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Decisione

INC.2006.46006

Reclamo contro rifiuto di complemento istruttorio. Erezione di una perizia psichiatrica

8 giugno 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti prodotti sono relativi al periodo maggio 2005/maggio 2006, con

rapporto finale del 2 luglio 2006, e lo psicologo avrebbe poi visitato tre

volte l'accusato in carcere e una volta dopo il suo rilascio.

3.

Una prima decisione mediante la quale il magistrato

inquirente ha respinto la richiesta è stata annullata (da questo giudice con

sentenza del 19 aprile 2007- inc. GIAR 460.2006.5), per carenza di motivazione.

L’11 maggio 2007, il Procuratore pubblico ha

nuovamente respinto la richiesta (allegato A al doc. 1, inc. GIAR 460.2006.6).

A dire dell’inquirente, i problemi di depressione riscontrati dallo psicologo e

la conseguente inabilità al lavoro nel periodo 2005/2006, avrebbe la sua

origine soprattutto nella condizione lavorativa pregressa e non sarebbe indice

di stato patologico tale da far costituire serio motivo di dubbio circa

l’imputabilità dell’autore; inoltre, l’accusato ha chiaramente indicato nelle

problematiche economiche il movente della sua partecipazione alla rapina.

Sempre a dire dell’inquirente, simili situazioni

(peraltro frequenti nell’ambito di reati patrimoniali) non rientrano (anche

alla luce della giurisprudenza federale: DTF 1P.53.2000) nella casistica e

nella finalità d’applicazione dell’art. 20 CP.

4.

Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc.

GIAR 460.2006.6), __________ contesta la decisione del magistrato inquirente e chiede

che (nei suoi confronti) sia ordinato l’allestimento di una perizia psichiatrica.

Egli precisa, innanzitutto, di aver cessato il rapporto

di lavoro con la __________ nel maggio 2005 per motivi di salute, in

particolare causa una “latente depressione derivante da problemi coniugali e

sul posto di lavoro” (Reclamo, punto 1). La situazione, a suo dire, si

sarebbe poi aggravata per la preclusione all’attività di investigazione privata

(causa procedimenti penali minori) ed il conseguente aggravarsi della

situazione economica (punto 2).

L’accusato sottolinea, inoltre, che per il nuovo CP vi

è obbligo di attenuazione della pena in caso di comprovata scemata

responsabilità (art. 19 CP) e che questa può discendere anche solo da un

turbamento emotivo al momento dei fatti (punti 4.1 e 4.2). Nel suo caso,

afferma, più elementi (turbativa della personalità, aumento dei conflitti

sociali e degli episodi di delinquenza, presenza di cure psichiatriche)

concorrono a fondare il serio dubbio richiesto dall’art. 20 CP (punto 5). La

necessità di perizia deriverebbe pure data dall’esigenza di determinare il

grado di scemata responsabilità: la documentazione agli atti (in particolare i “certificati”

dello psicologo) sono sufficienti a confermarne l’esistenza ma insufficiente a

determinarne il grado (punto 5.3).

5.

In sede di osservazioni, il magistrato inquirente

chiede la conferma della decisione impugnata, a cui rinvia per le motivazioni,

non avendo ulteriori particolari osservazioni.

6.

Per quanto concerne lo stadio attuale dell’inchiesta

si ricorda che il deposito degli atti è stato disposto il 16 febbraio 2007 per

entrambi gli accusati (AI 6.18), con proroga del termine (richieste e concesse)

fino al 22 marzo 2007 (AI 6.20 e 6.26). Nel contempo si rileva che in data 28

febbraio 2007 l’accusato ha presentato istanza di libertà provvisoria (AI

6.21), accolta con decisione dell’8 marzo 2007, mentre che l’istanza che chiede

l’erezione di una perizia (con annessa documentazione) è stata presentata il 22

marzo 2007 (AI 6.27).

7.

Il reclamo, tempestivamente introdotto dall’accusato (ritenuto

che l’invio, avvenuto l’11 maggio 2007 con avviso depositato il 12, è stato

ritirato il 18 maggio 2007: cfr. Track & Trace PTT) e destinatario della

decisione, è ricevibile in ordine.

8.

Per quanto concerne i principi generali applicabili in

materia di complementi istruttori, come per quelli più specifici in materia di perizia

psichiatrica, si può senz’altro riprendere quanto già riportato nella

precedente decisione:

“- ribaditi i

criteri generali in materia di complementi probatori ["Per meritare di

venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti

(art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1

CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono

essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta

connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i

requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive

conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente -

dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in

stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito;

per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile

produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP,

inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v.

sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1;

3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR

1093.93.5)" GIAR 2 dicembre 2003, 396.2006.5], in materia di perizia

psichiatrica, questo ufficio ha già avuto modo di affermare quanto segue:

