INC.2006.45503
Prove
29 novembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.45503
Data decisione, Autorità:
29.11.2006, GIAR
Titolo:
Prove
PERIZIA
art. 146 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.45503
Lugano
29 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 17 novembre
2006 da
__________, __________, attualmente detenuto c/o
Carcere giudiziario __________, __________
(patrocinato dallo studio legale __________, __________)
contro
la decisione 6 novembre 2006 del Procuratore pubblico
Antonio Perugini, in materia di precisazione ed integrazione dei quesiti
peritali, nonché assegnazione di un termine al perito;
viste le osservazioni del
magistrato inquirente (20 novembre 2006);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 10 ottobre 2006, siccome accusato
di ripetuto incendio intenzionale (cfr. doc. 1 e 2, inc. GIAR 455.2006.1);
- l'arresto è stato confermato, da questo giudice, il giorno
successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e
pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR 455.2006.1);
- con decreto del 18 ottobre 2006, il Procuratore pubblico ha
nominato un perito e ordinato l'erezione di una perizia psichiatrica relativa
all'accusato, ponendo i seguenti quesiti:
1.
Qual’è lo stato di salute psichica del peritando e la relativa
diagnosi?
2.
Fatti
I reati contestatigli sono da mettere in relazione con il disturbo o
la patologia rilevata dal perito? Se si in quale misura?
3.
Al momento dei fatti:
a)
la capacità del periziando di valutare il carattere illecito
dell’atto era scemata?
b) essendo data pienamente questa capacità di
valutazione, era per contro scemata la capacita di agire secondo tale
valutazione?
c) erano scemate tanto la capacità di valutazione quanto
quella di conseguentemente agire?
d) il periziando avrebbe così commesso i fatti punibili
in stato di scemata responsabilità (art. 11 CP) e, se si, di quale grado
(leggera, media, grave)?
4. Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il
prevenuto un fondato pericolo di commettere nuovi reati?
5. Per quanto riguarda il turbamento della salute
mentale, esiste una terapia appropriata che possa garantire un certo successo?
Se si, di quale terapia necessita, presso quale eventuale istituto e secondo
quale modalità (stabile o ambulatoriale)?
6. Quali altri suggerimenti terapeutici e/o pratici
consiglia il perito al fine di evitare in futuro nuove turbative dell’ordine
pubblico da parte del periziando?
- con scritto del 26 ottobre 2006 (ribadito il 31 ottobre 2006) la
difesa ha chiesto al magistrato inquirente di modificare la formulazione dei
quesiti 1a, 1b, 1c, facendo precedere la parola "scemata" da "assente
o…", e 1d, aggiungendo l'ipotesi di "irresponsabilità (art. 10
CP)" a quella di "scemata responsabilità (art. 11 CP)",
nonché di aggiungere, al quesito 4, la richiesta di indicare "come può
essere ovviato a tale pericolo, semmai dato"; inoltre, é stato chiesto
al magistrato di assegnare al perito un termine per la consegna del referto (AI
4.3 e 4.4);
- con lo scritto impugnato, il Procuratore pubblico ha respinto le
richieste ritenendo i quesiti completi e sufficienti e rinviando l'accusato
alla possibilità di far capo ad una perizia di parte;
- con il presente reclamo (doc. 1, inc. GIAR 455.2006.3),
l'accusato chiede la riformulazione dei quesiti peritali così come proposti e
l'assegnazione al perito di un termine di 30 giorni; il reclamante fa valere
una violazione/errata applicazione dell'art. 146 CPP (nonché degli artt. 6 CEDU
e 176 cpv. 1 CPP) ritenendo, da un lato suo diritto proporre rettifiche e aggiunte
ai quesiti peritali posti dal magistrato inquirente in sede di perizia
giudiziaria (a suo dire volte ad eliminare ogni ipotesi di possibile influenza
- del quesito sull'esito del lavoro peritale - e non suscettibili di turbare il
buon andamento dell'istruzione), dall'altro indicando che la necessità di
fissare un termine è previsto dalla legge;
- con scritto del 20 novembre 2006, il Procuratore pubblico segnala
di non avere particolari osservazioni e rinvia alla decisione impugnata, di cui
chiede conferma;
- il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato è ricevibile
in ordine;
- la decisione impugnata, limitandosi a dichiarare completezza dei
quesiti posti e a rinviare alla facoltà di disporre perizia di parte (facoltà
che non deve essere confusa con quelle derivanti dall'art. 146 e dalla sua
