INC.2006.46006
Reclamo contro rifiuto di complemento istruttorio. Erezione di una perizia psichiatrica
8 giugno 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.46006
Data decisione, Autorità:
08.06.2007, GIAR
Titolo:
Reclamo contro rifiuto di complemento istruttorio. Erezione di una perizia psichiatrica
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
PERIZIA
TARDIVITÀ
art. 142 CPP-TI
art. 196 CPP-TI
art. 20 CPS
Incarto n.
INC.2006.46006
Lugano
8 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 24/25 maggio 2007 da
__________(rappr. dallo
studio legale avv. __________)
contro
la
decisione 11 maggio 2007 del Procuratore pubblico Antonio Perugini che
respinge la richiesta di complemento istruttorio consistente
nell'allestimento di una perizia psichiatrica;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (29
maggio 2007);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 14 ottobre 2006 (e
posto in libertà provvisoria l’8 marzo 2007). Nei suoi confronti è stata promossa
l'accusa per il titolo di rapina aggravata ai sensi dell'at. 140 cifra 2 CP
(cfr. doc. 1 e 2, inc. GIAR 460.2006.1), successivamente estesa anche
all'ipotesi della cifra 3 (AI 3.3, pag. 8).
Egli è accusato di avere, presso un autosilo di Lugano
ed in correità con __________, aggredito e derubato__________ che, dopo aver
posteggiato la propria vettura, si apprestava a raggiungere un istituto di
credito per depositarvi una somma di denaro rilevante (oltre 400'000.- Euro:
cfr. doc. 3, inc. GIAR 460.2006.1); il correo è stato arrestato il 17 ottobre
2006 (AI 2.3);
2.
Con istanza del 22 marzo 2007 (AI 6.27), la difesa di __________
ha presentato alcune richieste di complemento istruttorio; tra queste figura
quella relativa all'allestimento di una perizia psichiatrica, essendovi "seri
motivi per dubitare dell'imputabilità" dell'accusato sulla base di una
serie di certificati rilasciati da uno psicologo clinico, al quale l'accusato
sarebbe stato indirizzato dal medico curante (specialista in medicina generale).
Fatti
I documenti prodotti sono relativi al periodo maggio 2005/maggio 2006, con
rapporto finale del 2 luglio 2006, e lo psicologo avrebbe poi visitato tre
volte l'accusato in carcere e una volta dopo il suo rilascio.
3.
Una prima decisione mediante la quale il magistrato
inquirente ha respinto la richiesta è stata annullata (da questo giudice con
sentenza del 19 aprile 2007- inc. GIAR 460.2006.5), per carenza di motivazione.
L’11 maggio 2007, il Procuratore pubblico ha
nuovamente respinto la richiesta (allegato A al doc. 1, inc. GIAR 460.2006.6).
A dire dell’inquirente, i problemi di depressione riscontrati dallo psicologo e
la conseguente inabilità al lavoro nel periodo 2005/2006, avrebbe la sua
origine soprattutto nella condizione lavorativa pregressa e non sarebbe indice
di stato patologico tale da far costituire serio motivo di dubbio circa
l’imputabilità dell’autore; inoltre, l’accusato ha chiaramente indicato nelle
problematiche economiche il movente della sua partecipazione alla rapina.
Sempre a dire dell’inquirente, simili situazioni
(peraltro frequenti nell’ambito di reati patrimoniali) non rientrano (anche
alla luce della giurisprudenza federale: DTF 1P.53.2000) nella casistica e
nella finalità d’applicazione dell’art. 20 CP.
4.
Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc.
GIAR 460.2006.6), __________ contesta la decisione del magistrato inquirente e chiede
che (nei suoi confronti) sia ordinato l’allestimento di una perizia psichiatrica.
Egli precisa, innanzitutto, di aver cessato il rapporto
di lavoro con la __________ nel maggio 2005 per motivi di salute, in
particolare causa una “latente depressione derivante da problemi coniugali e
sul posto di lavoro” (Reclamo, punto 1). La situazione, a suo dire, si
sarebbe poi aggravata per la preclusione all’attività di investigazione privata
(causa procedimenti penali minori) ed il conseguente aggravarsi della
situazione economica (punto 2).
