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Decisione

INC.2006.45503

Prove

29 novembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I reati contestatigli sono da mettere in relazione con il disturbo o

la patologia rilevata dal perito? Se si in quale misura?

3.

Al momento dei fatti:

a)

la capacità del periziando di valutare il carattere illecito

dell’atto era scemata?

b) essendo data pienamente questa capacità di

valutazione, era per contro scemata la capacita di agire secondo tale

valutazione?

c) erano scemate tanto la capacità di valutazione quanto

quella di conseguentemente agire?

d) il periziando avrebbe così commesso i fatti punibili

in stato di scemata responsabilità (art. 11 CP) e, se si, di quale grado

(leggera, media, grave)?

4. Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il

prevenuto un fondato pericolo di commettere nuovi reati?

5. Per quanto riguarda il turbamento della salute

mentale, esiste una terapia appropriata che possa garantire un certo successo?

Se si, di quale terapia necessita, presso quale eventuale istituto e secondo

quale modalità (stabile o ambulatoriale)?

6. Quali altri suggerimenti terapeutici e/o pratici

consiglia il perito al fine di evitare in futuro nuove turbative dell’ordine

pubblico da parte del periziando?

- con scritto del 26 ottobre 2006 (ribadito il 31 ottobre 2006) la

difesa ha chiesto al magistrato inquirente di modificare la formulazione dei

quesiti 1a, 1b, 1c, facendo precedere la parola "scemata" da "assente

o…", e 1d, aggiungendo l'ipotesi di "irresponsabilità (art. 10

CP)" a quella di "scemata responsabilità (art. 11 CP)",

nonché di aggiungere, al quesito 4, la richiesta di indicare "come può

essere ovviato a tale pericolo, semmai dato"; inoltre, é stato chiesto

al magistrato di assegnare al perito un termine per la consegna del referto (AI

4.3 e 4.4);

- con lo scritto impugnato, il Procuratore pubblico ha respinto le

richieste ritenendo i quesiti completi e sufficienti e rinviando l'accusato

alla possibilità di far capo ad una perizia di parte;

- con il presente reclamo (doc. 1, inc. GIAR 455.2006.3),

l'accusato chiede la riformulazione dei quesiti peritali così come proposti e

l'assegnazione al perito di un termine di 30 giorni; il reclamante fa valere

una violazione/errata applicazione dell'art. 146 CPP (nonché degli artt. 6 CEDU

e 176 cpv. 1 CPP) ritenendo, da un lato suo diritto proporre rettifiche e aggiunte

ai quesiti peritali posti dal magistrato inquirente in sede di perizia

giudiziaria (a suo dire volte ad eliminare ogni ipotesi di possibile influenza

- del quesito sull'esito del lavoro peritale - e non suscettibili di turbare il

buon andamento dell'istruzione), dall'altro indicando che la necessità di

fissare un termine è previsto dalla legge;

- con scritto del 20 novembre 2006, il Procuratore pubblico segnala

di non avere particolari osservazioni e rinvia alla decisione impugnata, di cui

chiede conferma;

- il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato è ricevibile

in ordine;

- la decisione impugnata, limitandosi a dichiarare completezza dei

quesiti posti e a rinviare alla facoltà di disporre perizia di parte (facoltà

che non deve essere confusa con quelle derivanti dall'art. 146 e dalla sua

applicazione), appare già di primo acchito come carente nella motivazione;

comunque, nel caso in esame è possibile entrare nel merito;

- non è contestato (né contestabile) che l'ordinanza di perizia, sia

in quanto tale sia con riferimento ai quesiti posti, possa essere oggetto di

reclamo pur nell'ampia facoltà concessa al magistrato inquirente in merito alla

scelta dei mezzi di prova (per tutte: sentenza 3 maggio 2004 in re U., GIAR

51.2004.1; sentenza 20 gennaio 2004 in re K., GIAR 751.2003.1);

- nel caso in esame non è in discussione necessità, utilità, o

fondamento della perizia ordinata; solo è questione della formulazione dei

quesiti e della (conseguente) mancata ricezione delle proposte della difesa,

nonché della assegnazione di un termine al perito;

- giusta l'art. 146 cpv. 1 CPP, le parti hanno la facoltà di

proporre quesiti propri in aggiunta a quelli proposti dal magistrato

inquirente; tale facoltà comprende pure, per deduzione logica ed economia di

giudizio, la facoltà di proporre aggiunte o modifiche; senza contare che i

quesiti posti, in quanto tali, possono essere essi stessi oggetto di

contestazione ex. art. 280 ss CPP (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

n. 2226);

- a norma del cpv 2 art. 13 CPS, se sussiste un serio dubbio (visto

che la piena responsabilità è presunta - BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148) sulla

responsabilità dell’accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio

ordinare una perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di

diminuzione della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b);

- nel caso in esame le proposte della difesa sono volte da un lato

a chiarire che sul grado di responsabilità il perito non è limitato all'ipotesi

di una responsabilità scemata; sebbene appaia come improbabile il rischio che

la formulazione proposta possa indurre il perito a limitare la sua analisi ed

il suo referto alla sola ipotesi di responsabilità scemata, è altrettanto vero

che il quesito 1d si riferisce unicamente a tale ipotesi (art. 11 CP), senza

indicarne le ragioni;

- di conseguenza, per miglior chiarezza (è opportuno evitare anche

elementi di possibile disturbo per la

risposta ai quesiti: GIAR 19.7.2004, 274.2004.1) e considerato che quanto

proposto dalla difesa in merito al quesito 3 non appare suscettibile

compromettere il buon andamento dell'istruzione (né l'inquirente lo sostiene),

le modifiche proposte debbono essere accettate;

- anche l'aggiunta proposta per il quesito 4 deve essere accettata;

qualora fossero accertati, in sede di perizia, elementi patologici atti a

fondare un "pericolo di reiterazione" non si vede perché il perito

non debba esprimersi anche sull'esistenza di possibilità di

contenimento/trattamento degli stessi, nell'ottica dell'eventuale adozione di

misure, foss'anche solo al momento del giudizio di merito (cfr. per analogia

DTF 115 IV 90 e DTF 102 IV 74); anche questa richiesta di aggiunta deve essere

accolta;

- quanto al termine per rassegnare il referto, è la legge che

impone al magistrato di impartirlo (art. 146 cpv. 2); la fissazione del termine

è importante anche per determinare rispetto del principio di celerità, in

particolare quando si è confrontati a persona in stato di detenzione; il

magistrato inquirente non vi si può sottrarre;

- non può comunque essere questo giudice a stabilire (in prima

battuta) tale termine in luogo e vece dell'inquirente;

- in conclusione, il reclamo é accolto (con la presente decisione

definitiva a livello cantonale) nel senso che il Procuratore pubblico dovrà

integrare ai quesiti posti le aggiunte proposte dalla difesa, così come

formulate nell'AI 4.3), trasmetterle al perito assegnandogli un termine

adeguato per la consegna del referto;

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 221 CP, 57, 58, 142 ss. 146, 147, 280 ss. CPP, nonché la

tariffa giudiziaria,

decide

1.

Il reclamo è integralmente

accolto, ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza l'incarto è

ritornato al Procuratore pubblico per gli incombenti derivanti dal

presente giudizio.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in

FRS 300.-, e le spese di FRS 70.-, sono a carico dello Stato che rifonderà al

reclamante FRS 300.- a titolo di ripetibili

3.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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