INC.2006.51302
Istanza di proroga del carcere preventivo. Parzialmente accolta per bisogni dell'istruzione e pericolo di fuga.
11 maggio 2007Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2006.51302
Data decisione, Autorità:
11.05.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. Parzialmente accolta per bisogni dell'istruzione e pericolo di fuga.
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 cpv. 1 let. a CPP-TI
art. 138 CPS
art. 139 CPS
art. 146 CPS
art. 156 CPS
art. 157 CPS
Incarto n.
INC.2006.51302
Lugano
11 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 27 aprile 2007 dal
Procuratore pubblico Mario Branda, MP Bellinzona,
nei confronti di
__________ attualmente c/o PCT, Lugano
(rappr. dall'avv. __________)
accusato di
furto (art. 139 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146
CP), estorsione (art. art. 156 CP) e usura (art. 157 CP),
viste le
osservazioni 7 maggio 2007 dalla difesa;
visti gli
incarti MP __________ e __________;
ritenuto e
considerato
in
fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 15 novembre 2006 dalla Polizia
cantonale per titolo di truffa, usura e furto poiché sospettato di “avere
nel corso del mese di settembre-ottobre 2006, a __________, __________ ed altre località, per procacciarsi un indebito profitto,
ingannando con astuzia una persona, affermando cose false o dissimulando cose
vere, indotto __________ a versargli € 351'000 e frs. 54'000.- per l’acquisto
di un motoscafo, quadri, una statuetta, due orologi, un’automobile benché i
beni avessero un valore sensibilmente inferiore, indotto la persona ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui” (inc. GIAR 513.2006.1, doc.
1) ed il 16 novembre 2006 il PP Mario Branda ha richiesto a questo giudice la
conferma dell’arresto di __________ promuovendo l’accusa nei suoi confronti per
titolo di truffa, sub. usura e furto, considerata l’esistenza di motivi di
interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il pericolo di recidiva
(GIAR 513.2006.1, doc. 1);
-
il 16 novembre 2006 l'arresto di __________ è stato confermato da
questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza,
nonché necessità istruttorie, pericolo di inquinamento delle prove e pericolo
di recidiva, visti i precedenti dell’accusato e la sua situazione finanziaria
precaria (doc. 4 inc. GIAR 513.2006.1), successivamente il PP ha esteso
l’accusa nei confronti dell’accusato anche per titolo di appropriazione
indebita, usura e furto;
-
l’inchiesta ha permesso di accertare che __________ ha ricevuto
complessivamente da __________ – che soffriva, all’epoca dei fatti, di
scompensi psichici per cui gli è stata diagnosticata una sindrome affettiva
bipolare comportante un’alterazione della capacità di giudizio e critica tanto
da essere ricoverato per un certo periodo presso la CPC di Mendrisio (cfr. certificato medico 9 marzo 2007 del dr. med. __________) – tra
settembre e ottobre 2006, complessivamente circa € 385'000.- per la vendita di
oggetti (un’auto e un imbarcazione) e di opere d’arte di valore nettamente
inferiore a quello pattuito; a ciò si è aggiunta un’ulteriore fattispecie
riguardante un’altra potenziale vittima anziana, __________, dal quale, nella
prima metà del 2006, __________ si sarebbe fatto consegnare, abusando della
fiducia che l’anziano riponeva in lui e della sua debolezza di mente,
complessivamente € 530'000.- (tanto che ora il __________ sarebbe ospite, privo
di mezzi, della casa di riposo __________ di __________);
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art.
