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Decisione

INC.2006.43802

Prove

17 dicembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A.

A seguito della denuncia

presentata il 21 settembre 2006 da __________ (nel frattempo deceduto) il Procuratore

pubblico in data 22 settembre 2006 ha ordinato l’arresto di __________ con

contestuale promozione dell’accusa per i reati di ripetuta truffa e

appropriazione indebita “per avere, a __________ ed in altre località del

Cantone Ticino, nel periodo compreso tra l’inizio del 2005 e l’agosto 2006,

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente

ingannato con astuzia __________ con il quale aveva instaurato una relazione

sentimentale, affermando cose false e dissimulando cose vere, così da indurlo

ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio, in particolare a consegnarle, in

diverse occasioni, almeno complessivi circa fr. 385'000.--, sottacendo che –

anziché effettuare i prospettati investimenti immobiliari in __________ – aveva

utilizzato tale denaro per finanziare suoi acquisti e spese di vario genere,

come pure acquisti e spese di vario genere di un suo fidanzato (tale __________),

di sua madre, di suo fratello nonché di altre persone non ancora identificate” (doc.

1 inc. GIAR 438.2006.1).

Questo giudice, il giorno

successivo, non ha confermato l’arresto - “impregiudicata l’esistenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza, come alla promozione dell’accusa e

alle ammissioni dell’accusata. Sussistendo tuttavia non pochi dubbi

sull’adempimento del requisito dell’inganno astuto. Vista l’assenza di

preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare ritenuto che i fatti si

sono svolti oltre 1 anno fa e quindi no pericolo di collusione concreto e

manovre collusive avrebbero potuto essere effettuate in qs. lasso di tempo”-

e ha disposto la messa in libertà dell’accusata previo deposito dei documenti

di legittimazione per ovviare al pericolo di fuga (doc. 3 inc. GIAR cit.).

Nel frattempo l’inchiesta è

proseguita con l’acquisizione di varia documentazione, l’audizione delle parti

e di testi. In data 19 settembre 2007 il Procuratore pubblico ha ordinato il

deposito degli atti con scadenza all’8 ottobre 2007, termine poi prorogato su

istanza della difesa al 23 ottobre 2007.

B.

Il 22 ottobre 2007, la difesa ha

formalmente chiesto al Procuratore pubblico l’allestimento di una perizia per

valutare la reale capacità di intendere e di volere di __________ al momento

dei fatti: in particolare, tale accertamento peritale sarebbe “utile e

opportuno”, avendo l’accusata dimostrato “assoluta mancanza di adeguata

valutazione delle circostanze e indubbiamente un disagio e/o disturbo (e/o

altra causa) che va valutato attentamente con una consulenza tecnica al fine,

se fosse il caso, di determinare le sue vere responsabilità penali

nell’accaduto”.

Con decisione 24 ottobre 2007 il

Procuratore pubblico ha respinto la richiesta in oggetto, motivando che dagli

atti istruttori esperiti non emergono elementi che portino a seriamente

dubitare che la capacità di intendere e di volere dell’accusata al momento dei

fatti – primavera/estate 2005 – fosse totalmente o parzialmente scemata.

Contro la suddetta decisione del

magistrato inquirente, la difesa insorge ora con il reclamo in oggetto: chiede

che la decisione impugnata venga annullata e che venga “ordinata una perizia

psichiatrica per accertare le effettive responsabilità” di __________. La

decisione impugnata costituirebbe un’anticipata valutazione negativa “della

concludenza magari positiva, nell’ottica della responsabilità dell’accusata,

che limita i diritti della difesa ma anche i diritti dell’accusata che va

dunque censurata”: l’inchiesta avrebbe infatti dimostrato che l’agire (p.

5) dell’accusata sarebbe stato inusuale a tal punto da mettere in dubbio la sua

piena responsabilità.

C.

In sede di osservazioni sia il

Procuratore pubblico che la parte civile si sono pronunciati per la reiezione

del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei

considerandi in diritto.

Considerato,

Considerandi

1.

