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Decisione

INC.2006.46004

Istanza di libertà provvisoria

8 marzo 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

460.2006.1), rispettivamente i contatti telefonici intrattenuti da uno degli

accusati durante uno degli appostamenti precedenti il fatto (Verbale __________

13.10.2006). Successivamente è anche emerso che il qui istante ha avuto

contatti con una impiegata della __________, sua conoscente, al fine di

ottenere informazioni in merito ai "frequentatori" della banca

(Verbale __________ 30 novembre 2006, pag. 3).

2.

Con l'istanza qui in discussione

(doc. 1, inc. GIAR 460.2006.4), __________ segnala che l'istruttoria deve

considerarsi conclusa in quanto il Procuratore pubblico ha disposto il deposito

degli atti.

Dopo aver richiamato la

confessione e la collaborazione fornita agli inquirenti nel corso

dell'inchiesta, l'istante sostiene (con riferimento, per i principi di diritto,

a DTF 132 I 23 e DTF 105 Ia 26) che un concreto pericolo di collusione o

inquinamento delle prove (a suo carico) non è più sostenibile e che il rischio

di condanna ad una pena detentiva (anche di non breve durata) non basta a

giustificare la protrazione della carcerazione preventiva. Chiede, pertanto, di

essere posto in libertà provvisoria.

3.

Il magistrato inquirente

preavvisa negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 460.2006.4) asserendo che

il termine di deposito degli atti non è ancora scaduto, sono ancora possibili

complementi istruttori e, quindi, non possono essere considerate come assolte

tutte le necessità istruttorie "tali da non comprometterne i risultati

evitando gli ancora presenti pericoli e di possibile inquinamento delle prove,

per questo ma anche per i numerosi altri incarti oggetto di separato deposito

degli atti, di cui il qui istante è oggetto d'istruttoria per fatti da lui in

gran parte contestati".

4.

Mediante osservazioni del 6 marzo

2007 (doc. 4, inc. 460.2006.4), la difesa ribadisce quanto già detto in sede

d'istanza. Rileva, inoltre, che il magistrato inquirente ha indicato, quale

unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione, il pericolo

di collusione e inquinamento delle prove e afferma che questo motivo (di legge)

per la restrizione della libertà personale non è (più) invocabile in presenza

del deposito degli atti e comunque, nel caso specifico, non sostanziato (con

riferimento a GIAR 7.12.2004, 561.2004.3).

5.

Con decisione del 2 febbraio 2007,

questo giudice ha respinto una precedente istanza di libertà provvisoria

presentata dall'accusato qui istante.

In quella sede sono stati

ribaditi e sottolineati i principi di diritto che permettono di giustificare la

detenzione cautelare, nonché (per l'eccessiva stringatezza del preavviso

negativo) le competenze di questo ufficio in materia e gli obblighi di

motivazione del magistrato inquirente, qualora si opponga alla messa in libertà

provvisoria (ritenuto che il preavviso negativo sostituisce, per motivi di

celerità della procedura, formale decisione negativa: cfr. pag. 44 del Rapporto

commissione speciale del 22.7.1992 sul Messaggio aggiuntivo 3163A del

20.3.1991). Tali principi e obblighi vengono qui ribaditi senza necessità di

riproporli per esteso, bastando il rinvio alla precedente decisione (DTF 123 I

130), nota alle parti (si vedano in particolare i considerandi n. 7, 8, 10, 13).

6.

La precedente istanza é stata

respinta in quanto, previo accertamento della presenza di gravi indizi di

colpevolezza, si è ritenuto che un concreto pericolo di collusione emergesse in

modo evidente dall'incarto, in relazione alla prova che il magistrato

inquirente segnalava come ancora da amministrare (analisi tabulati telefonici

di una seconda utenza intestata al correo __________) e che aveva quale

obiettivo primario la verifica della presenza di un terzo correo (o complice)

dei due accusati (cfr. decisione 2 febbraio 2007, cons. 12).

Quanto emergeva in modo evidente

dall'incarto e l'indicazione dello specifico mezzo di prova ancora da

amministrare (nonché la sua finalità) operata dal magistrato inquirente, hanno

permesso di superare l'obiezione di carenza di motivazione del preavviso

negativo avanzata dalla difesa (cfr. decisione 2 febbraio 2007, cons. 11) e di

affermare che il mantenimento della detenzione cautelare corrispondeva alle

"esigenze di legalità, dell'esistenza di ragioni di interesse pubblico

e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv.

2, 31 cpv. 1 e 36 Cost) e dall'art. 5 CEDU" (DTF 2.3.2006,1S.3/2006).

7.

a)

L'istanza qui in esame (che non

mette in discussione la presenza di gravi indizi di colpevolezza la cui

esistenza viene comunque confermata in questa sede con esplicito rimando alla

decisone 2 febbraio 2007, considerando 8) è fondata, di fatto, sulla

circostanza che la prova menzionata nel preavviso negativo del 29 gennaio 2007 è

(ora) stata amministrata e, conseguentemente (secondo l'istante), superato il

pericolo di collusione ed inquinamento relativo a tale prova. In effetti, dal

Rapporto di complemento del 13 febbraio 2007 si evince che "non sono

emersi particolari atti a stabilire l'eventuale partecipazione di terze persone

all'atto criminoso o alla sua pianificazione" e, con ordinanza del 16

febbraio 2007 (AI 6.18) il magistrato inquirente ha comunicato il deposito

degli atti ai sensi dell'art. 196 CP, formalizzando, quindi, di ritenere

raggiunto lo scopo dell'istruzione e di non avere più prove (proprie) da

amministrare.

b)

Questa situazione procedurale non

permette ancora di affermare, come sembra pretendere la difesa, automatica

scomparsa di ogni pericolo di collusione o inquinamento delle prove. Infatti,

tale pericolo può sussistere fino all'eventuale dibattimento (DTF 95 I 242; DTF

117 Ia 259), ovviamente in relazione con l'esigenza di conservare le prove fino

a quel momento procedurale (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos.

