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Decisione

INC.2006.41102

Istanza di libertà provvisoria

2 ottobre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il 7

settembre 2006 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di tentata

estorsione - "per avere, nel periodo dicembre 2005 - gennaio 2006, a __________,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, chiedendo il versamento

di 9 milioni di franchi ed accompagnando tale richiesta con scritti anonimi

recanti minacce di morte al'indirizzo di dirigenti della __________ e __________

nonché dei loro familiari; facendo altresì temere che potesse divulgare notizie

riservate circa conti esistenti presso il medesimo istituto di credito e

facendo recapitare a __________ a comprova della serietà delle sue intenzioni,

i documenti di base originali di un conto cifrato aperto presso l'istituto di

credito; ritenuto tuttavia che non si è giunti al pagamento richiesto,

minacciato persone di un grave danno tentato di indurle ad atti pregiudizievoli

al patrimonio proprio o altrui" - coazione, - per avere (…) minacciandole

di grave danno costretto __________ ad adottare misure di protezione per sé e

la sua famiglia"- minaccia - "per avere (…) usando grave

minaccia, incusso spavento o timore a persone" - e furto - "per

avere, nel corso del 2000, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, ai danni della __________, impadronendosi di documenti relativi ad un

conto cifrato che si trovavano casualmente sulla scrivania di un ufficio

dell'istituto, sottratto al fine di appropriarsene cose mobili altrui" (cfr.

doc. 1, inc. GIAR 411.2006.1).

L'arresto è stato confermato da

questo giudice il giorno successivo, ritenuti dati, oltre che seri e concreti

indizi di colpevolezza, anche bisogni dell'istruzione e pericolo di

collusione/inquinamento delle prove "in particolare occorre accertare

coinvolgimento di terze persone. Atti da esperire con celerità nel rispetto del

principio di proporzionalità" (cfr. doc. 3 inc. GIAR cit.).

B.

__________ ha ammesso di aver

scritto le lettere ed effettuato le telefonate minatorie, nonché di aver sottratto

documentazione dalla __________, precisando tuttavia di non avere realmente

intenzioni estorsive, ma che si sarebbe trattato di un "brutto scherzo",

da lui architettato senza la complicità/correità di terze persone, spiegando

pure i motivi che lo hanno indotto ad agire in tal modo.

C.

Con la presente tempestiva

istanza __________, per il tramite del proprio difensore, chiede di essere

immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, non contesta

l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza per quanto concerne la

fattispecie relativa alla __________, ma ritiene che in concreto non siano più

dati bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione ed inquinamento delle

prove. In particolare, con l'interrogatorio dell'accusato dinanzi al PP del 21

settembre 2006 l'inchiesta sarebbe da ritenersi ormai conclusa (le lettere

minatorie sono agli atti, l'accusato ha effettuato sostanziali ammissioni circa

i reati addebitatigli confermando ripetutamente di avere agito da solo ed

indicando i motivi di tale suo agire, la documentazione sequestrata presso il

suo domicilio gli è già stata contestata, il computer è stato analizzato, i

conti di pertinenza dell'accusato sono già stati oggetto di ordini di

perquisizione e sequestro, ecc.) ed inoltre gli atti istruttori esperiti

escluderebbero la sussistenza di concreto pericolo di collusione ed

inquinamento delle prove.

Per quanto concerne invece la "vicenda

dei bigliettini erotici" la stessa, non avendo comportato alcuna

promozione dell'accusa, non potrebbe giustificare il mantenimento della

detenzione preventiva e comunque in proposito __________ è già stato più volte

sentito, così come le altre persone coinvolte, ciò che escluderebbe pericolo di

collusione ed inquinamento delle prove.

La difesa evidenzia inoltre il

precario stato di salute di __________, sessantacinquenne e con seri problemi

cardiaci: un ulteriore prolungamento della carcerazione preventiva potrebbe

comportare un aggravamento delle sue condizioni con conseguente probabilità di

ospedalizzazione.

D.

Con preavviso 28 settembre 2006

il magistrato inquirente si oppone alle messa in libertà provvisoria del qui

istante. Riassunti i seri e concreti indizi di colpevolezza relativamente alla

fattispecie __________, evidenzia che nel frattempo sarebbero emersi ulteriori

elementi che richiedono approfondimento con particolare riferimento al reato di

molestie sessuali in relazione a bigliettini erotici consegnati al minorenne __________

nel corso del febbraio 2006 e di un tentativo di estorsione/minaccia, del tutto

analogo a quello che ha interessato __________, __________ e la __________, di

cui è stato vittima il padre di quest'ultimo il 20 febbraio 2006. Bisogni

istruttori sarebbero ravvisabili a seguito della versione dei fatti poco

credibile resa da __________ in merito alla fattispecie __________, che

dovrebbe essere approfondita per quanto riguarda l'esatta delineazione dei

comportamenti delinquenziali e con riferimento all'eventuale partecipazione di

terzi, apparendo strano che egli abbia voluto e potuto attuare questi progetti

da solo. Analoghe considerazioni varrebbero anche per le fattispecie __________

e __________, per le quali, a dipendenza delle ulteriori dichiarazioni

dell'istante, occorrerà pure procedere ai necessari confronti con __________ e __________.

