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Decisione

INC.2006.51302

Istanza di proroga del carcere preventivo. Parzialmente accolta per bisogni dell'istruzione e pericolo di fuga.

11 maggio 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato

inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i

fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare in primis il certificato

medico 9 marzo 2007 del dr. med. __________ secondo cui __________, che

all’epoca dei fatti in parte si trovava ricoverato presso la CPC, soffriva di una sindrome affettiva bipolare che comportava in quel momento una

alterazione della sua capacità di giudizio e di critica, nonché le ammissioni

dell’accusato stesso relative all’asserita vendita dell’imbarcazione __________

– secondo cui __________ avrebbe sempre dato ad intendere a __________ che

l’imbarcazione era di terze persone e che, pur avendo da lui ricevuto €

148'000.- ben oltre il prezzo di mercato e circa il doppio di quanto l’avrebbe

pagato, __________ aveva deciso di non trapassargli la proprietà del natante

(cfr. verb. PP __________ del 16 gennaio 2007; p. 6, del 22 gennaio 2007, p. 1;

del 12 febbraio 2007, p. 1 e 2) – e alla vendita delle asserite opere d’arte ad

un prezzo francamente superiore al loro prezzo d’acquisto e comunque al loro

valore commerciale (verb. PP 30 gennaio 2007); ancora più espliciti sono gli

indizi di colpevolezza a carico dell’accusato per quanto riguarda la presunta

vittima __________ avendo __________ stesso dichiarato al PP che “è vero che

io, approfittando di questi suoi vuoti di memoria (di __________, n.d.r.) ho

allestito conteggi o fatture doppie facendomi consegnare più volte lo stesso

importo di denaro” (verb. PP __________ del 12 febbraio 2007, p. 2) e

l’ipotesi accusatoria si riferisce ad un indebito profitto, in danno di __________,

stimato in circa € 530'000.-;

-

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente gli unici atti istruttori

ancora da compiere sono riferiti all’evasione delle due rogatorie inviate in

Italia e finalizzate alla ricerca del maltolto. Per la difesa l’espletamento di

tali atti istruttori non giustificherebbe più il mantenimento del carcere

preventivo essendo una delle due rogatorie già conclusasi con un nulla di fatto

mentre che non si avrebbero notizie della seconda che, se fosse andata a buon

fine, avrebbe comportato il sequestro di conti in Italia presso la __________

dai quali, a questo punto, l’accusato, se rimesso in libertà non potrebbe

prelevare assolutamente nulla;

-

non va dimenticato che, allorquando si tratta di determinare il

provento e la destinazione di un eventuale illecito profitto, non basta

neppure, per togliere concretezza alle necessità istruttorie che possono

giustificare la carcerazione preventiva (quindi il pericolo i collusione ed

inquinamento delle prove), l'acquisizione della documentazione, occorre che

dalla documentazione acquisita non emergano elementi per ulteriori accertamenti

sui fatti, rispettivamente sul destino del provento di reato. In proposito

questo ufficio ha già avuto modo di stabilire che:

"L'accertamento del destino di queste ultime non è

importante solo per la qualifica giuridica del reato (appropriazione indebita o

amministrazione infedele, fine di lucro) e per la determinazione dell'eventuale

pena (ex art. 63, motivi a delinquere - cfr. DTF 116 IV 288) ma anche per

l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente applicazione dell'art. 59

CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio (provento di reato).

Vi è pertanto la necessità di accertare se non vi siano

somme ancora nella disponibilità dell'accusato (non necessariamente solo in

Ticino o in Svizzera) prima che egli possa (se del caso ulteriormente)

sottrarle al (eventuale) recupero da parte degli inquirenti. Le versioni

diverse fornite dall'accusato costituiscono, di fatto, serio indizio di un

concreto pericolo di inquinamento (nella forma di un ulteriore spostamento

delle somme in questione, rispettivamente, laddove possibile, nella forma della

cancellazione di "tracce") delle prove (GIAR 9 agosto 2001 in re G.C.; REP

1980 p. 45) quo alla reale destinazione dei fondi. La necessità di portare a

termine la ricostruzione di tale destino, anche sulla base delle recenti

indicazioni fornite dall'accusato, senza che quest'ultimo possa in qualche modo

intervenire a modificare la situazione di fatto, è esigenza che deve essere

salvaguardata."

