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Decisione

INC.2006.45004

Sequestro

17 luglio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i propri debiti”;

-

in sede di osservazioni il magistrato inquirente si è pronunciato per la

reiezione del gravame, ribadendo esistenza di sufficienti indizi di reato a

carico di __________ per i reati di cui agli art. 251 e 163 CP e precisando nel

contempo che l’ordine, rispettoso del principio di proporzionalità, è

finalizzato a garantire la confisca con assegnazione alla massa fallimentare __________,

in caso di conferma della promozione dell’accusa per bancarotta fraudolenta;

-

con decisione 3 luglio 2007 la CRP ha respinto il ricorso presentato da __________

contro la decisione di estensione dell’accusa 23 maggio 2007;

-

preso atto delle argomentazioni contenute nel gravame quo

all’indisponibilità da parte dell’accusato di alcuni dei beni oggetto

dell’ordine di sequestro, con scritto 6 luglio 2007 questo giudice ha invitato

il Procuratore pubblico a prendere posizione, essendo in proposito le

osservazioni silenti;

-

con scritto 16 luglio 2007 il magistrato inquirente ha comunicato a

questo ufficio che l’ordine impugnato è stato emanato sulla base del solo inventario

UF;

-

il reclamo, tempestivo e presentato da persona legittimata (l’accusato),

è ricevibile in ordine;

-

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il

sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del

processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto

passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua

qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e

conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o

devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR

516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

-

un ordine di perquisizione e sequestro rappresenta un attentato ai

diritti personali, e può causarne pregiudizio: come ogni misura d’inchiesta,

pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare

sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il

giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che

occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione

17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere

rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de

procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con

rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso

scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli

incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta

esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire

dal (concreto) sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed

indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in

contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.), la misura ordinata

dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di

proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31

marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6);

-

occorre pertanto ed innanzitutto verificare se le condizioni per il

sequestro siano date;

-

nell’esame dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente

giudice deve imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione

- che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per

l’emanazione (rispettivamente il mantenimento) dell’ordine contestato, e non di

valutare nella sostanza l’esistenza di un reato e, dall’altro - ma in maniera

strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di

considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di

giudizio. La verifica della fondatezza dei presupposti (tutti e non solo quello

relativo all’esistenza dei gravi indizi di reato) deve, inoltre, essere

costante, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi

alla verità materiale (CRP 5 agosto 1991 in re I.). Altrimenti detto, nella

fase iniziale del procedimento le esigenze probatorie sono diverse (e minori)

per rapporto alle fasi successive. Quanto sopra, ovviamente, vale nei due

sensi. Cioè, se da un lato questo giudice non deve spingere l'analisi dei gravi

indizi di reato indicati fino ad emettere veri e propri giudizi di merito,

dall'altro neppure deve sostituirsi a chi ha competenza per avviare il

procedimento nell'individuazione e determinazione degli stessi (GIAR 6 agosto 2001 in re C.; CRP 23 maggio 2001 in re R.; REP 1994 p.463);

-

ciò premesso e ritenuto che gli indizi di reato a carico di __________

sono dati e sufficienti, in proposito si rinvia alla decisione 3 luglio 2007

della CRP, con la quale è stato respinto il ricorso presentato contro

l’estensione dell’accusa, decisione nota alle parti;

-

in siffatte circostanze un ordine volto al sequestro degli oggetti

provento di reato appare connesso ai fatti oggetto del procedimento e

giustificato, quindi rispettoso del principio di proporzionalità;

-

se è vero che __________ nel gravame sostiene che alcuni di tali beni,

che, a suo dire, già non si trovavano più presso gli uffici di __________ in

occasione del sopralluogo effettuato in data 8 maggio 2007, non sarebbero più

nella sua disponibilità e pertanto non sarebbe possibile sequestrarli “in

mano al signor __________ essendo gli stessi fuori dalla sua portata” - in

particolare il n. 8 computer portatile __________ (che sarebbe in possesso di __________),

il n. 9 computer portatile __________, __________ e il __________

(probabilmente in possesso di __________, allora socia ____________________ ed

il n. 12 macchina per caffè __________ (oggetto di comodato e restituita al

proprietario) - e che l’ordine è stato emanato sulla base del solo inventario a

suo tempo (circa due anni fa) allestito dall’UF (cfr. precisazioni 16 luglio

2007 del Procuratore pubblico), senza procedere ad alcun accertamento sulla

disponibilità di tali beni da parte dell’accusato, è altrettanto vero che il

reclamante non ha fornito alcuna prova liquida che effettivamente detti oggetti

non sono più nella sua disponibilità;

-

in siffatte circostanze, spetterà al Procuratore pubblico esperire gli

atti necessari per chiarire la veridicità di quanto sostenuto da __________ (e

quindi l’attuabilità dell’ordine di sequestro), rispettivamente a quest’ultimo

comprovare le proprie asserzioni;

-

non è competenza di questo ufficio esprimersi su questioni riguardanti

il ritiro degli armadi murali (costruiti su misura ed irremovibili) ed il

trasloco di tutti gli altri mobili ancora presenti negli uffici di __________,

così come eventuali spese di custodia;

-

in conclusione, il reclamo deve essere respinto, con la presente

decisione suscettibile di reclamo ex art. 284 cpv. 1 lett. a CPP alla Camera dei

ricorsi penali; tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza e l’incarto è

ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in

particolare gli art. 251 e 163 CP, 161ss e 284 CPP;

decide

1.

Il reclamo 1° giugno 2007 presentato da __________ è respinto.

Gli atti sono

ritornati al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia fissata in fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- sono

a carico della reclamante.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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