Lexipedia

Decisione

INC.2006.45505

Istanza di libertà provvisoria

22 dicembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità

(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua

cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7.11.2005, 472.2006.3)

- non occorrono grandi

disquisizioni per concludere a favore della presenza, in capo a __________, di gravi

indizi di colpevolezza (dati per scontati sia dal magistrato inquirente che

dalla difesa): basta rinviare ai suoi verbali e relative ammissioni (anche in

presenza di difensore; AI 3.1), nonché ai rapporti di polizia citati più sopra;

- in capo a __________

è pure presente un concreto pericolo di recidiva (in sé non contestato dalla

stessa difesa);

- la "reiterazione"

di atti analoghi (come da imputazione ed ammissioni), la dichiarata assenza di

ricordi precisi circa la "motivazione" del passaggio all'atto

(rispettivamente, la futilità di quelle ipotizzate), le modalità operative,

nonché l'asserito collegamento con l'abuso di alcool e incapacità di astenersi dal

consumo, perlomeno in determinate situazioni (cfr. Verbale GIAR 11.10.2006, in

particolare pag. 4; AI 3.1 pag. 3 e 4), cui si aggiungono le conclusioni della

perizia psichiatrica agli atti (AI 4.2) che, effettuata la diagnosi clinica

(pag. 12 punto uno in fine) stabilisce una relazione con gli atti commessi

(pag. 12 punto 2) e risponde affermativamente alla domanda relativa il rischio

di commissione di nuovi atti analoghi (pag. 13, punto 4), sono tutti elementi

che concorrono a prognosi sfavorevole, tenuto conto anche della gravità dei

fatti (ipotesi di reato) di cui si teme reiterazione (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154);

- accertata

l'esistenza di una delle condizioni alternative che giustificano la detenzione

cautelare, in aggiunta ai gravi indizi di colpevolezza, non è necessario

verificare l'eventuale esistenza delle altre (o di un'altra di queste);

- nel caso in

esame, tuttavia, occorre chiedersi se ci si trovi nella situazione di cui

all'art. 107 CPP, quindi se entra in linea di conto la misura sostitutiva

(collocamento presso il __________) come proposto e richiesto dall'istante;

- questo giudice

ha qualche dubbio che una sorta di collocamento anticipato possa essere

considerato e ordinato (rispettivamente trattato e vagliato) quale

"semplice" misura sostitutiva ai sensi della norma citata; se da un

lato è vero che né il tenore letterale dell'art. 107 CPP, né la giurisprudenza

(cfr. CRP 17 novembre 2006, 60.2005.357, cons. 12), né la dottrina (Rusca, Salmina,

Verda, commento al CPP, n. 6 ad art. 107) escludono l'applicazione di una

misura sostitutiva dell'arresto per i casi di pericolo di recidiva, è

altrettanto vero che il collocamento, in quanto tale, è misura terapeutica di

specifica pertinenza del merito (sia perché alternativa ad altre misure sia per

le sue connessioni con la pena: cfr. artt. 43 e 44 CP, 59 e 60 nCPP; si veda

anche GIAR 13 ottobre 2006, 155.2005.6, cons. 5), la cui anticipazione non è

esclusa (art. 58 nCP) ma presuppone un approfondimento particolare della

necessità, urgenza, rispettivamente conciliabilità con la (eventuale) pena (cfr.

per analogia: DTF 100 IV 204) e l'adeguatezza dell'istituzione in cui dovrebbe

avvenire (art. 56 nCP); inoltre, a sostegno di quanto appena espresso, si rileva

che il CPP tratta esplicitamente la possibilità di un collocamento anticipato

all'art. 105 (marginale: "Anticipazione di pena e di collocamento";

- da quanto

appena detto si potrebbe concludere all'irricevibilità di una richiesta di

collocamento (quale misura sostitutiva della detenzione ai sensi dell'at. 107

CPP) contestuale a quella di scarcerazione, in quanto la prima dovrebbe essere

oggetto di specifica decisione del magistrato inquirente (e competenza di

questo ufficio solo ex art. 280 ss.) e seguire procedura diversa da quella di

cui all'art. 108 CPP (non é infatti nelle competenze di questo ufficio

organizzare ed effettuare collocamenti o agganci terapeutici concreti; si veda

ancora: GIAR 13 ottobre 2006, 155.2005.6, cons. 5);

- sia come sia,

anche qualora si dovesse/potesse trattare la richiesta di immediato collocamento

quale misura sostitutiva dell'arresto cautelare, così come postulato

dall'istante, nel caso in esame si ha che:

Ø il perito, indica chiaramente la necessità di un

trattamento specialistico al fine di limitare (se si preferisce ovviare) il

pericolo di recidiva, segnala (ma solo nelle grandi linee) gli elementi

terapeutici (psicoterapia individuale e terapia biologica -farmacologica- psicostabilizzante)

di tale trattamento e la necessità che lo stesso avvenga in situazione di

collocamento presso un struttura adeguata (dal punto di vista terapeutico);

Ø l'istante, si dichiara disponibile a seguire una

terapia e ad accettare il collocamento (Istanza, pag. 2);

Ø con l'istanza non è comunicata l'esistenza di un

progetto terapeutico concreto e dettagliato, elaborato/concordato con la

struttura presso la quale si chiede di essere obbligato a soggiornare(e, se del

caso, sul quale si sia espresso anche il perito); e neppure da dove si desume

che il pericolo di reiterazione sia sufficientemente limitato dal collocamento

stesso (il perito sembra dire che la limitazione del rischio dipenda, come

sembrerebbe logico, dal trattamento e non dal semplice avvio dello stesso : cfr.

AI 4.2, pag. 14), rispettivamente se il rispetto dell' (eventuale) obbligo di

soggiornare sia garantito dalla sola dichiarazione di intenti dell'accusato;

Ø invero, neppure è indicato se, in caso di

"immediata" scarcerazione con obbligo di soggiorno, il __________ ha

la volontà e (soprattutto) la possibilità di accogliere l'istante altrettanto

immediatamente;

- di conseguenza (e

ritenuto, come già detto, che non spetta allo scrivente ovviare alle carenze

appena indicate, operazione per le quali neppure avrebbe il tempo visti i

termini di cui all'art. 108 CPP) occorre concludere che per questo giudice (e

ancor prima per il magistrato inquirente) non è possibile esprimersi con

sufficiente cognizione di causa non solo sull'adeguatezza del collocamento immediato

presso il __________ quale misura sostitutiva dell'arresto di __________ (e

senza pregiudizio per le competenze del merito), ma neppure sulla concreta

fattibilità dello stesso;

- in conclusione,

l'istanza deve essere respinta integralmente in quanto in capo a __________ sono

presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza e concreto pericolo di

recidiva, la detenzione cautelare (quella sofferta e quella prevedibilmente

ancora da soffrire fino a conclusione dell'istruttoria, celermente condotta) é ancora

rispettosa del principio di proporzionalità (l'art. 221 CP prevede, quale

comminatoria, la pena detentiva non inferiore ad un anno) e non sono date le

condizioni (ricevibilità e sufficiente motivazione) per ordinare il

collocamento richiesto quale misura sostitutiva dell'arresto.

P.Q.M

visti gli artt. 13, 221 CP, 20, 95 ss., 107, 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,

5 cifra 3 CEDU,

decide

1. L’istanza

di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via

fax, visto l’approssimarsi di 4 giorni festivi, ritenuto che il termine

di ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):

giudice Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster