INC.2006.49802
Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza accolta
30 aprile 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.49802
Data decisione, Autorità:
30.04.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza accolta
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
art. 123 CPS
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
INC.2006.49802
Lugano
30 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 13 aprile 2007 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella, MP Lugano
nei confronti di
__________, attualmente c/o Carcere
giudiziario La Farera, Lugano
(rappr. dall'avv. __________)
accusato di
infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2 e 19a LStup)
e lesioni semplici (art. 123 CP),
visto lo
scritto 26 aprile 2007 del PP con il quale, su richiesta di questo giudice,
viene aggiornato l’incarto penale;
visti gli
scritti 26 aprile 2007 e 27 aprile 2007 dalla difesa che aderisce all’istanza
di proroga 13 aprile 2007 del magistrato inquirente;
visti gli
incarti MP __________, __________ relativi al procedimento penale contro __________
e, parzialmente (elenco atti, classeur verbali di Polizia provvisori e verbali
PP di cui agli AI 121, 122, 148 e 154), l’inc. __________ relativo al
procedimento penale contro __________ (correo di __________);
ritenuto e
considerato
in
fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 4 novembre 2006 dalla Polizia
cantonale per titolo di lesioni gravi e aggressione ed il 5 novembre 2006 il PP
Mario Branda ha richiesto a questo giudice la conferma dell’arresto di __________
promuovendo l’accusa nei suoi confronti per lesioni gravi, sub. semplici e
considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni
dell’istruzione e il pericolo di fuga (doc. 1 e 2 inc. GIAR 498.2006.1);
-
il 5 novembre 2006 l'arresto di __________ è stato confermato da
questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza,
nonché necessità istruttorie in relazione con il pericolo di collusione, e
pericolo di fuga (doc. 4 inc. GIAR 498.2006.1);
-
dopo avere reperito gli atti relativi ad accertamenti esperiti
dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale in ottobre 2005, che portavano
al coinvolgimento dell’accusato nel traffico di 1 Kg di cocaina (che aveva portato, in ottobre 2005, all’arresto di __________) il PP, in data 8
novembre 2006, ha esteso l’accusa nei confronti di __________ per titolo di
infrazione aggravata sub. semplice alla LStup per avere, a __________ ed in
altre imprecisate località, in ottobre 2005, in correità con __________, __________
e __________, compiuto atti preparatori alla vendita di stupefacente,
organizzando il trasporto dalla __________ a __________ di 1 Kg di cocaina per il tramite del corriere __________ (arrestato all’aeroporto di __________ il 6
ottobre 2005 con lo stupefacente in questione);
-
successivamente il PP ha esteso nuovamente l’accusa nei confronti
dell’accusato per infrazione aggravata alla LStup per avere, nel periodo
settembre/ottobre 2005 sino al 4 novembre 2006, a __________, __________ e altre imprecisate località, fatto atti preparatori rispettivamente
venduto a più riprese un imprecisato quantitativo di cocaina, per un totale
complessivo nell’intero periodo di circa 1’141/1'146 grammi di cocaina (AI 10);
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art.
102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga
di 3 (tre) mesi (Istanza 12 agosto 2005), allo scopo di potere evadere bisogni
istruttori quali l’interrogatorio di __________, verosimilmente (benché il PP
non ne faccia cenno nell’istanza) contestare la versione della __________
all’accusato e, come avanzato dal PP nel suo scritto 26 aprile 2007, sentire nuovamente
l’accusato al fine di chiarire le sue dichiarazioni davanti alla Polizia (ma
unicamente dopo ricezione del rapporto di Polizia) e procedere con il deposito
degli atti, considerato che “il periodo relativo al deposito degli atti
difficilmente potrà limitarsi al minimo legale di 15 giorni” (lettera 26
aprile 2007 del PP); a mente del PP “stante la complessità dell’inchiesta e
l’ampiezza dei lavori di controllo e verifica delle dichiarazioni rese da __________
rispettivamente di altre persone coinvolte nel traffico (segnatamente di __________),
onde chiarire eventuali contraddizioni rispettivamente definire con precisione
gli estremi delle imputazioni … si coglie l’occasione per ribadire la richiesta
di tre ulteriori mesi di detenzione preventiva”. (lettera 26 aprile 2007
del PP);
-
a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è
rispettosa del principio della proporzionalità (stante la gravità delle accuse
e il verosimile deferimento davanti ad una Corte delle Assise criminali) e si
fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di fuga – essendo
l’accusato cittadino straniero e potendo preferire la latitanza all’estero in
vista della concreta prospettiva di un processo davanti alla Corte delle Assise
criminali e ad una pesante condanna (Istanza, pag. 5 e 6);
-
la difesa, con scritto 26 aprile 2007, ha in un primo tempo rinunciato a presentare osservazioni e, con lettera 27 aprile 2007, visto
il “complemento” del PP 26 aprile 2007, ha comunicato di aderire all’istanza di
proroga;
-
l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un
termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP,
è ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato
inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte
della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei
presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della
carcerazione preventiva;
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per
confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i
fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare le ammissioni dell’accusato
stesso relative all’importazione in Svizzera del chilogrammo di cocaina (pura
all’80%) tramite il corriere __________ dell’ottobre 2005 e alla vendita di
cocaina a __________ e __________ e a sconosciuti sulla piazza di __________
(cfr. verbale PP di __________ del 14 febbraio 2007) nonché le parziali
ammissioni, a seguito delle chiamate in correità di __________ (il quale ha
dichiarato di avere acquistato a più riprese da __________, da gennaio ad
agosto 2006, circa 900 grammi di cocaina e 100 grammi di sostanza da taglio, cfr. verbale sost. PP del 2 febbraio 2007 di __________, Inc. MP
2006.9344), relative alla vendita a quest’ultimo di oltre 700 grammi di cocaina, a __________, a più riprese durante il 2006 (cfr. verbale PP a confronto tra __________
e __________ del 14 marzo 2007);
-
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva,
deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo
si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una
certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione
della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "…
elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per
la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più
ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M.
Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss.,
p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p.
44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.
701)." GIAR 16 novembre 2006,
345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non
basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle
circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
-
__________ è cittadino della __________ nato nella __________ e,
apparentemente, senza fissa dimora (se si esclude l’ultima residenza nota
presso la fidanza a __________) e comunque senza legami né professionali né
famigliari con il nostro paese. I suoi legami con il territorio svizzero si
limitano e si sono limitati in passato alla commissione dei reati dei quali è
accusato. Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non
lieve esiste, anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della
parte generale del CP (alcuni dei reati per i quali è stata promossa l’accusa
prevedono la pena minima edittale di un anno di pena detentiva: art. 19 cifra 2
LStup). Quest'elemento, come detto, da solo non è determinante, ma deve essere
attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto
(SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)
quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi economico-professionali,
nonché prospettive future, e di legami personali particolari. Le circostanze
esposte, permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come
indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto
(DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585). Infatti, non si
vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal
riparare all'estero (al paese d'origine o in Italia presso la madre a __________
o con la fidanzata ovunque essa si trovi al di fuori della Svizzera), (Verbale
GIAR 5 novembre 2006, pag. 2);
-
di regola, confermata una delle condizioni alternative a
fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre
eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu il pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove, con i correi latitanti e con altre persone
coinvolte);
-
resta da determinare se una proroga, in particolare quella
richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità. La proporzionalità
di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato
occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e
complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche
verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005;
DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);
-
in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che
il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in
caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di
proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono una pena edittale
minima di un anno (art. 19 cifra 2 LFStup). Quanto alla possibilità che la pena
inflitta in caso di condanna possa essere posta al beneficio della sospensione
condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi (ex art. 42 ss.
nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso
(o accertato) a quel momento; per tale motivo questa eventualità, perlomeno
allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui
il caso), di regola non può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60);
-
per quanto concerne il secondo aspetto va detto che, malgrado la
mancata precisazione da parte del PP degli atti istruttori ancora da compiere
(al di là dei verbali di una correa e di quelli conclusivi di __________) renda
difficile una valutazione sorretta da elementi puntuali, la difesa non si oppone
alla proroga del carcere preventivo nei termini richiesti dal PP e l'inchiesta
appare complessa (almeno per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti),
ramificata e sin qui condotta (ancora) con sufficiente celerità (almeno per
quanto riguarda la Polizia), considerato il gran numero di persone coinvolte,
non sempre facilmente reperibili ed interrogabili e l’atteggiamento processuale
non propriamente collaborativo; va comunque ricordato al PP che non è
giustificato attendere il rapporto di Polizia per contestare e confermare i
numerosi e dettagliati verbali sin qui esperiti dalla Polizia cantonale (e
comunque già agli atti), ma si considera l’impegno espresso dal magistrato
inquirente, in fine della sua istanza, di intendere procedere indilatamente
alla conclusione del procedimento;
-
da tutto quanto sopra ne consegue che la proporzionalità (nella
sua duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a
giudizio di questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere
la conclusione dell’inchiesta e per giungere sino al pubblico dibattimento: una
proroga di tre mesi appare ancora rispettosa del principio di proporzionalità,
con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata
dell’espletamento delle necessità istruttorie ancora da compiere per quanto
intuibile da questo giudice (interrogatorio di __________, contestazione dei
verbali di Polizia all’accusato, deposito atti) anche se sommariamente indicate
dal magistrato inquirente, con il formale invito all’attenzione dei precetti di
celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della
possibile carcerazione preventiva – anche attraverso il richiamo dei principi
di proporzionalità e celerità da parte del PP nella non concessione alle parti
di termini per deposito atti troppo dilatate nel tempo ed ingiustificate,
stante la partecipazione del legale ai verbali davanti al PP – quale richiamo e
quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;
-
in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato a
carico di __________ e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio
di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini
suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo
a cui è astretto __________ di tre mesi, cioè sino al 4 agosto 2007 compreso.
P.Q.M
viste le norme
applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LStup, 19a LStup, 123 CP, 95
ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è
astretto __________ è prorogato di 3 (tre) mesi e verrà a scadere il 4
agosto 2007 (compreso).
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato
reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni
dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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