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Decisione

INC.2006.47703

Proroga carcere preventivo

17 aprile 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di legge applicabili alla carcerazione preventiva,

sebbene noti al Procuratore pubblico ed al difensore, vengono qui di seguito

richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di

collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e

il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale

cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad

assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale

espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16

novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 6.10.2005, 362.2005.3)

8.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza

deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo

giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,

e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, non occorre dilungarsi più di tanto

per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________.

Quanto emerso dai suoi verbali (dal primo del 24.10.2006 a quelli successivi

contenuti negli AI 148, 154 e 160), senza dimenticare il sequestro dei ca. 500

grammi al momento dell'arresto (AI 1, all. 5), è sufficiente a confermarne

l'esistenza.

9.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "…

elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per

la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più

ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale

condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M.

Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p.

32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16

novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e

riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

__________ è cittadino della __________, residente in __________.

I suoi legami con il territorio svizzero si limitano alla commissione dei reati

ed alla dichiarata relazione con __________ (comunque ancora coniugata),

relazione che potrebbe essere in gran parte funzionale alla commissione dei

reati (in particolare visto l'uso dell'appartamento della __________ per la

commissione dei reati, la presenza incostante, l'assenza di passi ufficiali per

un eventuale trasferimento in Svizzera, le altre ca. 15 donne che "ho

in giro" così come i vestiti "dappertutto": cfr.

verbale PG 24.10.2006 ).

Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio

di una pena non lieve esiste anche nell'eventualità di applicazione delle nuove

norme della parte generale del CP (alcuni dei reati per i quali è stata

promossa l’accusa prevedono la pena minima edittale di un anno di pena

detentiva: art. 19 cifra 2 LStup). Quest'elemento, come detto, da solo non é

determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano

altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701) quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di

interessi economico-professionali, nonché prospettive future, e di legami

personali particolari.

Le circostanze esposte, permettono di concludere che

il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del

procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF

117 Ia 69; SJ 1980 585). Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato,

qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero (dove ha la

residenza o al paese d'origine) e riprendere l'attività di gigolò (Verbale PG

24.10.2006, pag. 5 e 6).

10.

Di regola, confermata una delle condizioni alternative

a fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre

eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu un residuo pericolo di

collusione ed inquinamento delle prove, con il correo latitante e con altre

persone coinvolte).

11.

Resta da determinare se una proroga, in particolare

quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie

e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004;

SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si

constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da

soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio

di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono una pena edittale

minima di un anno (art. 19 cifra 2 LFStup). Quanto alla possibilità che la pena

erogata (sempre in caso di eventuale condanna) possa essere posta al beneficio

della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi

(ex art. 42 ss. nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto

quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale motivo questa

eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente

adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non può essere considerata in

questa sede (DTF 125 I 60).

Per quanto concerne

il secondo aspetto, va detto che

l'inchiesta appare come complessa e ramificata e sin qui condotta celermente.

Il principio di celerità appare rispettato.

Da tutto quanto

sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta

violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice, neppure

da quello prospettabile: una proroga di tre mesi appare ancora rispettosa del

principio, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile

durata dell’espletamento delle necessità istruttorie ancora presenti e indicate

dall'inquirente.

12.

In conclusione, alla

luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono dati

concreti indizi di reato e concreti elementi di pericolo di fuga. La proroga

richiesta appare giustificata e, al momento, non lesiva del principio di proporzionalità.

Al momento attuale neppure l'obbligo di celerità risulta violato (inutile

disquisire sull'attesa dei rapporti di polizia e/o della perizia psichiatrica

relativa a correa, in quanto al momento non sono questi atti a giustificare il

proseguimento dell'inchiesta e, comunque, la problematica relativa a questi

atti in relazione con la celerità è nota all'inquirente: cfr. Istanza, pag. 6.

prima frase).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. artt. 19 cifra 2 e 1, 19a LFStup, 123 CP, 23 LDDS, artt. 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3

CEDU;

decide

1. L’istanza di proroga della carcerazione preventiva è

accolta; di conseguenza:

§. il carcere preventivo cui è

astretto __________, è prorogato di tre

mesi e verrà a

scadere il 24 luglio 2007

(compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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