102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga
di 3 (tre) mesi (istanza 27 aprile 2007), allo scopo di potere evadere bisogni
istruttori quali l’evasione delle rogatorie intese a cercare di far luce sulla
destinazione del denaro ottenuto dall’accusato mediante le fattispecie oggetto
dell’inchiesta;
-
a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è
rispettosa del principio della proporzionalità (stante la gravità delle accuse
e la verosimile pena in caso di condanna) e si fonda sull'esistenza di gravi
indizi di reato e sui bisogni dell’istruzione e pericolo di inquinamento delle
prove (appunto per l’evasione delle rogatorie volte a reperire il maltolto) e
sui pericoli di recidiva – essendo __________ recentemente stato condannato in
Italia a 4 anni per estorsione ed essendo già pendente in attesa di giudizio
presso il Tribunale penale cantonale un atto d’accusa per i reati di ripetuta
truffa aggravata, ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti,
precedenti che non lo hanno trattenuto dal commettere nuovi reati, considerata
inoltre la precaria situazione finanziaria dell’accusato – e fuga, essendo
l’accusato cittadino straniero e potendo preferire la latitanza all’estero in
vista della concreta prospettiva di un processo e di una pesante condanna
(Istanza, pag. 3 e 4);
-
la difesa, con scritto 7 maggio 2007, non contesta, almeno in
questa sede, la presenza di indizi di reato pur opponendosi alla proroga
richiesta; per quanto attiene ai bisogni dell’istruzione evocati dal PP osserva
che una delle due rogatorie si è già conclusa con un “nulla di fatto”
mentre che per l’altra, volta al reperimento di beni depositati in banca,
l’accusato, se rimesso in libertà, non potrebbe intervenire in nulla a suo
favore, stante il blocco degli eventuali fondi depositati; per quanto riguarda
il pericolo di recidiva osserva che i precedenti evocati sono piuttosto lontani
nel tempo e i parenti dell’accusato sono in grado di sostenerlo
finanziariamente malgrado le sue precarie condizioni economiche; pure non è
presente il pericolo di fuga, __________ non avrebbe nessun interesse a lasciare
la Svizzera dove risiedono i suoi parenti più cari: inoltre il pericolo di
fuga potrebbe essere scongiurato con il versamento, da parte dei parenti, di
una cauzione di CHF 20'000.-; per la difesa non sarebbe di conseguenza più
rispettato il principio di proporzionalità visto che l’eventuale condanna potrà
essere solo aggiuntiva a quella appena irrogata in Italia;
-
l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un
termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP,
è ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato
inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per
confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i
fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare in primis il certificato
medico 9 marzo 2007 del dr. med. __________ secondo cui __________, che
all’epoca dei fatti in parte si trovava ricoverato presso la CPC, soffriva di una sindrome affettiva bipolare che comportava in quel momento una
alterazione della sua capacità di giudizio e di critica, nonché le ammissioni
dell’accusato stesso relative all’asserita vendita dell’imbarcazione __________
– secondo cui __________ avrebbe sempre dato ad intendere a __________ che
l’imbarcazione era di terze persone e che, pur avendo da lui ricevuto €
148'000.- ben oltre il prezzo di mercato e circa il doppio di quanto l’avrebbe
pagato, __________ aveva deciso di non trapassargli la proprietà del natante
(cfr. verb. PP __________ del 16 gennaio 2007; p. 6, del 22 gennaio 2007, p. 1;
del 12 febbraio 2007, p. 1 e 2) – e alla vendita delle asserite opere d’arte ad
un prezzo francamente superiore al loro prezzo d’acquisto e comunque al loro
valore commerciale (verb. PP 30 gennaio 2007); ancora più espliciti sono gli
indizi di colpevolezza a carico dell’accusato per quanto riguarda la presunta
vittima __________ avendo __________ stesso dichiarato al PP che “è vero che
io, approfittando di questi suoi vuoti di memoria (di __________, n.d.r.) ho
allestito conteggi o fatture doppie facendomi consegnare più volte lo stesso
importo di denaro” (verb. PP __________ del 12 febbraio 2007, p. 2) e
l’ipotesi accusatoria si riferisce ad un indebito profitto, in danno di __________,
stimato in circa € 530'000.-;
-
in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione
preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von
Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete
Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. §
68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-
a mente del magistrato inquirente gli unici atti istruttori
ancora da compiere sono riferiti all’evasione delle due rogatorie inviate in
Italia e finalizzate alla ricerca del maltolto. Per la difesa l’espletamento di
tali atti istruttori non giustificherebbe più il mantenimento del carcere
preventivo essendo una delle due rogatorie già conclusasi con un nulla di fatto
mentre che non si avrebbero notizie della seconda che, se fosse andata a buon
fine, avrebbe comportato il sequestro di conti in Italia presso la __________
dai quali, a questo punto, l’accusato, se rimesso in libertà non potrebbe
prelevare assolutamente nulla;
-
non va dimenticato che, allorquando si tratta di determinare il
provento e la destinazione di un eventuale illecito profitto, non basta
neppure, per togliere concretezza alle necessità istruttorie che possono
giustificare la carcerazione preventiva (quindi il pericolo i collusione ed
inquinamento delle prove), l'acquisizione della documentazione, occorre che
dalla documentazione acquisita non emergano elementi per ulteriori accertamenti
sui fatti, rispettivamente sul destino del provento di reato. In proposito
questo ufficio ha già avuto modo di stabilire che:
"L'accertamento del destino di queste ultime non è
importante solo per la qualifica giuridica del reato (appropriazione indebita o
amministrazione infedele, fine di lucro) e per la determinazione dell'eventuale
pena (ex art. 63, motivi a delinquere - cfr. DTF 116 IV 288) ma anche per
l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente applicazione dell'art. 59
CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio (provento di reato).
