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Decisione

INC.2006.5005

Provvedimento PP. Colloqui telefonici sorvegliati.

31 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR

15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796,

798; art. 6 CPP);

spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in

cui vengono emanate) le sue decisione, per rapporto agli indizi di reato, alle

necessità probatorie … omissis …;

secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere

sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura

formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119

Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no.

4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift

für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9

maggio 2001, 165.2000.2);"

(sentenza GIAR

6 agosto 2001, 528.2000.3)

- dottrina e giurisprudenza ammettono (in particolare per le

decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento penale) decisioni

sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi essenziali per il

controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio 1994; G. Piquerez,

in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht,

Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso che il difetto di motivazione possa

essere sanato (in determinate situazioni) in sede di osservazioni, visto il

carattere particolare delle decisioni incidentali emanate in fase istruttoria;

- non v'è dubbio che, nella decisione impugnata, la motivazione non

è solo "sommaria", bensì totalmente assente; nulla di concreto

essendo anche solo abbozzato a indicazione/sostegno della stessa;

- nel caso in esame, si può prescindere dal determinare se la

possibilità di sanare la motivazione in sede di osservazioni possa essere data

solo in presenza di motivazione insufficiente, priva della necessaria

compiutezza, oppure anche laddove la motivazione è semplicemente assente; infatti

attendere le osservazioni, che poi dovranno forzatamente essere notificate alla

difesa per garantire il diritto di essere sentito, comporta dei tempi che

potrebbero rendere il reclamo privo d'oggetto al momento di emanare la

decisione, rispettivamente (in considerazione dei diritti/garanzie oggetto del

reclamo), configurare una denegata giustizia (sostanziale);

- alla

luce di tutto quanto sopra espresso, la decisione del 14/19 luglio 2006 che

nega i colloqui telefonici liberi tra __________ e l’__________, è annullata in

quanto priva di motivazione;

- l'incarto

torna al magistrato inquirente affinché provveda, indilatamente, al seguito di

sua competenza (se del caso con decisione debitamente motivata).

P.Q.M.

visti gli artt. 146, 160 CP, 6,

64, 104 cpv. 3 e 4, 280 ss., 284 e contrario CPP, 29 CF, 5 e 6 CEDU,

decide

1. Il reclamo 24/25 luglio

2006 è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza

la decisione 14/19 luglio 2006, emanata nell'inc. MP __________,

è annullata.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 150.--, e le spese di

FRS 50.-- sono a carico dello Stato, non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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