INC.2006.47703
Proroga carcere preventivo
17 aprile 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.47703
Data decisione, Autorità:
17.04.2007, GIAR
Titolo:
Proroga carcere preventivo
PERICOLO DI FUGA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.47703
Lugano
17 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente
per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata l'11
aprile 2007 dal
Procuratore pubblico
Moreno Capella, Lugano
nei confronti di
__________, cittadino dominicano residente a __________ e
attualmente c/o __________
(rappr.
dall'Avv. __________, __________)
viste le osservazioni della difesa (11/12 aprile 2007);
visti gli incarti MP __________ e __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
L'arresto di __________ ha avuto luogo il 24 ottobre
2006. Con richiesta di conferma dell'arresto del 25 ottobre 2006, il magistrato
inquirente ha promosso l'accusa, nei confronti della persona indicata, per
infrazione aggravata (subordinatamente semplice) alla LFStup, contravvenzione
alla stessa legge, lesioni semplici con arma pericolosa e infrazione alla LDDS
(cfr. all. 2 e 1, inc. GIAR 477.2006.1).
L'arresto è stato confermato, da questo giudice, il
giorno successivo ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità
istruttorie e pericolo di fuga (idem, doc. 3).
2.
In sostanza, __________ era accusato di aver (in parte
in correità con terzi) venduto, a più riprese tra il dicembre 2005 ed il
momento dell'arresto, almeno 200 grammi di cocaina e detenuto (al momento
dell'arresto ed a scopo di vendita) ulteriori 500 grammi circa. Le altre accuse
concernono il consumo personale, l'accoltellamento (ad una gamba) di tale __________,
a __________ il 21 ottobre 2006, e ripetute entrate, nonché soggiorni, in
Svizzera privo dei necessari documenti e permessi.
3.
Il seguito dell'inchiesta (cfr. Istanza pag. 3 e 4, in
particolare i verbali citati) avrebbe permesso di identificare i fornitori
dell'accusato, i quantitativi di cocaina da lui acquistati (ca. 3'200 gr.) e
quelli venduti (ca. 2'200 gr.).
Inoltre, sarebbero emersi elementi indizianti atti
preparatori per l'importazione di ca. 1 kg di stupefacente (Istanza pag. 5).
Anche il periodo di commissione dei reati risulta più
esteso di quello inizialmente indicato: dal 2004 secondo quanto dichiarato
dall'accusato in AI 148 (sebbene sulla questione non è stata reperita, negli
atti, estensione dell'accusa).
4.
Con l'istanza qui in discussione, il magistrato
inquirente chiede che il carcere preventivo cui è astretto __________ venga
prorogato di tre mesi oltre il termine di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, cioè
fino al 24 luglio 2007.
A fondamento della richiesta, il magistrato inquirente
indica (oltre ai gravi indizi di reato desumibili dagli atti menzionati
nell'istanza e richiamati nel considerando che precede) presenza di un concreto
pericolo di fuga (cittadino straniero residente all'estero, in Svizzera senza
permesso e unicamente per commettere i reati di cui è accusato, confrontato con
accuse gravi) e inchiesta, lunga e complessa anche per il numero di persone
coinvolte e l'entità dei fatti oggetto di indagini, non ancora conclusa,
dovendosi procedere ad ulteriori confronti tra l'accusato e terzi, a
contestazioni a coaccusati di talune sue dichiarazioni nonché al chiarimento
(con lui medesimo) e alla verifica di talaltre; inoltre, mancano ancora i
rapporti di polizia (giudiziaria e scientifica) e occorre tener conto dei tempi
necessari per la chiusura dell'inchiesta (Istanza, pag. 5 e 6).
Viene pure indicato un pericolo di collusione con uno
dei correi latitanti e con due acquirenti, apparentemente solo a titolo
abbondanziale.
Affermato, invece, rispetto del principio di
proporzionalità alla luce dei fatti imputati e del rischio di pena in caso di
conferma delle accuse.
5.
La difesa, con scritto dell'11 aprile 2007, ha
comunicato di non opporsi alla proroga richiesta.
6.
L'istanza, presentata dal magistrato inquirente prima
(e con anticipo sufficiente a permettere termine adeguato per osservazioni e
decisione) della scadenza del termine di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è
ricevibile in ordine.
