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Decisione

INC.2006.46003

Istanza di libertà provvisoria

2 febbraio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

8.

Anche se non contestata, come è qui il caso, l'esistenza

di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei

limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione

- che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento

della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella

sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente

congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di

merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda,

nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

Nel caso in esame basterà fare riferimento alle

ammissioni dell'accusato (si vedano il primo verbale -PG 13.10.2006- e quello

davanti al segretario giudiziario - AI 3.3), confermate (se si preferisce:

vestite) sia dal ritrovamento della refurtiva, nel suo possesso (AI 2.1), sia

dalle dichiarazioni del correo __________ (cfr. AI 3.3).

9.

Per quanto attiene ai preminenti motivi d'interesse

pubblico, la presenza di uno dei quali può giustificare il mantenimento della

detenzione preventiva, va subito detto che (come segnalato dall'istante in sede

di osservazioni) il preavviso negativo non afferma (invero neppure li menziona)

esistenza di un pericolo di fuga o di un pericolo di recidiva in capo ad __________.

Da quanto sopra consegue, ed è forse opportuno

ribadirlo, che (nel rispetto delle altrui competenze [art. 97 lett. a., 193

CPP] ed obblighi [art. 102 cpv. 1, 107 cpv. 1, 6 cpv. CPP, per analogia anche

103 cpv. 2 CPP], nonché del diritto di essere sentito dell'accusato) questo

ufficio, di principio, non analizza motivi di carcerazione neppure avanzati

dall'inquirente (a prescindere dal fatto che la motivazione, oltre al rispetto

del diritto di essere sentito da parte dell'accusato, serve anche a permettere

all'autorità adita di decidere con cognizione di causa, cognizione ancor più

necessaria vista l'importanza del diritto in gioco e lo stretto termine imposto

dalla legge, questo ufficio durante la fase dell'istruttoria formale è chiamato

ad esprimersi -recte ha competenza- unicamente sulla legalità delle restrizioni

alla libertà personale e non anche su quelle, formali o di fatto, a favore

della stessa -GIAR 17 marzo 1994, 204.94.1; artt. 100, 108 cpv. 1 CPP, per

deduzione-, rispettivamente non gli spetta sostituirsi al magistrato inquirente

nelle decisioni relative all'inchiesta emettendo provvedimenti propri, foss'anche

solo per il rispetto del diritto di essere sentito e del doppio grado di

giurisdizione - per tutte CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9; GIAR 3 dicembre 2004,

217.2002.12).

10.

In

merito alle necessità istruttorie, va preliminarmente ricordato che:

"3.

d) Il punto non è questo. La sussistenza di

ulteriori necessità d’inchiesta giustifica il prosieguo della medesima, che per

tale ragione è requisito essenziale (in alternativa con altri) per il

mantenimento della carcerazione preventiva: non sussistono necessità

d’inchiesta se non vi è inchiesta da completare. Ciò premesso, è evidente che

l’acquisizione dei mezzi di prova menzionati dal Procuratore Pubblico appare

essenziale per il buon esito dell’inchiesta, come essenziale sarà procedere

alle rogatorie in Italia nonché a dettagliata contestazione di tutto il

materiale probatorio agli accusati e/o indiziati, singolarmente ed

eventualmente anche a confronto gli uni con gli altri.

4.

a) Il vero punto è piuttosto quello a sapere se le

esigenze d’inchiesta vantate dal Procuratore Pubblico esigano il mantenimento o

meno dello stato di detenzione preventiva dell’accusato – ciò che, appunto,

egli contesta .La risposta passa notoriamente attraverso l’esame dei pericoli

d’inquinamento delle prove, segnatamente di collusione, rispettivamente di fuga

e di recidiva. …"

(GIAR 19

settembre 1999, 386.1999.9)

E che:

"In relazione ai bisogni istruttori,

atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre

ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori

in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il

pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone

a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che

l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto " Die

Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest

gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt

nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se

posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa

possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes

die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte,

nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem

Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr

sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.)

Gli elementi di concretezza del pericolo

vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da

assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di

prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di

collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del

mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato

nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una

possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della

deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice

atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal

senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS

1999, § 68 no 13).

E' compito del magistrato inquirente

(anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del

contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP

1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti

elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non

spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto

sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4

aprile 2002 in re C.);"

(GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.3)

Si

vedano, inoltre e aggiuntivamente, CRP 16 settembre 2004 (inc. 60.2004.297)

considerando 9, CRP 12 marzo 2004 (inc. 60.2004.64).

11.

Nel caso in esame, il magistrato inquirente indica

nella necessità di acquisire __________ relativi ad una ulteriore utenza

telefonica intestata al correo __________ (e, abbondanzialmente, nelle

successive formalità di chiusura con possibilità di complementi istruttori

formulabili dalle parti) i bisogni istruttori a fondamento del preavviso

negativo.

