INC.2006.5007
Istanza di libertà provvisoria Violazione del principio della celerità e proporzionalità Mancanza di motivi di interesse pubblico
13 ottobre 2006Italiano26 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.5007
Data decisione, Autorità:
13.10.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
Violazione del principio della celerità e proporzionalità
Mancanza di motivi di interesse pubblico
PRINCIPIO DI CELERITÀ
PROPORZIONALITÀ
art. 95 cpv. 2 CPP-TI
art. 107 cpv. 1 CPP-TI
art. 108 cpv. 3 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.5007
Lugano
13 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata personalmente il 30 settembre/4 ottobre 2006 da
__________
trasmessa a questo giudice ai sensi dell’art. 108 cpv. 3
CPP;
visti:
- lo scritto 4/5 ottobre 2006 del Presidente della Corte delle
Assise correzionali, il quale sull’istanza si rimette al giudizio di questo
giudice e comunica di avere indetto il pubblico dibattimento nei confronti
dell’istante per i giorni 7 e 8 novembre 2006, ossia entro il termine della
carcerazione preventiva;
- lo scritto 5/6 ottobre 2006 del Procuratore pubblico il quale
richiama le motivazioni espresse con il preavviso negativo 23 giugno 2006 e con
istanza di proroga del carcere preventivo del 17 luglio 2006 e si rimette al
“prudente giudizio” di questo giudice, mentre che la difesa non ha presentato
osservazioni;
- l’incarto TPC n° __________
di cui all’atto d’accusa __________ del __________;
ritenuto
Fatti
A.
Per quanto
riguarda i fatti si può, in parte, far riferimento a quanto riportato nella
decisione di proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ del 31 luglio
2006 (Inc. GIAR 2006.5004) con la quale – constatata l’esistenza di gravi
indizi di reato e pericolo di fuga, nonché ancora rispettati i principi di
proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) – era stata
parzialmente accolta (un mese e cioè sino al 3 settembre 2006 invece dei due
mesi richiesti) una richiesta di proroga del carcere preventivo formulata dal
PP:
“
-
__________ è stato arrestato il
3 febbraio 2006 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data del
PP per titolo di ripetuta truffa, subordinatamente ricettazione; con la
richiesta di conferma dell’arresto 4 febbraio 2006 il magistrato inquirente ha
promosso a __________ l’accusa per titolo di truffa, “per avere, a __________, __________
ed altre imprecisate località, nel corso della seconda metà del 2005, agendo in
correità con __________ e __________ e terzi non ancora identificati, ingannato
con astuzia diversi commercianti affermando cose false e dissimulando cose
vere, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio e
meglio, per avere, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, acquistato a
nome della __________ diversa merce presso diversi commercianti per almeto
complessivi € 75'000.- sottacendo l’assenza di una volontà di ottemperare
all’esecuzione dei contratti ed inducendo in tal modo i commercianti a
consegnare merce per almeno complessivi € 75'000.-“ (Inc. GIAR 50.2006.1, doc.
1);
-
il 4 febbraio 2006 questo
giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi
e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – per
identificare i correi e l’ampiezza della truffa e per pericolo di collusione
con essi – e per il pericolo di fuga, essendo cittadino __________ senza legami
con la __________ e per pericolo di recidiva visti i precedenti penali (Inc.
GIAR 50.2006.1, doc. 3);
-
in data 26 giugno 2006,
constatata l’esistenza di gravi indizi di reato – l’inchiesta ha permesso di
stabilire seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato,
relativi ad un suo coinvolgimento nelle ripetute truffe commesse dallo stesso e
correi tra settembre 2005 e febbraio 2006 in danno di vittime in __________ ed
all__________, con un indebito profitto stimato in oltre CHF 300'000.- – ,
concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità, è
stata respinta un’istanza di libertà provvisoria presentata direttamente
dall’accusato il 18/21 giugno 2006 (Inc. GIAR 50.2006.3, doc. 4);”
B.
