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Decisione

INC.2006.46005

Prove

19 aprile 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

396.2003.3)

- tali considerazioni valgono sostanzialmente anche dopo l'entrata

in vigore del nuovo CP, senza comunque dimenticare che la nuova normativa ha

eliminato il cpv. 2 dell'art. 13 vCP e che il legislativo ha ritenuto di dover

abbandonare (modificando la proposta del CF) la definizione bio-psicologica

dell'irresponsabilità limitandosi ad una definizione psicologica (Messaggio del

21 settembre 1998 punto 212.41 e art. 17; Bollettino CN 2001, n. 544);

- nel caso in esame, l’accusato istante afferma che la

documentazione, che fa stato anche di visite in carcere autorizzate

dall'autorità inquirente (cfr. documentazione in AI 7), fonda serio motivo di

dubitare circa la sua imputabilità (al momento dei fatti) e giustifica, quando

non impone, il ricorso alla perizia psichiatrica (AI 6.27); il magistrato

inquirente, per parte sua, nega necessità il ricorso alla perizia, ritenendola

superflua ed ininfluente in quanto l’acquisizione dei “certificati medici”

prodotti sarebbe “più che sufficiente per dare un quadro esauriente della

situazione psichica” dell’accusato (AI 6.31);

- la questione da risolvere è quella a sapere se vi sono le

condizioni per dubitare dell’imputabilità dell’accusato (ex art. 20 CP),

rispettivamente (e in subordine, nell’eventualità di ammissione del dubbio) se

tale imputabilità e relativo grado ex. artt. 19 sono determinabili (o già

determinati) altrimenti che mediante il ricorso alla perizia; l’affermazione a

fondamento della decisione negativa non permette di comprendere se con essa si

intende che quanto emerge dai certificati prodotti esclude il dubbio (e perché)

o permette di ritenere un determinato grado di imputabilità (quale e perché);

- motivazioni implicite non sono ammesse (CRP 28 settembre 2004,

60.2004.189; GIAR 10 maggio 2004, 592.2003.5), motivazioni sommarie sono

possibili in ambito incidentale a condizione che ci si esprima sugli elementi

essenziali per il controllo della legalità della decisione (REP 1996 331), ciò

che non è qui il caso;

- inoltre, dall’incarto non emergono elementi evidenti che

permettano di comprendere, con sufficiente cognizione di causa, il significato

ed il fondamento del rinvio agli atti; anzi, a ben guardare, emergono elementi

che inducono ulteriori dubbi: vengono definiti “certificati medici”

documenti che sembrano non esserlo (cfr. artt. 54 Legge promozione della salute

e 1, 7 e 9 regolamento sull’esercizio della professione di psicologo e

psicoterapeuta; sentenza pretori 26 gennaio 2007 in AI 6.27) e si ha cura di far precisare che le visite del __________ (psicologo) hanno

carattere ordinario e non medico (documentazione in AI 7);

- ancora in diritto:

“le decisioni del magistrato inquirente debbono,

comunque, essere motivate;

l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere

sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che

concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6);

tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94;

GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico,

compresi gli ordini di perquisizione e sequestro; le parti al procedimento

hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il magistrato a

decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto essenziale per

la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al procedimento

che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità;

l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF

98 Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995

in re K.L.; GIAR 15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse,

ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);

spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in

cui vengono emanate) le sue decisione, per rapporto agli indizi di reato, alle

necessità probatorie e/o di confisca (rispettivamente di garanzia ex 59 cifra 2

CP);

secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere

sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura formale,

la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119

Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no.

4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift

für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9

maggio 2001, 165.2000.2);”

(GIAR 6

agosto 2001, 528.2000.3)

- limitandosi ad affermare che “l’acquisizione agli atti dei

certificati medici è più che sufficiente per dare un quadro esauriente della

situazione psichica” la decisione di rifiuto del magistrato inquirente é

carente nella motivazione;

- di conseguenza, ed in conclusione, alla luce di tutto quanto

sopra espresso (e impregiudicato il giudizio, nel merito, sulla fondatezza

della richiesta di prova) la decisione 27 marzo 2007, limitatamente alla parte

nella quale si determina sulla richiesta di perizia psichiatrica, deve essere

annullata per carenza di motivazione, carenza che non può considerarsi sanata

dalle osservazioni (che si limitano a rinvio);

- l’annullamento della decisione impugnata per carenza di

motivazione non può avere (per motivi di competenza e di cognizione di causa,

in parte esposti nei considerandi precedenti), né ha, quale conseguenza

l’emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma unicamente il

ritorno dell’incarto al Procuratore pubblico con invito a provvedere

all’emanazione di nuova decisione debitamente motivata (per analogia: REP 1994

p. 463);

- tasse, spese e ripetibili

seguono l’esito del gravame.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 140, 19, 20 CP nonché gli artt 6, 58 ss.,113ss, 142 ss.,

280 ss. 284 e contrario CPP, 29 CF;

decide

1.

Il reclamo é accolto ai sensi dei considerandi.

§. Di

conseguenza la decisione 27 marzo 2007, emanata nell’ambito dell’incarto MP __________,

nella misura in cui si determina sulla perizia psichiatrica ex art. 20 CP, é

annullata.

Considerandi

2.

L’incarto è ritornato al Procuratore pubblico per la nuova decisione

di sua competenza, debitamente motivata.

3.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.--, e spese di FRS 80.--,

sono a carico

dello Stato del cantone

Ticino che rifonderà, a titolo di ripetibili, fr. 360.-- al

reclamante.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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