Vi è pertanto la necessità di accertare se non vi siano
somme ancora nella disponibilità dell'accusato (non necessariamente solo in
Ticino o in Svizzera) prima che egli possa (se del caso ulteriormente)
sottrarle al (eventuale) recupero da parte degli inquirenti. Le versioni
diverse fornite dall'accusato costituiscono, di fatto, serio indizio di un
concreto pericolo di inquinamento (nella forma di un ulteriore spostamento
delle somme in questione, rispettivamente, laddove possibile, nella forma della
cancellazione di "tracce") delle prove (GIAR 9 agosto 2001 in re G.C.; REP
1980 p. 45) quo alla reale destinazione dei fondi. La necessità di portare a
termine la ricostruzione di tale destino, anche sulla base delle recenti
indicazioni fornite dall'accusato, senza che quest'ultimo possa in qualche modo
intervenire a modificare la situazione di fatto, è esigenza che deve essere
salvaguardata."
(sentenza 20
giugno 2003, GIAR 237.2003.2)
-
inoltre, se la documentazione in possesso dell'accusato non è
attendibile e/o completa ed è necessario acquisire la stessa presso terzi
(banche, clienti, ecc.), nonché vagliarla e prospettarla/contestarla
all'accusato, la preoccupazione degli inquirenti di poter procedere al
chiarimento della fattispecie (agire dell'accusato, entità del danno,
responsabilità, verifica di destinazione dei fondi), riscontrando e chiarendo
gli indizi già agli atti senza che l'accusato possa in qualche modo
"imbrogliare le carte" è, di principio, più che legittima (CRP 13
agosto 1996 in re V.);
-
in concreto, visto l’atteggiamento per nulla collaborativo
dell’accusato, non è ancora stato possibile stabilire la destinazione del
denaro ricevuto da __________ e __________ (complessivamente oltre € 900'000.-)
o perlomeno di parte di esso, non essendo credibili, tra le altre, le
dichiarazioni dell’accusato secondo cui avrebbe perso il denaro ricevuto dalle
due presunte vittime giocando al Casinò di __________ o l’avrebbe consegnato
(senza ricevuta, presso il bar __________ di __________) a un fantomatico
investitore siciliano di __________, tale __________ che sarebbe poi sparito
dalla circolazione. In proposito il Procuratore pubblico ha già inoltrato due
rogatorie alle competenti autorità italiane, volte alla ricerca del maltolto.
Una delle due è già stata evasa con un nulla di fatto mentre che la seconda è
riferita ad una perquisizione bancaria presso l’istituto __________ di __________
(volta all’identificazione di relazioni bancarie intestate o facenti capo a __________
ed alla fidanzata __________ e al loro sequestro) nonché al sequestro
dell’imbarcazione __________. A dipendenza dell'esito dei suddetti atti
istruttori, e meglio, qualora dovessero risultare relazioni bancarie intestate
all’accusato e/o alla fidanzata e movimentazioni verso altri conti, si dovrà
procedere ad ulteriori indagini su questi ultimi. In altre parole, allo stadio
attuale dell'inchiesta non è possibile escludere a priori l'esistenza di
relazioni non note sulle quali siano confluiti gli importi oggetto del
procedimento in questione ed al riguardo sussiste pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove (ad esempio mediante recupero e/o migliore
collocazione di averi eventualmente accantonati) e ciò perlomeno finché la
situazione non sarà meglio chiarita;
-
in un simile contesto giuridico e fattuale, anche se l’inchiesta
appare comunque nelle sue fasi finali con l’accusato, almeno in parte e sui
fatti reo confesso, con gli inquirenti che non sono riusciti e recuperare
l’ingente maltolto che risale solo a fine 2006 e la cui scomparsa non è
giustificabile con il solo alto tenore di vita dell’accusato (cfr. a questo
proposito il verb. PP 21 novembre 2006, p. 3 e 4) o con le poco sostenibili
giustificazioni delle perdite al Casinò e dell’investimento “sballato”, il
rischio che __________ abbia tesaurizzato qualche centinaia di migliaia di Euro
è concreto come concreto è il rischio che se messo in libertà potrebbe
adoperarsi ulteriormente per vanificare le ricerche degli inquirenti in questo
senso; in siffatte circostanze, non può entrare in considerazione
l'applicazione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa
(deposito di una cauzione), sia perché inadatte a scongiurare il pericolo di collusione
ed inquinamento delle prove, sia perché non è stato specificato chi si farebbe
carico di tale onere e con quali fondi;
-
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva,
deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo
si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una
certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione
della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "…
elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per
la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più
ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M.
Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss.,
p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p.
44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.
701)." GIAR 16 novembre 2006,
345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non
basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle
circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
-
__________ è cittadino italiano e, apparentemente, si trova ora
senza una dimora e comunque senza legami personali con il nostro paese essendo
quelli con la sorella (unica parente residente in Svizzera, cfr. verb. PP __________
del 21 novembre 2006, p. 2) esercitabili anche in Italia. Come detto egli è
senza attività lavorativa non essendo credibili le asserzioni relative ad
un’attività da indipendente non suffragata da elementi probatori quali
contratti, ricevute o semplici testimonianze di eventuali committenti. Sembra
invece che, almeno a partire dal 2006, la sua attività lucrativa in Svizzera
possa essere perlopiù ricondotta alle fattispecie di cui lo si accusa. Se le
accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non lieve esiste,
anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della parte generale
del CP. Quest'elemento, come detto, da solo non è determinante, ma deve essere
attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto
(SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)
quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi economico-professionali,
nonché prospettive future, e di legami personali particolari al di là di quello
con la sorella. Le circostanze esposte, permettono di concludere che il pericolo
di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento)
è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ
1980 585). Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta
la misura cautelare, dal riparare all'estero, al paese d'origine dove si trova
la maggior parte dei suoi parenti, considerato che l’ingente maltolto non è
(ancora) stato assicurato alla giustizia; a ciò si aggiunga che l’accusato ha
reso concreti i timori sopradescritti in data 14 dicembre 2006 quando si è
sottratto alla custodia degli agenti durante un trasferimento all’__________ di
__________ (cfr. rapporto di segnalazione 14 dicembre 2006, atti istruttori,
separazione 1°, 1.9) per poi essere ripreso dalla Polizia comunale di __________
a __________, in __________ qualche ora dopo la sua fuga. Non sono per contro
sostanziate le affermazioni della difesa secondo cui l’episodio del 14 dicembre
2006 non apparterrebbe alla sfera giudiziaria bensì a quella psichiatrica, non
solo perché gli unici “pareri” medici agli atti sono riferiti al periodo
antecedente a tale data, cioè a quando __________ si trovava detenuto presso la
CPC di Mendrisio, ma anche perché, dopo tale data, l’accusato è stato
immediatamente trasferito prima al carcere giudiziario La Farera e
successivamente al PCT (dove si trova attualmente) senza che dagli atti
emergano, ad oggi, problemi psichiatrici di sorta;
-
non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma
dell’arresto il pericolo di fuga non sia stato indicato a motivazione della
conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni alternative a
fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che
sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103);
-
la richiesta di fissare una cauzione può essere oggetto di
discussione allorquando, contrariamente alla situazione attuale dell’accusato,
l'unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva è
il pericolo di fuga ma ciò a condizione che tutti gli elementi per una sua
determinazione siano dati, ciò che qui non è il caso vista l'impossibilità di
stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti (N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF
105 Ia 187);
-
l’entità della cauzione deve infatti essere determinata
soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo
di fuga; occorre pure considerare la situazione economica dell’accusato e delle
persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1980
389). Nel caso in esame gli elementi per valutare la cauzione non sono dati.