Con istanza di proroga del
carcere preventivo 17 luglio 2006 il magistrato inquirente chiedeva la proroga
di due mesi della carcerazione cui era astretto l’accusato sostanzialmente per
permettere di istruire le ulteriori fattispecie truffaldine emerse
dall’estratto UEF aggiornato al 13 luglio 2006 (“sarà necessario inoltre,
sulla base di quanto più sopra espresso procedere all’identificazione dei
creditori precedenti, interpellarli e reperire la documentazione atta a
comprovare la fattispecie della truffa. Occorrerà poi procedere ad ulteriori
verbali di interrogatorio dell’accusato e del correo ed alla contestazione agli
stessi della documentazione richiesta alle ulteriori parti lese concernenti le
ulteriori risultanze UEF... Dopo l’espletamento di dette incombenze occorrerà
procedere alla formalità del deposito degli atti ed alla chiusura con
l’emissione dell’Atto d’accusa. Si segnala che benché __________ ed il suo
legale abbiano rinunciato alla formalità del deposito atti, è altrettanto vero
che le nuove risultanze e la nuova documentazione deve ancora essergli
contestata” (Istanza di proroga del carcere preventivo 17 luglio 2006, Inc.
GIAR 50.2006.4, doc. 1, p. 3 e 4).
Con svariati ordini del 20 e 21
luglio 2006 il PP ha provveduto a richiedere alla __________, alla __________
(per la __________), all’__________, alla __________ (per la __________), alla __________,
e alla __________ (per la __________, __________) la documentazione inerente i
contatti commerciali avuti da queste società, o da società loro rappresentate,
con la __________; tutte le società interpellate hanno fornito la
documentazione richiesta entro il 31 luglio 2006 (la __________ e l’__________
il 21.07.06; la __________ e la __________ il 26.07.06 la __________ il 27.07.06
e la __________ il 31.07.06).
Tutto ciò avveniva senza informare
questo giudice del compimento degli atti istruttori summenzionati che, in data
31 luglio 2006, ha parzialmente accolto l’istanza di proroga del carcere
preventivo asserendo che:
“la
durata della proroga richiesta non è quindi del tutto rispettosa del principio
di proporzionalità: i due mesi richiesti appaiono eccessivi, tenuto conto degli
atti istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta di procedere
sostanzialmente con l’acquisizione di documentazione presso un __________ di __________
(che dire della PP dovrebbe già essere stata chiesta il 17 luglio scorso),
presso una ditta di trasporti a __________ e presso la __________ (anche in
questi due casi il PP avrà nel frattempo, dal 13 luglio ad oggi, sicuramente
già provveduto perlomeno alla richiesta della documentazione a sostegno dei
crediti vantati nei confronti della __________), all’eventuale interrogatorio
di rappresentati di questi creditori ed alla contestazione di queste risultanze
all’accusato e correi – e del tempo necessario per procedere con il deposito
atti (a cui peraltro l’accusato e correi pare abbiano già rinunciato, anche se
nulla si sà delle parti civili), per cui un mese di proroga appare più che
sufficiente per terminare l’inchiesta come suesposto, ciò considerata
l’oggettiva gravità dei reati imputati all’accusato e della presumibile pena
detentiva che gli verrebbe inflitta in caso di condanna, considerato il carcere
preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento
con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1
e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione
preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del
trascorrere del tempo.
Nulla di rilevante per
l’inchiesta è avvenuto sino al 10 agosto 2006 quando il magistrato inquirente
ha poi proceduto a contestare all’accusato le ultime risultanze istruttorie
(già tutte acquisite agli atti al 31 luglio 2006) a verbale, al termine del
quale accusato e difensore hanno nuovamente rinunciato al deposito degli atti
(cosa peraltro già avvenuta a verbale d’interrogatorio 11 luglio 2006, AI 7 dei
verbali __________) informando il PP di non avere nuove prove da notificare o
da far assumere e invitando il magistrato inquirente a procedere con
l’emissione dell’atto d’accusa.
Vale la pena, a questo proposito,
osservare che il correo __________ ha, pure lui, rinunciato al deposito atti a
verbale 10 agosto 2006, (cfr. AI 17 verbali __________, inc. MP __________),
mentre che il correo Bettosini già vi aveva rinunciato con lettera 10 luglio
2006 del suo difensore, (cfr. AI 44 inc. MP __________) benché sia stato
posteriormente nuovamente interrogato in data 17 luglio 2006 (cfr. AI 9,
verbali __________, inc. MP __________).