La legittimazione di __________,

accusata e destinataria della decisione impugnata, è pacifica; il reclamo,

tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

Per quanto

concerne i principi generali applicabili in materia di complementi istruttori,

come per quelli più specifici in materia di perizia psichiatrica, si può fare

riferimento a precedente decisione di questo ufficio:

“- ribaditi i

criteri generali in materia di complementi probatori ["Per meritare di

venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti

(art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1

CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono

essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta

connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i

requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive

conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente -

dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in

stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito;

per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile

produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP,

inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v.

sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR

135.93

; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR

1093.93

)" GIAR 2 dicembre 2003, 396.2006.5], in materia di perizia

psichiatrica, questo ufficio ha già avuto modo di affermare quanto segue:

"ritenuto che in materia non vale il principio

"in dubio pro reo", "l'esame dell'imputato" e cioè

l'allestimento di una perizia psichiatrica sono dovuti, per quanto è qui in

discorso, quando l'autorità istruttoria o giudicante "si trovi in dubbio

circa la…responsabilità" dell'accusato (art. 13 cpv. 1 CP): deve in ogni

modo trattarsi di un dubbio serio, indipendentemente dalla sua origine, quale

la gravità e le modalità dell'infrazione inquisita, le motivazioni di un agire

aberrante oppure antecedenti concernenti lo stato mentale dell'interessato, ma

non certo semplicemente allegazioni di quest'ultimo sulla sua insanità (v. José

Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Schulthess, 2002, pag. 170 n. 535:

nello stesso senso v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 1997, ad art. 13

nota 2, e Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, Editions Bis et Ter,

Lausanne 1997, ad art. 13 note 1);"

(GIAR 26 febbraio 2003, 235.2002.3)

e, ancora:

"…va precisato che in tema di perizia

psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale

accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo

circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc.

Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel,

Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS;

Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13

CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa

la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere

un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2

ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in

contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento

psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata

responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e

10.

ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).

… omissis ….

Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze

che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura

allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i

fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che

solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116 IV 273), il

fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la

dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una

grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola impongono il

dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono presenti prima degli

stessi (sentenza 26 febbraio 2003

in re R., GIAR 235.2002.3)."

(GIAR 2 dicembre 2003, 396.2003.3)

- tali considerazioni valgono sostanzialmente anche dopo

l'entrata in vigore del nuovo CP, senza comunque dimenticare che la nuova

normativa ha eliminato il cpv. 2 dell'art. 13 vCP e che il legislativo ha

ritenuto di dover abbandonare (modificando la proposta del CF) la definizione

bio-psicologica dell'irresponsabilità limitandosi ad una definizione

psicologica (Messaggio del 21 settembre 1998 punto 212.41 e art. 17; Bollettino

CN 2001, n. 544);” (GIAR 19 aprile 2007, 460.2006.5)

3.

Ribadite, d’entrata, la libertà

di principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle

prove e nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale,

va precisato che compito di questo giudice in sede di decisione incidentale quo

all’esigenza di allestimento di una perizia psichiatrica nella fase

predibattimentale (quindi, senza pregiudizio per eventuali decisioni di

competenza del merito), è quello di verificare se il magistrato inquirente, che

ha ritenuto di non avere serio motivo di dubitare dell’imputabilità

dell’autore, non abbia arbitrariamente omesso di considerare qualche elemento

che, invece, imponeva tale dubbio (ritenuto il potere d’apprezzamento di cui

gode il magistrato inquirente in materia: DTF 24.2.2000,1P.53/2000, cons.

3.

b.).

Ciò non sembra il caso, per più

di un motivo.

Come indicato nei considerandi

che precedono, con il reclamo in oggetto, la difesa chiede l’annullamento della

decisione impugnata e l’erezione una perizia psichiatrica sulla persona di __________,

in quanto dall’inchiesta esperita emergerebbe “almeno un dubbio” circa

l’inesistenza della piena responsabilità dell’accusata.

Incontestato che il dubbio non si

impone in presenza unicamente di difficoltà economiche e/o famigliari (presenti,

in particolare, nella storia di numerosi autori di reati patrimoniali – per es.

furti -, residenti e/o di passaggio, senza che risulti necessità di

accertamento peritale sull’imputabilità). Ne consegue che le argomentazioni

della difesa riferite alla situazione personale dell’accusata con particolare

riferimento alle difficoltà economiche ed ai problemi famigliari indicati (cfr.

p. 5 del reclamo) non possono essere ritenuti motivi atti a giustificare

l’allestimento di una perizia. Lo stesso vale con riferimento allo stile di

vita, definito dal Procuratore pubblico “non propriamente monacale”, di __________.

