INC.2006.52005
Istanza di libertà provvisoria
18 gennaio 2007Italiano21 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.52005
Data decisione, Autorità:
18.01.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 57 CPP-TI
art. 60 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.52005
Lugano
18 gennaio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata in data 11 gennaio 2007 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 15 gennaio 2007 dal
Procuratore pubblico Marco Villa
preso atto delle osservazioni 16
gennaio 2007 della difesa;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è in stato arrestato
(in flagranza) il 19 novembre 2006 con contestuale promozione dell'accusa per i
reati di mancata rispettivamente tentata violenza carnale, coazione sessuale e
coazione ai danni di __________, fatti avvenuti la notte tra il 18 ed il 19
novembre 2006 in due stanze del __________ di __________ (doc. 1 inc. GIAR
520.2006.1).
L'arresto è stato confermato il
giorno successivo da questo giudice ritenuti presenti, oltre che di seri e
concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga, bisogni dell'inchiesta e
pericolo di collusione/inquinamento delle prove (doc. 3 inc. GIAR 520.2006.1).
Successivamente nei confronti di __________
il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa anche per titolo di ripetuta
circolazione senza licenza di condurre e contravvenzione alla LDDS.
2.
Con l'istanza qui in discussione __________
chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo
aver rilevato che l'ultimo atto istruttorio risalirebbe al 5 dicembre 2006,
ritiene che, così stando le cose, l'esclusiva esistenza di asserito pericolo di
fuga non potrebbe giustificare il perdurare della carcerazione preventiva,
potendosi del resto ovviare a tale pericolo "tramite altri
provvedimenti meno incisivi". Inoltre, "il perdurare del
procedimento potrebbe addirittura essere maggiore alla durata della pena che
potrebbe essere comminata, posto che il mio cliente contesta ogni
addebito".
In sostanza i principi di
proporzionalità e celerità si opporrebbero al mantenimento della detenzione
preventiva.
3.
Di parere diverso il magistrato
inquirente che ha preavvisato negativamente l'istanza. Riassunti gli indizi di
reato, evidenzia l'esistenza oltre che di concreto pericolo di fuga anche di
bisogni dell'istruzione - dovendosi ancora procedere alla contestazione
all'accusato del suo verbale di polizia 11 gennaio 2007, di quello della
vittima del 30 dicembre 2006 e di quelli dei due asilanti (__________e __________)
da lui citati nel verbale di confronto 5 dicembre 2007 ed essendo ancora in
attesa del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria che dovrebbe essere
trasmesso a breve - e pericolo di collusione ed inquinamento delle prove,
rilevato inoltre che, contrariamente a quanto asserito dall'istante, l'ultimo
atto istruttorio non risale al 5 dicembre 2006 e che i principi di
proporzionalità e celerità sarebbero rispettati.
4.
Con osservazioni 16 gennaio 2007
la difesa si riconferma nella primitiva istanza. Innanzitutto la difesa rileva
di aver analizzato l'incarto del Ministero pubblico il 9 gennaio 2007 e che
dallo stesso non risultavano atti istruttori posteriori al 5 dicembre 2006 e
non facevano parte dell'incarto i verbali dei testi __________ e __________ e
quello di __________ (30.12.2006). La difesa avrebbe appreso l'esistenza di
detti verbali e di quello di polizia 11 gennaio 2007 dell'accusato dal
preavviso 16 gennaio 2007, ciò malgrado il Procuratore pubblico con decisione
22 dicembre 2006 avesse concesso accesso completo agli atti. In tal modo il
magistrato inquirente avrebbe violato il principio del contraddittorio e del
diritto di essere sentito di __________. Vi sarebbe pure una violazione del
principio di celerità, in quanto il magistrato inquirente avrebbe potuto
procedere alla conferme e alle contestazioni dei verbali dei testi anche prima
della consegna della trascrizione (5 gennaio 2007) del verbale di confronto videoregistrato
5 dicembre 2006, anziché indire il verbale al 16 gennaio 2007.
Dopo aver contestato l'esistenza
di seri e concreti indizi di colpevolezza, il difensore evidenzia che non vi
sarebbero più accertamenti istruttori la cui collezione potrebbe essere
compromessa dall'istante, rilevato inoltre che __________ è stata nel frattempo
allontanata dalla __________. Neppure sarebbe dato un concreto pericolo di
fuga: __________ non avrebbe infatti alcun motivo per lasciare la __________,
perlomeno fino alla fine della procedura per la richiesta dell'asilo; del
resto, anche nella denegata ipotesi di condanna, si tratterebbe comunque, vista
"diagnosi positiva," di sanzione penale non da espiare. In
ogni caso al pericolo di fuga si potrebbe ovviare tramite l'adozione di misure
sostitutive, quali l'obbligo per l'istante di presentarsi quotidianamente al
posto di Polizia. In conclusione il mantenimento della carcerazione preventiva
sarebbe contrario al principio di proporzionalità.
