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Decisione

INC.2006.38702

Libertà provvisoria

15 novembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stata arrestata il

22 agosto 2006 a __________ (__________) in entrata in Svizzera alla dogana di __________,

13 aprile 2004 del PP Capella per titolo di furto aggravato, abuso di un

impianto per l’elaborazione dati, danneggiamento, violazione di domicilio e

furto d’uso (GIAR 2006.387.1, doc. 2), sostanzialmente per avere tra settembre

2002 e agosto 2003, in Ticino e diverse località della Svizzera, commesso in

correità con __________, __________ e __________, almeno 28 furti con scasso,

sottraendo perlopiù gioielli e denaro contanti per una refurtiva denunciata di

almeno CHF 810'798.

Con la richiesta di conferma dell’arresto 25 agosto 2006 il

magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per i titoli di reato

menzionati nell’ordine d’arresto (Inc. GIAR 387.2006.1, doc. 1), mentre che

questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusata, considerata la presenza

di gravi e concreti indizi di colpevolezza e, con riferimento alla richiesta di

conferma dell’arresto, per i bisogni dell’istruzione e per il pericolo di

fuga, trattandosi di una cittadina straniera senza legami con il territorio

Svizzero (Inc. GIAR 387.2006.1, doc. 4).

A verbale di conferma dell’arresto,

così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha confermato di

essere venuta in Svizzera, negli anni precedenti, con la sorella __________ e

con __________ a commettere furti nelle abitazioni e di essersi anche occupata

di portare la refurtiva in Italia e di averla venduta.

Davanti al magistrato inquirente __________

ha continuato per lo più a non ricordarsi dei singoli furti commessi non

contestando però nella sostanza le chiamate in correità della sorella e della

nipote.

B.

Il 9 novembre 2006 __________,

con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di

essere posta in libertà provvisoria; la difesa, che sembra contestare

l’esistenza dei seri indizi di reato – “La signora __________ è stata

chiamata in correità da due sue parenti, ma non è mai stata colta in flagranza

di delitto (recte crimine n.d.r.). A sostanziare le ipotesi di reati

concorrono solo le chiamate in correità ma, per ora, sembra ancora nessun

rilievo di impronte o materiale biologico è stato esperito nei luoghi dei reati

di cui è indiziata (recte accusata, n.d.r.) o, nel caso lo fosse stato,

non emergono rilievi a lei appartenenti” (istanza di libertà provvisoria,

p. 2 punto 2., Inc. GIAR 387.2006.2, doc. 1) – dopo una breve introduzione sui

fatti, afferma che la sua patrocinata, che si trova in carcere preventivo da

ormai 80 giorni, nella denegatissima ipotesi in cui verrebbe condannata

beneficerebbe con ogni probabilità della sospensione condizionale della pena ai

sensi dell’art. 41 cpv. 1 CP, non potendosi scartare una prognosi favorevole

con la semplice esistenza di qualche precedente penale commesso dall’accusata

all’estero e che la difesa definisce di poca rilevanza (oltre ad avanzare la

tesi dell’errore giudiziario). L’accusata e la sua famiglia si sarebbero poi “convertiti”

al commercio di ferramenta “lasciandosi alle spalle una vita di espedienti,

spesso illeciti, e abbracciando una vita di onesto lavoro” (istanza, p. 3).

Per quanto riguarda i bisogni

istruttori l’inchiesta sarebbe ormai conclusa ed i fatti, che risalgono a 3

anni fa, sono “da lungo tempo assodati” (istanza, p. 3).

Per quanto concerne il pericolo

di fuga si osserva come l’accusata è ben inserita socialmente a __________ e

comunque la sua famiglia sarebbe disponibile al pagamento di una cauzione ai

sensi dell’art. 110 CPP (istanza, p. 4).

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 13 novembre 2006 (Inc. GIAR 387.2006.2, doc. 2) comunica di

avere ormai concluso l’inchiesta e di essere prossimo all’emanazione del

deposito atti e che “l’accusata verrà quindi, nei termini di legge, deferita

alle competenti Assise correzionali”. Il PP ribadisce che esistono gravi e

concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusata, evincibili dalle

chiamate in correità di __________ e di __________, dai riscontri scientifici e

dalle ammissioni (seppur generiche e correlate da numerosi “non ricordo”)

dell’accusata stessa.

A mente del magistrato inquirente

vi sarebbe anche concreto pericolo di fuga, essendo l’accusata cittadina

italiana senza alcun legame con il nostro Paese ma con fortissimi legami in

Patria dove sarebbe addirittura “il perno della famiglia”; non potendosi

per di più escludere a priori che all’accusata venga inflitta una pena da

espiare (viste le condanne alle corree) e, considerato il suo atteggiamento

processuale “più incline al silenzio che non alla collaborazione”, il PP

ritiene plausibile che l’accusata preferirebbe non presentarsi al processo se

messa in libertà provvisoria.

D.

