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Decisione

INC.2006.49802

Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza accolta

30 aprile 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato

inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte

della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei

presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della

carcerazione preventiva;

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i

fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare le ammissioni dell’accusato

stesso relative all’importazione in Svizzera del chilogrammo di cocaina (pura

all’80%) tramite il corriere __________ dell’ottobre 2005 e alla vendita di

cocaina a __________ e __________ e a sconosciuti sulla piazza di __________

(cfr. verbale PP di __________ del 14 febbraio 2007) nonché le parziali

ammissioni, a seguito delle chiamate in correità di __________ (il quale ha

dichiarato di avere acquistato a più riprese da __________, da gennaio ad

agosto 2006, circa 900 grammi di cocaina e 100 grammi di sostanza da taglio, cfr. verbale sost. PP del 2 febbraio 2007 di __________, Inc. MP

2006.9344), relative alla vendita a quest’ultimo di oltre 700 grammi di cocaina, a __________, a più riprese durante il 2006 (cfr. verbale PP a confronto tra __________

e __________ del 14 marzo 2007);

-

il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva,

deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo

si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una

certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione

della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "…

elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per

la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più

ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale

condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M.

Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss.,

p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p.

44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.

701)." GIAR 16 novembre 2006,

345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non

basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle

circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);

-

__________ è cittadino della __________ nato nella __________ e,

apparentemente, senza fissa dimora (se si esclude l’ultima residenza nota

presso la fidanza a __________) e comunque senza legami né professionali né

famigliari con il nostro paese. I suoi legami con il territorio svizzero si

limitano e si sono limitati in passato alla commissione dei reati dei quali è

accusato. Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non

lieve esiste, anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della

parte generale del CP (alcuni dei reati per i quali è stata promossa l’accusa

prevedono la pena minima edittale di un anno di pena detentiva: art. 19 cifra 2

LStup). Quest'elemento, come detto, da solo non è determinante, ma deve essere

attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto

(SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)

quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi economico-professionali,

nonché prospettive future, e di legami personali particolari. Le circostanze

esposte, permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come

indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto

(DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585). Infatti, non si

vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal

riparare all'estero (al paese d'origine o in Italia presso la madre a __________

o con la fidanzata ovunque essa si trovi al di fuori della Svizzera), (Verbale

GIAR 5 novembre 2006, pag. 2);

-

di regola, confermata una delle condizioni alternative a

fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre

eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu il pericolo di collusione ed

inquinamento delle prove, con i correi latitanti e con altre persone

coinvolte);

-

resta da determinare se una proroga, in particolare quella

richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità. La proporzionalità

di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato

occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e

complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche

verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005;

DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che

il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in

caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono una pena edittale

minima di un anno (art. 19 cifra 2 LFStup). Quanto alla possibilità che la pena

inflitta in caso di condanna possa essere posta al beneficio della sospensione

condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi (ex art. 42 ss.

nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso

(o accertato) a quel momento; per tale motivo questa eventualità, perlomeno

allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui

il caso), di regola non può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60);

-

per quanto concerne il secondo aspetto va detto che, malgrado la

mancata precisazione da parte del PP degli atti istruttori ancora da compiere

(al di là dei verbali di una correa e di quelli conclusivi di __________) renda

difficile una valutazione sorretta da elementi puntuali, la difesa non si oppone

alla proroga del carcere preventivo nei termini richiesti dal PP e l'inchiesta

appare complessa (almeno per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti),

ramificata e sin qui condotta (ancora) con sufficiente celerità (almeno per

quanto riguarda la Polizia), considerato il gran numero di persone coinvolte,

non sempre facilmente reperibili ed interrogabili e l’atteggiamento processuale

non propriamente collaborativo; va comunque ricordato al PP che non è

giustificato attendere il rapporto di Polizia per contestare e confermare i

numerosi e dettagliati verbali sin qui esperiti dalla Polizia cantonale (e

comunque già agli atti), ma si considera l’impegno espresso dal magistrato

inquirente, in fine della sua istanza, di intendere procedere indilatamente

alla conclusione del procedimento;

-

da tutto quanto sopra ne consegue che la proporzionalità (nella

sua duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a

giudizio di questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere

la conclusione dell’inchiesta e per giungere sino al pubblico dibattimento: una

proroga di tre mesi appare ancora rispettosa del principio di proporzionalità,

con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata

dell’espletamento delle necessità istruttorie ancora da compiere per quanto

intuibile da questo giudice (interrogatorio di __________, contestazione dei

verbali di Polizia all’accusato, deposito atti) anche se sommariamente indicate

dal magistrato inquirente, con il formale invito all’attenzione dei precetti di

celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della

possibile carcerazione preventiva – anche attraverso il richiamo dei principi

di proporzionalità e celerità da parte del PP nella non concessione alle parti

di termini per deposito atti troppo dilatate nel tempo ed ingiustificate,

stante la partecipazione del legale ai verbali davanti al PP – quale richiamo e

quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;

-

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato a

carico di __________ e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio

di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini

suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo

a cui è astretto __________ di tre mesi, cioè sino al 4 agosto 2007 compreso.

P.Q.M

viste le norme

applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LStup, 19a LStup, 123 CP, 95

ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è

astretto __________ è prorogato di 3 (tre) mesi e verrà a scadere il 4

agosto 2007 (compreso).

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato

reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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