INC.2006.5006
Denegata giustizia. Assistenza del difensore, intimazione degli atti e decisioni.
18 settembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.5006
Data decisione, Autorità:
18.09.2006, GIAR
Titolo:
Denegata giustizia. Assistenza del difensore, intimazione degli atti e decisioni.
ACCESSO AGLI ATTI
DINIEGO DI GIUSTIZIA
art. 59 CPP-TI
art. 60 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.5006
Lugano
15 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 12/14
settembre 2006 da
__________, attualmente detenuto presso il __________,
__________
(patr. dall’avv. __________, __________)
Per denegata giustizia nei confronti del PP Rosa Item
nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________, in
particolare per mancato accesso agli atti e mancata intimazione di atti;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato che
In fatto e in
diritto:
- __________,
difeso di fiducia dall’avv. __________, si trova in carcere preventivo dal 3
febbraio 2006 poiché accusato di ripetuta truffa aggravata, egli è legittimato
a far uso personalmente dei rimedi di diritto (art. 58 cpv. 2 CPP) e, ai sensi
dell’art. 280 cpv. 1 CPP, è ammesso il reclamo al GIAR contro tutti i
provvedimenti e le omissioni del magistrato inquirente;
- il Procuratore
pubblico ha intimato all’accusato in data 31 agosto 2006, per il tramite del
proprio patrocinatore, chiusura dell’istruzione formale (AI 61) e che
attualmente lo stesso è sottoposto al regime carcerario ordinario (AI 63);
- con
scritto 12/14 settembre 2006 egli lamenta “la ripetuta mancanza di notifica
atti...anche dopo molte richieste verbali e scritte” con esplicito
riferimento ad una richiesta scritta inviata in data 8 agosto 2006, sostenendo
il suo diritto di prendere personalmente conoscenza degli atti e dei documenti
e di riceverne copia;
- con
lettera 8 agosto 2006 (a suo tempo inviata erroneamente a questo ufficio e
girata il 9 agosto 2006 al magistrato inquirente), __________ ha, tra l’altro,
chiesto di ricevere direttamente notifica di tutte le decisioni future che lo
riguardano emanate nell’ambito del procedimento penale, mentre che non ha
chiesto di potere prendere personalmente conoscenza degli atti e dei documenti
e di riceverne copia, come invece ha menzionato nello scritto in oggetto (AI
58), per questa seconda censura il reclamo, in quanto privo di oggetto, è
irricevibile in ordine poiché un’evasione diretta della richiesta di esame atti
non è di competenza di questo giudice ed inoltre priverebbe l’accusato di un
grado di giudizio;
- ai sensi
dell’art. 59 CPP al difensore deve essere intimata copia di tutti gli atti
destinati al suo patrocinato e salvo contraria disposizione di legge, è
sufficiente l’intimazione al difensore;
- il
diritto personale dell’accusato alla propria difesa non viene generalmente
utilizzato quando è presente un difensore poiché questi ha il dovere di
assistere il proprio patrocinato nel corso del procedimento e si può pertanto
esigere che lo informi delle fasi salienti mentre che sono riservate le norme che
impongono esplicitamente la contemporanea comunicazione all’accusato e al suo
difensore, ma si tratta di disposizioni rare che concernono solo atti di
primaria importanza, tale è il caso per la sentenza (art. 263), il decreto o
l’atto d’accusa (art. 209 e 224) e il decreto d’abbandono (art. 215); anche
senza comunicazione personale, l’accusato può comunque esercitare i propri
diritti difensivi (Art. 57 e 58) poiché il difensore ha l’obbligo di informare
compiutamente il proprio assistito, in virtù delle regole del mandato (cfr.
Rusca, Salmina, Verda, Commento al CPP, ad art. 59, n° 3 e 4);
- il
magistrato inquirente ha correttamente intimato gli atti di sua competenza (in
particolare la chiusura dell’istruzione formale) all’accusato per il tramite
del suo patrocinatore e per di più egli sembra essere al corrente
dell’andamento del procedimento visto che, successivamente all’intimazione
della chiusura dell’istruzione formale del 31 agosto 2006 (AI 61), ha
personalmente chiesto al PP con lettera 3/4 settembre 2006 (AI 62) che “vengano
liberalizzate tutte le visite, i colloqui telefonici e la corrispondenza,
essendo concluse le indagini”;
- in
conclusione il reclamo, in parte irricevibile, deve essere respinto con la
presente decisione, definitiva a livello cantonale (art. 284 lett. a e
contrario);
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Considerandi
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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