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Decisione

INC.2006.5004

Proroga del carcere preventivo

31 luglio 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti e i fatti imputati a __________ nel presente procedimento” e

pericolo di fuga “perché l’accusato, cittadino __________, non ha legami

particolari né professionali, né affettivi, con il nostro territorio, scelto

esclusivamente quale teatro per compiere l’attività delittuosa concretamente

messa in atto” (Istanza, p. 3 e 4);

-

la difesa non ha presentato

osservazioni;

-

l'istanza, presentata

dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole, per rapporto alla

scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;

-

i principi che reggono la materia,

pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente

richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

-

l'assenza di opposizione, alla

richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una

verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce:

la proroga) della carcerazione preventiva;

-

nel caso in esame non occorre

dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in

capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto

riportato nella decisione 26 giugno 2006 con la quale questo giudice ha

respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato (Inc. GIAR

50.2006.3, doc. 4, n° 3):

“L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza

deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale

e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del

procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di

concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo

coinvolgimento nelle ripetute truffe commesse dall’istante e correi tra

settembre 2005 e febbraio 2006 a __________ ed in altre località della __________

con vittime anche all’estero e con un indebito profitto di oltre CHF 300'000.-,

oggetto del procedimento penale.

A questo proposito basti ricordare le dichiarazioni

dell’accusato rese al magistrato inquirente, in presenza del proprio

patrocinatore, in data 15 marzo 2006 (AI 14, p. 1 e 2): “Dopo aver parlato con

il mio avvocato ammetto la truffa da me perpetrata insieme a __________

Effettivamente il nome di __________ e di __________ è stato da me usato per

coprire la nostra attività truffaldina, mia e di Lusenti e quindi per comodo.

Avevo già dichiarato di aver usato il nome di __________ in quanto non ero

sicuro che la __________ pagasse la fornitura della merce che ordinava. In

realtà io sapevo perfettamente che all’ordinazione ed alla fornitura non

sarebbe seguito alcun pagamento mentre che la merce fornita sarebbe stata

venduta e l’incasso diviso tra me e __________ in ragione di metà ciascuno.

...Le ordinazioni della merce venivano timbrate con il timbro della __________

e quelle fatte da me venivano da me firmate con il falso nome di __________ Non

mi ricordo se ho firmato ordinazioni di merce anche a nome di __________. Per

la merce da me venduta in __________ ero io stesso che provvedevo a fare delle

false fatture a nome della __________ con l’indicazione di un costo inferiore

per diminuire le spese di sdoganamento. Ero io che le preparavo e firmavo.

...Confermo di aver dato la fotocopia della carte d’identità a nome di __________

a __________ per far passare questa persona quale titolare della __________.

Preciso che __________ è una persona esistente ma che non ha niente a che fare

con la __________. La fotocopia della carta d’identità mi era stata data da __________

per motivi commerciali non inerenti alla __________ non c’entra nulla con

l’agire truffaldino della __________”; e ancora che “L’accordo tra me e __________

era che quanto incassato dalle vendite della merce, sarebbe stato suddiviso

nella misura del 50% tra me e lui indipendentemente da chi aveva proceduto alle

trattative per l’acquisto o per la vendita della merce” (Verbale PP del 12

aprile 2006, AI 18, p. 1).

Per quanto riguarda la mancata volontà di pagare i

fornitori fanno inoltre stato una totale mancanza di contabilità (le

perquisizioni presso gli uffici della ditta hanno riscontrato questa

“anomalia”) e la rivendita sottocosto della merce ordinata il più celermente possibile.”

-

in merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori,

atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre

ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori

in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il

pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone

a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in

corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass

noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht

werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt

nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa

pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente,

l'esito.

E', inoltre, necessario che

questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit

kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung

von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del

pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova

da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo

di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di

collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del

mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato

nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una

possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della

deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice

atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal

senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS

1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso,

la CRP:

"I rischi di collusione e di

inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.

Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato

e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non

arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di

impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non

ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a

suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità

giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi

concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa

aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000

in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op.

cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B.,

CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente

sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori avendo scoperto soltanto il 13

luglio 2006, con l’acquisizione dell’estratto aggiornato dell’__________

concernente le esecuzioni in corso contro la __________, ulteriori creditori –

la __________, per CHF 5'326,15, e la __________, per CHF 8'304,40 –

corrispondenti verosimilmente ad altrettante parti lese della truffa contestata

all’accusato e correi, con la conseguenza di dovere istruire ora tali

fattispecie con successiva contestazione delle stesse agli accusati;

-

effettivamente l’esistenza di tali

creditori della __________ (e verosimili parti lese delle truffe contestate a __________

e correi) è nota agli inquirenti soltanto dal 13 luglio 2006, data in cui è

stato acquisito agli atti un estratto __________ aggiornato relativo alla __________

e appare pacifico che dette risultanze debbano essere istruite e contestate

all’accusato; è comunque evidente il fatto che l’inchiesta è comunque nelle

fasi conclusive, è che non emergono dagli atti elementi in merito all’esistenza

di pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove, pericolo di

collusione che peraltro deve essere sostanziato per ogni caso specifico

(atteggiamento processuale dell’accusato, ammissioni e non, accertamenti e

prove non ancora consolidate, prove ancora proponibili, tipologia delle stesse

e possibilità concreta di influenza da parte dell’accusato, ecc.), tenuto conto

che:

"E' compito del magistrato inquirente (anche nel

rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si

veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p.329), se ne

afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti

pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a

questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna

affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re

C.);"

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.);

-

nel caso in esame il PP,

giustamente, non si appella al pericolo di collusione, con riferimento agli

unici atti istruttori ancora da compiere, e cioè alla necessità di contattare i

due creditori summenzionati, recentemente scoperti, nonché l’__________ per un

credito vantano dal mandatario __________ di CHF 2'274.65 e di istruire la

fattispecie per quanto li riguarda, acquisendo la documentazione a supporto dei

crediti e atta a comprovare il reato di truffa, eventualmente verbalizzando le

parti lese e contestando in seguito tali risultanze all’accusato, ci si chiede

infatti come potrebbe l’accusato, in caso si trovasse in libertà provvisoria,

interferire con l’istruzione di tali mezzi di prova o addirittura impedirne

l’acquisizione;

-

è invece dato, e sufficientemente

concreto, il pericolo di fuga e, a questo proposito, basti qui ricordare le

conclusioni riportate nella decisione 26 giugno 2006 con la quale questo

giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria 18/21 giugno 2006

dell’accusato (inc. GIAR 50.2006.3, doc. 4, p. 6, n° 5), a cui si può fare

integrale riferimento:

“Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a

motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui

il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,

la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117

Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.

701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR

27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere

accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,

…" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino __________, egli non ha nessun

legame con la __________, né famigliare né lavorativo e non ha neppure un

recapito nel nostro paese. Egli è attualmente senza lavoro e apparentemente

senza reddito alcuno: si dichiara rappresentate ma sembra che la sua unica

ultima attività lavorativa (almeno durante gli ultimi mesi) sia stata quella

che ha portato al suo arresto. Appare quindi incontestabile che il suo unico

legame con la __________ siano i reati oggetto dell’inchiesta.

A questo punto potrebbe facilmente, se posto in libertà

provvisoria, decidere di disertare definitivamente la __________, non più

interessante dal profilo “professionale”, per ritornare in Italia e non più

presentarsi per gli incombenti processuali.

Se le accuse dovessero essere confermate – egli è

confrontato con imputazioni di una certa gravità, per una refurtiva di rilievo

ed un’attività criminale reiterata nel tempo – il rischio di una pena non lieve

esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la

reclusione) e dovranno pure essere considerate, a dipendenza delle condanne

subite in __________, anche le conseguenze di un’eventuale recidiva specifica;

appare perciò verosimile che l’accusato possa preferire rendersi irreperibile

alle autorità inquirenti, per ulteriori necessità istruttorie, o a quelle

giudicanti se posto in libertà provvisoria.

