INC.2006.41102
Istanza di libertà provvisoria
2 ottobre 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.41102
Data decisione, Autorità:
02.10.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.41102
Lugano
2 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 25 settembre 2006 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo 28 settembre 2006 dal
Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona
preso atto delle osservazioni
della difesa (29 settembre 2006), che si è riconfermata nell'istanza;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il 7
settembre 2006 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di tentata
estorsione - "per avere, nel periodo dicembre 2005 - gennaio 2006, a __________,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, chiedendo il versamento
di 9 milioni di franchi ed accompagnando tale richiesta con scritti anonimi
recanti minacce di morte al'indirizzo di dirigenti della __________ e __________
nonché dei loro familiari; facendo altresì temere che potesse divulgare notizie
riservate circa conti esistenti presso il medesimo istituto di credito e
facendo recapitare a __________ a comprova della serietà delle sue intenzioni,
i documenti di base originali di un conto cifrato aperto presso l'istituto di
credito; ritenuto tuttavia che non si è giunti al pagamento richiesto,
minacciato persone di un grave danno tentato di indurle ad atti pregiudizievoli
al patrimonio proprio o altrui" - coazione, - per avere (…) minacciandole
di grave danno costretto __________ ad adottare misure di protezione per sé e
la sua famiglia"- minaccia - "per avere (…) usando grave
minaccia, incusso spavento o timore a persone" - e furto - "per
avere, nel corso del 2000, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, ai danni della __________, impadronendosi di documenti relativi ad un
conto cifrato che si trovavano casualmente sulla scrivania di un ufficio
dell'istituto, sottratto al fine di appropriarsene cose mobili altrui" (cfr.
doc. 1, inc. GIAR 411.2006.1).
L'arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo, ritenuti dati, oltre che seri e concreti
indizi di colpevolezza, anche bisogni dell'istruzione e pericolo di
collusione/inquinamento delle prove "in particolare occorre accertare
coinvolgimento di terze persone. Atti da esperire con celerità nel rispetto del
principio di proporzionalità" (cfr. doc. 3 inc. GIAR cit.).
B.
__________ ha ammesso di aver
scritto le lettere ed effettuato le telefonate minatorie, nonché di aver sottratto
documentazione dalla __________, precisando tuttavia di non avere realmente
intenzioni estorsive, ma che si sarebbe trattato di un "brutto scherzo",
da lui architettato senza la complicità/correità di terze persone, spiegando
pure i motivi che lo hanno indotto ad agire in tal modo.
C.
Con la presente tempestiva
istanza __________, per il tramite del proprio difensore, chiede di essere
immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, non contesta
l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza per quanto concerne la
fattispecie relativa alla __________, ma ritiene che in concreto non siano più
dati bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione ed inquinamento delle
prove. In particolare, con l'interrogatorio dell'accusato dinanzi al PP del 21
settembre 2006 l'inchiesta sarebbe da ritenersi ormai conclusa (le lettere
minatorie sono agli atti, l'accusato ha effettuato sostanziali ammissioni circa
i reati addebitatigli confermando ripetutamente di avere agito da solo ed
indicando i motivi di tale suo agire, la documentazione sequestrata presso il
suo domicilio gli è già stata contestata, il computer è stato analizzato, i
conti di pertinenza dell'accusato sono già stati oggetto di ordini di
perquisizione e sequestro, ecc.) ed inoltre gli atti istruttori esperiti
escluderebbero la sussistenza di concreto pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove.
Per quanto concerne invece la "vicenda
dei bigliettini erotici" la stessa, non avendo comportato alcuna
promozione dell'accusa, non potrebbe giustificare il mantenimento della
detenzione preventiva e comunque in proposito __________ è già stato più volte
sentito, così come le altre persone coinvolte, ciò che escluderebbe pericolo di
collusione ed inquinamento delle prove.
La difesa evidenzia inoltre il
precario stato di salute di __________, sessantacinquenne e con seri problemi
cardiaci: un ulteriore prolungamento della carcerazione preventiva potrebbe
comportare un aggravamento delle sue condizioni con conseguente probabilità di
ospedalizzazione.
D.
Con preavviso 28 settembre 2006
il magistrato inquirente si oppone alle messa in libertà provvisoria del qui
istante. Riassunti i seri e concreti indizi di colpevolezza relativamente alla
fattispecie __________, evidenzia che nel frattempo sarebbero emersi ulteriori
elementi che richiedono approfondimento con particolare riferimento al reato di
molestie sessuali in relazione a bigliettini erotici consegnati al minorenne __________
nel corso del febbraio 2006 e di un tentativo di estorsione/minaccia, del tutto
analogo a quello che ha interessato __________, __________ e la __________, di
cui è stato vittima il padre di quest'ultimo il 20 febbraio 2006. Bisogni
istruttori sarebbero ravvisabili a seguito della versione dei fatti poco
credibile resa da __________ in merito alla fattispecie __________, che
dovrebbe essere approfondita per quanto riguarda l'esatta delineazione dei
comportamenti delinquenziali e con riferimento all'eventuale partecipazione di
terzi, apparendo strano che egli abbia voluto e potuto attuare questi progetti
da solo. Analoghe considerazioni varrebbero anche per le fattispecie __________
e __________, per le quali, a dipendenza delle ulteriori dichiarazioni
dell'istante, occorrerà pure procedere ai necessari confronti con __________ e __________.
