INC.2006.43802
Prove
17 dicembre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.43802
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, GIAR
Titolo:
Prove
PERIZIA
art. 60 CPP-TI
art. 142 CPP-TI
art. 196 CPP-TI
art. 19 CPS
art. 20 CPS
Incarto n.
INC.2006.43802
Lugano
17 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 5 novembre
2007 da
contro
la decisione 24 ottobre 2007 con la quale il Procuratore
pubblico Arturo Garzoni ha respinto la domanda di allestimento di una perizia
psichiatrica a suo favore (__________);
preso atto delle osservazioni 12
novembre 2007 del magistrato inquirente e 16 novembre 2007, che postula la
reiezione del reclamo;
visto, per quanto necessario,
l’inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto,
Fatti
A.
A seguito della denuncia
presentata il 21 settembre 2006 da __________ (nel frattempo deceduto) il Procuratore
pubblico in data 22 settembre 2006 ha ordinato l’arresto di __________ con
contestuale promozione dell’accusa per i reati di ripetuta truffa e
appropriazione indebita “per avere, a __________ ed in altre località del
Cantone Ticino, nel periodo compreso tra l’inizio del 2005 e l’agosto 2006,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente
ingannato con astuzia __________ con il quale aveva instaurato una relazione
sentimentale, affermando cose false e dissimulando cose vere, così da indurlo
ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio, in particolare a consegnarle, in
diverse occasioni, almeno complessivi circa fr. 385'000.--, sottacendo che –
anziché effettuare i prospettati investimenti immobiliari in __________ – aveva
utilizzato tale denaro per finanziare suoi acquisti e spese di vario genere,
come pure acquisti e spese di vario genere di un suo fidanzato (tale __________),
di sua madre, di suo fratello nonché di altre persone non ancora identificate” (doc.
1 inc. GIAR 438.2006.1).
Questo giudice, il giorno
successivo, non ha confermato l’arresto - “impregiudicata l’esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza, come alla promozione dell’accusa e
alle ammissioni dell’accusata. Sussistendo tuttavia non pochi dubbi
sull’adempimento del requisito dell’inganno astuto. Vista l’assenza di
preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare ritenuto che i fatti si
sono svolti oltre 1 anno fa e quindi no pericolo di collusione concreto e
manovre collusive avrebbero potuto essere effettuate in qs. lasso di tempo”-
e ha disposto la messa in libertà dell’accusata previo deposito dei documenti
di legittimazione per ovviare al pericolo di fuga (doc. 3 inc. GIAR cit.).
Nel frattempo l’inchiesta è
proseguita con l’acquisizione di varia documentazione, l’audizione delle parti
e di testi. In data 19 settembre 2007 il Procuratore pubblico ha ordinato il
deposito degli atti con scadenza all’8 ottobre 2007, termine poi prorogato su
istanza della difesa al 23 ottobre 2007.
B.
Il 22 ottobre 2007, la difesa ha
formalmente chiesto al Procuratore pubblico l’allestimento di una perizia per
valutare la reale capacità di intendere e di volere di __________ al momento
dei fatti: in particolare, tale accertamento peritale sarebbe “utile e
opportuno”, avendo l’accusata dimostrato “assoluta mancanza di adeguata
valutazione delle circostanze e indubbiamente un disagio e/o disturbo (e/o
altra causa) che va valutato attentamente con una consulenza tecnica al fine,
se fosse il caso, di determinare le sue vere responsabilità penali
nell’accaduto”.
Con decisione 24 ottobre 2007 il
Procuratore pubblico ha respinto la richiesta in oggetto, motivando che dagli
atti istruttori esperiti non emergono elementi che portino a seriamente
dubitare che la capacità di intendere e di volere dell’accusata al momento dei
fatti – primavera/estate 2005 – fosse totalmente o parzialmente scemata.
Contro la suddetta decisione del
magistrato inquirente, la difesa insorge ora con il reclamo in oggetto: chiede
che la decisione impugnata venga annullata e che venga “ordinata una perizia
psichiatrica per accertare le effettive responsabilità” di __________. La
decisione impugnata costituirebbe un’anticipata valutazione negativa “della
concludenza magari positiva, nell’ottica della responsabilità dell’accusata,
che limita i diritti della difesa ma anche i diritti dell’accusata che va
dunque censurata”: l’inchiesta avrebbe infatti dimostrato che l’agire (p.
5) dell’accusata sarebbe stato inusuale a tal punto da mettere in dubbio la sua
piena responsabilità.
C.
In sede di osservazioni sia il
Procuratore pubblico che la parte civile si sono pronunciati per la reiezione
del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto.
Considerato,
Considerandi
1.
La legittimazione di __________,
accusata e destinataria della decisione impugnata, è pacifica; il reclamo,
tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
Per quanto
concerne i principi generali applicabili in materia di complementi istruttori,
come per quelli più specifici in materia di perizia psichiatrica, si può fare
riferimento a precedente decisione di questo ufficio:
“- ribaditi i
criteri generali in materia di complementi probatori ["Per meritare di
venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti
(art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1
CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono
essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta
connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i
requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive
conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se
promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente -
dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in
stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito;
per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile
produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP,
inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v.
sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR
135.93
; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR
1093.93
)" GIAR 2 dicembre 2003, 396.2006.5], in materia di perizia
psichiatrica, questo ufficio ha già avuto modo di affermare quanto segue:
"ritenuto che in materia non vale il principio
"in dubio pro reo", "l'esame dell'imputato" e cioè
l'allestimento di una perizia psichiatrica sono dovuti, per quanto è qui in
discorso, quando l'autorità istruttoria o giudicante "si trovi in dubbio
circa la…responsabilità" dell'accusato (art. 13 cpv. 1 CP): deve in ogni
modo trattarsi di un dubbio serio, indipendentemente dalla sua origine, quale
la gravità e le modalità dell'infrazione inquisita, le motivazioni di un agire
aberrante oppure antecedenti concernenti lo stato mentale dell'interessato, ma
non certo semplicemente allegazioni di quest'ultimo sulla sua insanità (v. José
Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Schulthess, 2002, pag. 170 n. 535:
nello stesso senso v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 1997, ad art. 13
nota 2, e Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, Editions Bis et Ter,
Lausanne 1997, ad art. 13 note 1);"
(GIAR 26 febbraio 2003, 235.2002.3)
e, ancora:
"…va precisato che in tema di perizia
psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale
accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo
circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc.
Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel,
Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13
CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa
la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere
un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2
ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in
contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento
psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata
responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e
10.
ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).
… omissis ….
Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze
che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura
allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i
fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che
solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116 IV 273), il
fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la
dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una
grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola impongono il
dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono presenti prima degli
stessi (sentenza 26 febbraio 2003
in re R., GIAR 235.2002.3)."
(GIAR 2 dicembre 2003, 396.2003.3)
- tali considerazioni valgono sostanzialmente anche dopo
l'entrata in vigore del nuovo CP, senza comunque dimenticare che la nuova
normativa ha eliminato il cpv. 2 dell'art. 13 vCP e che il legislativo ha
ritenuto di dover abbandonare (modificando la proposta del CF) la definizione
bio-psicologica dell'irresponsabilità limitandosi ad una definizione
psicologica (Messaggio del 21 settembre 1998 punto 212.41 e art. 17; Bollettino
CN 2001, n. 544);” (GIAR 19 aprile 2007, 460.2006.5)
3.
Ribadite, d’entrata, la libertà
di principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle
prove e nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale,
va precisato che compito di questo giudice in sede di decisione incidentale quo
all’esigenza di allestimento di una perizia psichiatrica nella fase
predibattimentale (quindi, senza pregiudizio per eventuali decisioni di
competenza del merito), è quello di verificare se il magistrato inquirente, che
ha ritenuto di non avere serio motivo di dubitare dell’imputabilità
dell’autore, non abbia arbitrariamente omesso di considerare qualche elemento
che, invece, imponeva tale dubbio (ritenuto il potere d’apprezzamento di cui
gode il magistrato inquirente in materia: DTF 24.2.2000,1P.53/2000, cons.
3.
b.).
Ciò non sembra il caso, per più
di un motivo.
Come indicato nei considerandi
che precedono, con il reclamo in oggetto, la difesa chiede l’annullamento della
decisione impugnata e l’erezione una perizia psichiatrica sulla persona di __________,
in quanto dall’inchiesta esperita emergerebbe “almeno un dubbio” circa
l’inesistenza della piena responsabilità dell’accusata.
Incontestato che il dubbio non si
impone in presenza unicamente di difficoltà economiche e/o famigliari (presenti,
in particolare, nella storia di numerosi autori di reati patrimoniali – per es.
furti -, residenti e/o di passaggio, senza che risulti necessità di
accertamento peritale sull’imputabilità). Ne consegue che le argomentazioni
della difesa riferite alla situazione personale dell’accusata con particolare
riferimento alle difficoltà economiche ed ai problemi famigliari indicati (cfr.
p. 5 del reclamo) non possono essere ritenuti motivi atti a giustificare
l’allestimento di una perizia. Lo stesso vale con riferimento allo stile di
vita, definito dal Procuratore pubblico “non propriamente monacale”, di __________.
Da un’analisi dei verbali agli
atti emerge che nelle dichiarazioni rilasciate da __________ non può essere
ravvisato il preteso serio dubbio circa la responsabilità dell’accusata, anzi
la stessa appare pienamente consapevole delle sue azioni (“Ho fatto una cosa
squallida … quello che ho fatto a __________ è stata una cosa ignobile e
ingiusta”). Sin dall’inizio dell’inchiesta, già in occasione del verbale di
polizia 22.09.2006 e di quello 23.09.2006 di conferma dell’arresto, __________
ha fornito una versione lineare e chiara dei fatti e dei motivi del proprio
agire. In particolare, ha ammesso di essersi approfittata di __________, e
meglio, ha dichiarato “__________aveva perso la testa per me e io per i suoi
soldi. Sono una ragazza che non ha mai avuto niente e improvvisamente mi vedevo
coperta di attenzioni da parte di __________. … Era una situazione che a me in
fondo andava bene”, di aver inventato varie “scuse” per farsi
consegnare il denaro, di averlo “preso in giro”, sapendo che avrebbe
potuto chiedergli qualsiasi cosa e che ogni suo desiderio sarebbe stato
esaudito, soprattutto a livello finanziario, precisando “le relazioni che ho
avuto le ho avute per mia scelta sentimentale e nel caso di __________ anche
per convenienza economica” (cfr. per tutti verb. PP 2.08.2007). Già nel
verb pol. 22.09.2007 l’accusata aveva dichiarato di essersi “innamorata” “delle
soddisfazioni materiali che i suoi (n.d.r. di __________) soldi mi
potevano procurare. Questo anche perché la mia conoscenza con __________ è
avvenuta nel momento in cui ho perso il “benessere”, al quale mi ero abituata,
derivante dal supporto finanziario del mio ex-amico”.
A ciò si aggiunge che agli atti
non vi sono nè attestati medici o altri elementi concreti che testimoniano una
patologia psichiatrica di cui avrebbe sofferto __________ in passato, e meglio
al momento dei fatti, né tantomeno lo sostiene la difesa. Inoltre, i fatti addebitati all’accusata si sono svolti nel corso del 2005: dalle
dichiarazioni da lei stessa rese, risulta che si è recata per la prima volta da
uno specialista soltanto nel corso del 2007 (cfr. verb. PP del 2.08.2007),
quindi ben 2 anni dopo i fatti incriminati.
Non sussiste pertanto motivo
alcuno per dubitare dell’imputabilità dell’accusata.
Del resto, il fatto che la difesa
abbia chiesto l’erezione della perizia soltanto ad inchiesta praticamente
conclusa, conferma assenza di elementi atti a fondare “serio dubbio”
sull’imputabilità della qui reclamante.
4.
Riassumendo, non vi è nel caso
esame elemento alcuno atto a fondare serio dubbio sull’imputabilità
dell’accusata, cioè sull’incapacità di __________ di valutare la portata dei
suoi atti o di determinarsi secondo tale valutazione, né tantomeno per
ipotizzare una sua patologia psichiatrica cui ricondurre i fatti addebitatile
(per i quali il Procuratore pubblico ipotizza reati di natura prettamente
patrimoniale). Nulla muta il fatto che __________ si sia decisa successivamente
a rivolgersi ad uno psichiatra (v. sentenza 11 agosto 1998 in re V., GIAR 173.98.2 e sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3).
Alla luce dei considerandi di cui sopra, il reclamo
va dunque respinto con la presente decisione definitiva a livello cantonale
(art. 284 cpv. 1 lett. a CPPT e contrario). Tasse e spese di giudizio seguono
la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme
applicabili citate, in particolare gli artt. 19, 20, 138
e 146 CP, 1 ss., 9, 58, 59, 142 ss., 196, 280 ss, 284 CPP,
decide
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia, di fr. 500.-- e le spese di fr. 100.-- sono a
carico di __________.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione:
giudice Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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