INC.2006.4203
Proroga del carcere preventivo
27 luglio 2006Italiano28 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.4203
Data decisione, Autorità:
27.07.2006, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.4203
Lugano
27 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia
Solcà
sedente per statuire
sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 6 luglio 2006
dal
Procuratore pubblico
Rosa Item, MP Lugano
nei confronti di
__________
accusato di infrazione aggravata e contravvenzione
alla LStup,
viste le osservazioni 18 luglio 2006 presentate dalla
difesa;
visto l'incarto MP __________ (__________) e l’incarto
MP __________ (__________);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 1°
febbraio 2006 dalla Polizia cantonale per titolo di infrazione aggravata e
contravvenzione alla LStup su ordine d’arresto di stessa data del PP “per
avere, senza essere autorizzato, a partire dal 2005, in correità con varie
persone, negoziato, commerciato, acquistato, trasportato rispettivamente messo
in commercio, sia in __________, __________, __________ e __________, un
ingente quantitativo di cocaina rispettivamente marijuana” tale da mettere
in pericolo la salute di parecchie persone, agendo come membro di una banda
costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti, realizzando
così per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. Al
momento dell’arresto a __________ sono stati sequestrati __________ grammi
lordi di cocaina. Il 2 febbraio 2006 il PP Rosa Item ha richiesto a questo
giudice la conferma dell’arresto di __________ per i bisogni dell’istruzione,
per pericolo di collusione e per pericolo di recidiva (doc. 1 inc. GIAR
42.2006.1);
-
il 2 febbraio 2006 l'arresto di __________
è stato confermato da questo giudice, ritenuti presenti gravi e concreti indizi
di colpevolezza, nonché necessità istruttorie in relazione con il pericolo di
collusione con le altre persone coinvolte nell’inchiesta (doc. 3 inc. GIAR
42.2006.1);
-
approssimandosi il termine di
scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha
inoltrato richiesta per una proroga di 4 (quattro) mesi (istanza 6 luglio
2006), allo scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori, quali
l’acquisizione in via rogatoriale degli atti, dei tracciati e delle
registrazioni delle intercettazioni effettuate dagli inquirenti __________
tramite apparecchio GPS sulle automobili di __________ e del correo __________,
per chiarire le rispettive singole responsabilità a fronte di dichiarazioni
discordanti dei due e delle dichiarazioni di __________, altro correo dei due
attualmente in espiazione pena in __________, a proposito dei trasporti di
cocaina (atti richiesti in via rogatoriale l’11 maggio 2006 e sollecitati
nuovamente in data 23 giugno 2006), analizzare e contestare tale materiale a __________
ed al correo __________, procedere con eventuali confronti tra i due, procedere
con il deposito degli atti e dare seguito agli eventuali complementi istruttori
proposti dalla difesa non prima di analizzare il coinvolgimento dell’accusato
con le truffe perpetrate da __________ __________ e per il tramite della __________
per cui si dovrà (sic!) estendergli l’accusa per ricettazione (Istanza, pag.
3);
-
a mente del magistrato inquirente,
la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità –
considerata l’oggettiva gravità dei reati ipotizzati e l’ampiezza della
fattispecie, nonché la presumibile pena detentiva di lunga durata da espiare
ritenuto il diferimento dell’accusato dinanzi ad una __________ – e si fonda
sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di recidiva “considerata
la particolare assenza di scrupoli che si denota nell’attuazione di un
importante traffico di stupefacenti per fine di lucro” (Istanza, p. 3);
-
con lettera 18 luglio 2006 (Inc.
GIAR 42.2006.3, doc. 3) questo giudice ha richiesto al PP precisazioni a
proposito del regime carcerario vigente attualmente per __________ e __________
(più in particolare se i due detenuti possono avere contatti tra loro o meno)
e, con riferimento alla rogatoria 11 maggio 2006, se le intercettazioni
ambientali e sorveglianze tramite GPS richieste alle __________ si sono svolte
anche su territorio __________ e, in caso affermativo, se tali atti d’indagine
siano stati autorizzati dalle competenti Autorità __________, segnalando al PP
che nel caso non lo fossero state potrebbe porsi la problematica relativa
all’utilizzabilità di tali mezzi di prova, nonché di un’eventuale violazione
dell’art. 271 CP;
-
con lettera 18 luglio 2006 (Inc.
GIAR 42.2006.3, doc. 4) il PP ha trasmesso copia delle disposizioni per il
carcere preventivo concernenti __________ (da cui si evince che lo stesso non
deve avere alcun contatto con __________); per quanto riguarda i rilevamenti
GPS il magistrato inquirente “presuppone...che abbiano interessato anche il
suolo __________, ciò potrà essere accertato solo con l’evasione della domanda
rogatoriale” mentre che, per quanto riguarda la legalità dell’assunzione di
tale mezzo di prova, la PP segnala che sulla ricevuta 14 marzo 2006, attestante
l’avvenuta restituzione delle apparecchiature ritrovate sui veicoli di __________
alle Autorità __________, si attesterebbe che tale sorveglianza è stata
autorizzata dalla Magistratura __________; abbondanzialmente il PP comunica che
provvederà, entro la chiusura dell’inchiesta formale, ad assumere agli atti le
decisioni dell’Autorità __________ relative all’autorizzazione alla posa delle
apparecchiature di sorveglianza in questione;
-
la difesa, con osservazioni 18/19
luglio 2006, si rimette al prudente giudizio di questo giudice pur non ravvisando,
alla luce degli atti istruttori preventivati dall’accusa, né pericolo di
collusione né pericolo di recidiva;
-
con lettera 21 luglio 2006 questo
giudice (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 6) ha chiesto ulteriori precisazioni alla PP
in merito al ritrovamento ed alla restituzione alle Autorità __________ degli
apparecchi d’intercettazione applicati sul veicolo __________ di __________ (in
effetti, mentre che nell’istanza di proroga il PP sostiene che, “dopo il
fermo di _____ e di __________ si è proceduto ad una minuziosa perquisizione
delle vetture in loro possesso rinvenendo numerosi rilevatori GPS che
sono stati regolarmente consegnati per le vie di servizio” – lasciando
quindi intendere che gli inquirenti avrebbero arrestato __________ mentre era
alla guida del veicolo __________ sotto intercettazione, rinvenendo dopo
perquisizione gli apparecchi utilizzati a tale scopo dagli inquirenti __________
– , né nell’incarto, né nella documentazione inviata con lettera 18 luglio
2006, si trovano riferimenti al ritrovamento ed alla riconsegna delle
apparecchiature apposte sul veicolo __________), se sia stata perquisita anche
la vettura __________ utilizzata per il trasporto di cocaina del 29 gennaio
2006 nonché “chi abbia genericamente attestato”, nel rapporto di riconsegna
ambientali del 14 marzo 2006, che la posa di tali apparecchiature era stata
autorizzata dalla Magistratura __________;
-
con lettera 21/24 luglio 2006
(Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 7) il PP ha comunicato che l’automobile __________
in uso a __________ non è mai stata oggetto di perquisizione da parte degli
inquirenti __________ – dal momento che __________, al momento dell’arresto,
era a bordo di un altro veicolo – e che sono stati chiesti i dati delle
intercettazioni anche di detta vettura, visto che gli inquirenti __________
erano a conoscenza (con riferimento al rapporto di segnalazione per __________
del 3 ottobre 2005, p. 3, __________) del fatto che gli inquirenti __________
avevano messo in atto tali misure sul veicolo in uso a __________; che la __________
__________ utilizzata per il trasporto del 29 gennaio 2006 è stata perquisita
dagli inquirenti con esito negativo; il PP ha poi comunicato che l’attestazione
formulata nella ricevuta 14 marzo 2006 – secondo cui la posa di tali
apparecchiature di intercettazione era stata autorizzata dalla Magistratura __________
– è stata apposta dal SAD (Sezione Anti Droga della Polizia giudiziaria
ticinese) sulla base della richiesta di restituzione dell’apparecchiatura di
intercettazione avanzata dalla __________;
-
l'istanza, presentata
dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla
scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia,
pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente
richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge,
sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse
pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20
marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra
altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998
n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
-
l'assenza di opposizione, alla
richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una
verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce:
la proroga) della carcerazione preventiva;
-
nel caso in esame non occorre
dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in
capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto
riportato nel verbale d’arresto del 1° febbraio 2006 o quello di conferma
dell’arresto davanti a questo giudice ed in presenza del suo legale (AI 5,
rapporto d’arresto di __________ del 1° febbraio 2006; Inc. GIAR 42.2006.1,
doc. 3, verbale di conferma dell’arresto del 2 febbraio 2006) nel quale
l’accusato ha ammesso di avere trafficato ingenti quantitativi di cocaina, tra
cui gli oltre 23 chilogrammi rinvenuti sulla sua automobile e posti sotto
sequestro dalla Polizia, in correità con altre persone;
-
in merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit.,
no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa
possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi
(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF
117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344
ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-
a mente del magistrato inquirente
sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori avendo provveduto, con rogatoria
internazionale 11 maggio 2006, a chiedere alle competenti Autorità __________
la trasmissione degli atti dei tracciati e delle registrazioni delle
intercettazioni effettuate sulle autovetture di __________ e del correo __________
(pure lui in detenzione preventiva in __________) nei giorni del 26 (per l’__________
di __________ tra le 08.00 e le 20.00), 28 (per la __________ di __________ tra
le 12.00 e le 24.00), 29 (per l’__________ di __________, la __________ e l’__________
di __________ tra le 08.00 e le 24.00), 30 (per la __________ di __________ tra
le 08.00 e le 24.00) e 31 gennaio 2006 (per la __________ e l’__________ di __________
tra 07.00 e le 15.00, rispettivamente tra le 12.00 e le 24.00) e 1° febbraio
2006 (per la __________ di __________ tra le 08.00 e le 24.00). Tali atti
istruttori italiani dovranno essere esaminati e contestati all’accusato e al
correo __________, se del caso con verbali a confronto tra i due, per procedere
poi con il deposito degli atti; per quanto riguarda i bisogni istruttori
preventivati dall’accusa la difesa osserva di non ritenere ravvisabile pericolo
di collusione;
-
per il PP l’acquisizione di quanto
richiesto con la rogatoria 11 maggio 2006 è “necessario per chiarire
esattamente le responsabilità di __________ e __________ in merito al trasporto
di cocaina effettuato il 29.01.2006” (Istanza, p. 3 in alto);
-
effettivamente __________ ha
dichiarato di avere effettuato, unitamente a __________, un altro trasporto di
cocaina la domenica 29 gennaio 2006, recandosi a __________ con una __________
a prelevare lo stupefacente da un giovane __________, identificato in __________,
per poi portarlo sino in __________; mentre __________ afferma di avere
lasciato la __________ con la cocaina a __________, con le chiavi sotto il
tappetino, e nega di avere trasportato lo stupefacente sino in __________, __________
afferma che dopo avere fatto insieme il viaggio sino a __________ e ritorno
sarebbe stato __________, alla guida della __________, ad esportare lo
stupefacente in __________; __________ ha poi negato di essere il mandante del
trasporto di cocaina effettuato da __________ il 31 gennaio 2006 e che ha
portato al sequestro di circa 23 chilogrammi di cocaina;
-
non solo dagli atti non emerge
autorizzazione alcuna (che peraltro il magistrato inquirente non si è premurato
di richiedere con la rogatoria 11 maggio 2006, con la quale chiede la
trasmissione dei dati relativi alle apparecchiature GPS e le intercettazioni
ambientali) da parte delle competenti Autorità __________ per la posa degli
apparecchi di radiolocalizzazione ed ascolto sui veicoli in uso a __________ (__________
con targhe __________ e __________ con targhe __________) e a __________ (__________
con targhe __________ __________) – non potendo bastare l’attestazione dei
responsabili del SAD apposta sul verbale di consegna degli apparecchi
d’intercettazione del 14 marzo 2006 –, ma anche vi fosse una tale
autorizzazione la stessa non potrebbe sostituirsi a quella delle competenti