Come previsto, il 16 gennaio 2007
il magistrato inquirente ha proceduto ad un ulteriore interrogatorio di __________,
nel corso del quale egli ha confermato il verbale di polizia 11 gennaio 2007,
rispettivamente gli sono state contestate le dichiarazioni rese dai testi __________
e __________ e di __________ nei rispettivi verbali di polizia.
A seguito di quanto emerso nel
corso del suddetto verbale il Procuratore pubblico il giorno stesso ha disposto
ulteriori atti istruttori, e meglio, ha chiesto al centro __________ di fornire
un rapporto su eventuali programmi di sostegno messi in atto per risolvere il
problema di abuso di sostanze alcoliche da parte di __________, al __________
un rapporto sulla situazione medico psicologica dell'istante, all'__________ un
breve rapporto in relazione ad una visita cui sarebbe stato sottoposto __________
nel corso del 2006 ed infine alla __________ l'edizione delle ricevute emesse a
nome __________ (ciò in relazione alla violazione dell'art. 23 cpv. 6 LDDS).
Detti atti sono stati consegnati
a questo ufficio il 17 gennaio 2007.
5.
L'istanza, presentata
dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Ricevuta dal Ministero pubblico
in data 11 gennaio 2007 è stata recapitata brevi manu a questo ufficio
unitamente all'incarto il 15 gennaio 2007, nel rispetto dei termini di cui
all'art. 108 cpv. 1 CPP.
6.
Se è vero che, nel frattempo, in
occasione del verbale 16 gennaio 2007 la difesa e l'istante hanno preso visione
dei tre verbali (due testi e vittima) che, a quanto pare, non erano parte
integrante dell'inc. MP al momento in cui è stato visionato dalla difesa, per
cui la questione è di fatto superata, occorre comunque ricordare e precisare a
futura memoria quanto segue.
In diritto,
questo ufficio ha già avuto modo di precisare, più volte, che:
"L’art. 60 cpv. 2 CPP dispone che il difensore
nell’ambito della sua partecipazione all’istruttoria formale “ può sempre prendere
conoscenza degli atti e dei documenti e dei documenti e riceverne copia, ove
necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta “.
Quindi, secondo lo spirito informatore della revisione
parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (la corrispondente norma era
l'art. 61 c cpv. 2), di principio partecipazione e conoscenza sono prioritari
rispetto al segreto delle indagini, ammissibile solo quando sia necessaria
preminente tutela di interessi pubblici e privati, da apprezzare nel rispetto della
proporzionalità. Peraltro diritto in discussione è garantito dall’art. 4 Cost. fed.
(ndr: ora art. 29 cpv. 2 CF), in quanto corollario del diritto di essere
sentito, ritenuto che solo conoscendo gli indizi su cui si fonda l’accusa è
possibile alla difesa di prendere posizione ed eventualmente controbatterli
convenientemente: e ciò vale segnatamente in caso di detenzione preventiva
dell’accusato, come vogliono gli art. 5 § 2,3 e 4 CEDU (v. sentenza della
Camera dei ricorsi penali 21 settembre 1994 in re M. P., CRP 293/94, e
riferimenti; sentenza 8 dicembre 1994 consid. 2b della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale in re M. A.,1P.669/1994 e riferimenti, in
particolare DTF 119 Ia 138 consid. 2b, 115 Ia 302 consid. 5a). Se infatti la
consultazione degli atti del procedimento costituisce l’ovvia premessa del
diritto di esprimersi e di esporre le proprie ragioni, in questo contesto
l’accusato arrestato acquisisce la conoscenza degli elementi a carico
rispettivamente legittimanti la privazione della libertà e di quelli a
discarico e favorevoli alla revoca del provvedimento restrittivo, il tutto
sempre a garanzia del principio della parità delle armi (sentenza TF citata e
riferimenti, tra i quali DTF 116 Ia 300 consid. 4a, 115 Ia 303 consid. 5b), oltre
evidentemente a poter attivamente esercitare le propria difesa.
Di certo, come previsto dalla norma in discussione e
come riconosciuto dalla citata giurisprudenza (v. anche REP 1998, pag. 328, n.
