INC.2006.46003
Istanza di libertà provvisoria
2 febbraio 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.46003
Data decisione, Autorità:
02.02.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 95 CPP-TI
art. 96 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.46003
Lugano
2 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 24/25 gennaio 2007 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 29/30 gennaio 2007 da
Procuratore pubblico
Antonio Perugini, Bellinzona
viste
le osservazioni della difesa (30 gennaio 2007);
visto
l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 14 ottobre 2006. Nei
suoi confronti è stata promossa l'accusa per il titolo di rapina aggravata ai
sensi dell'at. 140 cifra 2 CP (cfr. doc. 1 e 2, inc. GIAR 460.2006.1), successivamente
estesa anche all'ipotesi della cifra 3 (AI 3.3, pag. 8).
L'arresto è stato confermato il giorno successivo,
ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 4, inc.
GIAR 460.2006.2).
2.
In sostanza, __________ è accusato di avere, presso un
autosilo di __________ ed in correità con __________, aggredito e derubato __________
che, dopo aver posteggiato la propria vettura, si apprestava a raggiungere un
istituto di credito per depositarvi una somma di denaro rilevante (oltre
400'000.- Euro: cfr. doc. 3, inc. GIAR 460.2006.1).
Il correo è stato arrestato il 17 ottobre 2006 (AI
2.3).
Sin dalle prime battute dell'inchiesta è emerso che i
fatti non sarebbero avvenuti in modo casuale, bensì dopo individuazione della
potenziale vittima e ripetuti appostamenti (doc. 2 inc. GIAR 460.2006.1), e che
anche altre persone potevano essere coinvolte: si veda il "mandante"
cui fa riferimento lo stesso __________ all'inizio dell'inchiesta (doc. 4, inc.
GIAR 460.2006.1), rispettivamente i __________ intrattenuti da uno degli
accusati durante uno degli appostamenti precedenti il fatto (Verbale __________
13.10.2006).
Successivamente è anche emerso che il qui istante ha
avuto contatti con una impiegata della __________, sua conoscente, al fine di
ottenere informazioni in merito ai "frequentatori" della banca
(Verbale SG __________ 30 novembre 2006, pag. 3).
3.
Con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR
460.2006.3) __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
Richiamata la giurisprudenza sul pericolo di
collusione (necessità di concretezza del rischio), quella sulla proporzionalità
della durata della detenzione preventiva e sull'obbligo di celerità nella
conduzione dell'inchiesta, __________ afferma che la detenzione preventiva era
motivata da esigenze istruttorie e l'inchiesta è ormai praticamente conclusa
(accusato reo confesso, già ripetutamente interrogato e con verifica della
confessione, così come il correo ed i testi; accertamenti di polizia
scientifica già effettuati), mancando solo alcuni accertamenti relativi alle
comunicazioni telefoniche.
Inoltre, e sempre secondo l'istante, non vi sono
elementi concreti che possano far pensare ad un rischio di collusione con il
correo e/o i testi.
Da ciò, l'assenza dei motivi di legge per il perdurare
del carcere preventivo.
4.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente
l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 460.2006.3).
Richiamata la laboriosità e complessità dell'inchiesta,
in particolare per determinare il ruolo dei singoli accusati e l'eventuale coinvolgimento
di terzi., l'inquirente sottolinea l'importanza, per il buon esito delle
indagini, dell'esame dei tabulati delle utenze in uso ai correi e la recente
scoperta di una ulteriore utenza, oggetto di attuale accertamento (al termine
del quale sarà possibile procedere al deposito degli atti).
5.
Con osservazioni del 30 gennaio 2007 (doc. 4, inc.
GIAR 460.2006.3), la difesa indica che il magistrato inquirente non giustifica
il mantenimento della detenzione preventiva con pericolo di fuga o di recidiva,
bensì con la necessità istruttoria di acquisire tabulati (e verificarne il
contenuto) di una utenza intestata al correo, omettendo però di indicare in che
misura la messa in libertà del detenuto potrebbe pregiudicarla (con riferimento
a DTF 1S.3/2006).
