INC.2006.5005
Provvedimento PP. Colloqui telefonici sorvegliati.
31 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.5005
Data decisione, Autorità:
31.07.2006, GIAR
Titolo:
Provvedimento PP. Colloqui telefonici sorvegliati.
MOTIVAZIONE E INDICAZIONE DEI MEZZI DI DIRITTO
art. 64 CPP-TI
art. 104 cpv. 2 CPP-TI
art. 104 cpv. 3 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.5005
Lugano
31 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 24/25
luglio 2006 da
__________
contro
l’autorizzazione 14 luglio 2006 (resa nota al reclamante
il 19 luglio 2006) del Procuratore pubblico Rosa Item che rifiuta i colloqui
telefonici liberi dell'accusato con l’__________ e concede al reclamante un
colloquio sorvegliato;
posto che per l'emanazione della
presente decisione non è necessario né opportuno (come meglio precisato nei considerandi)
assegnare al magistrato inquirente un termine per le osservazioni,
visto l’incarto MP __________ già
consegnato a questo ufficio per l’evasione dell’istanza di proroga del carcere
preventivo del 17 luglio 2006;
ritenuto e considerato:
in fatto ed in
diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 3 febbraio 2006 (con conferma da
parte di questo giudice il 4 febbraio 2006) per le ipotesi di reato di ripetuta
truffa e ricettazione, per fatti (ordinazione ed acquisto merce, con dei
correi, sotto falso nome e per conto di una società anonima, sottacendo ai
fornitori la volontà di non ottemperare al pagamento della merce che veniva
invece rivenduta sottocosto in __________ ed in __________ e come meglio
indicato nella richiesta di conferma dell'arresto e promozione d'accusa)
relativi alla seconda metà del 2005 e ai primi mesi del 2006 (inc. GIAR
50.2006.1);
- __________ è stato già sentito svariate volte sia dalla Polizia
cha dal magistrato inquirente; in data 26 giugno 2006 – constatata l’esistenza
di gravi indizi di reato, concreto pericolo di fuga e rispetto del principio di
proporzionalità – è stata respinta un’istanza di libertà provvisoria presentata
direttamente dall’accusato il 18/21 giugno 2006 (inc. GIAR 50.2006.3, doc. 4);
- in data 31 agosto 2006 – a fronte della necessità di concludere
l’inchiesta in corso e ribadita la presenza di gravi indizi di colpevolezza,
del pericolo di fuga e del rispetto del principio di proporzionalità, ma non
del pericolo di collusione – è stata parzialmente accolta (un mese) da questo
giudice un’istanza di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________
(Inc. GIAR 50.2006.4, doc. 3);
- con decisione 14 luglio 2006 indirizzata al __________ il PP
(facendo seguito ad esplicita richiesta dell’accusato del 10 luglio 2006, AI
42, di potere beneficiare di “telefonate libere con l’__________ per motivi
personali”) autorizza __________ ad avere “un colloquio telefonico sorvegliato
con l’__________” negandogli di conseguenza i richiesti colloqui liberi (doc.
3, inc. GIAR 50.2006.4);
- il 19 luglio 2006, preso atto dagli agenti di Polizia intervenuti
presso il PCT per permettergli la telefonata, che la stessa sarebbe stata
sorvegliata, __________ si è rifiutato di effettuarla (doc. 4, inc. GIAR
50.2006.4);
- con lettera 24/25 luglio 2006 l’accusato, destinatario della
decisione impugnata, inoltra tempestivo reclamo contro la decisione del PP che
gli ha negato colloqui liberi con l’__________ (doc. 1, inc. GIAR 50.2006.4);
- benché trattasi della richiesta di colloquio con un legale, non
sembra che l’__________ debba essere considerato un altro difensore
dell’accusato (peraltro difeso di fiducia dall’avv. __________) nel
procedimento penale in corso nei suoi confronti presso il MP di __________ – in
ogni caso parrebbe di no, dal momento il reclamante è silente a questo
proposito, arrivando a giustificare la propria richiesta per “motivi
personali”, e che non vi è nulla agli atti che conduca in questa direzione –
piuttosto che un legale di cui si avvale l’accusato in __________, un semplice
amico o conoscente o altro;
- in ogni caso giova ricordare che giusta l'art. 64 CPP, i colloqui
tra accusato e difensore sono liberi (cpv. 1); il magistrato inquirente può
limitare, condizionare o vietare i colloqui per motivi d'inchiesta o per motivi
di sicurezza (cpv. 2);
- l'art. 104 cpv. 2 CPP dispone che l'arrestato è sottoposto
unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per
assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri.