La difesa, con osservazioni 14

novembre 2006 di cui si dirà, se del caso, in seguito, si è sostanzialmente

confermata nella propria istanza di libertà provvisoria.

Considerandi

1.

L’accusata, detenuta, è

pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso negativo del

Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 10 novembre 2006, è

tempestivo avendolo trasmesso a questo ufficio, unitamente al preavviso

negativo e all’intero incarto penale, il 13 novembre 2006, nel termine di 3 giorni

previsto dall’art. 108 cpv. 1 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento

delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere

fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del

Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge,

sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse

pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20

marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra

altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998

n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L’esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente,

a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la

presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ __________

relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.

La difesa sembra infatti

trascurare il fatto che l’accusata ha più volte ammesso di essere ripetutamente

venuta in Svizzera con la sorella __________ e la nipote __________ a

commettere furti (per tutti i verbale PP del 10 ottobre 2006, AI 38 e sulle

modalità di commissione dei furti il verb. PP 3 novembre 2006, AI 45). A torto

asserisce poi che non vi sarebbero riscontri oggettivi a sostegno della sua

partecipazione ai furti imputatile (a questo proposito basti ricordare il

rapporto di comparizione dattiloscopia della Polizia scientifica del 5 maggio

2003, allegato 3 al rapporto di complemento 11 maggio 2003, AI 2, o il rapporto

di segnalazione per richiesta di tabulati retroattivi del 23 marzo 2004, AI 4,

che riporta i fotogrammi che riprendono l’accusata mentre sta indebitamente

prelevando da un bancomat con una carta bancaria rubata in precedenza) e

sottovaluta le circostanziate chiamate in correità di sorella e nipote peraltro

non contestate, almeno nella sostanza, dall’accusata (cfr. verbale PP 3 novembre

2006, p. 1, AI 44 e verb. PP 3 novembre 2006, p. 3, AI 45), oltre che il

riconoscimento di una parte lesa per quanto riguarda il furto a __________ del

6.

maggio 2003 (cfr. verb. PP del 10 ottobre 2006, p. 8. AI 37).

4.

L’accusata

ritiene che non sussistano più bisogni istruttori né pericolo di

collusione, essendo ormai il procedimento penale allo stadio del deposito degli

atti, dello stesso parere il PP.

5.

Il pericolo di fuga è l’unico

motivo di interesse pubblico evocato dal magistrato inquirente, per

giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusata.

a)

Il pericolo di fuga, per

giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una

certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto

in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento

penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena

presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19.

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo

di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.

gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

La difesa sostiene che “la

signora fa parte di una famiglia zingara sedentarizzata. Da decenni ormai non

sono più nomadi, bensì facilmente reperibili, con fisso domicilio a __________

dove la famiglia vive, lavora e dove i figli in età scolastica frequentano le

elementari e le medie.” (istanza, p. 4, punto 5.1.).

A mente del PP è invece dato e

sufficientemente concreto il pericolo di fuga; l’accusata è cittadina italiana

e non avrebbe alcun legame con il nostro paese. In queste circostanze,

considerato il suo atteggiamento giudicato non propriamente collaborativo,

sussiste serio pericolo che possa essere tentata di sottrarsi al procedimento (preavviso

negativo, p. 2).

__________ è cittadina italiana e

risiede in Italia a __________ (provincia di __________) con i figli ed il

compagno. Ella non ha alcun legame con il nostro Paese, né famigliare né

professionale, mentre che, di tutta evidenza, il motivo della sua venuta in

Svizzera nel 2002 e 2003 con sue due parenti è legato unicamente alla

commissione dei furti di cui è accusata.

Non è chiaro, e la difesa non lo

spiega ulteriormente, per quale motivo l’essere socialmente integrato nel

proprio Paese, per uno straniero perseguito penalmente in Svizzera, possa

essere considerato elemento atto a scongiurare il pericolo di fuga.

Pure l’atteggiamento processuale

dell’accusata, che appare poco collaborativo – è evidente che __________ ha

ammesso di avere commesso i furti di cui è accusata ma, se da un lato ammette,

dall’altro la difesa sostiene non esservi riscontri oggettivi a suo carico –

concorre a sostanziare il timore che l’accusata non abbia nessuna intenzione di

fare piena chiarezza della sua posizione sottoponendosi di buon grado ad un

processo in Svizzera.

Per quanto riguarda la presenza

di riscontri oggettivi già si è detto per quanto riguarda l’analisi

dell’esistenza degli indizi di reato.

Per quanto riguarda le chiamate

di correo la difesa dimentica che è stata l’accusata stessa a dichiarare

attendibili, almeno nel complesso, i verbali di sorella e nipote che, non solo

non ha contestato se non per alcuni dettagli, ma che non sono state chiamate

dalla difesa a nuovamente deporre per eventualmente smentire le proprie

dichiarazioni accusatorie nei confronti di sorella e zia.