La chiusura dell’istruzione
formale è però stata notificata all’istante ed ai due correi (AI 46 per __________,
inc. MP __________ e AI 52 per __________, inc. MP __________) soltanto il 31
agosto successivo (AI 61) mentre che l’atto d’accusa inviato alla Corte delle
Assise correzionali di __________ porta la data del __________.
C.
Il 3 ottobre 2006 __________, con
l’istanza in discussione, presentata personalmente e giunta a questo ufficio il
4 ottobre 2006, chiede di essere posto in libertà provvisoria in quanto, dopo
avere ricevuto la chiusura dell’istruzione formale 31 agosto 2006, non avrebbe
ancora ricevuto l’atto d’accusa, sarebbero quindi decaduti i termini di legge
per la carcerazione preventiva. __________ solleva poi il problema della
“sproporzionalità del carcere preventivo” in rapporto con la possibile pena che
potrebbe essergli inflitta in caso di condanna. (Inc. GIAR 50.2006.7, doc. 1).
D.
Il magistrato inquirente, con
lettera 5/6 ottobre 2006 (Inc. GIAR 50.2006.7, doc. 4) comunica “di
rinunciare a presentare osservazioni dettagliate in merito all’istanza in
esame, richiamando nel contempo le motivazioni già espresse con preavviso
negativo del 23 giugno 2006 e con istanza di proroga del carcere preventivo del
17 luglio 2006” rimettendosi al prudente giudizio di questo giudice.
E.
Il Presidente della Corte delle
Assise correzionali, con lettera 4/5 ottobre 2006 (Inc. GIAR 50.2006.7, doc. 3)
comunica di avere indetto il pubblico dibattimento per i giorni 7/8 novembre
2006, ossia entro i termini ex art. 102 cpv. 3 e 230 cpv. 1 CPP, mentre che la
difesa non ha presentato osservazioni.
Considerandi
1.
L'istanza, presentata
dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a
questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.
2.
Ricordato che dopo l'emanazione
dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per
l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura prevista
dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di Procedura Penale
ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del dibattimento siano
ancora dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva
(gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di
collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e
proporzionalità).
3.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
La legge impone a tutte le
autorità di evitare detenzioni preventive inutilmente protratte. Allo scopo
esse devono agire uniformandosi al principio di celerità e di proporzionalità.
Il principio di celerità impone anche, se non soprattutto, che siano condotte
le indagini in modo sollecito (v. anche art. 176 cpv. 3 CPP). Il rispetto di
questo criterio si valuta in concreto, tenendo conto della complessità del
caso, del comportamento dell’accusato e di quello dell’autorità, considerando perciò
la natura e le circostanze della causa (Corte europea in re Foti e altri, Seria
A, n. 56; DTF 107 Ib 160). Esso può dunque essere violato quando la durata
della detenzione preventiva è causata dalla lentezza dell’istruzione, che può
rendere sproporzionata la durata del carcere preventivo (DTF 107 Ia 257; STF
29.10.1987
in Sjur 1988, pp. 284-285). L’indagine va condotta con particolare
diligenza in presenza di un accusato detenuto (Corte europea in re Stoegmueller,
Serie A c. Austria, n. 9, p. 40; Corte europea in re Toth, Serie A, n. 224, p.
18). Il principio di celerità non è necessariamente leso se l’accusato non
viene interrogato per un certo tempo, mentre l’inchiesta prosegue segnatamente
nei confronti di altri prevenuti. La massima di celerità non impedisce dunque
all’autorità di investigare con la dovuta attenzione: essa deve però usare
tutta la diligenza necessaria per non superare i tempi normalmente richiesti
dalla difficoltà del caso concreto (Corte europea in re Tomasi, Serie A, n.