100), il diritto per l’accusato e per il suo difensore non è assoluto, ma può
essere limitato a tutela di legittimi interessi pubblici o privati
contrastanti, ritenuto in ogni modo ed in caso di arresto l’accesso agli atti
essenziali. Si aggiunge che le “ contrarie esigenze di inchiesta “,
quale eccezione al principio della piena partecipazione, potranno essere sempre
meno fatte valere nel decorso dell’istruttoria (v. sopra sub 3.3)."
(GIAR 31
agosto 2000, 377.2000.6)
Inoltre, e con
riferimento ai principi indicati (applicabili anche all'accusato e non solo al
difensore - cfr. art 57 CPP) si deduce (meglio, si deve dedurre):
"… che l'istruttoria non può essere
condotta segretamente nei confronti dell'accusato, che il diritto d'accesso
agli atti è considerato importante (quando non fondamentale) per un'efficace
difesa (G: PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2000, nos. 774ss., 1208ss.;
RUSCA/SALMINA/VERDA, commento al CPP, nota 11 ad art. 60), che la sua
limitazione deve essere motivata in stretta connessione con specifiche esigenze
d'inchiesta (salvaguardia della raccolta di prove esenti da possibili
inquinamenti - REP 1998 n. 100), che deve essere limitata nel tempo ed i motivi
a giustificazione della limitazione debbono essere sempre più
"concreti"/importanti man mano che l'inchiesta prosegue (REP 1994 n.
114) e che spetta al magistrato inquirente (che intende limitare un diritto)
motivare correttamente e sufficientemente la limitazione, non all'accusato (o
alla sua difesa) motivare la richiesta;"
(GIAR 9 dicembre 2005, 192.2005.5)
Lo stesso Tribunale federale,
ancora recentemente, ha ribadito l'importanza di tale diritto in particolare
nei confronti di persone detenute (quindi in materia di misure coercitive), evidenziando
come tale diritto riguardi la conoscenza dell'intero incarto e precisando che
l'autorità inquirente, qualora intenda fondare il mantenimento della detenzione
su atti che vuole mantenere segreti per non compromettere l'inchiesta, deve
illustrarne il contenuto essenziale alla persona interessata dandole la
possibilità di esprimersi al riguardo e aggiungendo pure che non può essere il
solo comportamento "omertoso e reticente" a fondare
limitazioni particolari di tale diritto (cfr. DTF 7.2.2005,1S.3/2005; DTF
14.1.2004,1S.15/2004 consid. 1.3.2.).
Discende dalle suddette
considerazioni che l'accesso agli atti è la regola e la limitazione è
l'eccezione e deve pertanto essere motivata: se vi sono preminenti interessi
per una limitazione, questi devono essere resi noti e comunicati al momento in
cui l'accusato e/o il suo difensore chiedono di esercitare il loro diritto (cfr.
anche GIAR 29 dicembre 2006, 2006.54203).
In concreto, con scritto 19
dicembre 2006 __________, per il tramite del proprio legale, ha chiesto al
Procuratore pubblico "l'accesso completo agli atti", richiesta
accolta, senza alcuna limitazione, dal Procuratore pubblico con decisione 22
dicembre 2006.
Il difensore ha preso visione
dell'incarto il 9 gennaio 2007 (AI 43), ha fatto seguito due giorni dopo
l'istanza di libertà provvisoria qui in esame, nella quale si censura - tra
l'altro - il mancato esperimento di atti istruttori a far tempo dal 5 dicembre
2006 (AI 44). Se ne deduce che effettivamente così come sostenuto dalla difesa
in sede di osservazioni nell'incarto visionato dal difensore non vi erano i
verbali 5 dicembre 2006 dei due testi e quello 30 dicembre 2006 di __________ e
che il difensore abbia avuto conoscenza della loro esistenza (e di quella del
verbale di polizia 11 gennaio 2007 dell'accusato), soltanto dal preavviso 16
gennaio 2007, nel quale, come detto sopra, il magistrato inquirente evidenziava
quale bisogno istruttorio un ulteriore verbale dell'accusato nel corso del
quale gli sarebbero stati contestati i verbali dei due testi e della vittima.
Se è ben vero che non è dato sapere con certezza se il 9 gennaio 2007 i
suddetti primi tre verbali (contenuti attualmente in una mappetta verde non
numerata unitamente ad altri verbali di polizia) fossero già in possesso del
Procuratore pubblico è altrettanto vero che avrebbero dovuto esserlo, a maggior
ragione essendo l'accusato in stato detentivo.
In ogni caso, questo giudice non
può che constatare che, nel caso in esame, il Procuratore pubblico ha, da un
lato, indebitamente limitato l'accesso agli atti del qui istante, avendo
precedentemente emesso decisione di accoglimento della richiesta di "completo
accesso agli atti" e, dall'altro, non ha dato modo all'accusato/al
difensore di esprimersi su detti atti "tenuti segreti" al
momento dell'emanazione del preavviso negativo.
7.
Sebbene noti al patrocinatore ed
al magistrato inquirente, i principi generali in materia di detenzione
cautelare vengono qui di seguito esposti:
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene
validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H.,
GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si
trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed
eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando
esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità
per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni
dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale
misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni
dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo
e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e
riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,
1P.477/1993, consid. 3).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta
la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle
indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il rispetto
della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102
Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non
restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
8.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto, sono senz'altro dati
sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.
L'accusato, da parte sua, oltre
che i reati minori - quelli di cui agli art. 95 LCStr e 23 LDDS - ammette,
perlomeno nei fatti, la coazione avvenuta ai danni di __________ dopo che ques'ultima
lasciò la stanza dell'accusato: in particolare, egli riconosce di averla "ripresa
quando lei era già andata in corridoio dicendomi che voleva uscire". Per
contro, egli contesta ora i reati contro l'integrità sessuale. Dopo averli
sostanzialmente ammessi nel corso del verbale di polizia 22 novembre 2006 ("capisco
che la stessa si è messa a piangere, perché io ho esagerato. Nel senso che,
nonostante il suo rifiuto, io ho continuato a toccarla e a baciarla, per poi
riuscire a fare sesso con lei. In sostanza ho effettivamente cercato di
forzarla ad avere un rapporto sessuale con me, ma in quel momento non me ne
rendevo conto. Quello che contava era riuscire a fare sesso a tutti i costi e
non mi sono curato di quello che lei voleva veramente in quel momento . Adesso,
ripensando a quei momenti, mi rendo conto che ho fatto una cosa sbagliata e mi
pento di aver forzato __________ (…) Posso dire che in quei momenti __________
l'ho vista realmente impaurita. Questo perché lei mi conosce e sa che quando
bevo divento irascibile, violento e aggressivo"), nel corso del
verbale PP 1.12.2006 ha negato ogni addebito ("io volevo fare sesso ma
senza forzarlo"), per poi, durante il verbale di confronto 5 dicembre
2006 con __________, prendere una posizione più sfumata ("Alla domanda
del magistrato se al momento dei fatti del procedimento __________ era
d'accordo di seguirmi rispondo nello stato in cui mi trovavo credevo di si, ora
non più (…) la ragazza è sempre stata passiva. Alla domanda del Magistrato a
sapere se __________ era consenziente di fare sesso con me, dichiaro che a quel
momento pensavo di si mentre che adesso credo di no"), dichiarazioni
queste confermate nel verbale 16 gennaio 2007.
Non possono inoltre essere
trascurate le circostanze in cui è avvenuto il fermo (cfr. rapporto d'arresto
19.11.2006, noto alle parti e al quale si rinvia), le deposizioni rese dai
testi oculari, in particolare __________, compagna di stanza di __________, e __________,
sorvegliante del __________, il carattere violento di __________, in
particolare quando si trova sotto l'effetto di alcolici (cfr. anche inc. __________
agli atti), e, soprattutto, il fatto che __________ ha una dato una versione
dei fatti sia in Polizia sia dinanzi al Procuratore pubblico (anche nel corso
del verbale di confronto con l'accusato) lineare, disinteressata e corroborata
da riscontri oggettivi. Non è quindi possibile sostenere che il magistrato
inquirente abbia "preso per oro colato" le dichiarazioni di __________,
né tantomeno semplicisticamente ritenere che le ammissioni dell'accusato nel
corso del verbale 22 novembre 2006 siano da ricondurre ad un suo stato di
confusione da addebitarsi sostanzialmente ai tre passati giorni di detenzione
preventiva. Del resto, l'aver dato diverse versioni dei fatti così come le
contraddizioni esistenti, non soltanto con __________, ma anche con quelle dei
testi destano non poche perplessità sulla credibilità di __________.
9.
I bisogni istruttori atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale non si identificano
semplicemente con gli atti ancora da assumere in quanto tali, o con gli
accertamenti ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di
inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss., no.
701a; RDAT 1988 no. 24; DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). Gli elementi di
concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella
specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo)
dell'accusato con il mezzo di prova (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no.
77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non
costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht,
BS 1999, § 68 no 13).