(sentenza 20

giugno 2003, GIAR 237.2003.2)

-

inoltre, se la documentazione in possesso dell'accusato non è

attendibile e/o completa ed è necessario acquisire la stessa presso terzi

(banche, clienti, ecc.), nonché vagliarla e prospettarla/contestarla

all'accusato, la preoccupazione degli inquirenti di poter procedere al

chiarimento della fattispecie (agire dell'accusato, entità del danno,

responsabilità, verifica di destinazione dei fondi), riscontrando e chiarendo

gli indizi già agli atti senza che l'accusato possa in qualche modo

"imbrogliare le carte" è, di principio, più che legittima (CRP 13

agosto 1996 in re V.);

-

in concreto, visto l’atteggiamento per nulla collaborativo

dell’accusato, non è ancora stato possibile stabilire la destinazione del

denaro ricevuto da __________ e __________ (complessivamente oltre € 900'000.-)

o perlomeno di parte di esso, non essendo credibili, tra le altre, le

dichiarazioni dell’accusato secondo cui avrebbe perso il denaro ricevuto dalle

due presunte vittime giocando al Casinò di __________ o l’avrebbe consegnato

(senza ricevuta, presso il bar __________ di __________) a un fantomatico

investitore siciliano di __________, tale __________ che sarebbe poi sparito

dalla circolazione. In proposito il Procuratore pubblico ha già inoltrato due

rogatorie alle competenti autorità italiane, volte alla ricerca del maltolto.

Una delle due è già stata evasa con un nulla di fatto mentre che la seconda è

riferita ad una perquisizione bancaria presso l’istituto __________ di __________

(volta all’identificazione di relazioni bancarie intestate o facenti capo a __________

ed alla fidanzata __________ e al loro sequestro) nonché al sequestro

dell’imbarcazione __________. A dipendenza dell'esito dei suddetti atti

istruttori, e meglio, qualora dovessero risultare relazioni bancarie intestate

all’accusato e/o alla fidanzata e movimentazioni verso altri conti, si dovrà

procedere ad ulteriori indagini su questi ultimi. In altre parole, allo stadio

attuale dell'inchiesta non è possibile escludere a priori l'esistenza di

relazioni non note sulle quali siano confluiti gli importi oggetto del

procedimento in questione ed al riguardo sussiste pericolo di collusione ed

inquinamento delle prove (ad esempio mediante recupero e/o migliore

collocazione di averi eventualmente accantonati) e ciò perlomeno finché la

situazione non sarà meglio chiarita;

-

in un simile contesto giuridico e fattuale, anche se l’inchiesta

appare comunque nelle sue fasi finali con l’accusato, almeno in parte e sui

fatti reo confesso, con gli inquirenti che non sono riusciti e recuperare

l’ingente maltolto che risale solo a fine 2006 e la cui scomparsa non è

giustificabile con il solo alto tenore di vita dell’accusato (cfr. a questo

proposito il verb. PP 21 novembre 2006, p. 3 e 4) o con le poco sostenibili

giustificazioni delle perdite al Casinò e dell’investimento “sballato”, il

rischio che __________ abbia tesaurizzato qualche centinaia di migliaia di Euro

è concreto come concreto è il rischio che se messo in libertà potrebbe

adoperarsi ulteriormente per vanificare le ricerche degli inquirenti in questo

senso; in siffatte circostanze, non può entrare in considerazione

l'applicazione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa

(deposito di una cauzione), sia perché inadatte a scongiurare il pericolo di collusione

ed inquinamento delle prove, sia perché non è stato specificato chi si farebbe

carico di tale onere e con quali fondi;

-

il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva,

deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo

si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una

certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione

della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "…

elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per

la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più

ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale

condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M.

Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss.,

p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p.

44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.