241-A, p. 39; GAAC 59, 118). Il legislatore non ha ritenuto necessario
introdurre un termine temporale assoluto oltre il quale la carcerazione non può
mai protrarsi, l’unico limite temporale invalicabile, imposto dalla
giurisprudenza, è costituito dalla durata della pena presumibile nella singola
fattispecie (DTF 107 Ia 258). Si tratta, in sostanza, di un’applicazione del
principio di proporzionalità: tanto più grave è il reato, tanto maggiore è la
pena prevedibile e più lunga la possibile detenzione preventiva. Questa
giurisprudenza è stata invero criticata siccome il giudice del merito vede
ristretto, in pratica, il suo potere d’apprezzamento nella commisurazione della
pena (cfr. Trechsel I, p. 262). D’altra parte, se non si permettesse di
valutare la probabile entità della pena, non resterebbe che riferirsi alla pena
edittale (ordinariamente maggiore di quella poi irrogata) quale limite
temporale della carcerazione preventiva. Né si deve dimenticare che la
verosimile durata della pena da espiare (invero difficile da determinare)
costituisce comunque solo un limite massimo, non una giustificazione a sé
stante della detenzione cautelare, che presuppone invece il perdurare delle
ragioni che consentono l’arresto.
(Rusca, Salmina, Verda, ad art.
102.
cpv. 1 n° 1, 3, 4, 5).
L’art. 102 cpv. 3 CPP prevede una
proroga ope legis per l’emissione dell’atto d’accusa e l’aggiornamento del
dibattimento. È la decisione di chiusura (art. 197 CPP) a costituire la
conclusione dell’istruzione formale, che fa scattare i termini previsti da
questa norma. Il carcere preventivo viene infatti prorogato ope legis per il
tempo necessario alle successive incombenze del PP e del Presidente della
Corte. Entro 30 giorni il PP deve formulare il decreto o l’atto d’accusa oppure
abbandonare il procedimento. Durante tale lasso di tempo la detenzione
preventiva è dunque automaticamente prorogata, fino all’emanazione della
decisione del PP. A sua volta l’emanazione dell’atto d’accusa farà decorrere un
nuovo termine di proroga ope legis di 40 giorni per l’aggiornamento del
dibattimento alle Assise correzionali (art. 230 CPP). Questi termini sono
imperativi. La loro decorrenza senza proroga comporta quindi la necessità di
scarcerare l’accusato.
La protrazione automatica del
carcere preventivo, in caso di rinvio alle assise correzionali fino ad un
massimo di 70 giorni (art. 102 cpv. 3, 198 cpv. 1 e 230 cpv. 1 e 2 CPP) dalla
chiusura dell’istruzione formale ha suscitato ampia discussione in sede
commissionale, per il pericolo di una protrazione eccessiva della carcerazione
preventiva (Rapporto I, p. 42); il favor libertatis dell’art. 95 CPP, l’obbligo
di verificare in ogni momento le possibilità di scarcerazione (art. 96 e 107
CPP), la possibilità di chiedere in ogni tempo la libertà provvisoria (art. 107
cpv. 1 CPP) e l’applicazione del criterio di proporzionalità e di celerità
(art. 102 cpv. 2 e 176 cpv. 3 CPP) dovrebbero però mitigare il rigore formale
di tale situazione. Durante i periodi di proroga ope legis il magistrato
competente non necessita di proroghe per far durare la detenzione, ma egli deve
comunque esaminare d’ufficio l’opportunità della detenzione e la sua eventuale
sostituibilità con misure meno incisive (artt. 96 e 107 cpv. 2 CPP), ritenuta
anche la facoltà dell’accusato di chiedere la scarcerazione e rinnovare in ogni
tempo la relativa istanza (art. 107 cpv. 1). Anche in questo ambito vale
inoltre il principio di celerità.
(Rusca, Salmina, Verda, ad art.
102.
cpv. 3 n° 16 e 20).
4.
Nel caso in esame non occorre
dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in
capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto
riportato nella decisione 26 giugno 2006 con la quale questo giudice ha
respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato (Inc. GIAR
50.2006
, doc. 4, n° 3):
“L’esistenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei
limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del
procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di
concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo
coinvolgimento nelle ripetute truffe commesse dall’istante e correi tra
settembre 2005 e febbraio 2006 a __________, __________ ed in altre località
della __________ con vittime anche all’estero e con un indebito profitto di
oltre CHF 300'000.-, oggetto del procedimento penale.
A questo proposito basti ricordare le dichiarazioni
dell’accusato rese al magistrato inquirente, in presenza del proprio
patrocinatore, in data 15 marzo 2006 (AI 14, p. 1 e 2): “Dopo aver parlato
con il mio avvocato ammetto la truffa da me perpetrata insieme a __________.
Effettivamente il nome di __________ e di __________ è stato da me usato per
coprire la nostra attività truffaldina, mia e di __________ e quindi per
comodo. Avevo già dichiarato di aver usato il nome di __________ in quanto non
ero sicuro che la __________ pagasse la fornitura della merce che ordinava. In
realtà io sapevo perfettamente che all’ordinazione ed alla fornitura non sarebbe
seguito alcun pagamento mentre che la merce fornita sarebbe stata venduta e
l’incasso diviso tra me e __________ in ragione di metà ciascuno. ...Le
ordinazioni della merce venivano timbrate con il timbro della __________ e
quelle fatte da me venivano da me firmate con il falso nome di __________ Non
mi ricordo se ho firmato ordinazioni di merce anche a nome di __________. Per
la merce da me venduta in__________ ero io stesso che provvedevo a fare delle
false fatture a nome della __________ con l’indicazione di un costo inferiore
per diminuire le spese di sdoganamento. Ero io che le preparavo e firmavo.
...Confermo di aver dato la fotocopia della carte d’identità a nome di __________
a __________ per far passare questa persona quale titolare della __________.
Preciso che __________ è una persona esistente ma che non ha niente a che fare
con la __________. La fotocopia della carta d’identità mi era stata data da __________
per motivi commerciali non inerenti alla __________ non c’entra nulla con
l’agire truffaldino della __________”; e ancora che “L’accordo tra me e __________
era che quanto incassato dalle vendite della merce, sarebbe stato suddiviso
nella misura del 50% tra me e lui indipendentemente da chi aveva proceduto alle
trattative per l’acquisto o per la vendita della merce” (Verbale PP del 12
aprile 2006, AI 18, p. 1).
Per quanto riguarda la mancata volontà di pagare i
fornitori fanno inoltre stato una totale mancanza di contabilità (le
perquisizioni presso gli uffici della ditta hanno riscontrato questa
“anomalia”) e la rivendita sottocosto della merce ordinata il più celermente
possibile.”
5.
Per quanto riguarda il perdurare
dei preminenti motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento
dello stato di detenzione, in particolare il pericolo di fuga in connessione
con il rispetto dei principi di proporzionalità (espressamente sollevato
dall’istante) e celerità, il PP è del tutto silente nelle proprie osservazioni,
non bastando a questo proposito il semplice rinvio al preavviso negativo e
all’istanza di proroga del carcere preventivo degli ormai lontani 23 giugno e
17.
luglio 2006 (né tantomeno tali elementi emergono in modo evidente dagli
atti), ciò malgrado le conclusioni di questo giudice formulate nella decisione
di proroga del carcere preventivo 31 luglio 2006 per quanto riguarda il
rispetto dei principi di proporzionalità e celerità.
-
la durata della proroga richiesta,
visto quanto detto sopra, non è quindi del tutto rispettosa del principio di
proporzionalità: i due mesi richiesti appaiono eccessivi, tenuto conto degli
atti istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta di procedere
sostanzialmente con l’acquisizione di documentazione presso un __________ (che
dire della PP dovrebbe già essere stata chiesta il 17 luglio scorso), presso
una ditta di trasporti a __________ e presso la __________ (anche in questi due
casi il PP avrà nel frattempo, dal 13 luglio ad oggi, sicuramente già
provveduto, perlomeno, alla richiesta della documentazione a sostegno dei
crediti vantati nei confronti della __________), all’eventuale interrogatorio
di rappresentati di questi creditori ed alla contestazione di queste risultanze
all’accusato e correi – e del tempo necessario per procedere con il deposito
atti (a cui peraltro l’accusato e correi pare abbiano già rinunciato, anche se
nulla si sa delle eventuali parti civili), per cui un mese di proroga appare
più che sufficiente per terminare l’inchiesta come suesposto, ciò considerata
l’oggettiva gravità dei reati imputati all’accusato e la presumibile pena
detentiva che gli verrebbe inflitta in caso di condanna, considerato il carcere
preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento
con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1
e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione
preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del
trascorrere del tempo (ulteriori ritardi nell’istruzione formale potrebbero non
più permettere una tale valutazione di rispetto dei principi di proporzionalità
e celerità, con le conseguenze che si possono ben immaginare);
Come detto già il 31 luglio 2006
questo giudice, constatata esistenza del pericolo di fuga e ritenendo ancora
rispettati i principi di proporzionalità e celerità, aveva accordato una
proroga di un mese della detenzione preventiva a cui era astretto __________
per permettere l’acquisizione della documentazione presso tre possibili parti
lese, la contestazione di tali risultanze all’accusato e per procedere con il
deposito atti – tutto ciò senza essere informato dal magistrato inquirente che,
al 31 luglio 2006, già era stata acquisita agli atti tutta la documentazione
richiesta alle parti lese – ma con un chiaro riferimento al rispetto del
principio di celerità e con l’avvertimento esplicito che ulteriori ritardi
nell’istruzione formale avrebbero potuto non più permettere una valutazione
positiva a proposito del rispetto dei principi di proporzionalità e celerità, “con
le conseguenze che si possono ben immaginare” (decisione di proroga 31
luglio 2006, p. 7).