6.
Preliminarmente, si accerta che l'istanza, presentata
dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Ricevuta dal Ministero pubblico il 25 gennaio 2007,
l'istanza è stata inoltrata a questo ufficio il 29 gennaio 2007 con il
preavviso negativo; il termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP è rispettato, considerato
che il terzo giorno utile è un festivo (art. 20 CPP).
la ricezione essendo avvenuta il 30. gennaio 2005, il
termine imposto dall'art. 108 cpv. 2 CPP a questo giudice scade il 2 febbraio
2007.
7.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al
patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i
bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in
altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.
413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
8.
Anche se non contestata, come è qui il caso, l'esistenza
di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei
limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione
- che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento
della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella
sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente
congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di
merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda,
nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
Nel caso in esame basterà fare riferimento alle
ammissioni dell'accusato (si vedano il primo verbale -PG 13.10.2006- e quello
davanti al segretario giudiziario - AI 3.3), confermate (se si preferisce:
vestite) sia dal ritrovamento della refurtiva, nel suo possesso (AI 2.1), sia
dalle dichiarazioni del correo __________ (cfr. AI 3.3).
9.
Per quanto attiene ai preminenti motivi d'interesse
pubblico, la presenza di uno dei quali può giustificare il mantenimento della
detenzione preventiva, va subito detto che (come segnalato dall'istante in sede
di osservazioni) il preavviso negativo non afferma (invero neppure li menziona)
esistenza di un pericolo di fuga o di un pericolo di recidiva in capo ad __________.
Da quanto sopra consegue, ed è forse opportuno
ribadirlo, che (nel rispetto delle altrui competenze [art. 97 lett. a., 193
CPP] ed obblighi [art. 102 cpv. 1, 107 cpv. 1, 6 cpv. CPP, per analogia anche
103 cpv. 2 CPP], nonché del diritto di essere sentito dell'accusato) questo
ufficio, di principio, non analizza motivi di carcerazione neppure avanzati
dall'inquirente (a prescindere dal fatto che la motivazione, oltre al rispetto
del diritto di essere sentito da parte dell'accusato, serve anche a permettere
all'autorità adita di decidere con cognizione di causa, cognizione ancor più
necessaria vista l'importanza del diritto in gioco e lo stretto termine imposto
dalla legge, questo ufficio durante la fase dell'istruttoria formale è chiamato
ad esprimersi -recte ha competenza- unicamente sulla legalità delle restrizioni
alla libertà personale e non anche su quelle, formali o di fatto, a favore
della stessa -GIAR 17 marzo 1994, 204.94.1; artt. 100, 108 cpv. 1 CPP, per
deduzione-, rispettivamente non gli spetta sostituirsi al magistrato inquirente
nelle decisioni relative all'inchiesta emettendo provvedimenti propri, foss'anche
solo per il rispetto del diritto di essere sentito e del doppio grado di
giurisdizione - per tutte CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9; GIAR 3 dicembre 2004,
217.2002.12).
10.
In
merito alle necessità istruttorie, va preliminarmente ricordato che:
"3.
…
d) Il punto non è questo. La sussistenza di
ulteriori necessità d’inchiesta giustifica il prosieguo della medesima, che per
tale ragione è requisito essenziale (in alternativa con altri) per il
mantenimento della carcerazione preventiva: non sussistono necessità
d’inchiesta se non vi è inchiesta da completare. Ciò premesso, è evidente che
l’acquisizione dei mezzi di prova menzionati dal Procuratore Pubblico appare
essenziale per il buon esito dell’inchiesta, come essenziale sarà procedere
alle rogatorie in Italia nonché a dettagliata contestazione di tutto il
materiale probatorio agli accusati e/o indiziati, singolarmente ed
eventualmente anche a confronto gli uni con gli altri.
4.
a) Il vero punto è piuttosto quello a sapere se le
esigenze d’inchiesta vantate dal Procuratore Pubblico esigano il mantenimento o
meno dello stato di detenzione preventiva dell’accusato – ciò che, appunto,
egli contesta .La risposta passa notoriamente attraverso l’esame dei pericoli
d’inquinamento delle prove, segnatamente di collusione, rispettivamente di fuga
e di recidiva. …"
(GIAR 19
settembre 1999, 386.1999.9)
E che:
"In relazione ai bisogni istruttori,
atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre
ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori
in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il
pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone
a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che
l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto " Die
Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest
gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt
nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se
posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa
possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes
die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte,
nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem
Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr
sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.)
Gli elementi di concretezza del pericolo
vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da
assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di
prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di
collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del
mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato
nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una
possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della
deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice
atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal
senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS
1999, § 68 no 13).
E' compito del magistrato inquirente
(anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del
contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP
1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti
elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non
spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto
sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4
aprile 2002 in re C.);"
(GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.3)
Si
vedano, inoltre e aggiuntivamente, CRP 16 settembre 2004 (inc. 60.2004.297)
considerando 9, CRP 12 marzo 2004 (inc. 60.2004.64).
11.
Nel caso in esame, il magistrato inquirente indica
nella necessità di acquisire __________ relativi ad una ulteriore utenza
telefonica intestata al correo __________ (e, abbondanzialmente, nelle
successive formalità di chiusura con possibilità di complementi istruttori
formulabili dalle parti) i bisogni istruttori a fondamento del preavviso
negativo.
La difesa, richiamando il considerando 4.2. della
sentenza DTF 1S.3/2006, lamenta carenza di motivazione del preavviso negativo
in merito al rischio di perturbamento (di tali atti istruttori) derivante dalla
eventuale messa in libertà provvisoria dell'accusato.
In effetti, come segnalato dalla difesa, il Tribunale
federale afferma che l'autorità deve indicare quali atti istruttori devono
ancora essere eseguiti e in che misura la messa in libertà del detenuto ne
pregiudicherebbe l'esecuzione; l'Alta corte ha comunque anche precisato che ciò
può avvenire "nelle grandi linee" (cons. 4.2) e, a quanto
sembra, riferendosi all'autorità di reclamo (cons. 4.3). Nel contempo, questo
ufficio oltre, a quanto detto nella sentenza GIAR 477.2002.3 menzionata nel
considerando precedente (cfr. ultimo capoverso) ha già affermato di potersi
fondare, in assenza di esplicite e precise indicazioni o rinvii da parte del magistrato
inquirente, anche su quanto emerge manifestamente dall'incarto, quindi noto
anche all'istante che, può visionarlo anche dopo la presentazione dell'istanza
stessa e del preavviso del PP (GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2), ritenuto, che
per la valutazione della fattispecie sottoposta a giudizio (in materia di
libertà provvisoria) si deve procedere ad una analisi ex nunc, cioè tenendo
conto anche di circostanze emerse successivamente all'istanza ed al preavviso
(CRP 16 settembre 2004, 60.2004.297).
A scanso di equivoci, si precisa che quanto appena
detto non è in contraddizione (a giudizio di questo giudice) con quanto
affermato al considerando 9 della presente decisione: l'assenza di invocazione
di uno o più motivi giustificanti la detenzione preventiva è cosa diversa
dall'invocarlo ma sostanziarlo in modo sommario, incompleto o forse anche
implicito. Nel primo caso si dovrà ritenere che lo stesso responsabile
dell'inchiesta ritenga l'elemento assente e ci si limiterà a questa
constatazione, nel secondo caso, il rischio è più semplicemente quello che
l'autorità di reclamo non veda, non individui o non trovi gli elementi atti a concretamente
sostanziare il rischio invocato (a seguito di una carenza di motivazione, per
così dire "materiale").
12.
a)
Nel caso in esame, il magistrato inquirente ha
indicato in modo chiaro l'ulteriore prova da raccogliere (tabulati telefonici
di un'ulteriore utenza intestata a __________) e le finalità nonché utilità
della stessa (chiarire le modalità -si presume operative-, il ruolo dei singoli
accusati e l'identificazione di terze persone coinvolte). Ulteriori
precisazioni sono contenute nell'AI 5.7 a cui il redattore del preavviso rinvia
esplicitamente.
Da queste indicazioni, ed in particolare da quanto
constatato e riportato nell'AI 5.7, risulta in modo evidente che la prova da
amministrare ha quale obiettivo di verificare la presenza di un terzo correo e,
se del caso, identificarlo ed interpellarlo per ottenere la sua versione dei
fatti e confrontarla con quelle dei due correi detenuti.
È di meridiana evidenza l'importanza, per l'inchiesta,
di tale accertamento, così com'è evidente che la presenza di un terzo correo
non sia ipotesi fondata sul nulla, bensì seriamente indiziata. Ne parla il qui
istante (cfr. per tutti Verbale AI 3.2), pur dichiarando di non sapere di chi
si tratta, e ne parla __________ (cfr. Verbale AI 3.3), pur affermando
trattarsi di una sua invenzione per non dividere il bottino in parti uguali con
__________. Inoltre, sono ulteriormente indizianti della presenza di un terzo,
sia le dichiarazioni di __________ in relazione ad una telefonata ricevuta da __________,
sul luogo dei fatti, e nell'ambito di quello che poteva essere un sopralluogo
(se non un primo tentativo), ed al comportamento assunto da quest'ultimo subito
dopo (cfr. Verbale __________ 13 ottobre 2006, pag. 2), sia le risultanze dei
tabulati dell'utenza in uso a __________ che confermano effettiva ricezione di
una chiamata in orario corrispondente e che la provenienza (della chiamata,
appunto) da una utenza anch'essa intestata a __________ (AI 5.7).
Da ultimo, neppure si può completamente dimenticare il
fatto che i due accusati (e autori materiali del reato) hanno individuato, non
solo un vittima "adeguata", ma anche il momento opportuno di agire (vedi
importo sottratto).
b)
Rifiutando la scarcerazione e fondando il preavviso
negativo sui "bisogni istruttori", il magistrato inquirente
non può che riferirsi a quelli di cui all'art. 95 CPP e cioé al pericolo di
collusione ed inquinamento delle prove (Rusca/Salmina/Verda, Commento al CPP,
n. 17 ad art. 95).
L'istante afferma che il pericolo di collusione è
venuto a mancare e ne elenca i motivi (Istanza, punto 8). In sede di
osservazioni al preavviso rafforza la sua affermazione segnalando come il
Procuratore pubblico non ha neppure indicato elementi (motivi) a sostegno del
rischio di perturbamento degli elementi probatori ancora da raccogliere.
Quest'ultima constatazione corrisponde effettivamente
al vero, ma non comporta, a giudizio di questo giudice, automatica
scarcerazione. Come detto sopra (cons. 11), se elementi a sostegno del rischio
invocato emergono dall'incarto, se ne può tener conto in questa sede (cfr. per
analogia, DTF 1S.3/2006, citato dall'istante, cons. 4.3; DTF 7 febbraio 2005,
1S.3/2005, cons. 3.1.3; DTF 9 luglio 2004,1S.1/2004, cons. 3).
c)
Vista la gravità del reato oggetto d'inchiesta e la
sua pericolosità dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, è fuori
dubbio che l'accertamento dell'esistenza (come detto fortemente indiziata),
l'identificazione e l'interpellazione del terzo correo debbono poter avvenire
al riparo da ogni possibile perturbamento, in particolare da quello che
potrebbe derivare (per la possibilità di interpellazione così come per le
successive dichiarazioni) da un qualsiasi contatto con gli accusati attualmente
detenuti (comunicazioni del contenuto delle dichiarazioni sin qui rilasciate
sulla sua -del terzo- presenza e ruolo, sulle modalità "operative" o
anche semplicemente sugli indizi già in mano agli inquirenti).