Autorità __________ in caso di utilizzo degli apparecchi di radiolocalizzazione
ed ascolto su suolo __________: utilizzo in territorio __________ che doveva
apparire più che probabile a chi ha ordinato le intercettazioni avendo
installato le apparecchiature GPS e d’ascolto anche su veicoli immatricolati in
__________ ed in uso ad un cittadino __________ residente in __________;
-
a precisa domanda di questo
giudice (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 3) in merito alla possibilità che le
intercettazioni ambientali e sorveglianze tramite GPS messe in atto dalle
Autorità __________, e richieste dal magistrato inquirente con rogatoria 11
maggio 2006, si siano svolte anche su territorio __________, il PP ha risposto,
nella sua lettera 18 luglio 2006, che “la scrivente presuppone che i
suddetti rilevamenti GPS abbiano interessato anche il suolo __________”
(Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 4, p. 1) senza prendere posizione sulle
intercettazioni ambientali, benché con la rogatoria 11 maggio 2006 abbia
richiesto anche queste ultime;
-
a precisa domanda di questo
giudice (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 3) volta a sapere se in caso di utilizzo di
tali apparecchiature su suolo __________ le stesse siano state autorizzate
dalle competenti Autorità __________ e, in caso non lo siano state, di voler
prendere posizione sull’utilizzabilità di tali mezzi di prova, il PP ha
risposto che la posa di tali apparecchiature è stata autorizzata dalla Magistratura
__________, ritenendo tale autorizzazione, peraltro non agli atti, “ampiamente
sufficiente a sostegno della liceità delle prove in corso di acquisizione”
(Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 4, p. 2);
-
chiaramente le intercettazioni ed
i tracciati richiesti dal PP, riferendosi perlopiù a giorni e a spazi temporali
in cui __________ ed il correo __________ si trovavano in __________, diretti o
di ritorno da __________, sono volte a conoscere gli spostamenti dei veicoli di
__________ e __________ avvenuti in __________ ed il contenuto dei colloqui
intercorsi tra gli occupanti i veicoli durante le trasferte avvenute in __________
per procurarsi e trasportare lo stupefacente;
-
in base al principio della
territorialità giurisdizionale le leggi di procedura hanno un carattere
strettamente territoriale e, di principio, le Autorità repressive non possono
agire al di fuori del loro territorio senza il consenso delle Autorità
competenti dello Stato interessato; inoltre gli atti di procedura devono essere
compiuti conformemente al diritto in vigore nel luogo dove vengono effettuati;
le norme che stabiliscono le autorità incaricate di amministrare la giustizia,
che delimitano le loro competenze e che regolamentano la ricerca, il
perseguimento, l’istruzione e il giudizio delle infrazioni svolgono i loro
effetti solo all’interno delle frontiere dello Stato: per compiere degli atti
di procedura al di fuori delle frontiere è necessario il concorso delle
autorità competenti per quel territorio attraverso l’assistenza giudiziaria,
(G. Piquérez, Procédure penale Suisse, n. 1599 e 1600);
-
evidentemente, stante la parola
del magistrato inquirente, tali radiolocalizzazioni tramite GPS ed
intercettazioni ambientali, se e in quanto avvenuti in __________, non
risultano essere stati autorizzati da Autorità __________;
-
talune norme regolamentano
esplicitamente gli effetti di una loro violazione: è il caso dell’art. 119 CPP,
relativo al divieto di mezzi coercitivi nell’interrogatorio dell’accusato, e
che prevede la nullità di deposizioni ottenute in deroga a questo divieto
(ibid., cpv. 2). Quando ciò non avviene, la dottrina esige che si analizzi la
norma violata e si stabilisca se essa rappresenti una prescrizione d’ordine
oppure un requisito di validità: per la dottrina dominante, la prova in
questione può essere validamente utilizzata se sarebbe potuta essere acquisita
anche in ossequio alla norma violata (v. Schmid, Strafprozessrecht, 2. A.,
Zürich 1993, margin. 608, con rinvii). In caso contrario la norma violata
rappresenta un requisito di validità della prova assunta (caso scolastico,
l’audizione di un teste senza preventivo richiamo dell’eventuale diritto di
rifiutare la testimonianza, v. Schmid ibid.). Schmid medesimo propone invece di
esaminare se la norma violata intenda proteggere degli interessi dell’accusato
