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Decisione

INC.2006.4203

Proroga del carcere preventivo

27 luglio 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia,

pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente

richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge,

sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse

pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20

marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra

altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998

n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

-

l'assenza di opposizione, alla

richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una

verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce:

la proroga) della carcerazione preventiva;

-

nel caso in esame non occorre

dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in

capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto

riportato nel verbale d’arresto del 1° febbraio 2006 o quello di conferma

dell’arresto davanti a questo giudice ed in presenza del suo legale (AI 5,

rapporto d’arresto di __________ del 1° febbraio 2006; Inc. GIAR 42.2006.1,

doc. 3, verbale di conferma dell’arresto del 2 febbraio 2006) nel quale

l’accusato ha ammesso di avere trafficato ingenti quantitativi di cocaina, tra

cui gli oltre 23 chilogrammi rinvenuti sulla sua automobile e posti sotto

sequestro dalla Polizia, in correità con altre persone;

-

in merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit.,

no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa

possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi

(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF

117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344

ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente

sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori avendo provveduto, con rogatoria

internazionale 11 maggio 2006, a chiedere alle competenti Autorità __________

la trasmissione degli atti dei tracciati e delle registrazioni delle

intercettazioni effettuate sulle autovetture di __________ e del correo __________

(pure lui in detenzione preventiva in __________) nei giorni del 26 (per l’__________

di __________ tra le 08.00 e le 20.00), 28 (per la __________ di __________ tra

le 12.00 e le 24.00), 29 (per l’__________ di __________, la __________ e l’__________

di __________ tra le 08.00 e le 24.00), 30 (per la __________ di __________ tra

le 08.00 e le 24.00) e 31 gennaio 2006 (per la __________ e l’__________ di __________

tra 07.00 e le 15.00, rispettivamente tra le 12.00 e le 24.00) e 1° febbraio

2006 (per la __________ di __________ tra le 08.00 e le 24.00). Tali atti

istruttori italiani dovranno essere esaminati e contestati all’accusato e al

correo __________, se del caso con verbali a confronto tra i due, per procedere

poi con il deposito degli atti; per quanto riguarda i bisogni istruttori

preventivati dall’accusa la difesa osserva di non ritenere ravvisabile pericolo

di collusione;

-

per il PP l’acquisizione di quanto

richiesto con la rogatoria 11 maggio 2006 è “necessario per chiarire

esattamente le responsabilità di __________ e __________ in merito al trasporto

di cocaina effettuato il 29.01.2006” (Istanza, p. 3 in alto);

-

effettivamente __________ ha

dichiarato di avere effettuato, unitamente a __________, un altro trasporto di

cocaina la domenica 29 gennaio 2006, recandosi a __________ con una __________

a prelevare lo stupefacente da un giovane __________, identificato in __________,

per poi portarlo sino in __________; mentre __________ afferma di avere

lasciato la __________ con la cocaina a __________, con le chiavi sotto il

tappetino, e nega di avere trasportato lo stupefacente sino in __________, __________

afferma che dopo avere fatto insieme il viaggio sino a __________ e ritorno

sarebbe stato __________, alla guida della __________, ad esportare lo

stupefacente in __________; __________ ha poi negato di essere il mandante del

trasporto di cocaina effettuato da __________ il 31 gennaio 2006 e che ha

portato al sequestro di circa 23 chilogrammi di cocaina;

-

non solo dagli atti non emerge

autorizzazione alcuna (che peraltro il magistrato inquirente non si è premurato

di richiedere con la rogatoria 11 maggio 2006, con la quale chiede la

trasmissione dei dati relativi alle apparecchiature GPS e le intercettazioni

ambientali) da parte delle competenti Autorità __________ per la posa degli

apparecchi di radiolocalizzazione ed ascolto sui veicoli in uso a __________ (__________

con targhe __________ e __________ con targhe __________) e a __________ (__________