Il Procuratore pubblico sostiene inoltre sussistenza di pericolo di recidiva.
Da ultimo, in considerazione della gravità dei fatti e della possibile pena in
caso di condanna, il mantenimento della detenzione sarebbe rispettoso del principio
di proporzionalità.
E.
Con osservazioni 29 settembre
2006 la difesa si è sostanzialmente riconfermata nella primitiva istanza,
contestando nel contempo l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva, con
argomentazioni di cui si dirà, se e per quanto necessario, nei considerandi in
diritto.
Considerandi
1.
L'accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a
presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi
tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in particolare, il preavviso
e l'incarto sono stati contestualmente recapitati "brevi manu"
la mattina del 28 settembre 2006 (ex art. 20 cpv. 1 CPP).
Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 2
ottobre 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L'art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine
o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse
pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con
particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove
che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al
pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con
riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico
nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991
concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri
possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
A questo stadio del procedimento
ed in questa sede (che non è deputata ad esprimersi sul merito delle accuse e
deve, anzi, evitare di pregiudicarlo limitandosi a verosimiglianza per il
giudizio di legittimità delle misure d'inchiesta - GIAR 26 ottobre 2001 in re
A.), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ in relazione alla fattispecie che ha
portato al suo arresto, ciò quella concernente __________, __________ (ed i
loro famigliari) e la __________.
In proposito, __________ ha
ammesso di essere l'autore delle telefonate e delle lettere minatorie alle
suddette persone e di aver sottratto documentazione dalla __________,
ribadendo, sin dal primo verbale di polizia, di avere agito da solo, di non
avere reali intenzioni estorsive, ma semplicemente che "avrei voluto
farla pagare alla __________ per i miei problemi che mi erano sorti", problemi
in ambito lavorativo con il capo dell'ispettorato __________ e che avrebbero
condotto l'istante a chiedere il prepensionamento, causandogli anche problemi
alla salute. Tale versione è stata ribadita da __________ nel corso di tutti i
verbali, da ultimo verb. PP 21.09.2006.
Non occorre qui esaminare
l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza - che peraltro non
sembrano essere ritenuti tali dal magistrato inquirente che non ha neppure
provveduto ad estendere l'accusa - a carico di __________, per quanto concerne
i reati ipotizzati nei confronti di __________ (molestie sessuali) e di __________
(minaccia ed estorsione), ritenuto che, come detto, con riferimenti a tali
fatti a __________ non è stata promossa/estesa l'accusa e che pertanto egli non
si trova in detenzione per tali fatti. A ciò si aggiunge che, perlomeno dagli
atti in possesso di questo giudice, per il reato di molestie sessuali (art. 198
CP) neppure è stata presentata querela.
4.
In relazione ai bisogni
istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale,
occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti
istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì
con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente)
espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto
che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre
che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il
corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del
pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova
da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo
di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di
collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del
mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato
nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una
possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della
deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice
atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal
senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS
1999, § 68 no 13).
E', di regola, compito del
magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della
garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo
1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza
di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle
prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.).
Nel caso in esame il preavviso
non invoca e non sostanzia minimamente concretezza del pericolo di collusione
con riferimento alla fattispecie __________, limitandosi genericamente a
sostenere "le spiegazioni fornite da __________ risultano, in sintesi
assai poco credibili" e che sono necessari ulteriori approfondimenti
sia per quanto concerne "l'esatta delineazione dei comportamenti delinquenziali"
sia "con riferimento alla eventuale partecipazione di terzi". Il
magistrato inquirente, che peraltro neppure indica quali atti istruttori
intende esperire in proposito, in sostanza si limita ad affermare l'esistenza
di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, ma senza precisare con
chi, in relazione a quali specifiche circostanze e/o documentazione ecc., né tantomeno
tale rischio emerge in modo evidente dall'incarto. Giova inoltre osservare che,
se è vero che, in teoria, un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove
potrebbe sussistere con un eventuale complice/correo, è altrettanto vero che a
sostegno dell'eventuale partecipazione di terzi vi sono unicamente differenze
riscontrate nel contenuto/redazione delle lettere minatorie [cfr.
considerazioni in relazione agli scritti (rimarchi personali), AI 19 del
rapporto di arresto 7.09.2006], e che dall'incarto non risulta né tantomeno lo
sostiene il magistrato inquirente, che dagli atti istruttori esperiti per tale
accertamento successivamente all'arresto (ad esempio i __________ __________
con decisione __________ da questo giudice) siano emersi elementi concreti di
una partecipazione di terzi, quindi tali da confutare le dichiarazioni di __________
secondo cui egli avrebbe agito da solo e senza informarne chicchessia.