In merito a questo (presunto) terzo, è ben vero che il
qui istante né ha sì menzionato la possibile esistenza ma, nel contempo, non ha
mai fornito alcuna indicazione utile per l'identificazione (rinviandola a __________
che ne ha poi affermato inesistenza, quindi fornendo versione contrastante)
così come non ha fornito alcuna indicazione, perlomeno fino al momento in cui
ha capito che il fatto era noto agli inquirenti, sulla persona dalla quale
aveva cercato di assumere ulteriori informazioni utili per la realizzazione del
progetto criminoso (cfr. verbale PG 27.10.2006).
Tenuto conto della gravità del reato dell'intensità
della volontà delittuosa desumibile dalla relativamente lunga preparazione, del
fatto che sulla presenza e il ruolo del correo l'inchiesta deve essere
considerata ancora in fase iniziale, dell'importanza dell'accertamento sia per
l'inchiesta in quanto tale sia per la posizione dei due correi detenuti, nonché
di quanto appena detto sulle loro dichiarazioni relative al coinvolgimento di
terzi e senza dimenticare che, ovviamente, non c'è ancora una versione dei
fatti (da parte del presunto terzo correo) da eventualmente confrontare con
quella degli accusati per verificarne conformità, un concreto pericolo di
collusione/inquinamento in relazione all'accertamento ancora da esperire va
ritenuto come presente e concreto (si vedano GIAR 11 gennaio 2007, 542.2006.4,
cons. 8.b.; Rusca, Salmina, Verda, op. cit., considerazioni contenute nei ni.
19 e 21 ad art. 95; DTF 15 giugno 2006,1P.265/2006, cons. 3.3 e 3.4).
13.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere
analizzata da angolature diverse.
Da un lato occorre mettere in relazione la durata del
carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile,
dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF
4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni;
art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si
constata che il carcere preventivo sofferto (circa tre mesi e mezzo) non appare
lesivo del principio di proporzionalità: il reato ascritti é grave, prevede una
pena edittale minima di un anno e il rischio di una pena non necessariamente
inferiore ai due anni (cfr. ad esempio Assise Criminali 24 agosto 2006,
72.2006.67), quindi con detenzione preventiva ancora lontana dal minimo per la
condizionale parziale (cfr. art. 43 CP), ritenuto comunque che di principio
l'eventualità di una sospensione condizionale non può essere considerata in
questa sede (DTF 125 I 60).
Per quanto concerne il secondo aspetto, l'inchiesta
non si trova, né si è mai trovata in una situazione di stallo, è stata condotta
celermente e il disguido tecnico che ha ritardato l'acquisizione dei dati dai
quali è emerso l'elemento che ha imposto l'attuale ulteriore accertamento non
ha comportato ritardi ingiustificati né è imputabile a mancanze gravi da parte
degli inquirenti, che comportino accertamento della violazione di tale obbligo
(DTF 16 novembre 2004,1P.630/2004, cons. 4.1).
Abbondanzialmente, va comunque ricordato che, di principio, chi
delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche le
necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, (GIAR 19.8.1999,
386.1999.9 e 3.1.2005, 392.2004.2).
14.
In conclusione, alla
luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti
concreti indizi di reato e un concreto rischio di collusione e inquinamento
delle prove in relazione all'accertamento ancora da effettuare (partendo dall'__________)
e volto ad accertare la presenza di un terzo correo, identificarlo ed
interpellarlo.
La detenzione sin
qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né
l'obbligo di celerità.
P.Q.M.
viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt.
140 CP, 6, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________
è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via
fax, vista l’imminenza di due giorni festivi consecutivi, ritenuto
che il termine di ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):
giudice Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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