figli in età scolastica frequentano le
elementari e le medie.” (istanza, p. 4, punto 5.1.).
A mente del PP è invece dato e
sufficientemente concreto il pericolo di fuga; l’accusata è cittadina italiana
e non avrebbe alcun legame con il nostro paese. In queste circostanze,
considerato il suo atteggiamento giudicato non propriamente collaborativo,
sussiste serio pericolo che possa essere tentata di sottrarsi al procedimento (preavviso
negativo, p. 2).
__________ è cittadina italiana e
risiede in Italia a __________ (provincia di __________) con i figli ed il
compagno. Ella non ha alcun legame con il nostro Paese, né famigliare né
professionale, mentre che, di tutta evidenza, il motivo della sua venuta in
Svizzera nel 2002 e 2003 con sue due parenti è legato unicamente alla
commissione dei furti di cui è accusata.
Non è chiaro, e la difesa non lo
spiega ulteriormente, per quale motivo l’essere socialmente integrato nel
proprio Paese, per uno straniero perseguito penalmente in Svizzera, possa
essere considerato elemento atto a scongiurare il pericolo di fuga.
Pure l’atteggiamento processuale
dell’accusata, che appare poco collaborativo – è evidente che __________ ha
ammesso di avere commesso i furti di cui è accusata ma, se da un lato ammette,
dall’altro la difesa sostiene non esservi riscontri oggettivi a suo carico –
concorre a sostanziare il timore che l’accusata non abbia nessuna intenzione di
fare piena chiarezza della sua posizione sottoponendosi di buon grado ad un
processo in Svizzera.
Per quanto riguarda la presenza
di riscontri oggettivi già si è detto per quanto riguarda l’analisi
dell’esistenza degli indizi di reato.
Per quanto riguarda le chiamate
di correo la difesa dimentica che è stata l’accusata stessa a dichiarare
attendibili, almeno nel complesso, i verbali di sorella e nipote che, non solo
non ha contestato se non per alcuni dettagli, ma che non sono state chiamate
dalla difesa a nuovamente deporre per eventualmente smentire le proprie
dichiarazioni accusatorie nei confronti di sorella e zia.
Tutto ciò considerato fa temere
che, se messa in libertà provvisoria, l’accusata potrebbe preferire facilmente
evitare di tornare in Svizzera per sottoporsi al processo – considerato poi che
non facendo parte di una famiglia nomade (per stessa ammissione della difesa)
non avrebbe nessun danno di rilevo (né personale né per il gruppo famigliare)
dal dovere evitare di entrare o transitare in Svizzera – rendendo concreto il pericolo
di fuga.
Alla luce di quanto sopra deve
essere considerato come probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che
qualora confrontata con il rischio di un pena di una certa gravità (e non
necessariamente al beneficio della sospensione condizionale), l’accusata possa
ritenere come la soluzione più interessante quella di rimanere in Italia e non
ritornare in Svizzera per la celebrazione del processo con il rischio di dovere
rientrare in carcere e di conseguenza di non potere essere materialmente e fisicamente
d’aiuto alla sua famiglia. Se le accuse dovessero essere confermate il rischio
di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa
prevedono anche la reclusione), anche in considerazione dei precedenti penali
dell’accusata in Italia per reati analoghi, che verranno sicuramente
considerati in sede di giudizio, nonché in considerazione della condanna delle
corree __________ e __________, avvenuta con sentenza 5 agosto 2004 della Corte
delle Assise criminali di Lugano. Non è neppure certo che ella possa (sempre
eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest’elemento da
solo non è determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se
ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701).
b)
Come già detto sopra, nel caso in
esame il rischio di una pena da espiare non è da sottovalutare ed il rischio di
fuga, in genere, appare maggiore quanto più ci si avvicina al giudizio di
merito (cfr. Mario Luvini, in Rep 1989 p. 287 ss, nota 38).
La richiesta di fissare una
cauzione può essere oggetto di discussione allorquando l'unico motivo a
giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva è il pericolo di
fuga ma ciò a condizione che tutti gli elementi per una sua determinazione
siano dati, ciò che qui non è il caso vista l'impossibilità di stabilire un
importo secondo i criteri minimi riconosciuti (N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH
1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF 105 Ia 187).
Non solo non viene avanzata
nessuna proposta di cauzione con un importo determinato, ma sfugge totalmente
al magistrato inquirente e a questo giudice la capacità finanziaria
dell’accusata e della sua famiglia, elemento indispensabile per potere
stabilire con cognizione di causa l’eventuale importo cauzionale in ossequio ai
dettami della giurisprudenza.
In ogni caso, il versamento di
una cauzione così come proposto dalla difesa appare comunque, di primo acchito,
insufficiente, a garantire la presenza dell'accusata al dibattimento.
L’entità della cauzione deve
infatti essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e
all’importanza del pericolo di fuga; occorre pure considerare la situazione
economica dell’accusato e delle persone eventualmente chiamate a prestare
cauzione (DTF 105 Ia 186; Sj 1980 389). Nel caso in esame gli elementi per
valutare la cauzione non sono dati. Spetta infatti all’accusato e a chi è
disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e
completa valutazione della situazione (SJ 1980, 181 e 586).
La cauzione, essendo proposta da
terzi (materialmente da non meglio precisati famigliari, ma non è nota la loro
identità come il quantum della cifra proposta e la sua provenienza), non potrebbe
essere valutata per ottenere quell’effetto dissuasivo che l’applicazione di
tale strumento dovrebbe implicare. Non conoscendo la capacità finanziaria e
dell’accusata e dei non meglio precisati famigliari che presterebbero la
cauzione, non è infatti possibile valutare se l’accusata potrebbe facilmente
preferire perdere l’importo depositato piuttosto che presentarsi al
dibattimento.
Di conseguenza, considerato
quanto sopra e cioè la gravità dei reati, la concretezza del pericolo di fuga e
la mancanza di elementi patrimoniali a disposizione, la misura sostituiva
dell’arresto proposta non può essere presa in considerazione.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta da __________, alla luce della gravità delle
accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e della celerità con
la quale è stata condotta l’inchiesta è sicuramente data.
Pure va ammessa nella sua
eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli
reati imputati a __________.
L’accusata è stata arrestata il
22.
agosto 2006, è sarebbe ormai prossimo (per stesse rassicurazioni del PP che
ha ricevuto il rapporto di Polizia soltanto il 10 novembre scorso) il deposito
degli atti, ed il PP ha assicurato che, fatta salva la presentazione di
complementi istruttori, sarà celere l’emanazione dell’atto d’accusa (preavviso negativo,
p. 2); ad oggi __________ è in detenzione preventiva da meno di tre mesi, in
caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione
preventiva sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per l’emanazione
dell’atto d’accusa e per l’aggiornamento del processo in pieno rispetto del
principio della proporzionalità.
7.
In conclusione, alla luce di
quanto sopra esposto, si deve concludere che nei confronti di __________ sono
dati gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga. Per i motivi suesposti
non può entrare in linea di conto la fissazione di una cauzione.
Il presente giudizio, in tema di
libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia (art. 39 let. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 139, 144 e
186 ss., 102, 103, 173, 174, 184, 279 ss e 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata il 9 novembre 2006 da __________
è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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