(o di terzi) di portata tale da esigere la nullità di tutto quanto ottenuto in
dispregio della norma medesima (loc. cit., margin. 609). Il codice di rito
ticinese si rifà proprio a questo principio; l’art. 113 cpv. 1 recita infatti:
“Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la
ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione”;
-
la legislazione federale (art. 179
octies cpv. 1 CP) permette alla confederazione ed ai cantoni di mettere in
atto, a titolo preventivo o repressivo, una sorveglianza ufficiale per mezzo di
apparecchi tecnici di sorveglianza (ascolto e presa d’immagini), purché sia
richiesta senza indugio l’approvazione del giudice competente; la messa in
opera di apparecchi tecnici di sorveglianza sottostà alle stesse condizioni di
forma della sorveglianza postale e delle telecomunicazioni (G. Piquérez,
Procédure penale Suisse, n. 2655-2661) tant’è che il codice di procedura civile
ticinese, agli art. 166 e ss, prevede la procedura da adottare in caso di
utilizzo da parte degli inquirenti di apparecchi tecnici di sorveglianza,
procedura sostanzialmente identica a quella prevista dalla LSCPT;
-
il CPP è silente a proposito della
nullità di atti d’inchiesta compiuti attraverso l’uso di apparecchi tecnici di
sorveglianza senza che ne sia stata richiesta approvazione a questo giudice;
stante il parallelismo della procedura con quella della LSCPT, per la
sorveglianza postale e del traffico delle telecomunicazioni, si potrebbe applicare,
per analogia, quanto previsto all’art. 7 cpv. 4 di tale legge, secondo cui le
informazioni ottenute mediante una sorveglianza per cui l’approvazione è stata
negata o non è stata richiesta non possono essere utilizzate né ai fini delle
indagini né a scopi probatori e l’autorità che ha ordinato la sorveglianza deve
immediatamente togliere dagli atti del procedimento penale tutti i documenti e
i supporti di dati e distruggerli; è ben vero che nei lavori preparatori della
LSCPT i commissari hanno preso in considerazione (definendo i termini del cpv.
2 e 3 d’ordine e non perentori) la possibilità che una domanda d’approvazione
leggermente tardiva possa essere comunque presa in considerazione per evitare
che importati mezzi di prova vengano persi, ma la dottrina è comunque
dell’avviso che il senso esplicito del cpv. 4 impedisca un’approvazione
successiva di tali controlli da parte dell’Autorità competente (T. Hansjakob,
Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Ueberwachung des Post-
und Fernmeldeverkerhrs, St. Gallo 2002, p. 185 ad n° 36), richiesta
d’approvazione che comunque, nel caso in esame, presupponendo intercettazioni
ambientali anche su suolo elvetico, non è stata avanzata né dal magistrato
inquirente direttamente né tramite esecuzione di rogatoria internazionale;
-
sia come sia la questione è, ora,
quale conseguenza pratica abbia tale constatazione: la problematica, per quanto
di competenza di questo giudice, non è tanto di sapere se tali atti istruttori,
una volta acquisiti, debbano o meno essere considerati nulli, oppure se le
irrite modalità della loro effettuazione ne impediscano la successiva
utilizzazione (“verwertbarkeit”), bensì se sia giustificato e rispettoso dei
principi di proporzionalità e buona fede concedere proroga della carcerazione
preventiva cui è astretto __________ per permettere l’acquisizione di mezzi di
prova assunti in spregio della legge ed in violazione del principio di
territorialità;
-
approvare una proroga del carcere
preventivo cui è astretto l’accusato per permettere l’acquisizione agli atti
delle sorveglianze esperite illegalmente dalle Autorità inquirenti __________
su suolo __________ (poiché di infima importanza per l’inchiesta sembrano
essere quelle effettuate su suolo __________, tanto da non essere state chieste
dal PP con la rogatoria), equivarrebbe ad approvare ed assecondare non soltanto
l’intervento non autorizzato, su territorio __________, delle Autorità __________,
ma anche un tale modo di procedere da parte del magistrato inquirente, che
sembrerebbe avere quantomeno sospettato, da ottobre 2005, dell’esistenza di
intercettazioni ambientali non autorizzate su suolo nazionale per opera degli
inquirenti __________ e che malgrado ciò non è intervenuto in alcun modo, se