L’accusato sottolinea, inoltre, che per il nuovo CP vi
è obbligo di attenuazione della pena in caso di comprovata scemata
responsabilità (art. 19 CP) e che questa può discendere anche solo da un
turbamento emotivo al momento dei fatti (punti 4.1 e 4.2). Nel suo caso,
afferma, più elementi (turbativa della personalità, aumento dei conflitti
sociali e degli episodi di delinquenza, presenza di cure psichiatriche)
concorrono a fondare il serio dubbio richiesto dall’art. 20 CP (punto 5). La
necessità di perizia deriverebbe pure data dall’esigenza di determinare il
grado di scemata responsabilità: la documentazione agli atti (in particolare i “certificati”
dello psicologo) sono sufficienti a confermarne l’esistenza ma insufficiente a
determinarne il grado (punto 5.3).
5.
In sede di osservazioni, il magistrato inquirente
chiede la conferma della decisione impugnata, a cui rinvia per le motivazioni,
non avendo ulteriori particolari osservazioni.
6.
Per quanto concerne lo stadio attuale dell’inchiesta
si ricorda che il deposito degli atti è stato disposto il 16 febbraio 2007 per
entrambi gli accusati (AI 6.18), con proroga del termine (richieste e concesse)
fino al 22 marzo 2007 (AI 6.20 e 6.26). Nel contempo si rileva che in data 28
febbraio 2007 l’accusato ha presentato istanza di libertà provvisoria (AI
6.21), accolta con decisione dell’8 marzo 2007, mentre che l’istanza che chiede
l’erezione di una perizia (con annessa documentazione) è stata presentata il 22
marzo 2007 (AI 6.27).
7.
Il reclamo, tempestivamente introdotto dall’accusato (ritenuto
che l’invio, avvenuto l’11 maggio 2007 con avviso depositato il 12, è stato
ritirato il 18 maggio 2007: cfr. Track & Trace PTT) e destinatario della
decisione, è ricevibile in ordine.
8.
Per quanto concerne i principi generali applicabili in
materia di complementi istruttori, come per quelli più specifici in materia di perizia
psichiatrica, si può senz’altro riprendere quanto già riportato nella
precedente decisione:
“- ribaditi i
criteri generali in materia di complementi probatori ["Per meritare di
venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti
(art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1
CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono
essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta
connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i
requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive
conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se
promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente -
dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in
stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito;
per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile
produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP,
inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v.
sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1;
3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR
1093.93.5)" GIAR 2 dicembre 2003, 396.2006.5], in materia di perizia
psichiatrica, questo ufficio ha già avuto modo di affermare quanto segue:
"ritenuto che in materia non vale il principio
"in dubio pro reo", "l'esame dell'imputato" e cioè
l'allestimento di una perizia psichiatrica sono dovuti, per quanto è qui in
discorso, quando l'autorità istruttoria o giudicante "si trovi in dubbio
circa la…responsabilità" dell'accusato (art. 13 cpv. 1 CP): deve in ogni
modo trattarsi di un dubbio serio, indipendentemente dalla sua origine, quale
la gravità e le modalità dell'infrazione inquisita, le motivazioni di un agire
aberrante oppure antecedenti concernenti lo stato mentale dell'interessato, ma
non certo semplicemente allegazioni di quest'ultimo sulla sua insanità (v. José
Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Schulthess, 2002, pag. 170 n. 535:
nello stesso senso v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 1997, ad art. 13
nota 2, e Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, Editions Bis et Ter,
Lausanne 1997, ad art. 13 note 1);"
(GIAR 26 febbraio 2003, 235.2002.3)
e, ancora:
"…va precisato che in tema di
perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di
tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo
circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc.
Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar
StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia
qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità
dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo
sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art.
13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con
la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza
agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in
precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii;
Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).
… omissis ….
Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze
che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura
allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i
fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che solleva
dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116 IV 273), il fatto
di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la
dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una
grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola impongono il
dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono presenti prima degli
stessi (sentenza 26 febbraio 2003
in re R., GIAR 235.2002.3)."