Tale pericolo appare quindi concreto e non può essere

evitato neppure con misure meno incisive, quali il deposito di una cauzione o

del passaporto con obbligo di firma, non avendo per di più l’accusato alcuna

residenza in __________ e non proponendo concretamente il deposito di una

cauzione atta, semmai, a scongiurare il pericolo di fuga.”

-

vista la sussistenza di uno dei

motivi, alternativi, di interesse pubblico per il mantenimento della

carcerazione preventiva, non occorre esaminare l’esistenza del pericolo di

recidiva;

-

la proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP); la proporzionalità della carcerazione sin qui

sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti

indizi di colpevolezza, con un accertato pericolo di fuga, e con praticamente

soltanto pochissimi atti istruttori ancora da compiere per poi procedere con il

deposito atti e la chiusura, con la successiva emanazione del rinvio a

giudizio, è ancora data e pure va ammessa nella sua eccezione più generale di

rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se

considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati; l’accusato è

stato arrestato il 3 febbraio 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da

praticamente 6 mesi e in questo lasso di tempo l’inchiesta è quasi conclusa e i

ritardi nella scoperta delle ulteriori fattispecie emerse (i due nuovi crediti

scoperti il 13 luglio 2006 erano noti all’__________ già in data 17 e 19 maggio

2006, a seguito delle esecuzioni presentate in tali date), con la successiva

necessità di istruire tali novità (istruzione che comunque non dovrebbe

necessitare di troppo tempo), non possono essere addebitati completamente agli

inquirenti ma anche ad un atteggiamento non propriamente collaborativo

dell’accusato (che si è sempre limitato a rispondere alle contestazioni degli

inquirenti senza fornire informazioni spontaneamente), all’ampiezza delle

indagini e alla, in generale, difficoltosa ricerca di riscontri oggettivi per

quanto riguarda questa tipologia di reati (ad es. la Polizia cantonale ha

dovuto constatare che presso gli uffici della __________ non vi era contabilità

e neppure una raccolta sistematica dei documenti cartacei, cfr. rapporto

d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 14 giugno 2006, p. 13);

-

la durata della proroga richiesta,

visto quanto detto sopra, non è quindi del tutto rispettosa del principio di

proporzionalità: i due mesi richiesti appaiono eccessivi, tenuto conto degli

atti istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta di procedere

sostanzialmente con l’acquisizione di documentazione presso un __________ di __________

(che dire della PP dovrebbe già essere stata chiesta il 17 luglio scorso),

presso una ditta di trasporti a __________ e presso la __________ (anche in

questi due casi il PP avrà nel frattempo, dal 13 luglio ad oggi, sicuramente

già provveduto, perlomeno, alla richiesta della documentazione a sostegno dei

crediti vantati nei confronti della __________), all’eventuale interrogatorio

di rappresentati di questi creditori ed alla contestazione di queste risultanze

all’accusato e correi – e del tempo necessario per procedere con il deposito

atti (a cui peraltro l’accusato e correi pare abbiano già rinunciato, anche se

nulla si sa delle eventuali parti civili), per cui un mese di proroga appare

più che sufficiente per terminare l’inchiesta come suesposto, ciò considerata

l’oggettiva gravità dei reati imputati all’accusato e la presumibile pena

detentiva che gli verrebbe inflitta in caso di condanna, considerato il carcere

preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento

con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1

e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione

preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del

trascorrere del tempo (ulteriori ritardi nell’istruzione formale potrebbero non

più permettere una tale valutazione di rispetto dei principi di proporzionalità

e celerità, con le conseguenze che si possono ben immaginare);

-

in conclusione, constatata

l'esistenza di gravi indizi di reato e pericolo di fuga, nonché rispetto dei

principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei

termini suesposti, l'istanza è parzialmente accolta ed è concessa una proroga

del carcere preventivo a cui è astretto __________ di un mese, cioè sino al 3

settembre 2006 compreso, con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

146 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

§. Di

conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di un

mese e verrà a scadere il 3 settembre 2006 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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