non per acquisire il risultato di tali intercettazioni ambientali assunte in
violazione delle norme di diritto internazionale ed interno summenzionate; tale
comportamento contrasta crassamente con il rispetto del principio della
legalità e della buona fede processuale, principio che il Tribunale federale ha
stabilito debba essere rispettato dalle Autorità anche nell’ambito della
procedura penale, con la conseguenza che il principio della buona fede rende
criticabile ogni procedere dell’Autorità che viola la legge ai fini di farla
rispettare (J. Bénédict, Le sort des preuves illégales dans lo procès pénal,
Lausanne, 1994);
-
comunque, oltre a quanto detto
sopra, v’è da dire che indipendentemente dalla nullità o dall’utilizzabilità o
meno delle intercettazioni richieste, in un simile contesto giuridico è
evidente che il fatto che l’inchiesta contro __________ è ormai nelle fasi
finali (l’ultimo verbale PP è del 21 giugno 2006, e l’ultimo atto istruttorio
di una certa rilevanza è il sollecito 23 giugno 2006, inviato alle Autorità __________,
per evasione della rogatoria 11 maggio 2006), con l’accusato reo confesso che
ammette due viaggi a __________ per procurarsi cocaina e con contraddizioni con
il correo relative all’esportazione in __________ del carico di cocaina
trasportato il 29 gennaio 2006 (__________ nega di avere esportato il carico di
cocaina del 29 gennaio in __________ dopo averlo trasportato con __________ da __________
a __________) ed al coinvolgimento di _____ nel trasporto del 31 gennaio 2006 (__________
ha dichiarato di avere trasportato tale carico di cocaina su richiesta di __________
il quale nega ogni coinvolgimento in questo trasporto), non permette, da solo,
conclusione alcuna in merito all’esistenza di pericolo di collusione e/o di
inquinamento delle prove che deve essere sostanziata con riferimento al caso
specifico (atteggiamento processuale dell’accusato, ammissioni e non,
accertamenti e prove non ancora consolidate, prove ancora proponibili,
tipologia delle stesse e possibilità concreta di influenza da parte
dell’accusato, ecc.), tenuto conto che:
"E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di
motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota
alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare
la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o
inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice
approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione
del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);"
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.);
-
nel caso in esame il preavviso non
invoca e non sostanzia minimamente concretezza del pericolo di collusione con
riferimento a quello che sembra l’unico atto istruttorio ancora da compiere, e
cioè alla necessità di acquisire quanto richiesto con rogatoria 11 maggio 2006
per chiarire esattamente le responsabilità di __________ e __________ in merito
al trasporto di cocaina effettuato il 29 gennaio 2006: a parte l’utilizzabilità
di tale mezzo di prova, ci si chiede come potrebbe __________ (che già ha
ribadito la propria versione dei fatti relativi a questo trasporto più volte e
persino in un verbale a confronto con __________), se messo in libertà
provvisoria, porre in atto misure collusive a questo proposito;
-
inoltre, per i fatti ancora da
chiarire, sostanzialmente (e a dire del magistrato inquirente) quelli relativi
al trasporto del 29 gennaio 2006, a poco servirebbero le intercettazioni
ambientali richieste con rogatoria dal PP, essendosi __________ e __________
spostati quel giorno con la __________ immatricolata a nome della __________,
che sembrerebbe non essere stata dotata di apparecchi d’intercettazione;
-
per quanto riguarda poi
l’ulteriore audizione dell’accusato in merito al rapporto di Polizia rassegnato
dal REF il 14 giugno 2006 (peraltro neppure agli atti), con l’esecuzione di
eventuali confronti, non entra neppure in linea di conto quale necessità
istruttoria che potrebbe giustificare una proroga del carcere preventivo visto
che a __________ non è stata promossa l’accusa per truffa, ricettazione o altri
reati finanziari (lo stesso magistrato inquirente afferma che “occorrerà
estendergli l’accusa alla ricettazione”, cfr. istanza 6 luglio 2006, p. 3)
– di conseguenza __________ non è detenuto in relazione a questi reati (cfr.