"ritenuto che in materia non vale il principio

"in dubio pro reo", "l'esame dell'imputato" e cioè

l'allestimento di una perizia psichiatrica sono dovuti, per quanto è qui in

discorso, quando l'autorità istruttoria o giudicante "si trovi in dubbio

circa la…responsabilità" dell'accusato (art. 13 cpv. 1 CP): deve in ogni

modo trattarsi di un dubbio serio, indipendentemente dalla sua origine, quale

la gravità e le modalità dell'infrazione inquisita, le motivazioni di un agire

aberrante oppure antecedenti concernenti lo stato mentale dell'interessato, ma

non certo semplicemente allegazioni di quest'ultimo sulla sua insanità (v. José

Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Schulthess, 2002, pag. 170 n. 535:

nello stesso senso v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 1997, ad art. 13

nota 2, e Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, Editions Bis et Ter,

Lausanne 1997, ad art. 13 note 1);"

(GIAR 26 febbraio 2003, 235.2002.3)

e, ancora:

"…va precisato che in tema di

perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di

tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo

circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc.

Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar

StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code

pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia

qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità

dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo

sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art.

13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con

la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza

agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in

precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii;

Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).

… omissis ….

Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze

che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura

allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i

fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che solleva

dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116 IV 273), il fatto

di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la

dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una

grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola impongono il

dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono presenti prima degli

stessi (sentenza 26 febbraio 2003

in re R., GIAR 235.2002.3)."

(GIAR 2 dicembre 2003, 396.2003.3)

- tali considerazioni valgono sostanzialmente anche dopo

l'entrata in vigore del nuovo CP, senza comunque dimenticare che la nuova

normativa ha eliminato il cpv. 2 dell'art. 13 vCP e che il legislativo ha

ritenuto di dover abbandonare (modificando la proposta del CF) la definizione bio-psicologica

dell'irresponsabilità limitandosi ad una definizione psicologica (Messaggio del

21 settembre 1998 punto 212.41 e art. 17; Bollettino CN 2001, n. 544);”

(GIAR 19 aprile 2007, 460.2006.5)

9.

Ribadite, d’entrata, la libertà di principio e l’autonomia

del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella valutazione della

completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che compito di

questo giudice in sede di decisione incidentale quo all’esigenza di

allestimento di una perizia psichiatrica nella fase predibattimentale (quindi,

senza pregiudizio per eventuali decisioni di competenza del merito), è quello

di verificare se il magistrato inquirente, che ha ritenuto di non avere serio

motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, non abbia arbitrariamente

omesso di considerare qualche elemento che, invece, imponeva tale dubbio

(ritenuto il potere d’apprezzamento di cui gode il magistrato inquirente in

materia: DTF 24.2.2000,1P.53/2000, cons. 3.b.).

Ciò non sembra il caso, per più di un motivo.

Incontestato che il dubbio non si impone in presenza

unicamente di difficoltà economiche e/o famigliari (presenti, in particolare le

prime, nella storia di numerosi autori di reati patrimoniali – per es. furti-,

residenti e/o di passaggio, senza che risulti un diffuso accertamento peritale

sull’imputabilità), occorre chiedersi se, al contrario, lo impone il pregresso

stato depressivo dichiarato dallo psicologo clinico dott. Giuffrida.

La sentenza citata più sopra (BJP 1990 n. 682; ma si

veda anche GIAR 11.12.2003, 593.3.2003) afferma che lo stato depressivo che

impone al giudice, se non il dubbio, perlomeno la raccolta di informazioni

supplementari, ha da essere molto grave (très grave). Sebbene il nuovo codice

non preveda più la determinazione di una vera e propria turba psichica (stato

riconosciuto e repertoriato a livello internazionale: Messaggio 21.9.1998,

punto 212.41 in relazione con Bollettino CN 2001 n. 544), quindi non

sarebbe più necessaria una diagnosi di carattere psichiatrico (cfr.

Kuhn/Moreillon/Videraz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal

suisse, pag. 86, citato dal reclamante), lo stato emozionale in cui deve

trovarsi l’autore dell’infrazione al momento della stessa deve comunque essere

molto perturbato (“très perturbé”: op. cit., ibidem) e gli elementi che

impongono il dubbio (nel senso sopra indicato), quindi la perizia, debbono

ancora essere di una certa pregnanza (gli autori citati mantengono, senza

commenti particolari, il riferimento alla giurisprudenza precedente l’adozione

del nCP, menzionando il precedente di carattere psichiatrico o la grave

malattia di tipo psicosomatico: op. cit. pag. 84).

