INC.2006.46004
Istanza di libertà provvisoria
8 marzo 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.46004
Data decisione, Autorità:
08.03.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.46004
Lugano
8 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 28 febbraio/1° marzo 2007 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 2/5 marzo 2007
da
Procuratore pubblico
Antonio Perugini, Bellinzona
viste le osservazioni della
difesa (6 marzo 2007);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
Come già riassunto in precedente
decisione (GIAR 2 febbraio 2007, inc. 460.2006.3), __________ è stato
arrestato il 14 ottobre 2006. Nei suoi confronti è stata promossa l'accusa per
il titolo di rapina aggravata ai sensi dell'at. 140 cifra 2 CP (cfr. doc. 1 e
2, inc. GIAR 460.2006.1), successivamente estesa anche all'ipotesi della cifra
3 (AI 3.3, pag. 8). L'arresto è stato confermato il giorno successivo, ritenuti
presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 4, inc. GIAR
460.2006.1). Egli è accusato di avere, presso un autosilo di __________
ed in correità con __________, aggredito e derubato __________ che, dopo aver
posteggiato la propria vettura, si apprestava a raggiungere un istituto di
credito per depositarvi una somma di denaro rilevante (oltre 400'000.- Euro: cfr.
doc. 3, inc. GIAR 460.2006.1). Il correo è stato arrestato il 17 ottobre 2006
(AI 2.3). Sin dalle prime battute dell'inchiesta è emerso che i fatti non
sarebbero avvenuti in modo casuale, bensì dopo individuazione della potenziale
vittima e ripetuti appostamenti (doc. 2 inc. GIAR 460.2006.1), e che anche
altre persone potevano essere coinvolte: si veda il "mandante" cui fa
riferimento lo stesso __________ all'inizio dell'inchiesta (doc. 4, inc. GIAR
Fatti
460.2006.1), rispettivamente i contatti telefonici intrattenuti da uno degli
accusati durante uno degli appostamenti precedenti il fatto (Verbale __________
13.10.2006). Successivamente è anche emerso che il qui istante ha avuto
contatti con una impiegata della __________, sua conoscente, al fine di
ottenere informazioni in merito ai "frequentatori" della banca
(Verbale __________ 30 novembre 2006, pag. 3).
2.
Con l'istanza qui in discussione
(doc. 1, inc. GIAR 460.2006.4), __________ segnala che l'istruttoria deve
considerarsi conclusa in quanto il Procuratore pubblico ha disposto il deposito
degli atti.
Dopo aver richiamato la
confessione e la collaborazione fornita agli inquirenti nel corso
dell'inchiesta, l'istante sostiene (con riferimento, per i principi di diritto,
a DTF 132 I 23 e DTF 105 Ia 26) che un concreto pericolo di collusione o
inquinamento delle prove (a suo carico) non è più sostenibile e che il rischio
di condanna ad una pena detentiva (anche di non breve durata) non basta a
giustificare la protrazione della carcerazione preventiva. Chiede, pertanto, di
essere posto in libertà provvisoria.
3.
Il magistrato inquirente
preavvisa negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 460.2006.4) asserendo che
il termine di deposito degli atti non è ancora scaduto, sono ancora possibili
complementi istruttori e, quindi, non possono essere considerate come assolte
tutte le necessità istruttorie "tali da non comprometterne i risultati
evitando gli ancora presenti pericoli e di possibile inquinamento delle prove,
per questo ma anche per i numerosi altri incarti oggetto di separato deposito
degli atti, di cui il qui istante è oggetto d'istruttoria per fatti da lui in
gran parte contestati".
4.
Mediante osservazioni del 6 marzo
2007 (doc. 4, inc. 460.2006.4), la difesa ribadisce quanto già detto in sede
d'istanza. Rileva, inoltre, che il magistrato inquirente ha indicato, quale
unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione, il pericolo
di collusione e inquinamento delle prove e afferma che questo motivo (di legge)
per la restrizione della libertà personale non è (più) invocabile in presenza
del deposito degli atti e comunque, nel caso specifico, non sostanziato (con
riferimento a GIAR 7.12.2004, 561.2004.3).
5.
Con decisione del 2 febbraio 2007,
questo giudice ha respinto una precedente istanza di libertà provvisoria
presentata dall'accusato qui istante.