(GIAR 2 dicembre 2003, 396.2003.3)
- tali considerazioni valgono sostanzialmente anche dopo
l'entrata in vigore del nuovo CP, senza comunque dimenticare che la nuova
normativa ha eliminato il cpv. 2 dell'art. 13 vCP e che il legislativo ha
ritenuto di dover abbandonare (modificando la proposta del CF) la definizione bio-psicologica
dell'irresponsabilità limitandosi ad una definizione psicologica (Messaggio del
21 settembre 1998 punto 212.41 e art. 17; Bollettino CN 2001, n. 544);”
(GIAR 19 aprile 2007, 460.2006.5)
9.
Ribadite, d’entrata, la libertà di principio e l’autonomia
del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella valutazione della
completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che compito di
questo giudice in sede di decisione incidentale quo all’esigenza di
allestimento di una perizia psichiatrica nella fase predibattimentale (quindi,
senza pregiudizio per eventuali decisioni di competenza del merito), è quello
di verificare se il magistrato inquirente, che ha ritenuto di non avere serio
motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, non abbia arbitrariamente
omesso di considerare qualche elemento che, invece, imponeva tale dubbio
(ritenuto il potere d’apprezzamento di cui gode il magistrato inquirente in
materia: DTF 24.2.2000,1P.53/2000, cons. 3.b.).
Ciò non sembra il caso, per più di un motivo.
Incontestato che il dubbio non si impone in presenza
unicamente di difficoltà economiche e/o famigliari (presenti, in particolare le
prime, nella storia di numerosi autori di reati patrimoniali – per es. furti-,
residenti e/o di passaggio, senza che risulti un diffuso accertamento peritale
sull’imputabilità), occorre chiedersi se, al contrario, lo impone il pregresso
stato depressivo dichiarato dallo psicologo clinico dott. Giuffrida.
La sentenza citata più sopra (BJP 1990 n. 682; ma si
veda anche GIAR 11.12.2003, 593.3.2003) afferma che lo stato depressivo che
impone al giudice, se non il dubbio, perlomeno la raccolta di informazioni
supplementari, ha da essere molto grave (très grave). Sebbene il nuovo codice
non preveda più la determinazione di una vera e propria turba psichica (stato
riconosciuto e repertoriato a livello internazionale: Messaggio 21.9.1998,
punto 212.41 in relazione con Bollettino CN 2001 n. 544), quindi non
sarebbe più necessaria una diagnosi di carattere psichiatrico (cfr.
Kuhn/Moreillon/Videraz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, pag. 86, citato dal reclamante), lo stato emozionale in cui deve
trovarsi l’autore dell’infrazione al momento della stessa deve comunque essere
molto perturbato (“très perturbé”: op. cit., ibidem) e gli elementi che
impongono il dubbio (nel senso sopra indicato), quindi la perizia, debbono
ancora essere di una certa pregnanza (gli autori citati mantengono, senza
commenti particolari, il riferimento alla giurisprudenza precedente l’adozione
del nCP, menzionando il precedente di carattere psichiatrico o la grave
malattia di tipo psicosomatico: op. cit. pag. 84).
Nel caso in esame, anche volendo prescindere da ogni
considerazione circa la gravità della depressione di cui ha sofferto __________
che potrebbe derivare dal fatto che questa ha richiesto l’assistenza di uno
psicologo clinico (cfr. Regolamento concernente l’esercizio della professione
di psicologo e psicoterapeuta, in particolare artt. 1, 7, 9 cpv. 3), non si può
non constatare che il 2 giugno 2006 il dott. __________ ha dichiarato “l’abilità
lavorativa al 100% a partire dal primo giugno 2006” (cfr. certificato allegato all’istanza del 22 marzo
2007), che il reato ha avuto luogo oltre quattro mesi dopo e con partecipazione
del qui reclamante anche alla preparazione, di una certa durata, ed a atti
importanti della stessa (cfr. verbale PG __________ 27.10.2006), ciò che a
giudizio dello scrivente rimane indizio a sfavore di una scemata
responsabilità, anche nell’ipotesi che sia stato il correo ad avere un “ruolo
principale”(cfr. Reclamo, punto 4.2. e citazione).