con targhe __________ __________) – non potendo bastare l’attestazione dei

responsabili del SAD apposta sul verbale di consegna degli apparecchi

d’intercettazione del 14 marzo 2006 –, ma anche vi fosse una tale

autorizzazione la stessa non potrebbe sostituirsi a quella delle competenti

Autorità __________ in caso di utilizzo degli apparecchi di radiolocalizzazione

ed ascolto su suolo __________: utilizzo in territorio __________ che doveva

apparire più che probabile a chi ha ordinato le intercettazioni avendo

installato le apparecchiature GPS e d’ascolto anche su veicoli immatricolati in

__________ ed in uso ad un cittadino __________ residente in __________;

-

a precisa domanda di questo

giudice (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 3) in merito alla possibilità che le

intercettazioni ambientali e sorveglianze tramite GPS messe in atto dalle

Autorità __________, e richieste dal magistrato inquirente con rogatoria 11

maggio 2006, si siano svolte anche su territorio __________, il PP ha risposto,

nella sua lettera 18 luglio 2006, che “la scrivente presuppone che i

suddetti rilevamenti GPS abbiano interessato anche il suolo __________”

(Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 4, p. 1) senza prendere posizione sulle

intercettazioni ambientali, benché con la rogatoria 11 maggio 2006 abbia

richiesto anche queste ultime;

-

a precisa domanda di questo

giudice (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 3) volta a sapere se in caso di utilizzo di

tali apparecchiature su suolo __________ le stesse siano state autorizzate

dalle competenti Autorità __________ e, in caso non lo siano state, di voler

prendere posizione sull’utilizzabilità di tali mezzi di prova, il PP ha

risposto che la posa di tali apparecchiature è stata autorizzata dalla Magistratura

__________, ritenendo tale autorizzazione, peraltro non agli atti, “ampiamente

sufficiente a sostegno della liceità delle prove in corso di acquisizione”

(Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 4, p. 2);

-

chiaramente le intercettazioni ed

i tracciati richiesti dal PP, riferendosi perlopiù a giorni e a spazi temporali

in cui __________ ed il correo __________ si trovavano in __________, diretti o

di ritorno da __________, sono volte a conoscere gli spostamenti dei veicoli di

__________ e __________ avvenuti in __________ ed il contenuto dei colloqui

intercorsi tra gli occupanti i veicoli durante le trasferte avvenute in __________

per procurarsi e trasportare lo stupefacente;

-

in base al principio della

territorialità giurisdizionale le leggi di procedura hanno un carattere

strettamente territoriale e, di principio, le Autorità repressive non possono

agire al di fuori del loro territorio senza il consenso delle Autorità

competenti dello Stato interessato; inoltre gli atti di procedura devono essere

compiuti conformemente al diritto in vigore nel luogo dove vengono effettuati;

le norme che stabiliscono le autorità incaricate di amministrare la giustizia,

che delimitano le loro competenze e che regolamentano la ricerca, il

perseguimento, l’istruzione e il giudizio delle infrazioni svolgono i loro

effetti solo all’interno delle frontiere dello Stato: per compiere degli atti

di procedura al di fuori delle frontiere è necessario il concorso delle

autorità competenti per quel territorio attraverso l’assistenza giudiziaria,

(G. Piquérez, Procédure penale Suisse, n. 1599 e 1600);

-

evidentemente, stante la parola

del magistrato inquirente, tali radiolocalizzazioni tramite GPS ed

intercettazioni ambientali, se e in quanto avvenuti in __________, non

risultano essere stati autorizzati da Autorità __________;

-

talune norme regolamentano

esplicitamente gli effetti di una loro violazione: è il caso dell’art. 119 CPP,

relativo al divieto di mezzi coercitivi nell’interrogatorio dell’accusato, e

che prevede la nullità di deposizioni ottenute in deroga a questo divieto

(ibid., cpv. 2). Quando ciò non avviene, la dottrina esige che si analizzi la

norma violata e si stabilisca se essa rappresenti una prescrizione d’ordine

oppure un requisito di validità: per la dottrina dominante, la prova in

questione può essere validamente utilizzata se sarebbe potuta essere acquisita

anche in ossequio alla norma violata (v. Schmid, Strafprozessrecht, 2. A.,

Zürich 1993, margin. 608, con rinvii). In caso contrario la norma violata

rappresenta un requisito di validità della prova assunta (caso scolastico,

l’audizione di un teste senza preventivo richiamo dell’eventuale diritto di

rifiutare la testimonianza, v. Schmid ibid.). Schmid medesimo propone invece di

esaminare se la norma violata intenda proteggere degli interessi dell’accusato

(o di terzi) di portata tale da esigere la nullità di tutto quanto ottenuto in

dispregio della norma medesima (loc. cit., margin. 609). Il codice di rito

ticinese si rifà proprio a questo principio; l’art. 113 cpv. 1 recita infatti:

“Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la

ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione”;

-

la legislazione federale (art. 179

octies cpv. 1 CP) permette alla confederazione ed ai cantoni di mettere in

atto, a titolo preventivo o repressivo, una sorveglianza ufficiale per mezzo di

apparecchi tecnici di sorveglianza (ascolto e presa d’immagini), purché sia

richiesta senza indugio l’approvazione del giudice competente; la messa in

opera di apparecchi tecnici di sorveglianza sottostà alle stesse condizioni di

forma della sorveglianza postale e delle telecomunicazioni (G. Piquérez,

Procédure penale Suisse, n. 2655-2661) tant’è che il codice di procedura civile

ticinese, agli art. 166 e ss, prevede la procedura da adottare in caso di

utilizzo da parte degli inquirenti di apparecchi tecnici di sorveglianza,

procedura sostanzialmente identica a quella prevista dalla LSCPT;

-

il CPP è silente a proposito della

nullità di atti d’inchiesta compiuti attraverso l’uso di apparecchi tecnici di

sorveglianza senza che ne sia stata richiesta approvazione a questo giudice;

stante il parallelismo della procedura con quella della LSCPT, per la

sorveglianza postale e del traffico delle telecomunicazioni, si potrebbe applicare,

per analogia, quanto previsto all’art. 7 cpv. 4 di tale legge, secondo cui le

informazioni ottenute mediante una sorveglianza per cui l’approvazione è stata

negata o non è stata richiesta non possono essere utilizzate né ai fini delle

indagini né a scopi probatori e l’autorità che ha ordinato la sorveglianza deve

immediatamente togliere dagli atti del procedimento penale tutti i documenti e

i supporti di dati e distruggerli; è ben vero che nei lavori preparatori della

LSCPT i commissari hanno preso in considerazione (definendo i termini del cpv.

2 e 3 d’ordine e non perentori) la possibilità che una domanda d’approvazione

leggermente tardiva possa essere comunque presa in considerazione per evitare

che importati mezzi di prova vengano persi, ma la dottrina è comunque

dell’avviso che il senso esplicito del cpv. 4 impedisca un’approvazione

successiva di tali controlli da parte dell’Autorità competente (T. Hansjakob,

Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Ueberwachung des Post-

und Fernmeldeverkerhrs, St. Gallo 2002, p. 185 ad n° 36), richiesta

d’approvazione che comunque, nel caso in esame, presupponendo intercettazioni

ambientali anche su suolo elvetico, non è stata avanzata né dal magistrato

inquirente direttamente né tramite esecuzione di rogatoria internazionale;

-

sia come sia la questione è, ora,

quale conseguenza pratica abbia tale constatazione: la problematica, per quanto

di competenza di questo giudice, non è tanto di sapere se tali atti istruttori,

una volta acquisiti, debbano o meno essere considerati nulli, oppure se le

irrite modalità della loro effettuazione ne impediscano la successiva

utilizzazione (“verwertbarkeit”), bensì se sia giustificato e rispettoso dei

principi di proporzionalità e buona fede concedere proroga della carcerazione

preventiva cui è astretto __________ per permettere l’acquisizione di mezzi di

prova assunti in spregio della legge ed in violazione del principio di

territorialità;

-

approvare una proroga del carcere

preventivo cui è astretto l’accusato per permettere l’acquisizione agli atti

delle sorveglianze esperite illegalmente dalle Autorità inquirenti __________

su suolo __________ (poiché di infima importanza per l’inchiesta sembrano

essere quelle effettuate su suolo __________, tanto da non essere state chieste

dal PP con la rogatoria), equivarrebbe ad approvare ed assecondare non soltanto

l’intervento non autorizzato, su territorio __________, delle Autorità __________,

ma anche un tale modo di procedere da parte del magistrato inquirente, che

sembrerebbe avere quantomeno sospettato, da ottobre 2005, dell’esistenza di

intercettazioni ambientali non autorizzate su suolo nazionale per opera degli

inquirenti __________ e che malgrado ciò non è intervenuto in alcun modo, se

non per acquisire il risultato di tali intercettazioni ambientali assunte in

violazione delle norme di diritto internazionale ed interno summenzionate; tale

comportamento contrasta crassamente con il rispetto del principio della

legalità e della buona fede processuale, principio che il Tribunale federale ha

stabilito debba essere rispettato dalle Autorità anche nell’ambito della

procedura penale, con la conseguenza che il principio della buona fede rende

criticabile ogni procedere dell’Autorità che viola la legge ai fini di farla

rispettare (J. Bénédict, Le sort des preuves illégales dans lo procès pénal,

Lausanne, 1994);

-

comunque, oltre a quanto detto

sopra, v’è da dire che indipendentemente dalla nullità o dall’utilizzabilità o

meno delle intercettazioni richieste, in un simile contesto giuridico è

evidente che il fatto che l’inchiesta contro __________ è ormai nelle fasi

finali (l’ultimo verbale PP è del 21 giugno 2006, e l’ultimo atto istruttorio

di una certa rilevanza è il sollecito 23 giugno 2006, inviato alle Autorità __________,

per evasione della rogatoria 11 maggio 2006), con l’accusato reo confesso che

ammette due viaggi a __________ per procurarsi cocaina e con contraddizioni con

il correo relative all’esportazione in __________ del carico di cocaina

trasportato il 29 gennaio 2006 (__________ nega di avere esportato il carico di

cocaina del 29 gennaio in __________ dopo averlo trasportato con __________ da __________

a __________) ed al coinvolgimento di _____ nel trasporto del 31 gennaio 2006 (__________

ha dichiarato di avere trasportato tale carico di cocaina su richiesta di __________

il quale nega ogni coinvolgimento in questo trasporto), non permette, da solo,

conclusione alcuna in merito all’esistenza di pericolo di collusione e/o di

inquinamento delle prove che deve essere sostanziata con riferimento al caso

specifico (atteggiamento processuale dell’accusato, ammissioni e non,

accertamenti e prove non ancora consolidate, prove ancora proponibili,

tipologia delle stesse e possibilità concreta di influenza da parte

dell’accusato, ecc.), tenuto conto che:

"E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di

motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota

alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare

la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o

inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice

approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione

del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);"

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.);

-

nel caso in esame il preavviso non

invoca e non sostanzia minimamente concretezza del pericolo di collusione con

riferimento a quello che sembra l’unico atto istruttorio ancora da compiere, e

cioè alla necessità di acquisire quanto richiesto con rogatoria 11 maggio 2006

per chiarire esattamente le responsabilità di __________ e __________ in merito

al trasporto di cocaina effettuato il 29 gennaio 2006: a parte l’utilizzabilità

di tale mezzo di prova, ci si chiede come potrebbe __________ (che già ha

ribadito la propria versione dei fatti relativi a questo trasporto più volte e

persino in un verbale a confronto con __________), se messo in libertà

provvisoria, porre in atto misure collusive a questo proposito;

-

inoltre, per i fatti ancora da

chiarire, sostanzialmente (e a dire del magistrato inquirente) quelli relativi

al trasporto del 29 gennaio 2006, a poco servirebbero le intercettazioni

ambientali richieste con rogatoria dal PP, essendosi __________ e __________

spostati quel giorno con la __________ immatricolata a nome della __________,

che sembrerebbe non essere stata dotata di apparecchi d’intercettazione;

-

per quanto riguarda poi

l’ulteriore audizione dell’accusato in merito al rapporto di Polizia rassegnato

dal REF il 14 giugno 2006 (peraltro neppure agli atti), con l’esecuzione di

eventuali confronti, non entra neppure in linea di conto quale necessità

istruttoria che potrebbe giustificare una proroga del carcere preventivo visto

che a __________ non è stata promossa l’accusa per truffa, ricettazione o altri

reati finanziari (lo stesso magistrato inquirente afferma che “occorrerà

estendergli l’accusa alla ricettazione”, cfr. istanza 6 luglio 2006, p. 3)