art. 184 cpv. 3 CPP, secondo cui l’arresto equivale a promozione dell’accusa, e
174 CPP, per cui l’istruzione ed il giudizio si estendono soltanto al fatto e
alle persone indicate nella promozione dell’accusa) – e anche fosse non vi
sarebbe pericolo di collusione (né sostenuto dal PP, che fa semplicemente
riferimento all’”esecuzione di eventuali confronti”, né evincibile dagli
atti), mentre che, utilizzare ora fattispecie note da tempo agli inquirenti
(almeno dall’arresto di __________) per prorogare la detenzione preventiva cui
è astretto l’accusato equivarrebbe ad una patente violazione del principio di
celerità;
-
pure poco sostanziata dal
magistrato inquirente, e negata dalla difesa dell’accusato con altrettante scarne
motivazioni, è la presenza del pericolo di recidiva;
-
notoriamente, il pericolo di
recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori
reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per
gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto
e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di
recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP:
l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come
non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano
stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981,
pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.
Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4.
Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato,
condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n.
2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti).
Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in
istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,
eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una
prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);
-
il magistrato inquirente sostiene
l’esistenza del pericolo di recidiva considerata la “particolare assenza di
scrupoli che si denota nell’attuazione di un importante traffico di
stupefacenti per fine di lucro”;
-
non emergono dagli atti elementi,
e neppure il PP ne adduce di concreti, che facciano pensare ad un ritorno di __________,
una volta messo in libertà provvisoria, ad un’attività di trasporto di cocaina
come quella che ha portato al suo arresto. Dal casellario giudiziale risulta
una condanna a 3 anni di reclusione per rapina e complicità in furto del 13
novembre 1979 e null’altro nei 26 anni successivi, condanna che giustamente il
PP neppure menziona per sostanziare il pericolo di recidiva. Soltanto verso
fine 2005, forse perché si trovava in difficoltà finanziare, __________ ha
accettato di prendere parte ad un’attività di trasporto di cocaina. Certo il
traffico cui ha partecipato appare piuttosto importante, per non dire
eccezionale, per i quantitativi in gioco, ma il carcere preventivo sinora
sofferto, nonché la prospettiva di una condanna di una certa importanza (sicuramente
superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e da espiare) – condanna che
potrebbe solo aggravarsi in caso di recidiva – potranno essere considerati
dall’istante quale elemento deterrente per una ripresa dell’attività criminale,
ridimensionando di molto i timori per la sussistenza del pericolo di recidiva
che non appare né concreto né liquido; va poi sottolineato il favorevole
atteggiamento processuale sinora tenuto dall’accusato, che fa sperare che egli
abbia finalmente compreso che il riavvio, se posto in libertà provvisoria,
dell’attività che ha portato al suo arresto, potrebbe avere delle conseguenze
processuali molto gravi davanti ad una Corte di merito; all’accusato ed al suo
difensore deve essere sin d’ora chiaro che, nel rispetto dell’autonomina della
Corte del merito, v’è la probabile prospettiva di dovere espiare altro carcere
chiuso, problematico nell’ottica del reinserimento dell’accusato: a loro di
valutare se non sia meglio, vista la situazione, chiedere l’anticipata
espiazione, ciò che garantirà fra l’altro un processo in tempi brevi;
-
come detto la proroga richiesta,
in quanto volta ad acquisire ed utilizzare atti istruttori (se realmente
effettuati) ottenuti dalle Autorità __________ in violazione della legge e del
principio della territorialità, non è rispettosa dei principi di
proporzionalità, di legalità e della buona fede processuale, e non può essere
accordata, considerata inoltre l’assenza di preminenti interessi pubblici quali
il pericolo di collusione e di recidiva che ne giustificherebbero il suo
perdurare.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è respinta.
§. Di
conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ non è prorogato
e verrà a scadere il 1° agosto 2006 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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