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Decisione

INC.2006.47802

Libertà provvisoria

23 novembre 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

10.

a)

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza

deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo

giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,e

dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature (a maggior ragione

laddove, come nel caso in esame, l'accusato sostanzialmente particolari

responsabilità) e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

b)

Nel caso in esame, come già anticipato nei

considerandi sui fatti, risulta che __________, al momento dell'arresto, era in

possesso di 2 gr. di cocaina occultati negli slip (AI 69 pag. 2), si trovava

sull'uscio (o sul pianerottolo antistante l'uscio) dell'appartamento di __________

in compagnia di quest'ultima e di __________ e nello stesso luogo vi era uno

zainetto contenente tre pacchetti confezionati con carta (da sacco) della

spazzatura, a loro volta contenenti poco meno di 500 grammi di cocaina ed una

bilancia digitale. All'interno dell'appartamento, dove l'accusato era ospite da

qualche giorno, è stata ritrovata la custodia della bilancia e il residuo di

carta da pacco della spazzatura, utilizzata per confezionare i pacchetti di

cocaina ritrovati nello zaino; su tali residui sono state individuate le sue

impronte digitali (AI 1, all. 5, 8, 12 in particolare; 69, doc. B).

Inoltre, l'accusato ha fornito (sinora) tre differenti

versioni circa le modalità con le quali è entrato in possesso dei 2 grammi (AI

1, all. 11 pag. 2; AI 9, pag. 2; Verbale 31.10.2006, pag. 1) e la versione sui

tempi e le modalità di arrivo a Mendrisio diverge da quella di __________ (che

avendo dichiarato di essere l'unico responsabile della coca sequestrata,

perlomeno in teoria non avrebbe necessità di mentire in merito ad un semplice

elemento circostanziale: AI 69 pag. 3). Abbondanzialmente, si rileva pure che

nel primo verbale ha mentito sulla conoscenza, e comune presenza

nell'appartamento della __________, di tale __________ (la persona il cui

accoltellamento ha verosimilmente portato all'intervento del 24 ottobre: cfr.

AI 9 pag. 4).

c)

Gli elementi indicati, tenuto conto dello stadio del

procedimento (DTF 116 Ia 144; DTF 9.7.2004,1S.1/2004), permettono di

concludere a favore della presenza di concreti indizi, in capo all'istante, per

il reato ascritto.

Non modifica tale conclusione il fatto che si possa

trovare una spiegazione alternativa, (a quella della partecipazione alla

detenzione o traffico di cocaina) per la presenza delle impronte sulla carta,

né quello (se tale si rivelerà essere) che egli non stesse uscendo

dall'appartamento con gli altri due, bensì solo accompagnandoli all'ascensore

(?), e neppure la circostanza che nel verbale del 3.11.2006 __________ abbia in

parte (ma solo in parte) confermato la terza versione circa il possesso dei due

grammi da parte dell'accusato, visto che i due hanno avuto occasione di

comunicare durante la carcerazione (Verbale 14.11.2006, pag. 1).

11.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile ("…

elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per

la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più

ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale

condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M.

Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss.,

p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16

novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e

riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

__________ è cittadino della Repubblica dominicana,

vive attualmente in Italia (a suo dire presso i genitori della fidanzata; AI

69), senza lavoro fisso e non ha alcun tipo di legame con il nostro territorio

che ha frequentato solo nelle settimane precedenti l'arresto e, di fatto, per

incontrare i coaccusati e stare con loro (AI 69, pag. 2). Se le accuse

dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati

per i quali è stata promossa l’accusa prevedono la reclusione ed una pena

minima edittale di un anno), anche nell'eventualità di applicazione delle nuove

norme della parte generale del CP. Quest'elemento, come detto, da solo non é

determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano

altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

In base a tutto quanto appena esposto, la fuga (intesa

come indisponibilità a presenziare al seguito del dibattimento e all'eventuale

relativo processo) può apparirgli quale soluzione più interessante che non

l’affrontare i rischi di un processo in un paese nel quale non ha legami né

interessi di alcun tipo. Inoltre, fermo restando il suo diritto di tacere dal

quale non dovrebbe derivargli alcun pregiudizio (DTF 14.1.2005,1S.15/2004,

cons. 3.1.2 e rinvii), è evidente che l'aver fornito 3 versioni diverse circa

il possesso (accertato e ammesso) dei due grammi, non depone (neppure) a favore

della volontà di assumere la responsabilità dei suoi atti.