701)." GIAR 16 novembre 2006,

345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non

basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle

circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);

-

__________ è cittadino italiano e, apparentemente, si trova ora

senza una dimora e comunque senza legami personali con il nostro paese essendo

quelli con la sorella (unica parente residente in Svizzera, cfr. verb. PP __________

del 21 novembre 2006, p. 2) esercitabili anche in Italia. Come detto egli è

senza attività lavorativa non essendo credibili le asserzioni relative ad

un’attività da indipendente non suffragata da elementi probatori quali

contratti, ricevute o semplici testimonianze di eventuali committenti. Sembra

invece che, almeno a partire dal 2006, la sua attività lucrativa in Svizzera

possa essere perlopiù ricondotta alle fattispecie di cui lo si accusa. Se le

accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non lieve esiste,

anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della parte generale

del CP. Quest'elemento, come detto, da solo non è determinante, ma deve essere

attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto

(SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)

quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi economico-professionali,

nonché prospettive future, e di legami personali particolari al di là di quello

con la sorella. Le circostanze esposte, permettono di concludere che il pericolo

di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento)

è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ

1980 585). Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta

la misura cautelare, dal riparare all'estero, al paese d'origine dove si trova

la maggior parte dei suoi parenti, considerato che l’ingente maltolto non è

(ancora) stato assicurato alla giustizia; a ciò si aggiunga che l’accusato ha

reso concreti i timori sopradescritti in data 14 dicembre 2006 quando si è

sottratto alla custodia degli agenti durante un trasferimento all’__________ di

__________ (cfr. rapporto di segnalazione 14 dicembre 2006, atti istruttori,

separazione 1°, 1.9) per poi essere ripreso dalla Polizia comunale di __________

a __________, in __________ qualche ora dopo la sua fuga. Non sono per contro

sostanziate le affermazioni della difesa secondo cui l’episodio del 14 dicembre

2006 non apparterrebbe alla sfera giudiziaria bensì a quella psichiatrica, non

solo perché gli unici “pareri” medici agli atti sono riferiti al periodo

antecedente a tale data, cioè a quando __________ si trovava detenuto presso la

CPC di Mendrisio, ma anche perché, dopo tale data, l’accusato è stato

immediatamente trasferito prima al carcere giudiziario La Farera e

successivamente al PCT (dove si trova attualmente) senza che dagli atti

emergano, ad oggi, problemi psichiatrici di sorta;

-

non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma

dell’arresto il pericolo di fuga non sia stato indicato a motivazione della

conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni alternative a

fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che

sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103);

-

la richiesta di fissare una cauzione può essere oggetto di

discussione allorquando, contrariamente alla situazione attuale dell’accusato,

l'unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva è

il pericolo di fuga ma ciò a condizione che tutti gli elementi per una sua

determinazione siano dati, ciò che qui non è il caso vista l'impossibilità di

stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti (N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF

105 Ia 187);

-

l’entità della cauzione deve infatti essere determinata

soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo

di fuga; occorre pure considerare la situazione economica dell’accusato e delle

persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1980

389). Nel caso in esame gli elementi per valutare la cauzione non sono dati.

Spetta infatti all’accusato e a chi è disposto ad intervenire, fornire i

necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ

1980, 181 e 586);

-

benché venga avanzata una proposta di cauzione con un importo

determinato sfugge totalmente al magistrato inquirente e a questo giudice la

capacità finanziaria della famiglia dell’accusato – poiché quella dell’accusato

sembrerebbe piuttosto precaria, ad eccezione appunto dell’ipotesi in cui egli

abbia tesaurizzato il maltolto – elemento indispensabile per potere stabilire

con cognizione di causa l’eventuale importo cauzionale in ossequio ai dettami

della giurisprudenza. In ogni caso, il versamento di una cauzione così come

proposto dalla difesa appare comunque, di primo acchito, insufficiente ad

ovviare al pericolo di fuga;