applicazione), appare già di primo acchito come carente nella motivazione;
comunque, nel caso in esame è possibile entrare nel merito;
- non è contestato (né contestabile) che l'ordinanza di perizia, sia
in quanto tale sia con riferimento ai quesiti posti, possa essere oggetto di
reclamo pur nell'ampia facoltà concessa al magistrato inquirente in merito alla
scelta dei mezzi di prova (per tutte: sentenza 3 maggio 2004 in re U., GIAR
51.2004.1; sentenza 20 gennaio 2004 in re K., GIAR 751.2003.1);
- nel caso in esame non è in discussione necessità, utilità, o
fondamento della perizia ordinata; solo è questione della formulazione dei
quesiti e della (conseguente) mancata ricezione delle proposte della difesa,
nonché della assegnazione di un termine al perito;
- giusta l'art. 146 cpv. 1 CPP, le parti hanno la facoltà di
proporre quesiti propri in aggiunta a quelli proposti dal magistrato
inquirente; tale facoltà comprende pure, per deduzione logica ed economia di
giudizio, la facoltà di proporre aggiunte o modifiche; senza contare che i
quesiti posti, in quanto tali, possono essere essi stessi oggetto di
contestazione ex. art. 280 ss CPP (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
n. 2226);
- a norma del cpv 2 art. 13 CPS, se sussiste un serio dubbio (visto
che la piena responsabilità è presunta - BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148) sulla
responsabilità dell’accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio
ordinare una perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di
diminuzione della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b);
- nel caso in esame le proposte della difesa sono volte da un lato
a chiarire che sul grado di responsabilità il perito non è limitato all'ipotesi
di una responsabilità scemata; sebbene appaia come improbabile il rischio che
la formulazione proposta possa indurre il perito a limitare la sua analisi ed
il suo referto alla sola ipotesi di responsabilità scemata, è altrettanto vero
che il quesito 1d si riferisce unicamente a tale ipotesi (art. 11 CP), senza
indicarne le ragioni;
- di conseguenza, per miglior chiarezza (è opportuno evitare anche
elementi di possibile disturbo per la
risposta ai quesiti: GIAR 19.7.2004, 274.2004.1) e considerato che quanto
proposto dalla difesa in merito al quesito 3 non appare suscettibile
compromettere il buon andamento dell'istruzione (né l'inquirente lo sostiene),
le modifiche proposte debbono essere accettate;
- anche l'aggiunta proposta per il quesito 4 deve essere accettata;
qualora fossero accertati, in sede di perizia, elementi patologici atti a
fondare un "pericolo di reiterazione" non si vede perché il perito
non debba esprimersi anche sull'esistenza di possibilità di
contenimento/trattamento degli stessi, nell'ottica dell'eventuale adozione di
misure, foss'anche solo al momento del giudizio di merito (cfr. per analogia
DTF 115 IV 90 e DTF 102 IV 74); anche questa richiesta di aggiunta deve essere
accolta;
- quanto al termine per rassegnare il referto, è la legge che
impone al magistrato di impartirlo (art. 146 cpv. 2); la fissazione del termine
è importante anche per determinare rispetto del principio di celerità, in
particolare quando si è confrontati a persona in stato di detenzione; il
magistrato inquirente non vi si può sottrarre;
- non può comunque essere questo giudice a stabilire (in prima
battuta) tale termine in luogo e vece dell'inquirente;
- in conclusione, il reclamo é accolto (con la presente decisione
definitiva a livello cantonale) nel senso che il Procuratore pubblico dovrà
integrare ai quesiti posti le aggiunte proposte dalla difesa, così come
formulate nell'AI 4.3), trasmetterle al perito assegnandogli un termine
adeguato per la consegna del referto;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 221 CP, 57, 58, 142 ss. 146, 147, 280 ss. CPP, nonché la
tariffa giudiziaria,
decide
1.
Il reclamo è integralmente
accolto, ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza l'incarto è
ritornato al Procuratore pubblico per gli incombenti derivanti dal
presente giudizio.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in
FRS 300.-, e le spese di FRS 70.-, sono a carico dello Stato che rifonderà al
reclamante FRS 300.- a titolo di ripetibili
3.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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