Alla luce di quanto precede, i
paventati bisogni istruttori e pericolo di collusione indicati nel preavviso
negativo in relazione alla fattispecie __________ non possono quindi
giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva qui discussa,
ricordato inoltre che:
"come a giurisprudenza (REP 1997, pag. 294 n. 98;
decisione 6 febbraio 2002 in re G. G., GIAR 645.2002.2), il pericolo di
collusione non soffre apprezzamento in astratto, nella sola considerazione
della gravità della fattispecie e dello stadio del procedimento, ma vuole
fondamento in concreti elementi che facciano reali la volontà e la possibilità
di inquinamento delle prove, anche attraverso la valutazione di personalità e
comportamento processuale dell'accusato: neppure le circostanze che i fatti non
sono stati compiutamente accertati e che l'accusato abbia manifestato anche
incomprensibile reticenza, sono sufficienti a dar corpo a questo presupposto,
costituendone semmai solo una premessa e non determinante indice (sentenza 25
giugno 1997 in re V. V., della Camera dei ricorsi penali, CRP 60.97.141, solo massimata
nel precedente riferimento al REP);"
(sentenza 13 marzo 2003, GIAR 108.2003.3)
Per quanto concerne invece i
bisogni istruttori ed il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove
invocati con riferimento ai fatti riguardanti __________ e __________ e meglio
con le ulteriori audizioni di __________ con l'esecuzione dei necessari
confronti con le presunte vittime, costituiscono necessità istruttorie che non
possono entrare in linea di conto quali motivi per giustificare la proroga
della detenzione preventiva dell'istante, in quanto, come già evidenziato al consid.
2.
della presente decisione, nei suoi confronti non vi è stata promozione/estensione
dell'accusa in relazione a tali fattispecie e quindi __________ non è detenuto
in relazione a tali fatti (cfr. art. 184 cpv. 3 CPP, secondo cui l’arresto
equivale a promozione dell’accusa, e 174 CPP, per cui l’istruzione ed il
giudizio si estendono soltanto al fatto e alle persone indicate nella
promozione dell’accusa).
5.
Il Procuratore pubblico sostiene
poi l'esistenza di pericolo di recidiva.
Il pericolo di recidiva consiste
nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.
95.
CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti
specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da
solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati
( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989
n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure
pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque
determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta
(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle
circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004);
In concreto, seppure al momento
dell'arresto questo giudice non avesse ravvisato l'esistenza di tale motivo di
interesse pubblico a giustificazione dell'arresto e se è vero che l'esistenza
di un motivo di interesse pubblico non ritenuto in sede di conferma
dell'arresto può emergere nel prosieguo dell'inchiesta, il magistrato
inquirente si limita a laconicamente sostenere "Tenuto conto delle
minacce proferite e delle intenzioni manifestate da __________ si giustifica
particolare cautela. Avuto riguardo ai diversi episodi che vedono coinvolto
l'accusato, l'insistenza della sua azione, sussiste anche pericolo di
recidiva".
Non emergono dagli atti elementi,
e neppure il Procuratore pubblico ne adduce di concreti, che facciano pensare
ad un ritorno di __________, una volta messo in libertà provvisoria, ad
attività minatorie come quella che ha portato al suo arresto. Occorre infatti
considerare che, se è vero che la gravità delle minacce messe in atto nei
confronti di __________ e __________ (e dei loro famigliari) non può essere
messa in discussione, è altrettanto vero che __________ è incensurato (cfr.
casellario giudiziale AI 9.1) e che i fatti incriminati si sono svolti da
dicembre 2005 a febbraio 2006 (nulla è invece accaduto da febbraio 2006 al 7
settembre 2006). Tenuto conto delle suddette circostanze il carcere preventivo
sinora sofferto, nonché la prospettiva di una condanna di una certa importanza
– condanna che potrebbe solo aggravarsi in caso di recidiva – potranno essere
considerati dall’istante quale elemento deterrente per una ripresa
dell’attività delittuosa, ridimensionando di molto i timori per la sussistenza
del pericolo di recidiva che, quindi, non appare né concreto né liquido. Non va
poi trascurato che __________ ha nel complesso avuto un positivo atteggiamento
processuale.
6.
In virtù di
quanto sopra __________ deve ora essere scarcerato e posto in libertà
provvisoria. Ciò non significa che le accuse mosse nei suoi confronti siano
ingiustificate e che l’inchiesta nei suoi confronti non abbia più ragion
d’essere. L’odierna decisione non significa neppure, per chiarezza e a scanso
di equivoci, che una nuova restrizione della libertà personale non possa
intervenire in futuro qualora dovessero emergere nuovi elementi e nuove (comprovate)
necessità.
Il presente giudizio, in tema di
libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli 139, 156,
180, 181 CP, 102, 103, 279ss, 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza è accolta.
Di
conseguenza __________ deve essere immediatamente scarcerato.
2.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Intimazione (anticipata via fax):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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