Dagli atti ora a disposizione
emerge che al 31 luglio 2006, l’unica, per così dire, necessità istruttoria
ancora esistente, prima di procedere con il deposito atti e con la chiusura,
era il verbale dell’accusato, allestito inspiegabilmente soltanto il 10 agosto
2006.
(AI 12, verbali __________).
Il fatto che l’accusato, al
termine di quel verbale, abbia espressamente rinunciato al deposito degli
ulteriori atti istruttori raccolti non è stata che la conferma di quanto già
dichiarato a verbale 11 luglio 2006, p. 4 (AI 7, verbali __________): “La
difesa di __________ con l’assenso di quest’ultimo, è d’accordo a che la PP
acquisisca agli atti la documentazione presso l’ufficio esecuzioni. Ha preso
atto delle domande di complemento presentate da __________ e dal suo difensore
in merito all’infrazione alla LF sugli stupefacenti concernenti il solo __________
Ha preso atto che la PP ha provveduto a chiedere alle compagnie di telefonia,
gli accertamenti necessari. Ciò posto si dichiara d’accordo di rinunciare al
deposito degli atti non avendo domande di complemento da proporre. È d’accordo
che la documentazione che verrà acquisita venga messa agli atti senza ulteriori
formalità”.
Questo per dire che il magistrato
inquirente era ben informato delle intenzioni dell’accusato e del suo
patrocinatore di volere chiudere il più presto possibile il procedimento
penale, tanto da acconsentire a rinunciare al deposito degli atti (dall’11
luglio 2006), nonché degli avvertimenti di questo giudice in merito alle
possibili conseguenze di ritardi ingiustificati nella conduzione del
procedimento (dal 31 luglio 2006).
Ciò malgrado il PP ha
inspiegabilmente atteso (omettendo di esprimersi in merito in sede di
osservazioni) sino al 31 agosto 2006 per comunicare alle parti la chiusura
dell’istruzione formale, senza che nei 21 giorni intercorsi tra l’ultimo
verbale dell’accusato e la comunicazione di chiusura avvenisse alcunché, né nel
procedimento aperto nei confronti dell’istante né peraltro in quello dei correi
(per il correo __________, l’ultimo atto istruttorio di rilievo è il verbale 10
agosto 2006, nel quale a sua volta rinuncia al deposito degli atti, cfr. AI 17
verbali __________, inc. MP__________, mentre che per il correo __________,
l’ultimo verbale d’interrogatorio risale al 17 luglio 2006 e il difensore, con
lettera 10 luglio 2006, aveva già comunicato la rinuncia al deposito atti, non
avendo per di più complementi istruttori da chiedere, cfr. AI 10, verbali __________,
e AI 44, inc. MP __________).
Non vi è chi non veda che in caso
di mancanza di complementi istruttori richiesti dalle parti, o in presenza di
rinuncia al termine per il deposito degli atti, il magistrato inquirente è
richiamato a procedere indilatamente con gli incombenti che la procedura gli
impone, soprattutto quando l’accusato si trova in detenzione preventiva.
