INC.2006.45004
Sequestro
17 luglio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.45004
Data decisione, Autorità:
17.07.2007, GIAR
Titolo:
Sequestro
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.45004
Lugano
18 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 1° giugno
2007 da
__________
contro
la decisione di sequestro 23 maggio 2007 emanata dal
Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nell’ambito del procedimento di
cui all’inc. MP __________;
preso atto delle osservazioni 15
giugno 2007 del Procuratore pubblico concludenti per la reiezione del gravame;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto che:
-
con decisione 23 maggio 2007 il Procuratore pubblico ha esteso l’accusa
nei confronti di __________ per titolo di falsità in documenti e bancarotta
fraudolenta, e meglio, per avere allestito la falsa cessione datata 26
maggio 2004 su carta intestata di __________ falsificando la firma di __________,
per avere, in danno dei suoi creditori, diminuito fittiziamente l’attivo della
società __________ dichiarata fallita a far tempo dal 2 marzo 2005, cedendo
fittiziamente e distraendo i veicoli della società (posizioni 14-16
dell’inventario allestito nell’ambito del fallimento) e i mobili d’ufficio
inventariati come alle posizioni da n. 1 a n. 13 dell’inventario
allestito nel fallimento, sottoponendo all’Ufficio fallimenti la suddetta falsa
cessione 26 maggio 2004”;
-
il medesimo giorno il Procuratore pubblico ha ordinato il sequestro dei
mobili di cui alle posizioni da n. 1 a n. 13 dell’inventario a suo tempo
allestito nell’ambito del fallimento __________ “nelle mani dell’accusato __________
che non può alienarli”;
-
contro il suddetto ordine, in data 1° giugno 2007, __________ ha
presentato reclamo a questo ufficio, postulandone l’annullamento: contestata
l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza per i reati di cui agli
art. 251 e 163 CP, il reclamante evidenzia innanzitutto che alcuni degli
oggetti indicati nell’inventario allegato alla decisione impugnata (in
particolare quelli di cui ai n. 8, 9, 10, 11 e 12) non si trovavano più nei
locali in occasione del sopralluogo avvenuto presso gli uffici di __________ in
data 8 maggio 2007 che pertanto “non è possibile sequestrare tali beni in
mano al Signor __________ “essendo gli stessi fuori dalla sua portata”;
inoltre il sequestro cagionerebbe anche un danno alla società __________: essa
infatti non riesce più a far fronte alle spese di locazione dei locali e,
appena ricevuta la decisione di dissequestro degli stessi, l’amministrazione
avrebbe chiesto a __________ di informarsi presso le autorità circa la
possibilità di ritirare personalmente gli armadi murali (costruiti su misura ed
irremovibili) e di traslocare al più presto tutti gli altri mobili, al fine di
rendere possibile la locazione ad altro conduttore, “nel caso in cui questa
soluzione non fosse possibile, la società dovrebbe continuare a pagare il
canone mensile fine al termine della procedura penale in corso, aumentando così
Fatti
i propri debiti”;
-
in sede di osservazioni il magistrato inquirente si è pronunciato per la
reiezione del gravame, ribadendo esistenza di sufficienti indizi di reato a
carico di __________ per i reati di cui agli art. 251 e 163 CP e precisando nel
contempo che l’ordine, rispettoso del principio di proporzionalità, è
finalizzato a garantire la confisca con assegnazione alla massa fallimentare __________,
in caso di conferma della promozione dell’accusa per bancarotta fraudolenta;
-
con decisione 3 luglio 2007 la CRP ha respinto il ricorso presentato da __________
contro la decisione di estensione dell’accusa 23 maggio 2007;
-
preso atto delle argomentazioni contenute nel gravame quo
all’indisponibilità da parte dell’accusato di alcuni dei beni oggetto
dell’ordine di sequestro, con scritto 6 luglio 2007 questo giudice ha invitato
il Procuratore pubblico a prendere posizione, essendo in proposito le
osservazioni silenti;
-
con scritto 16 luglio 2007 il magistrato inquirente ha comunicato a
questo ufficio che l’ordine impugnato è stato emanato sulla base del solo inventario
UF;
-
il reclamo, tempestivo e presentato da persona legittimata (l’accusato),
è ricevibile in ordine;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il
sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del
processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto
passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua
qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e
conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR
516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);
-
un ordine di perquisizione e sequestro rappresenta un attentato ai
diritti personali, e può causarne pregiudizio: come ogni misura d’inchiesta,
pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare
sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il
giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che
occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione
17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere
rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de
procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con
rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso
scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli
incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire
dal (concreto) sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed
indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in
contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.), la misura ordinata
dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di
proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31
marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6);
-
occorre pertanto ed innanzitutto verificare se le condizioni per il
sequestro siano date;
-
nell’esame dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente
giudice deve imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione
- che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per
l’emanazione (rispettivamente il mantenimento) dell’ordine contestato, e non di
valutare nella sostanza l’esistenza di un reato e, dall’altro - ma in maniera
strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di
considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di
giudizio. La verifica della fondatezza dei presupposti (tutti e non solo quello
relativo all’esistenza dei gravi indizi di reato) deve, inoltre, essere
costante, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi
alla verità materiale (CRP 5 agosto 1991 in re I.). Altrimenti detto, nella
fase iniziale del procedimento le esigenze probatorie sono diverse (e minori)
per rapporto alle fasi successive. Quanto sopra, ovviamente, vale nei due
sensi. Cioè, se da un lato questo giudice non deve spingere l'analisi dei gravi
indizi di reato indicati fino ad emettere veri e propri giudizi di merito,
dall'altro neppure deve sostituirsi a chi ha competenza per avviare il
procedimento nell'individuazione e determinazione degli stessi (GIAR 6 agosto 2001 in re C.; CRP 23 maggio 2001 in re R.; REP 1994 p.463);
-
ciò premesso e ritenuto che gli indizi di reato a carico di __________
sono dati e sufficienti, in proposito si rinvia alla decisione 3 luglio 2007
della CRP, con la quale è stato respinto il ricorso presentato contro
l’estensione dell’accusa, decisione nota alle parti;
-
in siffatte circostanze un ordine volto al sequestro degli oggetti
provento di reato appare connesso ai fatti oggetto del procedimento e
giustificato, quindi rispettoso del principio di proporzionalità;
-
se è vero che __________ nel gravame sostiene che alcuni di tali beni,
che, a suo dire, già non si trovavano più presso gli uffici di __________ in
occasione del sopralluogo effettuato in data 8 maggio 2007, non sarebbero più
nella sua disponibilità e pertanto non sarebbe possibile sequestrarli “in
mano al signor __________ essendo gli stessi fuori dalla sua portata” - in
particolare il n. 8 computer portatile __________ (che sarebbe in possesso di __________),
il n. 9 computer portatile __________, __________ e il __________
(probabilmente in possesso di __________, allora socia ____________________ ed
il n. 12 macchina per caffè __________ (oggetto di comodato e restituita al
proprietario) - e che l’ordine è stato emanato sulla base del solo inventario a
suo tempo (circa due anni fa) allestito dall’UF (cfr. precisazioni 16 luglio
2007 del Procuratore pubblico), senza procedere ad alcun accertamento sulla
disponibilità di tali beni da parte dell’accusato, è altrettanto vero che il
reclamante non ha fornito alcuna prova liquida che effettivamente detti oggetti
non sono più nella sua disponibilità;
-
in siffatte circostanze, spetterà al Procuratore pubblico esperire gli
atti necessari per chiarire la veridicità di quanto sostenuto da __________ (e
quindi l’attuabilità dell’ordine di sequestro), rispettivamente a quest’ultimo
comprovare le proprie asserzioni;
-
non è competenza di questo ufficio esprimersi su questioni riguardanti
il ritiro degli armadi murali (costruiti su misura ed irremovibili) ed il
trasloco di tutti gli altri mobili ancora presenti negli uffici di __________,
così come eventuali spese di custodia;
-
in conclusione, il reclamo deve essere respinto, con la presente
decisione suscettibile di reclamo ex art. 284 cpv. 1 lett. a CPP alla Camera dei
ricorsi penali; tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza e l’incarto è
ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili ed in
particolare gli art. 251 e 163 CP, 161ss e 284 CPP;
decide
1.
Il reclamo 1° giugno 2007 presentato da __________ è respinto.
Gli atti sono
ritornati al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia fissata in fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- sono
a carico della reclamante.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni
dall'intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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