In quella sede sono stati
ribaditi e sottolineati i principi di diritto che permettono di giustificare la
detenzione cautelare, nonché (per l'eccessiva stringatezza del preavviso
negativo) le competenze di questo ufficio in materia e gli obblighi di
motivazione del magistrato inquirente, qualora si opponga alla messa in libertà
provvisoria (ritenuto che il preavviso negativo sostituisce, per motivi di
celerità della procedura, formale decisione negativa: cfr. pag. 44 del Rapporto
commissione speciale del 22.7.1992 sul Messaggio aggiuntivo 3163A del
20.3.1991). Tali principi e obblighi vengono qui ribaditi senza necessità di
riproporli per esteso, bastando il rinvio alla precedente decisione (DTF 123 I
130), nota alle parti (si vedano in particolare i considerandi n. 7, 8, 10, 13).
6.
La precedente istanza é stata
respinta in quanto, previo accertamento della presenza di gravi indizi di
colpevolezza, si è ritenuto che un concreto pericolo di collusione emergesse in
modo evidente dall'incarto, in relazione alla prova che il magistrato
inquirente segnalava come ancora da amministrare (analisi tabulati telefonici
di una seconda utenza intestata al correo __________) e che aveva quale
obiettivo primario la verifica della presenza di un terzo correo (o complice)
dei due accusati (cfr. decisione 2 febbraio 2007, cons. 12).
Quanto emergeva in modo evidente
dall'incarto e l'indicazione dello specifico mezzo di prova ancora da
amministrare (nonché la sua finalità) operata dal magistrato inquirente, hanno
permesso di superare l'obiezione di carenza di motivazione del preavviso
negativo avanzata dalla difesa (cfr. decisione 2 febbraio 2007, cons. 11) e di
affermare che il mantenimento della detenzione cautelare corrispondeva alle
"esigenze di legalità, dell'esistenza di ragioni di interesse pubblico
e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv.
2, 31 cpv. 1 e 36 Cost) e dall'art. 5 CEDU" (DTF 2.3.2006,1S.3/2006).
7.
a)
L'istanza qui in esame (che non
mette in discussione la presenza di gravi indizi di colpevolezza la cui
esistenza viene comunque confermata in questa sede con esplicito rimando alla
decisone 2 febbraio 2007, considerando 8) è fondata, di fatto, sulla
circostanza che la prova menzionata nel preavviso negativo del 29 gennaio 2007 è
(ora) stata amministrata e, conseguentemente (secondo l'istante), superato il
pericolo di collusione ed inquinamento relativo a tale prova. In effetti, dal
Rapporto di complemento del 13 febbraio 2007 si evince che "non sono
emersi particolari atti a stabilire l'eventuale partecipazione di terze persone
all'atto criminoso o alla sua pianificazione" e, con ordinanza del 16
febbraio 2007 (AI 6.18) il magistrato inquirente ha comunicato il deposito
degli atti ai sensi dell'art. 196 CP, formalizzando, quindi, di ritenere
raggiunto lo scopo dell'istruzione e di non avere più prove (proprie) da
amministrare.
b)
Questa situazione procedurale non
permette ancora di affermare, come sembra pretendere la difesa, automatica
scomparsa di ogni pericolo di collusione o inquinamento delle prove. Infatti,
tale pericolo può sussistere fino all'eventuale dibattimento (DTF 95 I 242; DTF
117 Ia 259), ovviamente in relazione con l'esigenza di conservare le prove fino
a quel momento procedurale (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos.
2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos.697 ss.; RDAT 1988 no. 24;
GIAR 2 maggio 2002, inc. 492.2001.4), permanendo sempre e comunque la necessità
di valutazione "…sulla base di elementi concreti, la realtà di questo
rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta"
(DTF 117 Ia 259; CRP 16 settembre 2004, inc. 60.2004.297; e anche CRP 12 marzo
2004, inc. 60.2004.64).
Altrimenti detto, e come già
statuito nella sentenza citata dalla difesa in sede di osservazioni:
"In simile contesto giuridico, é
evidente che il fatto che l'inchiesta sia nella fase del deposito atti, e
l'accusato non abbia ancora comunicato se intende o meno chiedere l'assunzione
di ulteriori prove (ed eventualmente quali), non permette, da solo, conclusione
alcuna in merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento delle
prove. Solo si può dedurre da tale atto che il magistrato inquirente ritiene di
aver raggiunto lo scopo dell'istruttoria.