E' vero che gli atti istruttori
ordinati il 16 gennaio u.s. dal Procuratore pubblico (richiesta rapporto a __________
e a __________ ecc.) non possono essere alterati dall'accusato e che __________
è stata rimpatriata lo scorso 11 gennaio (cfr. preavviso p. 2), tuttavia non
può essere trascurato l'atteggiamento processuale dell'accusato, per niente
trasparente (cfr. ad consid. 8), ed il suo carattere violento ed irascibile. A
tale ultimo proposito dagli atti emerge che l'istante durante la propria
permanenza al __________ ha avuto spesso problemi legati al suo comportamento
aggressivo, irascibile e violento (cfr. documentazione __________, AI 16),
soprattutto quando lo stesso, ciò che avveniva sovente, era sotto l'influsso di
sostanze alcoliche, fatto peraltro confermato dall'istante stesso.
In conclusione, tenuto anche
conto della natura dei reati in questione, si può concludere che la possibilità
che, se posto in libertà provvisoria, __________ possa in qualche modo
adoperarsi per influenzare a proprio beneficio testimoni, segnatamente __________,
__________, __________ e __________, è senz'altro non priva di fondamento.
10.
Quanto
al pericolo di fuga, qui trattato a titolo abbondanziale visto l'accertamento
di un pericolo di collusione, si ricorda innanzitutto che i criteri
determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il
carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua
situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ
103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale;
sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le
circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere
che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore
rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione (in questo
senso Mario Luvini; in REP 1989,
pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in
re S.V., CRP 341/94).
L'accusato è cittadino straniero
(__________) senza tutelabili contatti con il nostro territorio - richiedente
l'asilo in attesa di evasione del ricorso da lui presentato contro la decisione
negativa dell'__________ -, all'estero risiedono la compagna, che si è comunque
interessata durante la carcerazione (cfr. AI 40 e 41), ed il figlio.
Anche ammettendo che la sua
richiesta di asilo venga per finire accolta, trovare un impiego in __________,
visto il procedimento penale aperto nei suoi confronti ed il genere di reati di
cui è accusato, non sarebbe affatto facile, rilevato inoltre che trattasi di
imputazioni di una certa gravità (mancata/tentata violenza carnale, coazione
sessuale e coazione).
Il rischio di fuga appare quindi
concreto anche in considerazione del suo comportamento processuale e della
circostanza che la sua versione dei fatti cozza con quella data, non soltanto
da __________, ma anche con quella dei testi sentiti dagli inquirenti e con gli
elementi fattuali agli atti.
In siffatte circostanze il
pericolo che __________, cittadino __________, se posto in libertà provvisoria,
si dia alla fuga rendendosi irreperibile, appare quindi sufficientemente
concreto, né ovviabile con misure sostitutive quale quella proposta dalla
difesa (obbligo di presentarsi al posto di polizia giornalmente), tanto più che
nel caso in esame è pure dato pericolo di collusione (consid. 9).
11.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di
condanna e della complessità dell'inchiesta, resa ancor più difficoltosa
dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente
dell'accusato, è sicuramente data.
L’accusato, infatti, è stato
arrestato (in flagranza) il 19 novembre 2006, quindi circa 2 mesi fa, per dei
reati di sicura gravità (agli art. 190, 189 e 181 CP) - imputazioni per le
quali sarà deferito ad una Corte delle Assise correzionali (cfr. preavviso p.
3) -; in considerazione della gravità dei fatti, è verosimile che, in caso di
condanna, tenuto anche conto delle rispettive comminatorie di legge (l'art. 190
CP esclude la pena pecuniaria), a __________ venga comminata una pena detentiva
di una certa durata, rilevato comunque che anche nel caso di sospensione
condizionale (integrale o parziale ex art. 42 CP) - la cui eventualità non
entra in linea di conto (perlomeno quando non vi è certezza) per la
determinazione della proporzionalità (BJP 1999, DTF 125 I 60) - la detenzione
sin qui sofferta appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di
condanna; infine, a far tempo dall'arresto gli inquirenti non si sono limitati
ad interrogare l’accusato e __________, ma hanno provveduto alla ricerca di
riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, viste le differenti versioni
ed in questo lasso di tempo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa,
non risultano manifeste violazioni dell'obbligo di celerità.
12.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 181, 189, 190 CP, 95 cf. 1 LCStr, 23 LDDS, 95 ss, 102, 108,
284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU,
decide
1. L'istanza di libertà
provvisoria presentata da __________ è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano
tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP
Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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