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Decisione

INC.2006.47203

Istanza di libertà provvisoria

17 novembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità

(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua

cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7.11.2005, 472.2006.3)

-

non occorrono grandi

disquisizioni per ritenere presenti, in capo a __________, gravi indizi di

colpevolezza per tutti i reati ascritti: basta rinviare ai suoi verbali e

relative ammissioni (PG 20.10.2006, 31.10.2006 e, da ultimo MP 16.11.2006);

-

se è vero che la protratta

attività delittuosa (da sola), così come la gravità del reato (da sola), non

bastano a fondare il pericolo di recidiva, nel caso in esame occorre pure

considerare che l'accusato ha precedenti specifici (ultimo quello del

16.08.2005), ha delinquito in periodo di prova (circostanza che depone a favore

di un concreto rischio di recidiva: CRP 17.11.2005, 60.2005.357, e 16.5.2006,

60.2006.154) e con motivazioni che se in parte lasciano perplessi ("volevo

fare qui tre/quattro mesi e oltre, alla __________ per lavorare ed uscire con

qualche franchetto" e "ho usato i guanti perché altrimenti…mi

avrebbero preso subito e la pena sarebbe stata forse troppo bassa",

Verbale GIAR 21.10.2006), per altra parte evidenziano una situazione economica

a dir poco precaria, che l'avrebbe indotto a ricorrere al reato per costituire

(ancorché, a suo dire, indirettamente e a seguito dell'attesa incarcerazione: cfr.

Verbale GIAR 21.10.2006) "un piccolo budget" di cui

necessiterebbe per "ricominciare da capo" (ibidem) ed una

necessità di farvi fronte (sia per mantenersi che per far progredire il suo

progetto), che non si è ovviamente ancora risolta (cfr. vari scritti in AI 5);

inoltre, per commettere i reati egli è entrato in __________ sfidando le

conseguenze della violazione di un divieto d'entrata e soggiornando presso

amici e conoscenti e non presso i genitori disposti ad ospitarlo (cfr. Verbale

PG 20.10.2006, pag. 2);

-

nel contempo permangono, ed

appaiono pressanti (ciò è evidenziato dal contenuto di taluni scritti

dell'accusato: AI 3.1., 3.3., 3.10), le necessità di avere a disposizione

finanziamenti per realizzare il progetto che dovrebbe fruttare miliardi (AI

3.10);

-

tutti gli elementi indicati

concorrono ad indicare come concreto ed attuale anche il pericolo di recidiva

(SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in

re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, n. 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b);

-

quanto al verbale 16.11.2006, la

difesa non indica da quali elementi

(rispettivamente

passaggi) emerge che non vi é più pericolo di recidiva; questo

giudice, non ha

individuato elementi manifesti in questo senso (ritenuto che tali non

possono essere le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato);

- inoltre, il rischio di una pena da

espiare (al momento è ancora applicabile l'attuale CP, ma comunque la difesa

non argomenta sui motivi di eventuale non applicabilità, nel caso di __________,

degli artt. 40, 41 nCP) è concreto e nonostante, quanto dichiarato

nell'istanza, l'accusato non sembra intenzionato a rimanere in __________ una

volta scarcerato (cfr. AI 7.10 del 7.11.2006), anche ammesso che possa farlo

visto il divieto d'entrata; pertanto, il rischio che, se posto in libertà, __________

possa ritenere il ritorno in __________ (rispettivamente il non rientro in __________)

quale male minore per rapporto a quello che gli potrebbe derivare (anche solo

quale intralcio temporale alla realizzazione del suo progetto) dalle

conseguenze del seguito del procedimento è altamente verosimile (DTF 117 Ia

69);

- a proposito del fatto che il

pericolo di fuga non è stato ritenuto al momento della conferma dell'arresto,

si ricorda che:

"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni

alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata

l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione

di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché

l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza

necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi),

dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento

dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."

(GIAR 7 novembre

2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)

- alla luce dei reati ascritti, delle

precedenti pene sospese, del conseguente rischio di pena e, se si vuole, del

fatto che non è scontato che la eventuale pena possa essere soggetta a

sospensione (cfr. art. 41 cifra 1 CP; od essere pena diversa da quella

detentiva secondo il nuovo CP), il carcere preventivo sin qui sofferto (poco

meno di 30 giorni), e quello presumibilmente ancora da soffrire (l'istruttoria

sembra prossima a conclusione: cfr. Verbale __________ 16.11.2006), non viola il

principio di proporzionalità;

- quanto al principio di celerità,

lo stesso non può dirsi violato per il solo fatto che l'accusato è stato

sentito dal magistrato inquirente solo il 16.11.2006; dall'incarto non emergono

elementi evidenti che indichino violazione di tale principio (l'accusato è

stato interrogato dalla polizia ancora il 31.10.2006 ed in quella data la

stessa polizia ha comunicato di essere in attesa di alcuni accertamenti da

parte della scientifica: cfr. AI 2.3); nondimeno, il magistrato inquirente é

invitato a procedere con la necessaria sollecitudine ai suoi incombenti (a

cominciare dal deposito atti preannunciato nel verbale 16.11.2006, cui la

difesa non sembra aver rinunciato).

P.Q.M.

viste

le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 139, 144, 186 CP, 23

LDDS, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

1. L’istanza

di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax, vista l’imminenza

di due giorni festivi consecutivi, ritenuto che il termine di

ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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