2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos.697 ss.; RDAT 1988 no. 24;

GIAR 2 maggio 2002, inc. 492.2001.4), permanendo sempre e comunque la necessità

di valutazione "…sulla base di elementi concreti, la realtà di questo

rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta"

(DTF 117 Ia 259; CRP 16 settembre 2004, inc. 60.2004.297; e anche CRP 12 marzo

2004, inc. 60.2004.64).

Altrimenti detto, e come già

statuito nella sentenza citata dalla difesa in sede di osservazioni:

"In simile contesto giuridico, é

evidente che il fatto che l'inchiesta sia nella fase del deposito atti, e

l'accusato non abbia ancora comunicato se intende o meno chiedere l'assunzione

di ulteriori prove (ed eventualmente quali), non permette, da solo, conclusione

alcuna in merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento delle

prove. Solo si può dedurre da tale atto che il magistrato inquirente ritiene di

aver raggiunto lo scopo dell'istruttoria.

La sussistenza, a tale stadio, di un

pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove, deve essere sostanziata

con riferimento al caso specifico (atteggiamento processuale dell'accusato,

ammissioni e non, accertamenti e prove non ancora consolidate, prove ancora

proponibili, tipologia delle stesse e possibilità concreta di influenza da

parte dell'accusato, ecc.)"

(GIAR 7 dicembre 2004, 561.2004.3)

c)

Nel caso in

esame, il magistrato inquirente non indica (si ricorda che "E' compito

del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e

della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25

marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la

presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento

delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o

addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso

negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);" GIAR 23

settembre 2002, 477.2002.3; si veda anche DTF 7.2.2005, 1s.3/2005) né quali

prove (tra quelle già raccolte) sono in qualche modo ancora a rischio di inquinamento/collusione

a seguito di eventuali (e anche ipotetiche) richieste di complemento da parte

dell'accusato, rispettivamente ai fini della loro assunzione definitiva in sede

dibattimentale, tantomeno quali elementi concreti permettano di sostenere

l'esistenza, in capo al qui istante, di un tale pericolo (cfr. GIAR 7 dicembre 2004, 561.2004.3).

Inoltre,

constatata l'esclusione da parte degli inquirenti della presenza di un

"terzo uomo", elementi concreti a sostegno di questo motivo di

mantenimento della detenzione non emergono (più) in modo evidente dall'incarto;

le ammissioni e la collaborazione dell'accusato (non contestate dall'inquirente;

si vedano anche AI 2.1 pag. 2/4, AI 2.3 pag. 6/8 e AI 3.3) sono, di principio,

elemento di segno opposto (DTF 4 aprile 2005,1P.194/2005).

d)

Di transenna,

si dirà che il semplice riferimento all'esistenza di altri incarti aperti nei

confronti dell'istante (che comunque sono già stati indicati come in deposito

atti separato nella procedura relativa alla precedente decisione: cfr.

Preavviso 29 gennaio 2007), senza ulteriore specificazione, è privo di alcuna

utilità in questa sede, già per il fatto che gli stessi non sono stati

trasmessi in allegato al preavviso del 2 marzo 2007 (cfr. doc. 2, inc. GIAR

460.2006.4).

e)

Da tutto

quanto sopra esposto occorre concludere che il preavviso negativo non fornisce

elementi concreti per verificare l'effettiva esistenza di un pericolo di

collusione e possibile inquinamento delle prove, pericolo che è indicato solo

in modo teorico. Ritenuto che "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit

kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien

für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.), nel

caso in esame il pericolo in questione non è stato sostanziato (neppure

sommariamente: DTF 7.2.2005,1S.3/2005; DTF 123 I 31), non risulta emergere in

modo evidente dall'incarto e non può, quindi, essere ritenuto come

effettivamente presente e sufficiente quale motivo di legge atto a fondare il

mantenimento della detenzione cautelare.

8.

Quanto a

pericolo di fuga e/o di recidiva, si rileva che, nel caso specifico, l'esistenza

delle condizioni per ritenere presente questi due ulteriori motivi di legge a

fondamento del perdurare della detenzione non è sostenuta/indicata neppure a

titolo abbondanziale dal titolare dell'inchiesta (ciò vale anche per eventuali

altri motivi di ordine pubblico). Ciò rende superfluo una

verifica/approfondimento da parte di questo ufficio (cfr. , per analogia, i già

citati Messaggio aggiuntivo 3163A, pag. 26, 37, 48, e relativo Rapporto

commissionale, pag. 41 e 44).

9.

In

conclusione, in virtù di quanto sopra esposto e considerato che la gravità del

reato non bastano, da sola, a giustificare una privazione cautelare della

libertà personale (art. 95 CPP; DTF 116 Ia 151; DTF 118 Ia 73; DTF 117 Ia 70;

REP 1990 p. 371), l'istanza deve essere accolta con conseguente immediata

scarcerazione dell'istante.

P.Q.M.

viste le norme applicabili

citate, in particolare gli artt. 140 CP, 6, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31

CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è

accolta.

§. Di conseguenza, __________

deve essere immediatamente scarcerato.

Considerandi

2.

Il

Procuratore pubblico è invitato a disporre per l'immediata esecuzione della

presente decisione.

3.

Non

si prelevano tasse e spese.

4.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall’intimazione.

5.

Intimazione (anticipata

via fax, visto l’esito):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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