Tutto ciò considerato fa temere

che, se messa in libertà provvisoria, l’accusata potrebbe preferire facilmente

evitare di tornare in Svizzera per sottoporsi al processo – considerato poi che

non facendo parte di una famiglia nomade (per stessa ammissione della difesa)

non avrebbe nessun danno di rilevo (né personale né per il gruppo famigliare)

dal dovere evitare di entrare o transitare in Svizzera – rendendo concreto il pericolo

di fuga.

Alla luce di quanto sopra deve

essere considerato come probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che

qualora confrontata con il rischio di un pena di una certa gravità (e non

necessariamente al beneficio della sospensione condizionale), l’accusata possa

ritenere come la soluzione più interessante quella di rimanere in Italia e non

ritornare in Svizzera per la celebrazione del processo con il rischio di dovere

rientrare in carcere e di conseguenza di non potere essere materialmente e fisicamente

d’aiuto alla sua famiglia. Se le accuse dovessero essere confermate il rischio

di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa

prevedono anche la reclusione), anche in considerazione dei precedenti penali

dell’accusata in Italia per reati analoghi, che verranno sicuramente

considerati in sede di giudizio, nonché in considerazione della condanna delle

corree __________ e __________, avvenuta con sentenza 5 agosto 2004 della Corte

delle Assise criminali di Lugano. Non è neppure certo che ella possa (sempre

eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest’elemento da

solo non è determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se

ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701).

b)

Come già detto sopra, nel caso in

esame il rischio di una pena da espiare non è da sottovalutare ed il rischio di

fuga, in genere, appare maggiore quanto più ci si avvicina al giudizio di

merito (cfr. Mario Luvini, in Rep 1989 p. 287 ss, nota 38).

La richiesta di fissare una

cauzione può essere oggetto di discussione allorquando l'unico motivo a

giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva è il pericolo di

fuga ma ciò a condizione che tutti gli elementi per una sua determinazione

siano dati, ciò che qui non è il caso vista l'impossibilità di stabilire un

importo secondo i criteri minimi riconosciuti (N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH

1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF 105 Ia 187).

Non solo non viene avanzata

nessuna proposta di cauzione con un importo determinato, ma sfugge totalmente

al magistrato inquirente e a questo giudice la capacità finanziaria

dell’accusata e della sua famiglia, elemento indispensabile per potere

stabilire con cognizione di causa l’eventuale importo cauzionale in ossequio ai

dettami della giurisprudenza.

In ogni caso, il versamento di

una cauzione così come proposto dalla difesa appare comunque, di primo acchito,

insufficiente, a garantire la presenza dell'accusata al dibattimento.

L’entità della cauzione deve

infatti essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e

all’importanza del pericolo di fuga; occorre pure considerare la situazione

economica dell’accusato e delle persone eventualmente chiamate a prestare

cauzione (DTF 105 Ia 186; Sj 1980 389). Nel caso in esame gli elementi per

valutare la cauzione non sono dati. Spetta infatti all’accusato e a chi è

disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e

completa valutazione della situazione (SJ 1980, 181 e 586).

La cauzione, essendo proposta da

terzi (materialmente da non meglio precisati famigliari, ma non è nota la loro

identità come il quantum della cifra proposta e la sua provenienza), non potrebbe

essere valutata per ottenere quell’effetto dissuasivo che l’applicazione di

tale strumento dovrebbe implicare. Non conoscendo la capacità finanziaria e

dell’accusata e dei non meglio precisati famigliari che presterebbero la

cauzione, non è infatti possibile valutare se l’accusata potrebbe facilmente

preferire perdere l’importo depositato piuttosto che presentarsi al

dibattimento.

Di conseguenza, considerato

quanto sopra e cioè la gravità dei reati, la concretezza del pericolo di fuga e

la mancanza di elementi patrimoniali a disposizione, la misura sostituiva

dell’arresto proposta non può essere presa in considerazione.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta da __________, alla luce della gravità delle

accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e della celerità con

la quale è stata condotta l’inchiesta è sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua

eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli

reati imputati a __________.

L’accusata è stata arrestata il

22.

agosto 2006, è sarebbe ormai prossimo (per stesse rassicurazioni del PP che

ha ricevuto il rapporto di Polizia soltanto il 10 novembre scorso) il deposito

degli atti, ed il PP ha assicurato che, fatta salva la presentazione di

complementi istruttori, sarà celere l’emanazione dell’atto d’accusa (preavviso negativo,

p. 2); ad oggi __________ è in detenzione preventiva da meno di tre mesi, in

caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione

preventiva sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per l’emanazione

dell’atto d’accusa e per l’aggiornamento del processo in pieno rispetto del

principio della proporzionalità.

7.

In conclusione, alla luce di

quanto sopra esposto, si deve concludere che nei confronti di __________ sono

dati gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga. Per i motivi suesposti

non può entrare in linea di conto la fissazione di una cauzione.

Il presente giudizio, in tema di

libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia (art. 39 let. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 139, 144 e

186 ss., 102, 103, 173, 174, 184, 279 ss e 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata il 9 novembre 2006 da __________

è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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