In conclusione, il pericolo di fuga è presente in modo

concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).

b)

Quanto alla possibilità di limitarlo mediante

versamento cauzionale (come ventilato dalla difesa), va detto che la entità della

cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del

reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (ma solo entro certi

limiti; CRP 17.11.2005, 60.2005.357) considerare la situazione economica

dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF

105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art.

73). Spetta, inoltre, all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire in suo

favore, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione

della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame, da un lato non viene indicata

alcuna somma che l'accusato intenderebbe versare, dall'altro gli elementi

(concreti e certi) a disposizione per la valutazione della situazione sono molto

limitati e, in gran parte desumibili da semplici dichiarazioni dell'accusato

stesso che afferma di essere ospitato dai genitori della sua fidanzata e di non

svolge attività regolare (quindi, è privo di entrate fisse); inoltre, non è

dato sapere se (egli o la sua famiglia) abbia risparmi o beni in Italia,

rispettivamente al paese d'origine.

In simile situazione, non è possibile determinarsi in

merito ad "adeguata cauzione" e, di conseguenza è del tutto inutile

chiedersi se al momento attuale preminenti motivi di interesse pubblico si

oppongano comunque ad una messa in libertà anche su cauzione (CRP 17.11.2005,

60.2005.357).

12.

a)

In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss., no. 701a; RDAT 1988 no. 24; DTF 117 Ia 257, cons. 4 c

Gli

elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta,

quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e

soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia

257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in

sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

b)

È,

di regola, compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo

di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, la nota alla

sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza,

sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o

inquinamento delle prove (DTF 123 I 31; DTF 15.6.2006,1P.265/2006; GIAR 23

settembre 2002 in re Y.), ovviamente indicando (anche) di che atti si tratti: "non

spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto

sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" (GIAR 4

aprile 2002 in re C.).

c)

Nel caso in esame, le asserzioni di complessità

dell'inchiesta e delle diramazioni che la stessa starebbe assumendo, quelle di

attesa di riscontri alle richieste formulate nel presente procedimento,

rispettivamente "…in relazione alle inchieste avviate nei confronti di __________

e __________. Procedimenti tutti correlati tra loro.", così come il

riferimento ad accertamenti da svolgersi all'estero, non sono assortite da

alcuna indicazione concreta circa gli atti da svolgere, tantomeno circa la

rilevanza degli stessi per la posizione del qui accusato. Indicazioni in tal

senso non emergono neppure in modo manifesto dall'incarto trasmesso (e il

preavviso non vi rinvia in modo specifico). Come detto più sopra, gli incarti

relativi a __________ e __________ non sono stati prodotti (né risultano

congiunti), gli ordini di perquisizione e sequestro agli atti non sembrano

riguardare direttamente la posizione di __________

(cfr. AI 28 a 36; AI 60 a 68) e non risulta che

commissioni rogatorie siano state inoltrate (neppure che siano in via di

allestimento).

Sulla base delle asserzioni menzionate, non é

possibile individuare concretamente gli atti di inchiesta, la loro importanza

per la posizione dell'accusato istante e, di conseguenza, neppure gli elementi

concreti (o possibilità) di collusione o inquinamento a lui riconducibili.

Ciò è ancor più vero se il qui accusato fosse da

annoverare (Preavviso, pag. 2) tra i nuovi (quindi con ipotesi di

partecipazione limitata nel tempo) intermediari della coppia __________ e __________.

