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Decisione

INC.2006.43702

Instanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa

7 aprile 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il sequestro della relazione __________ (con saldo CHF 187'832.65 al 19

dicembre 2005) intestata a __________ presso __________ __________, filiale di __________;

-

con istanza 29 febbraio/3 marzo 2008 __________ ha chiesto il

dissequestro del suddetto conto – sul quale in corso d’inchiesta l’accusata ha

fatto confluire anche il saldo di altri suoi conti presso altri istituti -

limitatamente all’importo di fr. 103'519.40 ai fini di bonifico di tale somma a

favore della __________ (in seguito __________), __________, a fronte della

decisione 5 luglio 2007 (__________), decisione che ha stabilito un obbligo di

pagamento per la suddetta somma a carico dell’accusata, quale ex

amministratrice delegata della fallita __________, a titolo di risarcimento per

contributi paritetici non versati per gli anni 2004-2005 ex art. 52 LAVS e

contro la quale l’interessata ha interposto opposizione (tuttora pendente): la

difesa evidenzia trattarsi di risparmi personali di __________, non di provento

di reato, non essendole rimproverato di aver sottratto attivi alla fallita __________

e di averli fatti affluire su propri conti;

-

in sede di osservazioni le PC __________ ed il Procuratore pubblico si

sono tutti pronunciati per la reiezione dell’istanza;

-

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il

sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione

del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in

quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua

qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e

conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o

devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.

359);

-

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra

l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP

(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e

l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto

detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro.

Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere

(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo

l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un

chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr.

decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

-

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 29 febbraio/3

marzo 2008, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa

e prima dell’apertura del dibattimento;

-

l’istanza, presentata da persona legittimata, l’accusata, è dunque

ricevibile;

-

in generale, la determinazione/indicazione degli

elementi (se si preferisce, la verifica della fondatezza dei presupposti

del sequestro ex art. 161, "… a partire dal sospetto all’apertura del

procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli

accertamenti probatori": GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)

a sostegno di un (possibile) provento del reato, della sua (probabile) entità,

della connessione con il sequestro, così come di tutti gli elementi che lo

possono giustificare ai fini dell'applicazione dell'art. 70 CP, è di

competenza, in prima sede, del magistrato inquirente (per analogia: CRP 24

marzo 2005, 60.2005.9), a maggior ragione laddove sono indiziati reati la cui

commissione non comporta sempre e necessariamente un "provento

diretto", come è invece il caso per determinati reati patrimoniali,

rispettivamente laddove il (sempre eventuale) "provento" non è

necessariamente ed automaticamente assimilabile allo scoperto/passivo del

fallimento (che non è elemento costitutivo del reato, bensì condizione di

punibilità ma può fornire, nella fase iniziale delle indagini, un ordine di

grandezza a giustificazione del sequestro);

-

in concreto, la situazione non è affatto chiara;

-

nell’istanza la difesa afferma, in maniera alquanto generica, e senza

fare alcun riferimento concreto agli atti istruttori esperiti, che i beni di

cui chiede il dissequestro sarebbero risparmi personali dell’accusata, quindi

non provento di reato, ritenuto che non le sarebbe rimproverato di aver

sottratto attivi della fallita __________ e di averli fatti affluire su propri

conti;

-

precisazioni puntuali in merito non sono fornite neppure dal Procuratore

pubblico che in sede di osservazioni ha unicamente rilevato che tenuto conto

delle indebite operazioni messe in atto dall’accusata a scopo di indebito

profitto e descritte nell’atto d’accusa, gli averi depositati sul conto in

questione debbano essere mantenuti sotto sequestro ai fini della devoluzione

alla massa fallimentare, senza tuttavia indicare l’eventuale provento

conseguito da __________ con il suo agire (che non necessariamente, come

rilevato sopra, corrisponde al passivo del fallimento) ;

-

dall’atto d’accusa risulta che a __________ è – tra l’altro –

rimproverato di avere riversato a favore della società solo una minima parte (fr.

26'000.--) del ricavo di fr. 150'000.-- conseguito dalla vendita di parte delle

azioni ad __________ e pervenuto su uno dei conti il cui saldo é stato

trasferito sul conto presso __________, rispettivamente di aver conseguito

mediante apporti iniziali limitati e a seguito della cessione del 71% del

capitale azionario dopo l’intervenuto aumento del capitale azionario un utile

complessivo di fr. 51'532.80, utile non liberato alla società, nonché di aver

fatto indebitamente contabilizzare nelle schede contabili della società la metà

dell’importo di fr. 200'000.-- condonato da __________ alla società quale suo

apporto correntista, poi utilizzato mediante compensazione per partecipare

all’aumento del capitale azionario nel corso del 2004, senza quindi apporto di

nuovi fondi da parte sua;

-

in altre parole dall’atto di accusa emerge, da un lato, che fondi di

pertinenza della società sono confluiti su conti dell’accusata (fr. 150'000.--)

e, dall’altro, che l’accusata si è vista aumentare il proprio patrimonio

personale omettendo di apportare nuovi fondi alla società;

-

non può inoltre essere trascurato che se è vero che la __________ ha

un’azione diretta nei confronti di __________, quale ex amministratrice

delegata della fallita __________ (anche qualora sia pendente la procedura

fallimentare della società), è altrettanto vero che la __________, che peraltro

ha insinuato il proprio credito nel fallimento di __________, non è parte

civile al procedimento contro __________ (e __________) e che pertanto

procedere come richiesto dall’istante equivarrebbe a privilegiare un terzo al

procedimento con conseguente possibile pregiudizio per le parti civili,

rilevato inoltre che l’istante ha peraltro interposto opposizione avverso la

decisione 5 luglio 2007 della __________;

-

in virtù di quanto precede l'istanza, carente nella motivazione, deve

quindi essere respinta con la presente decisione impugnabile alla CRP, tassa e

spese di giudizio, nonché ripetibili seguono la soccombenza;

-

resta, ovviamente, aperta la possibilità per l’istante di presentare

nuova istanza debitamente motivata.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 70, 71, 165 CP, 161 ss, 280 ss, 284 CPP,

decide

1.

L’istanza è respinta.

Considerandi

2.

La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 150.-- rimangono a

carico di __________ che rifonderà ad __________ fr. 150.-- ciascuno a titolo

di ripetibili.

3.

Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni

dall’intimazione.

4.

Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti che le hanno

presentate):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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