Il magistrato inquirente ha
quindi lasciato trascorrere il tempo concesso con la proroga 31 luglio 2006,
malgrado il chiaro invito a procedere indilatamente di questo giudice e
malgrado i motivi per cui la proroga era stata concessa, almeno dal 10 agosto
2006, non sussistessero più; non va poi dimenticato che ha inoltre ancora
atteso che trascorresse tutto il termine di proroga ope legis dell’art. 198 cpv.
1.
CPP prima di deferire, con atto d’accusa 29 settembre 2006, __________
davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________, quando l’atto
d’accusa, almeno per quanto riguarda l’accusato qui istante, non richiedeva
impegno particolare, essendo praticamente stato ripreso dal rapporto di Polizia
14.
giugno 2006, con la sola aggiunta degli elementi emersi successivamente alla
consegna del rapporto da parte della Polizia cantonale.
Visto quanto precedere non si può
che concludere per una violazione del principio di celerità.
Anche il pericolo di fuga, per
così dire unico motivo d’interesse pubblico presente al momento della proroga
del 31 luglio 2006, con il trascorrere del tempo appare sempre meno concreto.
Solo la Corte potrà determinarsi
sulla commisurazione ed esecuzione della pena e sulla valutazione dei
precedenti penali italiani, ma non si può non constatare come, per la possibile
sanzione dei fatti dell’attuale procedimento penale, il carcere preventivo
sofferto è già al limite.
In effetti __________ si trova
attualmente in detenzione da oltre 8 mesi e, anche in caso di condanna a pena
da espiare – eventualità da analizzare sebbene i precedenti penali __________
siano lontani nel tempo e non emergendo dagli atti se l’accusato abbia o meno
scontato pene detentive ferme in __________ negli ultimi 5 anni prima dei fatti
imputatigli (cfr. verbale di Polizia 7 febbraio 2006 in cui l’accusato afferma
di avere scontato una pena detentiva a __________ per una condanna di 7 o 8
anni fa, ma senza precisare quando, precisazione neppure avanzata dal
magistrato inquirente nella sua istanza di proroga del carcere preventivo 17
luglio 2006, p. 4, quando asserisce che la presumibile pena detentiva sarà di
lunga durata e comunque da espiare) – il carcere preventivo sofferto è di una
certa importanza, con la conseguenza che l’accusato potrebbe a questo punto
preferire presentarsi al processo, dove far valere le proprie ragioni, vista la
probabilità di non dovere più far rientro in carcere o farvi rientro per breve
tempo.
Per gli stessi motivi anche il
principio di proporzionalità non appare più rispettato, malgrado la celerità
del Presidente della Corte nell’indire il pubblico dibattimento.
D’altronde lo stesso PP,
rimettendosi al prudente giudizio di questo giudice, invece di chiedere
esplicitamente reiezione dell’istanza, non fa che confermare le conclusioni
sopra esposte.
In effetti compito di questo
giudice – malgrado ci si trovi in uno stadio successivo all’atto d’accusa anche
se non si tratta di ordinare un arresto bensì di decidere su di un’istanza di
libertà provvisoria – è quello di esaminare legalità e proporzionalità del
mantenimento di un arresto ordinato a suo tempo dal PP, e non quello di agire
d’ufficio in sua vece. Non solo il PP, nelle sue osservazioni, è totalmente
silente sul perdurare dei motivi di interesse pubblico atti a giustificare il
mantenimento dello stato di detenzione cui è astretto __________, ma non si
esprime neppure sull’asserita violazione del principio di proporzionalità,
fatta esplicitamente valere dall’accusato, e sul perché abbia atteso quasi due
mesi per allestire ed inviare al tribunale il rinvio a giudizio, malgrado
rinuncia delle parti al deposito degli atti risalente a fine luglio/inizio
agosto 2006.
In virtù di quanto detto sopra,
l’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve quindi essere
accolta, ritenuto che la sola esistenza di seri e concreti indizi di
colpevolezza a suo carico, non può giustificare il perdurare della sua
carcerazione, facendo difetto le condizioni di cui all’art. 95 cpv. 2 CPP e 102
cpv. 1 CPP, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è accolta, di conseguenza __________
deve essere immediatamente scarcerato.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Intimazione (anticipata via fax), con le osservazioni presentate
dalle parti:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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