Da ultimo, anche se a titolo abbondanziale sulla
questione oggetto del presente considerando, il fatto che l’accusato e la sua
difesa abbiano chiesto l’erezione della perizia, e prodotto i certificati dello
psicologo clinico che menzionano uno stato di depressione nel periodo maggio
2005/giugno 2006 (situazione che poteva anche non essere nota al Procuratore
pubblico, ma certamente lo era per l’accusato stesso e la sua difesa), dopo ben
cinque mesi dall’avvio del procedimento, ad inchiesta praticamente conclusa,
conferma insufficienza degli elementi in questione a fondare “serio dubbio”
sull’imputabilità.
10.
L’ultima considerazione espressa al considerando che
precede pone anche un problema in relazione al concetto di novità e di
tempestività della prova richiesta, per quanto concerne la fase istruttoria.
Va ricordato che è “espressione della buona fede
processuale che, nei limiti del possibile, le parti notifichino le prove
rilevanti e pertinenti senza attendere il deposito degli atti” (L. Marazzi,
Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, in Rep 2000, pag. 39 ss.,
punto 2.2); infatti:
“…al diritto del difensore (e
dell’accusato) di partecipare all’assunzione delle proprie e di proporne di
proprie (art. 60 cpv. 1 CPP) si deve affiancare, almeno idealmente, un suo
parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le prove che ritenga
utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con
rinvio a decisione 22 luglio 1993
in re K.M., inc. GIAR
25.93.2, consid. 4 p. 3).”
(GIAR 6 agosto 1999,
205.1999.4)
L’abuso di tale diritto, rispettivamente la
violazione del principio della buona fede processuale può condurre, qualora
accertati, alla reiezione della richiesta di prova nella fase predibattimentale
(L. MARAZZI, op. cit., pag. 67 e nota 189).
Nel caso in esame è pacifico che gli
elementi su cui si fonda la richiesta di perizia fossero noti fin dall’inizio
dell’inchiesta all’accusato ed alla sua difesa. Anche ammettendo la necessità
di un certo lasso di tempo per riordinare gli elementi a disposizione,
raccogliere il materiale e/o assumere le necessarie informazioni (per esempio
presso lo psicologo clinico) e valutare il tutto, non emerge dagli atti alcuna
valida ragione (né il reclamante in qualche modo la indica) perché si sia
dovuto attendere il 22 marzo 2007 (data successiva non solo al deposito degli
atti ma anche alla seconda istanza di libertà provvisoria presentata il giorno
successivo al deposito stesso).
Così facendo, e senza apparente valida
ragione, l’onere di notificare indilatamente le prove che si ritengono utili,
rispettivamente la buona fede processuale non sono stati rispettati, e la
richiesta (sempre e solo per quanto concerne la fase dell’istruttoria
predibattimentale) deve essere dichiarata tardiva.
Abbondanzialmente, si constata che la
produzione della documentazione (e relativa istanza) il 22 marzo 2007 ha, di fatto, evitato che gli elementi in questione potessero
in qualche modo essere considerati (nell’eventualità che il magistrato
inquirente li avesse ritenuti sufficienti a fargli dubitare della
responsabilità dell’accusato) nell’ambito delle decisioni in materia di libertà
provvisoria (per esempio ai fini della verifica di eventuali ulteriori
necessità istruttorie o del pericolo di recidiva).
11.
In conclusione e in virtù di quanto esposto
ai considerandi precedenti, nel caso in esame occorre concludere che, da un
lato gli elementi addotti e che emergono dall’incarto sono insufficienti a
fondare dubbio sull’imputabilità dell’accusato serio (sempre ex art. 20 CP) al
punto da imporre di modificare la decisione del titolare dell’istruttoria,
dall’altro la richiesta di prova deve pure essere dichiarata tardivamente
proposta, per quanto concerne la fase predibattimentale.
Di conseguenza, il reclamo viene respinto
con la presente decisione definitiva a livello cantonale (art. 284 cpv. 1
lett. a. e contrario).
Tasse e spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Viste le norme applicabili citate, in
particolare gli artt. 19, 20, 140
CP, 1 ss., 9, 58, 59, 142 ss., 196, 280 ss, 284 CPP,
decide
1. Il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, di fr. 400.-- e le spese di fr.
70.
-- sono a carico del reclamante.
3.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
giudice Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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