INC.2006.45005
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa
8 agosto 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.45005
Data decisione, Autorità:
Fatti
08.08.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 CPP-TI
art. 70 CPS
art. 71 CPS
Incarto n.
INC.2006.45005
Lugano
8 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di dissequestro
presentata il 25/27 giugno 2008 (e qui trasmessa per competenza dal
Procuratore pubblico con scritto 30 giugno/1° luglio 2008) da
__________
__________
intesa ad ottenere – nel procedimento a suo carico di cui
all’__________ 8 – il dissequestro dell’autofurgone __________, matricola n. __________;
viste le osservazioni dell’__________
(2 luglio 2008), dalla __________ (14 luglio 2008) e del Procuratore pubblico
(14 luglio 2008);
preso atto che le PC __________ e
__________ non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti messi
a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ____________________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
il 20 maggio 2008 il Procuratore pubblico ha emanato l’__________ 8 con
il quale ha messo in stato di accusa dinanzi alla Corte delle Assise
correzionali __________ per titolo di truffa, falsità in documenti, lesioni
semplici, minaccia e contravvenzione alla LAVS, nonché di bancarotta
fraudolenta, in danno della società __________, società di cui era socio
gerente, dichiarata fallita il 2 marzo 2005, per avere diminuito fittiziamente
l’attivo della società, distraendo dalla massa fallimentare - tra l’altro - un
autofurgone __________, matricola n. __________;
-
come emerge dal suddetto atto di accusa è stato – tra l’altro – disposto
il sequestro del suddetto autofurgone (cfr. ad. 2.16);
-
con istanza 25/27 giugno 2008 __________ ha chiesto il dissequestro del
furgone __________, in quanto, a suo dire, lo stesso non sarebbe mai stato di
proprietà di ____, ma di __________, cugina dell’accusato, che avrebbe
provveduto all’acquisto dell’autoveicolo nel maggio 1997 nonchè al pagamento
dell’assicurazione per il 1997 e dell’imposta di circolazione 1998, come da
documentazione allegata; il furgone sarebbe soltanto stato lasciato in prestito
all’accusato, con l’accordo di restituirlo a richiesta;
-
in sede di osservazioni l’__________ ha comunicato che la procedura
fallimentare è stata chiusa per mancanza di attivi e che il valore del bene non
giustifica una riattivazione della procedura di fallimento, la __________ si è
rimessa al giudizio di questo giudice, mentre il Procuratore pubblico,
evidenziata l’irricevibilità in ordine per carenza di legittimazione attiva
dell’istante, nel merito si è comunque pronunciato per la reiezione dell’istanza;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il
sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione
del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in
quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua
qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e
conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.
359);
-
in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra
l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP
(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e
l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto
detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro.
Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere
(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo
l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un
chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione;
cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
-
questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 25 giugno
2008, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e
prima dell’apertura del dibattimento;
-
l’istanza, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore pubblico, è
presentata da persona legittimata, l’accusato (il sequestro in questione è
infatti stato ordinato nell’ambito del procedimento aperto nei suoi confronti),
ed è dunque ricevibile;
-
nell’istanza la difesa afferma, sulla base di documentazione peraltro
risalente al 1997 e al 1998, che l’autofurgone __________ sarebbe di proprietà
di __________ e soltanto dato in prestito all’accusato, con l’accordo di restituirlo
a richiesta;
-
per contro, dagli atti risulta che il furgone in
questione, peraltro rinvenuto nel parcheggio degli uffici della fallita __________,
è stato inventariato dall’__________ quale bene di proprietà della suddetta
società sulla base delle dichiarazioni dello stesso accusato che lo ha indicato
quale bene di proprietà della società (cfr. verb. interrogatorio 4.03.2005) e
che la licenza di circolazione 14 gennaio 2003 era intestata a tale società;
-
come detto, a __________ viene rimproverato di avere distratto attivi
alla società, fra cui l’autofurgone __________, matricola n. __________;
-
l’autofurgone in questione è stato quindi sequestrato quale provento di
reato ed è pertanto passibile di confisca;
-
in tali circostanze, non vi è dunque alcun valido motivo perché questo
giudice proceda al dissequestro dell’autofurgone __________, matricola n. __________,
dovendo peraltro essere salvaguardate le facoltà e le competenze del magistrato
requirente rispettivamente del giudice del merito;
-
in virtù di quanto precede l'istanza, deve essere respinta con la
presente decisione impugnabile alla CRP, tassa e spese di giudizio seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 70, 71, 163, 251 CP, 161 ss, 280 ss, 284 CPP,
decide
1.
L’istanza è respinta.
Considerandi
2.
La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 100.-- rimangono a
carico di __________.
3.
Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni
dall’intimazione.
4.
Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti che le hanno
presentate):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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