INC.2006.45505
Istanza di libertà provvisoria
22 dicembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.45505
Data decisione, Autorità:
22.12.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
MISURE SOSTITUTIVE DELL'ARRESTO
art. 95 CPP-TI
art. 96 CPP-TI
art. 105 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.45505
Lugano
22 dicembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 18/19 dicembre 2006 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 19/20 dicembre 2006 dal
Procuratore
pubblico Antonio Perugini,
Ministero pubblico del Cantone Ticino
viste
le osservazioni della difesa (21 dicembre 2006);
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- __________ é stato
tratto in arresto il 10 ottobre 2006, con contestuale promozione dell'accusa
per ripetuto incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP (doc. 1 e 2, inc.
GIAR 455.2006.1);
- l'arresto è
stato confermato, da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti
gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di recidiva (doc. 4,
inc. GIAR 455.2006.1);
- in sintesi, __________
è accusato di essere l'autore di due incendi avvenuti ad __________ (via __________)
il 28 ottobre 2005, rispettivamente a __________ (__________) il 10 ottobre
2006; in entrambi i casi gli incendi hanno avuto origine e si sono sviluppati
all'interno di stabili abitativi (cfr. Rapporti di PG, AI 2.2, 2.3, 2.6;
Documentazione fotografica polizia scientifica, AI 2.1, 2.4, 2.5);
- l'inchiesta è in
fase conclusiva: in data 6 dicembre 2006, il magistrato inquirente ha proceduto
al deposito degli atti (cfr. AI non numerato in inc. MP __________);
- __________, con
l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 455.2006.1), asserendo assenza
di un qualsivoglia pericolo di collusione o di inquinamento delle prove
(l'inchiesta dovendo considerarsi conclusa a seguito del deposito degli atti) e
che al pericolo di recidiva si può ovviare mediante collocamento in struttura
di recupero (come indicato dalla perizia psichiatrica), chiede di essere "immediatamente
posto in libertà provvisoria con l'obbligo di soggiorno presso il __________
";
- il Procuratore
pubblico ha preavvisato negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 455.2006.1)
sottolineando l'importante pericolo di recidiva, così come emerge dagli atti
(ripetitività) e dalla perizia psichiatrica, nonché l'assenza, al momento
attuale, di un concreto progetto di affidabile presa a carico (comunque, e a
suo dire, da convalidare in sede di giudizio di merito); aggiunge, inoltre,
che, non essendo ancora scaduto il termine di deposito degli atti, non è
possibile affermare che l'inchiesta é conclusa e, conseguentemente, che siano
assenti (eventuali ulteriori) bisogni istruttori;
- con
osservazioni del 21 dicembre 2006 (doc. 5, inc. GIAR 455.2006.1) la difesa
contesta che si possa invocare pericolo di collusione (in tal senso,
evidentemente, ha inteso il riferimento ai bisogni istruttori del Procuratore
pubblico) sulla base di ipotesi (di complementi istruttori); per quanto
concerne il pericolo di recidiva, sottolinea che la privazione della libertà deve
avere carattere di ultima ratio e che, nel caso di __________, il perito
ha sì posto in relazione i reati con lo stato dell'accusato ed individuato un
pericolo di reiterazione ma, nel contempo, ha escluso questo rischio nel caso
di presa a carico specialistica; di conseguenza, sempre secondo la difesa, non
vi sono ragioni per procrastinare tale presa a carico;
- pacifica la legittimazione dell'accusato e
detenuto a presentare istanza di libertà provvisoria;
- la
consegna del preavviso, dell'incarto e dell'istanza (brevi manu il 20 dicembre
2006) da parte del Procuratore pubblico è tempestiva ai sensi dell'artt. 108
cpv. 1 CPP; il termine per l'emanazione della relativa decisione da parte di
questo giudice (art. 108 cpv. 2 CPP) scade il 27 dicembre 2006 (art. 20 CPP);
- in diritto:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del
carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello
stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un
delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,
quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o
inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di
fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa,
non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la
presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della
pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del
Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
Fatti
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità
(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche
questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua
cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7.11.2005, 472.2006.3)
- non occorrono grandi
disquisizioni per concludere a favore della presenza, in capo a __________, di gravi
indizi di colpevolezza (dati per scontati sia dal magistrato inquirente che
dalla difesa): basta rinviare ai suoi verbali e relative ammissioni (anche in
presenza di difensore; AI 3.1), nonché ai rapporti di polizia citati più sopra;
- in capo a __________
è pure presente un concreto pericolo di recidiva (in sé non contestato dalla
stessa difesa);
- la "reiterazione"
di atti analoghi (come da imputazione ed ammissioni), la dichiarata assenza di
ricordi precisi circa la "motivazione" del passaggio all'atto
(rispettivamente, la futilità di quelle ipotizzate), le modalità operative,
nonché l'asserito collegamento con l'abuso di alcool e incapacità di astenersi dal
consumo, perlomeno in determinate situazioni (cfr. Verbale GIAR 11.10.2006, in
particolare pag. 4; AI 3.1 pag. 3 e 4), cui si aggiungono le conclusioni della
perizia psichiatrica agli atti (AI 4.2) che, effettuata la diagnosi clinica
(pag. 12 punto uno in fine) stabilisce una relazione con gli atti commessi
(pag. 12 punto 2) e risponde affermativamente alla domanda relativa il rischio
di commissione di nuovi atti analoghi (pag. 13, punto 4), sono tutti elementi
che concorrono a prognosi sfavorevole, tenuto conto anche della gravità dei
fatti (ipotesi di reato) di cui si teme reiterazione (DTF 21.1.2005,
1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154);
- accertata
l'esistenza di una delle condizioni alternative che giustificano la detenzione
cautelare, in aggiunta ai gravi indizi di colpevolezza, non è necessario
verificare l'eventuale esistenza delle altre (o di un'altra di queste);
- nel caso in
esame, tuttavia, occorre chiedersi se ci si trovi nella situazione di cui
all'art. 107 CPP, quindi se entra in linea di conto la misura sostitutiva
(collocamento presso il __________) come proposto e richiesto dall'istante;
- questo giudice
ha qualche dubbio che una sorta di collocamento anticipato possa essere
considerato e ordinato (rispettivamente trattato e vagliato) quale
"semplice" misura sostitutiva ai sensi della norma citata; se da un
lato è vero che né il tenore letterale dell'art. 107 CPP, né la giurisprudenza
(cfr. CRP 17 novembre 2006, 60.2005.357, cons. 12), né la dottrina (Rusca, Salmina,
Verda, commento al CPP, n. 6 ad art. 107) escludono l'applicazione di una
misura sostitutiva dell'arresto per i casi di pericolo di recidiva, è
altrettanto vero che il collocamento, in quanto tale, è misura terapeutica di
specifica pertinenza del merito (sia perché alternativa ad altre misure sia per
le sue connessioni con la pena: cfr. artt. 43 e 44 CP, 59 e 60 nCPP; si veda
anche GIAR 13 ottobre 2006, 155.2005.6, cons. 5), la cui anticipazione non è
esclusa (art. 58 nCP) ma presuppone un approfondimento particolare della
necessità, urgenza, rispettivamente conciliabilità con la (eventuale) pena (cfr.
per analogia: DTF 100 IV 204) e l'adeguatezza dell'istituzione in cui dovrebbe
avvenire (art. 56 nCP); inoltre, a sostegno di quanto appena espresso, si rileva
che il CPP tratta esplicitamente la possibilità di un collocamento anticipato
all'art. 105 (marginale: "Anticipazione di pena e di collocamento";
- da quanto
appena detto si potrebbe concludere all'irricevibilità di una richiesta di
collocamento (quale misura sostitutiva della detenzione ai sensi dell'at. 107
CPP) contestuale a quella di scarcerazione, in quanto la prima dovrebbe essere
oggetto di specifica decisione del magistrato inquirente (e competenza di
questo ufficio solo ex art. 280 ss.) e seguire procedura diversa da quella di
cui all'art. 108 CPP (non é infatti nelle competenze di questo ufficio
organizzare ed effettuare collocamenti o agganci terapeutici concreti; si veda
ancora: GIAR 13 ottobre 2006, 155.2005.6, cons. 5);
- sia come sia,
anche qualora si dovesse/potesse trattare la richiesta di immediato collocamento
quale misura sostitutiva dell'arresto cautelare, così come postulato
dall'istante, nel caso in esame si ha che:
Ø il perito, indica chiaramente la necessità di un
trattamento specialistico al fine di limitare (se si preferisce ovviare) il
pericolo di recidiva, segnala (ma solo nelle grandi linee) gli elementi
terapeutici (psicoterapia individuale e terapia biologica -farmacologica- psicostabilizzante)
di tale trattamento e la necessità che lo stesso avvenga in situazione di
collocamento presso un struttura adeguata (dal punto di vista terapeutico);
Ø l'istante, si dichiara disponibile a seguire una
terapia e ad accettare il collocamento (Istanza, pag. 2);
Ø con l'istanza non è comunicata l'esistenza di un
progetto terapeutico concreto e dettagliato, elaborato/concordato con la
struttura presso la quale si chiede di essere obbligato a soggiornare(e, se del
caso, sul quale si sia espresso anche il perito); e neppure da dove si desume
che il pericolo di reiterazione sia sufficientemente limitato dal collocamento
stesso (il perito sembra dire che la limitazione del rischio dipenda, come
sembrerebbe logico, dal trattamento e non dal semplice avvio dello stesso : cfr.
AI 4.2, pag. 14), rispettivamente se il rispetto dell' (eventuale) obbligo di
soggiornare sia garantito dalla sola dichiarazione di intenti dell'accusato;
Ø invero, neppure è indicato se, in caso di
"immediata" scarcerazione con obbligo di soggiorno, il __________ ha
la volontà e (soprattutto) la possibilità di accogliere l'istante altrettanto
immediatamente;
- di conseguenza (e
ritenuto, come già detto, che non spetta allo scrivente ovviare alle carenze
appena indicate, operazione per le quali neppure avrebbe il tempo visti i
termini di cui all'art. 108 CPP) occorre concludere che per questo giudice (e
ancor prima per il magistrato inquirente) non è possibile esprimersi con
sufficiente cognizione di causa non solo sull'adeguatezza del collocamento immediato
presso il __________ quale misura sostitutiva dell'arresto di __________ (e
senza pregiudizio per le competenze del merito), ma neppure sulla concreta
fattibilità dello stesso;
- in conclusione,
l'istanza deve essere respinta integralmente in quanto in capo a __________ sono
presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza e concreto pericolo di
recidiva, la detenzione cautelare (quella sofferta e quella prevedibilmente
ancora da soffrire fino a conclusione dell'istruttoria, celermente condotta) é ancora
rispettosa del principio di proporzionalità (l'art. 221 CP prevede, quale
comminatoria, la pena detentiva non inferiore ad un anno) e non sono date le
condizioni (ricevibilità e sufficiente motivazione) per ordinare il
collocamento richiesto quale misura sostitutiva dell'arresto.
P.Q.M
visti gli artt. 13, 221 CP, 20, 95 ss., 107, 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,
5 cifra 3 CEDU,
decide
1. L’istanza
di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via
fax, visto l’approssimarsi di 4 giorni festivi, ritenuto che il termine
di ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):
giudice Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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