Spetta infatti all’accusato e a chi è disposto ad intervenire, fornire i
necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ
1980, 181 e 586);
-
benché venga avanzata una proposta di cauzione con un importo
determinato sfugge totalmente al magistrato inquirente e a questo giudice la
capacità finanziaria della famiglia dell’accusato – poiché quella dell’accusato
sembrerebbe piuttosto precaria, ad eccezione appunto dell’ipotesi in cui egli
abbia tesaurizzato il maltolto – elemento indispensabile per potere stabilire
con cognizione di causa l’eventuale importo cauzionale in ossequio ai dettami
della giurisprudenza. In ogni caso, il versamento di una cauzione così come
proposto dalla difesa appare comunque, di primo acchito, insufficiente ad
ovviare al pericolo di fuga;
-
la cauzione, essendo proposta da terzi (materialmente da non
meglio precisati famigliari, ma non è nota la loro identità e la provenienza
della cifra proposta), non potrebbe essere valutata per ottenere quell’effetto
dissuasivo che l’applicazione di tale strumento dovrebbe implicare. Non
conoscendo la capacità finanziaria dell’accusato e dei non meglio precisati
famigliari che presterebbero la cauzione, non è infatti possibile valutare se
l’accusato potrebbe facilmente preferire perdere l’importo depositato piuttosto
che presentarsi al dibattimento. Di conseguenza, considerato quanto sopra e
cioè la gravità dei reati, la concretezza del pericolo di fuga e la mancanza di
elementi patrimoniali a disposizione, la misura sostitutiva dell’arresto
proposta non potrebbe di conseguenza essere presa in considerazione anche se
l’unico motivo di interesse pubblico presente per giustificare la carcerazione
preventiva fosse il pericolo di fuga;
-
a questo punto, confermate due delle condizioni alternative a
fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre
eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu il pericolo di recidiva);
-
resta da determinare se una proroga, in particolare quella
richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità. La proporzionalità
di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato
occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e
complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche
verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005;
DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);
-
in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che
il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in
caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di
proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono una pena edittale di
detenzione sino a 5 anni (art. 146 cpv. 1, 157 cpv. 1). Quanto alla possibilità
che la pena inflitta in caso di condanna possa essere posta al beneficio della
sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi (ex
art. 42 ss. nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto
sarà emerso (o accertato) a quel momento, compresi i precedenti e la vita
anteriore dell’accusato che vede già pendente un atto d’accusa per ripetuta
truffa aggravata, ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in
documenti (ACC. 116/2006 del 27 settembre 2006 e una condanna a 4 anni di
reclusione e € 600 di multa per usura ed estorsione della IV sezione penale del
Tribunale ordinario di__________, del 26 gennaio 2006 depositata il 1° febbraio
2006); per tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni
non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non
può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60). Per quanto concerne il
secondo aspetto, va detto che l'inchiesta appare complessa e ramificata (visti
i legami con l’Italia e le persone coinvolte a vari livelli) e sin qui condotta
(ancora) celermente (con numerosi verbali di PP e di Polizia) – con l’invito al
PP a procedere con il sollecito dell’evasione della rogatoria ancora pendente
presso le Autorità competenti – considerando le peculiarità della fattispecie e
l’atteggiamento processuale dell’accusato; il principio di celerità appare
quindi rispettato tanto più che un accusato può dover in qualche modo sopportare
le eventuali conseguenze che i suoi legami con l’estero (in casu l’Italia) o le
dichiarazioni di avere investito parte del maltolto in Italia, tra l’altro per
importi non indifferenti (senza richiedere ricevute) e di avere perso la
rimanenza presso la casa da gioco di __________, potrebbero avere
sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria: è notorio che per l'evasione di
rogatorie all'estero occorre un certo tempo;
-
da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua
duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a
giudizio di questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere
la conclusione dell’inchiesta: una proroga di tre mesi è comunque eccessiva,
apparendo più che sufficienti e rispettosi del principi di proporzionalità e
celerità due mesi per la conclusione dell’istruttoria (ulteriori verbali dei
testi già previsti per il 22 maggio come da citazioni agli atti, e conclusivi
dell’accusato e sollecito delle Autorità italiane per evasione della richiesta
di assistenza giudiziaria) e per procedere con il deposito atti e considerare
eventuali complementi istruttori; ciò con riferimento sia alla presumibile
pena, sia alla presumibile durata dell’espletamento delle necessità istruttorie
ancora necessarie per quanto appunto desumibile dell’incarto e intuibile da
questo giudice poiché non compiutamente indicate dal magistrato inquirente, con
il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e
176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione
preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del
trascorrere del tempo;
-
in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato,
bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione, pericolo di fuga, nonché
rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da
soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga
del carcere preventivo a cui è astretto __________ di due mesi, cioè sino al 15
luglio 2007 compreso.
P.Q.M
viste le norme
applicabili, in particolare gli artt. 138, 139, 146, 156 e 157 CP, 95 ss., 102,
103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è
astretto __________ è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 15
luglio 2007 (compreso).
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato
reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni
dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster