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Decisione

INC.2006.45803

Istanza di libertà provvisoria

15 novembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i testi sono già stati sentiti e quella ancora da sentire non é (ancora) stata

reperita, non per colpa dell'accusato; inoltre, segnala di non comprendere per

quale motivo la nuova audizione del teste __________, se effettivamente

necessaria, non abbia già potuto aver luogo (punti da 3.1 a 3.3), con implicita

critica al principio di celerità.

In

merito al rischio di recidiva, ribadisce quanto già detto con l'istanza,

sottolineando come __________ non sia delinquente abituale e non abbia

banalizzato la gravità dei reati ascrittigli (con conseguente effetto

dissuasivo del procedimento); sottolinea, inoltre, che il rischio di

reiterazione è, nella prassi, motivo poco frequente di arresto preventivo, ciò

che impone applicazione restrittiva (punti 4.2 e 4.3).

Conclude

ribadendo assenza di un pericolo di fuga.

7.

L'istanza, presentata da accusato detenuto, è

ricevibile in ordine. La trasmissione del preavviso e dell'incarto da parte del

Procuratore pubblico è tempestiva (artt. 108 e 20 CPP).

8.

In diritto, sebbene

noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda

innanzitutto che:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito

dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al

cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà,

consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere

preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i

bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in

altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza

dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve

unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza

dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF

109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale

federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

9.

Nel caso in esame, sono presenti gravi e concreti

indizi di reato nei confronti di __________, oltre che per l'ipotesi di cui

agli artt. 147 CP (e la contravvenzione di cui all'art. 19a LFStup), anche per

le imputazioni di cui all'art. 140 cifra 1 CP.

Se è vero che le due commesse non hanno riconosciuto

con certezza l'accusato, dalle foto e dalla visione di persona, e che neppure i

filmati hanno permesso una identificazione certa, va comunque rilevato che

nessuna delle due testi ha escluso che __________ possa essere l'autore delle

rapine e che una di loro lo riconosce al 95% tramite foto e con maggior

sicurezza di persona (Verbali 8 e 18 ottobre 2006); inoltre, la madre dell'accusato

ritiene di riconoscere il figlio nei filmati (Verbale 16.10.2006).

Pur non trattandosi di certezze, se agli elementi

sopra indicati si aggiungono il possesso di __________ al momento dell'arresto

(cfr. verbale sequestro 12.10.2006), il riconoscimento (anch'esso non al 100%,

ma non per questo privo di valenza) della presenza dell'accusato in prossimità

del luogo della rapina, subito dopo quella dell'8 ottobre 2006, da parte di un

altro testimone (Verbale __________ 10.10.2006), il fatto che la zona è quella

dove abita la madre di __________ (che da poco lo aveva allontanato da casa:

Verbale __________ 16.10.2006), nonché la mancata conferma dell'alibi (ancora

per l'8.10.2006) da parte del teste __________ (ancorché tramite

verbalizzazione sommaria), l'esistenza di gravi e concreti indizi in capo

all'accusato deve essere riconosciuta.

10.

10.1.

In merito al concreto pericolo di recidiva (asserito

dal magistrato inquirente e negato dalla difesa), se da un lato si deve sì

constatare che l'accusato non ha precedenti particolari (DA per furto e furto

d'uso nel 2004), dall'altro si deve considerare che egli si trova in una

situazione di tossicodipendenza (con intensificazione del consumo di

stupefacente a partire da inizio settembre: Verbale PP 30.10.2006, pag. 3), che

non ha risorse finanziarie (FRS 600.- di soldi al mese; idem, pag. 2) con le

quali far fronte a tale bisogno, come ad altri, e che i fatti che gli vengono

contestati sono avvenuti in concomitanza con il menzionato aumento del consumo

di stupefacente e più o meno contemporanea mancanza delle somme che la madre

gli metteva a disposizione, o presso la quale egli poteva trovarle (__________parla

di FRS 50.-/100.- ricevute saltuariamente, mentre la madre ha dichiarato di

avergli intimato, a fine agosto 2006, di lasciare l'abitazione famigliare

"…poiché non ne potevo più. Arrivava sempre a casa pieno droga e poi

perché mi mancavano in continuazione soldi in casa"; si veda pure

verbale __________ 12.10.2006, pag. 1). Tale situazione, nella quale è individuabile

l'eventuale motivo a delinquere (cfr. giurisprudenza citata da M. Luvini in REP

1989 p. 287 ss., nota 48), non è mutata.

10.2.

Se a ciò si aggiungono la ripetizione del reato

(ipotizzata ma comunque fortemente indiziata dalle deposizioni e dal raffronto

tra i filmati relativi alle due rapine) in un lasso di tempo relativamente

breve, le modalità dello stesso (con accorgimenti per il mascheramento

apparentemente improvvisati e aiutandosi con il primo oggetto che capita per le

mani - ma non per questo meno pericoloso), la scelta del luogo (lo stesso e

vicino alla casa della madre), le affermazioni fatte in alcuni verbali di non

ricordarsi di aver posto in atto i fatti imputatigli (cfr. Verbale 23.10.2006),

tutti elementi che potrebbero far pensare ad un passaggio all'atto quasi

impulsivo in situazione di bisogno, il rischio di recidiva deve essere ritenuto

come concreto (ricordando che il carattere di concretezza concerne appunto il

rischio e non la reiterazione in sé: G. Piquérez, Procédure pénale suisse, ZH

2000, n. 2360), non solo ipotetico (DTF 123 I 268; DTF 125 I 60) e non

attenuato dalla procedura in corso (di cui egli, peraltro, nega la fondatezza,

come suo diritto).

10.3.

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare

come concreto ed attuale il pericolo di recidiva (SJ 1981, pag. 381, in

particolare note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio

1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2357; N.

Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b). Inoltre, é indubbio che ci si

trovi di fronte a reati di una certa gravità e pericolosità (per le vittime

dirette, in particolare), fattore che deve essere tenuto in giusta

considerazione (BJP 1989 n. 671; DTF 105

Ia 26; DTF 123 I 268).

10.4.

Quanto alla possibilità di fronteggiare il pericolo di

recidiva con opportune regole di comportamento o garanzie, va detto che la

difesa non indica quali siano se non riferendosi all'intenzione di collocamento

in una comunità di recupero. Questo giudice, per quanto emerge attualmente dall'incarto,

condivide l'idea che un aggancio socio-terapeutico (non necessariamente un

collocamento) possa essere valida misura per fronteggiare il pericolo di

recidiva. Tuttavia, affinché tale aggancio possa validamente essere indicato (e

assunto) quale regola di comportamento/misura sostitutiva dell'arresto, occorre

che l'istituzione che se ne fa carico sia individuata e indicata, così come

modalità e tempi (perlomeno l'inizio) della presa a carico.

Nel caso di __________, la questione è prematura (è in

corso l'esplorazione delle possibilità), quindi non ancora praticabile.

11.

Il magistrato inquirente indica che una delle persone

menzionate dall'accusato per la conferma del suo alibi non ha potuto essere

ancora identificata (se si preferisce individuata sulla base delle informazioni da

quest'ultimo fornite) e quindi interrogata.

A prescindere dal fatto che non si comprende cosa sia

stato fatto per l'identificazione (e nulla in merito risulta esser stato

oggetto di approfondimento con l'accusato), i rapporti tra l'accusato e la

teste (da lui stesso indicati: cfr. verbale __________ 13.10.2006), il suo

atteggiamento negatorio (come detto legittimo, ma non per questo esente da

influsso sulla valutazione in relazione alla corretta amministrazione delle

prove- CRP 11.10.2005 in re B.,60.2005.323, cons. 11- anche nel suo stesso

interesse: cfr. M. Luvini, in Rep 1989, pag. 290), nonché la reazione alla

conoscenza delle dichiarazioni dell'altro teste da lui indicato, che non ha

confermato l'alibi (cfr. Verbale PP 30.10.2006, pag. 5), permettono (quando non

impongono) di ritenere che, se posto in libertà prima di tale audizione,

l'accusato potrebbe concretamente cercare di influenzare la teste, anche solo

nella forma dell' "aiuto al ricordo".

Abbondanzialmente, quindi, un concreto pericolo di

collusione in relazione alla teste __________ non può non essere ammesso.

12.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti

gravi e concreti indizi di reato, nonché un concreto pericolo di recidiva e un

(ancorché più limitato) pericolo di collusione con una teste; il mantenimento

della detenzione preventiva appare pertanto come giustificato.

__________ è in carcere dal 13 giugno 2006,

l'inchiesta sembra prossima a conclusione (si attende il risultato dell'esame

DNA e l'identificazione/audizione della teste da lui indicata) e il rischio di

pena, se le accuse contenute nella promozione dell'accusa dovessero essere

confermate (si tratta di crimini), è ben superiore al carcere preventivo sin

qui sofferto ed eventualmente ancora da soffrire (DTF 125 I 60); nel contempo

l'inchiesta non evidenzia, attualmente, momenti di stallo che possano mettere

in discussione il principio di celerità.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 140 e 147 CP, 19a LFStup, 95

ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1. L’istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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