La sussistenza, a tale stadio, di un
pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove, deve essere sostanziata
con riferimento al caso specifico (atteggiamento processuale dell'accusato,
ammissioni e non, accertamenti e prove non ancora consolidate, prove ancora
proponibili, tipologia delle stesse e possibilità concreta di influenza da
parte dell'accusato, ecc.)"
(GIAR 7 dicembre 2004, 561.2004.3)
c)
Nel caso in
esame, il magistrato inquirente non indica (si ricorda che "E' compito
del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e
della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25
marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la
presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento
delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o
addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso
negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);" GIAR 23
settembre 2002, 477.2002.3; si veda anche DTF 7.2.2005, 1s.3/2005) né quali
prove (tra quelle già raccolte) sono in qualche modo ancora a rischio di inquinamento/collusione
a seguito di eventuali (e anche ipotetiche) richieste di complemento da parte
dell'accusato, rispettivamente ai fini della loro assunzione definitiva in sede
dibattimentale, tantomeno quali elementi concreti permettano di sostenere
l'esistenza, in capo al qui istante, di un tale pericolo (cfr. GIAR 7 dicembre 2004, 561.2004.3).
Inoltre,
constatata l'esclusione da parte degli inquirenti della presenza di un
"terzo uomo", elementi concreti a sostegno di questo motivo di
mantenimento della detenzione non emergono (più) in modo evidente dall'incarto;
le ammissioni e la collaborazione dell'accusato (non contestate dall'inquirente;
si vedano anche AI 2.1 pag. 2/4, AI 2.3 pag. 6/8 e AI 3.3) sono, di principio,
elemento di segno opposto (DTF 4 aprile 2005,1P.194/2005).
d)
Di transenna,
si dirà che il semplice riferimento all'esistenza di altri incarti aperti nei
confronti dell'istante (che comunque sono già stati indicati come in deposito
atti separato nella procedura relativa alla precedente decisione: cfr.
Preavviso 29 gennaio 2007), senza ulteriore specificazione, è privo di alcuna
utilità in questa sede, già per il fatto che gli stessi non sono stati
trasmessi in allegato al preavviso del 2 marzo 2007 (cfr. doc. 2, inc. GIAR
460.2006.4).
e)
Da tutto
quanto sopra esposto occorre concludere che il preavviso negativo non fornisce
elementi concreti per verificare l'effettiva esistenza di un pericolo di
collusione e possibile inquinamento delle prove, pericolo che è indicato solo
in modo teorico. Ritenuto che "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit
kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von
Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien
für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.), nel
caso in esame il pericolo in questione non è stato sostanziato (neppure
sommariamente: DTF 7.2.2005,1S.3/2005; DTF 123 I 31), non risulta emergere in
modo evidente dall'incarto e non può, quindi, essere ritenuto come
effettivamente presente e sufficiente quale motivo di legge atto a fondare il
mantenimento della detenzione cautelare.
8.
Quanto a
pericolo di fuga e/o di recidiva, si rileva che, nel caso specifico, l'esistenza
delle condizioni per ritenere presente questi due ulteriori motivi di legge a
fondamento del perdurare della detenzione non è sostenuta/indicata neppure a
titolo abbondanziale dal titolare dell'inchiesta (ciò vale anche per eventuali
altri motivi di ordine pubblico). Ciò rende superfluo una
verifica/approfondimento da parte di questo ufficio (cfr. , per analogia, i già
citati Messaggio aggiuntivo 3163A, pag. 26, 37, 48, e relativo Rapporto
commissionale, pag. 41 e 44).
9.
In
conclusione, in virtù di quanto sopra esposto e considerato che la gravità del
reato non bastano, da sola, a giustificare una privazione cautelare della
libertà personale (art. 95 CPP; DTF 116 Ia 151; DTF 118 Ia 73; DTF 117 Ia 70;
REP 1990 p. 371), l'istanza deve essere accolta con conseguente immediata
scarcerazione dell'istante.
P.Q.M.
viste le norme applicabili
citate, in particolare gli artt. 140 CP, 6, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31
CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è
accolta.
§. Di conseguenza, __________
deve essere immediatamente scarcerato.
Considerandi
2.
Il
Procuratore pubblico è invitato a disporre per l'immediata esecuzione della
presente decisione.
3.
Non
si prelevano tasse e spese.
4.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni
dall’intimazione.
5.
Intimazione (anticipata
via fax, visto l’esito):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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