– di conseguenza __________ non è detenuto in relazione a questi reati (cfr.

art. 184 cpv. 3 CPP, secondo cui l’arresto equivale a promozione dell’accusa, e

174 CPP, per cui l’istruzione ed il giudizio si estendono soltanto al fatto e

alle persone indicate nella promozione dell’accusa) – e anche fosse non vi

sarebbe pericolo di collusione (né sostenuto dal PP, che fa semplicemente

riferimento all’”esecuzione di eventuali confronti”, né evincibile dagli

atti), mentre che, utilizzare ora fattispecie note da tempo agli inquirenti

(almeno dall’arresto di __________) per prorogare la detenzione preventiva cui

è astretto l’accusato equivarrebbe ad una patente violazione del principio di

celerità;

-

pure poco sostanziata dal

magistrato inquirente, e negata dalla difesa dell’accusato con altrettante scarne

motivazioni, è la presenza del pericolo di recidiva;

-

notoriamente, il pericolo di

recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori

reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per

gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto

e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di

recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP:

l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come

non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano

stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981,

pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.

Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4.

Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato,

condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n.

2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti).

Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in

istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,

eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una

prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

-

il magistrato inquirente sostiene

l’esistenza del pericolo di recidiva considerata la “particolare assenza di

scrupoli che si denota nell’attuazione di un importante traffico di

stupefacenti per fine di lucro”;

-

non emergono dagli atti elementi,

e neppure il PP ne adduce di concreti, che facciano pensare ad un ritorno di __________,

una volta messo in libertà provvisoria, ad un’attività di trasporto di cocaina

come quella che ha portato al suo arresto. Dal casellario giudiziale risulta

una condanna a 3 anni di reclusione per rapina e complicità in furto del 13

novembre 1979 e null’altro nei 26 anni successivi, condanna che giustamente il

PP neppure menziona per sostanziare il pericolo di recidiva. Soltanto verso

fine 2005, forse perché si trovava in difficoltà finanziare, __________ ha

accettato di prendere parte ad un’attività di trasporto di cocaina. Certo il

traffico cui ha partecipato appare piuttosto importante, per non dire

eccezionale, per i quantitativi in gioco, ma il carcere preventivo sinora

sofferto, nonché la prospettiva di una condanna di una certa importanza (sicuramente

superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e da espiare) – condanna che

potrebbe solo aggravarsi in caso di recidiva – potranno essere considerati

dall’istante quale elemento deterrente per una ripresa dell’attività criminale,

ridimensionando di molto i timori per la sussistenza del pericolo di recidiva

che non appare né concreto né liquido; va poi sottolineato il favorevole

atteggiamento processuale sinora tenuto dall’accusato, che fa sperare che egli

abbia finalmente compreso che il riavvio, se posto in libertà provvisoria,

dell’attività che ha portato al suo arresto, potrebbe avere delle conseguenze

processuali molto gravi davanti ad una Corte di merito; all’accusato ed al suo

difensore deve essere sin d’ora chiaro che, nel rispetto dell’autonomina della

Corte del merito, v’è la probabile prospettiva di dovere espiare altro carcere

chiuso, problematico nell’ottica del reinserimento dell’accusato: a loro di

valutare se non sia meglio, vista la situazione, chiedere l’anticipata

espiazione, ciò che garantirà fra l’altro un processo in tempi brevi;

-

come detto la proroga richiesta,

in quanto volta ad acquisire ed utilizzare atti istruttori (se realmente

effettuati) ottenuti dalle Autorità __________ in violazione della legge e del

principio della territorialità, non è rispettosa dei principi di

proporzionalità, di legalità e della buona fede processuale, e non può essere

accordata, considerata inoltre l’assenza di preminenti interessi pubblici quali

il pericolo di collusione e di recidiva che ne giustificherebbero il suo

perdurare.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è respinta.

§. Di

conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ non è prorogato

e verrà a scadere il 1° agosto 2006 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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