In merito a quanto sopra, occorre concludere che non

sono stati forniti a questo giudice sufficienti elementi per decidere con

cognizione di causa, rispettivamente (e ancor prima) non è stata fornita

all'accusato la possibilità di esprimersi in merito.

d)

Non modifica quanto detto al punto precedente

l'affermazione secondo cui l'inchiesta sarebbe agli inizi. Infatti, ciò non

sembra il caso per il qui accusato interrogato quattro volte con contestazioni

puntuali in relazione ai fatti relativi il momento dell'arresto e un breve

periodo precedente.

Certo, chi è inchiestato con altri deve

sopportare almeno in parte (ed entro certi limiti, quali ad esempio la

tipologia e l'entità della partecipazione) anche necessità istruttorie, ed i

relativi tempi, che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente

legate alla sua personale posizione. Questa considerazione, comunque, concerne la

proporzionalità della detenzione cautelare e non la questione del pericolo di

collusione e/o inquinamento delle prove (cfr. GIAR 19 agosto 1999, inc.

386.99.9; GIAR 3 gennaio 2005, 392.2004.2).

e)

È, invece, dato (ed emerge in modo evidente

dall'incarto: cfr. considerando n. 8 della presente) un concreto pericolo di

collusione, in capo all'accusato, in relazione ai chiarimenti ancora da

effettuare (mediante contestazioni e/o confronti) in relazione ai fatti

direttamente connessi con le accuse mossegli (presenza a Mendrisio, detenzione

dei due grammi, contatti nel periodo immediatamente precedente l'arresto) e sui

quali sono state finora presentate versioni discordanti, rispettivamente sulla

questione delle impronte sulla carta, questione in merito alla quale è stata

raccolta, sinora, solo la versione del qui istante.

Le varie versioni fornite, fino all'avvicinarsi delle

rispettive (si veda quanto detto in merito alla possesso dei due grammi) in uno

con i tentativi (almeno parzialmente riusciti, a quanto sembra) di contatto tra

gli accusati in carcere (cfr. verbale 14.11.2006, pag. 1) sono concreti indizi

di un rischio di collusione.

13.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e

la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (circa

un mese) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti

sono comunque gravi e prevedono una pena edittale minima di un anno. Quanto

alla possibilità che la pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna)

possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale, va ricordato

che ciò dipenderà dalla prognosi (ex art. 41 CP, rispettivamente 42 nCP) di

competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o

accertato) a quel momento; per tale motivo questa eventualità, perlomeno

allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute, di regola non po’

essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60).

Nel contempo l'inchiesta, che di fatto coinvolge

almeno tre persone non evidenzia momenti di stallo tali da mettere in

discussione il principio di celerità. L'accusato è stato sentito quattro volte

con, di fatto, contestazione di ulteriori emergenze (tabulati telefonici,

dichiarazioni dei correi). Non risulta che elementi indizianti (o probatori)

siano stati acquisiti da tempo e "trattenuti" fuori dall'incarto

(rispettivamente non prospettati) per inspiegati motivi. Lo stesso verbale

C.D., che la difesa lamenta come non ancora prospettato, risulta effettuato

l'8.11.2006 e già il 14 al qui istante è stato chiesto se conoscesse C.D..

In virtù di quanto sopra non è di particolare

rilevanza il fatto che le impronte dell'accusato siano state rilevate (se si

preferisce acquisite all'incarto) a poco meno di un mese dal sequestro della

carta da pacco oggetto del rilevamento.

14.

In conclusione, in capo a __________, sono presenti

gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti. Sono pure presenti un

concreto un pericolo di fuga (non limitabile dal versamento di una cauzione,

già per il solo fatto che non è stata formulata alcuna proposta concreta e non

sono stati forniti elementi sufficienti per verificare/determinare la congruità

di una somma) ed un concreto un pericolo di collusione con i due correi, come

meglio indicato al considerando 10.e.)

Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora

rispettoso del principio di proporzionalità.

L'istanza va quindi respinta.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 19 cifra 2 LFStup, 95 ss. 102,

108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1. L’istanza

di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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