Da un’analisi dei verbali agli

atti emerge che nelle dichiarazioni rilasciate da __________ non può essere

ravvisato il preteso serio dubbio circa la responsabilità dell’accusata, anzi

la stessa appare pienamente consapevole delle sue azioni (“Ho fatto una cosa

squallida … quello che ho fatto a __________ è stata una cosa ignobile e

ingiusta”). Sin dall’inizio dell’inchiesta, già in occasione del verbale di

polizia 22.09.2006 e di quello 23.09.2006 di conferma dell’arresto, __________

ha fornito una versione lineare e chiara dei fatti e dei motivi del proprio

agire. In particolare, ha ammesso di essersi approfittata di __________, e

meglio, ha dichiarato “__________aveva perso la testa per me e io per i suoi

soldi. Sono una ragazza che non ha mai avuto niente e improvvisamente mi vedevo

coperta di attenzioni da parte di __________. … Era una situazione che a me in

fondo andava bene”, di aver inventato varie “scuse” per farsi

consegnare il denaro, di averlo “preso in giro”, sapendo che avrebbe

potuto chiedergli qualsiasi cosa e che ogni suo desiderio sarebbe stato

esaudito, soprattutto a livello finanziario, precisando “le relazioni che ho

avuto le ho avute per mia scelta sentimentale e nel caso di __________ anche

per convenienza economica” (cfr. per tutti verb. PP 2.08.2007). Già nel

verb pol. 22.09.2007 l’accusata aveva dichiarato di essersi “innamorata” “delle

soddisfazioni materiali che i suoi (n.d.r. di __________) soldi mi

potevano procurare. Questo anche perché la mia conoscenza con __________ è

avvenuta nel momento in cui ho perso il “benessere”, al quale mi ero abituata,

derivante dal supporto finanziario del mio ex-amico”.

A ciò si aggiunge che agli atti

non vi sono nè attestati medici o altri elementi concreti che testimoniano una

patologia psichiatrica di cui avrebbe sofferto __________ in passato, e meglio

al momento dei fatti, né tantomeno lo sostiene la difesa. Inoltre, i fatti addebitati all’accusata si sono svolti nel corso del 2005: dalle

dichiarazioni da lei stessa rese, risulta che si è recata per la prima volta da

uno specialista soltanto nel corso del 2007 (cfr. verb. PP del 2.08.2007),

quindi ben 2 anni dopo i fatti incriminati.

Non sussiste pertanto motivo

alcuno per dubitare dell’imputabilità dell’accusata.

Del resto, il fatto che la difesa

abbia chiesto l’erezione della perizia soltanto ad inchiesta praticamente

conclusa, conferma assenza di elementi atti a fondare “serio dubbio”

sull’imputabilità della qui reclamante.

4.

Riassumendo, non vi è nel caso

esame elemento alcuno atto a fondare serio dubbio sull’imputabilità

dell’accusata, cioè sull’incapacità di __________ di valutare la portata dei

suoi atti o di determinarsi secondo tale valutazione, né tantomeno per

ipotizzare una sua patologia psichiatrica cui ricondurre i fatti addebitatile

(per i quali il Procuratore pubblico ipotizza reati di natura prettamente

patrimoniale). Nulla muta il fatto che __________ si sia decisa successivamente

a rivolgersi ad uno psichiatra (v. sentenza 11 agosto 1998 in re V., GIAR 173.98.2 e sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3).

Alla luce dei considerandi di cui sopra, il reclamo

va dunque respinto con la presente decisione definitiva a livello cantonale

(art. 284 cpv. 1 lett. a CPPT e contrario). Tasse e spese di giudizio seguono

la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme

applicabili citate, in particolare gli artt. 19, 20, 138

e 146 CP, 1 ss., 9, 58, 59, 142 ss., 196, 280 ss, 284 CPP,

decide

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia, di fr. 500.-- e le spese di fr. 100.-- sono a

carico di __________.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione:

giudice Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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