-

la cauzione, essendo proposta da terzi (materialmente da non

meglio precisati famigliari, ma non è nota la loro identità e la provenienza

della cifra proposta), non potrebbe essere valutata per ottenere quell’effetto

dissuasivo che l’applicazione di tale strumento dovrebbe implicare. Non

conoscendo la capacità finanziaria dell’accusato e dei non meglio precisati

famigliari che presterebbero la cauzione, non è infatti possibile valutare se

l’accusato potrebbe facilmente preferire perdere l’importo depositato piuttosto

che presentarsi al dibattimento. Di conseguenza, considerato quanto sopra e

cioè la gravità dei reati, la concretezza del pericolo di fuga e la mancanza di

elementi patrimoniali a disposizione, la misura sostitutiva dell’arresto

proposta non potrebbe di conseguenza essere presa in considerazione anche se

l’unico motivo di interesse pubblico presente per giustificare la carcerazione

preventiva fosse il pericolo di fuga;

-

a questo punto, confermate due delle condizioni alternative a

fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre

eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu il pericolo di recidiva);

-

resta da determinare se una proroga, in particolare quella

richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità. La proporzionalità

di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato

occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e

complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche

verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005;

DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che

il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in

caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono una pena edittale di

detenzione sino a 5 anni (art. 146 cpv. 1, 157 cpv. 1). Quanto alla possibilità

che la pena inflitta in caso di condanna possa essere posta al beneficio della

sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi (ex

art. 42 ss. nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto

sarà emerso (o accertato) a quel momento, compresi i precedenti e la vita

anteriore dell’accusato che vede già pendente un atto d’accusa per ripetuta

truffa aggravata, ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in

documenti (ACC. 116/2006 del 27 settembre 2006 e una condanna a 4 anni di

reclusione e € 600 di multa per usura ed estorsione della IV sezione penale del

Tribunale ordinario di__________, del 26 gennaio 2006 depositata il 1° febbraio

2006); per tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni

non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non

può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60). Per quanto concerne il

secondo aspetto, va detto che l'inchiesta appare complessa e ramificata (visti

i legami con l’Italia e le persone coinvolte a vari livelli) e sin qui condotta

(ancora) celermente (con numerosi verbali di PP e di Polizia) – con l’invito al

PP a procedere con il sollecito dell’evasione della rogatoria ancora pendente

presso le Autorità competenti – considerando le peculiarità della fattispecie e

l’atteggiamento processuale dell’accusato; il principio di celerità appare

quindi rispettato tanto più che un accusato può dover in qualche modo sopportare

le eventuali conseguenze che i suoi legami con l’estero (in casu l’Italia) o le

dichiarazioni di avere investito parte del maltolto in Italia, tra l’altro per

importi non indifferenti (senza richiedere ricevute) e di avere perso la

rimanenza presso la casa da gioco di __________, potrebbero avere

sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria: è notorio che per l'evasione di

rogatorie all'estero occorre un certo tempo;

-

da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua

duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a

giudizio di questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere

la conclusione dell’inchiesta: una proroga di tre mesi è comunque eccessiva,

apparendo più che sufficienti e rispettosi del principi di proporzionalità e

celerità due mesi per la conclusione dell’istruttoria (ulteriori verbali dei

testi già previsti per il 22 maggio come da citazioni agli atti, e conclusivi

dell’accusato e sollecito delle Autorità italiane per evasione della richiesta

di assistenza giudiziaria) e per procedere con il deposito atti e considerare

eventuali complementi istruttori; ciò con riferimento sia alla presumibile

pena, sia alla presumibile durata dell’espletamento delle necessità istruttorie

ancora necessarie per quanto appunto desumibile dell’incarto e intuibile da

questo giudice poiché non compiutamente indicate dal magistrato inquirente, con

il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e

176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione

preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del

trascorrere del tempo;

-

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato,

bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione, pericolo di fuga, nonché

rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da

soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga

del carcere preventivo a cui è astretto __________ di due mesi, cioè sino al 15

luglio 2007 compreso.

P.Q.M

viste le norme

applicabili, in particolare gli artt. 138, 139, 146, 156 e 157 CP, 95 ss., 102,

103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è

astretto __________ è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 15

luglio 2007 (compreso).

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato

reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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