Nel caso in esame, anche volendo prescindere da ogni

considerazione circa la gravità della depressione di cui ha sofferto __________

che potrebbe derivare dal fatto che questa ha richiesto l’assistenza di uno

psicologo clinico (cfr. Regolamento concernente l’esercizio della professione

di psicologo e psicoterapeuta, in particolare artt. 1, 7, 9 cpv. 3), non si può

non constatare che il 2 giugno 2006 il dott. __________ ha dichiarato “l’abilità

lavorativa al 100% a partire dal primo giugno 2006” (cfr. certificato allegato all’istanza del 22 marzo

2007), che il reato ha avuto luogo oltre quattro mesi dopo e con partecipazione

del qui reclamante anche alla preparazione, di una certa durata, ed a atti

importanti della stessa (cfr. verbale PG __________ 27.10.2006), ciò che a

giudizio dello scrivente rimane indizio a sfavore di una scemata

responsabilità, anche nell’ipotesi che sia stato il correo ad avere un “ruolo

principale”(cfr. Reclamo, punto 4.2. e citazione).

Da ultimo, anche se a titolo abbondanziale sulla

questione oggetto del presente considerando, il fatto che l’accusato e la sua

difesa abbiano chiesto l’erezione della perizia, e prodotto i certificati dello

psicologo clinico che menzionano uno stato di depressione nel periodo maggio

2005/giugno 2006 (situazione che poteva anche non essere nota al Procuratore

pubblico, ma certamente lo era per l’accusato stesso e la sua difesa), dopo ben

cinque mesi dall’avvio del procedimento, ad inchiesta praticamente conclusa,

conferma insufficienza degli elementi in questione a fondare “serio dubbio”

sull’imputabilità.

10.

L’ultima considerazione espressa al considerando che

precede pone anche un problema in relazione al concetto di novità e di

tempestività della prova richiesta, per quanto concerne la fase istruttoria.

Va ricordato che è “espressione della buona fede

processuale che, nei limiti del possibile, le parti notifichino le prove

rilevanti e pertinenti senza attendere il deposito degli atti” (L. Marazzi,

Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, in Rep 2000, pag. 39 ss.,

punto 2.2); infatti:

“…al diritto del difensore (e

dell’accusato) di partecipare all’assunzione delle proprie e di proporne di

proprie (art. 60 cpv. 1 CPP) si deve affiancare, almeno idealmente, un suo

parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le prove che ritenga

utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con

rinvio a decisione 22 luglio 1993

in re K.M., inc. GIAR

25.93.2, consid. 4 p. 3).”

(GIAR 6 agosto 1999,

205.1999.4)

L’abuso di tale diritto, rispettivamente la

violazione del principio della buona fede processuale può condurre, qualora

accertati, alla reiezione della richiesta di prova nella fase predibattimentale

(L. MARAZZI, op. cit., pag. 67 e nota 189).

Nel caso in esame è pacifico che gli

elementi su cui si fonda la richiesta di perizia fossero noti fin dall’inizio

dell’inchiesta all’accusato ed alla sua difesa. Anche ammettendo la necessità

di un certo lasso di tempo per riordinare gli elementi a disposizione,

raccogliere il materiale e/o assumere le necessarie informazioni (per esempio

presso lo psicologo clinico) e valutare il tutto, non emerge dagli atti alcuna

valida ragione (né il reclamante in qualche modo la indica) perché si sia

dovuto attendere il 22 marzo 2007 (data successiva non solo al deposito degli

atti ma anche alla seconda istanza di libertà provvisoria presentata il giorno

successivo al deposito stesso).

Così facendo, e senza apparente valida

ragione, l’onere di notificare indilatamente le prove che si ritengono utili,

rispettivamente la buona fede processuale non sono stati rispettati, e la

richiesta (sempre e solo per quanto concerne la fase dell’istruttoria

predibattimentale) deve essere dichiarata tardiva.

Abbondanzialmente, si constata che la

produzione della documentazione (e relativa istanza) il 22 marzo 2007 ha, di fatto, evitato che gli elementi in questione potessero

in qualche modo essere considerati (nell’eventualità che il magistrato

inquirente li avesse ritenuti sufficienti a fargli dubitare della

responsabilità dell’accusato) nell’ambito delle decisioni in materia di libertà

provvisoria (per esempio ai fini della verifica di eventuali ulteriori

necessità istruttorie o del pericolo di recidiva).

11.

In conclusione e in virtù di quanto esposto

ai considerandi precedenti, nel caso in esame occorre concludere che, da un

lato gli elementi addotti e che emergono dall’incarto sono insufficienti a

fondare dubbio sull’imputabilità dell’accusato serio (sempre ex art. 20 CP) al

punto da imporre di modificare la decisione del titolare dell’istruttoria,

dall’altro la richiesta di prova deve pure essere dichiarata tardivamente

proposta, per quanto concerne la fase predibattimentale.

Di conseguenza, il reclamo viene respinto

con la presente decisione definitiva a livello cantonale (art. 284 cpv. 1

lett. a. e contrario).

Tasse e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili citate, in

particolare gli artt. 19, 20, 140

CP, 1 ss., 9, 58, 59, 142 ss., 196, 280 ss, 284 CPP,

decide

1. Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, di fr. 400.-- e le spese di fr.

70.

-- sono a carico del reclamante.

3.

La presente decisione è definitiva.

Intimazione:

giudice Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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