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Decisione

INC.2006.43601

Sequestro. Carenza di motivazione

25 settembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

vi sono certamente dei casi dove eventuali carenze nella motivazione di

un ordine di perquisizione può non essere considerata "vizio di

forma" in quanto (sostanzialmente) sanata da altro atto precedente o

almeno contemporaneo. Si pensi, per esempio, alla notifica di un ordine di perquisizione

(che omette di menzionare i fatti) con contestuale notifica di un ordine

d'arresto (che li indica), se indirizzato alla stessa persona; oppure ad un

ordine di perquisizione emanato dopo arresto in flagranza di reato (cfr. art.

158 CPP); oppure ancora ad un ordine di perquisizione e sequestro emanato al

termine di un verbale sulla fattispecie oggetto d'inchiesta;

-

va inoltre ricordato che non spetta a questo giudice (che non è titolare

dell'azione penale, né giudice del merito, e non è competente per emanare

provvedimenti in luogo e vece del Procuratore pubblico laddove si tratta di

questioni strettamente connesse all'esercizio dell'azione penale ed alle

competenze istruttorie - sentenze: 17 marzo 1994 in re H., GIAR 204.1994.1; 23

aprile 2004 in re Y., GIAR 477.2002.7-; se lo facesse priverebbe, tra l'altro,

le parti di un grado di giurisdizione e rischierebbe di sostituirsi al

magistrato inquirente nell'individuazione/determinazione/precisazione delle

circostanze di fatto e/o nella determinazione delle norme sulle quali quest'ultimo

fonda i propri provvedimenti; compito di questo giudice è, semmai, quello di

verificare la fondatezza (di massima) delle ipotesi formulate al solo fine di

determinarsi sulla legalità delle misure d'inchiesta intraprese, o omesse, e

contestate in questa sede (cfr. sentenza 14 settembre 2004, GIAR 405.2004.1),

in caso contrario, si rischierebbe inoltre di ledere il diritto di essere

sentito del reclamante;

-

il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone

al Procuratore pubblico di menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno

spinto a decidere e di porre quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi

conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di

impugnazione ad un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo

sullo stesso (cfr. DTF 127 I 54; decisione 1P.231/1998, pubblicata in RDAT n.

54/1-1999; R. Hauser/E. Schweri/K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,

6. ed., § 55 n. 1 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 251 ss; G. Piquerez,

Procedure penale suisse, Zurigo 2000, n. 283 ss., 796 ss.; CRP 24.03.2005 in re

D.C.R., inc. 60.2005.9);

-

non v'è dubbio che, nella decisione impugnata, la motivazione non è solo

"sommaria", bensì assente; nulla di concreto essendo anche solo

abbozzato a indicazione/sostegno del dissequestro;

-

nel caso in esame, si può prescindere dal determinare se la possibilità

di sanare la motivazione in sede di osservazioni possa essere data solo in

presenza di motivazione insufficiente, priva della necessaria compiutezza,

oppure anche laddove la motivazione è semplicemente assente; infatti attendere

le osservazioni, che poi dovranno forzatamente essere notificate alla difesa

per garantire il diritto di essere sentito, comporta dei tempi che potrebbero

rendere il reclamo privo d'oggetto al momento di emanare la decisione,

rispettivamente (in considerazione dei diritti/garanzie oggetto del reclamo),

configurare una denegata giustizia (sostanziale);

-

alla luce di tutto quanto sopra espresso, la decisione 12 settembre

2006, che ordina il dissequestro immediato di tutta la merce fornita da __________

(ora __________) a __________ (sequestrata il 31 agosto 2005), è annullata in

quanto priva di motivazione;

-

impregiudicata la facoltà del Procuratore pubblico, se lo riterrà, di

ovviare alle carenze formali accertate in questa sede con l'emanazione di un

(nuovo) ordine debitamente motivato;

-

in conclusione, il reclamo deve essere accolto con la presente

decisione, impugnabile alla CRP, rendendo così priva di

oggetto la richiesta di effetto sospensivo;

-

visto l'esito del reclamo, tassa di giustizia e spese sono a carico

dello Stato, con assegnazione di ripetibili alla reclamante.

P.Q.M

viste le norme

applicabili, in particolare gli artt. 138, 158, 165 e 251 CP, 161, 280 ss, 284

CPP, 29 CF e 6 CEDU, nonché ogni altra norma applicabile,

decide

1.

Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza l'ordine

di dissequestro 12 settembre 2006, emanato nell'inc. MP __________,

è annullato.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di FRS 400.- e le spese, FRS 100.-, sono a carico

dello Stato che rifonderà alla reclamante FRS 440.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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