7.
Fatti
I criteri di legge applicabili alla carcerazione preventiva,
sebbene noti al Procuratore pubblico ed al difensore, vengono qui di seguito
richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di
collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e
il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale
cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad
assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale
espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16
novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.
413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 6.10.2005, 362.2005.3)
8.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza
deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo
giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,
e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, non occorre dilungarsi più di tanto
per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________.
Quanto emerso dai suoi verbali (dal primo del 24.10.2006 a quelli successivi
contenuti negli AI 148, 154 e 160), senza dimenticare il sequestro dei ca. 500
grammi al momento dell'arresto (AI 1, all. 5), è sufficiente a confermarne
l'esistenza.
9.
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri
termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "…
elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per
la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più
ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M.
Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p.
32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16
novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e
riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
__________ è cittadino della __________, residente in __________.
I suoi legami con il territorio svizzero si limitano alla commissione dei reati
ed alla dichiarata relazione con __________ (comunque ancora coniugata),
relazione che potrebbe essere in gran parte funzionale alla commissione dei
reati (in particolare visto l'uso dell'appartamento della __________ per la
commissione dei reati, la presenza incostante, l'assenza di passi ufficiali per
un eventuale trasferimento in Svizzera, le altre ca. 15 donne che "ho
in giro" così come i vestiti "dappertutto": cfr.
verbale PG 24.10.2006 ).
Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio
di una pena non lieve esiste anche nell'eventualità di applicazione delle nuove
norme della parte generale del CP (alcuni dei reati per i quali è stata
promossa l’accusa prevedono la pena minima edittale di un anno di pena
detentiva: art. 19 cifra 2 LStup). Quest'elemento, come detto, da solo non é
determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano
altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701) quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di
interessi economico-professionali, nonché prospettive future, e di legami
personali particolari.
Le circostanze esposte, permettono di concludere che
il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del
procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF
117 Ia 69; SJ 1980 585). Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato,
qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero (dove ha la
residenza o al paese d'origine) e riprendere l'attività di gigolò (Verbale PG
24.10.2006, pag. 5 e 6).
10.
Di regola, confermata una delle condizioni alternative
a fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre
eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu un residuo pericolo di
collusione ed inquinamento delle prove, con il correo latitante e con altre
persone coinvolte).
11.
Resta da determinare se una proroga, in particolare
quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie
e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004;
SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si
constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da
soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio
di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono una pena edittale
minima di un anno (art. 19 cifra 2 LFStup). Quanto alla possibilità che la pena
erogata (sempre in caso di eventuale condanna) possa essere posta al beneficio
della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi
(ex art. 42 ss. nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto
quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale motivo questa
eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente
adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non può essere considerata in
questa sede (DTF 125 I 60).
Per quanto concerne
il secondo aspetto, va detto che
l'inchiesta appare come complessa e ramificata e sin qui condotta celermente.
Il principio di celerità appare rispettato.
Da tutto quanto
sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta
violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice, neppure
da quello prospettabile: una proroga di tre mesi appare ancora rispettosa del
principio, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile
durata dell’espletamento delle necessità istruttorie ancora presenti e indicate
dall'inquirente.
12.
In conclusione, alla
luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono dati
concreti indizi di reato e concreti elementi di pericolo di fuga. La proroga
richiesta appare giustificata e, al momento, non lesiva del principio di proporzionalità.
Al momento attuale neppure l'obbligo di celerità risulta violato (inutile
disquisire sull'attesa dei rapporti di polizia e/o della perizia psichiatrica
relativa a correa, in quanto al momento non sono questi atti a giustificare il
proseguimento dell'inchiesta e, comunque, la problematica relativa a questi
atti in relazione con la celerità è nota all'inquirente: cfr. Istanza, pag. 6.
prima frase).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. artt. 19 cifra 2 e 1, 19a LFStup, 123 CP, 23 LDDS, artt. 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3
CEDU;
decide
1. L’istanza di proroga della carcerazione preventiva è
accolta; di conseguenza:
§. il carcere preventivo cui è
astretto __________, è prorogato di tre
mesi e verrà a
scadere il 24 luglio 2007
(compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci)
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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