Ai sensi
dell'art. 104 cpv. 3 CPP i colloqui – sia tra presenti che telefonici (cfr. Rusca/Salmina/Verda,
Commento del CPP, 1997, n. 25 ad art. 104 CPP) – tra la persona in detenzione e
terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato.
La possibilità
di colloqui con terze persone può essere ristretta unicamente in conformità con
il principio di proporzionalità, principio che in materia di arresto e misure
coercitive è peraltro espressamente sancito dall'art. 176 cpv. 2 CPP. A seconda
dell'interlocutore possono variare le modalità del colloquio che può essere
libero o sorvegliato, limitazioni possono essere giustificate sia da ragioni
d'inchiesta (cfr. DTF 117 Ia 465; 102 Ia 299) sia per mantenere l'ordine
carcerario. Ai colloqui con terzi si applicano le garanzie previste dall'art. 8
CEDU in materia di corrispondenza: non può esservi ingerenza della pubblica
autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare
se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la
sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la
protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il tutto nel rispetto del
principio di proporzionalità.
In sostanza,
provvedimenti limitativi nei contatti con terzi non sono, di principio,
contrari alla CEDU e neppure alla Costituzione federale (art. 36 CF), ma devono
essere giustificati da motivi inerenti la corretta conduzione dell'inchiesta o
l'ordine pubblico (in proposito cfr. anche G. Piquerez, La Procédure pénale suisse,
Zurigo 2000, ad 2416; Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP).
- questo ufficio ha già, ripetutamente, avuto occasione di
affermare che:
"le
decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;
l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere
sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che
concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6);
tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94; GIAR
13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, …
omissis …; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni
che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la
motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della
decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di
reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione
costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994,
Fatti
I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR
15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796,
798; art. 6 CPP);
spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in
cui vengono emanate) le sue decisione, per rapporto agli indizi di reato, alle
necessità probatorie … omissis …;
secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere
sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura
formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119
Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no.
4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift
für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9
maggio 2001, 165.2000.2);"
(sentenza GIAR
6 agosto 2001, 528.2000.3)
- dottrina e giurisprudenza ammettono (in particolare per le
decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento penale) decisioni
sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi essenziali per il
controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio 1994; G. Piquerez,
in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht,
Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso che il difetto di motivazione possa
essere sanato (in determinate situazioni) in sede di osservazioni, visto il
carattere particolare delle decisioni incidentali emanate in fase istruttoria;
- non v'è dubbio che, nella decisione impugnata, la motivazione non
è solo "sommaria", bensì totalmente assente; nulla di concreto
essendo anche solo abbozzato a indicazione/sostegno della stessa;
- nel caso in esame, si può prescindere dal determinare se la
possibilità di sanare la motivazione in sede di osservazioni possa essere data
solo in presenza di motivazione insufficiente, priva della necessaria
compiutezza, oppure anche laddove la motivazione è semplicemente assente; infatti
attendere le osservazioni, che poi dovranno forzatamente essere notificate alla
difesa per garantire il diritto di essere sentito, comporta dei tempi che
potrebbero rendere il reclamo privo d'oggetto al momento di emanare la
decisione, rispettivamente (in considerazione dei diritti/garanzie oggetto del
reclamo), configurare una denegata giustizia (sostanziale);
- alla
luce di tutto quanto sopra espresso, la decisione del 14/19 luglio 2006 che
nega i colloqui telefonici liberi tra __________ e l’__________, è annullata in
quanto priva di motivazione;
- l'incarto
torna al magistrato inquirente affinché provveda, indilatamente, al seguito di
sua competenza (se del caso con decisione debitamente motivata).
P.Q.M.
visti gli artt. 146, 160 CP, 6,
64, 104 cpv. 3 e 4, 280 ss., 284 e contrario CPP, 29 CF, 5 e 6 CEDU,
decide
1. Il reclamo 24/25 luglio
2006 è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza
la decisione 14/19 luglio 2006, emanata nell'inc. MP __________,
è annullata.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 150.--, e le spese di
FRS 50.-- sono a carico dello Stato, non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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