La difesa, richiamando il considerando 4.2. della

sentenza DTF 1S.3/2006, lamenta carenza di motivazione del preavviso negativo

in merito al rischio di perturbamento (di tali atti istruttori) derivante dalla

eventuale messa in libertà provvisoria dell'accusato.

In effetti, come segnalato dalla difesa, il Tribunale

federale afferma che l'autorità deve indicare quali atti istruttori devono

ancora essere eseguiti e in che misura la messa in libertà del detenuto ne

pregiudicherebbe l'esecuzione; l'Alta corte ha comunque anche precisato che ciò

può avvenire "nelle grandi linee" (cons. 4.2) e, a quanto

sembra, riferendosi all'autorità di reclamo (cons. 4.3). Nel contempo, questo

ufficio oltre, a quanto detto nella sentenza GIAR 477.2002.3 menzionata nel

considerando precedente (cfr. ultimo capoverso) ha già affermato di potersi

fondare, in assenza di esplicite e precise indicazioni o rinvii da parte del magistrato

inquirente, anche su quanto emerge manifestamente dall'incarto, quindi noto

anche all'istante che, può visionarlo anche dopo la presentazione dell'istanza

stessa e del preavviso del PP (GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2), ritenuto, che

per la valutazione della fattispecie sottoposta a giudizio (in materia di

libertà provvisoria) si deve procedere ad una analisi ex nunc, cioè tenendo

conto anche di circostanze emerse successivamente all'istanza ed al preavviso

(CRP 16 settembre 2004, 60.2004.297).

A scanso di equivoci, si precisa che quanto appena

detto non è in contraddizione (a giudizio di questo giudice) con quanto

affermato al considerando 9 della presente decisione: l'assenza di invocazione

di uno o più motivi giustificanti la detenzione preventiva è cosa diversa

dall'invocarlo ma sostanziarlo in modo sommario, incompleto o forse anche

implicito. Nel primo caso si dovrà ritenere che lo stesso responsabile

dell'inchiesta ritenga l'elemento assente e ci si limiterà a questa

constatazione, nel secondo caso, il rischio è più semplicemente quello che

l'autorità di reclamo non veda, non individui o non trovi gli elementi atti a concretamente

sostanziare il rischio invocato (a seguito di una carenza di motivazione, per

così dire "materiale").

12.

a)

Nel caso in esame, il magistrato inquirente ha

indicato in modo chiaro l'ulteriore prova da raccogliere (tabulati telefonici

di un'ulteriore utenza intestata a __________) e le finalità nonché utilità

della stessa (chiarire le modalità -si presume operative-, il ruolo dei singoli

accusati e l'identificazione di terze persone coinvolte). Ulteriori

precisazioni sono contenute nell'AI 5.7 a cui il redattore del preavviso rinvia

esplicitamente.

Da queste indicazioni, ed in particolare da quanto

constatato e riportato nell'AI 5.7, risulta in modo evidente che la prova da

amministrare ha quale obiettivo di verificare la presenza di un terzo correo e,

se del caso, identificarlo ed interpellarlo per ottenere la sua versione dei

fatti e confrontarla con quelle dei due correi detenuti.

È di meridiana evidenza l'importanza, per l'inchiesta,

di tale accertamento, così com'è evidente che la presenza di un terzo correo

non sia ipotesi fondata sul nulla, bensì seriamente indiziata. Ne parla il qui

istante (cfr. per tutti Verbale AI 3.2), pur dichiarando di non sapere di chi

si tratta, e ne parla __________ (cfr. Verbale AI 3.3), pur affermando

trattarsi di una sua invenzione per non dividere il bottino in parti uguali con

__________. Inoltre, sono ulteriormente indizianti della presenza di un terzo,

sia le dichiarazioni di __________ in relazione ad una telefonata ricevuta da __________,

sul luogo dei fatti, e nell'ambito di quello che poteva essere un sopralluogo

(se non un primo tentativo), ed al comportamento assunto da quest'ultimo subito

dopo (cfr. Verbale __________ 13 ottobre 2006, pag. 2), sia le risultanze dei

tabulati dell'utenza in uso a __________ che confermano effettiva ricezione di

una chiamata in orario corrispondente e che la provenienza (della chiamata,

appunto) da una utenza anch'essa intestata a __________ (AI 5.7).

Da ultimo, neppure si può completamente dimenticare il

fatto che i due accusati (e autori materiali del reato) hanno individuato, non

solo un vittima "adeguata", ma anche il momento opportuno di agire (vedi

importo sottratto).

b)

Rifiutando la scarcerazione e fondando il preavviso

negativo sui "bisogni istruttori", il magistrato inquirente

non può che riferirsi a quelli di cui all'art. 95 CPP e cioé al pericolo di

collusione ed inquinamento delle prove (Rusca/Salmina/Verda, Commento al CPP,

n. 17 ad art. 95).

L'istante afferma che il pericolo di collusione è

venuto a mancare e ne elenca i motivi (Istanza, punto 8). In sede di

osservazioni al preavviso rafforza la sua affermazione segnalando come il

Procuratore pubblico non ha neppure indicato elementi (motivi) a sostegno del

rischio di perturbamento degli elementi probatori ancora da raccogliere.

Quest'ultima constatazione corrisponde effettivamente

al vero, ma non comporta, a giudizio di questo giudice, automatica

scarcerazione. Come detto sopra (cons. 11), se elementi a sostegno del rischio

invocato emergono dall'incarto, se ne può tener conto in questa sede (cfr. per

analogia, DTF 1S.3/2006, citato dall'istante, cons. 4.3; DTF 7 febbraio 2005,

1S.3/2005, cons. 3.1.3; DTF 9 luglio 2004,1S.1/2004, cons. 3).

c)

Vista la gravità del reato oggetto d'inchiesta e la

sua pericolosità dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, è fuori

dubbio che l'accertamento dell'esistenza (come detto fortemente indiziata),

l'identificazione e l'interpellazione del terzo correo debbono poter avvenire

al riparo da ogni possibile perturbamento, in particolare da quello che

potrebbe derivare (per la possibilità di interpellazione così come per le

successive dichiarazioni) da un qualsiasi contatto con gli accusati attualmente

detenuti (comunicazioni del contenuto delle dichiarazioni sin qui rilasciate

sulla sua -del terzo- presenza e ruolo, sulle modalità "operative" o

anche semplicemente sugli indizi già in mano agli inquirenti).

In merito a questo (presunto) terzo, è ben vero che il

qui istante né ha sì menzionato la possibile esistenza ma, nel contempo, non ha

mai fornito alcuna indicazione utile per l'identificazione (rinviandola a __________

che ne ha poi affermato inesistenza, quindi fornendo versione contrastante)

così come non ha fornito alcuna indicazione, perlomeno fino al momento in cui

ha capito che il fatto era noto agli inquirenti, sulla persona dalla quale

aveva cercato di assumere ulteriori informazioni utili per la realizzazione del

progetto criminoso (cfr. verbale PG 27.10.2006).

Tenuto conto della gravità del reato dell'intensità

della volontà delittuosa desumibile dalla relativamente lunga preparazione, del

fatto che sulla presenza e il ruolo del correo l'inchiesta deve essere

considerata ancora in fase iniziale, dell'importanza dell'accertamento sia per

l'inchiesta in quanto tale sia per la posizione dei due correi detenuti, nonché

di quanto appena detto sulle loro dichiarazioni relative al coinvolgimento di

terzi e senza dimenticare che, ovviamente, non c'è ancora una versione dei

fatti (da parte del presunto terzo correo) da eventualmente confrontare con

quella degli accusati per verificarne conformità, un concreto pericolo di

collusione/inquinamento in relazione all'accertamento ancora da esperire va

ritenuto come presente e concreto (si vedano GIAR 11 gennaio 2007, 542.2006.4,

cons. 8.b.; Rusca, Salmina, Verda, op. cit., considerazioni contenute nei ni.

19 e 21 ad art. 95; DTF 15 giugno 2006,1P.265/2006, cons. 3.3 e 3.4).

13.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere

analizzata da angolature diverse.

Da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile,

dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF

4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni;

art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si

constata che il carcere preventivo sofferto (circa tre mesi e mezzo) non appare

lesivo del principio di proporzionalità: il reato ascritti é grave, prevede una

pena edittale minima di un anno e il rischio di una pena non necessariamente

inferiore ai due anni (cfr. ad esempio Assise Criminali 24 agosto 2006,

72.2006.67), quindi con detenzione preventiva ancora lontana dal minimo per la

condizionale parziale (cfr. art. 43 CP), ritenuto comunque che di principio

l'eventualità di una sospensione condizionale non può essere considerata in

questa sede (DTF 125 I 60).

Per quanto concerne il secondo aspetto, l'inchiesta

non si trova, né si è mai trovata in una situazione di stallo, è stata condotta

celermente e il disguido tecnico che ha ritardato l'acquisizione dei dati dai

quali è emerso l'elemento che ha imposto l'attuale ulteriore accertamento non

ha comportato ritardi ingiustificati né è imputabile a mancanze gravi da parte

degli inquirenti, che comportino accertamento della violazione di tale obbligo

(DTF 16 novembre 2004,1P.630/2004, cons. 4.1).

Abbondanzialmente, va comunque ricordato che, di principio, chi

delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche le

necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, (GIAR 19.8.1999,

386.1999.9 e 3.1.2005, 392.2004.2).

14.

In conclusione, alla

luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti

concreti indizi di reato e un concreto rischio di collusione e inquinamento

delle prove in relazione all'accertamento ancora da effettuare (partendo dall'__________)

e volto ad accertare la presenza di un terzo correo, identificarlo ed

interpellarlo.

La detenzione sin

qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né

l'obbligo di celerità.

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt.

140 CP, 6, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________

è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via

fax, vista l’imminenza di due giorni festivi consecutivi, ritenuto

che il termine di ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):

giudice Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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