Il Procuratore pubblico sostiene inoltre sussistenza di pericolo di recidiva.

Da ultimo, in considerazione della gravità dei fatti e della possibile pena in

caso di condanna, il mantenimento della detenzione sarebbe rispettoso del principio

di proporzionalità.

E.

Con osservazioni 29 settembre

2006 la difesa si è sostanzialmente riconfermata nella primitiva istanza,

contestando nel contempo l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva, con

argomentazioni di cui si dirà, se e per quanto necessario, nei considerandi in

diritto.

Considerandi

1.

L'accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a

presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi

tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in particolare, il preavviso

e l'incarto sono stati contestualmente recapitati "brevi manu"

la mattina del 28 settembre 2006 (ex art. 20 cpv. 1 CPP).

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 2

ottobre 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L'art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine

o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse

pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con

particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove

che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al

pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale

federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con

riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico

nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991

concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri

possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

A questo stadio del procedimento

ed in questa sede (che non è deputata ad esprimersi sul merito delle accuse e

deve, anzi, evitare di pregiudicarlo limitandosi a verosimiglianza per il

giudizio di legittimità delle misure d'inchiesta - GIAR 26 ottobre 2001 in re

A.), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ in relazione alla fattispecie che ha

portato al suo arresto, ciò quella concernente __________, __________ (ed i

loro famigliari) e la __________.

In proposito, __________ ha

ammesso di essere l'autore delle telefonate e delle lettere minatorie alle

suddette persone e di aver sottratto documentazione dalla __________,

ribadendo, sin dal primo verbale di polizia, di avere agito da solo, di non

avere reali intenzioni estorsive, ma semplicemente che "avrei voluto

farla pagare alla __________ per i miei problemi che mi erano sorti", problemi

in ambito lavorativo con il capo dell'ispettorato __________ e che avrebbero

condotto l'istante a chiedere il prepensionamento, causandogli anche problemi

alla salute. Tale versione è stata ribadita da __________ nel corso di tutti i

verbali, da ultimo verb. PP 21.09.2006.

Non occorre qui esaminare

l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza - che peraltro non

sembrano essere ritenuti tali dal magistrato inquirente che non ha neppure

provveduto ad estendere l'accusa - a carico di __________, per quanto concerne

i reati ipotizzati nei confronti di __________ (molestie sessuali) e di __________

(minaccia ed estorsione), ritenuto che, come detto, con riferimenti a tali

fatti a __________ non è stata promossa/estesa l'accusa e che pertanto egli non

si trova in detenzione per tali fatti. A ciò si aggiunge che, perlomeno dagli

atti in possesso di questo giudice, per il reato di molestie sessuali (art. 198

CP) neppure è stata presentata querela.

4.

In relazione ai bisogni

istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale,

occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti

istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì

con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente)

espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto

che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre

che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il

corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del

pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova

da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo

di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di

collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del

mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato

nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una

possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della

deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice

atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal

senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS

1999, § 68 no 13).

E', di regola, compito del

magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della

garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo

1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza

di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle

prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.).

Nel caso in esame il preavviso

non invoca e non sostanzia minimamente concretezza del pericolo di collusione

con riferimento alla fattispecie __________, limitandosi genericamente a

sostenere "le spiegazioni fornite da __________ risultano, in sintesi

assai poco credibili" e che sono necessari ulteriori approfondimenti

sia per quanto concerne "l'esatta delineazione dei comportamenti delinquenziali"

sia "con riferimento alla eventuale partecipazione di terzi". Il

magistrato inquirente, che peraltro neppure indica quali atti istruttori

intende esperire in proposito, in sostanza si limita ad affermare l'esistenza

di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, ma senza precisare con

chi, in relazione a quali specifiche circostanze e/o documentazione ecc., né tantomeno

tale rischio emerge in modo evidente dall'incarto. Giova inoltre osservare che,

se è vero che, in teoria, un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove

potrebbe sussistere con un eventuale complice/correo, è altrettanto vero che a

sostegno dell'eventuale partecipazione di terzi vi sono unicamente differenze

riscontrate nel contenuto/redazione delle lettere minatorie [cfr.

considerazioni in relazione agli scritti (rimarchi personali), AI 19 del

rapporto di arresto 7.09.2006], e che dall'incarto non risulta né tantomeno lo

sostiene il magistrato inquirente, che dagli atti istruttori esperiti per tale

accertamento successivamente all'arresto (ad esempio i __________ __________

con decisione __________ da questo giudice) siano emersi elementi concreti di

una partecipazione di terzi, quindi tali da confutare le dichiarazioni di __________

secondo cui egli avrebbe agito da solo e senza informarne chicchessia.

Alla luce di quanto precede, i

paventati bisogni istruttori e pericolo di collusione indicati nel preavviso

negativo in relazione alla fattispecie __________ non possono quindi

giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva qui discussa,

ricordato inoltre che:

"come a giurisprudenza (REP 1997, pag. 294 n. 98;

decisione 6 febbraio 2002 in re G. G., GIAR 645.2002.2), il pericolo di

collusione non soffre apprezzamento in astratto, nella sola considerazione

della gravità della fattispecie e dello stadio del procedimento, ma vuole

fondamento in concreti elementi che facciano reali la volontà e la possibilità

di inquinamento delle prove, anche attraverso la valutazione di personalità e

comportamento processuale dell'accusato: neppure le circostanze che i fatti non

sono stati compiutamente accertati e che l'accusato abbia manifestato anche

incomprensibile reticenza, sono sufficienti a dar corpo a questo presupposto,

costituendone semmai solo una premessa e non determinante indice (sentenza 25

giugno 1997 in re V. V., della Camera dei ricorsi penali, CRP 60.97.141, solo massimata

nel precedente riferimento al REP);"

(sentenza 13 marzo 2003, GIAR 108.2003.3)

Per quanto concerne invece i

bisogni istruttori ed il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove

invocati con riferimento ai fatti riguardanti __________ e __________ e meglio

con le ulteriori audizioni di __________ con l'esecuzione dei necessari

confronti con le presunte vittime, costituiscono necessità istruttorie che non

possono entrare in linea di conto quali motivi per giustificare la proroga

della detenzione preventiva dell'istante, in quanto, come già evidenziato al consid.

2.

della presente decisione, nei suoi confronti non vi è stata promozione/estensione

dell'accusa in relazione a tali fattispecie e quindi __________ non è detenuto

in relazione a tali fatti (cfr. art. 184 cpv. 3 CPP, secondo cui l’arresto

equivale a promozione dell’accusa, e 174 CPP, per cui l’istruzione ed il

giudizio si estendono soltanto al fatto e alle persone indicate nella

promozione dell’accusa).

5.

Il Procuratore pubblico sostiene

poi l'esistenza di pericolo di recidiva.

Il pericolo di recidiva consiste

nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.

95.

CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti

specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da

solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati

( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989

n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure

pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque

determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta

(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004);

In concreto, seppure al momento

dell'arresto questo giudice non avesse ravvisato l'esistenza di tale motivo di

interesse pubblico a giustificazione dell'arresto e se è vero che l'esistenza

di un motivo di interesse pubblico non ritenuto in sede di conferma

dell'arresto può emergere nel prosieguo dell'inchiesta, il magistrato

inquirente si limita a laconicamente sostenere "Tenuto conto delle

minacce proferite e delle intenzioni manifestate da __________ si giustifica

particolare cautela. Avuto riguardo ai diversi episodi che vedono coinvolto

l'accusato, l'insistenza della sua azione, sussiste anche pericolo di

recidiva".

Non emergono dagli atti elementi,

e neppure il Procuratore pubblico ne adduce di concreti, che facciano pensare

ad un ritorno di __________, una volta messo in libertà provvisoria, ad

attività minatorie come quella che ha portato al suo arresto. Occorre infatti

considerare che, se è vero che la gravità delle minacce messe in atto nei

confronti di __________ e __________ (e dei loro famigliari) non può essere

messa in discussione, è altrettanto vero che __________ è incensurato (cfr.

casellario giudiziale AI 9.1) e che i fatti incriminati si sono svolti da

dicembre 2005 a febbraio 2006 (nulla è invece accaduto da febbraio 2006 al 7

settembre 2006). Tenuto conto delle suddette circostanze il carcere preventivo

sinora sofferto, nonché la prospettiva di una condanna di una certa importanza

– condanna che potrebbe solo aggravarsi in caso di recidiva – potranno essere

considerati dall’istante quale elemento deterrente per una ripresa

dell’attività delittuosa, ridimensionando di molto i timori per la sussistenza

del pericolo di recidiva che, quindi, non appare né concreto né liquido. Non va

poi trascurato che __________ ha nel complesso avuto un positivo atteggiamento

processuale.

6.

In virtù di

quanto sopra __________ deve ora essere scarcerato e posto in libertà

provvisoria. Ciò non significa che le accuse mosse nei suoi confronti siano

ingiustificate e che l’inchiesta nei suoi confronti non abbia più ragion

d’essere. L’odierna decisione non significa neppure, per chiarezza e a scanso

di equivoci, che una nuova restrizione della libertà personale non possa

intervenire in futuro qualora dovessero emergere nuovi elementi e nuove (comprovate)

necessità.

Il presente giudizio, in tema di

libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 156,

180, 181 CP, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza è accolta.

Di

conseguenza __________ deve essere immediatamente scarcerato.

2.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Intimazione (anticipata via fax):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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